Corte I
A-1788/2006
{T 0/2}
Sentenza del 27 luglio 2007
Composizione: Florence Aubry Girardin, Giudice presidente.
Michael Beusch e André Moser, Giudici.
Marco Savoldelli, Cancelliere.
X._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore,
concernente
responsabilità dell'ente pubblico (decisione della Direzione generale delle
dogane datata 25 agosto 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. X._______ è un collezionista di monete, che importa regolarmente dall'e-
stero.
Il 30 agosto 2005, l'Ispettorato doganale di Ginevra-Aeroporto (ID) ha rice-
vuto un pacco proveniente dalla Gran Bretagna a lui destinato. Sull'imbal-
laggio figuravano i dati del mittente, non però la dichiarazione doganale e
neppure l'indicazione del contenuto del pacchetto.
Lo stesso giorno, l'ID ha inviato a X._______ la "cartolina di litigio N.
4027", pregandolo di fornire la fattura concernente tale invio o di indicare
almeno il valore del suo contenuto.
X._______ sostiene di aver telefonato all'ID il 5 settembre 2005, per pre-
cisare che l'invio conteneva delle monete australiane del 2006, non sotto-
poste all'imposta sul valore aggiunto (IVA), visto e considerato che aveva-
no corso legale. L'ID non ha conservato nessuna traccia di questa telefo-
nata.
Il 19 settembre 2005, sulla base delle indicazioni del valore reperite sul
"Mint Issue", l'ID ha sottoposto le monete importate all'IVA in qualità di
pezzi da collezione e ha quindi recapitato il pacco a X._______.
Il 22 settembre 2005, X._______ ha ritornato il pacco all'ID, in vista di
un'esenzione fiscale, osservando che le monete australiane avevano corso
legale, e che quindi non potevano affatto "essere assoggettate alla riscos-
sione dell'IVA".
Dopo aver verificato il caso, l'ID di Ginevra ha confermato la sua decisione
d'imposizione del 19 settembre 2005 e rinviato il pacco al ricorrente.
Il 28 settembre seguente, X._______ ha rispedito per la seconda volta il
pacco all'ID di Ginevra, accompagnandolo con una nota con cui postulava
che lo sdoganamento venisse fatto dall'ufficio di dogana-posta di Zurigo.
L'ID a accettato la richiesta di X._______. Ha quindi dovuto procedere
all'esonero fiscale dell'invio prima di poterlo trasmettere a Zurigo, in modo
da permettere all'ufficio competente di pronunciarsi sull'imposizione in cau-
sa.
L'invio, esentato dall'IVA, è infine stato trasmesso a X._______ il 6 ottobre
2005.
B. Il 17 ottobre 2005, X._______ ha depositato una domanda all'indirizzo
dell'ID facendo valere un danno di fr. 300.--, legato al fatto che l'agenzia di
viaggi che aveva comandato la valuta australiana non l'aveva infine accet-
tata, poiché giunta troppo tardi.
Con decisione del 3 marzo 2006, la Direzione di circondario di Ginevra ha
rifiutato la domanda di risarcimento, osservando che il personale dell'ID
aveva sdoganato correttamente l'invio e aveva agito con la diligenza ri-
chiesta.
3Il 25 agosto 2006, la Direzione generale delle dogane (DGD) ha respinto il
ricorso depositato da X._______ contro la decisione del 3 marzo 2006,
non ponendogli a carico nessuna spesa. La DGD ha confermato in
sostanza che l'ID aveva agito con la diligenza richiesta e che non vi era
stato nessun disguido da parte sua.
C. Contro questa decisione, X._______ ha depositato, il 13 settembre 2006,
un ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di
responsabilità dello Stato (CRR) postulando che l'autorità inferiore venga
condannata a versargli un importo di fr. 300.--, a rimborsargli tasse e
spese, e chiedendo che eventuali spese di procedura siano poste a carico
della DGD.
L'anticipo, pari a fr. 200.--, è stato da lui versato nel termine impartito.
La DGD ha postulato il rigetto del ricorso, con onere di spese.
Al momento dello scioglimento della CRR, in data 31 dicembre 2006, l'in-
carto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Con scritto del 4 gennaio 2007, il ricorrente ha quindi osservato che la
DGD aveva omesso di produrre gli elementi di prova a sostegno della pro-
pria posizione, formulando delle semplici ipotesi, ciò che l'autorità ha con-
testato con lettera del 22 febbraio successivo.
Altri fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in dirit-
to.
Considerando in diritto:
1.
1.1 L'art. 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale am-
ministrativo federale (LTAF, RS 173.32) prevede che i ricorsi che erano
pendenti davanti alle commissioni federali di ricorso al momento della sua
entrata in vigore, vengano trattati dal TAF nella misura in cui esso risulti
competente. Questi ricorsi vengono giudicati sulla base del nuovo diritto
processuale, a norma della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla pro-
cedure amministrativa (PA, RS 172.021), sempre che la LTAF non dispon-
ga altrimenti (art. 37 LTAF).
Il rifiuto della DGD del 25 agosto 2006 di sopportare le pretese del ricor-
rente costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, resa da un'autorità
federale ex art. 33 LTAF. Essa non rientra inoltre nelle eccezioni enumera-
te dall'art. 32 LTAF. Va pertanto concluso che il TAF è competente per de-
cidere il presente gravame (cfr. art. 31 LTAF).
1.2 In quanto destinatario della decisione impugnata, che rigetta la sua do-
manda di risarcimento danni, il ricorrente è legittimato ad agire in causa
(art. 48 PA).
Depositato in tempo utile (art. 22 segg. PA) e nelle forme prescritte (art. 51
segg. PA), il presente ricorso risulta di principio ricevibile.
42. Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto fede-
rale, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e
l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria
e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L’autorità
competente procede infatti spontaneamente a constatazioni comple-
mentari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o
dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF
121 V 204, consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 674
segg.).
3. Il litigio concerne un'azione di responsabilità introdotta dal ricorrente con-
tro delle autorità doganali. Egli rimprovera alla DGD d'aver respinto, con
decisione del 25 agosto 2006, la sua richiesta di risarcimento danni in
relazione con lo sdoganamento di un invio di monete australiane importate
in Svizzera alla fine di agosto del 2005.
Il ricorrente sostiene in sostanza che le autorità, che si sono inizialmente
sbagliate sottoponendo l'invio all'IVA, gliele avrebbero recapitate troppo
tardi, di modo che egli non avrebbe poi potuto consegnarle a chi di dovere,
registrando così una perdita.
3.1 In applicazione dell'art. 61 cpv. 1 della legge federale del 30 marzo 1911 di
complemento del codice civile svizzero (CO; RS 220), la Confederazione
ha promulgato la legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità
della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari fe-
derali (legge sulla responsabilità; RS 170.32) che regola la responsabilità
dei funzionari come pure di altri agenti della Confederazione (art. 1 cpv. 1
lett. e della legge sulla responsabilità).
In base all'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza federale del 30 dicembre 1958 relati-
va alla legge sulla responsabilità (RS 170.321), l'Amministrazione federale
delle dogane è competente per le decisioni della sua sfera d'attività
riguardo a pretese di risarcimento inferiori a fr. 10'000.--. La pretesa del
ricorrente ammonta nella fattispecie a fr. 300.--, spettava pertanto
giustamente alle autorità doganali, in particolare alla direzione di
circondario e quindi alla DGD, esprimersi in prima battuta sulla richiesta di
risarcimento avanzata dal ricorrente.
3.2 L'art. 3 cpv. 1 della legge sulla responsabilità prevede che la Confedera-
zione risponda del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario
nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.
Nel caso di un pregiudizio materiale, affinché sia data la responsabilità
della Confederazione, è quindi necessario che vi sia un atto illecito, un
danno e un rapporto di causalità tra questi due elementi (JOST GROSS,
Staats- und Beamtenhaftung, in: Peter Münch/Thomas Geiser [ed.],
Schaden-Haftung-Versicherung, Basilea 1999, N 3.39 segg. e 3.75).
Spetta alla persona che si ritiene lesa provare l'esistenza di queste condi-
5zioni (DTF 132 II 305, consid. 4.1. non pubblicata; cfr. DTF 106 Ib 357,
consid. 2b, pag. 360 seg.). Come per ogni azione di responsabilità, le
condizioni elencate devono essere adempiute cumulativamente.
3.3 Per quanto riguarda l'illiceità, la dottrina e la giurisprudenza ammettono
che la nozione – che, come visto, figura nell'art. 3 cpv. 1 della legge sulla
responsabilità – corrisponde a quella dell'art. 41 CO (DTF 123 II 577,
consid. 4d/bb, pag. 581 seg.; TOBIAS JAAG, Staats- und Beamtenhaftung,
SBVR I/3, 2. ed., Basilea 2006, N. 97). Se l'atto dannoso consiste nella
violazione di un diritto assoluto (come la vita, la salute o il diritto di
proprietà), l'illiceità risulta data, senza che sia necessario approfondire se
e in quale maniera colui che lo ha compiuto abbia violato una norma di
comportamento specifica; si parla a tal proposito d'illiceità nel risultato
(Erfolgsunrecht). Se, per contro, l'atto dannoso consiste in una violazione
a un altro interesse (ad esempio il patrimonio), l'illiceità è data solo se è
stata violata una norma di comportamento avente per scopo di proteggere
il bene giuridico in causa (Verhaltensunrecht; cfr. DTF 133 V 14,
consid. 8.1; DTF 132 II 305, consid. 4.1). Come tale, la semplice lesione di
un diritto patrimoniale d'un terzo non comporta infatti la realizzazione di un
atto illecito: è necessario che una regola di comportamento ancorata
nell'ordinamento giuridico vieti una simile violazione e che questa regola
abbia per scopo la protezione del bene leso (DTF 132 II 305, consid. 4.1).
Per determinare se un comportamento sia illecito o meno, occorre fondarsi
sul diritto in vigore al momento determinante, ovvero quello in cui l'atto o
l'omissione dannosa ha avuto luogo (cfr. DTF 132 II 305, consid. 4.2).
3.4 Anche la nozione di danno, prevista dall'art. 3 cpv. 1 della legge sulla res-
ponsabilità, è identica a quella di riferimento per il diritto privato (TOBIAS
JAAG, op. cit., N. 164; JOST GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht,
Berna 2001, N. 5.4.1.1). Il danno giuridicamente riconosciuto risiede nella
diminuzione involontaria del patrimonio netto; esso può consistere in una
riduzione degli attivi, in un aumento dei passivi o in una perdita di
guadagno, e corrisponde alla differenza tra il montante attuale del
patrimonio della persona lesa e quello presumibilmente raggiunto se
l'evento dannoso non si fosse verificato (DTF 132 III 186, consid. 8;
DTF 129 III 331, consid. 2.1 e le referenze ivi citate).
3.5 Nella fattispecie, il ricorrente fa valere un pregiudizio puramente materiale.
Per verificare se sia dato l'elemento dell'illiceità, è pertanto necessario
esaminare se, al momento dei fatti litigiosi, le autorità doganali abbiano
violato o meno una regola di comportamento avente per scopo la protezio-
ne del patrimonio del ricorrente.
3.5.1 Lo sdoganamento in questione ha avuto luogo tra agosto e ottobre 2005. Il
comportamento delle autorità deve per conseguenza essere analizzato alla
luce della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul
valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) e della legge federale del 1. ottobre
1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475), in particolare, dell'ordinanza federale
del 2 febbraio 1972 concernente lo sdoganamento degli invii postali (RU
1972 pag. 342, 1981 pag. 621 e 1997 pag. 2779).
63.5.2 In virtù dell'art. 74 cifra 2 primo capoverso LTVA, nella versione in vigore
al momento in cui si sono verificati i fatti (RU 2000 pag. 1300), l'importa-
zione di mezzi legali di pagamento (banconote e monete svizzere o estere)
non è sottoposta all'imposta, ad eccezione di pezzi da collezione che nor-
malmente non sono utilizzati come mezzo legale di pagamento. Giusta
l'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza del 2 febbraio 1972, sempre nella versione in
vigore al momento in cui si sono verificati i fatti (cfr. i riferimenti riportati nel
consid. precedente), i pacchi devono essere accompagnati da una dichia-
razione doganale. Gli invii per i quali la dichiarazione doganale non è alles-
tita conformemente alle prescrizioni o contiene indicazioni insufficienti,
possono essere sdoganati al dazio più alto entrante in linea di conto
secondo la natura della merce, o possono essere sdoganati dopo verifica
e riscossione delle tasse previste (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a e b
dell'ordinanza del 2 febbraio 1972). L'ufficio doganale stabilisce il procedi-
mento da adottare nel singolo caso (cfr. art. 15 cpv. 2 della citata ordinan-
za).
Va detto che è per lo meno dubbio che queste disposizioni abbiano come
obiettivo la protezione del patrimonio, di modo che, a prima vista, non
risulta chiaro come una loro eventuale violazione possa condurre a un
obbligo per le dogane di risarcire il danno materiale subito dal destinatario
del pacco.
3.5.3 Dal momento che, in ogni caso, non si vede come le autorità doganali pos-
sano aver misconosciuto queste disposizioni o aver violato una qualsivo-
glia norma procedurale, tale questione può tuttavia restare irrisolta. In ef-
fetti, l'ufficio doganale di Ginevra, presso cui il pacco è giunto, doveva de-
terminare se le monete che vi erano contenute avessero un valore corren-
te, in quel caso esse non sarebbero state sottoposte all'imposta, oppure se
si trattasse di pezzi da collezione, sottoposti all'IVA (cfr. art. 74 cifra 2
LIVA, versione in vigore a quell'epoca). Ora, secondo l'autorità inferiore,
l'invio non era accompagnato da nessuna dichiarazione doganale. Il
ricorrente afferma invece il contrario, ma senza fornire prove atte a
dimostrarlo. La fattura inserita all'interno del pacco, che egli produce quale
doc. A2, non è infatti sufficiente per permettere di concludere che le
indicazioni necessarie allo sdoganamento figurassero sull'invio stesso. Del
resto, se queste indicazioni vi fossero state apposte, non si comprende
perché le autorità doganali si sarebbero prese la pena di cercare di
ottenere informazioni complementari rivolgendosi al ricorrente medesimo.
Va pertanto ritenuto che il pacco non riportava le indicazioni sufficienti per
essere considerato già di primo acchito come contenente merce non
sottoposta all'IVA. In una tale situazione, l'ufficio doganale competente
aveva tutto il diritto, in virtù della già più volte menzionata ordinanza del
2 febbraio 1972, di domandare al ricorrente di fornire spiegazioni comple-
mentari, ciò che ha fatto il 30 agosto 2005. Spettava allora al ricorrente for-
nire delle prove (ad esempio fatture o una copia del bollettino di ordina-
zione) atte a stabilire il vero contenuto del pacco in oggetto. Dal momento
che le autorità doganali non hanno ricevuto nessun documento scritto da
parte sua, la questione a sapere se il ricorrente abbia o no telefonato all'uf-
7ficio doganale, fatto contestato, può anch'essa restare irrisolta. Stando
così le cose, non si può rimproverare alle autorità doganali di aver spedito
il pacco al ricorrente il 19 settembre 2005 ritenendo che le monete
importate fossero sottoposte all'IVA. Certo, dopo che il ricorrente aveva
rispedito all'ufficio doganale di Ginevra l'invio del 19 settembre 2005, ci si
sarebbe potuti attendere che quest'ultimo verificasse meglio la situazione
e non inviasse il pacco una seconda volta al ricorrente confermando la sua
decisione di assoggettamento del 19 settembre 2005. D'altro canto, dopo
aver ricevuto indietro per la seconda volta il pacco, l'autorità ha accolto la
domanda del ricorrente trasmettendo l'invio all'ufficio doganale di Zurigo,
ufficio che ha infine riconosciuto i suoi contenuti esenti da qualsivoglia
imposizione, di modo che il ricorrente ha potuto prenderne possesso il
6 ottobre successivo.
In tali circostanze, non si vede come le autorità doganali possano aver agi-
to in modo illecito. Se infatti è vero che il pacco è stato spedito e ritornato
più volte e che il ricorrente ha dovuto attendere fino al 6 ottobre 2005 pri-
ma di riprenderne possesso definitivamente, è altrettanto vero che esso è
stato infine sdoganato correttamente, come confermato dal ricorrente.
Col proprio ricorso, egli si limita del resto a sottolineare la poca professio-
nalità delle autorità doganali e ad elencare le difficoltà incontrate in prece-
denza con la posta e la dogana di Ginevra-Aeroporto. Questi elementi non
sono tuttavia manifestamente adatti a provare il compimento di un atto ille-
cito nei suoi confronti. Neppure sono dati gli estremi per un intervento
presso la Direzione generale delle dogane, una tale richiesta non è infatti
ammissibile. Infine, il ricorrente sembra perdere di vista che ha ottenuto
anche l'esonero dell'invio dall'IVA, appunto quanto da lui postulato.
3.6 Neppure il danno di fr. 300.-- invocato dal ricorrente, per il fatto che egli
non avrebbe più potuto consegnare la valuta all'agenzia di viaggi che
l'aveva richiesta, può essere considerato siccome provato. In effetti, se il
contenuto del pacco non è stato sottoposto dall'IVA, è perché le autorità
doganali hanno ritenuto che si trattasse di valuta corrente utilizzabile come
mezzo di pagamento legale e non di pezzi da collezione (cfr. citato art. 74
cifra 2 primo capoverso LIVA), ciò che il ricorrente ha sempre sostenuto. In
queste circostanze, non si vede proprio come egli abbia potuto subire un
danno dal fatto di non aver potuto consegnarle a chi le aveva richieste, e
neppure il ricorrente fornisce prove concrete in merito. Trattandosi di
monete con valore legale, il suo patrimonio è semplicemente aumentato
del loro valore, ciò che esclude dal principio ogni possibile danno da un
punto di vista giuridico (cfr. supra consid. 3.4). La situazione avrebbe
potuto essere differente se si fosse trattato di sdoganare dei pezzi da
collezione. In tal caso, sull'importazione sarebbe però stata dovuta l'IVA,
ciò che il ricorrente ha sempre contestato.
3.7 In conclusione, non essendo adempiuti né il requisito dell'illiceità, né quello
del danno, l'azione di responsabilità promossa dal ricorrente risulta infon-
data. Il ricorso deve così essere respinto con conseguente conferma della
decisione del 25 agosto 2006.
84. In considerazione dell'esito della lite, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 PA,
le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
Tenuto conto del modesto valore di causa (cfr. art. 2 segg. del regolamen-
to dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]), es-
se vengono stabilite in fr. 200.--, importo integralmente compensato con
l'anticipo da lui versato il 26 settembre 2006.
Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla Direzione generale delle do-
gane non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto con conseguente conferma della decisione del 25 ago-
sto 2006.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente e integral-
mente compensata con l'anticipo di pari importo da lui versato.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4. Comunicazione (atto giudiziario):
- al ricorrente
- all'autorità inferiore
La Giudice presidente: Il Cancelliere:
Florence Aubry Girardin Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di responsabilità dello Stato
possono essere impugnate al Tribunale federale entro trenta giorni dalla loro notificazio-
ne, a condizione che il valore litigioso sia pari almeno a fr. 30'000.-- oppure – se ciò non
è il caso – che si ponga una questione di diritto di importanza fondamentale. Redatto in
una lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le
conclusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale
oppure, all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine, ritenuto che dal
15 luglio al 15 agosto incluso la sua decorrenza rimane sospesa (art. 42, 46, 48, 54, 85
e 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]).
Data di spedizione: