Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-1916/2011
Sentenza del 9 giugno 2011
Composizione Giudice Markus Metz (presidente del collegio),
giudice Pascal Mollard e giudice Daniel de Vries Reilingh;
cancelliera Frida Andreotti.
Parti A._______ SA,
patrocinata dall'avv. …,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Decisione sulle spese di procedura e ripetibili.
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Visto:
la decisione 20 giugno 2008 resa dalla Direzione di circondario delle
dogane di Lugano concernente l'esazione posticipata di contributi nei
confronti della A._______ SA per l'importo complessivo di fr. 3'233.85,
confermata su ricorso dalla Direzione generale delle dogane il 3 ottobre
2008,
il ricorso 3 novembre 2008 interposto dalla A._______ SA davanti al
Tribunale amministrativo federale contro la predetta decisione,
la sentenza A-6956/2008 del 3 giugno 2010 resa dal Tribunale
amministrativo federale che ha accolto il ricorso, annullando la decisione
impugnata, siccome, in sunto, non essendo stata comprovata la ricezione
delle richieste di verifica inerenti i due certificati d'origine in esame da
parte delle competenti autorità cinesi, si giustificava l'annullamento
dell'esazione contestata,
il ricorso 7 luglio 2010 interposto dalla Direzione generale delle dogane
dinanzi al Tribunale federale contro la predetta sentenza,
la decisione del Tribunale federale 2C_577/2010 resa il 28 marzo 2011
per mezzo della quale l'Alta Corte ha ammesso parzialmente il ricorso,
annullando la sentenza impugnata per quanto concerne il certificato
d'origine modulo A n. … del 28 marzo 2006 e confermando quindi la
percezione posticipata dei relativi tributi pari a fr. 1'678.40, sancendo
altresì che il Tribunale amministrativo federale avrebbe dovuto
pronunciarsi nuovamente sulla ripartizione degli oneri processuali per la
procedura svoltasi dinanzi ad esso,
e considerato:
che a seguito dell'annullamento parziale da parte del Tribunale federale
della predetta decisione di cui al numero di ruolo A-6956/2008, allo
scrivente Tribunale incombe il compito di statuire sugli oneri processuali
per il procedimento ivi trattato,
che alla luce della decisione del Tribunale federale, il ricorso depositato
dalla A._______ SA davanti allo scrivente Tribunale deve essere
ammesso solo parzialmente, vale a dire circoscritto all'esazione
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posticipata di tributi per fr. 1'678.40 derivanti dal certificato d'origine
modulo A n. … (consid. 5),
che il Tribunale federale ha posto a carico della Confederazione
(Amministrazione federale delle dogane) e della A._______ SA, in
ragione di metà ciascuno, fr. 2'000.-- a titolo di spese giudiziarie per la
procedura svoltasi dinanzi ad esso; che ha altresì stabilito che la
Confederazione (Amministrazione federale delle dogane) dovrà versare
alla A._______ SA fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili ridotte della sede
federale,
che, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame da parte dell'Alta
Corte, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 della Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e
degli artt. 2 cpv. 1 prima frase e 4 del Regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali
fissate in fr. 500.-- sono poste a carico della A._______ SA; che ad
avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio tale importo verrà
compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr. 1'000.-
da lei versato il 13 novembre 2008 e che la rimanenza le verrà quindi
restituita, previa indicazione delle coordinate bancarie,
che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, se ammette il ricorso, l'autorità giudicante
assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato; che la
A._______ SA ha agito nella procedura di cui al numero di ruolo A-
6956/2008 davanti allo scrivente Tribunale facendosi assistere da un
legale iscritto nel registro degli avvocati del Canton Ticino; che con
riferimento all'art. 7 e segg. TS-TAF, in particolare all'art. 7 cpv. 2 TS-TAF
che prevede una riduzione in proporzione delle spese ripetibili nel caso di
vincita solo parziale di una parte, l'autorità inferiore verserà alla
A._______ SA l'importo di fr. 1'000.-- (inclusa IVA e disborsi) a titolo di
ripetibili per la predetta procedura di ricorso, ad avvenuta crescita in
giudicato del presente giudizio,
che non vengono prelevate né spese di procedura (cfr. art. 6 lett. b TS-
TAF), né accollate ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF)
per la presente decisione,
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Le spese processuali relative alla decisione A-6956/2008 del 3 giugno
2010 per un importo di fr. 500.-- sono poste a carico dalla A._______ SA.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale ammontare
verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di
fr. 1'000.-- da lei versato. La somma rimanente di fr. 500.-- verrà restituita
alla ricorrente, previa indicazione delle sue coordinate bancarie.
2.
La Confederazione (Amministrazione federale delle dogane)
corrisponderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'000.-- (inclusa IVA e
disborsi) a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso davanti allo
scrivente Tribunale di cui al numero di ruolo A-6956/2008, ad avvenuta
crescita in giudicato del presente giudizio.
3.
Non si prelevano spese processuali per la presente decisione, né
vengono assegnate indennità per ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario),
– autorità inferiore (atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Markus Metz Frida Andreotti
Rimedi giuridici:
contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
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di 30 giorni dalla sua notificazione (artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
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