B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-1966/2017
Sen t en z a d e l 2 6 l u g l i o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Marianne Ryter, Salome Zimmermann,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinata dall'avv. Fabrizio F. Monaci,
Studio legale e notarile Celio-Kraushaar Galfetti Monaci,
Piazza Indipendenza 2, casella postale 1820,
6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Tariffa doganale (carré di maiale).
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Fatti:
A.
Il 28 maggio 2014 la A._______ (in seguito anche A._______) ha impor-
tato, per la prima volta, per il tramite del dichiarante doganale B._______
di …, della carne di maiale (in seguito anche merce). Essa, dichiarata
presso l’ufficio doganale di …, suddivisione … (…) (in seguito Ufficio doga-
nale o UD), recava la dicitura “Carne di animali della specie suina fresche
o refrigerate, importate fuori dal contingente doganale voce di tariffa
0203.1199, aliquota di dazio fr. 347.- per 100 kg di peso lordo, massa netta
110 kg, massa lorda 112,5 kg”.
Questa prima dichiarazione doganale è stata però corretta dall’UD citato, il
quale ha precisato che l’indicazione corretta della merce era “Carré di
maiale, soggiacente alla voce di tariffa nr. 0203.1999”, con aliquota di 396
CHF per 100 kg di peso lordo.
B.
Tra il 5 giugno e il 21 novembre 2014 sono avvenute successive 18 impor-
tazioni della medesima merce con identica dichiarazione in ordine alla voce
di tariffa (0203.1999) e all’aliquota di dazio (396 CHF/100 kg). Il 5 dicembre
2014 l’UD ha sottoposto a un controllo materiale la merce importata, la
quale è risultata essere conforme alla dichiarazione doganale citata. In se-
guito tra il 18 dicembre 2014 e il 25 settembre 2015 sono avvenute ulteriori
35 importazioni con identiche dichiarazioni in ordine alla voce di tariffa e
all’aliquota di dazio, a cui hanno fatto seguito le decisioni d’imposizione
emesse sulla base dei dati dichiarati.
C.
Il 2 ottobre 2015 l’UD citato ha sottoposto ad un nuovo controllo materiale
l’invio dichiarato all’importazione, anch’esso analogo ai precedenti.
Conseguentemente, con decisione di imposizione del 6 ottobre 2015, l’UD
ha deciso di classificare l’invio controllato, nella voce di tariffa 0203.1991,
aliquota di dazio 2’304 CHF/100 kg di peso lordo, con il testo “carré di
maiale (lombata)”. Avverso tale decisione non è stato interposto ricorso.
D.
Con scritto del 7 dicembre 2015 la Direzione del circondario delle dogane
di Lugano (in seguito: D IV) ha avvisato l’importatore che intendeva proce-
dere con la riscossione posticipata della differenza tra i dazi doganali e IVA
riferiti alle partite introdotte tra il 18 dicembre 2014 e il 25 settembre 2015
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per un importo complessivo di 50'472,65 CHF (48'272,70 CHF per dazi;
1'230,55 CHF per IVA e 969,40 CHF per interessi di mora).
Con scritto del 10 dicembre 2015 la A._______ ha rilevato di ritenere ingiu-
stificata la riscossione posticipata, nella misura in cui essa sarebbe dovuta
ad un errore occorso in occasione della scelta della voce di tariffa
0203.1999, non imputabile alla società stessa.
E.
Con decisione di riscossione posticipata del 17 febbraio 2016 la D IV ha
stabilito che dovevano essere riscossi a posteriori tributi all’importazione
pari a complessivi 50'866,70 CHF. In sunto, la D IV ha rilevato che l’UD ha
classificato in modo non corretto il “carré di maiale”, con la conseguenza
che è stato stabilito un dazio doganale errato, in casu non sufficiente. In
questo contesto e sulla scorta della legislazione doganale, la D IV go-
drebbe quindi della facoltà di riscuotere posticipatamente l’importo dovuto,
nel rispetto del termine di un anno dalla decisione di imposizione reputata
errata.
F.
Con scritto 22 marzo 2016, la A._______ ha presentato ricorso alla Dire-
zione generale delle dogane (in seguito: DGD) contro la predetta decisione,
ponendo dapprima l’interrogativo a sapere se la D IV avesse avuto la com-
petenza decisionale per l’adozione della decisione impugnata. Nel merito
essa ha evidenziato che alla merce importata è stata attribuita la giusta
posizione tariffale e quindi la giusta aliquota di dazio. Ma se anche così non
fosse la A._______ ha censurato la violazione della legislazione doganale,
in particolare il mancato ossequio del presupposti alla base della riscos-
sione posticipata fondata sul principio dell’errore dell’amministrazione
come pure la violazione del principio della buona fede.
G.
Con decisione su ricorso del 23 febbraio 2017, la DGD ha respinto il pre-
detto ricorso, confermando la decisione di riscossione posticipata del 17
febbraio 2016 della D IV.
H.
Contro la predetta decisione, la A._______ (in seguito: ricorrente o insor-
gente) ha presentato ricorso con scritto del 3 aprile 2017 dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (in seguito: Tribunale o TAF), chiedendo che
la stessa come pure la decisione del 17 febbraio 2016 della D IV siano
dichiarate nulle e in subordine annullate. In buona sostanza l’insorgente ha
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ravvisato le violazioni del diritto di essere sentito nei suoi corollari della
decisione motivata e del diritto ad offrire delle prove pertinenti in casu te-
stimoni, e ad ottenerne l’assunzione. Essa ha ravvisato altresì delle viola-
zioni alla legislazione in materia di dogane, una erronea classificazione ta-
riffale ed infine la violazione del principio della buona fede.
I.
Con risposta del 26 giugno 2017, la DGD si è riconfermata nella propria
decisione, evidenziando elementi che per quanto più d’interesse per la pre-
sente controversia verranno ripresi in appresso.
J.
Con replica del 31 agosto 2017 e duplica del 7 novembre 2017 le parti si
sono riconfermate nelle proprie allegazioni e conclusioni di causa.
K.
Con ordinanza del 31 maggio 2018, il TAF ha invitato l’autorità inferiore a
prendere posizione in ordine alla competenza della D IV nel riscuotere po-
sticipatamente la tariffa doganale litigiosa ai sensi dell’art. 85 della legge
sulle dogane (LD, RS 631).
L.
Con scritto del 6 giugno 2018 l’DGD ha indicato che siccome “né la legge
sulle dogane né l’ordinanza sulle dogane” stabiliscono quale sia l’istanza
dell’Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD) abilitata alla
riscossione posticipata litigiosa, ciò deve essere determinato sulla base di
disposizioni di servizio interne.
Diritto:
1.
1.1
1.1.1 Giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. In particolare, le
decisioni emanate dalla DGD possono essere impugnate dinanzi al Tribu-
nale conformemente all’art. 33 lett. d LTAF. Fatta eccezione per quanto
prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative spe-
ciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribunale, nella misura in cui non
concerne la procedura di imposizione doganale stessa (cfr. art. 3 lett. e
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Pagina 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA, RS 172.021]), è retta dalla PA.
1.1.2 Nel proprio atto ricorsuale la ricorrente ha lamentato l’assenza di una
base legale che conferisca competenza decisionale della contestata ri-
scossione posticipata alla D IV, rispettivamente la carente motivazione in
ordine a tale punto da parte dell’autorità inferiore. In altre parole essa ha
censurato la violazione del diritto di essere sentito nel suo corollario ap-
punto di una carente motivazione della decisione impugnata.
1.1.3 Sennonché tale aspetto, quale presupposto processuale, deve es-
sere determinato d’ufficio nel quadro della competenza decisionale della
presente autorità. Par tale ragione il Tribunale ha chiesto all’autorità infe-
riore di prendere posizione in ordine alla competenza giurisdizionale della
D IV. In questo contesto non può quindi trovare tutela l’allegazione della
ricorrente in ordine alla violazione del diritto di essere sentito e meglio ad
una carente motivazione della decisione impugnata.
Ora, conseguentemente allo scritto di questo Tribunale, la DGD ha preci-
sato che la competenza della D IV nella riscossione posticipata dei tributi
qui litigiosi si fonda su regolamenti interni. Tale fondamento può trovare qui
conferma. Va infatti rilevato che a differenza dell’art. 126 della previgente
legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RO 42 307), l’art. 85
LD non indica quale divisione dell’AFD sia competente per tale riscossione.
Nemmeno l’Ordinanza sulle dogane (OD, RS 631.01) e i materiali legislativi
permettono di chiarire tale aspetto. Per contro l’art. 29 cpv. 1 lett. a LD
indica che “l’AFD stabilisce per i singoli uffici doganali quali sono le loro
competenze”, rispettivamente l’art. 94 LD evidenzia come l’AFD “esegue
la legislazione doganale e i trattati internazionali la cui esecuzione rientra
nelle sue competenze”. A questo contesto legislativo consegue quindi che
i regolamenti interni possono statuire quale divisione sia competente e
quindi precisare la base legale. In concreto tali regolamenti sono chiari e
non soggetti ad interpretazione: in particolare essi indicano che “gli UD av-
viano la procedura di riscossione posticipata se accertano che, a seguito
dell’imposizione, un importo non è stato riscosso o è stato riscosso un im-
porto insufficiente”; inoltre “gli UD comunicano alle persone soggette all’ob-
bligo di dichiarazione l’intenzione di riscuotere a posteriori l’importo e chie-
dono, verbalmente o con una semplice lettera modello il consenso scritto
della controparte. Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ac-
consente l’UD procede alla riscossione posticipata”. Qualora la persona
soggetta all’obbligo di dichiarazione si opponga “l’UD trasmette l’incarto
alla DC che accorda formalmente il diritto di essere sentiti”.
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Pagina 6
1.1.4 Ferme queste premesse il regolamento interno menzionato può de-
terminare la competenza della D IV nell’adozione della decisione di riscos-
sione posticipata. Pertanto la decisione impugnata, emanata dalla DGD,
può essere impugnata dinanzi al presente Tribunale conformemente
all’art. 33 lett. d LTAF.
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA),
nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge
(art. 52 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico
federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al pagamento posti-
cipato di tributi doganali e dell'IVA come pure di interessi di mora. Poiché
la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente,
quest'ultimo risulta legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA.
1.4 Visto quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e viene esaminato
nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po-
tere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza
(art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF
A-7174/2016 del 25 aprile 2018 consid. 2.2 con rinvii; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della mas-
sima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni com-
plementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o
dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. sentenza A-7174/2016 consid. 2.2
con rinvii). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprin-
zip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non ap-
paiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è
quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
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Pagina 7
collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il do-
vere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente
che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in
particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso con-
trario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (cfr. art. 52 PA; cfr. sentenza A-7174/2016 consid. 2.2 con rinvii;
MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
3.1 Prima di affrontare le singole censure di merito avanzate nel gravame,
occorre dirimere la censura in ordine alla violazione del diritto di essere
sentito. L’insorgente ha infatti evidenziato l’assenza ingiustificata dell’as-
sunzione di diversi mezzi probatori offerti, segnatamente l'audizione testi-
moniale di alcuni professionisti del ramo, allegata ancora in questa sede,
al fine di comprovare la distinzione tra i tagli di carni in particolare tra la
lombata, la lonza e il carré.
3.2 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito
all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche – pur valendo nella procedura
amministrativa, di regola, il principio inquisitorio – la facoltà per l’interessato
di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assun-
zione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano in-
fluire sul giudizio (DTF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II
497 consid. 2.2 e riferimenti). Tale garanzia non impedisce tuttavia all’au-
torità in causa di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove
richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la
sua opinione (cfr. art. 33 PA; DTF 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 425 consid.
2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a e le sentenze
citate).
3.3 Nella fattispecie, l'offerta dei mezzi di prova in ordine all’assunzione di
diversi teste deve essere respinta, siccome le richieste delle audizioni dei
testi elencati non apporterebbero alcun elemento utile per il presente giu-
dizio, lo stesso potendo venir emanato sulla scorta del materiale già agli
atti, come si vedrà nei considerandi qui di seguito.
3.4 A fronte di quanto sopra menzionato l’allegazione della ricorrente in
ordine alla violazione del diritto di essere sentito nel corollario del diritto ad
offrire mezzi di prova è respinta.
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Pagina 8
4.
Nel merito del ricorso, la ricorrente ha censurato la violazione della legisla-
zione in materia doganale in particolare l’assenza dei presupposti per l’ap-
plicazione di una riscossione posticipata, l’erronea classificazione tariffale
della merce ed infine la violazione del principio della buona fede.
5.
5.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD), le merci introdotte nel
territorio doganale o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale
e devono essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del 9 ot-
tobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). L’art. 1 cpv. 1 LTD
precisa che tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale
svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale de-
gli allegati 1 e 2, i quali informano circa i dazi all’importazione come pure
circa l’eventuale contingente doganale ([tra le tante] sentenza del TAF
A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.1). Sono salve le deroghe pre-
viste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze emanate dal
Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 2 cpv. 1 LD; art. 1
cpv. 2 LTD).
5.2
5.2.1 Il regime doganale, è fondato sul principio dell’autodichiarazione. In
virtù di detto principio, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
(cfr. art. 26 LD) deve presentare la merce in dogana e dichiararla somma-
riamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1 LD).
Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all’ob-
bligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni neces-
sarie, secondo la legge e i regolamenti, per l’esecuzione del controllo do-
ganale stesso e stabilire l’obbligazione doganale (cfr. sentenze del TAF
A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 5.1.2; A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.1.2; A-393/2009 del 14 aprile 2011 consid. 3.1).
In virtù di detto principio, le persone soggette all’obbligo di dichiarazione
hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa,
corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto
poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. [tra
le tante] sentenze del TAF A-5519/2012 del 31 marzo 2014 consid. 4.3 con
rinvii; A-817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 4.2 con rinvii).
Di conseguenza, il contribuente deve lui stesso esaminare se adempie le
condizioni di assoggettamento e, in caso di dubbi, informarsi tempestiva-
mente presso le competenti autorità doganali. Se si astiene dal richiedere
A-1966/2017
Pagina 9
i necessari chiarimenti, egli non può successivamente appellarsi alle pro-
prie conoscenze lacunose o invocare la violazione del principio della buona
fede per opporsi alla riscossione dei tributi doganali (cfr. DTF 135 IV 217
consid. 2.1.3; 112 IV 53 consid. 1). In particolare, egli non può desumere
alcunché dal principio della buona fede, segnatamente in ordine al fatto
che le autorità doganali non hanno notato – prima – il carattere inesatto
delle indicazioni contenute nella sua dichiarazione doganale (cfr. DTF 129
II 385 consid. 3.6; sentenza del TF 2A.461/2003 del 20 gennaio 2004 con-
sid. 3.2). Per le autorità doganali chiamate a statuire sull’imposizione ai tri-
buti, non sussiste infatti alcun obbligo di controllare sistematicamente se la
dichiarazione doganale sia corretta e completa (cfr. art. 32 LD; sentenza
del TAF A-5519/2012 del 31 marzo 2014 consid. 4.3).
5.2.2 Giusta l'art. 85 LD (riscossione posticipata di tributi doganali
[Nachforderung von Zollabgaben]), se per errore l'AFD non ha stabilito un
tributo doganale o ha stabilito un tributo doganale insufficiente, oppure ha
restituito un importo troppo elevato di un tributo doganale, essa può riscuo-
tere posticipatamente l'importo dovuto, purché ne comunichi l'intenzione
entro un anno dalla decisione d'imposizione (sentenze del TAF
A-3005/2016 del 6 aprile 2017 consid. 3.7.2.1; A-7682/2009 del 15 giugno
2010 consid. 3.1; in precedenza, cfr. art. 126 vLD.).
La riscossione posticipata ai sensi di quest’articolo contempla in altre pa-
role la facoltà di sottoporre a revisione un debito doganale cresciuto in giu-
dicato (rechtskräftig veranlagte Zollschuld) (sentenze del TAF A-525/2013
del 25 novembre 2013 consid. 2.6). In proposito va detto che ciò si giusti-
fica in considerazione delle circostanze particolari, quali la determinazione
dei tributi sulla base di una dichiarazione presentata, secondo il principio
dell’autodichiarazione, e della rapidità d’esecuzione della tassazione negli
uffici doganali. Ne consegue quindi che, nell’interesse del fisco, l’Ammini-
strazione delle dogane deve potere procedere facilmente a delle rettifica-
zioni, a condizione di essere incorsa in un errore durante la tassazione
(Messaggio concernente una nuova legge sulle dogane del 15 dicembre
2003, pag. FF 2004 485, 571).
5.2.3 Nel dettaglio i requisiti posti all’art. 85 LD sono l’esistenza di una de-
cisione cresciuta in giudicato, la determinazione oggettivamente erronea di
un credito doganale a discapito degli interessi della Confederazione, rispet-
tivamente il rimborso troppo elevato di tributi doganali, l’errore dell’Ammi-
nistrazione delle dogane e il rispetto del termine annuale menzionato (esso
non può essere interrotto o sospeso [ATF 94 I 475 consid. 2]; sentenza del
TAF A-3005/2016 del 6 aprile 2017 consid. 3.7.2.1); tale termine inizia a
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Pagina 10
decorrere il giorno seguente la decisione di tassazione, e termina il suo
decorso con la semplice comunicazione da parte dell’autorità circa la vo-
lontà di riscuotere susseguentemente il credito (MICHAEL BEUSCH, in Ko-
cher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG],
2009, n. 3 ad art. 85).
Va inoltre evidenziato che un errore da parte del debitore non rappresenta
un requisito per determinare la riscossione posticipata (sentenze del TAF
A-525/2013 del 25 novembre 2013 consid. 2.6, A-931/2008 del 25 giugno
2008 consid. 2.4.2) come pure che la pretesa dell’amministrazione po-
trebbe, secondo le circostanze, opporsi ad allegazioni fondate sul principio
della fiducia (sentenza del TAF A-525/2013 del 25 novembre 2013 con-
sid. 5.1).
5.2.4 Per quanto attiene al requisito dell’errore, va rilevato che la CRD,
autorità competente (fino al 31 dicembre 2006) per statuire sui ricorsi in
materia doganale interposti contro le decisioni della DGD, ha sviluppato
una propria giurisprudenza, evidenziando che una riscossione posticipata
ai sensi dell’art. 126 vLD poteva avvenire non solo quando l’AFD aveva
giudicato in modo erroneo una situazione di fatto ma pure allorquando essa
aveva apprezzato erroneamente in diritto (sentenza del TAF A-7519/2006
del 14 febbraio 2008 consid. 5; decisione della CRD del 29 luglio 2004, in
JAAC 69.16 consid. 3a/bb; cfr. DTF 82 I 251 consid. 2; cfr. anche BLUMEN-
STEIN/LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd., 2016,
p. 418 s.). La CRD aveva pure considerato che l’art. 126 vLD permetteva
di correggere delle decisioni di tassazione errate, indipendentemente
dall’elemento di tassazione oggetto dell’errore (cfr. sentenza del TAF
A-7519/2006 del 14 febbraio 2008 consid. 5). In questo contesto la CRD
ha rilevato che l’errore poteva essere oggettivo, segnatamente in ordine
alla natura della merce sottoposta a tributi, ma pure legato ad un apprez-
zamento giuridico inesatto (decisione della CRD del 29 luglio 2004, in
JAAC 69.16 consid. 3a/bb). Questa giurisprudenza ha trovato conferma da
questo Tribunale, ancora recentemente (cfr. sentenza del TAF
A-3005/2016 del 6 aprile 2017 consid. 3.7.2.2).
5.3 Nel caso in esame risulta essere controverso individuare se l’ammini-
strazione sia incorsa o meno in un errore ai sensi di legge.
Infatti, come esposto in narrativa, dalla documentazione agli atti emerge
che in occasione della prima importazione al 28 maggio 2014, l’UD com-
petente ha posto una rettifica alla dichiarazione, e meglio la dicitura “Carne
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Pagina 11
di animali della specie suina fresche o refrigerate, importate fuori dal con-
tingente doganale” è stata cancellata con l’apposizione di una riga e sosti-
tuita con la dicitura “carré di maiale” (cfr. Fatti, lettera A). In altre parole l’UD
ha effettuato una valutazione in concreto della merce, optando quindi per
una determinata classificazione (0203.1999 [carré di maiale]). In questo
contesto, ha fatto evidentemente anche seguito una modifica dell’aliquota
di dazio da 347 CHF a 396 CHF. Ora, conformandosi a questa rettifica la
ricorrente ha operato altre successive 18 importazioni con identiche dichia-
razioni in ordine alla voce di tariffa e di aliquota di dazio. Tale modus ope-
randi pone già qualche serio dubbio circa l’esistenza di un errore delle au-
torità ai sensi della legislazione doganale.
Ma vi è di più. L’UD citato ha effettuato un controllo materiale il 5 dicembre
2014 in occasione dell’importazione numero 20 (cfr. Fatti, lettera B). In que-
sto contesto esso ha nuovamente riconosciuto come alla merce importata
doveva corrispondere la voce di tariffa 0203.1999 (carré di maiale) e l’ali-
quota di dazio 396 CHF/100 kg, rispettivamente come fosse quindi corretta
la dichiarazione presentata. In seguito tra il 18 dicembre 2014 e il 25 set-
tembre 2015 sono avvenute ulteriori 35 importazioni con identiche dichia-
razioni, in ordine alla voce di tariffa e all’aliquota di dazio, a cui hanno fatto
seguito le decisioni d’imposizione emesse sulla base dei dati.
In questo contesto, considerate la rettifica del 28 maggio 2014 e il controllo
materiale del 5 dicembre 2014, mal si comprendono le allegazioni dell’au-
torità di prima istanza. In altre parole alla luce delle circostanze fattuali og-
gettive, che l’autorità doganale non contesta, il presente Tribunale non può
condividere la decisione impugnata, in punto al requisito dell’errore. In par-
ticolare l’autorità doganale non ha commesso errore in occasione delle im-
portazioni tra il 28 maggio 2014 e fino al dicembre 2015, bensì ha ponde-
rato e valutato la fattispecie a cui ha fatto seguito un apprezzamento e degli
atti concreti segnatamente in ordine alla voce tariffale e all’aliquota di dazio.
Questo apprezzamento è mutato in occasione del controllo materiale con-
testualmente all’importazione del 2/6 ottobre 2015 (cfr. Fatti, lettera C).
Senza voler entrare nel merito della corretta valutazione o meno è suffi-
ciente costatare, per il caso che qui ci occupa, il mutato apprezzamento
dell’autorità doganale che esclude l’errore ai sensi dell’art. 85 LD. In questo
contesto va inoltre evidenziato, come giustamente rilevato dalla ricorrente,
che la ratio legis dell’art. 85 LD dispone la facoltà di procedere alla riscos-
sione posticipata, poiché la procedura d’imposizione doganale è molto ra-
pida, ciò che potrebbe dare adito ad errori: come già evidenziato ciò non è
avvenuto nel caso in esame, tenuto conto in particolare della rettifica e del
controllo materiale sopra citati da parte dell’UD.
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Ora, considerato che l’esistenza di un errore da parte dell’amministrazione
rappresenta un requisito cumulativo per procedere con una riscossione po-
sticipata dei contributi, non occorre analizzare oltre l’adempimento dei ri-
manenti requisiti.
5.4 Ne discende quindi che la censura in ordine alla violazione della legge
sulle dogane, in particolare dell’art 85 LD, risulta essere fondata, con la
conseguenza che la decisione impugnata vìola questa legislazione.
6.
Alla luce del considerando che precede, le ulteriori censure allegate dalla
ricorrente, e meglio la violazione del principio della buona fede e la viola-
zione della legislazione doganale in ordine ad un’errata classificazione ta-
riffale, non vengono trattate in questa sede, poiché ininfluenti per l’esito del
ricorso, il quale deve essere accolto. Conseguentemente la decisione im-
pugnata e la decisione della D IV del 17 febbraio 2016 vanno integralmente
annullate.
7.
Visto l’esito della procedura, nessuna spesa processuale è messa a carico
dell’insorgente e dell’autorità inferiore (cfr. art. 63 PA). Alla crescita in giu-
dicato del presente giudizio, l’anticipo spese di 4'250 CHF versato a suo
tempo dalla ricorrente le verrà pertanto restituito.
Il medesimo principio vale per la procedura ricorsuale davanti alla prima
istanza. In proposito siccome la ricorrente ha pagato un anticipo spese nel
quadro di tale procedura, esso deve esserle restituito.
Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l’art. 7 cpv. 1 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), se ammette il
ricorso, l’autorità giudicante assegna alla ricorrente un’indennità per le
spese che ha sopportato. Lo scrivente Tribunale può statuire d’ufficio in
merito alle ripetibili in base alla nota d’onorario del patrocinatore, ove esi-
ste, nonché sugli atti e di regola senza dover procedere con una motiva-
zione circostanziata (cfr. art. 10 segg. TS-TAF). Qualora la ricorrente è
stata rappresentata da un patrocinatore pure davanti alla prima istanza de-
vono esserle riconosciute parimenti le spese sopportate in questo conte-
sto.
In concreto, tenuto conto degli atti della causa e del fatto che la ricorrente
ha agito nella presente procedura, come pure nelle precedente, facendosi
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assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino,
la concessione di un’indennità per spese ripetibili appare qui giustificata e
viene fissata, per entrambe le procedure, a 6'375 CHF. Alla crescita in giu-
dicato del presente giudizio, tale importo dovrà essere versato alla ricor-
rente dall’autorità inferiore, qui parte soccombente.
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è integralmente accolto. Di conseguenza, la decisione del 23 feb-
braio 2017 della Direzione generale delle dogane come pure la decisione
del 17 febbraio 2016 della Direzione del circondario delle dogane di Lugano
sono annullate.
2.
L’anticipo spese versato dalla ricorrente nel quadro della procedura ricor-
suale davanti all’autorità inferiore deve esserle restituito alla crescita in giu-
dicato del presente giudizio.
3.
Non si prelevano spese processuali. Alla crescita in giudicato della pre-
sente sentenza, l’anticipo spese di 4'250 franchi versato a suo tempo dalla
ricorrente, le verrà restituito.
4.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l’autorità inferiore
corrisponderà alla ricorrente l’importo di 6'375 franchi, a titolo di indennità
di ripetibili per entrambe le procedure ricorsuali, davanti all’autorità inferiore
e davanti a questo Tribunale.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Michael Beusch Manuel Borla
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: