Corte I
A-1850/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 . a p r i l e 2 0 0 8
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
Collegio), Lorenz Kneubühler (presidente di Corte) e
Kathrin Dietrich,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC),
3003 Berna,
autorità inferiore.
Tassa per operazioni ufficiali urgenti.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-1850/2006
Fatti:
A.
X._______ è una ditta attiva nel trasporto con elicotteri, con sede ope-
rativa a Y._______ in Italia. Con telefax del 18 marzo 2003, X._______
ha presentato all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) una
domanda d'immatricolazione svizzera per un nuovo elicottero di cui
doveva ancora prendere consegna in Italia. In quell'occasione ha
annunciato pure che l'entrata in Svizzera dell'apparecchio sarebbe in-
tervenuta verosimilmente verso la fine del maggio 2003.
B.
Con telefax del 18 giugno 2003, X._______ ha confermato all'UFAC il
suo arrivo a Berna il 23 giugno successivo per l'esame d'entrata,
indicando inoltre che l'elicottero sarebbe stato ritirato presso la ditta
Z._______ di K._______ (Varese-Italia) il giorno stesso. Ha quindi
chiesto che le venisse rilasciata l'autorizzazione per effettuare il volo
Milano – Lugano – Berna e domandato all'UFAC un riscontro in merito.
Sul telefax citato, l'ora di arrivo non è stata specificata.
C.
Il 23 giugno 2003, l'elicottero, pilotato da un impiegato di X._______, è
atterrato a Berna alle ore 1200. Non vedendo l'Ispettore dell'UFAC,
verso le ore 16 di quel giorno, il rappresentante di X._______ si è
recato direttamente presso l'UFAC. Vista l'ora, l'esame dell'apparec-
chio è stato infine rinviato all'indomani, 24 guigno 2003.
L'esame è però stato solo parziale. L'ispettore dell'UFAC si è limitato a
svolgere verifiche di tipo amministrativo e a rilasciare – per consentire
all'apparecchio di ripartire da Berna – un certificato di navigabilità
provvisorio con scadenza al 30 settembre 2003. L'elicottero è quindi ri-
partito verso l'Italia. L'ispezione “fisica” dell'aeromobile ha avuto luogo
il 4 settembre 2003 presso l'aeroporto di Locarno.
D.
Con fattura dell'8 settembre 2003, l'UFAC ha reclamato a X._______ il
pagamento della somma complessiva di fr. 6'626,25, di cui fr. 4'417,50
di tassa di base e fr. 2'208,75 per operazioni ufficiali urgenti.
E.
Con atto del 17 settembre 2003, indirizzato alla Commissione federale
Pagina 2
A-1850/2006
di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'e-
nergia e delle comunicazioni (divenuta in corso di procedura Commis-
sione federale di ricorso in materia d'infrastrutture ed ambiente, di se-
guito CRINAM), X._______ (di seguito la ricorrente) ha contestato la
fattura dell'UFAC ritenendo del tutto ingiustificato il supplemento di
2'208,75 franchi. Nel suo ricorso essa ha spiegato che l'UFAC non ha
mai accennato a un'eventuale sovrattassa per operazioni urgenti e di
avere da parte sua sempre proceduto allo stesso modo per anteriori
immatricolazioni di elicotteri, senza mai dover pagare nessun supple-
mento.
F.
L'UFAC ha preso posizione il 19 dicembre 2003, concludendo al riget-
to del ricorso. Esso ha sostenuto che – benché attesa – la ricorrente
non si è presentata all'appuntamento fissato per le ore 0900 del 23
giugno e che – giungendo il pilota negli uffici dell'UFAC solo alle ore
1600 – quel giorno non era più possibile effettuare l'esame d'entrata.
Ha spiegato poi che, nonostante l'iscrizione dell'aeromobile nel regi-
stro aeronautico svizzero sia una condizione per potere svolgere l'esa-
me d'entrata, ha comunque accettato di svolgere la prima parte
dell'esame l'indomani, previo pagamento di una sovrattassa d'urgenza
dovuta al rinvio di altri impegni in agenda. A mente dell'UFAC, il
calcolo della sovrattassa del 50% della tassa di base era quindi cor-
retto. L'UFAC ha poi aggiunto che avrebbe invero anche potuto fat-
turare un'ulteriore tassa per l'esame fissato il 23 giugno ma non effet-
tuato.
G.
Con replica del 15 gennaio 2004, la ricorrente – che, come detto, già
in passato ha fatto immatricolare aeromobili in Svizzera – ha ribadito
che l'UFAC era a conoscenza del suo arrivo, che l'appuntamento era
stato fissato telefonicamente con l'ispettore incaricato per le 1200 del
23 giugno 2003, che l'aeromobile era giunto a Berna perfettamente in
orario munito della documentazione necessaria e che quindi il prelievo
di una tassa d'urgenza proprio non si giustificava.
H.
Con duplica del 23 febbraio 2004, l'UFAC ha indicato di avere accetta-
to la ricorrente all'esame d'entrata sapendo che l'immatricolazione non
era ancora avvenuta, ma partendo dal presupposto che entro il 23 giu-
gno 2003 l'aeromobile sarebbe stato immatricolato. L'UFAC ha inoltre
Pagina 3
A-1850/2006
osservato che, poiché il 23 giugno 2003 il velivolo non era ancora im-
matricolato, non poteva aspettarsi che il pilota si sarebbe presentato
per l'esame.
Nel medesimo atto ha quindi indicato – dopo aver sostenuto che do-
vesse svolgersi alle 0900 – che l'esame era fissato per le ore 1600,
ma che questa circostanza non è rilevante perché, a suo dire, avendo
la ricorrente presentato la documentazione necessaria per l'immatrico-
lazione soltanto quel giorno, l'iscrizione al registro aeronautico e l'esa-
me d'entrata avrebbero comunque dovuto svolgersi in tempi diversi da
quelli da lei auspicati. L'autorità inferiore, con riferimento ad una diret-
tiva intitolata "pro memoria" ha spiegato poi che le formalità ammini-
strative per immatricolare un elicottero in Svizzera sono le seguenti:
ottenere l'iscrizione nel registro aeronautico svizzero, fornire la
documentazione tecnica, fare redigere i documenti tecnici svizzeri ed
infine presentare l'aeromobile all'esame d'entrata vero e proprio.
L'UFAC ha quindi ribadito che – alla luce dell'urgenza manifestata
dalla ricorrente – la riscossione di un supplemento è corretta.
I.
Il 19 gennaio 2006, il giudice delegato all'istruttoria ha formulato alle
parti una serie di domande, sulle cui risposte verrà detto per quanto
necessario nel seguito.
J.
Con lo scioglimento della CRINAM, in data 31 dicembre 2006, l'incarto
è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale. Il 12 gennaio
2007, quest'ultimo ha informato le parti che a dirimere la presente ver-
tenza sarebbe stata la Corte I del Tribunale amministrativo federale ed
ha loro comunicato la composizione del collegio giudicante.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nel seguito.
Pagina 4
A-1850/2006
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame conformemente agli art. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federa-
le (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 6 della legge federale del
21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0).
Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1. gennaio
2007, nella fattispecie la CRINAM, applicando il nuovo diritto proces-
suale.
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così
come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e art. 4
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministra-
tiva [PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA.
1.2 L'atto impugnato è una fattura dell'UFAC emessa contestualmente
ad una procedura d'iscrizione di un velivolo nella matricola svizzera
degli aeromobili. Si tratta di un provvedimento fondato sul diritto
pubblico federale adottato dall'autorità con carattere di decisione ai
sensi dell'art. 5 PA. È infatti attraverso tale provvedimento che l'UFAC
ha definito in modo concreto ed individuale l'importo conteggiato.
La ricorrente è destinataria di tale decisione. Visto l'onere pecuniario
che da essa deriva, dato è anche l'interesse a ricorrere. Di qui la sua
legittimazione giusta l'art. 48 cpv. 1 PA.
1.3 Gli altri requisiti, di termini e forma (art. 20 segg. PA; art. 50 PA),
sono stati rispettati. Il ricorso è pertanto ricevibilie in ordine e dev'es-
sere esaminato nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA).
Pagina 5
A-1850/2006
Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci-
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR,
Droit adminstratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.).
I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del
diritto sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spon-
taneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 674 segg.).
Nella fattispecie, oggetto del contendere è la fatturazione di un sup-
plemento di fr. 2'208,75 imputato alla ricorrente per "operazioni ufficiali
urgenti" a seguito delle formalità per l'immatricolazione di un elicottero.
In breve, la ricorrente sostiene che il supplemento in questione non è
dovuto perché il pilota si è presentato all'ora convenuta per l'esame
d'entrata, munito dei necessari documenti e che non c'è stata nessuna
operazione urgente riconducibile a un suo comportamento. Conse-
guentemente essa contesta l'esistenza di ogni circostanza di fatto che
permetta di addossarle un supplemento ex art. 6 dell'ordinanza del 25
settembre 1989 sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile
(OTA), normativa oggi abrogata dalla nuova ordinanza sugli emolu-
menti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS
748.112.11) ma ancora applicabile alla fattispecie (art. 53 OEm-
UFAC). L'UFAC è invece dell'avviso che la riscossione di un supple-
mento fosse in concreto giustificata.
3.
Le condizioni per l'iscrizione alla matricola svizzera degli aeromobili
sono elencate nell'art. 52 cpv. 2 LNA. Secondo tale norma, un aeromo-
bile può esservi iscritto se non è immatricolato in un altro Stato, adem-
pie alle condizioni di ammissione agli esami prescritti e i rapporti di
proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio fe-
derale.
La procedura di ammissione ai citati esami è specificatamente regola-
ta dagli art. 13 segg. dell'ordinanza federale del 14 novembre 1973
sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01). Come rettamente indicato
dall'UFAC e come avvenuto nella fattispecie, in base all'art. 18 cpv. 4
Pagina 6
A-1850/2006
ONA e durante la procedura di ammissione, l'UFAC può rilasciare un
certificato di navigabilità provvisorio.
Per quanto riguarda la tariffa per l'esame d'entrata di aeromobili, giu-
sta l'art. 18 cpv. 1 lett. a OTA essa è fissata a 1.55 fr./Kg (con un
massimo di fr. 11'000.--). In base a tale norma, l'UFAC ha calcolato an-
che nel caso in esame l'importo di fr. 4'417.50 fatturato alla ricorrente
quale tassa base, su cui ha poi stabilito il qui contestato supplemento
del 50% ex art. 6 OTA.
4.
Il Tribunale amministrativo federale constata innanzitutto che le versio-
ni sulle circostanze di fatto fornite dalle parti divergono in parte sen-
sibilmente. Al riguardo, esso ritiene quanto segue.
Con telefax del 18 marzo 2003, la ricorrente si è annunciata all'esame
d'entrata, indicando che l'arrivo in Svizzera dell'aeromobile sarebbe
verosimilmente avvenuto verso la fine del mese di maggio 2003 (al-
legato 6 alla presa di posizione dell'UFAC, su cui è menzionata anche
la marca d'immatricolazione svizzera HB-ZFC). Con telefax del 18 giu-
gno 2003, la ricorrente ha quindi annunciato il suo arrivo a Berna per il
23 giugno 2003, precisando che l'elicottero sarebbe stato ritirato a
Z._______ (Varese-Italia) lo stesso giorno e portato poi a Berna per il
controllo ed il rilascio del certificato di navigabilità. Con medesimo
scritto, essa ha pure richiesto l'autorizzazione ad effettuare il volo
Milano – Lugano (dove doveva pure avvenire lo sdoganamento) –
Berna.
Circa l'ora esatta dell'appuntamento, ci sono stati contatti telefonici di
cui il contenuto non è però noto. Se la ricorrente ha sempre detto che
l'appuntamento era previsto per il 23 giugno 2003 alle ore 1200,
l'UFAC ha dapprima affermato – senza però fornire prove al riguardo e
quindi disattendendo all'onere che gli incombeva (PIERRE MOOR, op. cit.,
2.2.6.4.) – che l'appuntamento era fissato alle ore 0900 (cfr. presa di
posizione) e poi alle ore 1600 (cfr. duplica). Visto quanto precede, oc-
corre però ritenere che l'ora dell'appuntamento possa essere stata fis-
sata al più presto per le ore 1200. In effetti, dato che la consegna
dell'aeromobile è avvenuta il 23 giugno stesso, è altamente in-
verosimile che l'incontro potesse essere stabilito prima; anche se in
elicottero, la distanza tra Z._______ (Varese-Italia) e Berna, con il
necessario sdoganamento, non poteva essere ragionevolmente
percorsa entro le ore 0900.
Pagina 7
A-1850/2006
È necessario infine constatare pure che alle ore 1200 del 23 giugno
2003, l'Ispettore dell'UFAC non era all'appuntamento e che un incontro
tra le parti ha avuto luogo solo alle ore 1600, allorquando il rappresen-
tante della ricorrente si è recato direttamente presso gli uffici
dell'UFAC. Essendo però per l'UFAC troppo tardi per intraprendere
ogni pratica amministrativa, a quel momento l'esame dei documenti
che il pilota recava con se – e per cui è stato in seguito fatturato il
supplemento che ci occupa – è stato rimandato all'indomani e l'esame
“fisico” dell'apparecchio addirittura al 4 settembre 2003.
5.
Chiariti i fatti, occorre di seguito esaminare le singole argomentazioni
sollevate dall'UFAC a sostegno del supplemento riscosso.
5.1 Nella sua presa di posizione, l'UFAC sembra dapprima imputare il
supplemento per operazioni urgenti al ritardato arrivo dell'elicottero a
Berna. Come visto, non è però possibile ritenere che la ricorrente sia
arrivata a Berna in ritardo, poiché – sulla scorta degli atti – è altamen-
te improbabile che l'incontro abbia potuto essere stato fissato prima
delle 1200. Del resto è l'UFAC stesso a dire – anche se solo in un
secondo momento – che l'incontro non era previsto per le 0900 bensì
per le 1600. Su tali basi, il supplemento non poteva quindi essere
riscosso.
5.2 L'UFAC sostiene poi che la fatturazione del supplemento del 50%
sarebbe riconducibile all'intempestiva presentazione dei documenti ne-
cessari all'immatricolazione da parte della ricorrente. In proposito, l'au-
torità inferiore spiega che la documentazione esaminata il 24 giugno
2003 avrebbe dovuto pervenirgli dieci giorni lavorativi prima dell'arrivo
dell'aeromobile, conformemente alle sue direttive denominate "pro me-
moria". Per questo motivo, l'ispettore non si sarebbe recato all'aero-
porto di Berna perché non poteva aspettarsi l'arrivo dell'elicottero.
Sennonché, anche questa argomentazione non giustifica la riscossio-
ne del supplemento in discussione. Questo perché il richiamo all'asse-
rito mancato rispetto della procedura da parte dell'UFAC risulta lesivo
del principio della buona fede, a causa del comportamento contraddit-
torio assunto da quest'ultimo (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ed., Zurigo 2006, no. 707
segg.; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht,
2. ed., Berna 2005, pag. 156; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2.
ed., Berna 1994, no. 5.3.2.2.).
Pagina 8
A-1850/2006
Se infatti è vero che per l'art. 8 del regolamento federale del 15 aprile
1970 concernente l'esame degli aeromobili [RS 748.215.2], la man-
canza di documenti necessari, può essere motivo di sospensione o di
rifiuto dell'esame richiesto, è altrettanto vero che tale mancanza era
nota all'UFAC almeno dal 18 giugno 2003 e che, malgrado ciò, esso
non ha affatto reagito al telefax ricevuto dalla ricorrente dandole l'im-
pressione che tutto fosse in ordine. Di qui la violazione del citato prin-
cipio, esplicitamente ancorato nell'art. 9 della Costituzione federale del
18 aprile 1999 ([Cost; RS 101]; THOMAS GÄCHTER, Rechtsmissbrauch im
öffentlichen Recht, Zurigo 2005, pag. 187 segg.) e per altro pure
dell'art. 7 di quel regolamento – emanato dall'UFAC stesso – che
prescrive alle parti l'obbligo di tempestiva informazione qualora, per
ragioni inderogabili, l'esame previsto non possa avvenire.
Al più tardi il giorno in cui ha ricevuto la conferma dell'arrivo dell'aero-
mobile a Berna – ovvero il 18 giugno 2003 – stava infatti all'UFAC av-
vertire la ricorrente che la procedura da lei seguita era considerata er-
rata. Ciò avrebbe permesso di evitare che la stessa inviasse un pro-
prio rappresentante a Berna e venisse messa davanti ad una scelta
che tale non era: pagare un supplemento per un'urgenza che non le
era imputabile e ottenere un certificato di navigabilità provvisorio, op-
pure lasciare il proprio elicottero parcheggiato in attesa che le proce-
dure facessero il loro corso (con tutte le conseguenze pecuniarie che
una prolungata sosta avrebbe comportato).
In proposito, neanche il documento sottoscritto dalla ricorrente il
18 marzo 2003 giova alla tesi dell'UFAC, secondo cui essa era perfet-
tamente al corrente della procedura da seguire. Da questo scritto non
risulta infatti che la ricorrente si sia impegnata ad inoltrare anticipa-
tamente all'UFAC tutti i documenti necessari. Da esso emerge per con-
tro che è sufficiente che tali documenti vengano presentati "bis zur Ue-
bernahmeprüfung" (cfr. allegati alla replica), come la ricorrente ha fat-
to.
5.3 Infine, la fatturazione di un supplemento non si giustifica neppure
con il rinvio di pratiche la cui evasione era già prevista il mattino del 24
giugno.
Innanzitutto, non è per niente comprovato che vi sia stato un effettivo
rinvio di altre pratiche per dare la precedenza all'esame del velivolo
della ricorrente; quand'anche così fosse, occorre ricordare che detto
rinvio sarebbe potuto essere evitato con un tempestivo avviso da parte
Pagina 9
A-1850/2006
dell'UFAC (cfr. consid. 5.2) e certo non giustifica la fatturazione sostitu-
tiva, da parte di un'amministrazione, di prestazioni non avvenute a fa-
vore di terzi.
6.
Riassumendo, alla luce dei considerandi che precedono, la fatturazio-
ne del supplemento di fr. 2'208.75 per "operazioni ufficiali urgenti" ri-
sulta ingiustificata. Ne discende che il ricorso contro la decisione dell'8
settembre 2003 dell'UFAC è fondato e dev'essere accolto.
Se l'UFAC avesse avvertito in tempo la ricorrente che la documenta-
zione da lei fornita era incompleta, non sarebbe stato infatti necessario
procedere a nessuna operazione urgente giusta l'art. 6 OTA.
7.
Non vengono prelevate spese (art. 63 cpv. 2 PA). L'anticipo di fr. 500.--
versato dalla ricorrente il 17 ottobre 2003 verrà restituito a quest'ulti-
ma.
8.
Neppure si giustifica l'assegnazione di un'indennità per ripetibili (art.
64 cpv. 1 PA e art. 7 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'8 settembre 2003 (fattura no. ...)
è annullata limitatamente alla richiesta di pagamento dell'importo di fr.
2'208,75.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'anticipo di spese di fr. 500.--, versato dalla ricorrente il 17 ottobre
2003, le verrà restituito. Quest'ultima indicherà al Tribunale ammini-
strativo federale, entro un termine di trenta giorni dalla crescita in giu-
dicato del presente giudizio, il numero di conto sul quale dovrà essere
effettuato il versamento.
Pagina 10
A-1850/2006
4.
Non vengono pronunciate ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (notifica per via diplomatica)
- autorità inferiore (raccomandata)
- Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (atto giudiziario)
Il presidente di Corte: Il cancelliere:
Lorenz Kneubühler Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono ri-
spettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firma-
ti. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 11