Corte I
A-1752/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Giudici Florence Aubry Girardin (presidente del collegio),
Thomas Stadelmann (presidente di camera),
Pascal Mollard,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Riscossione posticipata di tributi doganali, diritto di
essere sentiti.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-1752/2006
Fatti:
A. La ditta X._______ è una società avente per scopo sociale, iscritto
a registro di commercio, la gestione di una casa di spedizioni e
trasporti internazionali.
B. Sulla base di un'inchiesta condotta dalla sua sezione inquirente, il
25 gennaio 2006 la direzione di circondario delle dogane di Lugano
(DCD) ha emanato nei confronti della ditta X._______ una decisione di
riscossione posticipata di tributi per un importo di fr. 69'936.00
(fr. 65'033.95 di dazi doganali + fr. 4'902.05 di IVA). A quel tempo, la ri-
scossione è stata messa in relazione all'apposizione illecita da parte di
collaboratori di quest'impresa al fine di ottenere lo sdoganamento
preferenziale di un timbro recante la dicitura di origine della merce
sdoganata su 189 fatture, in alcuni casi falsificando pure le firme degli
esportatori. D'altra parte la DCD ha evidenziato carenze formali nelle
dichiarazioni d'origine della merce importata in oltre 300 casi. A
giustificazione della decisione presa, essa ha infine menzionato la
mancata consegna di 43 pratiche doganali richieste nell'ambito
dell'inchiesta da lei istruita.
C. Il 24 febbraio 2006, la ditta X._______ ha impugnato detta de-
cisione davanti alla Direzione generale delle dogane (DGD),
chiedendone l'annullamento. Essa ha ritenuto che la prassi di
timbratura delle fatture applicata nei suoi uffici non sia motivo di
esazione posticipata di tributi. Ha quindi provveduto alla presentazione
di 5 delle 43 pratiche richiestele, postulando a seguito di ciò la
detrazione dall'importo in causa di fr. 5'458.85 (fr. 5'073.60 di dazi
doganali + fr. 385.25 di IVA), riconoscendo però nel contempo il dazio
dovuto per la rimanenza fino a concorrenza della somma di fr. 1'010.--
IVA inclusa. Per quanto riguarda i casi di illecita timbratura e quelli in
cui le dichiarazioni di origine non sono state considerate conformi, la
ditta X._______ ha infine denunciato una carenza di motivazione e un
formalismo eccessivo da parte della DCD.
D. Con decisione del 24 luglio 2006 la DGD ha parzialmente accolto il
gravame riconoscendo alla ditta X._______ una deduzione di
fr. 5'166.50 (in luogo dei fr. 5'458.85 richiesti) e ripetibili per un importo
di fr. 400.--. Per la rimanenza, il ricorso è stato respinto con condanna
della ditta X._______ al pagamento dell'importo di fr. 1'000.-- per
tasse di decisione e di stesura. In merito alla censura di carente
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motivazione della decisione impugnata, la DGD non ha espresso
nessuna considerazione specifica.
E. Contro la decisione della DGD del 24 luglio 2006, in data 24 set-
tembre 2006 la ditta X._______ (ricorrente) ha interposto ricorso da-
vanti alla Commissione federale di ricorso in materia doganale (CRD).
Ribadendo di riconoscere spontaneamente di dovere l'importo di fr.
1'010.-- IVA inclusa, con la sua impugnazione la ricorrente conclude
all'annullamento della decisione della DGD, censurando la violazione
del diritto di essere sentiti, un'errata applicazione delle disposizioni
concernenti il diritto penale amministrativo e più in generale un
eccessivo formalismo da parte delle autorità nell'applicazione del
diritto doganale.
La risposta della DGD risale al 24 novembre 2006. Prendendo posi-
zione sul ricorso, essa chiede che venga respinto con onere di spese.
Al momento dello scioglimento della CRD, il 31 dicembre 2006, l'in-
carto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale. Con
scritto del 22 gennaio 2007, quest'ultimo ha confermato la ripresa del
gravame in oggetto comunicando alle parti la composizione del colle-
gio giudicante.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nel seguito.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame, inoltrato originariamente davanti alla CRD, in virtù
degli artt. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione
con l'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1. ottobre 1925 sulle
dogane (vLD; CS 6 475), norma applicabile alla presente fattispecie
giusta l'art. 132 cpv. 1 della nuova legge sulle dogane del 18 marzo
2005 (LD; RS 631). Quest'ultimo disposto prevede infatti che pro-
cedure d'imposizione doganale come quella in esame, pendenti al mo-
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mento dell'entrata in vigore della nuova LD il 1. maggio 2007, vengano
concluse secondo il diritto previgente.
1.2 Nella misura in cui non concerne specificatamente la procedura di
sdoganamento (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) e fatta eccezio-
ne per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventu-
ali normative speciali, la presente procedura soggiace alla PA (cfr.
artt. 37, 53 cpv. 2 LTAF e art. 4 PA).
1.3 Tenuto conto delle ferie giudiziarie estive, il ricorso è stato inter-
posto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
1.4 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la
ricorrente al pagamento posticipato di dazi doganali. Dato è quindi
anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esami-
nato nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, compresi i diritti costituzionali
(ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 621 segg.), l accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l inade-
guatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vinco-
lato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002,
no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell applicazione
d ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L autorità competente procede
infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri
punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi
in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 674 segg.).
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3.
Col proprio gravame, la ricorrente denuncia la violazione del diritto di
essere sentiti, un'errata applicazione delle disposizioni concernenti il
diritto penale amministrativo e un eccessivo formalismo da parte delle
autorità nell'applicazione del diritto doganale.
3.1 Il diritto di essere sentiti è di natura formale. Ciò significa che una
sua violazione ha per principio come conseguenza l'annullamento
della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di suc-
cesso del ricorso nel merito (DTF 127 V 431, consid. 3d/aa). Di
seguito, la denuncia della sua violazione dev'essere pertanto trattata
prioritariamente (DTF 124 I 49, consid. 1).
3.2 Preliminarmente va inoltre osservato che, così come formulata
dalla ricorrente (p.to 5.1 del ricorso del 14 settembre 2006), la censura
di violazione del diritto di essere sentiti concerne sia la decisione della
DCD sia quella della DGD. Oggetto della presente procedura sono
però solo i contenuti della decisione di esazione posticipata della
DGD, non invece se non in forma indiretta quelli della decisione
della DCD. Per quanto rivolte nei confronti della DCD, le censure
sollevate dalla ricorrente risultano pertanto irricevibili (cfr. PIERRE MOOR,
op. cit., no. 5.7.3.2. in fine).
3.3 Ancorato nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 19 aprile
1999 (Cost; RS 101), il diritto di essere sentiti ha quale conseguenza
l'obbligo per l'autorità di analizzare gli argomenti delle singole parti ed
esporre, almeno in modo succinto, le ragioni per le quali li accoglie o vi
si scosta motivando la decisione da lei resa (DTF 130 II 530, consid.
4.3). Tale diritto non impone all'autorità di esporre e di discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate dalle parti (DTF 130 II 530,
consid. 4.3; DTF 126 I 97, consid. 2b), è necessario tuttavia che l'au-
torità citi, almeno brevemente, i motivi su cui fonda il suo ragionamen-
to e che l'hanno condotta alla decisione presa. La motivazione addotta
deve infatti permettere all'interessato di rendersi conto della portata e
della correttezza della decisione che gli viene comunicata, non da
ultimo nell'ottica di una sua eventuale impugnazione (DTF 129 II 232,
consid. 3.2.; DTF 126 I 97, consid. 2b).
In proposito, occorre aggiungere che, per giurisprudenza, una
motivazione può essere accompaganta eventualmente pure da rinvii
ad altri atti. Anche questo modo di agire ha però un suo limite quando
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ostacola oltremodo la comprensione della decisione o addirittura la
preclude, ad esempio quando viene fatto riferimento a un numero rile-
vante o generico di documenti (decisioni del Tribunale federale 2A.
199/2003, consid. 2.2.2 [in cui la consultazione di documenti contenuti
in un classificatore federale corredato di indice viene considerata
ancora accettabile] rispettivamente 1P.708/1999, consid. 2 [in cui un
generico rinvio ad atti non viene considerato sufficiente]).
Va infine rilevato che la garanzia del diritto di essere sentiti trova es-
presso riscontro anche nella PA. Per quanto qui di rilievo, l'art. 35 cpv.
1 PA prevede infatti che le decisioni scritte, anche se notificate in for-
ma di lettera, devono essere designate come tali, motivate e indicare il
rimedio giuridico. Sennonché questa norma riprende essenzialmente
la giurisprudenza del Tribunale federale appena citata (cfr. ancora DTF
130 II 530, consid. 4.3; PIERRE MOOR, op. cit., no. 2.2.8.2), per questa
ragione verrà qui di seguito fatto riferimento unicamente ai principi
giurisprudenziali desunti dall'art. 29 cpv. 2 Cost (GIOVANNI BIAGGINI,
Kommentar BV, Zurigo 2007, ad art. 29 no. 25; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Zurigo
2006, no. 1705 segg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 354 segg.;
tutti con ulteriori riferimenti alla giurisprudenza in materia).
3.4 Nella fattispecie, secondo quanto asserito dalla ricorrente, la DGD
sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost per aver omes-
so di pronunciarsi sulla censura da lei sollevata al p.to 5.1 del ricorso
del 24 febbraio 2006, come pure per non aver indicato quali siano le
dichiarazioni sulle quali sarebbe stata falsificata la firma dell'espor-
tatore e quali siano i motivi per cui 290 dichiarazioni non sarebbero
corrette (cfr. p.to 5.1 del ricorso del 14 settembre 2006).
3.4.1 Per quanto riguarda l'omessa verifica della censura sollevata al
punto 5.1. del ricorso del 24 febbraio 2006, mal si comprende quali
rimproveri possano essere concretamente mossi all'autorità inferiore.
Dopo essersi effettivamente lamentata dell'agire della DCD, denun-
ciandolo, è infatti la stessa ricorrente a concludere, nel proprio atto di
ricorso, di riconoscere l'importo di fr. 1'010.-- richiesto dalla DCD a ti-
tolo di esazione posticipata. Su questo punto non è comunque neces-
sario soffermarsi oltre, la censura della violazione del diritto di essere
sentiti risulta infatti fondata già nei restanti due casi (omessa indicazio-
ne sia delle dichiarazioni sulle quali sarebbe stata falsificata la firma
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dell'esportatore, sia dei motivi per cui 290 dichiarazioni non sarebbero
conformi).
3.4.2 Con la decisione impugnata, la DGD ribadisce l'ammontare
dell'importo richiesto allegando 4 tabelle che danno conto della
situazione contabile aggiornata dopo l'invio alla DGD medesima di 5
cartelle mancanti da parte della ricorrente adducendo argomenti di
carattere generico e non circostanziati. Ciò vale pure per la presa di
posizione della DGD al ricorso del 24 novembre 2006, scritto con cui
la stessa avrebbe certamente potuto far maggiore chiarezza sul ben
fondato della sua richiesta. In effetti, anche con tale atto essa si limita
a respinge il rimprovero mossole dalla ricorrente, affermando che i
rimandi alle tabelle accluse alla decisione sarebbero significativi e che
in ogni caso gli incarti rilevanti per la decisione e i relativi mezzi di
prova si trovano presso la Sezione inquirente della D IV .
Sennonché, così facendo, la DGD non soddisfa affatto ai criteri desunti
dal diritto di essere sentiti (cfr. supra consid. 3.3). Dato il numero di in-
carti in gioco (concernenti 188 dichiarazioni, rispettivamente quasi 300
sdoganamenti) e la genericità del rimando agli stessi, siffatto modo di
motivare la sua decisione di riscossione non permette a chi legge né
di comprendere come la DGD sia potuta giungere alla conclusione che
la ricorrente le dovesse l'importo di fr. 64'769.50, né se tale richiesta
sia giustificata oppure no, né di procedere ad un ragionevole controllo
sulle singole cifre contenute nella decisione, nelle tabelle ad essa
accluse e nei documenti componenti il dossier. La fonte e correttezza
di tali cifre resta pertanto incerta, determinando l'insufficienza di moti-
vazione riscontrata (cfr. sempre le citate decisioni del Tribunale fede-
rale 2A.199/2003, consid. 2.2.2 rispettivamente 1P.708/1999, consid.
2).
3.5 Constatata la violazione del diritto di essere sentiti da parte della
DGD, occorre ancora chiedersi se a tale violazione non sia stato posto
rimedio nel corso della procedura che ci occupa. In via eccezionale, la
giurisprudenza ammette infatti che se l'autorità di ricorso adita dispone
dello stesso potere di esame dell'istanza inferiore, quando ciò non
costituisca un pregiudizio per il ricorrente ed egli abbia potuto espri-
mersi compiutamente davanti a tale istanza in merito a nuovi elementi
addotti dall'autorità inferiore (quali ad esempio, un complemento di
motivazione della decisione impugnata), vi è effettivamente la possibi-
lità che una violazione del diritto di essere sentiti possa essere consi-
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derata sanata (DTF 126 V 130, consid. 2b; DTF 124 II 132, consid. 2d;
MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches
Gehör im Verwaltungsverfahren, Berna 2000, pag. 458 segg.; PIERRE
MOOR, op. cit., no. 2.2.7.4).
Così però non è nella fattispecie. Benché il Tribunale amministrativo
federale abbia un pieno potere d'esame (art. 49 PA) e sia chiamato di
regola a statuire esso stesso senza far uso della facoltà di rinvio del
gravame all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA), nel caso in esame
esso non dispone degli elementi necessari per esprimersi in merito
all'esattezza del montante richiesto alla ricorrente. Non desumibili dal-
la decisione impugnata e dai suoi annessi, essi non sono neppure stati
forniti dalla DGD in corso di procedura, in particolare con la risposta
del 24 novembre 2006. Come visto, al pari della decisione impugnata,
anche quest'ultima contiene osservazioni generiche ed un rinvio ad
atti non ulteriormente specificati, che non permettono di verificare con
ragionevole impegno la correttezza della somma pretesa. Mancando
tali indicazioni, necessarie affinché potesse venir sanata la violazione
riscontrata tramite una nuova presa di posizione della ricorrente sui
contenuti della sua risposta (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
op. cit., no. 1710 seg.; MICHELE ALBERTINI, op. cit., pag. 462), non resta
pertanto che rinviare l'incarto alla DGD. Quest'ultima dovrà nuova-
mente pronunciarsi, nel rispetto dei criteri indicati, sostanziando il ben
fondato della pretesa avanzata. Essa potrà se del caso fare rinvio ad
altri documenti, dovrà però chiaramente indicarli come tali in modo che
siano facilmente identificabili e verificabili.
3.6 Riassumendo, vertendo le censure sollevate sulla violazione di un
diritto di natura formale (cfr. supra consid. 3.1), non sanato nel corso
della presente procedura, il ricorso dev'essere accolto, la decisione
impugnata annullata, e l'incarto rinviato alla Direzione generale delle
dogane, affinché si pronunci nuovamente ai sensi dei considerandi
(cfr. sempre supra consid. 3.4 seg.).
Rendendo la sua nuova deicisione, la DGD dovrà pure nuovamente
statuire sulle spese ripetibili dovute alla ricorrente a dipendenza
dell'impugnazione della decisione della Direzione di circondario delle
dogane (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1745/2006
del 12 giugno 2007).
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4.
4.1 In applicazione dell'art. 63 cpv. 2 PA, non si prelevano spese pro-
cessuali.
4.2 Con riferimento all'art. 7 cpv. 1 del regolamento dell'11 dicembre
2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), la DGD verserà alla
ricorrente l'importo di fr. 3'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per la
procedura condotta davanti al Tribunale amministrativo federale.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione del 24 luglio 2006
della Direzione generale delle dogane è annullata.
2.
L'incarto è rinviato alla Direzione generale delle dogane, affinché si
pronunci nuovamente ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 3'000.--, versato
dalla ricorrente a titolo di anticipo, le verrà integralmente restituito ad
avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio.
4.
La Direzione generale delle dogane è condannata a pagare alla ri-
corrente l'importo di fr. 3'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. L'im-
porto dovuto sarà versato alla ricorrente ad avvenuta crescita in giudi-
cato del presente giudizio.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (atto giudiziario)
Il presidente di camera: Il cancelliere
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono ri-
spettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed essere firma-
ti. La decisione impugnata e se in possesso della parte i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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