Corte I
A-2025/2006
{T 0/2}
Sentenza del 20 marzo 2007
Composizione: Claudia Pasqualetto Péquignot, Giudice presidente.
Beat Forster e André Moser, Giudici.
Marco Savoldelli, Cancelliere.
X._______,
ricorrente,
contro
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, Luppmenstrasse 1,
8320 Fehraltorf,
istanza inferiore,
concernente
Domanda di rilascio di autorizzazione per effettuare controlli.
Decisione del 23 ottobre 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 9 agosto 2005, X._______ ha indirizzato all'ispettorato federale degli im-
pianti a corrente forte (nel seguito: l'ispettorato) una richiesta di rilascio di
un'autorizzazione di controllo giusta l'art. 27 dell'ordinanza federale del
7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT;
RS 734.27).
B. Contestualmente all'esame di tale richiesta, l'ispettorato ha fissato un in-
contro presso l'officina di X._______ per il giorno di martedì 23 maggio
2006.
Il giorno stesso, l'incontro è però stato annullato a causa dell'improvviso ri-
covero in ospedale di X._______.
L'ispettorato ha quindi fissato un nuovo incontro per lunedì 25 settembre
2006, questa volta a Fehraltorf.
C. Il 25 settembre 2006, accompagnato dal figlio, X._______ si è presentato
presso gli uffici dell'ispettorato.
In quell'occasione, in assenza di personale italofono, i collaboratori
dell'ispettorato si sono rivolti ad X._______ in lingua francese porgendogli
svariate domande. Anche il protocollo che dà conto dell'incontro è stato
redatto in francese.
D. Il 23 ottobre 2006 l'autorità di prima istanza ha emanato la decisione impu-
gnata. In sostanza, sulla scorta delle risposte alle domande postegli il
25 settembre 2006, essa ha respinto la richiesta d'autorizzazione consta-
tando che X._______ non conosce le misure elementari per la messa in
servizio di un impianto elettrico.
E. Con atto del 9 novembre 2006 indirizzato alla Commissione federale di ri-
corso in materia di infrastrutture e ambiente (CRINAM), X._______ (nel
seguito: il ricorrente) ha impugnato la decisione di cui sopra. Egli solleva
diverse censure, in particolare relativamente alla lingua utilizzata durante
l'incontro del 25 settembre 2006, chiedendo che l'ispettorato proceda ad
una nuova valutazione del caso sulla base di un colloquio in lingua italia-
na. Sviluppa per altro un'argomentazione sulla natura di vero e proprio
esame del colloquio del 25 settembre 2006, aggiungendo di non essere
mai stato informato dello scopo esatto di questo incontro.
F. Dal canto suo, con presa di posizione del 22 febbraio 2007, l'ispettorato
puntualizza che l'audizione del 25 settembre 2006 si è imposta a causa
dell'età del ricorrente, ma che tale elemento non è comunque stato deter-
minante per la valutazione della sua richiesta. Esso conferma che la stes-
sa ha avuto luogo in lingua francese, escludendo però che la lingua utiliz-
zata abbia potuto giocare un ruolo sul suo esito. L'ispettorato stigmatizza
infine il comportamento del ricorrente, il quale, a suo dire, avrebbe chiesto
di essere interrogato in italiano solo dopo che era emerso che egli non di-
spone più delle conoscenze specialistiche richieste.
3Considerando in diritto:
1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è competente per decidere il
presente gravame, di cui è oggetto la decisione del 23 ottobre 2006
dell'ispettorato, in virtù degli art. 1, 31, 32, 33 e 53 cpv. 2 della legge fede-
rale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF;
RS 173.32).
Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, esso giudica i ricorsi pendenti presso
le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRINAM, applican-
do il nuovo diritto processuale.
2. Il ricorrente è destinatario della decisione impugnata, da lui stesso provo-
cata. Nella misura in cui tale decisione gli rifiuta l'autorizzazione richiesta,
egli è senz'altro legittimato a ricorrere (art. 48 cpv. 1 lett. a-c della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA;
RS 172.021], applicabile alla presente procedura giusta l'art. 37 LTAF).
I requisiti di termini e di forma (art. 50 segg. PA) sono per altro rispettati. Il
TAF entra perciò nel merito del ricorso.
3. Censurata è innanzitutto la lingua in cui si è tenuto il colloquio del 25 set-
tembre 2006, sulla base del quale l'ispettorato ha deciso di rifiutare l'auto-
rizzazione richiesta dal ricorrente.
A tal proposito va osservato che l'art. 70 cpv. 1 della Costituzione federale
del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101) riconosce l'italiano – al pari del tedesco
e del francese – quale lingua ufficiale della Confederazione. Alle tre lingue
citate si aggiunge il romancio, idioma che assume carattere di lingua uffi-
ciale nei rapporti tra lo Stato e le persone di madrelingua romancia.
Da questa regolamentazione, risulta che ogni cittadino, sempre che la lin-
gua da lui parlata sia una delle quattro riconosciute, ha di principio diritto a
conferire con le autorità della Confederazione nella propria lingua madre.
Questo diritto non si limita soltanto agli atti scritti di procedura; trova appli-
cazione anche nei contatti orali colle autorità federali (ANNETTE
GUCKELBERGER, Das Sprachenrecht in der Schweiz, in: Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 106/2005, Zurigo 2005,
pag. 609 segg., 618; REGULA KÄGI-DIENER, in: Die Schweizerische Bun-
desverfassung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, ad art. 70, no. 7). Eccezioni
al diritto all'osservanza della lingua dell'amministrato sono possibili quando
l'autorità federale compie "atti materiali" (fornisce informazioni, dà indica-
zioni o svolge operazioni varie): in questi casi, la problematica va giudicata
di volta in volta, in modo pragmatico (ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2. edizione,
Berna 2006, no. 644).
Dal punto di vista procedurale, lo stesso principio era da tempo concretiz-
zato nell'art. 37 vPA, in vigore fino al 31 dicembre 2006 e applicabile nella
4fattispecie. Questa disposizione imponeva alle autorità di notificare le loro
decisioni nella lingua ufficiale in cui le parti avevano presentato
rispettivamente avrebbero presentato le loro domande. Vero è che questa
norma trattava soltanto della notifica della decisione, essa non cambia
comunque niente al più ampio contenuto del diritto garantito dall'art. 70
Cost.
Per altro, il diritto all'uso della propria lingua ufficiale nei rapporti con le au-
torità ha recentemente trovato una sua ulteriore concretizzazione
nell'art. 33a PA (cfr. al riguardo Foglio Federale [FF] 2001 3958). L'art. 33a
PA, in vigore dal 1. gennaio 2007, estende infatti l'obbligo dell'uso della lin-
gua ufficiale determinante (ovvero la lingua in cui le parti hanno presentato
o presenterebbero le proprie conclusioni) a tutte le fasi di un procedimento
amministrativo.
Va aggiunto infine che il principio citato trova applicazione nei confronti di
ogni autorità centrale della Confederazione e che ad esso può essere de-
rogato solo con l'accordo dell'interessato (al riguardo cfr. MARCO BORGHI,
Langues nationales et langues officielles, in: Verfassungsrecht der
Schweiz, Zurigo 2001, pag. 593 segg., no. 34).
3.1 Nel caso in esame, il ricorrente vive e lavora nel Canton Ticino.
Fin dalla richiesta del 9 agosto 2005 egli si è espresso in italiano e pure
tutta la corrispondenza intercorsa con l'ispettorato ha avuto luogo in que-
sta lingua.
Gli unici documenti redatti in francese presenti nell'incarto sono la propo-
sta di appuntamento del 19 aprile 2006 – che però è stata confermata con
lettera del 9 maggio seguente, anch'essa in italiano – e il "rapport d'audit"
che dà conto del querelato colloquio.
Anche la decisione colla quale l'ispettorato rifiuta al ricorrente l'autorizza-
zione richiesta è redatta in italiano e non in francese, conformemente al te-
nore dell'art. 37 vPA, ora sostituito dall'art. 33a PA di cui già si è detto (in
proposito cfr. sempre FF 2001 3958).
In altre parole, non vi è dubbio alcuno che la lingua da usare nei confronti
del ricorrente è stata ed è l'italiano.
3.2 Per i principi ricordati (consid. 3), il Tribunale ritiene che l'audizione del
25 settembre 2006 non può essere considerata come un semplice "atto
materiale". Per l'importanza conferitagli dall'ispettorato medesimo, essa
costituisce piuttosto la base stessa della decisione impugnata.
3.3 Dagli atti, rispettivamente dal comportamento del ricorrente, non si può
evincere nessun consenso all'uso di un'altra lingua in occasione del collo-
quio del 25 settembre 2006. In particolare, non emerge da nessun docu-
mento, neppure dalla presa di posizione dell'autorità di prima istanza, che
il ricorrente abbia mai acconsentito anticipatamente all'uso del francese al
posto dell'italiano (al riguardo, cfr. anche la seguente consid. 3.4.).
3.4 Contrariamente all'avviso dell'istanza inferiore, il comportamento del ricor-
rente non risulta né intempestivo né lesivo del principio della buona fede
5(Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC], 66.48, consid. 5.2.2.; DTF 121 I 225, consid. 3).
Pur avendo iniziato a rispondere alle domande postegli in francese – ciò
che si può ben comprendere, visto che egli aveva affrontato un viaggio
espressamente per potersi incontrare con i collaboratori dell'ispettorato –
le parti sono infatti concordi nell'affermare che egli ha rimostrato contro
l'agire dell'ispettorato ancora nel corso dell'incontro (quindi prima di cono-
scere l'esito dello stesso), chiedendo di venire interrogato in italiano.
Tenuto conto di quanto precede, la censura del ricorrente si rivela fondata.
Egli aveva pieno diritto che il colloquio con i collaboratori dell'ispettorato
avesse luogo in italiano.
4. Sollevata contestualmente ad un procedimento amministrativo, la violazio-
ne riscontrata configura nel contempo una lesione del diritto di essere sen-
tito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost (MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der
Schweiz, Berna 2005, pag. 103; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen
Staates, Berna 2000, pag. 342 seg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione,
Zurigo 1998, no. 292 segg., 312).
Trattandosi di garanzia di natura formale – non sanabile nell'ambito della
presente procedura in quanto, nonostante il pieno potere cognitivo del
TAF, esso non può sostituirsi all'ispettorato nella valutazione tecnica del
caso – , il suo mancato rispetto ha come conseguenza la ripetizione dell'in-
tero procedimento in cui è stata violata (TOBIAS JAAG, Die Verfahrensgaran-
tien der neuen Bundesverfassung, in: Die neue Bundesverfassung, Zurigo
2002, pag. 25 segg., 48; DTF 127 I 128, consid. 4d). Ne discende che la
decisione impugnata dev'essere annullata e l'incarto rimesso all'ispettora-
to, affinché proceda ad un'audizione del ricorrente in lingua italiana, quindi
statuisca nuovamente sulla sua richiesta.
In merito alle altre censure sollevate (criterio dell'età e mancato avviso cir-
ca la natura d'esame attribuita al colloquio con il richiedente), che non sa-
ranno qui ulteriormente trattate, il Tribunale rinvia comunque il ricorrente
alla sentenza del Tribunale federale 2A.366/2004 del 7 luglio 2004 con la
quale, in un caso analogo, la correttezza della procedura di audizione se-
guita dall'ispettorato è stata sostanzialmente confermata.
5. Non vengono prelevate spese (art. 63 cpv. 2 PA). Avendo il ricorrente agi-
to in prima persona, neppure si giustifica il riconoscimento di un'indennità
per ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 del regolamento dell'11 dicembre
2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso del 9 novembre 2006 è accolto, di conseguenza:
1.1 La decisione del 23 ottobre 2006 dell'ispettorato federale degli impianti a
corrente forte è annullata.
1.2 L'incarto è rinviato all'istanza inferiore, affinché proceda ai sensi dei consi-
derandi.
2. Non si prelevano spese. Il Servizio finanziario del Tribunale restituirà al
ricorrente l'anticipo di fr. 1'000.-- da lui versato il 7 dicembre 2006.
3. Non vengono pronunciate ripetibili.
4. La presente decisione è comunicata:
- al ricorrente (quale atto giudiziario)
- all'istanza inferiore (rif. Bal/Ke)
- al Segretariato generale del DATEC (quale atto giudiziario)
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
Rimedi di diritto:
Nella misura in cui risultano adempiuti i requisiti di cui agli art. 82 segg. della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 ([LTF], RS 173.110), contro la presente sentenza
può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua notificazio-
ne, allegando la sentenza impugnata. L'atto di ricorso, deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato (cfr. art. 42, 48, 54 e 100
LTF).
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