Corte I
A-1841/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jürg Kölliker, André Moser,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
patrocinata dall'avv. Gabriele Padlina,
via Lavizzari 19 a, 6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ferrovie Federali Svizzere (FFS),
Divisione infrastruttura, grandi progetti, rumore,
Schanzenstrasse 5, 3000 Berna 65,
controparte,
Ufficio federale dei trasporti (UFT), 3003 Berna,
autorità inferiore.
Progetto di risanamento fonico ferroviario della tratta
Immensee-Como S. Giovanni (km 193.508-195.343;
Comune di Capolago).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-1841/2006
Fatti:
A.
Nel 1998 è stato elaborato dalle Ferrovie federali svizzere (FFS, con-
troparte) un progetto di risanamento fonico concernente il Comune di
Capolago. In seguito, il progetto in questione è stato ritirato.
B.
Il 30 aprile 2004, le FFS hanno nuovamente inoltrato all’Ufficio federa-
le dei trasporti (UFT, autorità inferiore) una richiesta d’approvazione
dei piani per il risanamento fonico nel Comune di Capolago. Il progetto
riguardava la tratta compresa tra il km 193.508 e il km 195.343 della
linea Immensee – Como San Giovanni (I) ed è stato pubblicato presso
la cancelleria comunale di Capolago dal 1. giugno al 1. luglio 2004.
C.
Contro il progetto presentato dalle FFS, X._______ ha formulato oppo-
sizione il 24 giugno 2004 in qualità di proprietaria della particella no.
[...] RFD Capolago, [...]. Con quell'atto, essa postulava in via principale
che, limitatamente al settore R2, il progetto venisse respinto; in via
subordinata, domandava una modifica dei piani e degli interventi di ri-
sanamento previsti. L'opponente avanzava inoltre una richiesta di ri-
sarcimento per deprezzamento dell'immobile, diminuzione del valore
locativo e perdita di guadagno rispettivamente d'immagine ritenendo
infine necessario l'allestimento di una perizia su una serie di aspetti di-
versi. In via subordinata, chiedeva invece un'indennità per espropria-
zione materiale e per deprezzamento dello stabile e del valore locativo
dell'immobile (sempre da quantificarsi sulla base di una perizia).
D.
Con decisione del 29 maggio 2006, l’autorità di prima istanza ha re-
spinto le opposizioni interposte, tra cui quella di X._______, e appro-
vato il progetto di risanamento. Nel contempo essa ha accordato delle
facilitazioni, concernenti segnatamente anche la particella no. [...] RFD
Capolago.
E.
La decisione dell'autorità di prima istanza è stata impugnata da
X._______ (ricorrente) con ricorso del 28 giugno 2006 davanti all'al-
lora Commissione di ricorso in materia d'infrastruttura e ambiente
(CRINAM). Con tale atto la ricorrente postula in via principale, che il
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progetto venga respinto relativamente al settore R2; in via subordinata,
chiede che vengano modificati i piani e gli interventi di risanamento
previsti. Così come con l'opposizione, la ricorrente domanda infine il
pagamento di un risarcimento per perdita di valore dell’immobile, di va-
lore locativo e di guadagno in relazione al commercio svolto sullo stes-
so e rinnova la richiesta di allestimento di una perizia. In via subordi-
nata, chiede invece un'indennità per espropriazione materiale, deprez-
zamento dello stabile e del valore locativo dell'immobile (sempre da
quantificarsi sulla base di una perizia).
F.
Le prese di posizione della controparte e dell'autorità di prima istanza
datano del 3 rispettivamente del 5 ottobre 2006. Rilevando che i conte-
nuti del ricorso ricalcano quelli dell'opposizione a suo tempo interpo-
sta, le FFS rinviano alle loro osservazioni del 1. ottobre 2005. L'UFT
domanda che il ricorso venga respinto, chiedendo il riconoscimento
dell'entrata in forza parziale della decisione impugnata per tutte le parti
del progetto non toccate dal ricorso rispettivamente della mancanza di
effetto sospensivo del ricorso in relazione con le parti del progetto che
non hanno un legame diretto con la procedura.
G.
Una volta sentite le parti in causa, con decisione incidentale del 20 no-
vembre 2006, la CRINAM ha accertato l'assenza di effetto sospensivo
del ricorso riguardo ai settori da L1 a L4 e R1 rispettivamente R3 dei
piani approvati con la decisione impugnata. Essa ha invece espressa-
mente dichiarato come non cresciuta in giudicato la problematica lega-
ta al rivestimento di un muro di sostegno ad est della ferrovia. La deci-
sione incidentale della CRINAM non è stata ulteriormente impugnata.
H.
Al momento dello scioglimento della CRINAM, il 31 dicembre 2006,
l'incarto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale. Con
scritto del 12 gennaio 2007, quest'ultimo ha confermato la ripresa del
gravame comunicando la composizione del collegio giudicante.
I.
Con ordinanza del 27 febbraio 2007 il Tribunale amministrativo federa-
le ha chiesto all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM, autorità specia-
lizzata) di determinarsi sulla fattispecie, ciò che quest'ultimo ha fatto il
27 marzo seguente. Con la sua presa di posizione, dopo aver nuova-
mente evidenziato i principali aspetti inerenti al risanamento fonico
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della tratta in questione, l'UFAM conclude che la decisione dell'autorità
di prima istanza è conforme al diritto ambientale federale.
J.
Corrispondendo anche alla richiesta della ricorrente di essere sentita
personalmente, l'8 maggio 2007 è stato esperito il sopralluogo. Alla
presenza delle parti, che hanno confermato le proprie richieste e alle-
gazioni, il presidente del collegio ha constatato la topografia dei luoghi
con riferimento alle singole opere previste dal progetto approvato
dall'autorità di prima istanza. Egli ha quindi proceduto a un comple-
mento dell'istruttoria formulando una serie di quesiti, contestualmente
ai quali ha pure richiesto alla ricorrente l'invio di un piano dell'immobile
con l'indicazione delle finestre dei locali sensibili al rumore ed alla con-
troparte di una copia di una serie di piani concernenti il progetto elabo-
rato anteriormente, come anche la tabella del carico fonico ad esso
acclusa.
K.
I documenti richiesti sono stati trasmessi allo scrivente Tribunale l'8 e
l'11 giugno 2007. In luogo di un rilievo dettagliato dei singoli piani com-
ponenti l'immobile, la ricorrente ha inviato una documentazione foto-
grafica e descrittiva dello stesso.
L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame in virtù degli art. 1, 31, 32, 33 e 53 cpv. 2 della leg-
ge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF; RS 173.32).
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così co-
me da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e 4 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA.
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1.2 Impugnato con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel
rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge
(art. 52 PA), il provvedimento in esame è una decisione fondata sul di-
ritto pubblico federale ai sensi dell'art. 5 PA emanata nell'ambito di una
procedura di approvazione dei piani giusta l'art. 18 segg. della legge
federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101).
1.3 Durante la pubblicazione del progetto, la ricorrente ha inoltrato
un’opposizione, che è stata respinta per quanto ricevibile. L’UFT ha
inoltre approvato una richiesta di facilitazioni, segnatamente circa l’im-
mobile della ricorrente. Di conseguenza, anche la sua legittimazione
ad inoltrare ricorso è pacifica (art. 48 PA).
1.4 Nella misura in cui l'oggetto del litigio non oltrepassa le conclusio-
ni formulate durante il termine di pubblicazione (cfr. successive consid.
7.4 e 9.3; DTF 133 II 30, consid. 2; decisione del Tribunale amministra-
tivo federale A-672/2008 del 4 agosto 2008, consid. 2.2), il ricorso è ri-
cevibilie in ordine e dev'essere esaminato nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima in-
quisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sol-
levate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 con-
sid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).
3.
3.1 La legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente
(LPAmb, RS 814.01), che ha tra i suoi scopi quello di proteggere l'uo-
mo da effetti dannosi e molesti ( art. 1 cpv. 1 LPAmb), prescrive che le
emissioni – incluse quelle di rumore – devono essere limitate con mi-
sure applicate alla fonte (art. 11 cpv. 1 LPAmb). La valutazione degli
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effetti dannosi o molesti avviene sulla base di valori limite di immissio-
ne, stabiliti per via d'ordinanza dal Consiglio federale (VLI; art. 13 cpv.
1 LPAmb). I VLI concernenti il rumore causato dai treni sono contenuti
nell'allegato 4 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquina-
mento fonico (OIF; RS 814.41) e variano a seconda del grado di sensi-
bilità corrispondente alla zona di utilizzazione in cui – secondo le nor-
mative federali, cantonali e comunali sulla pianificazione del territorio –
è inserito un determinato sedime.
Nel caso un impianto non soddisfi alla LPAmb o a norme ecologiche di
altre leggi federali, esso deve essere risanato (art. 16 LPAmb).
3.2 A complemento della LPAmb, il 1. ottobre 2000 è entrata in vigore
la legge federale del 24 marzo 2000 concernente il risanamento fonico
delle ferrovie (LRFF; RS 742.144), la quale prevede una serie di misu-
re contro l'inquinamento fonico stabilendo pure un ordine tra loro (art.
1 cpv. 1 LRFF). In base a questa normativa, il risanamento fonico deve
essere raggiunto: in primo luogo, mediante provvedimenti tecnici volti
a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari; in secondo luogo, mediante
provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi
esistenti, concentrati in via prioritaria sulle tratte dei corridoi hucke-
pack (art. 7 cpv. 5 LRFF); in terzo luogo, mediante provvedimenti d'iso-
lamento acustico sugli edifici esistenti.
Aspetti specifici, riguardanti segnatamente il carattere e l'estensione
delle citate misure, sono infine regolati nell'ordinanza federale del 14
dicembre 2001 concernente il risanamento fonico delle ferrovie
(ORFF; 742.144.1). Giusta l'ORFF, tra i provvedimenti di risanamento
volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi esistenti si anno-
verano la posa di pareti antirumore (art. 19 segg. ORFF). I provvedi-
menti di isolamento acustico sugli edifici esistenti sono invece costituiti
dalla posa di finestre insonorizzate o misure con effetti simili (art. 30
ORFF).
3.3 La determinazione delle immissioni foniche avviene in base a livel-
li di valutazione stabiliti nel cosiddetto piano delle emissioni (art. 18
cpv. 1 ORFF; PETER HÄNNI, Lärmsanierung von Eisenbahnen, Baurecht
[BR] 2005, pag. 63). Tale piano non si basa sulla situazione attuale
bensì contiene, per ogni segmento di tratta, una previsione delle emis-
sioni foniche al 31 dicembre 2015 (art. 6 cpv. 1 LRFF, art. 17 cpv. 1
ORFF). Esso prende in considerazione le emissioni di veicoli ferroviari
risanati come pure l'entità e la struttura del traffico previsti a quella da-
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ta (art. 6 cpv. 2 LRFF, art. 17 cpv. 2 ORFF; decisione del Tribunale
federale 1A.116/2006 dell'8 novembre 2006, consid. 6). Il piano delle
emissioni ha carattere pubblico e costituisce la base per la determina-
zione di provvedimenti edili di risanamento (art. 6 cpv. 1 LRFF).
3.4 La portata dei provvedimenti di risanamento menzionati è stabilita
all'art. 7 LRFF. Per gli impianti ferroviari fissi esistenti, devono essere
di principio ordinati gli interventi edili necessari al rispetto dei VLI (art.
7 cpv. 1 LRFF; art. 19 cpv. 1 ORFF). L'altezza di costruzioni di prote-
zione fonica non deve superare i 2 m dal limite superiore delle rotaie.
Se circostanze particolari lo richiedono e per quanto interessi prepon-
deranti non vi si oppongano, l'UFT può però ordinare l'esecuzione di
pareti antirumore anche più alte (art. 21 ORFF).
Nel caso il risanamento dovesse causare costi sproporzionati oppure
interessi pubblici preponderanti lo impongano, segnatamente nel cam-
po della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurez-
za del traffico ferroviario o del suo esercizio, all'art. 7 cpv. 1 LRFF può
essere derogato (decisioni del Tribunale amministrativo federale
A-672/2008 del 4 agosto 2008, consid. 4; A-8698/2007 del 4 luglio
2008, consid. 5; A-1836/2006 del 12 febbraio 2007, consid. 7). Di nor-
ma, i costi di costruzioni di protezione fonica sono ritenuti proporzio-
nati se il rapporto tra i costi delle opere e i benefici per la popolazione
interessata è pari al massimo ad un coefficiente di 80 (art. 20 cpv. 1
ORFF, che rinvia all'allegato 3 della stessa; PETER HÄNNI, op. cit.,
pag. 63 seg.). Essi vengono interamente assunti dalla Confederazione
(art. 8 LRFF).
3.5 Se i VLI continuano ad essere superati anche dopo aver preso
provvedimenti edili proporzionati volti a limitare le emissioni di impianti
ferroviari esistenti, le normative in vigore prevedono che i proprietari di
edifici esistenti – ovvero, di manufatti il cui permesso di costruzione
era esecutivo il 1. gennaio 1985 (art. 10 cpv. 4 LRFF) – sono tenuti a
isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedi-
menti edili analoghi. In simili circostanze, la Confederazione corrispon-
de loro, a fondo perso, il 50% dei costi sostenuti (art. 10 cpv. 2 LRFF).
Nel caso siano superati anche i valori di allarme, i costi vengono per
contro assunti interamente (VLA; art. 10 cpv. 1 e 2 LRFF). Per quanto
riguarda le camere da letto, l'ORFF riconosce inoltre al proprietario i
costi per l'installazione di ventilatori insonorizzati (art. 31 cpv. 1 lett. b
ORFF).
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In base alla decisione di approvazione dei piani passata in giudicato, i
Cantoni stabiliscono quali locali, in cui siano superati i VLI o i VLA, va-
dano considerati sensibili al rumore (art. 32 cpv. 1 ORFF). Previa ap-
provazione dei Cantoni, i proprietari possono adottare anche misure di
isolamento acustico differenti, a condizione che esse consentano di ri-
durre in misura equivalente il rumore all'interno dei locali (art. 32 cpv. 3
ORFF). Anche in tal caso, la Confederazione corrisponde al proprie-
tario comunque unicamente i costi fino ad un importo massimo uguale
a quelli che insorgerebbero per l'installazione di finestre insonorizzate
(art. 31 cpv. 1 lett. a ORFF).
4.
La ricorrente contesta la decisione di approvazione dei piani del 29
maggio 2006 dell'UFT.
Come visto, essa domanda: in via principale, che la stessa venga re-
spinta (recte: annullata) relativamente al settore R2; in via subordinata,
che vengano modificati i piani e gli interventi di risanamento previsti. A
sostegno di entrambe le sue richieste, la ricorrente censura sia la va-
lutazione degli aspetti fonici alla base del progetto (consid. 5-6), sia
l'esecuzione dei provvedimenti edili pianificati sugli impianti ferroviari
fissi esistenti (consid. 7-8), sia le misure d'isolamento acustico previste
sul suo immobile (consid. 9).
A complemento del ricorso, essa denuncia infine l'omissione da parte
dell'UFT della trattazione della problematica delle crescenti vibrazioni
dovute alla ferrovia (consid. 10), chiede che le venga riconosciuto il di-
ritto ad un risarcimento per perdita di valore dell’immobile, di valore lo-
cativo e di guadagno in relazione al commercio svolto sullo stesso. In
subordine, postula il riconoscimento un'indennità per espropriazione
materiale (consid. 11).
5.
Preliminarmente, la ricorrente critica l'applicazione dell'ORFF al caso
in esame. Essa ritiene, senza per altro sostanziare ulteriormente la
sua censura, che il richiamo a tale normativa da parte dell'UFT per-
metta di eludere la LPAmb.
A torto. La ricorrente in effetti non considera che l'ORFF basa a sua
volta sulla LRFF che, quale legge più recente e specifica (art. 1 cpv. 1
LRFF), ha precedenza sull'applicazione della LPAmb (decisione della
Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei
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trasporti, dell'energia e delle comunicazioni A-2002-10 dell'11 febbraio
2003, consid. 14.6).
Sempre preliminarmente, con riferimento all'art. 2 dell'allegato 3 OIF,
la ricorrente invoca l'applicazione al caso in esame di limiti di pianifica-
zione pari a 55dB di giorno e 45 dB di notte.
Anche in questo caso, a torto. Contrariamente a quanto vale per la
costruzione di nuovi impianti fissi – per cui fanno effettivamente stato i
valori di pianificazione (art. 25 cpv. 1 LPAmb) –, la valutazione degli
effetti dannosi o molesti di impianti fissi esistenti su edifici e la ne-
cessità di un eventuale risanamento avviene infatti sulla base dei VLI,
stabiliti – per quanto riguarda il rumore dei treni – nell'allegato 4
dell'OIF (l'allegato 3, citato dalla ricorrente, concerne per contro il ru-
more ingenerato dal traffico stradale). Per un immobile sito in una zona
con grado di sensibilità II, come la particella no. [...] RFD Capolago, i
VLI si attestano a 60 dB di giorno e a 50dB di notte. Tali limiti
costituiscono nel caso in esame il punto di riferimento per la valutazio-
ne degli effetti dannosi giusta l'art. 13 cpv. 1 LPAmb e della necessità
di risanamento giusta l'art. 16 LPAmb rispettivamente giusta la LRFF e
l'ORFF, normative emanate a suo complemento.
6.
Per quanto riguarda il progetto vero e proprio approvato dall'UFT, la
ricorrente ne contesta innanzitutto la tabella del carico fonico. Essa po-
stula una sua verifica ed un suo aggiornamento giusta l'art. 5 ORFF, a
suo dire violato dall'autorità di prima istanza. In sostanza, la ricorrente
denuncia un accertamento lacunoso dei valori determinanti da parte
delle FFS e la necessità di un loro aggiornamento, sostenendo che la
prova che i dati sul carico fonico su cui basa il progetto non sono at-
tendibili sarebbe data dal fatto che tra la prima e la seconda pubblica-
zione non solo non vengono registrati aumenti dei valori riportati nella
tabella – ciò che andrebbe messo in relazione con l'incremento del
traffico avvenuto nel frattempo –, bensì si può constatare addirittura
una loro inspiegabile diminuzione.
6.1 Sennonché, una simile argomentazione risulta essere errata. Essa
non tiene infatti conto del fatto che – sebbene l'art. 38 cpv. 1 OIF pre-
veda in via generale che le immissioni foniche possano essere definite
tramite misurazioni – in ambito di risanamento fonico delle ferrovie la
determinazione delle immissioni foniche su singole particelle avviene
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in base a previsioni per l'orizzonte di pianificazione 2015, contenute
nel piano delle emissioni (art. 6 cpv. 1 LRFF; art. 17 cpv. 1 ORFF).
Queste previsioni vengono calcolate con l'ausilio del modello svizzero
delle emissioni e delle immissioni per il calcolo del rumore ferroviario
(SEMIBEL), metodo espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza
come conforme alla legge (decisione della Commissione federale di ri-
corso in materia d'infrastrutture e ambiente [CRINAM] A-2004-117 del
26 aprile 2006, consid. 21, confermata dal Tribunale federale con giu-
dizio dell'8 novembre 2006 [menzionato inc. 1A.116/2006]; PETER HÄNNI,
op. cit., pag. 64 seg.).
Date queste premesse, è del tutto normale che dal paragone delle ta-
belle del carico fonico annesse ai due progetti delle FFS – quello pre-
cedente e quello attuale – non emergano differenze di rilievo dovute
all'aumento del traffico ferroviario. Giusta gli art. 6 cpv.1 LRFF e 17
cpv. 2 ORFF, entrambe ne tengono infatti già implicitamente conto. Di-
verso è per contro il discorso per quanto riguarda i provvedimenti edili
antirumore previsti dai due progetti. Quantunque basati sui dati elabo-
rati con il modello SEMIBEL, essi – differenziandosi per altezza e
struttura – hanno infatti concreta influenza sulla valutazione dei valori
di immissione fonica pronosticati per il 2015. Di qui – considerate le
variazioni a livello della costruzione delle pareti antirumore tra i due
progetti, evidenziate in sede di sopralluogo e confermate con l'invio dei
piani richiesti l'8 giugno 2007 – anche la flessione dei dati contenuti
nella tabella del carico fonico del 2004 rispetto a quelli di due anni pri-
ma.
6.2 Per quanto riguarda la possibilità di eseguire delle vere e proprie
misurazioni complementari a quelle ottenute applicando SEMIBEL, oc-
corre infine aggiungere che, per giurisprudenza, essa è riconosciuta
solo se vi siano situazioni di rumore o di propagazione acustica parti-
colari: segnatamente, quando attraverso l'applicazione del modello
SEMIBEL non sia possibile procedere a calcoli sufficientemente pre-
cisi (ad esempio a causa di rilevanti problemi di riflessione) o quando
– oltre al rumore del passaggio dei treni – si registrino altre fonti di ru-
more legate all'attività ferroviaria (come in presenza di stazioni di smi-
stamento di una certa importanza), che costituiscono la fonte di una ri-
levante parte del rumore totale (cfr. decisione del Tribunale ammini-
strativo federale A-8698/2007 del 4 luglio 2008, consid. 5.4; decisione
della CRINAM A-2005-284 del 26 luglio 2006, consid. 9; cfr. inoltre la
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specifica pubblicazione edita dall'UFT “Lärmsanierung der Eisenbah-
nen – Leitfaden für die Projektierung baulicher Massnahmen”, Berna
2003, pag. 13). Così però non è nel caso in esame. La ricorrente non
indica infatti concretamente nessuna situazione specifica, nel senso
inteso dalla giurisprudenza, che giustifichi l'esecuzione di tali misura-
zioni.
Contrariamente a quanto da lei sostenuto, occorre pertanto concludere
che il calcolo del carico fonico su cui basa la decisione di approvazio-
ne dei piani qui impugnata è conforme alle normative federali in mate-
ria. In conseguenza, a conferma della decisione dell'UFT, la richiesta
di procedere a nuove misurazioni rispettivamente all'allestimento di
una perizia fonica dev'essere respinta.
6.3 Un aggiornamento dei dati sul carico fonico non è per altro neces-
sario neppure alla luce della pianificazione di eventuali nuovi progetti
ferroviari quali – per prendere l'esempio citato dalla ricorrente – quello
della nuova tratta tra Mendrisio e l'aeroporto italiano della Malpensa.
Eventuali provvedimenti di protezione fonica complementari su tronchi
esistenti, dovuti a nuovi progetti non ancora contemplati dalla LRFF
(cfr. allegato 2 della stessa), devono infatti essere considerati durante
una procedura di approvazione dei piani ad hoc (cfr. messaggio del 1.
marzo 1999 concernente il risanamento fonico delle ferrovie, Foglio fe-
derale [FF] 1999, 4234 segg., 4241). La problematica sollevata esula
quindi dai contenuti della procedura che ci occupa.
7.
Per quel che attiene alla costruzione dei provvedimenti edili pianificati
dalle FFS giusta l'art. 1 cpv. 2 lett. b LRFF, poiché munita di porte di si-
curezza, la ricorrente mette innanzitutto in dubbio l'efficacia della pa-
rete no. 16 (consid. 7.1). Essa censura quindi l'altezza della parete no.
17. In proposito, considera insufficienti i 2 m previsti dal progetto, per
una lunghezza di 73 m complessivi, invocando la necessità di combat-
tere l'inquinamento fonico (consid. 7.2). Oltre al suo innalzamento, la
ricorrente domanda che la parete no. 17 venga coperta con materiale
fonoassorbente da entrambi i lati, onde evitare il rumore riflesso dalla
strada che scorre davanti al suo immobile (consid. 7.3). Con riferimen-
to alla contigua parete no. 18, prevista di un'altezza di 2,5 m per una
lunghezza di 29 m, essa denuncia infine la scelta dell'UFT di non
entrare nel merito delle proposte formulate dagli specialisti paesaggisti
a suo tempo interpellati (cfr. doc. 2 prodotto dalla controparte), che
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proponevano un ricupero qualitativo dell'area della stazione (consid.
7.4).
7.1 Per quanto ammissibile, poiché con la decisione incidentale resa il
20 novembre 2006 – in base alle conclusioni tratte in via principale
dalla ricorrente – la CRINAM ha infatti accertato l'assenza di effetto
sospensivo del ricorso anche per quanto concerne il settore R1, la
censura riguardante la parete no. 16 è priva di fondamento. Alla luce
della delucidazione fornita da controparte in sede di sopralluogo, se-
condo cui, salvo incidenti, queste porte verranno utilizzate solo in caso
di lavori di manutenzione, e del fatto che il materiale di cui sono com-
poste tali porte è anch'esso fonoassorbente come il resto della parete,
non vi sono infatti elementi concreti che possano fare dubitare della lo-
ro qualità. L'idoneità dei materiali utilizzati è stata per altro esplicita-
mente confermata, sempre durante il sopralluogo, dall'autorità specia-
lizzata, la quale ha sottolineato che tutte le pareti antirumore vengono
costruite con materiali collaudati e approvati dall'EMPA (Eidgenössi-
sche Materialprüfungs- und Forschungsanstalt).
7.2 Per quanto riguarda l'innalzamento della parete no. 17, va osser-
vato quanto segue.
7.2.1 Giusta l'art. 21 ORFF, l'altezza delle costruzioni di protezione fo-
nica non deve di norma superare 2 m dal limite superiore delle rotaie.
L'UFT può ordinare la costruzione di protezioni foniche più alte, solo
se “circostanze particolari” lo richiedano.
L'ORFF non specifica in cosa queste circostanze concretamente con-
sistano. Il concetto di “circostanze particolari” contenuto nella norma
citata è una cosiddetta nozione giuridica indeterminata, che deve es-
sere interpretata di caso in caso, nel rispetto delle peculiarità della sin-
gola fattispecie.
Per costante giurisprudenza, l'aspetto della corretta applicazione di
una nozione giuridica indeterminata costituisce una questione di dirit-
to, che, come tale, il Tribunale amministrativo federale è chiamato a ve-
rificare con pieno potere d'esame (al riguardo cfr. però DTF 133 II 35,
consid. 3, che sottolinea come in presenza di questioni tecniche speci-
fiche questo principio possa essere relativizzato).
7.2.2 Per garantire un'applicazione unitaria ed escludere disparità di
trattamento, proprio sulla base delle sue conoscenze tecniche specifi-
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A-1841/2006
che, l'UFT ha elaborato in proposito una guida per la progettazione di
misure edili (l'edizione 2003, cui viene in seguito fatto riferimento, è di-
sponibile solo in tedesco e francese). Nonostante l'estensione del po-
tere d'esame di cui gode e l'assenza di effetto vincolante della pubbli-
cazione citata nei suoi confronti, nella misura in cui permette una cor-
retta interpretazione dell'art. 21 cpv. 2 ORFF nel caso singolo, lo scri-
vente Tribunale ritiene se ne debba tenere conto anche in questa sede
(cfr. analogamente la decisione della CRINAM A-2005-36 dell'11 luglio
2006, consid. 12.2; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 5. edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006,
no. 128; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 2. edizione, Berna 2005, pag. 194, no. 29).
Conformemente alla menzionata guida dell'UFT (disponibile sul sito uf-
ficiale dell'UFT [ ] e prodotta anche in occasione del
sopralluogo), sono date “circostanze particolari” giusta l'art. 21 ORFF,
in caso di adempimento cumulativo delle seguenti condizioni: (1) il li-
vello sonoro d'emissione valutato conformemente al piano delle emis-
sioni (previsioni 2015) per la sezione in oggetto si situa almeno a 77
dB (di giorno) rispettivamente a 67 dB (di notte); (2) la zona da proteg-
gere è costruita e principalmente di carattere residenziale; (3) la misu-
ra antirumore concerne un numero rilevante di unità abitative (una de-
cina, circa una trentina di persone); (4) la situazione acustica è parti-
colarmente svantaggiosa (ad esempio, quando la distanza tra la fonte
del rumore e la parete è importante [superiore ad 8-10 m]; quando il
settore da proteggere risulta essere rialzato rispetto alla fonte del ru-
more rendendo inefficace o quasi una parete alta solo 2 m; oppure, se
gli edifici situati nel comparto da proteggere sono alti almeno 3 piani
oltre al piano terreno).
In presenza delle condizioni citate, e data l'effettiva possibilità di pro-
cedere ad un innalzamento, per costruire una parete antirumore più al-
ta di 2 m occorre inoltre che con la costruzione di una parete di altez-
za standard non possa già essere raggiunta una riduzione del carico
sonoro di più del 60% e che la sua elevazione abbia quale conseguen-
za una sua effettiva ulteriore riduzione (cfr. ancora la decisione della
CRINAM dell'11 luglio 2006, consid. 12.3).
7.2.3 Pur tenendo conto del fatto che l'edificio che si erge sulla parti-
cella no. [...] RFD Capolago consta di tre piani, cui va ad aggiungersi
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A-1841/2006
un piano mansardato [...], tali condizioni non sono nella fattispecie
rispettate.
Come osservato dall'UFT nella decisione impugnata – confermato
dall'UFAM in qualità di autorità specializzata, ribadito in occasione del
sopralluogo e per altro non contestato dalla ricorrente che si limita a
sostenere la propria richiesta di innalzamento con considerazioni di
carattere generale –, nel caso in esame le pareti pianificate dalle FFS
con un'altezza di 2 m – tra cui la no. 17 – assicurano infatti una buona
schermatura del settore interessato, garantendo una riduzione della
massa fonica del 64%. Inoltre, superamenti del valori fonici legali sus-
sistono solo per 4 edifici, compreso quello di proprietà della ricorrente.
Infine, il quartiere interessato e lo stabile in questione neppure si tro-
vano in una situazione acustica specialmente sfavorevole: la topografia
dell'area è piatta e la parete in questione potrà essere installata già a
4 m dalla fonte del rumore.
Alla luce di quanto precede, anche su questo punto il ricorso risulta in-
fondato. In questo senso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ri-
corrente, la decisione impugnata non è affatto incongruente, bensì
conforme ai criteri di cui agli art. 19 segg. ORFF.
7.3 Per quanto riguarda la richiesta di dotare la parete no. 17 di un
rivestimento fonoassorbente pure sul lato della strada – solo somma-
riamente motivata dalla ricorrente facendo riferimento a un parere da
lei stessa fatto allestire da un suo consulente – nella decisione impu-
gnata essa è stata respinta ritenendo che la grande distanza tra la
strada e i ripari fonici non lo giustifichi né dal profilo acustico né da
quello economico. Dal punto di vista acustico, l'opinione dell'UFT è
condivisa dall'autorità specializzata la quale, pur non escludendo un
possibile effetto di riflessione del rumore causato dal traffico stradale
durante la giornata, lo quantifica nell'ordine di 0,5-1 dB, ritenendolo
trascurabile e, ad ogni modo, non percepibile dall'orecchio umano.
Facendo riferimento alla giurisprudenza sviluppata dalla CRINAM ed
esercitando il suo potere di apprezzamento anche in merito alle prove
offerte (decisione della CRINAM A-2005-259 del 7 novembre 2006,
consid. 10.3 rispettivamente DTF 133 II 35, consid. 3), tenuto conto
degli aspetti acustici indicati, confermati dall'autorità specializzata,
come pure dei maggiori costi che un simile intervento cagionerebbe –
non contestati e quantificati dall'UFT in fr. 73'000.-- – questo Tribunale
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non ravvisa nessun motivo valido per discostarsi dalla conclusione
tratta dall'autorità inferiore.
7.4 Infine, la censura riguardante l'area della stazione – che concerne
piuttosto le pareti no. 19 e 20 che la no. 18 (decisione impugnata, pag.
27) – dev'essere dichiarata irricevibile. Come visto, nell'ambito della
procedura di risanamento fonico rispettivamente dell'approvazione di
piani di impianti ferroviari, l'oggetto del litigio è infatti delimitato dalle
conclusioni formulate durante il termine di pubblicazione e non può es-
sere ampliato nel quadro della procedura di ricorso (DTF 133 II 30).
Non vertendo l'opposizione della ricorrente su tali pareti, la censura da
lei formulata col ricorso non fa parte dell'oggetto del litigio. In via ab-
bondanziale, può comunque essere rilevato che la decisione dell'au-
torità di non considerare la variante indicata dagli specialisti interpellati
è fondata. Di carattere paesaggistico-pianificatorio, tale proposta, non
rientra in effetti nei provvedimenti edili volti all'osservanza dei VLI
giusta l'art. 7 LRFF rispettivamente gli art. 19 segg. ORFF.
8.
Sempre per quel che attiene alla costruzione dei provvedimenti edili
prevista dalle FFS, però per il comparto oltre la ferrovia, la ricorrente
denuncia un possibile effetto di riflesso della parete no. 9 sul suo im-
mobile e chiede pertanto un rivestimento fonoassorbente del muro di
sostegno a confine con la strada cantonale.
8.1 Questa censura è stata respinta dall'autorità di prima istanza os-
servando che il muro in esame si trova a una distanza tale dalla fonte
di rumore ferroviario da non poterne favorire la riflessione. Per il rumo-
re causato dalla strada, essa ha rilevato che detta parete avrà un'al-
tezza di 3 m dalla quota della strada stessa e inoltre sarà fonoassor-
bente su entrambi i lati, pertanto non potrà favorire nessuna riflessio-
ne. Nella sua presa di posizione del 27 marzo 2007, data l'altezza dei
ripari, anche l'UFAM esclude le conseguenze temute dalla ricorrente.
Durante il sopralluogo, sia la controparte che l'autorità di prima istanza
aggiungono infine che la parete no. 9 – così come progettata – avrà
non già gli effetti temuti, bensì quello di diminuire anche il rumore della
strada cantonale.
8.2 Se da un lato la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che il
modello SEMIBEL non tiene conto di fenomeni di riflessione, risulta al-
trettanto pacifico che fenomeni di questo tipo sono normalmente tra-
scurabili ed assumono un qualche rilievo solo in presenza di situazioni
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particolari, segnatamente in presenza di una schermatura del suono
diretto su un punto specifico da parte di un ostacolo (cfr. decisioni del-
la CRINAM A-2002-60 del 17 dicembre 2003, consid. 9; A-2004-117
del 26 aprile 2006, consid. 21.1.1, confermata con giudizio del Tribuna-
le federale 1A.116/2006 dell'8 novembre 2006). Così però non è nel
caso in esame. La ricorrente non indica nessun fenomeno del genere
appena descritto, bensì si limita a denunciare un possibile effetto di ri-
flesso della parete no. 9 sul muro in oggetto. Elementi in tal senso non
emergono per altro neppure dall'incarto. Al contrario essi vengono
esplicitamente esclusi sia dall'autorità di prima istanza che dall'autorità
specializzata interpellata.
8.3 Per quanto detto – in particolare, sulla scorta del parere formulato
dall'UFAM in qualità di autorità specializzata (DTF 133 II 35, consid. 3;
decisione del Tribunale federale 1A.116/2006 dell'8 novembre 2006,
consid. 6) –, anche quest'ultima censura circa i provvedimenti edili ap-
provati dall'UFT dev'essere respinta.
9.
Oltre che sugli aspetti fonici e sui provvedimenti edili sugli impianti di
proprietà delle FFS, le censure della ricorrente vertono sulle facilitazio-
ni accordatele. Sostenendo la violazione dei VLA, essa postula la co-
pertura del 100% dei costi causati dalla realizzazione di provvedimenti
edili sull'edificio di sua proprietà. Anche se solo implicitamente, in ag-
giunta a quelli per la posa di finestre fonoisolanti, la ricorrente chiede il
riconoscimento della rifusione dei costi per lavori di incremento del
grado di fonoschermatura del tetto e per l'installazione di impianti di
condizionamento, in luogo di semplici ventilatori.
9.1 Per quel che riguarda la copertura dei costi dovuti a provvedimenti
d'isolamento acustico, le richieste avanzate dalla ricorrente sono infon-
date. Sulla base delle risultanze istruttorie, va infatti confermato quan-
to rilevato dall'UFT, ovvero che, una volta messi in atto i provvedimenti
tecnici volti a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari rispettivamente i
provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi
esistenti, in tutto il settore R2 risultano oltrepassati – per i piani supe-
riori di alcuni edifici, tra cui quello della ricorrente – unicamente i VLI.
Non superati attualmente, i VLA non verranno per contro superati nep-
pure in futuro. Per questo motivo, alla fattispecie deve essere applicato
non già l'art. 33 cpv. 1 lett. a ORFF, come postulato dalla ricorrente,
bensì l'art. 33 cpv. 1 lett. b ORFF, che riconosce unicamente il rimbor-
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so del 50% della spesa come correttamente fatto dall'autorità di prima
istanza nella decisione impugnata.
9.2 In merito ai provvedimenti, i cui costi la ricorrente chiede vengano
coperti, occorre anche in questo caso confermare la decisione presa
dall'UFT che le ha riconosciuto la possibilità di procedere al risana-
mento acustico del suo edificio tramite l'installazione di finestre inso-
norizzate oppure – e quindi alternativamente – per mezzo di misure
con effetti simili, concedendo la rifusione di costi per la pianificazione
e la realizzazione di tali misure o misure analoghe per un importo
massimo – in casu, in ragione del 50% – equivalente ai costi causati
per l'installazione di finestre insonorizzate. Giusta l'art. 30 ORFF, le
misure indicate non sono infatti cumulative. Di qui la conferma della
decisione impugnata, in base alla quale la richiesta della rifusione,
oltre che delle spese per l'esecuzione di finestre fonoassorbenti, an-
che di quelle per un adeguato incremento della fonoschermatura del
tetto, dev'essere respinta.
9.3 A titolo cumulativo, la ricorrente potrà però richiedere il risarcimen-
to delle spese per l'installazione di ventilatori insonorizzati per le ca-
mere da letto (art. 31 cpv. 1 lett. b ORFF). In proposito, irricevibile è
per conto la richiesta di pagamento delle spese per la posa di veri e
propri impianti di condizionamento. Per altro chiaramente non prevista
dalla norma citata, essa è stata infatti formulata per la prima volta du-
rante la procedura di ricorso e non può quindi essere oggetto della
presente vertenza, la quale è delimitata dalle conclusioni formulate
con l'opposizione (DTF 133 II 30, consid. 2; decisione del Tribunale
amministrativo federale A-672/2008 del 4 agosto 2008, consid. 2.2).
9.4 I progetti per le misure d'isolamento acustico o di provvedimenti
equivalenti necessitano, prima della realizzazione, dell'approvazione
da parte delle competenti autorità cantonali. L'approvazione vale come
garanzia del contributo di cui all'art. 10 cpv. 2 LRFF (art. 32 cpv. 4
ORFF). L'autorizzazione alla posa di finestre di protezione acustica o
per l'esecuzione di provvedimenti edili analoghi è rilasciata sulla base
delle facilitazioni accordate nella decisione di approvazione dei piani
passata in giudicato (giurisprudenza delle autorità amministrative della
Confederazione [GAAC], 67.130, consid. 12), dopo aver verificato per
quali locali è stabilito un uso sensibile al rumore (art. 13 cpv. 2 LRFF;
art. 32 cpv. 1 ORFF).
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Ritenuto che, come emerso in sede di sopralluogo, lo stabile dispone
già di finestre insonorizzate, fatte installare dagli attuali proprietari sul
finire degli anni '80, l'autorità cantonale dovrà pure controllare se le fi-
nestre già posate siano ancora adeguate. Se così fosse, il loro costo
originario verrà rimborsato – sempre in ragione del 50% – dietro pre-
sentazione delle fatture. In caso contrario, dovranno invece essere
adattate o sostituite (art. 33 ORFF; allegato 1 OIF; al riguardo, cfr. an-
che la direttiva dell'UFT “Risanamento fonico delle ferrovie – realizza-
zione di misure d'isolamento acustico su edifici esistenti”, Berna 2006,
p.to 2.5, pubblicazione in cui sono pure elencati gli standard richiesti
per i materiali e l'esecuzione dei lavori).
10.
Tra le critiche mosse dalla ricorrente al progetto sottoposto ad appro-
vazione da parte delle FFS, vi è ancora quella dell'omissione della
trattazione delle problematiche delle vibrazioni e dell'inquinamento
atmosferico causati dall'impianto ferroviario. Presentata in sede di op-
posizione, essa è stata riproposta – sollecitando l'allestimento di peri-
zie volte a documentare l'estensione del fenomeno asserito – anche
con il ricorso contro la decisione di approvazione dei piani resa
dall'UFT.
In proposito, l'autorità di prima istanza ha rilevato che tali tematiche –
e le relative richieste di prove peritali formulate – esulano dalla proce-
dura di approvazione dei piani messa in atto dalle FFS e non è entrata
in materia riguardo ai rimproveri mossi, dichiarandoli irricevibili.
La conclusione tratta dall'UFT è corretta. Il progetto sottopostogli con-
cerne infatti il risanamento fonico e non verte invece su altre materie. I
piani elaborati dalle FFS, sottomessi per approvazione all'UFT giusta
l'art. 18 segg. Lferr, delimitano in questo senso l'oggetto della procedu-
ra rispettivamente il potere decisionale dell'UFT quale autorità di ap-
provazione (GAAC 70.52, consid. 2; PIERRE MOOR, op. cit., no. 5.7.4.2).
Anche su questo punto, la decisione impugnata deve essere pertanto
confermata.
11.
Infine, con l'opposizione davanti all'UFT, quindi nell'ambito della proce-
dura che ci occupa, la ricorrente ha postulato e postula in via principa-
le che le venga riconosciuta un'indennità per deprezzamento dell'im-
mobile di sua proprietà, per diminuzione del valore locativo dello sta-
bile e perdita di guadagno e d'immagine riconducibili alle immissioni
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foniche e alle vibrazioni provenienti dall'impianto ferroviario. In via sub-
ordinata, essa chiede invece un'indennità per espropriazione materia-
le, deprezzamento dello stabile e del valore locativo dell'immobile
(sempre da quantificarsi sulla base di una perizia). Ritenendo che es-
se esulassero dalla procedura di approvazione dei piani, nella decisio-
ne impugnata l'UFT non è entrata in materia sulle richieste presentate,
rilevando che la competenza per decidere in merito alle stesse spetta
alla Commissione federale di stima del 13. circondario.
11.1 Facendo astrazione dall'aspetto delle vibrazioni, per cui vale il
rinvio a quanto detto in precedenza (consid. 10), denunciando immis-
sioni foniche eccessive sulla sua particella e quindi chiedendo – in via
principale – il riconoscimento di un'indennità, la ricorrente fa implicita-
mente valere l'espropriazione di propri diritti di difesa derivanti da rap-
porti di vicinato (cfr. art. 5 della legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione [LEspr; RS 711]; decisione del Tribunale federale
1E. 21/1999 del 27 agosto 2001, consid. 4; decisione della CRINAM
A-2005-259 del 7 novembre 2006, consid. 4).
11.2 Se un'opera di interesse pubblico provoca sui fondi dei vicini im-
missioni eccessive ma inevitabili, rispettivamente evitabili ma solo con
una spesa sproporzionata, l'autorità può effettivamente espropriare
formalmente i loro diritti di difesa riconoscendo un'indennità. Nella fat-
tispecie, trattandosi di una procedura a carattere coordinato (cfr. in
proposito il messaggio concernente la legge federale sul coordinamen-
to e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani pubbli-
cato in FF 1998 2021 segg., 2038 segg.; THOMAS WIPF, Das Koordina-
tionsgesetz des Bundes, Zurigo 2001, pag. 91 segg.), la richiesta del
riconoscimento di un'indennità a causa di emissioni foniche eccessive,
deve essere però presentata già nell'ambito della procedura di appro-
vazione del relativo progetto di risanamento da parte delle FFS e, più
precisamente, entro il termine di deposito dei piani (art. 18f cpv. 2
Lferr).
11.3 Alla luce di tale norma, la conclusione tratta dall'UFT quindi non
si giustifica. Essa infatti non riconosce che in base alla Lferr spetta
precisamente a quest'ultimo esprimersi in merito alla domanda a sape-
re se siano dati gli estremi per un'espropriazione di diritti di vicinato o
meno e che, solo in un secondo tempo, ovvero in caso di risposta po-
sitiva, si pone semmai la questione dell'indennità da sottoporre alla
competente Commissione federale di stima (art. 18k cpv. 1 Lferr; deci-
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sione del Tribunale federale 1A.108/2006 del 7 novembre 2006, con-
sid. 2.3; PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutz-
recht, 4. edizione, Berna 2002, pag. 450 seg.; TOBIAS JAAG/GEORG
MÜLLER/PIERRE TSCHANNEN, Ausgewählte Gebiete des Bundesverwal-
tungsrechts, 6. edizione, Zurigo 2006, pag. 26 segg., 34).
Nonostante tale vizio, la decisione impugnata non deve però essere
rinviata all'autorità inferiore. Sono infatti date tutte le condizioni, affin-
ché lo scrivente Tribunale possa statuire direttamente in merito (art. 61
cpv. 1 PA; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 694, decisione della
CRINAM A-2005-259 del 7 novembre 2006, consid. 4; decisione del
Tribunale amministrativo federale A-1836/2006 del 12 febbraio 2007,
consid. 4).
11.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, immissioni
causate dal traffico – anche ferroviario – sono eccessive e danno luo-
go al pagamento di un'indennità espropriativa dei diritti di difesa del vi-
cino quando hanno carattere imprevedibile, toccano il proprietario in
modo del tutto particolare (principio della specialità) e devono essere
considerate gravi (DTF 131 II 137, consid. 2; 130 II 394, consid. 7.1;
128 II 329, consid. 2.1; 123 II 481, consid. 7; 121 II 317, consid. 5a;
ZEN-RUFFINEN PIERMARCO/GUY ECABERT CHRISTINE, Aménagement du terri-
toire, construction, expropriation, Berna 2001, no. 1147 segg.).
Per la giurisprudenza e la dottrina indicate, alla condizione dell'impre-
vedibilità è adempiuto quando – al momento in cui è stata acquistata
la proprietà in questione rispettivamente al momento della sua edifica-
zione da parte del proprietario – quest'ultimo non poteva né doveva
prevedere la costruzione o lo sviluppo dell'impianto per le cui emis-
sioni viene chiesto un risarcimento (ZEN-RUFFINEN PIERMARCO, Expropria-
tion des droits de voisinage: le temps d'indemniser, in: Le temps et le
droit – Recueil de travaux offerts à la Journée de la Société suisse des
juristes 2008, Basilea 2008, pag. 321 segg., 335 segg.). Nell'ambito
del traffico ferroviario, il Tribunale federale ha in proposito rilevato che
l'importanza dei disturbi creati era oggettivamente riconoscibile
dall'inizio del secolo scorso (DTF 121 II 334, consid. 6b; ZEN-RUFFINEN
PIERMARCO/GUY ECABERT CHRISTINE, op. cit., no. 1153).
11.5 Nell'evenienza concreta, secondo l'estratto del registro fondiario
acquisito agli atti, la particella no. [...] RFD Capolago è stata acqui-
stata per compravendita dall'attuale ricorrente [...] nel 1959. Indipen-
dentemente da eventuali ulteriori trapassi azionari, assimilabili alla
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A-1841/2006
vendita dell'immobile medesimo e quindi di principio rilevanti anche
per l'esame dell'imprevedibilità (DTF 128 II 329, consid. 2) – già a quel
momento la linea ferroviaria del San Gottardo era in funzione oramai
da parecchi decenni e neppure si può dire che non fosse prevedibile
che essa – quale importante asse di transito tra il nord e il sud dell'Eu-
ropa – non potesse guadagnare col tempo ulteriore importanza (DTF
121 II 333, consid. 6a; 116 Ib 21, consid. 3a; ZEN-RUFFINEN PIERMARCO,
op. cit., 331 segg.). La condizione dell'imprevedibilità non risulta per-
tanto adempiuta.
Visto che in concreto difetta già la condizione dell'imprevedibilità, non
occorre neppure esaminare se i due ulteriori requisiti siano dati. Già
solo per la mancanza del requisito dell'imprevedibilità, un'espropria-
zione di diritti di vicinato può infatti essere esclusa.
11.6 Per quanto riguarda la domanda di indennità per espropriazione
materiale formulata in subordine dalla ricorrente, essa dev'essere per
contro dichiarata irricevibile, poiché non rientra tra le obiezioni di cui
all'art. 18f cpv. 2 Lferr, sulle quali è chiamato ad esprimersi in prima
battuta l'UFT nell'ambito della procedura di approvazione dei piani
(PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, op. cit. , pag. 575 seg.).
12.
In conclusione, per quanto ricevibile, il ricorso presentato contro la de-
cisione di approvazione dei piani del 29 maggio 2006 è respinto.
13.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spe-
se processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr.
1'500.-- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato
con l'anticipo spese da lei versato il 30 agosto 2006.
14.
Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'UFT non viene riconosciuta
nessuna indennità per ripetibili.
Pagina 21
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 1'500.--, sono poste a carico della ri-
corrente, soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente
giudizio, tale importo verrà integralmente compensato con l'anticipo
spese da lei versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- controparte (atto giudiziario)
- segretariato generale DATEC (atto giudiziario)
- autorità inferiore (raccomandata)
- Ufficio federale dell'ambiente (copia per conoscenza; posta A)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della par-
te ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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