B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-1799/2015
Sen t en z a d e l 1 2 l u g l i o 2 0 1 6
Composizione
Giudice Claudia Pasqualetto Péquignot, presidente del
collegio, Jürg Steiger, Kathrin Dietrich,
cancelliere Manuel Borla
Parti
A._______,
…,
ricorrente,
contro
Esercito svizzero,
Stato maggiore condotta dell'esercito SM cond E,
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Attribuzione alle persone con doppia cittadinanza non incor-
porate.
A-1799/2015
Pagina 2
visto e considerato:
che A._______, …, è nato a Varese il … 1993,
che egli è a beneficio della doppia nazionalità italiana e svizzera,
che con decisione del 2 marzo 2015 il Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Esercito svizzero,
ha stabilito che l’interessato è sottoposto alla Convenzione del 26 febbraio
2007 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al
servizio militare dei doppi cittadini (Convenzione servizio militare; RS
0.141.145.42),
che in particolare, l’autorità di prima istanza ha evidenziato che A._______:
non può essere incorporato nell’esercito svizzero, è attribuito alle persone
con doppia cittadinanza non incorporate e non è soggetto all’obbligo di pre-
stare servizio militare in Svizzera,
che con ricorso del 15 marzo 2015, A._______ ha impugnato tale decisione
dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (il Tribunale), chiedendo l’ac-
coglimento dello stesso con contestuale annullamento della decisione e la
propria incorporazione nell’esercito svizzero,
che con presa di posizione del 7 maggio 2015, l’autorità inferiore ha chiesto
al presente Tribunale di respingere il ricorso evidenziando come l’insor-
gente abbia adempiuto obblighi militari in Italia e che inoltre, in base alle
disposizioni di legge applicabili, il cittadino con doppia nazionalità soggiace
agli obblighi militari dello Stato in cui ha la residenza abituale al 1° gennaio
dell’anno di compimento del 18° esimo anno di età,
che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giu-
dica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riser-
vate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
che in particolare, le decisioni rese dall'Esercito svizzero, Stato maggiore
di condotta dell'esercito, in materia di obbligo di prestare servizio militare
A-1799/2015
Pagina 3
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale
conformemente all'art. 33 lett. d LTAF,
che la decisione impugnata si fonda sulla sopracitata Convenzione servizio
militare e sulla legge federale del 3 febbraio 1995, sull'esercito e sull'am-
ministrazione militare (LM; RS 510.10),
che giusta l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione servizio militare, il doppio citta-
dino è sottoposto agli obblighi militari soltanto in uno dei due Stati con-
traenti,
che ai sensi del cpv. 2 del medesimo disposto di legge, il doppio cittadino
è sottoposto agli obblighi militari nello Stato in cui ha la residenza abituale
al primo gennaio dell'anno in cui compie il 18° anno di età, salvo che di-
chiari di voler adempiere detti obblighi nell'altro Stato contraente. Tale di-
chiarazione di opzione deve essere presentata, per i residenti in Italia, en-
tro 6 mesi dalla data di compimento del 18° anno di età, e, per i residenti
in Svizzera, entro la data di compimento del 19° anno di età,
che qualora il servizio militare obbligatorio venga sospeso in uno dei due
Stati contraenti, il doppio cittadino resta soggetto alla legislazione di quello
dei due Stati ove è abitualmente residente al 1° gennaio dell'anno in cui
compie il 18° anno di età (art. 3 cpv. 7 Convenzione servizio militare),
che dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che l’insorgente al
1° gennaio 2011, anno in cui egli ha compiuto il 18° anno di età, risiedeva
in Italia e meglio a … in provincia di …,
che ciò emerge pure da una propria dichiarazione del 15 gennaio 2015,
che pertanto egli era tenuto ad adempiere agli obblighi militare in Italia, ad
eccezione di una dichiarazione in senso contrario entro sei mesi dal com-
pimento del 18 esimo anno di età,
che nella fattispecie tale dichiarazione non è documentata e nemmeno il
ricorrente pretende il contrario,
che pertanto A._______ è tenuto adempiere gli obblighi militari in Italia, e
poco importa se in questo Paese sia stato soppresso il servizio di leva ob-
bligatorio,
che pertanto il ricorso deve essere respinto,
A-1799/2015
Pagina 4
che visto l'esito della procedura, le spese processuali per un ammontare di
franchi 500 vanno addossate al ricorrente (art. 63 cpv. 1 della PA e art. 1
art. 1 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]),
che giusta l'art 82 let. a della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF ; RS 173.110), il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni pronunciate in cause di diritto pubblico,
che tuttavia, giusta l'art. 83 let. i LTF il ricorso è inammissibile contro le
decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile,
che pertanto il dispositivo del presente giudizio è definitivo.
(Il dispositivo è sulla pagina seguente)
A-1799/2015
Pagina 5
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 500 franchi vengono compensate con l’anticipo
spese versato dal ricorrente il 14 aprile 2015. Il saldo rimanente pari a 500
franchi viene riversato al ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario; allegato: bollettino di versamento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
Data di spedizione: