Corte I
A-2013/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Lorenz Kneubühler, Daniel Riedo,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
Y._______,
patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, 6901 Lugano,
Z._______,
patrocinate dall'avv. Enrico Broggini, 6616 Losone,
ricorrenti,
contro
K._______,
patrocinata dall'avv. Francesca Nicora, 6648 Minusio,
controparte,
Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Costruzione di una condotta per il trasporto di gas natu-
rale ad alta pressione.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-2013/2006
Fatti:
A.
K._______ è una società anonima con sede a (...) avente tra i suoi
scopi sociali la costruzione di impianti per la distribuzione di gas com-
bustibile. Ad essa, il 29 giugno 2005, l'Ufficio federale dell'energia
(UFE) ha rilasciato una decisione di approvazione dei piani per la co-
struzione di una condotta di trasporto di gas ad alta pressione tra (...).
Contro la citata decisione, presa dall'UFE al termine di una lunga pro-
cedura avviata da K._______ con domanda del 22 marzo 1999, sono
stati depositati quattro distinti ricorsi presso l'allora Commissione fede-
rale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente (CRINAM): quello
del signor X._______ (ricorrente 1); quello della Repubblica e Cantone
Ticino (poi ritirato); quello del signor Y._______ (ricorrente 2); infine
quello delle signore Z._______ (ricorrenti 3).
B.
Con ricorso del 24 agosto 2005, il ricorrente 1, proprietario delle par-
ticelle no. X1 e no. X2 RFD del Comune di (...), tra loro confinanti, in-
voca argomenti di politica energetica, contestando l’interesse pubblico
del progetto e denunciando il pericolo legato alla presenza di una con-
dotta ad alta pressione in terreni agricoli, che potrebbero essere og-
getto di lavori non autorizzati. A suo avviso, sarebbe più sicuro immet-
tere le condotte sotto strade o opere pubbliche per le modifiche delle
quali sono necessari permessi di costruzione, poiché ciò consentireb-
be di meglio verificare le incidenze dei lavori sulle stesse. Egli postula
in proposito che la cabina di riduzione della pressione dell'impianto
venga spostata, in modo da permettere la posa delle condotte sotto la
strada rispettivamente lungo l'argine del fiume (...). In ogni caso, il ri-
corrente 1 richiede la messa in atto di misure di sicurezza supplemen-
tari, come l'uso di tubi con spessore maggiore o di placche protettive,
esigenza legata al fatto che, secondo lui, le sue particelle diventeran-
no edificabili dopo l’esecuzione dei lavori di AlpTransit. Così argomen-
tando, egli conclude all'annullamento della decisione impugnata.
Con atto del 6 settembre 2005, il ricorrente 2, proprietario delle conti-
gue particelle no. Y1-4 RFD del Comune di (...) (situate in zona
agricola) e no. Y5 RFD del Comune di (...) (situata in zona protetta), fa
valere un diniego di giustizia formale e la violazione del principio di
proporzionalità in considerazione del pregio naturalistico costituito
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dagli appezzamenti citati, costituituenti il nucleo della zona protetta
stagno “...”, area iscritta nell'inventario delle paludi d'importanza
nazionale. Su tali basi, egli conclude in via principale all’annullamento
della decisione ed al conseguente spostamento della condotta al di
fuori dei suoi terreni; subordinatamente, postula il rinvio degli atti
all’autorità di prima istanza, affinché completi l'istruttoria, modifichi il
progetto ed i piani e proceda ad una nuova pubblicazione degli stessi.
Tanto nel caso di accoglimento della domanda principale, intesa allo
spostamento della condotta, quanto in quello di sua reiezione, egli
chiede che vengano messe in atto idonee e sufficienti misure di sosti-
tuzione ecologica.
Con atto del 7 settembre 2005, le ricorrenti 3, comproprietarie delle
particelle no. Z1-3 del Comune di (...), rispettivamente affittuarie delle
particelle no. Z4-8 del medesimo Comune, concludono anch'esse
all’annullamento della decisione dell'UFE. A sostegno della richiesta
formulata, invocano l'importante pregiudizio causato dal passaggio
della condotta e dall’occupazione temporanea legata ai lavori alla scu-
deria da esse gestita su quelle particelle. Stigmatizzano la scarsa mo-
tivazione della decisione impugnata, che non entrerebbe nel merito
delle opposizioni a suo tempo sollevate, e contestano quindi l’interes-
se pubblico dell’opera, la cui fattibilità economica non sarebbe stata
abbastanza approfondita dall’autorità di prima istanza. Le medesime
rilevano inoltre che l’UFE avrebbe dovuto chiedere garanzie finanziarie
alla controparte per assicurare il rimborso di ogni pregiudizio causato
dai lavori nel caso il progetto non venisse portato a termine. Esse la-
mentano ancora il mancato inserimento nella decisione impugnata di
oneri e condizioni per l'eventuale posa delle condotte con riferimento
all'attività di allevamento cavalli e scuderia di cui sono titolari e conte-
stano infine il mancato riconoscimento da parte dell'autorità di prima
istanza di un'indennità per ripetibili per l’attività svolta dal loro patroci-
natore.
C.
Dopo l'inoltro, le differenti cause sono state riunite in un'unica proce-
dura con decisione del 2 novembre 2005. La presa di posizione della
controparte in merito ai ricorsi data del 19 gennaio successivo e con-
clude alla reiezione degli stessi.
Circa il ricorso del ricorrente 1, essa contesta che il progetto in que-
stione sia contrario alle disposizioni costituzionali sull’energia e sulla
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politica energetica, come pure che gli aspetti legati alla sicurezza non
siano stati attentamente valutati, da lei stessa e dall’autorità di prima
istanza.
Riguardo al ricorso del ricorrente 2, la controparte avversa la critica
secondo cui la decisione impugnata non sarebbe adeguatamente moti-
vata, specialmente riguardo alla questione dell’esame dei contrapposti
interessi in gioco (interesse pubblico del progetto e interesse alla pro-
tezione della natura nei fondi del ricorrente). Ritiene ovvio l’interesse
pubblico dell’opera e che le misure di sostituzione imposte dall’autorità
di prima istanza siano più che sufficienti.
Per quanto attiene al ricorso delle ricorrenti 3, la controparte considera
infondati i dubbi sulla fattibilità economica del progetto, rilevando che
la risposta a tale questione non è comunque di competenza delle au-
torità adite. Essa osserva inoltre che le incertezze menzionate dalle
ricorrenti 3 quanto all’ammontare delle indennità per l'occupazione
temporanea o l'espropriazione non sono di natura da mettere in di-
scussione l’approvazione del progetto stesso. La controparte postula
infine che anche la richiesta di riconoscimento di un'indennità per
ripetibili venga respinta.
D.
Il 20 gennaio 2006, l’autorità di prima istanza ha preso parimenti posi-
zione sui ricorsi concludendo al rigetto del ricorso 1 ed alla sospensio-
ne della procedura per gli altri ricorsi.
Circa il ricorso del ricorrente 1, l’UFE contesta innanzitutto gli argo-
menti di carattere politico-energetico ed economico-energetico solleva-
ti. Spiega inoltre, riferendosi al parere dell’Ispettorato federale degli
oleo- e gasdotti (IFO), che le condotte di gas devono in linea di massi-
ma essere collocate all'interno di terreni agricoli, laddove il rischio di
scavi da parte di terzi è meno importante. Per altro spiega anche che
una collocazione sotto una via pubblica sarebbe sempre problematica
considerato che vi scorrono solitamente già condotte d’acqua, d’elettri-
cità o di gas a bassa pressione e che la presenza di queste infrastrut-
ture non è compatibile con una condotta ad alta pressione come quella
che la controparte intende interrare. Per quanto riguarda la richiesta di
spostare la cabina di riduzione di pressione, l’autorità di prima istanza
rileva che tale costruzione deve essere collocata vicino ad impianti già
esistenti e che l’ubicazione proposta dal ricorrente è già occupata in
relazione con il progetto AlpTransit. Per quanto attiene alla richiesta di
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aumentare lo spessore dei tubi o di posare lastre protettive, l’UFE la
considera sproporzionata, poiché tali provvedimenti si prendono in
comparti densamente abitati e non in zone agricole. In merito alla valu-
tazione dei rischi, l’autorità di prima istanza rinvia infine al parere rila-
sciato a suo tempo dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), facendo
notare che tutte le misure proposte da quell'autorità sono state riprese
nella decisione impugnata.
Riguardo ai contenuti dei ricorsi interposti dai ricorrenti 2 e 3, nella
sua presa di posizione l’UFE non formula per contro osservazioni par-
ticolari, limitandosi a prenderne atto e ad indicare di volere condurre
trattative con le parti.
E.
Il 17 marzo 2006 la controparte ha presentato una prima istanza di at-
testazione di crescita in giudicato parziale della decisione impugnata,
per quanto riguarda la tratta dal km 5.660 al km 7.404. Detta istanza è
stata interpretata dalla CRINAM anche come domanda di revoca par-
ziale dell'effetto sospensivo dei ricorsi ed ha portato all'emanazione
della decisione del 13 aprile 2006 con cui la stessa, udite le parti, è
stata accolta.
F.
Con atti del 24 aprile e del 17 maggio 2006 si sono quindi espresse le
autorità specializzate.
Nella sua presa di posizione del 24 aprile 2006, l'IFO postula che il ri-
corso del ricorrente 1 venga respinto, non si esprime per contro sui ri-
corsi delle ricorrenti 2 e 3 perché essi non toccherebbero aspetti di
sua competenza. Per quanto riguarda il gravame del ricorrente 1, l'IFO
ritiene che la collocazione delle condotte sotto delle strade non risulti
affatto opportuna; che le misure di sicurezza supplementari evocate
dal ricorrente (maggior spessore dei tubi e posa di placche protettive)
debbano essere prese solo nel caso non sia possibile garantire la si-
curezza necessaria con altri mezzi, e non in casi come quello in esa-
me; infine rileva come, alla luce dei fatti, neppure lo spostamento della
cabina di riduzione risulti giustificato.
Da parte sua, il 17 maggio 2006 l'UFAM osserva innanzitutto che i 33
requisiti ambientali da lui indicati con parere del 21 marzo 2005 sono
stati ripresi senza modifiche nella decisione impugnata. Si associa
inoltre alle considerazioni espresse dall'autorità di prima istanza in se-
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de di risposta in merito all'applicazione della legge federale sull'ener-
gia, al tracciato scelto e alla generale fattibilità del progetto. Riguardo
alle singole censure sollevate dai ricorrenti, esso contesta le carenze a
livello di sicurezza evidenziate dal ricorrente 1. Dal profilo della prote-
zione della natura e del paesaggio – con riferimento al gravame del ri-
corrente 2 – l'UFAM denuncia invece la concisione dell'esame di im-
patto ambientale svolto in vista della concessione dell'autorizzazione
impugnata, non adatto a fornire una visione d'insieme delle misure
ambientali pianificate e di difficile comprensione. Sempre in questo
contesto, l'UFAM stigmatizza la mancanza di uno studio idrologico che
permetta di escludere pregiudizi indiretti per la palude e di indicazioni
precise circa il ripristino della siepe arborea che si erge al limitare
dell'area protetta, anch'essa degna di protezione. Nel suo memoriale,
l'autorità specializzata sottolinea infine una carenza della decisione
impugnata nel definire le misure sostitutive da adottare, misure per al-
tro esplicitamente previste dalla legislazione a tutela della natura e del
paesaggio.
G.
Constatato il ritiro del ricorso da parte della Repubblica e Cantone
Ticino, comunicato alla CRINAM con lettera del 3 maggio precedente,
il 1. giugno 2006 quest'ultima ha decretato il suo stralcio.
H.
Con atto del 5 luglio successivo, la controparte ha inoltrato una secon-
da richiesta di accertamento della crescita in giudicato parziale della
decisione impugnata, questa volta limitatamente alla tratta compresa
tra il km 0 e il km 0.330. Anche detta istanza è stata trattata dalla
CRINAM quale domanda di revoca dell'effetto sospensivo. Sentite le
parti, con decisione del 31 agosto 2006 essa è stata accolta. Come nel
caso dell'analoga decisione del 13 aprile 2006, non sono state pronun-
ciate ripetibili a favore dei ricorrenti e la decisione sulle spese è stata
rinviata al momento dell'emanazione della decisione finale.
I.
Il 25 e il 26 settembre 2006 sono stati svolti i sopralluoghi, a seguito
dei quali il giudice incaricato dell'istruzione si è nuovamente rivolto alle
parti ed alle autorità specializzate, intimando loro una copia dei verbali
e assegnando un termine per la formulazione di eventuali osservazio-
ni. In quell'occasione, lo stesso ha inoltre chiesto di completare il dos-
sier con l'invio della documentazione ancora mancante. Dell'esito dei
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sopralluoghi, delle osservazioni e della documentazione pervenuta alla
CRINAM, e quindi intimata a tutte le parti in causa, verrà ancora detto,
per quanto necessario, in diritto.
J.
Con lo scioglimento della CRINAM, il 1. gennaio 2007, l'incarto è stato
trasmesso al Tribunale amministrativo federale. In data 16 rispettiva-
mente 19 febbraio 2007, il Giudice incaricato dell'istruzione si è rivolto
alle parti ed alle autorità facendo il punto della situazione e fissando
alle stesse un termine per esprimersi sullo stato d'avanzamento
dell'istruttoria. Anche sulle varie risposte giunte verrà detto, per quanto
necessario, più oltre.
K.
Il 14 marzo 2007 è stato assegnato alla controparte un termine, poi
prorogato, entro il quale esprimersi sull'ipotesi di un componimento bo-
nale con il ricorrente 1, ipotesi però sfumata nel prosieguo.
L.
Il 24 maggio 2007 il giudice incaricato dell'istruzione ha assegnato alle
parti un termine, scaduto senza che giungesse una comunicazione in
tal senso, per richiedere un pubblico dibattimento. Sempre con la me-
desima ordinanza, egli ha loro fissato un termine per inoltrare un even-
tuale allegato conclusivo, facoltà di cui hanno fatto uso sia il ricorrente
2 che le ricorrenti 3, sia la controparte.
M.
Con allegato del 26 giugno 2007, che dà per richiamati i contenuti del
ricorso e degli scritti inoltrati in precedenza, le ricorrenti 3 hanno preso
atto del fatto che – in corso di procedura – la controparte si è dichiara-
ta disposta a far costruire l'allacciamento dello stabile che si erge sulle
loro particelle alla canalizzazione comunale, senza però che vi venga-
no collegati la fossa settica – che pure necessita di importanti lavori di
risanamento – e lo scolo della piazza di lavaggio dei cavalli, ma che
l'intervento dovrebbe venir svolto solo in concomitanza della costruzio-
ne della condotta, ovvero fra 10-15 anni. A tal proposito, esse hanno
denunciato le condizioni elencate, che la controparte tenterebbe di im-
porre loro, rilevando inoltre come tutte le altre problematiche sollevate
(contraddizioni circa l'area di occupazione temporanea e conseguenze
di tale occupazione) siano state ignorate. Le ricorrenti 3 hanno poi os-
servato che l'esecuzione di una prova a futura memoria sui loro fondi
non necessariamente potrà fare chiarezza e garantire sicurezza in re-
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lazione con l'impatto dei lavori di posa della condotta sull'attività della
loro scuderia sottolineando in proposito come, nella sua lettera del 21
maggio 2007, sia stata la controparte medesima ad affermare che de-
finire le conseguenze precise degli interventi previsti è oggi impossibi-
le.
N.
Le osservazioni del ricorrente 2 datano dell'11 luglio 2007. Conferman-
do integralmente i contenuti del suo ricorso, egli ribadisce la tesi se-
condo cui dalla proprietà delle ricorrenti 3 defluirebbero acque luride
verso la zona protetta e quindi la necessità della loro raccolta in modo
che possano essere disperse altrove o canalizzate e convogliate al
collettore. Detto ciò, a tal riguardo egli si rimette comunque alle con-
statazioni delle competenti autorità specializzate. Al pari delle ricorren-
ti 3, il ricorrente 2 censura la tempistica proposta dalla controparte,
che vorrebbe attendere l'esecuzione dei lavori di posa della condotta,
postulando che le misure di sostituzione vengano svolte al più presto.
Per quanto attiene alla siepe arborea, ritiene che la sostituzione di tut-
ta la rete metallica con una barriera in legno non sia opportuna. Anche
in questo caso, fa comunque riferimento alle osservazioni formulate
dall'autorità specializzata, ovvero dall'UFAM. Egli conclude chiedendo
che nella decisione di approvazione vengano ancorati i necessari vin-
coli atti a garantire dei corretti lavori di ripristino.
O.
Per quanto riguarda la controparte, le sue osservazioni – che verranno
riprese puntualmente più oltre – datano del 28 giugno 2007. Dopo aver
riassunto i fatti e passato in rassegna i singoli gravami, essa conclude
al rigetto di tutti i ricorsi ancora pendenti.
P.
Il 21 settembre 2007, la controparte ha formulato infine una terza
istanza tesa alla revoca dell'effetto sospensivo dei ricorsi in oggetto, ri-
guardante la tratta compresa tra il km 7.477 e il km 7.824. Udite le par-
ti, essa è stata accolta il 18 ottobre 2007. Anche in questo ultimo caso,
il giudizio sulle spese è stato rinviato alla decisione finale.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nel seguito.
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A-2013/2006
Diritto:
1.
1.1 Lo scrivente Tribunale è competente per decidere il presente gra-
vame in virtù degli art. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).
Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, esso giudica i ricorsi pendenti
presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
di ricorso dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la
CRINAM, applicando il nuovo diritto processuale.
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF come
pure da normative speciali (art. 37 LTAF, art. 2 e art. 4 della legge fe-
derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS
172.021]), la presente procedura soggiace alla PA.
1.2 I ricorsi in oggetto sono stati interposti tempestivamente (art. 20
segg., art. 50 PA) nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto
previste dalla legge (art. 52 PA).
Al momento del loro deposito, pacifica era anche la competenza della
CRINAM (art. 23 cpv. 3 della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli
impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o
gassosi [LITC; RS 746.1], testo in vigore fino al 31 dicembre 2006 [RU
1999, 3071 segg., 3107]), istanza da cui il Tribunale amministrativo fe-
derale ha ricevuto i gravami quando quest'ultima è stata sciolta.
1.3 Secondo l'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA, dispone della qualità per ricor-
rere chiunque abbia partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore o sia stato privato della possibilità di farlo, sia particolarmente
toccato dalla decisione impugnata rispettivamente abbia un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (Giuris-
prudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC],
62.37, consid. 2a). Conformemente alla prassi vigente sotto il vecchio
regime (DTF 121 II 171, consid. 2b), l'interesse che muove il ricorrente
può essere giuridico oppure anche solo di fatto, esso deve però essere
pratico ed attuale (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 538
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segg.; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, no. 2.60 segg.).
Nel caso in esame, i ricorrenti sono tutti persone fisiche che hanno fat-
to opposizione alla domanda di approvazione dei piani sfociata nella
decisione dell'UFE del 29 giugno 2005, essi sono inoltre anche tutti
proprietari di particelle toccate dalla posa della condotta in questione,
non vi è quindi dubbio che dispongono pure della necessaria legittima-
zione ad impugnare tale atto davanti allo scrivente Tribunale.
Per quanto precede, i menzionati ricorsi sono ricevibili in ordine e de-
vono essere esaminati nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o in-
completo di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA).
Nonostante possa valutare con piena libertà anche questo ultimo
aspetto, nella misura in cui è chiamato ad esprimersi su questioni te-
cniche, rispetto alle quali l'istanza inferiore dispone di conoscenze
specifiche o su cui già si sono espresse autorità specializzate (succes-
siva consid. 2.2.), esso si impone però un certo riserbo, scostandosi
dalle conclusioni tratte solo in presenza di motivi qualificati, segnata-
mente quando emerge che sono manifestamente manchevoli o viziate
da contraddizioni palesi (decisione del Tribunale amministrativo federa-
le A-3029/2008 del 18 giugno 2009, consid. 1.4; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., no. 2.154 seg.).
Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci-
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi
della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono
tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontaneamente
a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se
dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122
V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid.
3.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 674 segg.).
2.2 Nella fattispecie, come risulta dai considerandi di fatto, sia in corso
di procedura di prima istanza che di ricorso sono state consultate due
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autorità specializzate, preposte alla vigilanza dell'applicazione corretta
della legislazione, segnatamente in campo costruttivo e ambientale.
Tenuto conto degli impianti oggetto della decisione impugnata, sotto
l'aspetto tecnico e di sicurezza, è stato interpellato l'IFO (art. 5
dell'ordinanza federale del 4 aprile 2007 sulle prescrizioni di sicurezza
per gli impianti di trasporto in condotta [OSITC; RS 746.12]; RICCARDO
JAGMETTI, Energierecht, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], vol. VII, Basilea 2005, no. 3636 segg.). Per quanto riguarda gli
aspetti ambientali del progetto – sottoposti all'esigenza dell'esame
d'impatto ambientale (EIA; art. 10a della legge federale del 7 ottobre
1983 sulla protezione dell'ambiente, [LPamb; RS 814.01]) – è stato in-
vece sentito l'UFAM (art. 10c LPamb; ordinanza del 19 ottobre 1988
concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente [OEIA; RS 814.011]).
2.3 Conformemente alla giurisprudenza citata, anche nella presente
procedura lo scrivente Tribunale si scosterà dai pareri da essi espressi
unicamente in presenza di motivi qualificati.
3.
3.1 Come rilevato nella decisione impugnata, la procedura di approva-
zione dei piani di un impianto di trasporto in condotta di gas naturale,
come quello concernente il progetto in esame, è regolata dalla LITC,
normativa che rinvia in subordine alla legge federale del 20 giugno
1930 sull'espropriazione (LEspr; RS 711) ed all'ordinanza federale del
2 febbraio 2000 sugli impianti in condotta (OITC; RS 746.11). Le pre-
scrizioni di sicurezza, il cui rispetto dev'esere garantito sia per la co-
struzione che per l'esercizio di questo tipo di condotte, sono invece
contenute nell'ordinanza federale del 4 aprile 2007 sulle prescrizioni di
sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC; RS 746.12).
Benché non ancora in vigore al momento del rilascio della decisione
impugnata, anche tale normativa risulta di principio applicabile alla fat-
tispecie (art. 64 cpv. 1 OSITC).
3.2 Le condizioni per l'approvazione dei piani sono indicate nell'art. 3
cpv. 1 LITC. Secondo tale norma, essa va rifiutata oppure, se basta
una misura meno radicale, va concessa con condizioni restrittive o
oneri: (a) se la costruzione o l'esercizio dell'impianto ponesse in peri-
colo persone, beni o diritti importanti, in particolare se vi fosse pericolo
d'inquinamento delle acque o risultasse notevomente pregiudicato il
paesaggio; (b) se fosse perturbata un'opera pubblica esistente, ovvero
impedita o notevolmente intralciata l'attuazione di un'opera progettata,
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quando un interesse prevalente esiga che siano rispettate; (c) se si
opponga un interesse pubblico notevole alla creazione o alla tutela di
quartieri d'abitazione o di zone industriali, fatto valere dal Cantone in
cui dovrebbe essere eseguito l'impianto; (d) se è necessario alla sicu-
rezza del Paese o al mantenimento dell'indipendenza o della neutralità
della Svizzera, oppure a evitare una dipendenza economica e contra-
ria all'interesse generale del Paese; (e) quando l'impresa richiedente
non soddisfa le condizioni di cui all'art. 4 LITC; (f) se altre cause impe-
rative di diritto pubblico l'esigono.
L'elenco di cui sopra ha carattere esaustivo (art. 3 cpv. 2 LITC). Ciò
esclude il rifiuto, rispettivamente il rilascio di un'approvazione condizio-
nata o gravata da oneri da parte delle autorità preposte, per altri motivi
(in merito cfr. anche messaggio del Consiglio federale del 28 settem-
bre 1962 concernente la legge federale sugli impianti di trasporto in
condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi pubblicato in Fo-
glio federale [FF] 1962, pag. 1365 segg., p.to VI. ad art. 3).
Tali ragioni delineano nel contempo l'interesse pubblico che l'autorità è
chiamata a salvaguardare (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Zurigo 2006, no. 535 segg.;
PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. ed.,
Berna 2005, pag. 137 segg.).
3.3 Dal punto di vista procedurale, occorre per completezza rilevare
che, giusta l'art. 2 cpv. 3 e 4 LITC, con l'approvazione dei piani da par-
te dell'UFE, in base alla procedura indicata agli art. 21 segg. LITC,
vengono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto
federale e neppure risulta necessario l'ottenimento di ulteriori autoriz-
zazioni in base al diritto cantonale. Di quest'ultimo viene comunque te-
nuto conto, nella misura in cui non limiti in maniera sproporzionata
l'adempimento dei compiti dell'esercente della condotta (messaggio
del Consiglio federale del 25 febbraio 1998 concernente la legge fede-
rale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approva-
zione dei piani pubblicato in FF 1998, pag. 2029 segg., 2076 seg.; de-
cisione del Tribunale amministrativo federale A-2081/2006 del 17 di-
cembre 2007, consid. 9, confermata con decisione del Tribunale fede-
rale 1C_52/2008 del 2 giugno 2008).
4.
Pagina 12
A-2013/2006
4.1 Oltre all'approvazione dei piani di costruzione della condotta, la
decisione dell'UFE comporta nella fattispecie pure l'approvazione di
misure espropriative. In effetti, è concesso alla controparte il diritto di
fare iscrivere a registro fondiario una servitù di condotta giusta l'art.
691 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) a
carico dei fondi attraversati (espropriazione formale tramite iscrizione
di una servitù), e il diritto di disporre dei fondi toccati dal progetto du-
rante la fase dei lavori (espropriazione formale temporanea; PIERMARCO
ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, con-
struction, expropriation, Berna 2001, pag. 455 seg. e i riferimenti citati;
decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4676/2007 dell'11 di-
cembre 2007, consid. 3 segg., A-996/2007 del 9 agosto 2007, consid.
2 segg.).
4.2 Sia l'iscrizione di una servitù, sia l'espropriazione formale tempo-
ranea, costituiscono una limitazione della garanzia della proprietà san-
cita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101). Come tali, conformemente a
quanto previsto dall'art. 36 Cost, esse devono essere supportate da
una base legale sufficiente, essere giustificate da un interesse pubbli-
co e rispettare il principio della proporzionalità (DTF 131 I 321, consid.
5.4).
4.3 Nel caso in esame, il diritto d'espropriazione della controparte,
promotrice del progetto, è sancito dall'art. 10 LITC, conformemente
all'art. 3 cpv. 2 lett. b LEspr. Come per altro non contestato dai ricor-
renti, al più tardi al momento della pubblica esposizione dei piani con-
cernenti il progetto, agli interessati è stato recapitato un avviso perso-
nale ai sensi dell'art. 31 LEspr, ciò che ha permesso loro di formulare
eventuali opposizioni in merito (art. 22 LITC).
4.4 Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha espressamente ricono-
sciuto alla controparte il diritto d'esproporiazione anche in relazione
con la messa in atto di misure di compensazione ecologica, volte alla
riduzione dell'impatto del progetto. In effetti, oltre che per la costruzio-
ne, la trasformazione, la manutenzione e l'esercizio di un'opera (art. 4
lett. a LEspr), il diritto di espropriazione può essere esercitato anche in
rapporto con un'opera per i provvedimenti di protezione, ripristino e so-
stituzione secondo le prescrizioni del diritto federale sulla protezione
dell'ambiente, della natura e del paesaggio (art. 4 lett. d LEspr; DTF
122 II 12, consid. 1).
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A-2013/2006
4.5 Da quanto precede emerge già che le limitazioni della proprietà
che la decisione impugnata comporta, sono supportate da basi legali
sufficienti. Nell'ambito dell'esame delle censure sollevate dai singoli ri-
correnti (successiva consid. 5. segg.), occorrerà in seguito ancora veri-
ficare l'adempimento delle due ulteriori condizioni richieste per proce-
dere a simili limitazioni, ovvero l'esistenza di un interesse pubblico e il
rispetto del principio della proporzionalità.
Censure sollevate dal ricorrente 1
5.
Con la sua impugnativa, il ricorrente 1 formula obiezioni in merito alla
politica energetica perseguita con l'approvazione del progetto, conte-
standone l'interesse pubblico (consid. 5.1); domanda che la condotta
venga posata sotto la strada pubblica (consid. 5.2); denuncia una ca-
renza di garanzie riguardo alla sicurezza, chiedendone di supplemen-
tari (consid. 5.3); postula infine uno spostamento del tracciato della
condotta al di fuori delle sue particelle, lungo l'argine del fiume (...)
(consid. 5.4). Su tali basi, chiede che la decisione impugnata venga
annullata.
5.1 La valutazione dei risvolti sulla politica energetica dell'approvazio-
ne del progetto presentato dalla controparte – ditta con sede legale in
Ticino, quindi non toccata dall'art. 4 LITC, che concerne solo le impre-
se estere –, non rientra nei criteri determinanti indicati esaustivamente
nell'art. 3 LITC per rifiutare la concessione dell'autorizzazione da parte
dell'UFE e neppure ha influenza indiretta su uno di essi. Al contrario,
come rilevato nei giudizi di revoca dell'effetto sospensivo del 13 aprile
e del 31 agosto 2006, l'approvvigionamento di energia mediante la
messa in rete di gas naturale cotituisce uno degli elementi della poli-
tica energetica svizzera, che contribuisce alla concretizzazione del
mandato costituzionale di diversificazione ancorato nell'art. 89 cpv. 1
Cost rispettivamente negli art. 1 e 5 della legge federale del 26 giugno
1998 sull'energia (LEne; RS 730; cfr. anche il messaggio del Consiglio
federale del 21 agosto 1996 concernente la legge federale dull'energia
pubblicato in FF 1996, pag. 872 segg., 934). In quanto tale, l'opzione
energetica perseguita con il progetto approvato dalla decisione impu-
gnata costituisce quindi una scelta legittima, su cui il ricorrente non è
chiamato a sindacare (RICCARDO JAGMETTI, op. cit., no. 1312 segg.). Per
altro, come rilevato anche nella decisione impugnata, sottolineandone
l'interesse pubblico, i servizi cantonali preposti si sono espressi favore-
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volmente nei confronti del progetto con presa di posizione del 3 no-
vembre 2003; da parte sua, il Gran Consiglio Ticinese si è chinato
anch'esso sullo stesso (...).
5.2 Negativamente dev'essere risposto anche alla domanda di immet-
tere la condotta sotto la strada pubblica. Come osservato dall'IFO, au-
torità specializzata preposta per legge alla vigilanza tecnica di impianti
come quello in parola (precedente consid. 2.2 e riferimenti citati), il cui
parere è stato raccolto in corso d'istruttoria, essa è contraria all'art. 13
OSITC. Escludendo implicitamente che una condotta possa trovarvi
spazio al di sotto, tale norma prevede infatti che, in caso di tracciati
paralleli, la distanza minima tra la condotta e il bordo di strade con su-
perficie a rivestimento resistente debba essere di almeno 2 metri.
Questa distanza costituisce nel contempo la distanza di sicurezza mi-
nima generale prevista dall'art. 10 OSITC tra l'impianto di trasporto in
condotta e altri impianti. Di qui, necessariamente, anche l'infondatezza
della connessa richiesta di spostamento della cabina di riduzione della
pressione. Al medesimo risultato giunge per altro anche l'UFAM –
come detto, autorità specializzata preposta per legge alla vigilanza
delle questioni di natura ambientale (precendente consid. 2.2 e riferi-
menti citati) –, nel suo parere del 17 maggio 2006 sulla scorta del rap-
porto del 16 dicembre 2004 sulla prevenzione degli incidenti rilevanti
per l'insieme del progetto.
5.3 Stessa conclusione negativa occorre trarre riguardo alla richiesta
di messa in atto di misure di sicurezza supplementari, segnatamente
dell'utilizzo di tubature con uno spessore maggiore (9,52 mm su tutto il
tracciato) e di placche protettive, esigenza legata al fatto che, secondo
il ricorrente 1, le sue particelle diventeranno edificabili dopo l’esecu-
zione dei lavori di AlpTransit.
Prendendo posizione sul ricorso, l'IFO, autorità parimenti competente
ad esprimersi sul dimensionamento di nuove condotte giusta l'art. 18
OSITC, ha infatti rilevato che – pur essendo senz'altro un accorgimen-
to atto ad accrescerne la sicurezza – l'aumento dello spessore delle
condotte costituirebbe nel caso in esame una misura del tutto spropor-
zionata. Persino in casi in cui la pressione in un gasdotto raggiunge i
70 bar (e non 25 bar, come nella fattispecie) le condotte correntemen-
te utilizzate hanno infatti uno spessore di 5,6 mm rispettivamente 6,3
mm, ben minore di quanto concretamente richiesto dal ricorrente.
Pagina 15
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Per quanto invece attiene alla richiesta di posa di placche protettive, la
questione neppure si pone. Essa è infatti stata formulata dal ricorrente
1 contestualmente all'ipotesi di riclassificazione dei sedimi di sua pro-
prietà da agricoli a industriali, ovvero a uno scenario che è stato esclu-
so dalla Sezione dello sviluppo territoriale del Canton Ticino, con lette-
ra del 6 novembre 2006 (incarto procedura di ricorso, pag. 73).
5.4 Infine, è pure da respingere la richiesta di spostare la condotta al
di là della strada d'argine, verso il fiume (...) Con presa di posizione
del 17 maggio rispettivamente del 24 novembre 2006, l'UFAM, consul-
tato in merito, ha infatti spiegato che detto spostamento non è pos-
sibile a causa della presenza dell'oggetto d'importanza nazionale no.
(...), iscritto nell'inventario federale delle zone palustri di particolare
bellezza (art. 1 dell'ordinanza federale del 1. maggio 1996 sulle zone
palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale [ordinanza
sulle zone palustri; RS 451.35]); per altro, l'autorità specializzata ha
rilevato che il tracciato proposto dal ricorrente entrerebbe in conflitto
anche colla necessità di mantenere spazio sufficiente all'adempimento
delle funzioni ecologiche del fiume (...), contravvenendo così a quanto
prescritto dall'art. 21 dell'ordinanza del 2 novembre 1994 sulla
sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA; RS 721.100.1). Non avendo
validi motivi per scostarsi dal parere emesso dall'autorità specializza-
ta, il presente Tribunale non può quindi che respingere anche questo
gravame.
5.5 Per quanto precede, nessuna delle censure sollevate dal ricorren-
te 1 con atto del 24 agosto 2005 risulta essere pertinente. Il suo ricor-
so dev'essere pertanto integralmente respinto.
Censure sollevate dai ricorrenti 2 e 3
I gravami dei ricorrenti 2 e 3 vengono di seguito esaminati contempo-
raneamente. Almeno parzialmente, essi infatti coincidono. Una loro
trattazione congiunta si giustifica inoltre anche alla luce della contigui-
tà dei fondi toccati dal progetto: la problematica dei luoghi (consid. 7-
8), contestualmente alle richieste formulate, va in effetti giudicata nel
suo insieme.
6.
Sia il ricorrente 2 che le ricorrenti 3 fanno innanzitutto valere un dinie-
go di giustizia in relazione alla motivazione fornita nella decisione im-
pugnata. Alla base del diniego da loro denunciato vi sarebbe la man-
Pagina 16
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cata chiara presa di posizione da parte dell'autorità inferiore riguardo
alle censure sollevate con l'opposizione. A mente dei ricorrenti, ben-
ché gli fosse evidente l'importanza di esprimersi al riguardo, nella sua
decisione l'UFE non si sarebbe in particolare soffermato a sufficienza
né sulle richieste di spostamento della condotta, né sulla domanda di
attuazione di misure di sostituzione ecologica.
Concernente una violazione del diritto di essere sentiti, la censura
evocata dev'essere trattata prioritariamente (DTF 124 I 49, consid. 1).
Sempre che non vi possa essere o non vi sia già stato posto rimedio
nell'ambito della presente procedura di ricorso, un'eventuale violazione
di tale diritto ha infatti come conseguenza l'annullamento della decisio-
ne impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ri-
corso nel merito (DTF 127 V 431, consid. 3d/aa; DTF 116 V 39, consid,
4b).
6.1 Ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost, il diritto di essere sentiti compor-
ta l'obbligo per l'autorità di analizzare le motivazioni delle singole parti
ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni per le quali le condivi-
de o vi si scosta. Il diritto ad una decisione motivata, che tenga conto
dei gravami sollevati, è specificatamente ribadito anche nell'art. 35 cpv.
1 PA. Secondo questa norma, le decisioni scritte, anche se notificate
in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate e indi-
care il rimedio giuridico (GIOVANNI BIAGGINI, Kommentar BV, Zurigo 2007,
ad art. 29 no. 25; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op. cit., no.
1705 segg.; PIERRE MOOR, op. cit., no. 2.2.8.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, op. cit., no. 354 segg.; tutti con riferimenti alla giurisprudenza in
materia). L'esigenza di motivazione impone che l'autorità esponga a
sufficienza le ragioni per cui ha preso la decisione querelata. La moti-
vazione adotta deve infatti permettere all'interessato di rendersi conto
della portata e della correttezza della decisione che gli viene comuni-
cata, non da ultimo nell'ottica di una sua eventuale impugnazone (DTF
129 II 232, consid. 3.2; DTF 126 I 97, consid. 2b; LORENZ KNEUBÜHLER,
Die Begründungspflicht: Eine Untersuchung über die Pflicht der Behör-
den zur Begründung von Entscheide, Berna 1998, pag. 26).
6.2 Nella fattispecie, occorre rilevare che la decisione impugnata non
menziona singolarmente né gli opponenti, né i gravami da essi solleva-
ti. L'atto in questione si presenta inoltre in modo assai insolito. Con ri-
ferimento alle critiche di natura ambientale mosse al progetto segnata-
mente nell'opposizione del ricorrente 2, allo scopo di evidenziare come
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A-2013/2006
tutte le misure di sostituzione richieste fossero infine state imposte,
l'UFE ha infatti integrato i pareri delle autorità specializzate (federale e
cantonale) in ambito di protezione dell'ambiente direttamente nel di-
spositivo. Il risultato di questo modo di procedere è una decisione che
comporta un dispositivo di 26 pagine su un totale di 56, comprenden-
te, oltre alla lista dei piani approvati rispettivamente degli oneri e delle
condizioni cui l'approvazione viene sottoposta, anche parte delle moti-
vazioni che vi stanno alla base.
6.3 Ciò non di meno, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti
2 e 3, la decisione impugnata contiene non solo un sunto dei motivi
addotti nelle varie opposizioni – su di esse l'UFE si esprime puntual-
mente in particolare nel capitolo 23 (pag. 30 segg.), in cui vengono fis-
sati oneri e condizioni (MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige An-
spruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen
Staates, Berna 2000, pag. 368 segg.) – ma anche una presa di posi-
zione dell'autorità inferiore, tant' è che essa è stata in seguito oggetto
di concrete critiche sia da parte del ricorrente 2 che delle ricorrenti 3
(ricorso 2, pag. 8-11; ricorso 3, pag. 4).
6.4 Per quanto precede, i gravami dei ricorrenti 2 e 3 concernenti la
violazione del diritto di essere sentiti devono essere respinti.
7.
Esclusa una violazione del diritto di essere sentiti da parte dell'autorità
inferiore, occorre ora esaminare le rimanenti censure fomulate.
Sempre in via preliminare, occorre però ancora chiarire quali misure di
protezione ambientale, ripristino e sostituzione sono state effettiva-
mente oggetto di approvazione dell'UFE quindi definire gli estremi del-
la lite, segnatamente in relazione con la richiesta avanzata dal ricor-
rente 2 di mettere in atto idonee e sufficienti misure di sostituzione
ecologica e con la contestazione complessiva della decisione impu-
gnata da parte delle ricorrenti 3.
7.1 Come visto, l'UFE ha ritenuto di integrare nella decisione impu-
gnata almeno parte dei pareri dell'UFAM e delle autorità cantonali; il
parere dell'UFAM del 21 marzo 2005 è stato inoltre allegato alla deci-
sione querelata. A prescindere dal fatto che tale modo di agire rende
la lettura del dispositivo assai complessa, esso ha quale coseguenza
che gli oneri e le condizioni contenuti nei pareri citati sono pure stati
approvati, diventando di principio vincolanti per tutte le parti (MADELEINE
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CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curato-
ri], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
(VwVG), Zurigo 2008, ad art. 61 no. 24, con ulteriori rinvii).
7.2 L'approvazione dell'autorità di prima istanza di tutte le condizioni e
gli oneri richiesti in relazione alle misure di ripristino e di sostituzione
richieste, è avvenuta indipendentemente dall'osservazione contenuta
nella cifra 1.5 del dispositivo (atto impugnato, pag. 36) secondo cui, a
causa del mancato accordo con i proprietari del mappale no. Z1 RFD
del Comune di (...), di proprietà delle ricorrenti 3, gli interventi previsti
dall'Ufficio della natura e del paesaggio dovrebbero essere realizzati
solo parzialmente.
Se, in effetti, dagli atti risulta che tra le autorità cantonali e le ricorrenti
3 erano state aperte delle trattative nell'ambito dell'allestimento di un
piano di misure da prendere per proteggere il sito d'importanza nazio-
nale stagno “...”, e che le stesse non avevano permesso di appianare
tutte le divergenze ancora sussistenti (bozza di accordo tra l'Ufficio
della natura e del paesaggio e le ricorrenti 3 del 9 agosto 2005
[incarto procedura di ricorso, ad pag. 71]; verbali degli incontri con le
ricorrenti 3 e la controparte, parzialmente prodotti in allegato all'impu-
gnazione del ricorrente 2 [incarto procedura di ricorso, ad pag. 1]),
dall'incarto, segnatamente dalla decisione impugnata, è altrettanto
chiaramente deducibile che, in base a quanto deciso dall'UFE, tutte le
misure di protezione, ripristino e sostituzione descritte nell'EIA, richie-
ste dall'UFAM nonché dalle autorità cantonali nel preavviso del 3 no-
vembre 2003 relative alla natura ed al paesaggio devono essere consi-
derate come integrate nella stessa ed approvate con i piani del proget-
to, così da poter essere ulteriormente elaborate tramite l'allestimento
di uno specifico catalogo, da sottoporre poi al controllo dei servizi can-
tonali specializzati e dell'UFAM (atto impugnato, pag. 44).
7.3 Preso atto di quanto precede, la richiesta avanzata dal ricorrente
2, volta genericamente all'adozione di idonee misure di ripristino e di
sostituzione ecologica, risulta essere senza oggetto. Dette misure, che
verranno specificatamente analizzarte più oltre (consid. 11 segg.), so-
no in effetti già state decise.
7.4 Diversa è invece la situazione delle ricorrenti 3. Concludendo il lo-
ro ricorso all'annullamento in toto della decisione impugnata, occorre
in effetti considerare che si oppongono pure alle misure di compensa-
zione concernenti in parte i loro fondi, segnatamente la particella no.
Pagina 19
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Z1 RFD del Comune di (...). Quanto precede vale anche se la motiva-
zione del ricorso non contiene nulla di esplicito in proposito; il principio
della buona fede di cui all'art. 9 Cost impone infatti comunque, vista,
da una parte, la struttura "esotica" dell'atto impugnato e, dall'altra, le
conclusioni prese dalle ricorrenti 3, di considerare che dette misure so-
no parimenti contestate.
8.
Oltre ai piani concernenti il progetto ed alle misure di cui sopra, con la
decisione impugnata sono state approvate sia l'espropriazione formale
temporanea (causata dai lavori su singoli fondi di proprietà di terzi, tra
cui i ricorrenti) sia l'espropriazione formale definitiva sotto forma di
concessione di servitù di condotta ai sensi dell'art. 691 CC.
Prima di giungere alla decisione impugnata, sono però state necessa-
rie quattro pubblicazioni, ognuna delle quali ha implicato – anche se
non specificatamente in relazione al ricorrente 2 e alle ricorrenti 3 –
cambiamenti di tracciato.
In definitiva, sia dai piani approvati con decisione impugnata, sia dagli
atti dell'istruttoria dei presenti ricorsi (cfr. in particolare i piani allestiti
dalla controparte dopo il sopralluogo, nel mese di novembre 2006 [in-
carto procedura di ricorso, pag. 62, 71 e 76]), la situazione risulta es-
sere la seguente:
• Il progetto prevede il passaggio della condotta (che arriva da est)
entro i limiti meridionali del fondo no. Y4 RFD del Comune di (...),
di proprietà del ricorrente 2, ad una distanza di cinque metri dal ci-
glio della strada; la condotta prosegue poi in direzione ovest, sem-
pre alla stessa distanza dalla strada, e attraversa i fondi no. Z1-8
RFD del Comune di (...), di proprietà delle ricorrenti 3 o da esse
presi in affitto. A sud della strada, larga circa 5 metri su tutta la
tratta, si trova la linea ferroviaria FFS (...) Sul suo lato sud (oltre
che est e ovest), la particella no. Y4 RFD del Comune di (...) è bor-
data da una siepe arborea comprendendo varie piante, in parte
d'alto fusto. Detta siepe si trova all'interno di una recinzione metal-
lica posata dal ricorrente 2.
• Sia la particella no. Z1 RFD del Comune di (...), sulla quale sorge
pure una casa, sia la contigua particella no. Z2 sono essenzial-
mente impiegate quali pascoli per cavalli. Mentre la particella no.
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Z1 presenta un'apertura verso la strada, le particelle seguenti sono
munite di recinzioni.
• A nord delle particelle no. Y4, Z1, Z2, ... RFD del Comune di (...) e
parzialmente entro i limiti delle stesse, si estende lo stagno “...”,
oggetto no. (...) dell'Inventario federale delle paludi d'importanza
nazionale (allegato 1 dell'ordinanza federale del 7 settembre 1994
sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale, [ordinanza
sulle paludi, RS 451.33] e piano allegato alla bozza di accordo del
9 agosto 2005 proposta dal Cantone alle ricorrenti 3 [incarto pro-
cedura di ricorso, ad pag. 71]).
• Sul lato ovest della particella no. Y4 del Comune di (...), c'era un
canale di bonifica collegato al laghetto sito a nord di una vecchia
lanca a sua volta a nord della particella no. Z1. È stato notato inol-
tre sia dalle autorità preposte alla protezione ambientale cantonali
che federali, sia dal ricorrente 2 stesso, che una discarica abusiva
aveva a suo tempo tappato detto canale, impedendo il deflusso
dell'acqua dalla particella no. Y4 verso la no. Z1. La discarica si
trova addirittura entro i limiti della zona nucleo della palude. Per
altro, sempre all'interno della zona nucleo della palude, si trova
pure una fossa settica con pozzo perdente, attinente all'immobile
delle ricorrenti 3 (piano allegato alla citata bozza di accordo del 9
agosto 2005 [incarto procedura di ricorso, ad pag. 71]).
8.1 Nel suo ricorso, il ricorrente 2 si oppone al passaggio della con-
dotta secondo il tracciato appena descritto, in particolare perché met-
terebbe in pericolo la siepe da lui a suo tempo piantata; a suo parere,
nella misura in cui detta siepe protegge una palude d'importanza na-
zionale, non può essere intaccata in nessun modo dal progetto; egli in-
voca inoltre un'errata ponderazione degli interessi in gioco e quindi
una violazione della legislazione a tutela della natura. Nella denegata
ipotesi vengano approvati i piani contestati, chiede che la siepe sia ri-
pristinata in base allo statu quo ante. Inoltre, esige che tutte le misure
di sostituzione ecologica destinate a proteggere lo stagno “...” vengano
applicate. Da quanto emerge dalle constatazioni di cui sopra, dette
misure di compensazione sarebbero da prendere essenzialmente con
interventi sul fondo delle ricorrenti 3, più precisamente sulla parcella
no. Z1 RFD del Comune di (...).
8.2 D'altra parte, come già rilevato, le ricorrenti 3 si oppongono al pas-
saggio della condotta sui fondi di loro proprietà o da loro affittati in
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quanto temono che i lavori e le conseguenze degli stessi rechino a
lungo termine un danno importante all'esercizio della scuderia che ge-
stiscono. Contestando comunque ogni interesse pubblico all'opera liti-
giosa, censurano inoltre un'errata ponderazione degli interessi in gio-
co. Esse sostengono pure che la fattibilità economica del progetto sa-
rebbe molto dubbia e che di conseguenza, l'autorità di prima istanza
non avrebbe mai dovuto approvare i piani. Anche se implicitamente
(precedente consid. 7.4), contestano ogni misura di sostituzione ecolo-
gica sul loro fondo.
8.3 Il presente Tribunale constata quindi che il ricorrente 2 chiede mi-
sure di sostituzione concernenti quasi esclusivamente la proprietà del-
le ricorrenti 3; che queste ultime vi si oppongono, mentre le autorità
specializzate le vedono invece con favore; che la controparte aderisce
in parte a dette misure (piani allestiti in seguito al sopralluogo [incarto
procedura di ricorso, ad pag. 76], come pure prese di posizione del 16
marzo e del 21 maggio 2007 [incarto procedura di ricorso, pag. 93 e
102]).
8.4 Conseguentemente, verranno nel seguito esaminate le obiezioni
formulate in merito alle misure espriporiative riguardanti le proprietà
dei ricorrenti 2 e 3 (assenza d'interesse pubblico dell'opera per cui det-
te misure vengono ordinate ed errata ponderazione degli interessi
pubblici contrapposti, rispettivamente degli interessi pubblici e privati
in gioco; consid. 9 seg.) e alle misure di ripristino e di sostituzione eco-
logica decise dall'autorità inferiore (consid. 11 segg.).
9.
Le ricorrenti 3 censurano un'assenza di interesse pubblico all'esecu-
zione dell'opera (consid. 9.1). Sempre sotto l'aspetto dell'interesse
pubblico, esse contestano inoltre la fattibilità economica della stessa
(consid. 9.2).
Contestualmente a una violazione della legislazione in materia di pro-
tezione della natura, il ricorrente 2 invoca da parte sua una lesione del
principio della proporzionalità nella ponderazione degli interessi in gio-
co (consid. 9.3-9.4).
9.1 Circa l'interesse pubblico dell'opera, può essere qui integralmente
rinviato al precedente consid. 5.1. La censura dell'assenza d'interesse
pubblico è infatti già stata trattata e respinta nell'ambito dell'evasione
del ricorso del ricorrente 1.
Pagina 22
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9.2 Respinta dev'essere anche la censura riguardante la fattibilità eco-
nomica del progetto. Come del resto pertinentemente rilevato anche
dall'autorità inferiore (atto impugnato, p.to 13.1, pag. 8), tale aspetto
non è contemplato dall'art. 3 LITC. La sua verifica esula dalle compe-
tenze dell'UFE e, di conseguenza, anche del presente Tribunale (pre-
cedente consid. 3.2).
9.3 Per quanto riguarda la censura sollevata dal ricorrente 2, va invece
osservato quanto segue.
9.3.1 A norma della legge federale del 1. luglio 1966 sulla protezione
della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), le caratteristiche del pae-
saggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monu-
menti culturali del Paese devono essere rispettati e protetti. Deve inol-
tre essere promossa la loro conservazione e tutela (art. 1 lett. a LPN).
Nell'adempimento dei compiti della Confederazione, occcorre provve-
dere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i
luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e,
ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti (art.
3 cpv. 1 LPN).
9.3.2 Le autorità adempiono a questo dovere: (1) costruendo e mante-
nendo in maniera corrispondente i propri edifici e impianti, oppure ri-
nunciando a costruire (art. 3 cpv. 2 lett. a LPN); (2) subordinando le
concessioni e i permessi a condizioni o a oneri o negandoli (art. 3 cpv.
2 lett. b LPN). Questo dovere dev'essere rispettato qualunque sia l'im-
portanza dell'oggetto secondo l'art. 4 LPN. Un provvedimento non de-
ve tuttavia eccedere quant'è necessario alla protezione dell'oggetto e
delle sue adiacenze (art. 3 cpv. 3 LPN).
9.3.3 L'art. 4 LPN introduce una distinzione tra oggetti d'importanza
nazionale e oggetti d'importanza regionale e locale. Per quanto riguar-
da i primi, essi sono elencati in inventari federali e beneficiano di una
protezione accresciuta (art. 5 LPN). A meno che non si imponga un in-
teresse equivalente o maggiore, parimenti d'importanza nazionale,
l'obbligo di conservare intatti tali oggetti non ammette deroghe (art. 6
LPN; ANNE-CHRISTINE FAVRE, in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste
Zufferey/Karl Ludwig Fahrländer [curatori], Commentaire LPN, Zurigo
1997, ad art. 3 e 4 LPN, pag. 167 segg.).
9.3.4 La differenza tra la protezione di cui beneficiano gli oggetti inclu-
si in un inventario federale e quelli che non vi figurano si riperquote sul
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A-2013/2006
potere di apprezzamento conferito alle autorità preposte a valutare i
differenti interessi in gioco: confrontate con oggetti o siti inventariati a
livello federale, esse devono assumere una prospettiva più restrittiva
(art. 6. cpv. 2 LPN); quando gli oggetti o i siti considerati non sono in-
ventariati, potranno invece essere più libere (art. 3 LPN; decisione del
Tribunale amministrativo federale A-2081/2006 del 17 dicembre 2007,
consid. 9, confermata con decisione del Tribunale federale 1C_52/2008
del 2 giugno 2008; ANNE-CHRISTINE FAVRE, op. cit., pag. 170).
9.4 Nella presente fattispecie, l'opera auspicata dovrebbe immettersi,
come già ricordato, nella zona cuscinetto dell'oggetto d'importanza na-
zionale no. (...) stagno “...”. In effetti, la zona toccata dai lavori sulla
particella no. Y4 RFD del Comune di (...), non è situata nel nucleo della
palude d'importanza nazionale, come asserito dal ricorrente 2, bensì
nella zona cuscinetto (relazione tecnica contenuta nell'incarto di pub-
blicazione, [1323 CO, pag. 129], come pure prese di posizione
dell'UFAM del 17 maggio 2006 e del 19 marzo 2007 [incarto procedura
di ricorso, pag. 36 e 95]).
Per quanto precede, la questione della ponderazione degli interessi va
valutata in base all'art. 3 LPN.
9.4.1 La ponderazione tra i contrapposti interessi alla protezione della
zona della palude d'interesse nazionale da una parte e l'interesse pub-
blico alla realizzazione dell'opera dall'altra, implica l'esame della que-
stione a sapere se la condotta querelata possa essere interrata al di
fuori della zona cuscinetto (quindi al di fuori della particella no. Y4 RFD
del Comune di (...) di proprietà del ricorrente 2), segnatamente sotto la
strada comunale.
9.4.2 Sennonché, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti 2 e
3, i risultati dell'istruttoria condotta portano all'esclusione di tale ipotesi
(precedente consid. 5.2).
In sede di sopralluogo, il rappresentante dell'IFO, autorità specializzata
in materia, ha infatti spiegato che i gasdotti ad alta pressione non pos-
sono essere installati sotto le strade, poiché il rischio di danni causati
ai tubi per lavori di terzi o il rischio inerente alla presenza di condotte
elettriche parallelle (nel sottosuolo o aeree) rispettivamente di condotte
di gas a bassa pressione sarebbe troppo grande.
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A-2013/2006
Preso atto del fatto che la necessità del rispetto di determinate distan-
ze in vicinanza di linee elettriche vale anche nel caso del passaggio di
linee ferroviarie (verbale di sopralluogo del 26 settembre 2006 [incarto
procedura di ricorso, pag. 62]), egli ha inoltre rilevato che nella fattispe-
cie la scelta del tracciato è condizionata pure dalla presenza della linea
ferroviaria FFS (...).
9.4.3 Non ravvisando lo scrivente Tribunale motivi validi per scostarsi
dall'avviso dell'IFO (precedente consid. 2.2), ne consegue che la valu-
tazione operata dall'autorità di prima istanza tra i pubblici interessi con-
trapposti dev'essere confermata e i gravami di violazione della legisla-
zione sulla protezione della natura, sollevati dal ricorrente 2, devono
essere respinti.
10.
In procedura, il ricorrente 2 e le ricorrenti 3, segnatamente queste ulti-
me, non contestano unicamente la ponderazione degli interessi pubbli-
ci contrapposti, bensì pure quella degli interessi alla base delle misure
d'espropriazione formale ordinate.
Come detto, sia l'iscrizione di una servitù ex art. 691 CC, sia l'espro-
priazione formale temporanea dovuta al cantiere sono misure espro-
priative che devono essere supportate da una base legale sufficiente,
essere giustificate da un interesse pubblico e rispettare il principio di
proporzionalità. Le condizioni della base legale e dell'interesse pubbli-
co sono già state esaminate e confermate dal presente Tribunale (pre-
cedenti consid. 4-5). Resta quindi da esaminare la questione della pro-
porzionalità.
10.1 Il principio della proporzionalità è rispettato quando la misura or-
dinata è adeguata a realizzare lo scopo d’interesse pubblico previsto
dalla legge; quando è necessaria per giungere allo scopo perseguito;
infine, quando tra le varie possibili al raggiungimento di detto scopo, ri-
sulta essere quella che tutela al meglio gli interessi di terzi (ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op. cit., no. 581, con riferimenti alla
giurisprudenza del Tribunale federale).
10.2 Trattandosi dell'approvazione di piani con conferimento del diritto
di espropriare, la proporzionalità è espressa nell'art. 1 cpv. 2 LEspr:
una misura espropriativa può essere pronunciata solo se necessaria
all'ottenimento dello scopo perseguito (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op.
cit., pag. 444).
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10.3 Per gli stessi motivi di cui sopra (consid. 9.4), così è anche nella
fattispecie. Come visto, la condotta non può infatti seguire altro traccia-
to di quello deciso e quindi passare sulle proprietà dei ricorrenti. Di
conseguenza, il gravame di violazione del principio di proporzionalità –
sollevato dai ricorrenti 2 e 3 in opposizione sia all'iscrizione della
servitù di condotta, sia all'occupazione temporanea – è anch'esso re-
spinto.
11.
Nel caso – come effettivamente è (consid. 9.3-9.4) – la condotta non
possa passare altrove, il ricorrente 2 esige che vengano prese tutte le
misure di ripristino necessarie, in particolare per evitare che durante il
lavori la siepe arborea sita al limitare della sua proprietà venga dan-
neggiata. La richiesta è motivata dalla funzione protettiva di detta siepe
per l'ambito protetto dello stagno “...”.
11.1 L'art. 3 cpv. 2 LPN prevede che le autorità adempiano al loro do-
vere di salvaguardia costruendo e mantenendo in maniera corrispon-
dente i propri edifici, subordinando le concessioni e i permessi a condi-
zioni o oneri; quanto al cpv. 3 della medesima norma, esso precisa che
questo dovere vige qualunque sia l'importanza dell'oggetto secondo
l'art. 4 LPN. L'art. 18 cpv. 1ter LPN prescrive infine che se, tenuto conto
di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pre-
giudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento debba
prendere misure speciali onde assicurarne la migliore protezione pos-
sibile, il ripristino o una sostituzione confacente.
11.2 Nella fattispecie, i lavori implicano lo sradicamento di alberi e ar-
busti componenti la siepe menzionata su una tratta lunga circa 46 me-
tri (verbale di sopralluogo del 26 settembre 2006 e piani allestiti in se-
guito dalla controparte [incarto procedura di ricorso, pag. 62 e 76]), per
scavare il fossato sede della condotta, permettere il passaggio dei
macchinari e la rimozione della terra ricavata. La fascia di terreno ne-
cessaria è di circa 15-20 metri di larghezza. L'istruttoria ha d'altra parte
effettivamente dimostrato la funzione della siepe piantata nel 1983 dal
ricorrente 2 in rapporto allo stagno “...”. In proposito, le autorità spe-
cializzate, l'UFAM e l'Ufficio cantonale della natura e del paesaggio,
hanno osservato che la siepe, composta da arbusti e alberi d'alto fusto,
costituisce un oggetto di sicuro pregio sotto l'angolo della protezione
dell'area paludosa, segnatamente della fauna che vi vive (verbale di
sopralluogo del 26 settembre 2006 [incarto procedura di ricorso, pag.
Pagina 26
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62). Esse hanno però nel contempo constatato che la rete metallica
che la contiene ostacola la funzione della stessa.
11.3 Nell'ottica dell'art. 18 cpv. 1ter LPN, prima di considerare ogni mi-
sura di ripristino, è necessario esaminare se non sussista la possibilità
di minimizzare l'impatto dei lavori sulla siepe.
Tenuto conto del fatto che, in corso di procedura, lo scrivente Tribunale
è stato informato della possibilità di eseguire i lavori previsti anche con
macchinari meno pesanti, usando una fascia di terreno di 10 metri cir-
ca di larghezza, a tale domanda va risposto affermativamente (parere
autorità di prima istanza, [incarto procedura di ricorso, pag. 96]).
11.4 In primo luogo, esso impone pertanto la misura descritta sotto
forma di apposito onere nel dispositivo della presente sentenza.
11.5
11.5.1 Venendo alle misure di ripristino vere e proprie occorre osser-
vare che, in seguito al sopralluogo, la controparte ha allestito dei piani
di dettaglio – poi sottoposti all'UFAM, che ne ha confermato la validità
– in cui sono state oggetto di rilievo le varie piante componenti la sie-
pe. La possibilità di trapiantare queste piante per qualche settimana
per poi rimetterle al posto originario è pure stata evocata e giudicata
come fattibile. Infine, sempre in sede di sopralluogo, la controparte si è
dichiarata d'accordo di munire la siepe – che, come puntualizzato dal
rappresentante dell'IFO, non dovrà però comprendere piante ad alto
fusto a una distanza inferiore a 2 metri dalla condotta – di un altro tipo
di recinzione, atto a permettere il passaggio della fauna indigena.
11.5.2 Visto in particolare il tenore dell'art. 18 cpv. 1ter LPN, il ripristino
della siepe è da ritenersi come necessario.
Anche se, per quanto più sopra considerato (consid. 7 e segg.), detta
misura è comunque già stata ordinata dall'autorità di prima istanza (de-
cisione impugnata, pag. 44 seg., in particolare cifre 1-3, 7-8 e 11), du-
rante la procedura che ci occupa essa è stata in ogni caso ulteriormen-
te specificata, con piena soddisfazione dell'UFAM e delle autorità can-
tonali competenti (prese di posizione dell'Ufficio della natura e del pae-
saggio e dell'UFAM del 16 marzo 2007 e del 19 marzo 2007 [incarto
procedura di ricorso, pag. 92 e 95]).
Pagina 27
A-2013/2006
Conseguentemente, mediante un apposito onere nella presente sen-
tenza, verrà pure imposto di rispettare ed eseguire i piani allestiti dalla
controparte nel mese di novembre 2006, così come notificati alle parti,
all'autorità di prima istanza ed alle autorità specializzate ([incarto pro-
cedura di ricorso, pag. 76).
11.5.3 La decisione impugnata prevede l'allestimento di cataloghi am-
bientali da produrre presso i servizi cantonali e l'UFAM al più tardi
quattro mesi prima dell'inizio dei lavori, affinché essi possano essere
seguiti.
Con riferimento alle osservazioni dell'IFO circa gli alberi d'alto fusto
presenti nella siepe arborea, nello stesso onere di cui sopra, verrà im-
posto pure di consultare quest'autorità, qualora ciò fosse necessario.
11.6 Per quanto non ancora privo d'oggetto, su questo punto il ricorso
del ricorrente 2 dev'essere quindi parzialmente accolto.
12.
Dopo quelle riguardanti le misure di ripristino – e sempre nella misura
in cui sono effettivamente ancora pendenti (consid. 7.3-7.4) – occorre
ora analizzare le censure concernti le misure di sostituzione ambienta-
le.
In sostanza, alla luce del fatto che le conclusioni delle ricorrenti devono
essere condiderate vertere all'annullamento della decisione in toto e
quindi anche delle misure di sostituzione ambientale, si tratta di verifi-
care ciò che è stato ordinato in merito nella decisione impugnata.
Tenuto conto del fatto che le ricorrenti 3 non hanno contestato la ne-
cessità di ordinare dette misure in modo esplicito, lo scrivente Tribunale
si limiterà nel seguito a esaminarle succintamente, verificandone la
proporzionalità.
12.1 In modo analogo a quanto vale per le misure di ripristino, l'obbligo
di realizzare misure di sostituzione ambientale è sancito dall'art. 18
cpv. 1ter LPN. Come già rilevato (precedente consid. 4.4 e riferimenti ci-
tati), il diritto di espropriazione vale anche in relazione all'esecuzione
delle stesse. La legge conferisce inoltre esplicitamente ai Cantoni la fa-
coltà di espropriare per raggiungere gli scopi di protezione necessari
(art. 18c cpv. 4 LPN applicabile alle paludi d'importanza nazionale per
rinvio dell'art. 23a LPN). Benché quest'ultima eventualità non si verifi-
Pagina 28
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chi nella fattispecie, ciò indica che le autorità federali e cantonali hanno
per legge un potere esteso, che possono esercitare addirittura in as-
senza di un progetto specifico, come è invece il caso nella presente
procedura.
12.2
12.2.1 Risulta dall'incarto e dalla successiva istruttoria che le misure di
sostituzione da prendere nel perimetro in questione consistono nella ri-
costituzione dei collegamenti nelle zone umide di proprietà del ricor-
rente 2 (particella no. Y4 RFD del Comune di [...]) e nell'approfondi-
mento di canali di bonifica, tra cui un canale che era stato otturato con
materiali inerti dal precedente proprietario della particella no. Z1 RFD
del Comune di (...), ora di proprietà delle ricorrenti 3 (relazione tecnica
contenuta nell'incarto di pubblicazione, [1323 CO, pag. 123], allegato
A.9, "ripristini e compensazioni", pag. 10).
12.2.2 Nel corso della presente procedura, l'UFAM ha sostenuto che le
informazioni di natura ambientale contenute negli atti di pubblicazione
non erano sufficientemente dettagliate (presa di posizione del 17 mag-
gio 2006 [incarto procedura di ricorso, pag. 36]). L'UFAM ha ritenuto
anche che la decisione impugnata non abbia ordinato le misure richie-
ste dal Cantone e ha contestato quindi la decisione su questo punto.
Sennonché, come già esposto, così non è. Nel suo dispositivo, la deci-
sione impugnata impone infatti anche la realizzazione delle misure ri-
chieste dai servizi cantonali competenti (consid. 7 segg.).
12.2.3 Ad ogni buon conto, le osservazioni delle autorità specializzate
hanno portato lo scrivente Tribunale a fare precisare le misure neces-
sarie giusta l'art. 18 cpv. 1ter LPN. Con riferimento al verbale di sopral-
luogo (incarto procedura di ricorso, pag. 62), nel novembre 2006 la
controparte ha inoltre allestito dei piani di dettaglio, che prevedono l'eli-
minazione della discarica abusiva e l'allacciamento della proprietà del-
le ricorrenti 3 al collettore consortile, che scorre sotto la strada comu-
nale (allegato alla lettera della controparte, del 29 novembre 2006 [in-
carto procedura di ricorso, pag. 76]).
12.2.4 Le autorità specializzate si sono ritenute soddisfate dalle misu-
re esposte. L'Ufficio cantonale ha da parte sua avuto pure modo di pre-
cisare che dette misure comprendono non da ultimo la soppressione di
vegetazione non autoctona, che verrà eseguita in gran parte nell'ambi-
to dell'eliminazione della discarica e dello scavo delle depressioni atte
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a garantire il deflusso corretto delle acque (presa di posizione dell'Uffi-
cio della natura e del paesaggio del 16 marzo 2007 [incarto procedura
di ricorso, pag. 92]).
12.2.5 Lo scrivente Tribunale, che esamina con riserbo i pareri espres-
si da dette autorità (consid. 2.2 e i riferimenti ivi citati), non vede motivi
per mettere in discussione le conclusioni tratte. Le misure proposte de-
vono quindi essere confermate. Per completezza, nel dispositivo del
presente giudizio verrà inserito un onere in tal senso. Debito conto do-
vrà naturalmente essere tenuto anche degli oneri contenuti nella deci-
sione impugnata riguardanti l'accompagnamento del progetto da parte
di periti e delle autorità specializzate (cfr. precedente consid. 11.5.3).
12.3 Sempre in questo contesto, nel corso dell'istruttoria le ricorrenti 3
hanno menzionato problemi relativi alla fossa settica. Esse chiedono
che, qualora fosse realizzato il progetto, anche detta fossa venga risa-
nata a spese della controparte. Questa misura è pure stata considerata
auspicabile dalle autorità specializzate ed è stata oggetto della bozza
di convenzione elaborata a seguito delle discussioni tra le ricorrenti e
le autorità cantonali (intraprese sin dal 2001 al fine di prendere provve-
dimenti di risanamento della zona a tutela della palude d'importanza
nazionale già menzionata; cfr. in particolare bozza di convenzione del 9
agosto 2005, allegata alla lettera dell'Ufficio della natura e del paesag-
gio del 26 ottobre 2006 [incarto procedura di ricorso, pag. 71]).
Per quanto ricevibile, poiché essa è stata formulata successivamente
al deposito del ricorso il 7 settembre 2005 (ANDRÉ MOSER, in: Christoph
Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2008, ad art. 52
no. 4 segg. con rinvii a giurisprudenza e dottrina), anche detta censura
risulta essere infondata.
Il presente Tribunale constata infatti che l'intervento richiesto, seppur
augurabile dal profilo ambientale, è da riportare allo stato dell'immobile
delle ricorrenti. Conseguentemente, nelle loro vesti di proprietarie
dell'immobile, compete innanzitutto a queste ultime di provvedere a
che l'immobile non inquini una zona protetta, non invece a terzi come
la qui controparte.
12.4 Sempre pendente procedura, i ricorrenti 2 e 3 hanno chiesto che
– invece di attendere il momento della posa della condotta, prevista tra
una decina di anni – i lavori relativi alle misure di sostituzione ambien-
Pagina 30
A-2013/2006
tale vengano eseguiti al più presto (osservazioni del ricorrente 2 e delle
ricorrenti 3 dell'11 luglio rispettivamente del 26 giugno 2007 [incarto
procedura di ricorso, pag. 98 e 105]).
Dal profilo giuridico, dal momento in cui i piani saranno definitivamente
approvati e cresciuti in giudicato, gli interventi previsti potranno senz'al-
tro essere eseguiti. A prescindere da questa precisazione, il presente
Tribunale rileva che la direzione dei lavori non è di sua competenza e
che la legge neppure gli assegna il ruolo di autorità di vigilanza. Visto
anche quanto imposto dalla decisione impugnata (precedenti consid.
7.2 e 11.5.3, decisione impugnata pag. 44-45), la valutazione dell'ur-
genza degli interventi approvati spetterà pertanto alle autorità specia-
lizzate toccate rispettivamente alle autorità cantonali, sulla base delle
conoscenze specifiche di cui dispongono.
13.
Le ricorrenti 3 si lamentano ancora del fatto che la decisione impugna-
ta non contenga oneri e condizioni relativamente all'esercizio della loro
scuderia; in quest'ottica, postulano che i lavori di posa delle condotte
vengano avviati durante la stagione invernale.
Benché la richiesta avanzata appaia ragionevole, lo scrivente Tribunale
rileva che non è di sua competenza esprimersi al riguardo. Esso ritiene
che, nonostante non le rassicuri totalmente in merito ai possibili incon-
venienti dovuti ai lavori, l'allestimento di una prova a futura memoria,
così come più volte evocata (cfr. in particolare il verbale di sopralluogo
del 26 settembre 2006 [incarto procedura di ricorso, pag. 62]), sia co-
munque lo strumento più adatto a salvaguardare anche gli interessi
delle ricorrenti 3. Conseguentemente, esso ordinerà un onere in tal
senso anche nel dispositivo della presente sentenza.
In ragione della tempistica dell'esecuzione del progetto, una tale prova
dovrà essere allestita sei mesi prima dell'inizio dei lavori relativi alle
misure di sostituzione ambientale, quindi di quelli concernenti la posa
vera e propria della condotta.
14.
Le ricorrenti 3 censurano infine il mancato riconoscimento da parte
dell'autorità di prima istanza di un'indennità per ripetibili per l’attività
svolta dal loro patrocinatore.
Pagina 31
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Come già più volte sottolineato, l'approvazione dei piani querelata
comporta anche l'approvazione di misure espropriative. Secondo l'art.
115 cpv. 1 LEspr, l'espropriante è tenuto a versare una congrua inden-
nità per le spese ripetibili necessarie, cagionate all'espropriato dalle
procedure di opposizione, di conciliazione e di stima. Il cpv. 2 della
stessa disposizione prevede però che se le conclusioni di quest'ultimo
vengono respinte totalmente o preponderantemente, alla loro aggiudi-
cazione pùò essere anche rinunciuato.
Nella fattispecie, l'autorità di prima istanza ha respinto totalmente le
opposizioni delle ricorrenti 3. Sulla base di quanto disposto nella succi-
tata norma, essa poteva quindi validamente rinunciare a condannare la
controparte a versare un'indennità in loro favore (ZEN-RUFFINEN/GUY-
ECABERT, op. cit., pag. 556).
15.
Riassumando, il ricorso del ricorrente 1 è integralmente respinto; il ri-
corso del ricorrente 2, per quanto non privo di oggetto, viene parzial-
mente accolto; il ricorso delle ricorrenti 3, per quanto ricevibile, viene
pure parzialmente accolto.
16.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico del ricorrente 1 soccombente. Per
quanto riguarda i ricorrenti 2 e 3, benché il loro ricorso venga parzial-
mente accolto, essi risultano però vincenti solo in minima parte. Ciò
porta lo scrivente Tribunale a non ripartire le spese diversamente da
quanto fatto per il ricorrente 1.
Nel caso in esame, tenendo conto dell'ampiezza dell'incarto, delle de-
cisioni incidentali rese, nonché dei sopralluoghi eseguiti, si giustifica
fissare le spese processuali a fr. 5'500.-- (art. 1 segg. del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
Dette spese verranno ripartite nel seguente modo: fr. 1'500.--, a carico
del ricorrente 1, poiché la sua causa ha cagionato minor lavoro; fr.
2'000.-- ciascuno, a carico del ricorrente 2 e delle ricorrenti 3.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'importo richie-
sto al ricorrente 1 verrà compensato coll'anticipo spese di fr. 1'500.--
da lui a suo tempo versato. Le spese a carico del ricorrente 2 e delle ri-
Pagina 32
A-2013/2006
correnti 3 verranno anch'esse compensate con gli anticipi di fr. 1'500.--
corrisposti. Sempre ad avvenuta crescita in giudicato, essi provvede-
ranno al versamento della differenza di fr. 500.-- ciascuno ancora dovu-
ta.
17.
A prescindere dall'esito della lite, al ricorrente 1, agente personalmente
in causa, non vengono riconosciute ripetibili.
Data la loro preponderante soccombenza, non vengono assegnate ri-
petibili neppure al ricorrente 2 e alle ricorrenti 3.
Per quanto attiene alla controparte, le sue conclusioni vengono accolte
quasi integralmente. Ciò nonostante, a norma dell'art. 116 cpv. 1 LEspr
– applicabile nella fattispecie, poiché erano in discussione pretese di
natura espropriativa –, anche ad essa non viene riconosciuta nessuna
indennità.
Pagina 33
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso del ricorrente 1 è integralmente respinto.
2.
I ricorsi del ricorrente 2 e delle ricorrenti 3 sono parzialmente accolti.
2.1 Sulla particella no. Y4 RFD del Comune di (...), di proprietà del
ricorrente 2, i lavori di posa della condotta verranno eseguiti con mezzi
tecnici atti a contenere la fascia del cantiere a 10 metri di larghezza.
2.2 Il ripristino della siepe arborea sita sulla particella no. Y4 RFD del
Comune di (...), di proprietà del ricorrente 2, verrà eseguito secondo i
piani di dettaglio trasmessi all'autorità di ricorso nel novembre 2006. A
lavori ultimati, la recinzione in rete metallica attuale verrà sostituita con
un'altra recinzione atta a permettere il passaggio della fauna indigena.
Se del caso, verrà consultato l'IFO circa le distanze da rispettare tra la
condotta e alberi d'alto fusto.
2.3 Quali misure di sostituzione ambientale, limitatamente ai fondi dei
qui ricorrenti, verranno realizzate:
• la ricostituzione dei collegamenti nelle zone umide tra i fondi di
proprietà del ricorrente 2 e delle ricorrenti 3;
• il ripristino e l'approfondimento dei canali di bonifica a favore
dello stagno “...” oggetto no. (...) dell'inventario nazionale delle
paludi, segnatamente con l'eliminazione della discarica tra le
particelle no. Y4 e Z1 RFD del Comune di (...);
• l'eliminazione della vegetazione non autoctona cresciuta nella
discarica di cui sopra;
• il collegamento della proprietà sita sulla particella no. Z1 RFD
del Comune di (...) al collettore consortile.
2.1 Per la rimanenza, per quanto non privo di oggetto, il ricorso del
ricorrente 2 è respinto.
2.2 Per la rimanenza, per quanto ricevibile, il ricorso delle ricorrenti 3
è respinto.
Pagina 34
A-2013/2006
3.
La controparte allestirà, 6 mesi prima dell'inizio dei lavori (sia dei lavori
relativi alle misure di sostituzione ecologica, sia dei lavori di posa della
condotta stessa), le necessarie prove a futura memoria circa lo stato e
l'uso delle particelle di proprietà delle ricorrenti 3 o da loro affittate.
4.
Le spese processuali, pari a complessivi fr. 5'500.-- sono poste a cari-
co dei ricorrenti. Al ricorrente 1 viene addossato l'importo di fr. 1'500.--;
compensato con l'anticipo spese già corrisposto. Ai ricorrenti 2 e 3 vie-
ne addossato l'importo di fr. 2'000.-- ciascuno; esso viene parzialmen-
te compensato con l'anticipo spese da loro già corrisposto. Il rimanen-
te importo di fr. 500.-- ancora dovuto da ciascuno di loro dovrà essere
versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla cre-
scita in giudicato della presente sentenza.
5.
Non vengono pronunciate ripetibili.
6.
Comunicazione a:
- ricorrenti (atto giudiziario)
- controparte (atto giudiziario)
- autorità inferiore (raccomandata; rif. tar/clr)
- Segretariato generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (atto giudiziario)
- UFAM (raccomandata; rif. RZ)
- IFO (raccomandata; rif. P63/WS/sg)
- Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Sezione
protezione aria, acqua e suolo (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
– i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art.
42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 36