B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-1876/2013
S e n t e n z a d e l 6 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jürg Steiger e Christoph Bandli,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
8. H._______,
9. I._______,
10. J._______,
11. K._______,
12. L._______,
13. M._______,
14. N._______,
15. O._______,
16. P._______,
17. Q._______,
18. R._______,
19. S._______,
20. T._______,
21. U._______,
22. V._______,
23. W._______,
24. X._______,
25. Y._______,
26. Z._______,
27. AA._______,
28. AB._______,
29. AC._______,
30. AD._______,
31. AE._______,
32. AF._______,
33. AG._______,
34. AH._______,
35. AI._______,
36. AJ._______,
37. AK._______,
38. AL._______,
39. AM._______,
40. AN._______,
41. AO._______,
42. AP._______,
43. AQ._______,
44. AR._______,
45. AS._______,
46. AT._______,
47. AU._______,
48. AV._______,
49. AW._______,
50. AX._______,
51. AY._______,
52. AZ._______,
53. BA._______,
54. BB._______,
55. BC._______,
56. BD._______,
57. BE._______,
58. BF._______,
59. BG._______,
60. BH._______,
61. BI._______,
62. BJ._______,
63. BK._______,
64. BL._______,
65. BM._______,
66. BN._______,
67. BO._______,
68. BP._______,
69. BQ._______,
70. BR._______,
71. BS._______,
72. BT._______,
73. BU._______,
74. BV._______,
75. BW._______,
76. BX._______,
77. BY._______,
78. BZ._______,
79. CA._______,
80. CB._______,
81. CC._______,
82. CD._______,
83. CE._______,
84. CF._______,
85. CG._______,
86. CH._______,
87. CI._______,
88. CJ._______,
89. CK._______,
90. CL._______,
91. CM._______,
92. CN._______,
93. CO._______,
94. CP._______,
95. CQ._______,
96. CR._______,
97. CS._______,
98. CT._______,
99. CU._______,
100. CV._______,
101. CW._______,
102. CX._______,
103. CY._______,
104. CZ._______,
105. DA._______,
106. DB._______,
107. DC._______,
108. DD._______,
109. DE._______,
110. DF._______,
111. DG._______,
112. DH._______,
113. DI._______,
114. DJ._______,
115. DK._______,
116. DL._______,
117. DM._______,
118. DN._______,
119. DO._______,
120. DP._______,
121. DQ._______,
122. DR._______,
123. DS._______,
124. DT._______,
125. DU._______,
tutti rappresentati da …,
ricorrenti,
contro
Ferrovie Federali Svizzere FFS,
società anonima di diritto speciale,
Hochschulstrasse 6, 3000 Bern 65 SBB,
autorità inferiore.
Oggetto
Modifica del contratto di lavoro.
A-1876/2013
Pagina 5
Fatti:
A.
Nel mese di maggio del 2011, la società anonima di diritto speciale FFS
SA, Risorse umane del Gruppo (di seguito: FFS SA [HR]), ha informato i
propri dipendenti, tra cui anche A._______ e gli altri 124 consorti (di
seguito: 125 dipendenti), in forma scritta, circa la modifica del loro
contratto di lavoro in virtù delle disposizioni contenute nel nuovo contratto
collettivo di lavoro (CCL FFS 2011). A tale comunicazione sono stati
allegati il CCL FFS 2011, il prospetto "CCL FFS in breve", il prospetto
"Nuovo sistema di retribuzione" ed un foglio informativo "Modo di agire in
caso di modifiche contrattuali". I 125 dipendenti sono stati invitati a con-
trofirmare e ritornare lo scritto qualora ne avessero condiviso il contenuto.
B.
Il 1° luglio 2011 è entrato in vigore il nuovo CCL FFS 2011. Esso prevede
una nuova sistematica di valutazione delle funzioni ed un nuovo sistema
retributivo. Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema retributivo non
comporta la riduzione del salario dei 125 dipendenti. Coloro i quali
percepiscono un salario superiore alla fascia salariale attribuita alla loro
funzione secondo i nuovi criteri introdotti con il CCL FFS 2011, ottengono
a tempo indeterminato la garanzia salariale denominata "garanzia 2011" e
la garanzia della metà degli eventuali aumenti generali di salario futuri.
C.
Il 14 settembre 2011, i 125 dipendenti – congiuntamente e per il tramite
dei loro rappresentanti – hanno informato, senza addurre particolari mo-
tivazioni, la FFS SA (HR) di non essere d'accordo con l'attribuzione delle
rispettive funzioni in base al nuovo sistema previsto dal CCL FFS 2011.
D.
Con decisioni 11 aprile 2012, la FFS SA (HR) ha confermato l'attribuzione
dei ricorrenti al loro rispettivo livello di esigenze, in virtù del nuovo
sistema di valutazione e retribuzione, con effetto dal 1° luglio 2011.
E.
Il 23 maggio 2012, i 125 dipendenti hanno inoltrato – separatamente e
per il tramite dei loro rappresentanti – ricorso interno chiedendo in via
cautelare l'annullamento, in virtù dell'effetto sospensivo, della modifica già
avvenuta del sistema retributivo, nonché, in via principale, l'annullamento
delle decisioni impugnate rispettivamente il rinvio dei dossier all'autorità di
prima istanza affinché riveda le modalità di attribuzione del livello di
A-1876/2013
Pagina 6
esigenza. Ciò, con la garanzia di accesso a tutti gli atti e documenti
rilevanti per l'attribuzione.
F.
Con decisioni 19 febbraio 2013, la FFS SA, Servizio giuridico del Gruppo
(di seguito: autorità inferiore), ha respinto i predetti ricorsi confermando,
le decisioni della FFS SA (HR).
G.
Con ricorsi 5 aprile 2013, i 125 dipendenti interessati dalle decisioni
dell'autorità inferiore testé citate (di seguito: ricorrenti) – sempre per il
tramite dei loro rappresentanti – hanno adito il Tribunale amministrativo
federale postulando, in via cautelare, l'accertamento dell'effetto sospen-
sivo, l'annullamento della mutazione già effettuata nel sistema retributivo
e di procedere, pendente causa, alla correzione dell'adeguamento 2012
nonché ad eventuali futuri adeguamenti dei salari facendo astrazione
della modifica contrattuale. In via principale, essi hanno invece postulato
l'accoglimento del loro gravame, con conseguente annullamento delle
decisioni impugnate e rinvio all'autorità di prima istanza affinché riveda le
modalità di attribuzione dei livelli di esigenza, lasciando inoltre accesso ai
ricorrenti a tutti gli atti e documenti rilevanti per la loro attribuzione. In
sostanza, i ricorrenti contestano la procedura adottata dal datore di lavoro
che ha portato alle modifiche contrattuali, in quanto non solo sarebbe
contraria al regolamento applicabile, ma anche gravemente viziata e
arbitraria. I ricorrenti sollevano inoltre varie violazioni del loro diritto di
essere sentiti, come pure la violazione del principio dell'uguaglianza di
trattamento. I risultati delle modifiche contrattuali sarebbero poi manife-
stamente insostenibili e condurrebbero a degli effetti perversi.
H.
Con ordinanza 15 aprile 2013 lo scrivente Tribunale, ritenendo simili se
non addirittura identiche le questioni giuridiche di fondo sollevate dai
singoli ricorrenti, ha congiunto tutte le 125 procedure relative ai ricorsi
citati secondo il principio dell'economia di procedura sotto il medesimo
numero di ruolo A-1876/2013.
I.
Con scritto del 28 giugno 2013, l'autorità inferiore ha chiesto l'integrale
respingimento dei ricorsi e la conferma delle decisioni impugnate.
J.
Con scritto del 7 ottobre 2013, i ricorrenti hanno rinunciato alle proprie
A-1876/2013
Pagina 7
osservazioni finali riconfermandosi nella documentazione precedente-
mente prodotta e nei propri mezzi di prova.
K.
Con ordinanza 10 ottobre 2013, lo scrivente Tribunale ha sottolineato che
i 125 ricorsi hanno effetto sospensivo ex lege.
L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribu-
nale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di
cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è
retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In
concreto, gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5
PA, emesse su ricorso dalla società anonima di diritto speciale FFS SA,
Servizio giuridico del Gruppo, che è un'azienda della Confederazione ai
sensi dell'art. 33 lett. e LTAF. I presenti 125 ricorsi risultano pertanto di
competenza dello scrivente Tribunale.
1.2
1.2.1 Giusta l'art. 48 cpv. 1 PA, dispone della qualità per ricorrere chiun-
que ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato
privato della possibilità di farlo (art. 48 cpv. 1 lett. a; aspetto formale della
legittimazione), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 48 lett. b-c; aspetti materiali della legittimazione). Affinché venga
riconosciuta ad un ricorrente la qualità per ricorrere ai sensi dell'art. 48
cpv. 1 PA i tre predetti presupposti ivi elencati devono essere adempiuti
cumulativamente. L'interesse che muove il ricorrente può essere giuridico
o solo di fatto, occorre però che sia pratico ed attuale (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale A-4887/2011 del 2 maggio 2013 con-
sid. 2.1.3 seg. con rinvii; MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. ed., Basilea 2013,
A-1876/2013
Pagina 8
n. marg. 2.60 e segg.). È altresì necessario che il ricorrente sia toccato in
modo diretto e concreto, più di ogni altro dalla decisione impugnata e che
egli si trovi in una relazione particolarmente stretta e degna di conside-
razione con l'oggetto della lite (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.4 con rinvii).
1.2.2 In casu, i ricorrenti hanno preso parte alla procedura dinanzi
all'autorità inferiore. Inoltre, in quanto destinatari delle decisioni impu-
gnate che confermano le decisioni 11 aprile 2012 della FFS SA (HR), essi
sono toccati dalle stesse e vantano pertanto – di principio – un interesse
a ché le stesse vengano annullate o modificate (cfr. art. 48 cpv. 1 PA). Ciò
indicato, ci si potrebbe quantomeno interrogare in merito alla sussistenza
di un interesse attuale, dal momento che per l'immediato le conseguenze
della modifica contrattuale appaiono piuttosto limitate. Se è vero che con
l'entrata in vigore del nuovo CCL FFS 2011, i singoli contratti sono stati
modificati con una rivalutazione della classificazione delle funzioni, è
anche vero che ai 125 dipendenti, il cui salario è superiore allo spettro
salariale corrispondente al nuovo livello di esigenze, viene garantito lo
stipendio attuale grazie alla cosiddetta "garanzia 2011" a tempo
indeterminato (cfr. art. 113 cpv. 2 CCL FFS 2011), come pure la garanzia
della metà dell'eventuale aumento generale di salario pattuito (cfr. atti n. 2
e n. 6 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. FFS]).
Orbene, allo stato attuale, non è dato ancora di sapere quali saranno a
lungo termine le conseguenze salariali in rapporto ad una siffatta
rivalutazione delle funzioni, né tantomeno se nei prossimi anni vi sarà un
rincaro (con conseguente aumento di stipendio) e in ché misura gli
stipendi subiranno un aumento o una diminuzione al momento in cui la
validità del CCL FFS 2011 giungerà ad espirazione il 31 dicembre 2014
(cfr. art. 210 cpv. 2 CCL FFS 2011). Al contrario, dagli atti dell'incarto
sembrerebbe piuttosto che di fatto le FFS non abbiano intenzione di
togliere la predetta garanzia salariale dopo il 2014 (cfr. allegato n. 23
all'atto n. 8 dell'inc. FFS). Più che un interesse attuale, si tratterebbe
invero pertanto di un interesse futuro ch'essi possono vantare. Nondime-
no, dal momento che il nuovo CCL FFS 2011 comporta di fatto una nuova
classificazione delle funzioni e dunque una modifica dei singoli contratti di
lavoro, si deve comunque concludere che i 125 ricorrenti sono provvisti di
un sufficiente interesse attuale – se pur limitato – a che lo scrivente
Tribunale entri nel merito del loro gravame.
1.3
1.3.1 Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, l'atto di ricorso deve contenere le conclu-
sioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o
A-1876/2013
Pagina 9
del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i
documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del
ricorrente. La motivazione del ricorso ha per funzione d'esporre le ragioni
per cui un atto è impugnato e quali sono le considerazioni in fatto e in
diritto che il ricorrente reputa erronei. Non è pertanto sufficiente formulare
delle affermazioni perentorie, senza alcun sviluppo, opponendo sempli-
cemente un'opinione contraria a quella dell'autorità inferiore. La motiva-
zione deve altresì essere topica, ovvero rapportarsi agli elementi della
causa. La pura e semplice ripetizione degli argomenti già addotti dinanzi
all'autorità inferiore non adempie ai requisiti di motivazione dell'art. 52 PA
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3713/2008 del
15 giugno 2011 consid. 3.2 con rinvii). Il ricorrente è dunque tenuto a
confrontarsi con la decisione impugnata, sostanziando e spiegando
perché la stessa – e non quella dell'istanza di prime cure – sarebbe errata
e in ché lederebbe i suoi diritti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. marg. 2.222; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3. ed., Berna 2011, no. 5.8.1.3, pag. 803 seg.). Non è infatti sufficiente
sollevare una generica violazione di un diritto per il tramite di esempi
generici, senza confrontarsi con il proprio caso, spiegando in ché una tale
violazione sussisterebbe per sé stesso.
1.3.2 In concreto, lo scrivente Tribunale non può che constatare come la
motivazione dei 125 ricorsi qui in esame appare piuttosto lacunosa.
Contrariamente a quanto asserito dai loro rappresentanti, una motivazio-
ne unica e generica non permette invero un esame approfondito dei
singoli gravami. Orbene, non solo l'esame della situazione personale dei
125 dipendenti presi singolarmente era qui possibile, ma anche assoluta-
mente necessario. Che tale esigenza comporti un certo dispendio di
tempo da parte dei rappresentanti per elaborare i singoli atti di ricorso,
rendendo il compito più difficile – fatto di cui è ben cosciente lo scrivente
Tribunale – non li esime dal loro dovere di difendere in maniera
appropriata i diritti dei 125 dipendenti che si sono affidati a loro. Sarebbe
peraltro bastato associare ai generici motivi di contestazione, una spiega-
zione particolare per ogni diretto interessato, indicando in ché i suoi diritti
sarebbero stati lesi. Orbene, nonostante la messa in guardia dell'autorità
inferiore, che ha già avuto modo di indicare a più riprese nelle decisioni
impugnate tale carenza nella motivazione, i rappresentanti dei qui
ricorrenti si ostinano – a torto – anche in questa sede a ripresentare gli
stessi generici argomenti. In tali circostanze – e nella misura in cui non
vengono sollevate puntuali censure in merito alle decisioni impugnate – lo
scrivente Tribunale, alla stregua dell'autorità inferiore, non è in misura di
A-1876/2013
Pagina 10
valutare in dettaglio il caso particolare di ogni singolo ricorrente, di modo
che il suo esame non potrà che essere generico.
1.4 Su riserva di quanto precede, i requisiti relativi ai termini di ricorso
(art. 50 PA), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (artt. 51 e 52
PA) risultano per il resto soddisfatti.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'ina-
deguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2;
MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a, DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip")
l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione
e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II
139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in
particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio
interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove
necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria
richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare
le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3 Nell'ambito dell'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone lo
scrivente Tribunale, si deve comunque considerare ch'egli lo eserciterà
A-1876/2013
Pagina 11
con prudenza qualora si debba giudicare di questioni per le quali l'autorità
di prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere
d'apprezzamento. Tale è il caso, per quanto concerne l'esame del criterio
dell'adeguatezza in rapporto alla valutazione delle prestazioni di un
impiegato, del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e impiegato, della
responsabilità di assicurare una corretta esecuzione dei compiti di
un'unità amministrativa, nonché della classificazione delle funzioni
("Stelleneinreihung"). In caso di dubbio, esso non si scosta dalla
posizione assunta dall'autorità inferiore rispettivamente non sostituisce il
proprio apprezzamento a quello di quest'ultima (cfr. [tra le tante] sentenza
del Tribunale amministrativo federale A-2878/2013 del 21 novembre 2013
consid. 2.1 con rinvii). Per quanto concerne la classificazione delle
funzioni in rapporto a delle misure effettive di riorganizzazione, lo stesso
si limita a verificare se dette misure si basano su delle serie conside-
razioni nonché che le stesse non costituiscano invero un mero pretesto
per influire su di un determinato rapporto di lavoro. La valutazione della
classificazione delle funzioni deve limitarsi in via generale – e dunque,
non solo in caso di misure di riorganizzazione – alla sussistenza di serie
considerazioni. Non è compito dello scrivente Tribunale, quale istanza
qualificata, di intervenire ulteriormente al riguardo (cfr. [tra le tante] la
summenzionata sentenza A-2878/2013 consid. 2.1 con rinvii; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.160).
3.
I ricorrenti lamentano innanzitutto una doppia violazione del loro diritto di
essere sentito. Da un lato sollevano un mancato riconoscimento del diritto
ad esaminare tutti i documenti significativi per il loro inquadramento,
segnatamente i confronti incrociati con altre posizioni. D'altra parte,
ritengono che la motivazione delle decisioni 11 aprile 2012 della FFS SA
(HR) – e quindi dell'istanza di prime cure (cfr. consid. 1.3.1 del presente
giudizio) – sarebbe carente, in quanto esse non illustrerebbero quali
aspetti oggettivi e concreti, come pure quali controlli incrociati siano stati
effettuati ai fini dell'inquadramento. Tali difetti, a dire dei ricorrenti, non
sarebbero stati sanati dall'autorità inferiore.
3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'auto-
rità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito
(cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale
doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di
ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49 consid. 1).
A-1876/2013
Pagina 12
3.2 Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), garantisce
all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la
facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di
esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi
esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano
influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze
del Tribunale federale 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e 8C_321/2009
del 9 settembre 2009; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii). Tale garanzia non
serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale
di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in
quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo
d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare
all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica.
Garantisce l'equità del procedimento (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto ammini-
strativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 483 seg. con rinvii; ULRICH
HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaats-
recht, 7. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 835).
3.3 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua
decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è
ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il
destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso,
impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, DTF 129 I 232
consid. 3.2 con rinvii e DTF 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che
l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un
modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a
prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal
ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la
decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3, la già citata DTF 129 II 232
consid. 3.2 e DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.2.2 con
rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; RENE RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRI-
STINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Pro-
zessrecht, 2. ed., Basilea 2010, n. 437; LORENZ KNEUBÜHLER, Die
Begründungspflicht. Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur
Begründung ihrer Entscheide, Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29
segg.). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella
decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che
A-1876/2013
Pagina 13
sia stato portato a conoscenza dell'interessato o può discendere dal rinvio
a una presa di posizione di un'altra autorità sempre portata a conoscenza
dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c e DTF 113 II 204 consid. 2;
LORENZ KNEUBÜHLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 8 ad art. 35 PA; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, 4. ed., Basilea 1991, pagg. 150 seg.), basta che il
destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione
rimanda (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 535 con rinvii). L'ampiezza della
motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va
determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie
e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi
sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può
anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi
essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio
(cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 con i numerosi rinvii citati).
3.4 In merito al diritto di accesso agli atti dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485
consid. 3.2) – ovvero il diritto di accesso agli elementi probatori pertinenti
figuranti nel dossier – è sufficiente che le parti siano a conoscenza delle
prove prodotte e che le stesse siano a disposizione di coloro che le
richiedono (cfr. DTF 128 V 272 consid. 5b/bb in fine e DTF 112 Ia 202
consid. 2a; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-4835/2010
del 13 gennaio 2011 consid. 4.2.2 con rinvii e A-4935/2010 dell'11 ottobre
2010 consid. 4.2). Detta garanzia non comprende il diritto di consultare
tutto il dossier, bensì unicamente gli atti che posso avere un'incidenza
sull'esito della procedura. Giusta l'art. 26 PA – che riprende per l'essen-
ziale i principi giurisprudenziali (cfr. MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.7.6,
pag. 327) – la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla
sede dell'autorità statuente o d'una autorità cantonale, designata ad
questa, le memorie delle parti o le osservazioni delle autorità (lett. a), tutti
gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b), le copie delle decisioni
notificate (lett. c). Secondo tale norma, il diritto di consultare gli atti si
estende a tutti gli atti rilevanti per l'esito della procedura, ovvero tutti gli
atti che l'autorità prende in considerazione per fondare la propria
decisione (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.2, DTF 121 I 225 consid. 2a e
DTF 119 Ia 139 consid. 2b; sentenza del Tribunale amministrativo fede-
rale A-4835/2010 del 13 gennaio 2011 consid. 4.2.2 con rinvii). Il diritto di
accesso agli atti, comprende non solo la facoltà di consultare gli atti alla
sede dell'autorità, ma anche quella di prendere degli appunti e, in quanto
non comporti un sovraccarico di lavoro per l'autorità, d'ottenere delle
fotocopie oppure di allestire personalmente le proprie copie, in quanto sia
A-1876/2013
Pagina 14
dato l'acceso agli atti medesimi (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 517 con rinvii;
JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo
2003, n. 6 ad art. 29 Cost., pag. 268 con rinvii). Tale diritto non è tuttavia
assoluto, in quanto è soggetto a restrizioni che possono, in particolare,
fondarsi sull'interesse prevalente dello Stato o sul diritto legittimo di terzi
privati a che non siano divulgati i loro segreti, ad esempio nell'interesse di
un'istruttoria in corso, della difesa nazionale o della sicurezza pubblica,
del segreto nell'esercizio dei diritti politici, del segreto d'affari, della
necessità di proteggere l'anonimato del denunciante e, talvolta, persino
per riguardo all'interessato medesimo in rapporto al suo stato di salute
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del
27 febbraio 2012 consid. 4.3.1; SCOLARI, op. cit., n. 521 con rinvii;
AUBERT/MAHON, op. cit., n. 6 ad art. 29 Cost., pag. 268 con rinvii).
3.5 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito – e
dunque dell'obbligo di motivazione e del diritto d'accesso agli atti – può
essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono
stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli
in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della
giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore
(cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_104/2010 del 29 aprile 2010
consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; [tra le molte] sentenza del
Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012
consid. 4.2.1; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie géné-
rale et éléments de procédure, 2. ed., Basilea/Neuchâtel 2013, n. 358;
KNAPP, op. cit., pag. 150 seg.).
3.6 In concreto, è qui innanzitutto doveroso sottolineare come la censura
della violazione del diritto di essere sentito sollevata dai ricorrenti sia del
tutto generica e non circostanziata per i singoli casi.
Per quanto attiene all'asserito mancato accesso alla documentazione, lo
scrivente Tribunale rileva in particolare – così come giustamente indicato
dall'autorità inferiore – che in assenza delle necessarie precisazioni, non
gli è dato di sapere chi dei ricorrenti abbia avuto accesso e quando, a
quali informazioni, chi invece no. Nondimeno, nulla agli atti lascia
intravvedere che le autorità precedenti abbiano negato l'accesso agli atti
dell'incarto ai ricorrenti o che gli stessi abbiano avanzato richieste in tal
senso. Al contrario, tutto lascia intravvedere che la necessaria documen-
tazione è stata resa accessibile ai ricorrenti – se non subito con le
decisioni 11 aprile 2012 – perlomeno dinanzi all'autorità inferiore, ciò che
A-1876/2013
Pagina 15
ha sanato un eventuale violazione del diritto di accesso agli atti.
Aggiungasi a ciò il fatto, che sebbene lo scrivente Tribunale abbia
concesso ai ricorrenti un termine per esprimersi in merito alla risposta
dell'autorità inferiore – e con essa, implicitamente anche sugli atti
dell'incarto – con scritto 7 ottobre 2013 i ricorrenti si sono semplicemente
limitati a riconfermarsi nella propria documentazione.
Ciò precisato, per quanto attiene alla motivazione delle decisioni 11 aprile
2012, lo scrivente Tribunale – in presenza degli stessi generici argomenti
sollevati già dinanzi alle precedenti autorità – non può che riallacciarsi a
quanto indicato dall'autorità inferiore nelle decisioni qui impugnate, la
quale ha già avuto modo di esaminare in lungo e largo l'assenza di una
siffatta carenza di motivazione. Peraltro, in presenza di censure del tutto
generiche, mal si comprende come l'autorità inferiore avrebbe potuto
approfondire maggiormente la questione e come i ricorrenti possano
ancora avanzare una siffatta censura, dopo aver ricevuto dinanzi alle
precedenti istanze delle ulteriori spiegazioni in merito alla procedura
seguita per rivalutare tutte le funzioni. A prescindere da quanto precede,
tale violazione – qui inesistente – andrebbe in ogni caso considerata co-
me sanata dinanzi all'autorità inferiore e dinanzi allo scrivente Tribunale.
In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non può che rilevare l'assenza di
una violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti.
4.
Prima di entrare nel merito dei 125 gravami, è qui opportuno stabilire il
diritto applicabile (cfr. consid. 4.1 che segue), esaminando nel contempo
d'ufficio la validità dell'effetto retroattivo al 1° luglio 2011 dei contratti di la-
voro decretato nelle decisioni 11 aprile 2012 (cfr. consid. 4.2 che segue).
4.1
4.1.1 Nel valutare il diritto qui applicabile, vale il principio secondo cui
sono determinanti le norme giuridiche valide al momento della realizza-
zione della fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. ZEN-RUFFINEN, op.
cit., n. 169; MAX IMBODEN/RÉNÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungs-
rechtsprechung, vol. I: Allgemeiner Teil, 6. ed., Basilea 1986, no. 15,
pag. 95). Secondo la giurisprudenza forgiata dall'Alta corte, la legalità di
un atto amministrativo dev'essere giudicata, di regola, in base al diritto
vigente al momento dell'emanazione dello stesso (cfr. DTF 130 V 329
consid. 2.3 e DTF 125 II 591 consid. 5e/aa). Questo principio si basa
principalmente sul concetto secondo il quale l'istituto del ricorso di diritto
amministrativo tende in primo luogo al controllo della legalità della
A-1876/2013
Pagina 16
decisione querelata, motivo per cui eventuali modifiche delle disposizioni
pertinenti intervenute durante la procedura di ricorso sono da considerarsi
irrilevanti (cfr. MARCO BORGHI, Il diritto amministrativo intertemporale, in:
Revue de droit suisse [RDS] / Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR]
1983, II, pag. 487). Il fatto di applicare la regolamentazione in vigore al
momento della pronuncia della prima decisione corrisponde del resto ad
un principio generale del diritto pubblico (cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
op. cit., n. 325 segg.; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 1.2).
4.1.2 La presente procedura ha per oggetto la modifica del contratto di
lavoro di 125 dipendenti delle FFS, i quali postulano che siano riviste le
modalità di attribuzione del livello di esigenza delle loro rispettive funzioni
introdotte con il nuovo CCL FFS 2011 entrato in vigore il 1° luglio 2011
(cfr. art. 210 cpv. 2 CCL FFS 2011), così come sancito nelle decisioni
11 aprile 2012. Secondo l'art. 2 della Legge del 24 marzo 2000 sul
personale federale (LPers, RS 172.220.1) e l'art. 15 della Legge federale
del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS, RS 742.31) i
rapporti di lavoro degli impiegati delle FFS sottostanno alla LPers.
Conformemente all'art. 38 LPers e all'art. 15 cpv. 2 LFFS, le FFS hanno
negoziato un contratto collettivo di lavoro (CCL FFS) con le associazioni
del personale, applicabile per principio a tutto il loro personale (art. 38
cpv. 2 LPers). Secondo l'art. 6 cpv. 3 LPers i contratti collettivi di lavoro
regolano nei dettagli il rapporto di lavoro; qualora vi fossero delle contrad-
dizioni tra il CCL FFS 2011 e la legge, si applicano le disposizioni più
favorevoli all'impiegato. Ciò indicato, è qui doveroso precisare che il 1° lu-
glio 2013 è entrata in vigore una revisione sostanziale della LPers (RU
2013 1493; FF 2011 5959). La modifica dei rapporti di lavoro essendo
intervenuta prima di detta revisione, i presenti gravami rimangono dunque
sottoposti alla LPers nella sua versione in vigore sino al 31 giugno 2013.
4.2
4.2.1 In linea di principio l'effetto retroattivo delle leggi è inammissibile
siccome in contraddizione col principio secondo cui le persone devono
conoscere in anticipo quale diritto sarà loro applicato. Gli atti compiuti
prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, i cui effetti sono comple-
tamente terminati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, devono
perciò rimanere disciplinati, come regola generale, dalle disposizioni
anteriori. La retroattività delle leggi, collegata ai principi di prevedibilità
della certezza del diritto non può però essere totalmente esclusa. Dottrina
e giurisprudenza la ammettono quando cumulativamente sono adempiute
le seguenti condizioni: (i) la retroattività è espressamente sancita o
A-1876/2013
Pagina 17
chiaramente voluta dal legislatore; (ii) è ragionevolmente limitata nel
tempo; (iii) è giustificata da motivi pertinenti d'interesse pubblico; (iv) non
comporta disparità di trattamento inammissibili, ad esempio a detrimento
di coloro che, in base alla disciplina giuridica vigente, abbiano preso
disposizioni irrevocabili; (v) non porta pregiudizio ai diritti acquisiti
riconosciuti dallo Stato, con esclusione di quelli derivanti da contratti tra
privati (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 271 – 276; THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 417 – 421 con
rinvii; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 178 con rinvii).
4.2.2 Le modifiche contrattuali – annunciate con lettere 30 maggio e
28 giugno 2011 – decretate nelle decisioni 11 aprile 2012 si applicano con
effetto retroattivo a partire dal 1° luglio 2011, data alla quale è entrato in
vigore il nuovo CCL FFS 2011 (cfr. art. 210 cpv. 2 CCL FFS 2011).
Orbene, tale applicazione retroattiva è espressamente voluta dall'art. 113
cpv. 1 CCL FFS 2011 che prevede il trasferimento nel nuovo sistema di
tutti i rapporti di lavoro a partire dal 1° luglio 2011. Conformemente
all'art. 113 cpv. 2 CCL FFS 2011, è stata altresì garantito il salario attuale
– nella misura in cui il salario dovesse superare il valore massimo dello
spettro salariale corrispondente – con la cosiddetta "garanzia 2011". Tutti
i dipendenti sono stati trattati al medesimo modo. In tali circostanze, non
comportando di fatto alcuna conseguenza immediata per i dipendenti,
tant'è che gli stessi non sono lesi nei propri diritti, nulla si oppone a
siffatta applicazione retroattiva, peraltro limitata nel tempo. Come tale, la
stessa va qui annoverata dallo scrivente Tribunale.
5.
Qui di seguito, vengono esaminate le restanti censure in merito alla
validità della procedura seguita dalle competenti autorità per quanto
attiene alla modifica della classificazione delle funzioni. Orbene, nella
misura in cui i ricorrenti non si confrontano con il contenuto delle decisioni
impugnate, ma si limitano a sollevare le medesime censure sulle quali
l'autorità inferiore ha già avuto modo di pronunciarsi in maniera esaustiva,
lo scrivente Tribunale si limiterà a precisarlo, esaminando nel contempo
se l'accertamento dei fatti nonché l'applicazione del diritto da parte di
quest'ultima sono corretti o meno.
5.1
5.1.1 I ricorrenti ritengono che la procedura seguita per la rivalutazione
della classificazione delle funzioni, sia contraria al regolamento del
6 marzo 2007 delle FFS denominato K 140.1 (di seguito: K 140.1). In
particolare, essi ritengono che sarebbe stato violato il punto 2.4 secondo
A-1876/2013
Pagina 18
cui la base per la classificazione di una funzione è data dalla descrizione
del posto e spetta al superiore descrivere in modo rispondente alla realtà
le finalità di una funzione con i rispettivi compiti, competenze e
responsabilità, nonché di adattare la predetta descrizione se subentrano
modifiche sostanziali. In effetti, essi ritengono che sarebbe spettato ai
dirigenti team stabilire per ogni dipendente la nuova funzione, ciò che in
concreto non sarebbe avvenuto. Essi indicano poi che non sarebbe stato
rispettato quanto pattuito dopo lo sciopero del 2008, ovvero la delega
della questione dell'inquadramento retributivo del personale ad un
Gruppo di lavoro personale. L'inquadramento sarebbe infatti avvenuto
all'insaputa dei sindacati. In sunto, essi ritengono dunque che non si
sarebbe proceduto né conformemente al predetto regolamento K 140.1,
né in accordo con i sindacati.
5.1.2 A tal proposito, lo scrivente Tribunale rileva – come giustamente
accertato già dall'autorità inferiore – che nulla agli atti lascia trasparire
una violazione della procedura prevista dal regolamento K 140.1, per
quanto attiene alla rivalutazione della classificazione delle funzioni. Se è
vero che il punto 2.4 del regolamento K 140.1 prevede che spetta al
superiore occuparsi della descrizione dei posti, d'altro canto nulla lascia
presupporre che si tratti del dirigente team piuttosto che un altro superio-
re. Orbene, non si deve dimenticare che l'entrata in vigore del nuovo CCL
FFS 2011 non ha interessato unicamente i dipendenti del Ticino, bensì di
tutta la Svizzera. In tali circostanze, non può ovviamente venire
ragionevolmente preteso che il superiore diretto di ogni impiegato in
qualsiasi località della Svizzera debba redigere una descrizione del posto
individualizzata per ogni singola posizione. Al contrario, proprio nell'ottica
del rispetto della parità di trattamento a cui si appellano i ricorrenti,
appare logica e corretta la concezione di descrizioni di posti di lavoro
"standardizzati" o "modello" con l'indicazione dei compiti principali, per
ogni tipo di funzione aventi medesimo contenuto, così come avvenuto in
concreto. Come già sottolineato dall'autorità inferiore, va qui ribadito che il
nuovo sistema salariale e di valutazione instaurato a seguito del CCL FFS
2011 ha proprio la prerogativa di essere un sistema unitario, applicabile a
tutta la Svizzera. Ciò precisato, va rilevato come il quadro fissato dai
contratti individuali non impedisce poi ai dirigenti team di fissare in un
secondo tempo ai propri dipendenti degli obiettivi o dei compiti
personalizzati, in rapporto alla loro funzione.
Riguardo al mancato coinvolgimento dei sindacati per quanto attiene
all'inquadramento retributivo del personale, lo scrivente Tribunale non può
che rilevare come tale censura non sia fondata. Giova infatti qui ricordare
A-1876/2013
Pagina 19
che il CCL FFS 2011 è il risultato di discussioni e negoziazioni tra le FFS
e i vari rappresentati sociali, tra cui anche i rappresentanti dei ricorrenti.
L'autorità inferiore ha avuto modo di rilevare che per l'attribuzione delle
categorie professionali si sono tenuti workshop di valutazione con una
rappresentanza dei superiori gerarchici dei relativi settori aziendali, la
consulenza HR e l'ufficio FFS competente per l'attribuzione della
funzione, sottolineando che anche i rappresentanti dei sindacati sono
stati invitati agli stessi. Peraltro, come giustamente rilevato dall'autorità
inferiore, né il regolamento K 140.1, né il CCL FFS 2011 (cfr. in
particolare art. 90 e segg. CCL FFS 2011), come neppure la LPers
(cfr. segnatamente art. 15 LPers) o qualsiasi altra norma qui applicabile
attribuisce ai sindacati il necessario potere decisionale nell'ambito del
nuovo sistema di valutazione e tantomeno per quanto attiene alla retribu-
zione dei dipendenti. Parimenti, per i dipendenti non sussiste poi alcun
diritto a decidere la propria retribuzione. Tale prerogativa è strettamente
correlata al solo datore di lavoro. Tali censure vanno pertanto respinte.
5.2
5.2.1 I ricorrenti ritengono altresì che la procedura sarebbe gravemente
viziata e arbitraria sotto vari aspetti. Innanzitutto, le singole descrizioni
non sarebbero state verificate da persone aventi cognizione di causa, non
avendo coinvolto i dirigenti team, superiori gerarchici diretti dei dipen-
denti. Inoltre, non sarebbe stato rispettato l'ordine cronologico delle varie
tappe di attuazione della procedura di modifica dettate dal regolamento
K 140.1: i documenti agli atti dimostrerebbero chiaramente che l'attribu-
zione, decisa nel 2011 e formalizzata nel 2012, non sarebbe stata
effettuata sulla base della descrizione allegata alla "decisione formale" del
maggio 2011. La descrizione del posto allegata alle decisioni 11 aprile
2012 sarebbe infatti stata con ogni evidenza costruita a posteriori, dopo
che l'inquadramento era già stato eseguito. L'inquadramento sarebbe
stato altresì eseguito procedendo a accorpamenti dei livelli di funzione e
"camuffando" declassamenti non comunicati agli interessati. La documen-
tazione a sostegno sarebbe stata creata in seguito.
5.2.2 In proposito, lo scrivente Tribunale ricorda che il divieto dell'arbitrio
è ancorato all'art. 9 Cost. Secondo la giurisprudenza, una decisione è
arbitraria quando contraddice in modo palese la situazione di fatto,
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
incontestato, non sia sorretta da ragioni serie e obiettive, non abbia né
senso né scopo, violi in modo evidente una norma o un principio giuridico
incontestato o contrasti in modo intollerabile il sentimento di giustizia e di
equità. Non vi è arbitrio per il solo fatto che un'altra soluzione potrebbe
A-1876/2013
Pagina 20
pure essere immaginabile, e sembrare persino migliore. L'annullamento
di un giudizio si giustifica tuttavia solo quando esso è arbitrario nel suo
risultato e non unicamente nella motivazione (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 5.2
con rinvii). Quanto precede, vale analogamente per quanto attiene alla
procedura anteriore alla sua emanazione.
Ciò premesso, lo scrivente Tribunale rileva come nella decisione
impugnata l'autorità inferiore abbia già avuto modo di accertare come la
procedura di attribuzione delle funzioni sia stata documentata in maniera
completa e comprensibile dalla FFS SA (HR), nonché come la stessa sia
corretta. In particolare, essa ha – a giusta ragione – rilevato come il
semplice fatto di non aver consultato i dirigenti team non infici la validità
dei nuovi contratti di lavoro e neppure era richiesta. Di medesimo avviso,
il Tribunale statuente ritiene che nulla agli atti lascia trasparire che tale
accertamento sia errato o incompleto, o addirittura arbitrario, tant'è che i
ricorrenti non hanno sollevato nuovi argomenti che potrebbero mettere in
dubbio tale conclusione. Ciò indicato, si deve anche rilevare come nulla
agli atti lasci presupporre che le descrizioni del posti di lavoro allegate
alle decisioni 11 aprile 2012 siano differenti da quelle comunicate con
lettera informativa del 30 maggio 2011 (e non mediante decisione), rispet-
tivamente del 28 giugno 2011 rettificante la prima, tant'è che i ricorrenti –
come già dinanzi all'autorità inferiore – non hanno prodotto alcuna prova
a sostegno di detta tesi e neppure hanno indicato per i singoli casi le
eventuali divergenze. In merito agli asseriti declassamenti, il Tribunale
statuente, oltre a rilevare l'insussistenza di elementi in tale direzione –
trattandosi invero di una riorganizzazione di tutte le funzioni e delle
esigenze ivi collegate – non può che constatare ancora una volta come i
ricorrenti non indichino minimamente chi di loro sarebbe stato declassato
e in che misura. Tali censure non possono che essere qui respinte.
5.3
5.3.1 I ricorrenti, ritengono infine che il sistema così come concepito e
applicato dalle FFS porterebbe a dei risultati manifestamente insostenibili
e arbitrari, in quanto nel stabilire la funzione e lo stipendio sarebbero stati
disattesi l'art. 15 LPers, il CCL FFS 2011 e il principio dell'uguaglianza di
trattamento. Essi criticano la nuova scala salariale e il fatto che chi, con lo
stipendio precedente, è al di sotto del massimo del livello può beneficare
di miglioramenti fino a tale importo, mentre chi è oltre sarebbe fermo con
lo stipendio per sempre. Il mancato adeguamento al rincaro del 50%
eroderebbe il potere di acquisto producendo una riduzione dello stipendio
in termini reali, questo indipendentemente da età, anni di servizio,
A-1876/2013
Pagina 21
esperienza, ecc. Nel stabilire il salario, non verrebbe poi preso in
considerazione il conseguimento di un certificato federale di capacità e
dell'esperienza, come neppure le specializzazioni.
5.3.2 Al riguardo, occorre richiamare quanto indicato nelle norme qui
applicabili. Giusta l'art. 15 cpv. 1 LPers, lo stipendio dipende dalla
funzione, dall'esperienza e dalla prestazione. Secondo i principi indicati al
punto 2 del regolamento K 140.1, ogni funzione viene attribuita, con
l'ausilio di determinati strumenti a una catena di funzioni e, all'interno dei
questa e sulla base dei compiti e delle esigenze, al rispettivo livello di
esigenze (LE). I requisiti necessari sono definiti attraverso 15 livelli di
esigenze indicati con lettere dell'alfabeto da A a O. L'attribuzione delle
funzioni costituisce la base per la realizzazione di una retribuzione
conforme ai requisiti e alle prestazioni in tutte le unità organizzative FFS.
Con l'attribuzione di una funzione si stabilisce il suo profilo dei requisiti. Il
profilo dei requisiti rappresenta la base per i quattro componenti centrali
della gestione della persona, ossia l'acquisizione la retribuzione, la
valutazione e lo sviluppo del personale. La base per la classificazione di
una funzione è data dalla descrizione del posto. Spetta al superiore
descrivere in modo rispondente alla realtà le finalità di una funzione con i
rispettivi compiti, competenze e responsabilità. Il superiore deve adattare
la descrizione del posto se subentrano modifiche sostanziali. Giusta
l'art. 90 CCL FFS 2011, il salario è conforme alle esigenze della funzione,
all'esperienza di cui si può trarre profitto e alle prestazioni fornite.
Secondo l'art. 91 CCL FFS 2011, ogni funzione è attribuita a un livello di
esigenze in base a un sistema sommario. Il livello di esigenze è stabilito
sulla base di una procedura di valutazione analitica congiuntamente
riconosciuta tra i partner contrattuali. Secondo l'art. 92 CCL FFS 2011,
per ciascun livello di esigenze, uno spettro salariale definisce il corrispon-
dente valore di base e quello massimo per i salari. Il salario deve situarsi
all'interno dello spettro salariale corrispondente. In virtù dell'art. 113 cpv. 1
CCL FFS 2011, tutti i rapporti d'impiego vanno trasferiti nel nuovo sistema
il 1° luglio 2011. Il salario del 30 giugno 2011 e le eventuali garanzie
dell'indennità di residenza devono essere integrati in un unico importo e
trasferiti come salario. Qualora il salario trasferito superi il valore massi-
mo dello spettro salariale corrispondente, per la parte eccedente sussiste
una "garanzia 2011".
Il principio dell'uguaglianza di trattamento è ancorato all'art. 8 cpv. 1 Cost.
Una decisione – o un atto legislativo – viola il principio dell'uguaglianza di
trattamento quando stabilisce delle distinzioni giuridiche che non sono
giustificate da alcun motivo ragionevole in considerazione della situazione
A-1876/2013
Pagina 22
di fatto da regolamentare o nel caso in cui omette di fare delle distinzioni
che si impongono tenuto conto delle circostanze. In altre parole, c'è una
violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento quando ciò che è
simile non è trattato in maniera identica e ciò che diverso non è trattato in
maniera differente. Occorre che il trattamento differente – o simile –
ingiustificato sia in relazione con una situazione di fatto importante (cfr. la
succitata sentenza A-2878/2013 consid. 5.1 con rinvii).
Ciò indicato, lo scrivente Tribunale rileva ancora una volta come i
ricorrenti si siano limitati a formulare censure vaghe e generiche, senza
specificare in alcun caso quali di loro sarebbero effettivamente toccati da
quale errore. Gli esempi esposti, in cui sarebbe stato violato il principio
dell'uguaglianza di trattamento, non sono sufficienti per permettere al
Tribunale statuente di verificare per i singoli casi se ciò sia il caso o
meno. Ciò precisato, è invero proprio nel rispetto dell'uguaglianza di
trattamento che tutte le funzioni sono state rivedute secondo i medesimi
criteri e principi, conformemente al nuovo sistema di classificazione delle
funzioni sancito dal CCL FFS 2011. Né le decisioni 12 aprile 2012, né
quelle impugnate appaiono contrarie all'art. 15 LPers, al regolamento
K 140.1 o al CCL FFS 2011. In tal senso, i risultati a cui portano le
decisioni 12 aprile 2012 non sono per nulla arbitrari (cfr. consid. 5.2.2 del
presente giudizio). Se è vero che la garanzia per tutti i dipendenti soltanto
della metà dell'eventuale rincaro può suscitare qualche perplessità, è
anche vero che lo stesso dipende dalla congiuntura futura e come tale
non è per nulla prevedibile. Orbene, dal momento che la rivalutazione di
tutte le funzioni è fatta sulla scorta di quanto previsto dal CCL FFS 2011 e
che a tutti i dipendenti viene garantito lo stipendio attuale mediante la
"garanzia 2011" conformemente a quanto previsto dall'art. 113 cpv. 1 CCL
FFS 2011, il nuovo sistema di retribuzione non appare né arbitrario né
insostenibile. Per il resto, le considerazioni generiche in merito al nuovo
sistema di classificazione delle funzioni, ai relativi nuovi livelli di esigenze,
ai criteri di valutazione e alle relative conseguenze salariali – anch'esse
del tutto generiche – sfuggono all'esame dello scrivente Tribunale, lo
stesso non potendo pronunciarsi sulla loro adeguatezza (cfr. consid. 2.3
del presente giudizio). Pure tale censura non può che essere respinta.
6.
Non da ultimo, lo scrivente Tribunale rileva che la fattispecie in esame
appare chiara e gli atti dell'incarto risultano completi, come pure gli
accertamenti esperiti in precedenza dall'autorità inferiore. Inoltre, le parti
hanno già avuto ampiamente modo di esprimersi, presentando esausti-
vamente le loro pretese e argomentazioni. In tali circostanze, il Tribunale
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statuente ritiene che l'assunzione degli ulteriori mezzi di prova postulati
dai ricorrenti – e meglio l'audizione testimoniale di vari membri dei
sindacati e delle FFS – sia ininfluente ai fini del giudizio, motivo per cui
non vi è alcuna ragione di dar loro seguito (cfr. art. 12 PA a contrario).
7.
In definitiva, alla luce quanto suesposto, le 125 decisioni impugnate non
sono contrarie al diritto applicabile, non possono inoltre essere conside-
rate frutto di una violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti, né
tantomeno dei principi dell'uguaglianza di trattamento o del divieto
dell'arbitrio. I 125 ricorsi vanno pertanto qui respinti con conferma delle
relative decisioni impugnate.
8.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, rispettivamente dell'art. 7 cpv. 3 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS
173.320.2), non vengono prelevate spese né assegnate ripetibili.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
I 125 ricorsi sono respinti.
2.
Non vengono prelevate spese, né assegnate ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario)
– autorità inferiore (atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
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Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale a condizione che concernano controversie di carattere
patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 15'000.–
rispettivamente – se ciò non è il caso – nelle quali si ponga una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della
Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF;
RS 173.110]). Se non si tratta di una contestazione a carattere
pecuniario, il ricorso è ricevibile soltanto nella misura in cui concerna la
parità dei sessi (art. 83 lett. g LTF). Se il ricorso in materia di diritto
pubblico è ammissibile, esso deve essere interposto, nel termine di
30 giorni dalla notificazione della decisione contestata, presso il Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (art. 82 e segg., 90 e segg. e
100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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