Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A2015/2009
Sen t e n z a d e l 1 6 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Salome Zimmermann, Michael Beusch,
cancelliera Sara Friedli.
Parti A._______,
rappresentata dalla succursale B._______,
patrocinata da …,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore,
Oggetto autorizzazione per il traffico di sigarette.
A2015/2009
Pagina 2
Fatti:
A.
La A._______ è una società anonima di diritto X._______, con sede a
Y._______ e succursale a Z._______. Essa è attiva dal 2003 e ha per
scopo principale quello di fornire consulenza e logistica nel settore dell'e
commerce a livello internazionale. In concreto, oltre ad occuparsi dal
2006 principalmente della vendita e della spedizione di tabacchi lavorati,
ovvero sigarette, via internet (con il sito ***), si dedica anche alla
commercializzazione via internet di vini, prodotti alimentari, articoli e
accessori per la caccia e il tiro sportivo, ecc.
B.
Dal 2006 la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito:
DCD) ha rilasciato alla A._______ un'autorizzazione a procedere alla
lavorazione e al commercio di sigarette, a partire dal Deposito Franco
Doganale di W._______. Le sigarette giungono alla A._______ al Punto
Franco di W._______ ultimate e imballate. In seguito alle ordinazioni via
internet da parte dei clienti all'estero, le sigarette vengono individuate e
spedite dalla A._______ a detti destinatari, per il tramite di buste, sulle
quali vengono apposte le etichette con l'indirizzo del destinatario e la
dichiarazione doganale CN 22.
C.
Il 19 settembre 2008 la DCD ha notificato alla A._______ la sua
intenzione di revocare l'autorizzazione in oggetto e le ha permesso di
prendere posizione. Il 23 settembre 2008 la A._______ ha richiesto un
incontro con la suddetta autorità, il quale ha avuto luogo il 7 ottobre 2008.
Con decisione 27 ottobre 2008 la DCD ha revocato l'autorizzazione
rilasciata alla A._______ e le ha concesso una proroga transitoria fino al
30 aprile 2009, data per la quale il traffico doveva cessare
definitivamente. La decisione si basa su una modifica legislativa (cfr. art.
181 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 [OD, RS
631.01]) che priverebbe le persone della possibilità di commercializzare
siffatti prodotti in quanto ritenuti lavorati in loco, a motivo che le sigarette
vengono imballate in apposite buste di spedizione e che questa
lavorazione potrebbe pregiudicare l'imposizione doganale regolare
all'estero.
D.
La A._______ ha interposto ricorso avverso la summenzionata decisione
il 18 novembre 2008, chiedendone l'annullamento o, almeno, di posporne
A2015/2009
Pagina 3
i termini ed eventualmente di porre delle condizioni imperative nel quadro
dell'operatività.
E.
Con decisione 2 marzo 2009 la Direzione generale delle dogane (di
seguito: DGD) ha statuito sul ricorso, respingendolo.
F.
Con ricorso 27 marzo 2009 la A._______ (di seguito: la ricorrente) ha
impugnato la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo
federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, essa ne postula
l'annullamento, con conseguente ordine alla Direzione delle dogane di
Lugano di ripristinare il rilascio alla A._______ della suddetta
autorizzazione. La ricorrente ritiene che siffatta decisione leda il diritto
federale, visto che le sigarette non sono state lavorate né tanto meno
trasformate o riparate ai sensi della legislazione in materia doganale. In
ogni caso, essa contesta che questa lavorazione possa pregiudicare
l'imposizione doganale all'estero.
G.
La risposta della DGD data del 17 giugno successivo. Essa chiede che il
ricorso interposto venga respinto, sottolineando che – così come
confezionate – le buste non lascerebbero trasparire il loro contenuto, a
pregiudizio delle autorità fiscali estere. La ricorrente si è espressa il
23 giugno 2009 sulle osservazioni della DGD, contestandole.
H.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno anch'essi ripresi, per quanto
necessario, nei consideranti in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul
presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32).
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure
da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
A2015/2009
Pagina 4
1.2. Il ricorso 27 marzo 2009 è stato interposto tempestivamente (art. 20
segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto
previste dalla legge (art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione su
ricorso della DGD del 2 marzo 2009 mediante la quale è stata confermata
alla ricorrente la revoca dell'autorizzazione per il traffico di sigarette in un
deposito franco doganale pronunciata dalla DCD. Dato è quindi anche
l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
1.3. La ricorrente è una ditta con sede a Y._______ e succursale a
Z._______. Viene citata come "A._______, Z._______", sia nella
decisione 2 marzo 2009, sia nel ricorso 27 marzo 2009. Una succursale
non ha la personalità giuridica che gli permetterebbe di agire come tale in
giustizia. In ogni caso, in concreto appare che è stata la società anonima,
e non la succursale, ad essere coinvolta nella procedura e ad agire. A
questo punto si pone dunque una problematica di rappresentanza della
società A._______, visto che la procura è firmata – apparentemente – da
una persona che ha il diritto di agire soltanto per la succursale, cioè
C._______, direttrice con firma individuale. Tuttavia, in casu si può
ritenere che i poteri di rappresentanza della succursale derivino dalle
circostanze (cfr. decisione del Tribunale federale 4A.3/2003 del 28
novembre 2003 [parzialmente pubblicata con DTF 130 III 58] consid. 1.2,
DTF 120 III 11 consid. 1a in fine; decisione del Tribunale amministrativo
federale A1521/2006 del 5 giugno 2007 consid. 2.1), di modo che la
stessa risulta legittimata a ricorrere per conto della società anonima. In
tali circostanze, la destinataria della presente decisione è la A._______,
rappresentata dalla succursale B._______.
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere
esaminato nel merito.
1.4. Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD (a contrario), l'esame del merito della
presente fattispecie è sottoposto alla legge federale del 18 marzo 2005
sulle dogane (LD, RS 631.0) e non alla vecchia legge federale del
1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 4009 e CS 6 475), ciò che la
ricorrente non contesta. Infatti, si deve notare che la procedura di
revocazione dell'autorizzazione è stata aperta il 19 settembre 2008, cioè
dopo l'entrata in vigore della suddetta legge il 1° maggio 2007.
1.5. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).
Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai
A2015/2009
Pagina 5
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2007/41 consid. 2, PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3. ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate oppure dagli atti risultano indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed.,
Zurigo 1998, cifra 677).
2.
2.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LD, le merci che vengono immagazzinate in
un deposito franco doganale devono essere dichiarate a tal fine all'ufficio
doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale.
Secondo il cpv. 3, spetta al Consiglio federale stabilire le condizioni alle
quali le merci depositate in un deposito franco doganale possono essere
sottoposte a lavorazione.
2.1.1. Il concetto di lavorazione non è definito nella legge. Nondimeno,
esso è stato precisato dal Consiglio federale, in virtù della competenza
d'esecuzione che gli spetta (cfr. ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2 ed.,
Berna 2006, n. 1550). Secondo la delega di competenza di cui all'art. 65
cpv. 3 LD, il Consiglio federale ha infatti fissato, nella stessa Ordinanza,
le condizioni alle quali le merci depositate in un deposito franco doganale
possono essere sottoposte a lavorazione. Giusta l'art. 180 cpv. 1 OD
sono ammesse le lavorazioni, che servono al mantenimento della merce
durante il suo deposito, come pure l'ispezione, l'esame, il cambio
d'imballaggio, la suddivisione, la cernita, l'eliminazione dell'imballaggio
esterno e il prelievo di modelli e campioni. Giusta l'art. 180 cpv. 2 OD, in
casi motivati la Direzione generale delle dogane può autorizzare
lavorazioni e miglioramenti più estesi ai sensi dell'art. 40 lett. b e d OD
(cfr. SIMEON L. PROBST in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher,
Zollgesetz, Berna 2009, n. 11 ad art. 65 LD, pag. 414). Secondo l'art. 40
lett. b OD, s'intende per lavorazione il trattamento che non modifica la
merce nelle sue caratteristiche proprie, segnatamente anche il
riempimento, l'imballaggio, il montaggio, l'assemblaggio o l'incasso.
All'art. 181 cpv. 2 OD, il Consiglio federale ha altresì stabilito che
l'amministrazione delle dogane può vietare la lavorazione e il
A2015/2009
Pagina 6
miglioramento di merci che potrebbero pregiudicare l'imposizione
doganale regolare in Svizzera e all'estero (cfr. PROBST, op. cit., n. 16 ad
art. 65 LD, pag. 415). Il rapporto tra le due disposizioni non è
ambivalente: appare logicamente che l'art. 181 cpv. 2 OD ha vocazione
ad applicarsi a tutte le lavorazioni alle quali si riferisce l'art. 180 OD.
2.1.2. Nella misura in cui il Tribunale amministrativo federale esamina le
disposizioni della OD, esso deve limitarsi a verificare se dette disposizioni
rimangono nel quadro della delega di competenze o, se per altre ragioni,
esse appaiono contrarie alla legge o al diritto costituzionale (cfr. DTF 131
II 562 consid. 3.2, DTF 130 I 26 consid. 2.2.1, DTF 128 IV 177
consid. 2.1; decisione del Tribunale amministrativo federale A559/2011
del 1° novembre 2011 consid. 3.2). A questo punto si deve rilevare che
l'art. 65 cpv. 3 LD contiene una delega di competenza che va al di là delle
semplici disposizioni d'esecuzione. Il Consiglio federale, disciplinando agli
artt. 180 e 181 OD le condizioni alle quali le merci depositate in un
deposito franco doganale possono essere sottoposte a lavorazione, non
ha tuttavia generato nessuna disposizione contenente norme di diritto ai
sensi dell'art. 164 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101; cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova
legge sulle dogane del 15 dicembre 2003 in FF 2004 485 segg., 594
n. 7.2 "Delega di competenze legislative"). Il legislatore ha lasciato al
Consiglio federale un largo margine di apprezzamento, che il Tribunale
statuente deve rispettare giusta l'art. 190 Cost. (cfr. DTF 127 II 238
consid. 8a; decisione del Tribunale amministrativo federale A559/2011
del 1° novembre 2011 consid. 3.2). L'art. 181 cpv. 2 OD non va oltre la
delega prevista nella legge (cfr. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n.
1554 segg.). La competenza formulata nell'art. 65 cpv. 3 LD lascia spazio
a molteplici possibilità. In virtù della competenza delegata, il Consiglio
federale ha la facoltà di autorizzare certi tipi di lavorazioni ed anche di
vietarne altri, dal momento che si svolgono in un deposito franco
doganale. Né la legge né la Costituzione federale offrono garanzie su
questo punto. Per ciò che riguarda la garanzia della libertà economica
(art. 27 Cost.) – concretamente la libera scelta della professione, il libero
accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio – appare
evidente che la stessa non è rimessa in questione dalle restrizioni
previste all'art. 181 cpv. 2 OD. Infatti, non si può concepire una lesione
della summenzionata garanzia costituzionale dal momento che nulla
impone la scelta del deposito franco doganale. I vantaggi economici
potenzialmente legati a questa scelta non costituiscono un diritto
costituzionale. In definitiva, non spetta al Tribunale amministrativo
federale esaminare l'opportunità dell'art. 181 cpv. 2 OD concepito
A2015/2009
Pagina 7
dall'Consiglio federale, il quale ne assume la responsabilità (cfr. DTF 130
I 26 consid. 2.2.1).
2.2. Nella fattispecie, occorre esaminare se, da un lato, esiste una
lavorazione (cfr. consid. 2.2.1 che segue) e, dell'altro, se questa
lavorazione è ammissibile alla luce delle disposizioni sopracitate (cfr.
consid. 2.2.2 che segue).
2.2.1. La DGD ritiene che la lavorazione consiste per la ricorrente nel
togliere le sigarette dai cartoni di trasporto e, ad avvenuta ricezione
dell'ordinazione da parte dei clienti, nel condizionamento delle sigarette in
imballaggi, cioè buste, sulle quali vengono apposti la dichiarazione
doganale, l'etichetta recante l'indirizzo del destinatario, del mittente ed
infine termo sigillate (cfr. risposta 17 giugno 2009, pag. 2 punto 2;
decisione impugnata, lett. a). Nella decisione 27 ottobre 2008, essa ha
anche ritenuto che l'apposizione della dichiarazione doganale (CN 22) e
dell'etichetta con l'indirizzo del destinatario su ciascun collo doveva già
essere considerata come una lavorazione (cfr. decisione 27 ottobre 2008,
pag. 2, atto n°3 dell'incarto della DGD). La ricorrente sostiene invece che
le sigarette non fanno l'oggetto di alcuna lavorazione da parte sua.
Secondo lei, le sigarette sono già assemblate nelle loro confezioni che
non vengono in alcun modo cambiate. Le confezioni non subiscono
alcuna manomissione. Non v'è in altri termini alcuna lavorazione né tanto
meno alcuna trasformazione in senso giuridico, in quanto le sigarette
sono già disposte nei loro involucri originali (stecche) e colà vi rimangono
invariate. Le stecche vengono "semplicemente" spedite ai destinatari, per
il tramite di buste, con tanto di dicitura inneggiante al contenuto della
spedizione (cfr. ricorso, pag. 7).
Nonostante il parere contrario della ricorrente, risulta chiaramente che il
fatto di togliere le stecche di sigarette dai cartoni di trasporto, di
individuarle, di condizionarle in buste e di apporre su queste una etichetta
con gli indirizzi del mittente e del destinatario consiste in una lavorazione
ai sensi dell'art. 65 cpv. 3 LD. L'art. 180 cpv. 1 OD prevede testualmente
che il cambio d'imballaggio, la suddivisione e l'eliminazione
dell'imballaggio esterno è considerato una lavorazione. Certo, la merce –
cioè le sigarette, o le stecche di sigarette – non è modificata nelle sue
caratteristiche proprie. In questo senso, rimane invariata, come addotto
dalla ricorrente. Tuttavia, non è indispensabile che sia modificata in tal
modo per poter concludere all'esistenza di una lavorazione (cfr. consid.
2.1.1 che precede). In definitiva, poiché nel caso concreto non si tratta
unicamente dell'apposizione di un'etichetta, ma anche del disimballaggio
A2015/2009
Pagina 8
e dell'imballaggio della merce in nuove buste, non è necessario
esaminare se si potrebbe parlare di lavorazione, anche nel caso in cui si
trattasse soltanto dell'apposizione di una etichetta sui colli. Secondo la
DGD, anche in questo caso ci sarebbe una lavorazione, visto che questa
operazione appare relativa a – o in altri termini ha un legame diretto – con
l'imballaggio della merce ai sensi dell'art. 40 OD. In ogni caso, nella
presente fattispecie, come visto, questa questione non è determinante.
2.2.2. Essendo stabilito che le sigarette fanno l'oggetto di una lavorazione
ai sensi della LD, occorre determinare se questa lavorazione è
ammissibile. A questo punto, la DGD ritiene che la lavorazione debba
essere vietata in applicazione dell'art. 181 cpv. 2 OD, in quanto essa
pregiudicherebbe l'imposizione doganale regolare all'estero. Infatti,
secondo lei, le sigarette sono confezionate in buste che non permettono
di fare un legame diretto con la merce contenuta. A questo si aggiunge la
scelta della modalità d'inoltro (postalettere). Essa ritiene altresì che, visto
il crescente flusso di invii postali, questi due fattori utilizzati
contemporaneamente renderebbero praticamente impossibile alle
amministrazioni doganali il controllo di questi invii (cfr. risposta 17 giugno
2009, pag. 3). A suo avviso, la ricorrente sarebbe perfettamente a
conoscenza della quasi impossibilità delle amministrazioni doganali a far
fronte al crescente flusso di invii postali. Sarebbe accertato che il
commercio relativo alla vendita di sigarette via internet risulta
interessante per il consumatore – e dunque per il commerciante –
soltanto se le sigarette non vengono sottoposte a imposizione nel paese
di destinazione. D'altronde, secondo la DGD, le condizioni generali di
vendita della ricorrente offrirebbero all'acquirente la possibilità di rifiutare
l'ordinazione qualora "per disgrazia" le dogane estere avessero scoperto
la natura delle merci e richiesto il pagamento dei tributi d'entrata (cfr.
decisione impugnata, consid. 8).
Secondo la ricorrente invece, le autorità del paese di destinazione
sarebbero chiaramente allertate sul contenuto dei colli, visto che –
sull'etichetta di esportazione – appare chiaramente il tipo di prodotto, il
peso, la tariffa doganale. Nessuna manipolazione sarebbe effettuata per
mascherare il contenuto. A suo avviso, spetterebbe alle autorità straniere
applicare eventuali tariffe o dazi in base alla documentazione ricevuta
(cfr. ricorso, pag. 4).
L'argomentazione della ricorrente non è dunque quella di dire che
l'imposizione doganale all'estero non è pregiudicata, ma soprattutto che
spetta alle autorità straniere essere più diligenti. La ricorrente non
A2015/2009
Pagina 9
afferma, e nulla agli atti lo dimostra, che i tributi d'entrata nel paese di
destinazione vengano pagati. Del resto, essa non contesta neppure che
la sua argomentazione di vendita delle sigarette si basa precisamente
sull'assenza dei tributi d'entrata, come risulta dalla decisione impugnata.
Il Tribunale statuente considera che le buste nelle quali le sigarette sono
confezionate hanno un aspetto (buste) ed una dimensione (adattata ad
una sola stecca di sigarette; cfr. allegato n. 1 alla lettera del 2 settembre
2008) che permette di evitare i controlli doganali. È ovvio che il controllo
sistematico da parte delle autorità doganali di questo tipo di spedizione è
impossibile, visto il loro quantitativo. La ricorrente del resto conferma in
un certo modo quest'impossibilità, poiché afferma di non essere stata
oggetto di reclami da parte di clienti, a motivo di pagamento delle tasse
d'entrate, o di Stati stranieri (cfr. ricorso, pag. 9). Il fatto che la ricorrente
faccia apparire il tipo di prodotto (sigarette) sull'etichetta di esportazione
dei colli (cfr. ricorso, pag. 4), cioè sulla dichiarazione doganale svizzera
CN 22, si rivolge alle autorità doganali svizzere. Detta etichetta, non è
concepita per permettere l'imposizione doganale straniera. Nelle
circostanze del caso concreto, risulta dunque che le lavorazioni che la
ricorrente effettua possono pregiudicare l'imposizione doganale regolare
all'estero, ciò che giustifica il divieto di queste lavorazioni, giusta l'art. 181
cpv. 2 OD. Una certezza in merito a detto pregiudizio non è necessaria in
quanto questa disposizione trova in ogni caso applicazione, vista la
formulazione potestativa utilizzata dal Consiglio federale ("potrebbero
pregiudicare l'imposizione doganale"). Di conseguenza, l'autorità inferiore
ha correttamente revocato l'autorizzazione concessa alla ricorrente nel
2006, a procedere alla lavorazione di sigarette a partire dal Deposito
Franco Doganale di W._______.
2.2.3.
2.2.3.1 Certo, la ricorrente spiega che il suo mercato di riferimento è
D.________, ma non riesce a convincere quando afferma – senza prova
alcuna – che questa nazione esegue controlli efficaci e ha gli strumenti
legali e materiali necessari per il blocco di tutte le merci che eccedono i
limiti concessi dalle leggi in materia (cfr. lettera della ricorrente del
18 novembre 2008, atto n° 4 dell'incarto della DGD). Il fatto, sottolineato
dalla ricorrente, che il suo volume di spedizione non può essere rilevante
per una nazione come D._______ (cfr. lettera summenzionata, pag. 3),
non permette di pervenire ad un'altra conclusione. Infatti, le dimensioni
del traffico, come pure l'importanza dello stesso per D._______, non
hanno alcuna influenza sul ragionamento dello scrivente Tribunale, questi
elementi essendo estranei alle disposizioni legali pertinenti.
A2015/2009
Pagina 10
2.2.3.2 La legge postale svizzera o internazionale, o le altre leggi vigenti
in Svizzera, che la ricorrente afferma di rispettare – non sono comunque
rilevanti (cfr. lettera summenzionata, pag. 4). Per quanto concerne le
leggi vigenti nei paesi di destinazione della merce (per lo più D._______),
niente dimostra, come già detto, che la ricorrente le rispetta (cfr. ricorso,
pag. 5). La creazione di posti di lavoro o la situazione vigente in altri paesi
(cfr. lettera summenzionata, pag. 4) non possono influire sulla
conclusione, queste condizioni non essendo di alcun aiuto alla ricorrente
per il rilascio dell'autorizzazione richiesta secondo la legge pertinente. In
definitiva, il fascicolo processuale risulta sufficientemente chiaro ed
esaustivo. Alle generiche richieste della ricorrente di procedere
all'audizione di testi – ovverosia dei funzionari delle dogane, del direttore
del Punto Franco di W._______ e di un funzionario della Posta di
W._______ (cfr. ricorso, pag. 5 "prove") – non è stato quindi dato seguito
(cfr. DTF 123 II 248 consid. 2a; DTF 122 II 274 consid. 1d). A questo si
aggiunge che, dinanzi allo scrivente Tribunale, il diritto di essere sentito è
rispettato, nella misura in cui la ricorrente ha avuto la facoltà d'esprimersi
per iscritto (cfr. Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] vol. 66 pag. 70
seg.; decisioni del Tribunale federale 2A.245/2001 del 22 ottobre 2001
consid. 2 e 2A.327/1999 del 9 maggio 2000 consid. 4b; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A6120/2008 del 18 maggio 2010
consid. 8.2 e A1360/2006 del 1° marzo 2007 consid. 3.2.2). Alla
ricorrente non è dunque concesso di esigere il proprio interrogatorio, visto
ch'essa ha avuto la facoltà d'esprimersi, esponendo pienamente i propri
argomenti per iscritto, ciò che ha fatto ancora, spontaneamente, nella sua
replica 23 giugno 2009, nonché che la procedura dinanzi al Tribunale
statuente è normalmente scritta (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 3.86).
2.2.3.3 Infine, la ricorrente si richiama al principio della proporzionalità
che dovrebbe secondo lei – nel caso della revoca di un atto
amministrativo come la suddetta autorizzazione – condurre a far
prevalere il suo interesse privato, rispettivamente l'interesse alla
sicurezza giuridica, sull'interesse pubblico, rispettivamente l'interesse
all'attuazione del principio della legalità (cfr. ricorso, pag. 10 seg.).
Il principio della proporzionalità – ancorato all'art. 5 cpv. 2 Cost. – è
rispettato quando la misura ordinata è idonea a realizzare lo scopo
d'interesse pubblico previsto dalla legge; quando è necessaria per
giungere allo scopo perseguito; infine, quando tra le varie misure possibili
al raggiungimento di detto scopo, essa risulta essere quella che tutela al
A2015/2009
Pagina 11
meglio gli interessi di terzi (cfr. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010,
n. 581, con riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale). Il
principio della proporzionalità di cui all''art. 5 cpv. 2 Cost. esige che vi sia
un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito ed il
mezzo usato per raggiungerlo. Detto principio viene suddiviso in tre
regole, ossia la regola dell'idoneità, quella della necessità e quella della
proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 135 I 233 consid. 3.1; DTF 130 II
425 consid. 5.2; DTF 124 I 40 consid. 3e). Secondo la regola
dell'idoneità, la misura deve essere atta a realizzare lo scopo d'interesse
pubblico perseguito (cfr. DTF 128 I 295 consid. 5b/cc). La regola della
necessità impone invece che la misura sia necessaria a raggiungere lo
scopo d'interesse pubblico perseguito; in questo caso, l'autorità dovrà
imporre la misura che meglio tiene conto dei contrapposti interessi (cfr.
DTF 130 II 425, consid. 5.2). Infine, la proporzionalità in senso stretto
impone che la misura amministrativa sia in un rapporto ragionevole con il
sacrificio imposto all'amministrato. Si deve quindi procedere alla
ponderazione degli interessi che qui concretamente si oppongono.
Certo, in casu, si potrebbe sostenere che l'art. 181 cpv. 2 OD lascia una
certa libertà di valutazione all'Amministrazione delle dogane, nel senso
che essa può vietare la lavorazione, e non è costretta a farlo, se questa
lavorazione potrebbe pregiudicare l'imposizione doganale regolare
all'estero. Tuttavia, quest'interpretazione non si impone evidentemente,
poiché l'autorità doganale deve rispettare il principio della parità di
trattamento e nulla segnala ch'essa applichi una pratica permissiva nei
confronti di altre persone che si trovano nella medesima situazione di
quella della ricorrente. Al contrario, lo scrivente Tribunale è a conoscenza
di almeno un caso – che gli è stato deferito – dove l'Amministrazione
delle dogane è anche intervenuta nel senso di un divieto. In ogni caso,
alla luce degli elementi che caratterizzano il principio della
proporzionalità, risulta che suddetto principio non potrebbe comunque
giustificare nel caso concreto un'eventuale tolleranza da parte
dell'autorità inferiore. Appare chiaro che le regole dell'idoneità e della
necessità sono adempiute, ciò che la ricorrente non contesta. Nella
misura in cui si tratta della proporzionalità in senso stretto, si deve notare
che l'interesse privato della ricorrente, ch'essa definisce – senza tuttavia
quantificarlo – in termini di energie e denari investiti in virtù
dell'autorizzazione rilasciata nel 2003, non prevale sull'interesse pubblico
perseguito dall'art. 181 cpv. 2 OD e sulla parità di trattamento che
comanda di non fare beneficiare la ricorrente di un trattamento di favore.
Inoltre, la ricorrente perde di vista che ha beneficiato di un'estensione
A2015/2009
Pagina 12
dell'autorizzazione concessa nel 2003, nonostante l'illegalità della
situazione così tollerata, durante due anni, cioè fino al 30 aprile 2009.
L'art. 132 cpv. 2 LD, a titolo di disposizione transitoria, prevede che le
autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell'entrata in vigore
della LD rimangono validi per un periodo massimo di due anni. La
ricorrente ha di conseguenza beneficiato della durata massima prevista
da questa disposizione, tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo
diritto doganale il 1° maggio 2007, e non può dunque sostenere, a questo
proposito, che il principio della proporzionalità sia stato violato.
2.2.3.4 Riassumendo, le censure della ricorrente si sono rivelate
inconsistenti. Ne discende che il ricorso deve essere respinto con
conseguente conferma della decisione impugnata.
3.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1
segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF;
RS 173.320.2]). Nella presente fattispecie, esse vengono stabilite in
fr. 2'000. (art. 4 TSTAF), importo che verrà integralmente compensato
con l'anticipo da lei versato pari a fr. 2'000.. Alla ricorrente non vengono
assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
A2015/2009
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 2'000. sono poste a carico della ricorrente.
Tale importo verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato
pari a Fr. 2'000..
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– La ricorrente (atto giudiziario),
– L'autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Markus Metz Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: