B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-201/2012
S e n t e n z a d e l 2 0 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Michael Beusch, Pascal Mollard,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
patrocinata da …,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Imposta sul valore aggiunto 1° trimestre 2001 - 3° trimestre
2005 (risarcimento del danno, prestazioni di servizi).
A-201/2012
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Fatti:
A.
La A._______ SA, in X._______ (in precedenza B._______), avente
quale scopo segnatamente l'esercizio diretto o per appalto di una casa da
gioco concessionata in conformità delle leggi vigenti (cfr. Foglio ufficiale
svizzero di commercio [FUSC] n. *** del ***, pag. 13), è iscritta quale
contribuente per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel registro tenuto
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) a far
tempo dal 1° gennaio 1995.
B.
In data 8/9 ottobre 1997 la contribuente (allora ancora B._______) ha
concluso con l'allora C._______ SA, in Y._______ (divenuta D._______
SA [di seguito: D._______], che è poi stata radiata dal Registro di
commercio il 10 maggio 2010 [cfr. FUSC n. *** del ***, pag. 18]) una
prima convenzione [di seguito: Convenzione 1997], con la quale è stato
sostanzialmente convenuto quanto segue:
"La C._______ garantisce alla B._______ per tutta la durata dell'esercizio
dell'attività che svolgerà assieme alla E._______ di Y._______, ed in ogni caso
al minimo fino al 31.12.2011, il reddito complessivo lordo che essa ha raggiunto
dall'attività del gioco nel 1997 aumentato del 5% per anno a contare dal 1998
fino ad un tetto massimo di 32 mio" (cfr. doc. C).
C.
Nell'ambito di una procedura arbitrale relativa alla Convenzione 1997, in
data 1° marzo 2004, la contribuente e la D._______, hanno poi concluso
una seconda convenzione (di seguito: Transazione 2004), nella quale è
stato sostanzialmente convenuto quanto segue:
"A titolo di risarcimento e di liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa della
A._______, X._______, derivante dalla convenzione 8/10 ottobre 1997
sottoscritta dalla B._______ e dalla D._______, quest'ultima si riconosce
debitrice nei confronti della A._______ della somma di fr. 5'000'000.-- (franchi
svizzeri cinque milioni) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2003 fino al giorno
della sottoscrizione della presente Convenzione" (cfr. doc. F).
D.
Tra settembre 2005 e maggio 2006, l'AFC ha esperito, per i periodi fiscali
dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2005, un controllo presso la contri-
buente. Per detti periodi fiscali, l'AFC ha appurato che in base alla Con-
venzione 1997, a suo dire, avente per oggetto una prestazione di servizi
ai sensi dell'art. 7 della Legge federale del 2 settembre 1999 concernente
l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300), non sarebbe a torto
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stata imposta all'IVA la controprestazione di fr. 5'000'000.-- che la contri-
buente avrebbe incassato nel 2004. Per questi motivi, l'AFC ha pertanto
effettuato una ripresa d'imposta IVA di fr. 353'159.--, oltre accessori, per
mezzo del conto complementare (CC) n. 167'775 del 18 maggio 2006
(cfr. doc. 2).
E.
Con scritto 19 giugno 2006, la contribuente – per il tramite del suo patro-
cinatore – ha postulato l'annullamento del predetto CC n. 167'775 del
18 maggio 2006, contestando recisamente di aver effettuato una qualun-
que prestazione di servizi alla D._______ in relazione alla Transa-
zione 2004, rispettivamente alla Convenzione 1997 nella quale quest'ulti-
ma avrebbe dichiarato solennemente di non attentare alla sua clientela.
Essa sostiene che la Transazione 2004 avrebbe messo fine ad un com-
plesso contenzioso arbitrale da lei avviato nei confronti della D._______,
in cui la stessa ha chiesto la riparazione del danno materiale e reputa-
zionale derivante da supposti atti illeciti commessi nei suoi confronti. Il
versamento di fr. 5'000'000.--, basato sulla Transazione 2004, sarebbe
invero stato effettuato a titolo di risarcimento danni e pertanto, in assenza
di una controprestazione per servizi resi, tale versamento non avrebbe
dovuto essere imposto all'IVA. A titolo subordinato, essa sottolinea altresì
che solo il 60% del risarcimento di fr. 5'000'000.-- sarebbe di sua
spettanza, ritenuto che il 40% sarebbe dovuto e stato versato all'allora
società F._______, in Z._______ (attuale F._______ in Liquidation [FUSC
n. *** del ***, pag. 21; di seguito: F._______], precedentemente
G._______, in X._______ che è poi stata radiata dal Registro di
commercio il 4 agosto 2003 per trasferimento della sede a Z._______ con
la nuova ragione sociale H._______, ora sciolta in seguito a fusione con
la I._______, in Z._______ [FUSC n. *** del ***, pag. 14]). Essa sottolinea
che la quota del 40% destinata a detta società non sarebbe mai stata
accreditata sui suoi conti bancari (cfr. doc. 3).
F.
Con decisione 6 dicembre 2006, l'AFC ha confermato la ripresa d'IVA di
fr. 353'159.--, oltre accessori, considerando sostanzialmente che la contri-
buente sarebbe stata indennizzata per aver accettato di subire un danno,
danno che quindi non le sarebbe stato arrecato contro la sua volontà. A
suo avviso, la contribuente, tollerando la situazione, avrebbe concesso
una prestazione di servizi alla D._______, prestazione che le sarebbe poi
stata remunerata con il versamento di fr. 5'000'000.-- stipulati nella
Transazione 2004 (cfr. doc. 8).
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Pagina 4
G.
Con reclamo 19 gennaio 2007, la contribuente – sempre per il tramite del
suo patrocinatore – ha poi impugnato la predetta decisione, ribadendo in
sostanza quanto già indicato con scritto 19 giugno 2006. Oltre a ciò,
contestando ancora d'aver effettuato una qualsiasi prestazione di servizi
alla D._______, essa ha indicato che il versamento effettuato da
quest'ultima in virtù dell'accordo transattivo sarebbe proceduto dalla viola-
zione dell'impegno, a carattere autonomo ed unilaterale, assunto da
quest'ultimo nella Convenzione 1997 di non attentare alla sua clientela. Il
versamento effettuato da detta società andrebbe pertanto qualificato
giuridicamente quale risarcimento del danno per inadempienza contrat-
tuale. La clausola di garanzia, che a suo avviso è contenuta nella Con-
venzione 1997, andrebbe qualificata come una pena convenzionale, di
modo che il pagamento effettuato dalla predetta società andrebbe a sua
volta qualificato di risarcimento del danno propriamente detto così come
risulta dal Promemoria n. 4 dell'AFC (cfr. doc. 9, pagg. 5 - 8).
H.
Con decisione su reclamo 25 novembre 2011, l'AFC ha respinto il
reclamo 19 gennaio 2007, confermando nel contempo la decisione 6 di-
cembre 2006 e ribadendo in sostanza quanto già indicato in quest'ultima
(cfr. doc. 12; doc. A).
I.
Con ricorso 12 gennaio 2012, la società A._______ SA, in X._______ (di
seguito: ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – ha impugnato
la predetta decisione. Protestando tasse, spese processuali e indennità
per spese ripetibili, essa postula l'accoglimento del ricorso con conse-
guente annullamento della decisione su reclamo 25 novembre 2011 non-
ché delle relative decisioni pregresse dell'AFC, come pure la restituzione
dell'importo di fr. 353'159.-- da lei versato il 13 febbraio 2007 con adegua-
ti interessi remunerativi e il riconoscimento di un importo di fr. 10'000.--
quale indennità per spese ripetibili di prime cure. A sostegno della propria
posizione ha ribadito quanto già indicato nei suoi precedenti scritti
(cfr. sub. lett. E e G).
J.
Con risposta 16 febbraio 2012, l'AFC, rinunciando a prendere posizione
in merito al ricorso 12 gennaio 2012, si è confermata nelle proprie deci-
sioni e ha postulato il rigetto integrale del predetto gravame.
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Pagina 5
K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresti, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF
(cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali rese dall'AFC in mate-
ria d'IVA possono essere contestate dinanzi al Tribunale amministrativo
federale conformemente all'art. 33 lett. d LTAF. La procedura dinanzi al
Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non
disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque
competente per giudicare la presente vertenza.
1.2
1.2.1 La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul va-
lore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.
Fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro pre-
scrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rappor-
ti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella misura
in cui la fattispecie in esame concerne i periodi fiscali dal 1° trimestre
2001 al 3° trimestre 2005 – ossia dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre
2005 – alla stessa risulta dunque applicabile materialmente la vLIVA
entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; Decreto del
Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344).
1.2.2 Per quel che concerne invece la procedura il nuovo diritto procedu-
rale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore della LIVA (cfr. art. 113 cpv. 3 LIVA; per quel che concerne lo scopo
restrittivo di detta disposizione, cfr. decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-6986/2008 del 3 giugno 2010 consid. 1.2 e A-1113/2009 del
24 febbraio 2010 consid. 1.3). In merito all'apprezzamento delle prove,
l'art. 81 cpv. 3 LIVA non entra in considerazione qualora il diritto materiale
anteriore rimanga applicabile (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii e A-
2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2). Infine, la possibilità d'apprez-
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zare anticipatamente le prove rimane ammissibile anche nel nuovo diritto
e, a fortiori, per i casi pendenti (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii, A-
2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2 e A-4785/2007 del 23 febbraio
2010 consid. 5.5; Messaggio del Consiglio federale concernente la
semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto del 25 giugno 2008, in
Foglio federale [FF] 2008 pag. 6151 seg.; PASCAL MOLLARD/XAVIER
OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Basilea 2009, pag. 1126
n. 157).
1.3 Pacifica è legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa
destinataria della decisione qui impugnata (art. 48 PA). Il ricorso è poi
stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto
delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
Visto quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere
esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o in-
completo di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2008, n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci-
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41
consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisi-
toria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità
competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complemen-
tari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli
atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V
204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed.,
Zurigo 1998, cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle censure
("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure
che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla con-
statazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanzia-
A-201/2012
Pagina 7
te (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inqui-
sitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dove-
re delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139
consid. 2b).
Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricor-
rente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, com-
prende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare
il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in
caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POL-
TIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
3.1 Giusta l'art. 5 vLIVA soggiacciono all'imposta le operazioni eseguite
da contribuenti, purché non siano espressamente escluse dall'imposta
(recte esonerate in senso improprio), quali le forniture di beni e le
prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, il
consumo proprio e l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi
da imprese con sede all'estero (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-6759/2011 del 20 dicembre 2012 consid. 2.1 e A-648/2009 del
15 dicembre 2011 consid. 5).
3.2 Le operazioni a titolo oneroso si distinguono principalmente in forni-
tura di beni e in prestazione di servizi.
Giusta l'art. 6 cpv. 1 vLIVA, vi è fornitura di un bene quando viene
trasferito il potere di disporne economicamente in nome proprio. Giusta
l'art. 7 cpv. 1 vLIVA, si considera invece prestazione di servizi ogni presta-
zione che non costituisce fornitura di un bene. Vi è parimenti prestazione
di servizi quando non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione
(art. 7 cpv. 2 lett. b vLIVA).
3.3 Come detto, eccetto per quel che concerne il consumo proprio, un'o-
perazione è imponibile sul territorio svizzero unicamente se è effettuata a
titolo oneroso (MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 213
n. 162 seg. con rinvii). Il carattere oneroso di un'operazione ha dunque
un'importanza primordiale. Per costante giurisprudenza un'operazione ha
carattere oneroso, (a) qualora i partecipanti all'operazione siano in un
rapporto di fornitore e d'acquirente, (b) la prestazione è fornita in cambio
di una controprestazione e (c) esiste un legame economico diretto tra la
prestazione e la controprestazione (cfr. decisioni del Tribunale ammini-
A-201/2012
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strativo federale A-648/2009 del 15 dicembre 2011 consid. 5.2 con rinvii,
A-647/2009 del 13 dicembre 2011 consid. 3.2 con rinvii e A-1408/2006 del
13 marzo 2008 consid. 3.3; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op.
cit., pag. 214 n. 165 con rinvii).
3.3.1 L'esistenza di un'operazione a titolo oneroso, presuppone dunque la
sussistenza di almeno due persone: un fornitore (il prestatore) e un
acquirente (il destinatario; cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op.
cit., pag. 214 seg. n. 166-168; A-648/2009 del 15 dicembre 2011 con-
sid. 5.2.1 e A-647/2009 del 13 dicembre 2011 consid. 3.2.1).
3.3.2 L'esistenza di un'operazione a titolo oneroso, richiede altresì la
sussistenza di uno scambio tra una prestazione e una controprestazione.
Nella misura in cui vi è controprestazione, l'operazione rientra nel campo
d'applicazione della vLIVA (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo fe-
derale A-648/2009 del 15 dicembre 2011 consid. 5.2.2, A-647/2009 del
13 dicembre 2011 consid. 3.2.2, A-3452/2007 del 16 settembre 2008 con-
sid. 2.1 con rinvii, A-1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1 con rinvii,
A-1431/2006 del 25 maggio 2007 consid. 2.1; DANIEL RIEDO, Vom Wesen
der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entspre-
chenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berna 1999, cap. 6,
pag. 223 e segg., in particolare cap. 6.4.2 pag. 239 e segg.). Solo lo
scambio di prestazioni permette di concludere all'esistenza di un'opera-
zione imponibile (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-
1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1 con rinvii).
La controprestazione – ovvero tutto ciò che il destinatario, o un terzo in
sua vece, dà in cambio della fornitura di un bene o della prestazione di
servizi, compresi determinati doni (cfr. art. 33 cpv. 2 vLIVA) – non solo
costituisce una delle condizioni dell'esistenza dell'operazione IVA, ma
anche la base di calcolo dell'imposta (cfr. decisione del Tribunale federale
2A.330/2002 del 1° aprile 2004 consid. 3.1, in: Revue de droit administra-
tif et de droit fiscal [RDAF] 2004 II 123; decisioni del Tribunale ammini-
strativo federale A-648/2009 del 15 dicembre 2011 consid. 5.2.2, A-
647/2009 del 13 dicembre 2011 consid. 3.2.2, A-6312/2010 del 10 no-
vembre 2011 consid. 2.4.1; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op.
cit., pag. 173 n. 21).
3.3.3 Un tale scambio presuppone inoltre l'esistenza di un legame eco-
nomico (e non necessariamente giuridico) diretto tra la prestazione e la
controprestazione ("innerlich wirtschaftlich verknüpft"). La prestazione e la
controprestazione devono essere dunque direttamente legate dallo scopo
A-201/2012
Pagina 9
stesso dell'operazione realizzata. Tale è il caso, quando vi è un rapporto
di causalità tra la prestazione e la controprestazione, ovvero quando l'una
non esisterebbe senza l'altra (cfr. DTF 132 II 353 consid. 4.1 e DTF 126 II
443 consid. 6a; decisione del Tribunale federale 2C_506/2007 del 13 feb-
braio 2008 consid. 3.2; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-
6759/2011 del 20 dicembre 2012 consid. 2.2.1, A-648/2009 del 15 dicem-
bre 2011 consid. 5.2.3 e A-1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1.2
con rinvii; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 173 n. 20
e pag. 215 n. 171 e segg.). Detto legame non presuppone per contro
imperativamente la sussistenza di un rapporto contrattuale, essendo
determinanti nella sua valutazione, non già i criteri derivanti dal diritto
civile, bensì i criteri economici e fattuali alla base del potenziale scambio
di prestazioni (cfr. DTF 126 II 249 consid. 4a). Il predetto legame
economico diretto va apprezzato in primis dal punto di vista del destinata-
rio, in conformità alla concezione dell'IVA quale imposta sul consumo
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-6312/2010 del
10 novembre 2011 consid. 2.1.2 con rinvii).
3.4 Nel caso particolare del risarcimento danni, o di analoghe prestazioni
di risarcimento, la legislazione in materia d'IVA non prevede nulla al ri-
guardo. Secondo la prassi, determinante per discernere se un dato risar-
cimento è imponibile o meno all'IVA è l'esistenza di un rapporto di scam-
bio tra l'importo versato e una data prestazione. Nell'analisi dell'esistenza
di detto rapporto di scambio, l'aspetto civile dell'operazione che ha porta-
to al versamento dell'importo o la denominazione data a quest'ultimo
(risarcimento del danno, indennità, ecc.) non sono determinanti, essendo
prioritario solo il suo apprezzamento economico (cfr. MOLLARD/OBER-
SON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 180 n. 55; decisioni del Tribunale
amministrativo federale A-6759/2011 del 20 dicembre 2012 consid. 2.5, A-
6312/2010 del 10 novembre 2011 consid. 2.2 con rinvii nonché A-
1539/2006 e A-1540/2006 dell'8 gennaio 2008 consid. 2.2.2 con rinvii).
3.4.1 Ciò indicato, di regola non sussiste alcuno scambio di prestazioni ai
sensi dell'IVA, allorquando l'autore del danno effettua il risarcimento per-
ché ha provocato un danno ed è pertanto tenuto – per legge o per con-
tratto – a ristabilire la situazione anteriore all'evento dannoso. In tal caso,
l'autore del danno effettua infatti il risarcimento perché ha provocato un
danno e non perché ha ricevuto una prestazione dalla parte lesa. Deter-
minante in tale evenienza è che la parte lesa abbia subito un danno con-
tro la sua volontà. In tal caso, si è in presenza di una cosiddetta "presta-
zione di risarcimento del danno propriamente detto" ("echter Schadener-
satz") non imponibile all'IVA (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo
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federale A-6759/2011 del 20 dicembre 2012 consid. 2.5.1, A-6312/2010
del 10 novembre 2011 consid. 2.2.1 con rinvii, A-1539/2006 e A-
1540/2006 dell'8 gennaio 2008 consid. 2.2.2).
3.4.2 L'imponibilità è invece presunta, allorquando per un risarcimento
danni emerge uno scambio di prestazioni ai sensi dell'IVA. Sussiste
un'operazione imponibile, unicamente se il risarcimento danni è destinato
all'ottenimento o l'indennizzo di una prestazione, ovvero allorquando lo
stesso costituisce una controprestazione effettiva per una prestazione
(cfr. ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch
zum neuen Mehrwertsteuergesetz, 2. ed., Berna 2003, n. 318 seg.;
RIEDO, op. cit., pag. 242; PIERRE-ALAIN GUILLAUME, in: Diego Clavadet-
scher/Pierre-Marie Glauser/Gerhard Schafroth [ed.], , Kommen-
tar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basilea/Ginevra/Monaco
2000, n. 52 ad art. 5 LIVA). In tal caso, si è in presenza di una cosiddetta
"prestazione di risarcimento del danno improprio" ("unechter Schaden-
ersatz"; cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6759/2011
del 20 dicembre 2012 consid. 2.5.2, A-6312/2010 del 10 novembre 2011
consid. 2.2.2 e A-1558/2006 del 3 dicembre 2009 consid. 6.2.2).
3.4.2.1 Al riguardo, si rileva che secondo MOLLARD/OBERSON/TISSOT BE-
NEDETTO, esistono degli orientamenti giurisprudenziali che possono gui-
dare nel quadro della determinazione della sussistenza di un rapporto di
scambio ai sensi dell'IVA. Secondo detti autori, il primo vuole che se
all'origine del versamento di un risarcimento danni vi è una convezione, si
sia piuttosto orientati verso un rapporto di scambio. È così ad esempio in
presenza di una convenzione che prevede un indennizzo in caso di riso-
luzione, trattandosi di contratti di durata. Il secondo vuole che se il forni-
tore agisce chiaramente al fine di ottenere una riparazione, ci situi piutto-
sto nel quadro di uno scambio di prestazioni. Secondo il terzo, ci si deve
poi domandare se il flusso di denaro faccia parte veramente della contro-
prestazione (cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 180
n. 53 e 54 con rinvii).
3.4.2.2 Ciò indicato, va poi precisato che, secondo la prassi dell'AFC,
allorquando un contratto di durata determinata con prestazioni e/o paga-
menti ricorrenti viene sciolto anzitempo, l'indennizzo che il contraente
riceve per lo scioglimento anticipato (o per la disdetta) non costituisce un
risarcimento di un danno verificatosi, bensì un risarcimento di un danno
futuro. Determinante è il fatto che il contraente accetti lo scioglimento
anticipato del contratto e, quindi, scelga volutamente di subire il danno e
di farselo compensare. Non si tratta quindi di un risarcimento del danno
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propriamente detto, bensì di una controprestazione per la rinuncia ai diritti
previsti dal contratto. Come tale essa è soggetta all'IVA (cfr. Promemoria
n. 04 dell'AFC, Pretese di risarcimento del danno, valevole dal 1° gennaio
2001 fino al 31 dicembre 2007, cifra 3.1 a pag. 9; cfr. parimenti medesimo
Promemoria valevole dal 1° gennaio 2008, cifra 3.1 a pag. 16). Tale pras-
si è stata ripresa dapprima dall'allora Commissione federale di ricorso in
materia di contribuzioni (di seguito: CRC), inseguito dallo stesso scrivente
Tribunale, i quali hanno riconosciuto che in dette circostanze sussiste una
prestazione di servizi ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 lett. b vLIVA (cfr. decisione
del Tribunale amministrativo federale A-6312/2010 del 10 novembre 2011
consid. 2.3.2 con rinvii; decisione della CRC del 14 giugno 2005, in:
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 69.126 considd. 3b/bb e 3d).
3.4.2.3 Se per contro, il risarcimento viene versato in luogo dell'adempi-
mento della prestazione contrattuale o in luogo del risarcimento danno
dovuto per l'inadempimento del contratto (art. 160 cpv. 1 del Codice delle
obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO, RS 220]), in virtù di una pena con-
venzionale (detta anche clausola penale), lo stesso – secondo la prassi
dell'AFC e la dottrina – costituisce invece di principio il risarcimento del
danno propriamente detto e come tale non è imponibile all'IVA (cfr. Pro-
memoria n. 04 dell'AFC, Pretese di risarcimento del danno, valevole dal
1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2007, cifra 2.2.2 a pag. 6; cfr. pari-
menti medesimo Promemoria valevole dal 1° gennaio 2008, cifra 2.2.2 a
pag. 11; GUILLAUME, in: , op. cit., n. 49 ad art. 5; CAMEN-
ZIND/HONAUER/VALLENDER, op. cit., n. 325). Orbene, la pena convenziona-
le – ovvero la prestazione in denaro che il debitore promette al creditore
nel caso in cui un determinato impegno (obbligazione principale) non sia
adempiuto, lo sia solo in parte o non lo sia tempestivamente (cfr. FELIX R.
EHRAT, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand [ed.],
Basler Kommentar, Obligationenrecht I [di seguito: BSK OR I], 5. ed.,
Basilea 2011, n. 1 ad art. 160 CO) – deve basarsi su una convenzione,
senza la quale una parte contraente non può imporla all'altra (cfr. MICHEL
MOOSER, in: Luc Thévenoz/Franz Werro [ed.], Commentaire romand,
Code des obligations I [di seguito: CR CO I], 2. ed., Basilea 2012, n. 6 ad
art. 160 CO). La pena convenzionale, che fissa l'importo promesso dal
debitore, va poi distinta dalla fissazione contrattuale del danno ("Scha-
denpauschalierung"), con cui le parti stipulato il metodo di calcolo dello
stesso, che, poiché presuppone l'esistenza di un danno e non ha carat-
tere penale, non è una pena convenzionale (cfr. MOOSER, CR CO I, n. 4
ad art. 160 CO; EHRAT, BSK OR I, n. 12 ad art. 160 CO; PIERRE ENGEL,
Traité des obligations en droit suisse, Dispositions générales du CO,
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2. ed., Berna 1997, pag. 862; PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/JÖRG
SCHMID/SUSAN EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allge-
meiner Teil, vol. II, 9. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 3851).
4.
In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto a determinare se l'importo di
fr. 5'000'000.-- versato dalla D._______ – alla ricorrente nel 2004 sulla
base della Convenzione 1997 e della Transazione 2004 era imponibile o
meno all'IVA. Per rispondere a detto quesito, va esaminato a priori se,
secondo i due predetti atti, detto importo è stato versato in contropartita di
una prestazione di servizi o se lo stesso è stato versato a mero titolo di
risarcimento danni. È infatti solo in presenza di una controprestazione –
ciò che presuppone un rapporto di scambio – che esiste un'operazione
soggetta all'IVA (cfr. considd. 3.4 e 3.4.2 del presente giudizio).
4.1 Ciò indicato, va innanzitutto esaminata la Convenzione 1997 alla
base del presente litigio.
4.1.1 Nella Convenzione 1997, la D._______ ha dichiarato di non
intendere "concorrenziale" la ricorrente "in punto ai giocatori ed alla
clientela attuale e futura di interesse di quest'ultima" (cfr. doc. C, lett. c).
Nel contempo entrambe le parti hanno indicato di intendere "trovare un
accordo per evitare procedure contenziose inibitorie dell'attività e di risar-
cimento" (cfr. doc. C, lett. d). La D._______ ha altresì dichiarato di
garantire alla ricorrente per tutta la durata dell'esercizio dell'attività che
avrebbe svolto assieme a quest'ultima, ed "in ogni caso al minimo fino al
31.12.2002, il reddito complessivo lordo che essa ha raggiunto dall'attività
del gioco nel 1997, aumentato del 5% per anno a contare dal 1998 fino
ad un tetto massimo di 32 mio" (cfr. doc. C, cifra 1). Le parti hanno altresì
indicato le modalità di calcolo e di pagamento di detta garanzia da parte
della D._______ (cfr. doc. C, cifre 1-4). Dal canto suo, la ricorrente si è
impegnata, in caso di diminuzione del suo reddito rispetto a quello del
1997, ad esaminare la possibilità di acquisto di slots machines dalla
D._______, nonché a valutare la possibilità collaborare in futuro in questo
ambito con quest'ultima (cfr. doc. C, cifra 5.1 seg.). Essa si è parimenti
impegnata a garantire le spese di promozione di pubblicità come nel
1997, nonché lo standard minimo attuale a garanzia dell'attività di gioco
(cfr. doc. C, cifra 5.3).
4.1.2 In sostanza, dalla Convenzione 1997 risulta che la ricorrente, rinun-
ciando ad azionare la D._______ in giustizia, si è impegnata a tollerare
l'attività di gioco esercitata da quest'ultima a Y._______. In contropartita,
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essa ha però ottenuto la garanzia del mantenimento del suo reddito lordo
raggiunto dall'attività del gioco nel 1997, ciò almeno fino al 2002. Come
visto (cfr. consid. 4.1.1 che precede), la D._______ si è infatti impegnata
a fornirle detti pagamenti della garanzia. Siffatte prestazioni risultano
intrinsecamente legate l'una all'altra e insieme costituiscono uno scambio
di prestazioni. Non si vede infatti per quale motivo la D._______ si
sarebbe impegnata a versare ogni anno una determinata somma alla
ricorrente, senza ricevere nulla in cambio. Lo scambio di prestazioni si
manifesta anche nel fatto che le parti si sono vincolate mediante
stipulazione di una convenzione anziché di un atto unilaterale
(cfr. consid. 3.4.2 del presente giudizio). Orbene, il fatto di "non intentare
una procedura" o di "tollerare una certa concorrenza", in cambio di un
determinato importo – indipendentemente dalla denominazione data a
quest'ultimo dalle parti (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio) – va qualifi-
cato quale prestazione di servizi ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 vLIVA. Ma vi è
di più. Dalla Convenzione 1997 emerge altresì ch'essa è stata conclusa
dalle parti ancor prima che la D._______ iniziasse ad esercitare l'attività
di gioco presso il D._______, ovvero quando la stessa non rappresentava
ancora una potenziale minaccia per la clientela della ricorrente. Di fatto,
mediante sottoscrizione della Convenzione 1997, la ricorrente ha dunque
accettato indirettamente di subire il potenziale "danno" futuro derivante
dall'eventuale concorrenza esercitata dalla D._______, e ciò, in cambio
della garanzia del mantenimento del reddito lordo da lei raggiunto
dall'attività del gioco nel 1997.
4.1.3 Ciò detto, va altresì sottolineato che "la garanzia" dovuta dalla
D._______ – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente
(cfr. ricorso 12 gennaio 2012, pag. 6 seg.) – non risulta basarsi su una
pena convenzionale o una clausola penale (cfr. consid. 3.4.2.3 del pre-
sente giudizio) secondo cui gli importi da lei dovuti andavano versati solo
in caso di violazione del divieto di concorrenza o d'inadempimento con-
trattuale. La Convenzione 1997 non prevede infatti una tale pena conven-
zionale. Dal suo esame risulta invero che "la garanzia" era dovuta dalla
D._______ indipendentemente dal verificarsi di dato un evento (violazio-
ne di un diritto o di un obbligo contrattuale, ecc.). La stessa si è infatti
impegnata a versare in maniera duratura un determinato importo.
4.1.4 In tali circostanze, non si può che concludere che l'importo dovuto
dalla D._______ alla ricorrente sulla base della Convenzione 1997
andava qualificato di "risarcimento del danno improprio" e, come tale, era
imponibile all'IVA (cfr. consid. 3.4.2 del presente giudizio).
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4.2 Ciò appurato, rimane ora da esaminare se l'importo di fr. 5'000'000.--
effettivamente versato dalla D._______ sulla base della Transazione
2004, in relazione alla Convenzione 1997, era anch'esso imponibile
all'IVA, quale "risarcimento del danno improprio".
4.2.1 Dalla Transazione 2004 emerge che la D._______ non ha onorato
l'impegno preso sulla base della Convenzione 1997, ciò che ha spinto la
ricorrente ad avviare una procedura arbitrale ove la stessa ha postulato la
condanna della citata società al pagamento di ben oltre fr. 8'000'000.--
(cfr. doc. F, lett. c e d). Ciò posto, le parti hanno successivamente deciso
di risolvere la vertenza in via bonale mediante la stipulazione della Tran-
sazione 2004. Nella stessa è stato convenuto che "a titolo di risarcimento
e liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa" della ricorrente derivante dalla
Convenzione 1997, la D._______ si riconosceva debitrice nei confronti di
quest'ultima dell'importo di fr. 5'000'000.--, oltre accessori (cfr. doc. F,
cifra 1). Quale modalità di pagamento, era previsto il pagamento median-
te consegna alla ricorrente di un assegno bancario di fr. 5'125'000.--
emesso da una banca, a nome del suo patrocinatore (cfr. doc. F, cifra 2).
Entrambe le parti hanno poi riconosciuto "di nulla più pretendere l'una
dall'altra sulla base della Convenzione 1997" (cfr. doc. F, cifra 4).
4.2.2 Ciò indicato – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente
(cfr. ricorso 12 gennaio 2012, pag. 6 seg.) – dagli atti non risulta che
l'importo di fr. 5'000'000.-- andava versato per violazione dell'impegno di
non attentare alla clientela della ricorrente pattuito nella Convenzione
1997. Non risulta neppure che detto importo era dovuto dalla ricorrente
sulla base di una pena convenzionale, in quanto come la Convenzio-
ne 1997 (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio), pure la Transazio-
ne 2004 non fa allusione alcuna ad una tale ipotetica clausola. Al
contrario, come visto (cfr. consid. 4.2.1 del presente giudizio), emerge
invece che la D._______ non avrebbe versato l'importo pattuito nella
Convenzione 1997 e che è per questo che le parti avrebbero poi
convenuto nella Transazione 2004 il pagamento di fr. 5'000'000.-- a titolo
di liquidazione della Convenzione 1997, nonché di risarcimento delle pre-
stazioni ivi convenute. Così facendo, la ricorrente ha volutamente accet-
tato di mettere un termine alla Convenzione 1997 e al diritto di esigere
dalla D._______ il pagamento della garanzia del suo reddito lordo
passato e futuro, così come convenuto in precedenza. Nulla del resto la
obbligava a concludere siffatti accordi e a pattuire quanto ivi contenuto,
ragione per cui il danno derivante dalle stesse va qualificato di "danno
volontario" e come tale di "danno improprio", il cui risarcimento è soggetto
all'IVA (cfr. consid. 3.4.2 del presente giudizio).
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4.2.3 In tali circostanze – difettando per altro agli atti la prova che invero
la ricorrente avrebbe ricevuto un risarcimento del danno propriamente
detto, contrariamente a quanto da lei sostenuto (cfr. ricorso 12 gennaio
2012, pag. 8) – si deve dunque concludere che l'importo di fr. 5'000'000.--
versato dalla D._______ "a titolo di risarcimento e liquidazione" della
Convenzione 1997, in base alla Transazione 2004, invero costituisce "un
risarcimento del danno improprio" e, come tale, è soggetto all'IVA.
4.3 Che poi, come indicato dalla ricorrente (cfr. ricorso 12 gennaio 2012,
pag. 7), la Convenzione 1997 parli di "garanzia" per designare l'importo a
lei dovuto dalla D._______ (cfr. doc. C, cifra 1) o che invece la
Transazione 2004, così come pure la Convenzione da lei conclusa nel
2002 con l'allora società G._______, in X._______, definiscano invece
detto importo quale "risarcimento" (cfr. doc. F, cifra 1), rispettivamente
"Entschädigung" (cfr. doc. E, cifra 3.4.3), nulla muta al riguardo. Come
visto (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio), la denominazione data ad
una prestazione pecuniaria non è infatti determinante, essendo decisiva
la sua connotazione economica in rapporto al comportamento adottato
dal suo destinatario, in casu la qui ricorrente. Orbene, come detto
(cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giudizio), tutto porta a concludere
che si è in presenza di "un risarcimento di un danno improprio", a
prescindere dalla denominazione data alla somma versata dalla
D._______ alla ricorrente.
4.4 In seguito, va poi determinata l'entità dell'importo soggetto all'IVA, dal
momento che la ricorrente ha sempre sostenuto di aver ricevuto dalla
D._______ solo l'importo di fr. 3'000'000.-- e che la parte restante di
fr. 2'000'000.-- sarebbe stata versata all'allora F._______ sulla base della
Convenzione 2 maggio 2002/3 giugno 2002 (cfr. ricorso 12 gennaio 2012,
pag. 3 seg.; doc. 3, pag. 2; doc. 9, pag. 8).
4.4.1 Al riguardo, si rileva che sebbene dalla predetta Convenzione emer-
ga che la ricorrente abbia effettivamente convenuto la divisione dell'in-
dennità ch'essa avrebbe ottenuto nei confronti della D._______ sulla
base della Convenzione 1997 – ovvero 60% per lei e 40% per l'allora
F._______ (cfr. doc. E, cifra 3.4.3) – nessuno dei documenti sottoscritti
dalla ricorrente e dalla D._______ allude tuttavia a detta ripartizione. Al
contrario, la Transazione 2004 designa quale unica beneficiaria
dell'importo di fr. 5'000'000.-- la qui ricorrente (cfr. doc. F, cifra 1). Essa
prevede altresì il pagamento dell'integralità dell'importo di fr. 5'000'000.--
oltre accessori alla ricorrente, mediante consegna a quest'ultima di un
assegno bancario intestato a nome del suo patrocinatore (cfr. doc. F,
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cifra 2). Che la somma sia poi stata successivamente versata ad un terzo
dal patrocinatore della ricorrente, non ha alcuna influenza ai fini del
giudizio, dal momento che il patrocinatore ha agito in nome e per conto di
quest'ultima. Si ricorda che la base del calcolo dell'IVA è costituita dalla
controprestazione che il prestatore fornisce al destinatario e non
dall'importo che il destinatario decide in seguito di tenere per sé stesso
(cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio). E dunque a giusta ragione, che
l'AFC ha calcolato l'IVA dovuta dalla ricorrente sull'importo complessivo di
fr. 5'000'000.--, e non già su quello di fr. 3'000'000.--.
4.4.2 In definitiva, visto quanto precede, si deve dunque concludere che
l'importo complessivo di fr. 5'000'000.--, quale risarcimento del danno
improprio e dunque controprestazione della prestazione di servizi fornita
dalla ricorrente sulla base della Convenzione 1997 nonché della Transa-
zione 2004, andava imposta all'IVA, come giustamente rilevato dall'AFC.
4.5 Non da ultimo, riguardo alla riserva espressa dalla ricorrente per
quanto concerne l'eventuale nomina di un perito per l'esame dell'adegua-
tezza dell'importo di fr. 5'000'000.-- versato quale risarcimento danni, lo
scrivente Tribunale rileva che detta richiesta appare ininfluente ai fini del
giudizio, dal momento che l'IVA viene calcolata sull'importo effettivamente
ricevuto dalla ricorrente a titolo di controprestazione e non su un'ipotetica
somma adeguata che avrebbe potuto essere versata a quest'ultima. Tale
apprezzamento esula ad ogni modo dal diritto fiscale, essendo di natura
strettamente civile. Detta richiesta non può pertanto che essere respinta.
5.
Per finire, in merito alla richiesta di un'indennità di fr. 10'000.-- a titolo di
ripetibili per la procedura dinanzi all'autorità inferiore formulata dalla ricor-
rente, si rileva che la stessa non può che essere respinta. In effetti, non
solo giusta l'art. 84 LIVA nella procedura di reclamo non sono versate
ripetibili alle parti, ma per di più, essendo la ricorrente qui parte soccom-
bente, ad ogni modo una tale allocazione di fatto non si giustifica.
6.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. In considerazione
dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono
poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 8'500.-- (cfr. art. 4 TS-TAF),
importo che verrà compensato con l'anticipo spese di fr. 8'500.-- versato
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dalla ricorrente il 20 gennaio 2012. Alla ricorrente non vengono assegnate
indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente
art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 8'500.-- sono poste a carico della ricorrente e
interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 241 512; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Friedli
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Pagina 18
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le con-
clusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i do-
cumenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: