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T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-1863/2014
Sen t en z a d e l 2 1 a g os t o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Salome Zimmermann, Marianne Ryter,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinata dall'avv. …,
ricorrente,
contro
Direzione del circondario delle dogane di Lugano,
Via Pioda 10, casella postale 5525,
6901 Lugano,
agente tramite la Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda d'immissione in libera pratica, in esenzione da tri-
buti. Merci destinate a B._______.
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Pagina 2
Fatti:
A.
Il Comune di B._______(in seguito: anche il Comune o B._______) sorge
sulla sponda del lago Ceresio (anche denominato lago di Lugano) di fronte
a quella di Lugano. Interamente circondato da territorio svizzero, il Comune
è un'enclave italiana - parte integrante della Repubblica Italiana, provincia
di Como appartenente alla regione Lombardia - che si estende per 1 kmq
sulla terraferma e per 1,5 kmq sulle acque del lago Ceresio. Tra il comune
limitrofo svizzero di C._______ e B._______non esiste un valico doganale.
B.
L'A._______ (in seguito: A._______) è, secondo il suo statuto,
un'A._______ speciale istituita quale ente strumentale del Comune di
B._______ai sensi del diritto italiano. Essa ha la sua sede a B._______ed
è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.
C.
In vista di uno spettacolo pirotecnico che si sarebbe svolto il 25 luglio 2009
a B._______, la C._______(di seguito: C._______, …., ha chiesto il 17 lu-
glio 2009 alla Direzione del circondario di Lugano (in seguito: DC) un'auto-
rizzazione per l'importazione delle attrezzature necessarie all'allestimento
da parte della ditta D._______, … (Repubblica Italiana), nel regime di am-
missione temporanea dall'Italia. Alla predetta richiesta erano allegati i ne-
cessari documenti, tra i quali la fattura del materiale pirotecnico acquistato
in Italia.
D.
Il 20 luglio 2009 la ditta sopracitata ha trasmesso alla DC il Protocollo
nr. 218/09 del 20 luglio 2009 con il quale l’A._______, allegando il Proto-
collo nr. 327/2009 e altra documentazione, certificava che il materiale per
lo spettacolo pirotecnico risultava essere di proprietà del Comune e per
tale ragione sarebbe stato esente dall'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto (in seguito: IVA) tanto italiana quanto elvetica.
E.
La DC ha quindi autorizzato la C._______, il 21 luglio 2009, ad ammettere
temporaneamente all'importazione, mediante sdoganamento con dichiara-
zione doganale d'ammissione temporanea, le attrezzature necessarie per
l'allestimento dello spettacolo pirotecnico. Quanto all'imposizione in esen-
zione di tributi del materiale pirotecnico, ritenendo di non poter prendere
una decisione al riguardo prima dell'importazione poiché la medesima ne-
cessitava di un ulteriore esame, ha valutato che i beni potevano essere
A-1863/2014
Pagina 3
imposti provvisoriamente. Il medesimo giorno l'A._______ è dunque stata
informata dall'autorità doganale in merito a tale decisione.
F.
Il 22 luglio 2009, la E._______, Chiasso, in qualità di spedizioniere, ha ri-
chiesto l'imposizione provvisoria per l'invio dei fuochi d'artificio. L'ufficio do-
ganale di Chiasso-Strada ha allestito la relativa imposizione provvisoria n.
36325995.2, poi sostituita il 1° ottobre 2009 dall'imposizione provvisoria n.
... che ha comportato il versamento di un dazio doganale pari a fr. 414.-- e
dell'IVA all’importazione pari a complessivi fr. 3'383.10.
G.
Il 23 luglio 2009 l'A._______ ha trasmesso alla DC la conferma da parte
del Comune di B._______che lo spettacolo pirotecnico era finanziato con
specifica spesa a carico del bilancio comunale come deliberato con prov-
vedimento della Giunta Comunale del 20 luglio 2009 e che per tale ragione,
esso non risultava assoggettabile, ai sensi del diritto internazionale, ad al-
cun pagamento di imposte eventualmente richieste dall'Amministrazione
federale delle dogane.
H.
Con decisione del 24 febbraio 2010, la DC ha respinto la domanda
dell'A._______ di immissione in libera pratica, in esenzione di tributi, dei
fuochi d'artificio importati dall'Italia. L'imposizione provvisoria n. ... del 1°
ottobre 2009 di fr. 414.-- a titolo di dazio e di complessivi fr. 3'383.10 per
l'IVA all’importazione, sarebbe quindi divenuta definitiva ad avvenuta cre-
scita in giudicato della decisione.
I.
Per il tramite del suo patrocinatore, l'A._______ (in seguito: anche la ricor-
rente o l’insorgente) è insorta contro tale decisione con ricorso del 12 aprile
2010 davanti al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o
il TAF). Con sentenza A-2411/2010 del 16 agosto 2012 il Tribunale ha re-
spinto il ricorso dell’A._______. Il 13 novembre 2013 il Tribunale federale,
con sentenza 2C_1015/2012 ha ammesso il ricorso e annullato la sentenza
del TAF.
J.
Il 18 febbraio 2014 l’Ufficio doganale di Chiasso strada ha allestito l’impo-
sizione provvisoria n...., in sostituzione dell’imposizione provvisoria prece-
dente.
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Pagina 4
K.
Con decisione del 5 marzo 2014 la DC ha respinto la richiesta del 25 luglio
2009 dell’A._______ relativa all’esenzione da tributi per i fuochi d’artificio
importati dall’Italia, indicando che alla crescita in giudicato della stessa l’uf-
ficio doganale di Chiasso Strada avrebbe trasformato l’imposizione provvi-
soria n. ... del 18 febbraio 2014 in imposizione definitiva.
L.
Con ricorso del 7 aprile 2014 l’A._______ è insorta contro la decisione
dell'autorità di prime cure chiedendo l'annullamento della stessa, prote-
state tasse, spese e ripetibili. A sostegno delle proprie allegazioni la ricor-
rente ha rilevato la nullità della decisione impugnata da un punto di vista
formale: da una parte poiché la DC non avrebbe avuto alcuna competenza
decisionale, essendo B._______territorio doganale italiano, con conse-
guente inapplicabilità dalla legislazione svizzera in materia, e dall'altra poi-
ché la decisione litigiosa reca la firma del Direttore di circondario, sulla
base di un Regolamento interno, in violazione di “precetti costituzionali,
prima fra tutti quello dell’esigenza della base legale e [...] quello del paral-
lelismo delle forme”. L’A._______ ha inoltre evidenziato la violazione del
“diniego di giustizia formale”, nella misura in cui la decisione d’imposizione
provvisoria del 18 febbraio 2014, in sostituzione delle precedenti, non le
sarebbe mai stata notificata, né gli sarebbe stato comunicato che le prece-
denti imposizioni provvisorie sarebbero risultate errate; in questo contesto
la ricorrente evidenzia pure una violazione del termine di prescrizione.
Essa ha altresì postulato la congiunzione con un ricorso introdotto lo stesso
giorno nella misura in cui, sebbene il soggetto giuridico sia diverso, le cen-
sure giuridiche sono identiche. Nel merito, la ricorrente sostiene in primo
luogo che, in assenza di idonei accordi/convenzioni internazionali, l'autorità
doganale elvetica non è competente per assoggettarla alle leggi svizzere.
Secondariamente, B._______non può essere considerato come territorio
doganale svizzero per effetto del diritto consuetudinario internazionale.
Inoltre, anche se fosse giustificata l’applicazione della legislazione sviz-
zera, i fuochi d’artificio importati dovrebbero beneficiare di esenzione
dall’imposta in quanto merci destinate ad un’organizzazione di utilità pub-
blica.
M.
Con risposta del 19 giugno 2014, la Direzione generale delle dogane (di se-
guito: DGD) ha chiesto di respingere il ricorso, con onere di spesa, sulla
base di allegazioni, che per quanto più interessa saranno riprese nei con-
siderandi in diritto.
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Pagina 5
N.
Con scritto del 7 agosto 2014 la ricorrente ha chiesto la sospensione del
procedimento, in considerazione dei negoziati bilaterali tra Italia e Svizzera,
segnatamente in materia di questioni doganali relative all’enclave di
B._______.
O.
Il procedimento è stato quindi sospeso sino al 15 agosto 2016 ed in se-
guito, in assenza di una comunicazione contraria, riattivato.
P.
Con osservazioni finali del 31 marzo 2017, l’insorgente si è riconfermata
nelle proprie allegazioni ricorsuali precisando, segnatamente, l’assenza di
una diritto consuetudinario che preveda l’appartenenza dell’enclave al ter-
ritorio doganale e fiscale elvetico, rispettivamente, nella denegata ipotesi
contraria, l’applicazione dei disposti di diritto svizzero relativi all’esenzione
da dazi.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire nel me-
rito della vertenza che qui ci occupa in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente
dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinanzi alla scri-
vente autorità giudicante è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). In concreto, siccome la
decisione del 5 marzo 2014, qui impugnata, è stata adottata dalla Direzione
del circondario di Lugano - quale autorità di ricorso - susseguentemente
alle decisioni di imposizione dell'Ufficio doganale di Chiasso Strada, la pre-
sente autorità giudiziaria è competente a giudicare la causa.
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge
(cfr. art. 52 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione resa dalla DC, fondata sul diritto pub-
blico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al pagamento
A-1863/2014
Pagina 6
di un importo a titolo di dazio doganale e di IVA all’importazione. Compor-
tando la medesima un onere pecuniario, è dato quindi l'interesse a ricor-
rere. Da qui la legittimazione della ricorrente (cfr. art. 48 cpv. 1 PA).
1.4 Il Tribunale rileva che l'eccezione di incompetenza decisionale della
DC, denunciata dalla ricorrente, sarà discussa contestualmente all'esame
degli elementi di diritto sostanziale nella misura in cui si tratta di determi-
nare se il territorio doganale di B._______ debba essere considerato sviz-
zero in base ad accordi internazionali o al diritto consuetudinario interna-
zionale (consid. 5 segg.).
1.5 L’A._______ ha altresì censurato la carente "competenza giurisdizio-
nale" del Direttore del Circondario nell'adottare la decisione oggetto di ri-
corso, la quale avrebbe dovuto semmai essere sottoscritta dall’AFD, quale
organo gerarchicamente superiore (cfr. ricorso pag. 3).
Il tema del diritto di firma e della sua delega è regolato a livello legislativo
dall'art. 49 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del
Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), norma che stabili-
sce i limiti del diritto di firma in nome del capo dipartimento
(cpv. 1 e 2) e che riconosce nel contempo ai direttori dei gruppi e degli uffici
la facoltà di regolare il diritto di firma nel loro settore di competenza
(cpv. 3). Quando è in discussione il diritto di firma di un funzionario in un
ambito che ricade nelle competenze di un determinato Ufficio federale, al
quale l'Amministrazione federale delle dogane può essere equiparato (Or-
dinanza federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
[OLOGA; RS 172.010.1], allegato I), occorre pertanto verificare se lo
stesso sia stato oggetto di una regolamentazione da parte di chi dirige l'u-
nità amministrativa in questione (sentenza TF 8G.115/2003 del 14 novem-
bre 2003 consid. 3; THOMAS SÄGESSER, Handkommentar zum Regierungs-
und Verwaltungsorganisationsgesetz, 2007, ad art. 49 n. 14 e 15).
La giurisprudenza ha inoltre ammesso che il vizio consistente nella sotto-
scrizione di una decisione da parte di una persona senza diritto di firma,
determinante dunque l'annullabilità dell'atto, può essere sanato allor-
quando essa viene in seguito confermata da chi effettivamente disponeva
del diritto di firma (sentenze del TF 2C_1014/2012 del 13 novembre 2013
consid. 6.5 e 6.5.1; 2A.188/1994 dell'8 novembre 1994 consid. 5;
2A.71/1994 del 28 settembre 1994 consid. 3d, nelle quali la persona che
aveva la facoltà di sottoscriverla aveva appunto ratificato l'originaria deci-
sione in sede di ricorso).
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Pagina 7
Orbene dagli atti di causa emerge che secondo il Regolamento interno – il
quale non appare per altro essere stato direttamente emanato dai vertici
dell'Amministrazione federale delle dogane, bensì dalla Direzione di circon-
dario medesima – la firma del Direttore del circondario è necessaria per gli
"affari" che coinvolgono autorità /amministrazioni (quali Confederazione,
Cantoni o Comuni), parlamentari, Regio Insubrica, Regione Lombardia; di-
plomatici/rappresentanti consolari (eccetto casi penali); sezioni delle asso-
ciazioni del personale, sindacati; organizzazioni economiche; mass media
interregionali (cfr. Regolamento interno DC Lugano, Appendice 4 punto 1).
Conseguentemente e nella misura in cui la presente vertenza oppone la
DGD all’A._______, anche volendo considerare quest’ultima alla stregua
del Comune di B._______, la firma del Direttore di circondario era suffi-
ciente.
Ciò detto, la violazione di cui si duole la ricorrente - carente "competenza
giurisdizionale" del Direttore del Circondario - per chiedere l'annullabilità
dell'atto impugnato, si rileva infondata.
1.6 Stante quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi
essere esaminato nel merito.
2.
2.1 La ricorrente chiede dapprima la congiunzione dell'incarto oggetto del
presente giudizio con la procedura di cui al numero di ruolo A-1847/2014
del 7 aprile 2014, nella misura in cui essi concernono fattispecie simili seb-
bene non identiche.
2.2 Per costante giurisprudenza, se le diverse procedure ricorsuali concer-
nono fatti di uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto sostanziale,
per economia processuale, si giustifica una congiunzione delle cause e la
pronuncia di una sola sentenza (sentenze del TF 8C_295/2007 e
8C_327/2007 entrambe del 30 maggio 2008; DTF 131 V 222 consid. 1, 128
V 124 consid. 1 e riferimenti ivi citati). Nella concreta evenienza, una con-
giunzione delle due procedure non è tuttavia giustificata. In primo luogo,
infatti, le parti sono diverse: nel caso in esame il ricorrente è l’A._______
mentre nel ricorso registrato sotto numero di ruolo A-1847/2014 il ricorrente
è il Comune di B._______. Inoltre, se da un lato la problematica giuridica
legata all'assoggettamento al dazio doganale e all'IVA è analoga in en-
trambi i casi sottoposti a giudizio – determinazione dell'appartenenza del
territorio doganale di B._______ al territorio svizzero in base ad accordi
internazionali o al diritto consuetudinario – dall'altro le vertenze riguardano
importazioni a B._______ in un caso di prodotti provenienti dall'Italia e
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Pagina 8
nell'altro dalla Germania, per il tramite di una società svizzera. Inoltre a
differenza dell'importazione di materiale pirotecnico di cui alla presente
procedura, l'importazione di autoveicoli oggetto della procedura di cui all’in-
carto A-1847/2014, implica il pagamento ulteriore della relativa imposta. I
fatti non sono quindi del tutto simili, così pure l'identità dell'insorgente.
Stante quanto precede, i ricorsi verranno trattati singolarmente.
3.
La ricorrente, nel censurare l'incompetenza dell'autorità inferiore, ha con-
testato l'asserzione secondo la quale B._______ debba essere considerato
quale territorio doganale svizzero per effetto di accordi internazionali o del
diritto consuetudinario internazionale, con conseguente applicazione della
legislazione svizzera in materia doganale e in particolare del principio di
imposizione di tributi a titolo di IVA all’importazione.
4.
4.1 Il 1° maggio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 18 marzo
2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e la relativa ordinanza del 1°novembre
2006 (OD; RS 631.01). Risalendo l'imposizione doganale qui contestata al
2009, esse sono quindi applicabili alla fattispecie.
4.2 Il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore la nuova legge federale del
12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS
641.20) e la relativa ordinanza del 27 novembre 2009 (OIVA, RS 641.201).
Giusta l'art. 112 cpv. 1 LIVA, fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del
diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora appli-
cabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. Ne conse-
gue che le operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2010 restano sog-
gette materialmente alla legge federale del 2 settembre 1999 concernente
l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300) e all'ordinanza del 29
marzo 2000 ad essa relativa (OLIVA, RU 2000 1347), normative entrate in
vigore il 1° gennaio 2001 (art. 94 vLIVA). Nella misura in cui la presente
procedura ha per oggetto il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto re-
lativa a un'imposizione avvenuta nel 2009, la medesima soggiace dal punto
di vista materiale alla vLIVA e all'OLIVA.
5.
Ciò detto, considerate le censure della ricorrente, il Tribunale procede dun-
que ad esaminare se il Comune di B._______ debba essere considerato
territorio doganale italiano (consid. 6) oppure territorio doganale svizzero
(consid. 7) sulla base di un accordo internazionale o di un diritto interna-
zionale consuetudinario, con conseguente applicazione della legislazione
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Pagina 9
doganale svizzera e competenza per la DC nell'emanare la decisione qui
litigiosa.
6.
6.1 Il territorio doganale ove si applicano le norme doganali di un Paese
coincide generalmente con il territorio politico del Paese considerato. Es-
sendo B._______ parte della Repubblica Italiana, in virtù dei principi della
sovranità fiscale e della territorialità, occorre quindi esaminare la legisla-
zione italiana e comunitaria in materia, alfine di determinare se l'enclave
sia parte del territorio doganale italiano, rispettivamente dell'Unione euro-
pea della quale l'Italia è uno Stato membro.
6.2
6.2.1 La fonte normativa principale del diritto doganale comunitario è il Re-
golamento CEE 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario [in seguito
CDC]). Esso regolamenta tutti gli aspetti delle operazioni doganali che si
svolgono nell'Unione Europea, elencando parimenti i principi generali su
cui si fonda la legge doganale comunitaria, unitamente al Regolamento
CEE 2454/1993 relativo alle Disposizioni di Attuazione al Codice Doganale
Comunitario (DAC). Tali regolamenti sono stati modificati negli anni, da ul-
timo con il Regolamento CE 450/2008 che ha abrogato il Regolamento
CEE 2913/1992 e che ha istituito il Nuovo Codice Doganale Comunitario
(in seguito NCDC), in vigore dallo scorso 24 giugno 2009. In proposito va
rilevato che l'art. 3 NCDC definisce il territorio doganale della Comunità che
riferendosi al territorio della Repubblica Italiana, precisa segnatamente che
il Comune di B._______non è compreso nel territorio doganale della Co-
munità europea.
6.2.2 A queste fonti principali si affiancano una serie di altri regolamenti,
direttive e decisioni degli organismi comunitari che disciplinano diversi
aspetti con rilevanza doganale e tributaria (tariffa doganale, accordi prefe-
renziali con Paesi Terzi, restrizioni o divieti all'esportazione o all'importa-
zione, contingenti tariffari, restituzioni all'export, ecc.) soggetti a continue
modifiche e aggiornamenti. Una prima regolamentazione in materia di IVA
- a livello comunitario - è stata introdotta con la Direttiva 77/388/CEE del
Consiglio del 17 maggio 1977, inerente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (Sistema comune
di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [Sesta Direttiva
IVA]), la quale negli anni ha subito oltre una trentina di modifiche. In propo-
sito il Consiglio ha quindi emanato la Direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ("Di-
A-1863/2014
Pagina 10
rettiva IVA"), in vigore dal 1° gennaio 2007, senza modificare nella so-
stanza la legislazione in vigore. Tale normativa, con riferimento alla sua
applicazione territoriale, precisa che sono esclusi dal suo campo di appli-
cazione, tra l'altro, anche una serie di territori che non fanno parte del ter-
ritorio doganale della Comunità. Tra questi territori figurano anche
B._______(cfr. art. 6 cpv. 2 lett. f) e le acque italiane del lago di Lugano
(cfr. art. 6 cpv. 2 lett. g).
6.3 Alla luce delle numerose normative comunitarie, un ruolo residuale è
assegnato alle singole discipline nazionali in materia doganale. In Italia la
legge doganale preesistente a quella comunitaria è il Testo Unico delle di-
sposizioni legislative in materia doganale del 23 gennaio 1973 n. 43 (in se-
guito T.U.L.D.), il quale regolamenta essenzialmente le procedure relative
alle controversie doganali. Nello specifico l'art. 1 T.U.L.D., definendo il con-
cetto di linea doganale, precisa all'ultimo comma che il confine politico che
racchiude il territorio del Comune di B._______non costituisce linea doga-
nale. Inoltre, unicamente il territorio circoscritto dalla linea doganale costi-
tuisce il territorio doganale (art. 2 primo comma T.U.L.D.). Il Testo Unico
precisa altresì che il territorio del comune di B._______, nonché le acque
nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico
doganale, costituiscono dei territori extra-doganali (art. 2 ultimo comma
T.U.L.D.). Nello specifico l'Italia ha quindi disciplinato l'IVA con il Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La territorialità
dell'imposta è regolata all'art. 7 lett. a), il quale dispone l'esclusione dall'im-
posizione dell'IVA per il territorio di B._______ e delle acque italiane del
lago di Lugano. Nello stesso senso il Decreto-legge del Presidente della
Repubblica 30 agosto 1993, n. 331 - armonizzante la disciplina dell'IVA ri-
guardante le disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcol,
sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati - che definisce che i territori
extra-doganali dei comuni di Livigno e di B._______e le acque nazionali
del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità
economica europea (cfr. art. 16 cpv. 1) e quindi non sono assoggettati
all'imposta.
6.4 Stante quanto precede, né il NCDC, né il T.U.L.D., considerano
B._______ come parte del territorio doganale della Comunità europea, ri-
spettivamente della Repubblica Italiana.
7.
7.1 Sono reputati territorio doganale svizzero il territorio nazionale svizzero
e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere (art. 3 cpv.
1 LD). Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio
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Pagina 11
doganale per effetto di accordi internazionali o del diritto consuetudinario
internazionale (art. 3 cpv. 2 LD).
7.2 A titolo di esempio, quali accordi internazionali che hanno istituito un'en-
clave doganale si possono citare il Trattato di unione doganale conchiuso
il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liech-
tenstein (RS 0.631.112.514), come pure il Trattato del 23 novembre 1964
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania
sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doga-
nale svizzero (RS 0.631.112.136). Con riferimento alla questione qui liti-
giosa, il Tribunale rileva che dal Messaggio concernente la nuova legge
sulle dogane del 15 dicembre 2003 (FF 2004 485) non emerge che con
l'Italia esista un disciplinamento a carattere internazionale sull'inclusione di
B._______nel territorio doganale svizzero (FF 2004 509). Il Tribunale evi-
denzia altresì che ancora oggi nessun accordo internazionale specifico ri-
guardante la situazione dell'enclave è stato sottoscritto tra Confederazione
elvetica e Repubblica Italiana e ciò malgrado le numerose negoziazioni av-
venute tra le Parti contraenti.
7.3
7.3.1 A fronte di quanto sopra, resta quindi da determinare se esista un
diritto internazionale consuetudinario che riconosca B._______quale terri-
torio doganale svizzero. Orbene, il Tribunale rileva che sia il Tribunale fe-
derale - in una sentenza resa il 23 giugno 1972 (cfr. Archivio di diritto fiscale
svizzero [ASA], volume 41, pag. 261 e segg.) - sia il Consiglio federale - in
una decisione dell'11 ottobre 1934 (cfr. Decisioni amministrative delle au-
torità federali, fascicolo n. 8, n. 120, pag. 156 e segg.) – come pure la Com-
missione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale svizzero (cfr.
FF 1996 V 581, in particolare pag. 597), hanno riconosciuto B._______
quale territorio doganale svizzero. Anche la dottrina svizzera (cfr. COT-
TIER/HERREN, in: Kommentar zum Zollgesetz, 2009, art. 3 LD, n. 3 segg.;
REMO ARPAGAUS, Zollrecht in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
volume XII, 2a ed. 2007, n. 438; CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER, Hand-
buch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 2a ed. 2003, n. 100, pag. 49;
ANNIE ROCHAT PAUCHARD, . Kommentar zum Bundesgesetz über
die Mehrwertsteuer, Kompetenzzentrum MWST der Treuhand-Kammer
[editore], 2000, n. 4 ad art. 3 vLIVA) e la dottrina internazionale (cfr. PETER
WITTE, Zollkodex mit Durchführungsverordnung und Zollbefreiungsverord-
nung, 5. ed., Monaco 2009, n. 9 ad art. 3 ZK; RAINER WEYMÜLLER in Eber-
hard Dorsch, Zollrecht: Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs.
Kommentar, 3a ed., Monaco 2004, art. 3 ZK n. 39; BEN J.M. TERRA, Com-
munity Customs Law. A Guide to the Customs Rules on Trade between the
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[Enlarged] EU and Third Countries with Value Added Tax on Importation
and Exportation, volume I, L'Aia/Londra/Boston 1995, Allegato al capitolo
I, n. 6.3, pag. 105) sono del medesimo avviso nel considerare
B._______quale territorio doganale svizzero.
7.3.2 In questo senso, inoltre, anche il Ministero delle finanze italiano
(cfr. Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, nella sua
pubblicazione "Il territorio doganale", Istruzioni di servizio, edita a Roma
nel 1985), nonché la Corte dei Conti europea che evidenzia come "Italia e
Svizzera hanno trovato un modus vivendi in virtù del quale B._______ è
considerata ai fini doganali facente parte del territorio svizzero” (cfr. Rela-
zione speciale n. 2/93 concernente il territorio doganale della Comunità e i
regimi di scambio connessi, in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
27 dicembre 1993).
7.3.3 Tali considerazioni e risultanze sono state condivise pure dallo scri-
vente Tribunale, il quale, con sentenza TAF A-4771/2012 del 2 luglio 2014
(consid. 9), ha concluso che il territorio di B._______ deve essere conside-
rato territorio doganale svizzero. Le circostanze del caso concreto non por-
tano il Tribunale a scostarsi da tale giurisprudenza.
7.4 Ne discende quindi, considerato quanto sopra menzionato, che non
occorre più dilungarsi oltre, e partire dall’assunto che il territorio del Co-
mune di B._______ è parte del territorio doganale svizzero, per quanto at-
tiene ai prelevamenti del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
8.
Ciò detto, alla luce di quanto precede, considerate l'applicazione della le-
gislazione svizzera in materia di legislazione doganale e di IVA alle opera-
zioni litigiose, occorre analizzare se esse siano state applicate in modo
corretto dall'istanza inferiore rispettivamente se gli oggetti importati pos-
sano beneficiare di esenzione (consid. 9 per quanto riguarda i dazi doga-
nale e consid. 10 per quanto riguarda l’IVA).
9.
9.1 L'art. 8 LD nonché gli artt. 5 – 29 OD definiscono i beni esenti da dazio,
tra cui sono annoverate le merci per organizzazioni di utilità pubblica (art.
8 cpv. 2 lett. d LD).
Inoltre, va ritenuta la prassi consolidata relativa alle agevolazioni in favore
dal Comune di B._______ e degli enti pubblici concesse dalle autorità sviz-
zere competenti in ragione della sua particolare posizione. In particolare, il
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7 marzo 1960 l'allora Dipartimento politico federale ha concesso la franchi-
gia a favore di B._______ per il materiale edile destinato alla costruzione
delle scuole nell'enclave e alla costruzione di una strada verso … a condi-
zione che B._______ si assumesse i costi di costruzione delle scuole e che
le merci fossero di origine italiana. In base a questa nota risalente agli anni
sessanta, l'AFD ha sviluppato la prassi secondo cui godono dell'esenzione
dal pagamento dei tributi: (i) i beni destinati all'uso da parte del Comune e
degli enti pubblici per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, in particolare
per il materiale di cancelleria, i mobili, il materiale d'ufficio, le uniformi e gli
altri oggetti necessari a garantire il buon andamento del servizio; (ii) i ma-
teriali destinati all'esecuzione e alla manutenzione di opere di pubblica uti-
lità (strade, scuole, ecc.). I beni oggetto delle agevolazioni devono prove-
nire dalla libera circolazione italiana o dall'Unione europea (fino al 1998 le
facilitazione erano concesse solo ai beni di origine italiana) a condizione
che l'appalto venga affidato dal Comune o dall'ente pubblico a una ditta
italiana e che la relativa controprestazione sia fatturata da quest'ultima al
Comune o all'ente pubblico. I beni destinati a scopo di lucro, anche qualora
di proprietà dei poteri pubblici o da essi gestiti, nonché i beni destinati ad
essere impiegati per scopi commerciali, non beneficiano dell'esenzione dal
pagamento dei tributi.
9.2 Con riferimento alla legislazione doganale in particolare alle esenzioni
enumerate, il Tribunale rileva come il materiale pirotecnico non è un bene
esente da dazio ai sensi della succitata legislazione doganale svizzera.
Nell’atto ricorsuale e nelle osservazioni finali del 31 marzo 2017, la ricor-
rente sostiene tuttavia che i fuochi d'artificio in oggetto sarebbero esenti da
dazio poiché destinati a permettere lo svolgimento di uno spettacolo orga-
nizzato nell'adempimento del proprio compito di natura pubblica, ovvero la
promozione turistica dell'enclave. Per tale ragione essa postula l'esenzione
da qualsivoglia dazio o tributo doganale elvetico, ritenendo arbitraria la
concezione dell'autorità pubblica circa i compiti pubblici. Essa ha eviden-
ziato infatti che considerare come destinato all'esercizio delle funzioni di un
ente pubblico solo i beni assimilabili al materiale di cancelleria, ai mobili, al
materiale d'ufficio, alle uniformi e agli oggetti necessari a garantire il buon
funzionamento del servizio è un'impostazione che testimonia di una visione
quantomeno arcaica dei compiti pubblici.
9.3 A torto. Anche volendo considerare l’A._______ quale parte integrante
dell’appartato amministrativo del comune, con connotati pubblici (cfr. RIC-
CARDO CARPINO, Testo Unico degli enti locali commentato, Santarcangelo
di Romagna, 2011, pag. 355), i combinati disposti degli artt. 8 cpv. 2 lett. d
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LD e 17 OD risultano inapplicabili, poiché essi si riferiscono a merci, che
sono donate allo scopo di lenire il bisogno o il danno, a organizzazioni ri-
conosciute di utilità pubblica. Orbene, la ricorrente, benché ente dell'appa-
rato amministrativo comunale, è tuttavia estranea a simili compiti e il ma-
teriale pirotecnico non risulta essere stato donato.
Inoltre il presente Tribunale ritiene che un’esenzione dei tributi non possa
fondarsi sulla prassi sviluppata dall’AFD in favore del Comune di
B._______, di cui sopra (consid. 9.1). Infatti, tra i compiti basilari di natura
pubblica non si annovera l'organizzazione di uno spettacolo pirotecnico ai
fini della promozione turistica. Pur considerando l'evoluzione negli anni
delle attività svolte dai Comuni, lo scrivente Tribunale condivide quanto ri-
tenuto dall'autorità inferiore, in un'ottica di parità di trattamento, non repu-
tando opportuno ascrivere la promozione turistica tra le mansioni principali
espletate dall'ente pubblico che contribuiscono al suo buon funzionamento
e che giustificherebbero pertanto l'esenzione dal pagamento dei tributi.
L'uso del materiale pirotecnico di proprietà dell'A._______ speciale istituita
da B._______, pur non trattandosi di un bene destinato a scopo di lucro,
riveste difatti altro carattere.
9.4 La decisione d'imposizione del dazio doganale sul materiale pirotecnico
resa dall'autorità inferiore deve quindi essere confermata.
10.
10.1 La Confederazione svizzera riscuote dal 1995 un'imposta generale
sul consumo con deduzione dell'imposta precedente, in ogni fase del pro-
cesso di produzione e di distribuzione. Lo scopo di tale imposta, sancita
all'art. 130 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101) – è l'imposizione del consumo finale non
imprenditoriale sul territorio svizzero. Alfine di perseguire l'imposizione del
consumo di prestazioni, la Confederazione, da una parte, impone la cifra
d'affari realizzata in Svizzera, dall'altra riscuote un'imposta sulle importa-
zioni di beni dall'estero, ovverosia il mero passaggio di un bene attraverso
la frontiera doganale svizzera. Senza l'imposta sull'importazione, i beni im-
portati dall'estero sarebbero difatti avvantaggiati rispetto a quelli forniti sul
territorio svizzero (cfr. risposta del Consiglio federale del 31 maggio 2006
all'Interpellanza "IVA e distorsione della concorrenza", depositata in Consi-
glio nazionale dal deputato Luc Barthassat il 23 marzo 2006). La facoltà di
riscuotere l'IVA decadrà alla fine del 2020 (cfr. art. 196 cifra 14 cpv. 1 lett. a
cifra 1 Cost., già art. 8 cpv. 2 lett. a disposizione transitoria vCost.). Proprio
da quest'ultima normativa costituzionale – accettata con votazione popo-
lare del 26 settembre 2009 in vigore dal 1° gennaio 2011 (RU 2010 3821
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nonché FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599) deriva il
principio della territorialità dell'IVA e costituisce il fondamento del cosid-
detto "principio del paese di destinazione", concretizzato nell'OIVA (cfr.
SCHALLER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, TVA annotée, Zurigo 2005, n. 4.1
ad art. 1 vLIVA con riferimenti ivi citati, pag. 25). La territorialità è quindi
una condizione fondamentale della legge, poiché in linea di principio sog-
giacciono ad imposizione unicamente le operazioni eseguite sul territorio
svizzero (cfr. MARCO MOLINO, Temi scelti relativi all'applicazione dell'IVA,
in: CFPG, Problemi emergenti di diritto pubblico, Lugano 2001, pag. 60,
pto. 2; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Basilea 2009,
n. 303, pag. 86 con riferimenti ivi citati).
10.2 L'imposta all'importazione si differenzia sotto molteplici aspetti dall'im-
posta sulle operazioni realizzate su territorio svizzero. Le principali diffe-
renze risiedono nell'oggetto dell'imposta, nell'assoggettamento soggettivo
e nella procedura di riscossione, motivo per cui il legislatore ha regolato
questi due tipi di imposta, sia nell'ordinanza del 22 giugno 1994 concer-
nente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA) che nella vLIVA e così pure nella
vigente LIVA, in due titoli distinti. La natura diversa di questi due tipi di im-
posta è in tal modo enunciata in maniera univoca (cfr. SCHALLER/SU-
DAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op. cit., art. 72 vLIVA con i vari riferimenti giu-
risprudenziali ivi citati nonché art. 73 cpv. 1; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BE-
NEDETTO, op. cit., n. 271, pag. 670). Pertanto, il carattere oneroso dell'ope-
razione non è una condizione per la percezione dell'imposta sull'importa-
zione. Il transito della merce attraverso la frontiera è sufficiente per far na-
scere il diritto alla riscossione dell'imposta (cfr. SCHALLER/SUDAN/SCHEU-
NER/HUGUENOT, op. cit., art. 72 vLIVA con i vari riferimenti giurisprudenziali
ivi citati). La riscossione dell'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio
svizzero si basa esclusivamente sul principio dell'autotassazione mentre la
procedura di riscossione dell'imposta sull'importazione si fonda su di una
tassazione mista (cfr. SCHALLER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op. cit.,
art. 72 vLIVA con i vari riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
10.2.1 L'art. 72 vLIVA prevede che la legislazione doganale è applicabile
all'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono tale norma non
vi deroghino; tale rinvio è recepito dalla legge sulle dogane all'art. 1 lett. c
LD, il quale recita che la LD disciplina la riscossione dei tributi esigibili in
virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che spetti all'Ammini-
strazione federale delle dogane (art. 1 lett. c LD). Inoltre è assoggettato
all'imposta, ovvero contribuente, tutte le persone o società soggette all’ob-
bligo di pagare il dazio (art. 75 cpv. 1 vLIVA); mentre soggiacciono all'im-
posta l'importazione di beni, quali le cose mobili, compresi le prestazioni di
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servizi e i diritti contenuti (art. 73 cpv. 2 lett. a vLIVA). Quanto al debito
fiscale, esso sorge simultaneamente all'obbligazione doganale (art. 78 cpv.
1 vLIVA e 69 LD). Infine l'imposta sull'importazione è riscossa dall'Ammini-
strazione federale delle dogane che emana le disposizioni e le decisioni
necessarie (art. 82 cpv. 1 vLIVA). Da quanto precede, occorre constatare
come la normativa doganale e il diritto d'assoggettamento all'imposta sul
valore aggiunto all'importazione siano intrinsecamente correlati.
10.2.2 Dalle emergenze istruttorie risulta che B._______è compreso nel
territorio doganale svizzero sulla base del diritto consuetudinario, con con-
seguente applicazione dell'IVA all'importazione (cfr. consid. 7).
L’A._______ Turistica B._______, per conto della quale la C._______ &
Bachmeier SA, Trasporti internazionali, ha importato la merce, è quindi la
debitrice del tributo.
10.3 Oltre ad aver contestato l'applicazione dell’IVA all'operazione litigiosa,
l’A._______ ha pure evidenziato la violazione del principio di esenzione di
dazi per le merci destinate ad “organizzazioni di utilità pubblica” (ricorso,
pag. 22). In particolare, l’insorgente sostiene che i fuochi d'artificio sono
destinati a permettere lo svolgimento di uno spettacolo organizzato nel
l'adempimento del proprio compito di natura pubblica, ovvero la promo-
zione turistica dell'enclave. Per tale ragione essa postula l'esenzione
dall’IVA oltre che dal dazio doganale, di cui si è già detto più sopra. Essa
non ha per contro censurato la procedura di calcolo adottata dall'autorità
inferiore.
10.4 Giusta l’art. 72 vLIVA la legislazione doganale è applicabile all’imposta
sull’importazione di beni, purché le disposizioni da 73 a 84 vLIVA non di-
spongono altrimenti. I beni esenti da dazio sono enumerati all'art. 8 LD e
agli articoli 5 – 29 OD, come pure all’art. 74 vLIVA. In proposito, come già
rilevato al consid. 9.3, il materiale pirotecnico non è esplicitamente indicato
essere un bene esente da dazio ai sensi della succitata legislazione doga-
nale svizzera.
In maniera indiretta, la ricorrente ha però chiesto l’esenzione dell’imposta,
poiché quale “organizzazione di utilità pubblica” giusta l’art. 8 cpv. 2 lett. d
LD, importerebbe della merce, nello specifico i fuochi d’artificio, che le per-
mettono di adempiere ad un compito pubblico. Anche in questo caso il Tri-
bunale ha già dato risposta nel consid. 9.3 che precede, indicando che
anche volendo considerare l’A._______ quale organizzazione pubblica e i
fuochi d’artificio quali merci destinate ad organizzazioni di pubblica utilità,
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il Consiglio federale – ad oggi – ha ritenuto quali merci destinate ad orga-
nizzazioni di pubblica utilità esenti da dazio – giusta l’art. 17 OD – unica-
mente quelle donate a tali organizzazioni. Di conseguenza, considerato
che i fuochi d’artificio sono stati acquistati e non donati, non siamo nella
casuistica di un’esenzione.
11.
La ricorrente, “in mancanza di un diritto consuetudinario internazionale”, ha
altresì censurato la violazione del principio di legalità e di parità di tratta-
mento vigenti in ambito fiscale (cfr. ricorso pag. 22). A fronte dei conside-
randi che precedono (consid. 7.3.1 e 7.3.2) e del rinvio esplicito di cui al
consid. 7.3.3, dove la presente autorità giudiziaria ha invece ritenuto l’esi-
stenza di tale diritto consuetudinario internazionale, il Tribunale ritiene che
tali censure siano inconferenti e prive di oggetto.
12.
Infine, l’insorgente ha evidenziato le violazioni del diritto di essere sentito
come pure dei disposti legali in materia di prescrizione. Esse non possono
però trovare accoglimento. Infatti le dichiarazioni provvisorie e definitive, in
forma elettronica (come emerge dalla documentazione agli atti), che si
sono susseguite, non hanno modificato gli importi dovuti: fr. 414.-- a titolo
di dazio doganale e fr. 972.90 e fr. 2'410.20 a titolo di IVA all’importazione.
Le modifiche sono infatti avvenute per mere questioni tecniche e non
hanno leso il diritto di essere sentito della ricorrente, la quale si è aggravata
sin dinanzi al Tribunale federale. Quanto ai presenti tentativi di “far ricomin-
ciare a decorrere ex novo” il termine di prescrizione, il Tribunale rileva che
il termine relativo quinquennale è rimasto in sospeso durante la prima pro-
cedura di ricorso giunta sino al Tribunale federale, ovvero per più di 3 anni.
Ma anche se così non fosse l’obbligazione doganale decade, secondo il
termine di prescrizione assoluto di cui all’art. 75 cpv. 4 LD (e art. 79 vLIVA),
dopo 15 anni dall’anno civile in cui è sorta. Fermo quanto detto, le censure
della ricorrente non possono trovare accoglimento.
13.
Per quanto precede, il gravame deve essere integralmente respinto con
conseguente conferma della decisione impugnata.
14.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg.
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS
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173.320.2]). Tali spese sono stabilite in fr. 1'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo
che verrà compensato con l'anticipo del medesimo importo versato il 28
aprile 2014.
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
La domanda di congiunzione con l'incarto di cui al numero di ruolo A-
1847/2014 è respinta.
2.
Il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali pari a fr. 1'000.– sono poste a carico della ricorrente
e compensate con l'anticipo spese del 28 aprile 2014.
4.
Non vengono assegnate ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Michael Beusch Manuel Borla
(i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: