B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del
ricorso con decisione del 23.12.2016
(2C_1128/2016)
Corte I
A-2078/2016
Sen t en z a d e l 1 ° no vemb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Marie-Chantal May Canellas, Marianne Ryter,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente 1,
B._______,
ricorrente 2,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Imposta preventiva.
A-2078/2016
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Fatti:
A.
La società B._______ (in precedenza società C._______, poi divenuta
D._______), con sede a X._______, è iscritta nel registro di commercio dal
27 dicembre 1990. Il suo scopo sociale è « l’acquisto e la vendita di generi
alimentari e di bevande; la gestione di esercizi pubblici nonché ogni altra
attività connessa con lo scopo sociale » (cfr. relativo estratto del registro di
commercio). Di fatto, detta società – attualmente senza più alcuna attività
– si è occupata, almeno a partire dall’anno 2002 e sino al 2012, unicamente
della gestione dell’affittacamere del locale denominato « E._______ », con
sede a Y._______
L’attuale amministratore unico della società risulta essere il signor
F._______. Dal 27 dicembre 1990 al 24 luglio 2001 l’amministratore unico
era invece il signor G._______, poi sostituito dal signor A._______ fino al
6 gennaio 2004 (cfr. relativo estratto del registro di commercio), azionista
e gestore della società B._______. In particolare, il signor A._______ si è
occupato della locazione delle stanze del « E._______ ».
B.
Nel corso del 2014 la Divisione di controllo esterno dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha ricevuto dalla Divisione
affari penali e inchieste (di seguito: DAPI) delle informazioni, dalle quali
risulterebbe che la società B._______ nel 2006 avrebbe tralasciato di
contabilizzare dei redditi provenienti dalla locazione delle stanze del locale
« E._______» alle ragazze ivi impiegate. Detti redditi sarebbero stati
direttamente incassati dal suo azionista e gestore, ovvero il signor
A._______.
C.
Con decisione dell’11 luglio 2014, la Divisione di controllo esterno dell’AFC,
fondandosi su quanto emerso dall’inchiesta e dai documenti della DAPI, ha
poi ritenuto l’esistenza di una prestazione soggetta all’imposta preventiva,
nella misura in cui la società B._______ avrebbe rinunciato a favore del
suo azionista A._______ ad incassare e a contabilizzare nell’eserci-
zio 2006 i ricavi connessi alla locazione delle camere del « E._______»
alle ragazze ivi impiegate. In tali circostanze, la Divisione esterna ha
dunque assoggettato la società B._______ al pagamento dell’imposta
preventiva di 97'230 franchi, oltre accessori, sui ricavi non contabilizzati
nell’esercizio 2006 a favore del proprio azionista.
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La ricostruzione della cifra d’affari effettiva della B._______, rispettiva-
mente la determinazione dei ricavi mancanti, è stata così determinata:
2006
Incassi in base ai controlli della Polizia cantonale. Fr. 594'000
Incassi in base agli interrogatori del signor A._______ da
parte della Polizia cantonale e del Ministero pubblico.
Fr. 330'000
Incassi in base alla notifica di tassazione del 26 gennaio
2006 della B._______, in rapporto alle imposte dirette.
Fr. 576'000
Media Fr. 500'000
L’importo di 97'230 franchi corrisponde al 35% dei ricavati della locazione
delle camere per il 2006 di 500'000 franchi – così come da tabella – ai quali
sono stati dedotti i ricavi risultanti dal rendiconto della società ricorrente 2
al 31 dicembre 2006 dell’importo di 222'200 franchi, per un totale di ricavi
non contabilizzati pari a 277'800 franchi (ovvero: fr. 97'230 = 35% di
[fr. 500'000 – fr. 222'200]). Sulla scorta del diritto penale amministrativo,
l’imposta preventiva è poi stata messa solidalmente a carico del signor
A._______, in qualità di beneficiario della prestazione.
D.
Avverso la predetta decisione, il 7 agosto 2014 la società B._______ e il
signor A._______ hanno congiuntamente presentato reclamo. In sunto,
essi ne hanno postulato l’annullamento, contestando l’imposta preventiva
di 97'230 franchi con i relativi interessi di mora, in quanto a loro avviso non
sarebbe stata fornita alla società e/o al suo azionista nessuna prestazione
soggetta a tale imposta. Si tratterebbero infatti di compensi versati al suo
azionista, per i quali egli sarebbe già stato regolarmente tassato. In altri
termini, non sussisterebbero né rinunce di redditi da parte della società, né
un indebito profitto nei confronti della società e del suo azionista. Criticando
la presa in considerazione in ambito fiscale delle deposizioni del signor
A._______ – in quanto emotive, imprecise e non attendibili, in ragione delle
sue scarse conoscenze contabili e della sua lunga reclusione in isolamento
– e di quanto risultante dall’inchiesta penale, essi hanno poi contestato il
calcolo della cifra d’affari alla base della ripresa fiscale, nonché i termini di
prescrizione.
E.
Il 5 febbraio 2015 la DAPI ha emesso nei confronti della società B._______
e del signor A._______ un processo verbale finale, dal quale risulta che la
cifra d’affari totale presa in considerazione per l’anno 2006, ricostruita
durante l’inchiesta penale, ammonterebbe invero a 594'000 franchi, sicché
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la distribuzione di utili finale sarebbe maggiore rispetto a quella figurante
nella decisione dell’11 luglio 2014 pari a 371'800 franchi (= fr. 594'000 [cifra
d’affari ricostruita] – fr. 222'200 [cifra d’affari dichiarata]).
F.
Con decisione su reclamo del 24 febbraio 2016, l’AFC (di seguito: autorità
inferiore) ha respinto il reclamo interposto dalla società B._______ e dal
signor A._______, confermando la decisione dell’11 luglio 2014, con cui
quest’ultimi sono stati assoggettati retroattivamente e solidalmente al
pagamento dell’importo di 97'230 franchi, oltre accessori, a titolo d’imposta
preventiva. Essa ha in particolare confermato la stima della cifra d’affari per
il 2006 di 594'000 franchi in rapporto alla locazione delle stanze operata
dalla DAPI nel processo verbale finale del 5 febbraio 2015, fondato sulle
risultanze dell’inchiesta penale. Essa ha tuttavia rinunciato ad una
reformatio in peius, ritenendo quale cifra d’affari per il 2006 l’importo di
500'000 franchi, così come risultante dalla decisione dell’11 luglio 2014.
G.
Avverso detta decisione, il signor A._______ (di seguito: ricorrente 1) ha
presentato ricorso per sé stesso e in nome e per conto della società
B._______ (di seguito: ricorrente 2) dinanzi al Tribunale amministrativo
federale con scritto 4 aprile 2016. Postulando l’accoglimento del gravame,
egli ne chiede l’annullamento, ribadendo in sunto quanto già censurato nel
reclamo del 7 agosto 2014. In particolare, egli contesta l’esistenza di
prestazioni fornite alla società ricorrente 2 soggette all’imposta preventiva,
censurando una doppia imposizione ingiustificata (importo già tassato
quale reddito del ricorrente 1), l’eccezione di prescrizione e, indiretta-
mente, una violazione del suo diritto di essere sentito (motivazione della
decisione lacunosa).
H.
Con scritto 25 aprile 2016, il ricorrente 1 ha altresì contestato il calcolo alla
base della ripresa fiscale dell’autorità inferiore, in quanto sarebbe basato
su dei dati imprecisi e incompleti, non comprovati.
I.
Con scritto 3 giugno 2016, l’autorità inferiore si è in sostanza riconfermata
nella propria decisione, postulando il rigetto del ricorso, nella misura in cui
è ricevibile. In particolare, essa ha censurato la mancanza di legittimazione
del ricorrente 1 a validamente rappresentare la società ricorrente 2 nella
presente procedura di ricorso.
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Pagina 5
J.
Con ordinanza 9 giugno 2016, lo scrivente Tribunale ha invitato il ricor-
rente 1 a produrre una valida procura attestante ch’egli può rappresentare
la società ricorrente 2 in giudizio, entro un termine di 5 giorni dalla notifica.
Tale termine era accompagnato dalla comminatoria che, in caso contrario,
il ricorso della ricorrente 2 sarebbe stato dichiarato inammissibile e la
procedura sarebbe proseguita unicamente nei confronti del ricorrente 1.
K.
Il 20 giugno 2016, il ricorrente 1 ha trasmesso un documento che, a suo
avviso, lo legittimerebbe a rappresentare in giudizio la ricorrente 2.
L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In partico-
lare, le decisioni emanate dall’AFC su reclamo in materia di riscossione
dell’imposta preventiva sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale (cfr. art. 39 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’impo-
sta preventiva [LIP, RS 642.21], in combinato disposto con l’art. 32 LTAF).
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA,
in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF).
1.2 Il ricorso in oggetto è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e – su riserva di quanto
verrà indicato nel consid. 1.3 del presente giudizio in merito alla qualità di
parte della ricorrente 2 – di forma previste dalla legge (art. 52 PA).
1.3 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio sia la qualità per
ricorrere, che la qualità di parte (cfr. TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013
consid. 2; MARANTELLI/HUBER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxis-
kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG; di seguito: Praxiskom-
mentar VwVG], 2a ed. 2016, n. 5 ad art. 48 PA; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2a ed. 2015, pag. 177 e pag. 481).
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Pagina 6
1.3.1 Giusta l’art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa.
1.3.2 Giusta l’art. 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi
potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi
e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. Ai sensi
dell’art. 6 PA, va considerata quale parte alla procedura soltanto chi
dispone della capacità giuridica (esercizio dei diritti civili) e della capacità
processuale (cfr. MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, n. 12 ad
art. 6 PA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 443 segg.).
In procedura, la capacità processuale è il corollario dell’esercizio dei diritti
civili. Le persone giuridiche hanno l’esercizio dei diritti civili tosto che siano
costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti
(cfr. art. 54 CC). Esse esercitano i loro diritti civili per mezzo dei loro organi,
i quali sono chiamati ad esprimerne la volontà (cfr. art. 55 cpv. 1 CC).
Nell’ambito di una procedura giudiziaria, le persone giuridiche agiscono per
il tramite dei loro organi che le rappresentano. Il potere di rappresentanza
degli organi di una società, rispettivamente dei suoi rappresentanti contrat-
tuali, è determinato dalla sua organizzazione nonché dalle disposizioni
speciali circa la forma giuridica da essa adottata (cfr. DTF 141 III 80
consid. 1.3 con rinvii; MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, n. 14
ad art. 6 PA; cfr. FRANCESCO TREZZINI, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [ed.],
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [di seguito:
CPC Comm], 2011, pag. 236 con rinvii).
1.3.3 In particolare, per quanto riguarda la società anonima, in primo luogo
è il consiglio d’amministrazione ad essere legittimato a rappresentarla in
giudizio. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento
d’organizzazione, ogni amministratore – membro del consiglio d’ammini-
strazione – può agire in giudizio per conto della società anonima (cfr. 718
cpv. 1 CO). Al momento della fondazione della società anonima, la nomina
degli amministratori, membri del consiglio d’amministrazione, spetta
all’assemblea generale degli azionisti, giusta l’art. 698 cpv. 2 cifra 2 CO.
Qualora una società non sia più provvista nemmeno di un amministratore
unico – ovvero, quando difetta l’intero consiglio d’amministrazione –, spetta
all’assemblea generale nominarne uno nuovo (cfr. PETER/CAVADINI, in:
Tercier/Amstutz [ed.] Commentaire romand, Code des obligations II [di
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Pagina 7
seguito: CR CO II], 2008, n. 9 ad art. 718 CO). Il nome dei nuovi
amministratori deve essere iscritto nel registro di commercio.
1.3.4 In secondo luogo, essa può altresì essere rappresentata in giudizio
da uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori), ai quali il consiglio
d’amministrazione ha delegato il potere di rappresentanza (cfr. art. 718
cpv. 2 CO). In terzo luogo, essa può anche essere rappresentata in giudizio
da un rappresentante contrattuale designato dal consiglio d’amministrazio-
ne (cfr. DTF 141 III 80 consid. 1.3 con rinvii; TREZZINI, CPC Comm,
pag. 236 con rinvii). Il nome delle persone autorizzate a rappresentare la
società deve essere notificato per iscritto all’ufficio del registro di commer-
cio dal consiglio d’amministrazione, producendo una copia autenticata
della deliberazione che conferisce loro tale facoltà. Esse devono fare la
loro firma davanti all’ufficio del registro di commercio o produrla autenticata
(cfr. art. 720 CO).
Di principio, per poter validamente agire in giudizio per la società anonima,
il nome delle persone autorizzate a rappresentarla deve dunque figurare
nel registro di commercio. Qualora ciò non sia il caso, la persona che
ricorre in nome e per conto della società – segnatamente i rappresentanti
contrattuali, il cui nome di regola non figura nel registro di commercio –,
deve essere provvista di una valida procura scritta debitamente firmata e
datata da un amministratore unico, iscritto a registro di commercio (cfr. DTF
141 III 80 consid. 1.3 con rinvii; MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar
VwVG, n. 7 ad art. 11 PA). In definitiva, ogni persona abilitata a rappresen-
tare in giudizio la società deve poter giustificare i suoi poteri con un estratto
del registro di commercio o con una procura scritta (cfr. DTF 141 III 80
consid. 1.3 con rinvii; parimenti art. 11 cpv. 2 PA).
1.3.5 Il potere di rappresentanza di un amministratore si estingue non
appena esso, per una qualsiasi ragione, lascia la sua funzione. Tale potere
si estingue anche allorquando il consiglio d’amministrazione decide di
revocarli il potere di rappresentanza e di attribuirlo ad un terzo. In ogni
caso, per essere opponibile a terzi in buona fede, l’estinzione del potere di
rappresentanza deve tuttavia figurare nel registro di commercio, ciò che
richiede l’iscrizione di tale evenienza (cfr. PETER/CAVADINI, CR CO II, n. 11
e 16 ad art. 718 CO). In virtù dell’art. 933 CO, vi è infatti la presunzione
secondo cui le persone, il cui nome figura nel registro di commercio in
qualità di amministratore unico della società, dispongono del potere di
rappresentanza (cfr. PETER/CAVADINI, CR CO II, n. 6 ad art. 718 CO).
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Pagina 8
1.3.6 In casu, la decisione su reclamo del 24 febbraio 2016 dell’autorità
inferiore dichiara il ricorrente 1 e la società ricorrente 2 come solidalmente
responsabili del pagamento dell’importo di 97'230 franchi, oltre accessori,
a titolo d’imposta preventiva in relazione ai ricavi non contabilizzati dalla
società ricorrente 2 nell’esercizio 2006. Quali destinatari della predetta
decisione, entrambi hanno un interesse degno di protezione a che la stessa
venga annullata ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA (cfr. consid. 1.3.1 del
presente giudizio).
Ciò premesso, la decisione in oggetto è stata impugnata dinanzi al
Tribunale amministrativo federale con ricorso 4 aprile 2016 dal ricorrente 1,
il quale ha indicato di rappresentare altresì la società ricorrente 2. Se non
vi è dubbio alcuno in merito alla qualità di parte del ricorrente 1, ciò non è
tuttavia il caso per quanto concerne la società ricorrente 2. Per rispondere
a tale quesito, occorre verificare se il ricorrente 1 era ed è tutt’ora abilitato
a rappresentare la società nella presente procedura di ricorso, secondo i
principi enunciati poc’anzi (cfr. consid. 1.3.2 segg. che precedono).
Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che da un esame dell’estratto del
registro di commercio della ricorrente 2, risulta che quest’ultima è una
società anonima, il cui attuale amministratore unico con firma individuale è
il signor F._______ e non il ricorrente 1, precedente amministratore unico
fino al 6 gennaio 2004. Sulla base di detta iscrizione, in assenza della
prova del contrario, soltanto il signor F._______ risulta dunque
formalmente abilitato a rappresentare detta società in giudizio (cfr. relativo
estratto del registro di commercio; consid. 1.3.5 del presente giudizio). In
tali circostanze, per poter a sua volta validamente rappresentare detta
società in giudizio, il ricorrente 1 deve disporre di una valida procura scritta
(cfr. consid. 1.3.4 del presente giudizio). In tale ottica, con ordinanza datata
9 giugno 2016, lo scrivente Tribunale ha invitato il ricorrente 1 a voler
regolarizzare il ricorso entro 5 giorni dalla notifica, producendo una valida
procura sottoscritta dalla ricorrente 2, con la comminatoria che in caso
contrario non sarebbe entrato nel merito del ricorso per quanto concerne
quest’ultima, dichiarandolo inammissibile. Orbene, il 20 giugno 2016 il
ricorrente 1 ha prodotto un documento denominato « verbale di assemblea
generale », nel quale è indicato che l’amministratore unico sarebbe
deceduto durante l’estate 2015 e non ancora sostituito. Con tale verbale, il
ricorrente 1 si è attribuito – in quanto presidente dell’assemblea generale
– la facoltà di rappresentare la società ricorrente 2 in giudizio. Sennonché
un tale documento di per sé non costituisce una valida procura. Nulla agli
atti permette infatti di inficiare quanto figurante a registro di commercio,
rispettivamente di verificare la veracità delle informazioni contenute in detto
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Pagina 9
verbale (ad esempio: se secondo gli statuti della società o altri atti ufficiali
il ricorrente 1 sia effettivamente il presidente dell’assemblea generale e
abbia il diritto di autodesignarsi quale suo rappresentante, rispettivamente
se l’assemblea generale è stata validamente convocata, non essendovi
nessuna menzione in merito agli azionisti presenti a tale incontro, ecc.).
Visto tutto quanto suesposto, lo scrivente Tribunale non può che constatare
l’assenza della facoltà del ricorrente 1 a rappresentare validamente in
giudizio la società ricorrente 2, così come peraltro giustamente rilevato
dall’autorità inferiore nella propria risposta del 3 giugno 2016. In tale
evenienza, la ricorrente 2 risulta sprovvista non solo della qualità di parte
nella presente procedura di ricorso (art. 6 PA), ma anche della
legittimazione ricorsuale (art. 48 cpv. 1 PA), sicché il ricorso 4 aprile 2016
deve essere dichiarato inammissibile per quanto la concerne. Per contro,
detto ricorso rimane valido per il ricorrente 1 e verrà pertanto esaminato
nel merito qui di seguito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l’inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41
consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure
(« Rügeprinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure
che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla
constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza
sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II
139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in
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Pagina 10
particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio
interesse, comprende, in particolare, l’obbligo di portare le prove
necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria
richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare
le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
Nel proprio gravame, il ricorrente 1 solleva una violazione del suo diritto di
essere sentito, in quanto ritiene che la motivazione della decisione sia
insufficiente. A suo avviso, l’autorità inferiore non avrebbe infatti spiegato
perché non ha tenuto conto delle censure sollevate nel suo reclamo e
neppure il calcolo alla base della ripresa fiscale.
3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione resa dall’autorità,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito
(cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale
doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall’autorità di
ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).
Detto diritto, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all’interessato il
diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi
confronti, il diritto di prendere visione dell’incarto, la facoltà di offrire mezzi
di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione,
di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative
risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione
(cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del
19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-
7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii).
A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti
in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un succes-
sivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della giurisdizione
competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. sentenza
del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 con-
sid. 2.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015
consid. 3.5 con rinvii).
3.2 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l’autorità di motivare la sua
decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è
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ancorata all’art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il
destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso,
impugnarla in piena coscienza di causa e che l’autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 con-
sid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l’autorità si esprima
sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell’altro sul giu-
dizio di merito. L’autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti
i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi
ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530
consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; [tra le molte]
sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii;
DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Peraltro, la motivazione non deve necessa-
riamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un
documento separato che sia stato portato a conoscenza dell’interessato o
può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un’altra autorità sem-
pre portata a conoscenza dell’interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; 113
II 204 consid. 2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio
2015 consid. 3.3 con rinvii), basta che il destinatario sia in grado di procu-
rarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L’ampiezza della motivazio-
ne non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata
tenendo conto dell’insieme delle circostanze della fattispecie e degli inte-
ressi della persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla
giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere
sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui
quali l’autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. ADELIO SCO-
LARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 531 e 535 con rinvii).
3.3 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Nella decisione
impugnata, l’autorità inferiore ha innanzitutto esposto le norme e i principi
applicabili alla fattispecie (cfr. decisione impugnata, consid. 1). Essa ha poi
riassunto in maniera chiara e precisa non solo i fatti alla base della ripresa
fiscale, ma anche gli elementi presi in considerazione nel calcolo stesso di
detta ripresa fiscale, così come risultante altresì dall’inchiesta penale. Più
nel dettaglio, l’AFC ha spiegato di aver constatato da parte della società
ricorrente 2 l’omessa contabilizzazione a favore del ricorrente 1 di una
parte della cifra d’affari dell’affittacamere, tale « E._______ », percepiti
nell’anno 2006. Non disponendo di documenti contabili, l’AFC ha dovuto
ricostruire la cifra d’affari sulla base degli interrogatori e delle dichiarazioni
della polizia, delle ragazze impiegate in tale locale notturno e dello stesso
ricorrente 1, nonché sulla base delle notifiche di tassazione della società
ricorrente 2. Gli elementi del calcolo della cifra d’affari sono stati esposti in
maniera chiara mediante l’ausilio di tabelle riassuntive (cfr. decisione
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Pagina 12
impugnata, consid. 2). L’AFC ha altresì puntualmente analizzato gli
argomenti sollevati dal ricorrente 1 nel proprio reclamo, indicando perché
gli stessi non erano rilevanti o pertinenti (cfr. decisione impugnata,
consid. 3). In tali circostanze, lo scrivente Tribunale ritiene la predetta
motivazione come ampiamente sufficiente, tant’è che non ha impedito al
ricorrente 1 di contestare né la ripresa fiscale, né il calcolo della cifra d’affari
litigiosa. Quand’anche si avessero ancora dubbi in proposito – ciò che,
come visto, non è tuttavia il caso – ogni eventuale violazione del diritto di
essere sentito andrebbe comunque considerata come sanata in sede
ricorsuale, nella misura in cui con risposta 3 maggio 2016 l’autorità inferiore
ha fornito ulteriori dettagli e precisazioni sia in merito al calcolo della cifra
d’affari litigiosa, sia in merito agli argomenti sollevati dal ricorrente 1. In
definitiva, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito
del ricorrente 1, sicché detta censura dev’essere qui respinta.
4.
Nel proprio gravame il ricorrente 1 solleva poi la prescrizione del credito
alla base della ripresa fiscale, in quanto il termine di 5 anni in rapporto
all’esercizio 2006 sarebbe già espirato nel 2011. A suo avviso, tale termine
di prescrizione non sarebbe infatti stato validamente interrotto, sicché la
ripresa fiscale non gli sarebbe opponibile.
4.1 La prescrizione è una questione di diritto che va esaminata d’ufficio
dall’autorità e non necessita d’essere sollevata dall’assoggettato (cfr. sen-
tenze del TF 2C_243/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5 con rinvio;
2C_551/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; sentenze del TAF A-
1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.1; A-3659/2012 del 3 febbraio
2014 consid. 4.1; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1; MICHAEL
BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, pag. 278; STÉPHANIE
EICHENBERGER, in: Oberson/Hinny [ed.], Commentaire droits de timbre,
2006, n. 5 ad art. 30 LTB). La prescrizione del credito fiscale va esaminata
dallo scrivente Tribunale in maniera prioritaria, la stessa – se constatata –
comportando la perenzione della pretesa dell’autorità inferiore.
4.2 In tale ottica, prima di esaminare la prescrizione dei crediti in oggetto
(cfr. consid. 4.3 del presente giudizio), qui di seguito verranno esposte le
norme pertinenti relative alla prescrizione in materia d’imposta preventiva.
4.2.1 La prescrizione, nella misura in cui concerne l’esistenza del credito
fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenze del TAF A-1449/2015 del
2 novembre 2015 consid. 3.2; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012
consid. 4.2 con rinvii; BEUSCH, op. cit., pag. 282 seg.). Per questo motivo,
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Pagina 13
alla stessa risulta applicabile il diritto vigente al momento in cui le
circostanze di fatto alla base del gravame hanno avuto luogo.
4.2.2 La prescrizione dei crediti fiscali in materia di imposta preventiva è
retta dall’art. 17 LIP. Per quanto riguarda fattispecie di carattere penale,
determinante è invece la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto pena-
le amministrativo (DPA, RS 313.0), applicabile all’imposta preventiva virtù
del rinvio dell’art. 67 cpv. 1 LIP (cfr. sentenza del TF del 26 marzo 1987
consid. 5, in: ASA 56 pag. 203 segg.; sentenza del TF del 6 marzo 1986
consid. 2b, in: ASA 55 pag. 285 segg.; sentenza del TAF A-3060/2015 e A-
3113/2015 del 10 novembre 2015 consid. 4.1). Giusta l’art. 12 cpv. 4 DPA,
l’obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive finché non siano
prescritte l’azione penale e l’esecuzione della pena (cfr. sentenza del TF
2C_243/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5.1 con rinvii; BEUSCH/MALLA,
Steuerstrafrecht – ein Entwirrungsversuch, ZStrR, 130/2012 pag. 263).
Riguardo alle contravvenzioni consistenti nella sottrazione o nella messa
in pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di una
riduzione o di un condono di tasse ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 DPA, la giuri-
sprudenza ha avuto modo di precisare che – in base al diritto in vigore a
partire dal 1° ottobre 2002 – il termine di prescrizione è di 7 anni (cfr. art. 11
cpv. 2 DPA in relazione con l’art. 333 cpv. 6 lett. b CP e con DTF 134 IV
328 consid. 2.1 che rinvia all’art. 97 cpv. 1 lett. c CP; sentenza del TF
2C_243/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5.2 con rinvii; DTAF 2009/59
consid. 4.3; sentenze del TAF A-3659/2012 del 3 febbraio 2014 con-
sid. 4.1; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 considd. 4.2.1 segg.).
Tale è in particolare il caso in presenza di una sottrazione d’imposta ai sensi
dell’art. 61 LIP, verosimilmente realizzata allorquando una società anonima
fa una prestazione valutabile in denaro facilmente riconoscibile come tale
dai partecipanti, senza tuttavia dichiarare e pagare spontaneamente l’im-
posta preventiva (cfr. citate sentenze del TF del 26 marzo 1987 consid. 5
e del 6 marzo 1986 consid. 2b; citata sentenza del TAF A-3060/2015 e A-
3113/2015 consid. 4.1). Nella misura in cui è stabilità con verosimiglianza
la sussistenza di una sottrazione d’imposta, in virtù dell’art. 67 LIP risulta
applicabile la prescrizione di cui all’art. 11 cpv. 4 DPA (cfr. citate sentenze
del TF del 26 marzo 1987 consid. 5 e del 6 marzo 1986 consid. 2c; citata
sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 consid. 4.1).
4.2.3 Conformemente all’art. 98 CP – applicabile in virtù dell’art. 2 DPA – il
termine di prescrizione di 7 anni decorre dal giorno in cui l’autore ha
esercitato la sua attività colpevole, detto giorno non essendo tuttavia preso
in conto nel calcolo del termine (cfr. sentenza del TAF A-3060/2015 e A-
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Pagina 14
3113/2015 del 10 novembre 2015 consid. 4.3.1 con i numerosi rinvii).
Allorquando una società anonima effettua una prestazione valutabile in
denaro cedendo ad un azionista o ad una persona a lui vicina dei redditi
non contabilizzati e ciò, in violazione della legislazione amministrativa
federale (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio), il termine di prescrizione
inizia a decorrere soltanto all’indomani della data di consegna del bilancio
erroneo, rispettivamente del conto erroneo – ovvero, del documento
contabile nel quale non sono stati contabilizzati i ricavi ceduti agli azionisti
o a persone vicine a quest’ultimi – all’AFC (« [d]ie […] Verjährungsfrist […]
beginnt erst nach dem Termin zu laufen, an dem die unrichtige Jahres-
rechnung bei der ESTV eingereicht wurde […] », in: citata sentenza del TF
del 26 marzo 1987 consid. 5; per i dettagli al riguardo, citata sentenza del
TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 considd. 4.3.1 e 4.3.2 con rinvii). In tal
caso, l’attività colpevole ai sensi dell’art. 98 CP consiste nella consegna di
documenti contabili irregolari alla competente autorità (cfr. citata sentenza
del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 consid. 4.3.2).
4.2.4 Il termine di prescrizione di 7 anni è sospeso durante i procedimenti
d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o
restituzione (cfr. art. 11 cpv. 3 DPA; sentenza del TAF A-3060/2015 e A-
3113/2015 del 10 novembre 2015 consid. 4.3.3 con rinvii; BEUSCH/MALLA,
in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [ed.], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a ed. 2012 [di
seguito: VStG-Kommentar], n. 56 ad «Vorbemerkungen zu Art. 61-67 »).
4.2.5 Il predetto termine di prescrizione può essere interrotto dalle parti,
ogni qualvolta esse intervengano nella procedura mediante un « atto
interruttivo ». In tal caso, un nuovo termine di prescrizione comincia a
decorrere ad ogni interruzione. L’atto interruttivo della prescrizione non
deve rivestire una forma particolare. La semplice comunicazione, secondo
cui la riscossione dell’imposta è richiesta, è al riguardo sufficiente. In diritto
fiscale, detto atto è infatti concepito in maniera larga: esso ingloba ogni
azione dell’autorità portata alla conoscenza dell’assoggettato e destinata
ad accertare o ad incassare il credito fiscale. Segnatamente l’annuncio o
la messa in opera di verifiche contabili, la notifica di un conteggio comple-
mentare o di un avviso di credito valgono interruzione della prescrizione,
come pure un precetto esecutivo, una decisione o una decisione su
reclamo (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-1449/2015 del 2 novembre
2015 consid. 3.2.2 con rinvii, confermata dal TF con sentenza
2C_1095/2015 del 27 maggio 2016 consid. 4.3.3). Ciò che è determinante
è che l’atto interruttivo della prescrizione menzioni l’essenziale delle circo-
stanze di fatto sulle quali si fonda il credito fiscale, permettendo in tal modo
A-2078/2016
Pagina 15
all’assoggettato di comprendere di cosa si tratta (cfr. [tra le tante] la citata
sentenza del TAF A-1449/2015 consid. 3.2.2 con rinvii). Non è tuttavia
necessario che le circostanze di fatto suscettibili di comportare una ripresa
fiscale siano interamente delucidate, né che l’importo del credito fiscale
venga indicato (cfr. [tra le tante] la citata sentenza del TAF A-1449/2015
consid. 3.2.2 con rinvii).
4.2.6 I principi alla base della prescrizione richiamati poc’anzi – così come
giustamente esposti dall’autorità inferiore nel proprio giudizio (cfr. decisio-
ne impugnata, consid. 7.1) – non fanno che riprendere quanto risultante
dalla prassi costante. Nessuno degli elementi sollevati dal ricorrente 1
permette di discostarsene, sicché la stessa va qui confermata.
4.3 Ciò premesso, nel caso in disamina l’AFC ha imposto in solido i due
ricorrenti al pagamento posticipato dell’importo di 97'230 franchi, oltre
accessori, a titolo di imposta preventiva non versata a torto dalla società
ricorrente 2, in rapporto a dei ricavi da lei non contabilizzati nell’esercizio
2006 a favore del proprio azionista (ricorrente 1), ritenendo la sussistenza
di una prestazione valutabile in denaro ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP
e dell’art. 20 cpv. 1 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta
preventiva (OIPrev, RS 642.211). Tale fattispecie essendo di principio alla
base di una sottrazione d’imposta, ovvero di un’infrazione penale
amministrativa, in concreto risulta applicabile la prescrizione dell’art. 11
cpv. 4 DPA. In tale evenienza, il termine di prescrizione qui applicabile non
è di 5 anni come erroneamente indicato dal ricorrente 1, bensì di 7 anni
(cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio).
Orbene, il conto relativo all’esercizio fiscale 2006 della società ricorrente 2
– stando all’AFC, inviato per posta semplice ed accompagnato dal formu-
lario 103 datato solamente « agosto 2007 » (cfr. decisione impugnata,
consid. 7.2; risposta 3 giugno 2016, pag. 2) – è stato registrato dall’autorità
inferiore in data 24 agosto 2007 (cfr. doc. 9 dell’incarto prodotto dall’autori-
tà inferiore [di seguito: inc. AFC]). Di principio, il termine di 7 anni ha iniziato
a decorrere il giorno dopo la consegna di detto documento, ovvero il
25 agosto 2007 e doveva dunque giungere a termine al più presto nel mese
d’agosto 2014 (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio). Sennonché, nel
caso specifico, esso – contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal
ricorrente 1 – è tuttavia stato validamente interrotto dall’AFC con decisione
dell’11 luglio 2014 (cfr. doc. 5 inc. AFC) e con decisione su reclamo del
24 febbraio 2016, qui impugnata dal ricorrente (cfr. doc. 3 inc. AFC;
cfr. parimenti consid. 4.2.5 del presente giudizio). In tale evenienza, tenuto
altresì conto della sospensione della prescrizione durante la presente
A-2078/2016
Pagina 16
procedura di ricorso giusta l’art. 11 cpv. 3 DPA (cfr. consid. 4.2.4 del
presente giudizio), vi è luogo di constatare che il credito oggetto della
ripresa fiscale a tutt’oggi non è ancora prescritto, sicché la censura del
ricorrente 1 va respinta.
5.
Ciò appurato, prima di entrare nel merito delle censure sollevate dal
ricorrente in rapporto alla ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore a
titolo d’imposta preventiva (cfr. consid. 6 del presente giudizio), qui di
seguito verranno dapprima richiamati i principi applicabili alla presente
fattispecie, segnatamente in rapporto all’oggetto dell’imposta preventiva
nella forma di una prestazione valutabile in denaro (cfr. consid. 5.1 che
segue), ai doveri incombenti al contribuente (cfr. considd. 5.2 e 5.3 che
seguono), all’onere probatorio circa l’esistenza o l’inesistenza di una
prestazione soggetta all’imposta preventiva (cfr. consid. 5.4 che segue),
alla tassazione d’ufficio in caso di contabilità lacunosa (cfr. consid. 5.5 che
segue), agli interessi moratori (cfr. consid. 5.6 che segue) e alla riscossione
posticipata in presenza di un’infrazione fiscale (cfr. consid. 5.7 che segue).
5.1
5.1.1 La Confederazione può riscuotere un’imposta preventiva sul reddito
dei capitali mobili (cfr. art. 132 cpv. 1 Cost. e art. 1 cpv. 1 LIP). L’imposta
preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata
dell’imposta (cfr. art. 1 cpv. 2 LIP).
5.1.2 Stante l’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP, oggetto dell’imposta sono, tra l’altro, i
redditi di capitali mobili da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limi-
tata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi
da una persona domiciliata in Svizzera. Per i redditi di capitali mobili essa
ammonta al 35% della prestazione imponibile (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. 1 LIP).
L’art. 20 OIPrev considera reddito imponibile di azioni, ogni prestazione
valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di
partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non abbia il carattere di
rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all’atto della
prestazione (come ad esempio: dividendi, buoni, azioni gratuite, buoni di
partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.). La nozione di
prestazione valutabile in denaro ai sensi dell’art. 20 OIPrev corrisponde di
principio a quella dell’art. 20 cpv. 1 lett. c della legge federale del 14 dicem-
bre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11; cfr. sentenze del
TF 2C_263/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 5.1; 2C_806/2013 del
24 marzo 2014 consid. 2.1; 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.2).
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Pagina 17
Secondo la prassi del Tribunale federale, nell’applicare la predetta norma,
le autorità fiscali non sono strettamente legate alla qualificazione di diritto
privato dell’operazione giuridica, ma devono piuttosto apprezzare le
circostanze di fatto conformemente alla realtà economica (cfr. sentenze del
TF 2C_695/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 2.2; 2A.537/2005 del
21 dicembre 2006 consid. 2.1; sentenza del TAF A-3060/2015 e A-
3113/2015 del 10 novembre 2015 consid. 3.1).
5.1.3 Ai sensi della predetta norma, nella nozione di prestazione valutabile
in denaro rientra altresì la cosiddetta « distribuzione dissimulata di utili » o
« distribuzione occulta di utili » (« verdeckte Gewinnausschüttungen »).
Per costante giurisprudenza, si è di fronte ad una simile prestazione valuta-
bile in denaro, allorquando le tre seguenti condizioni cumulative risultano
adempiute (cfr. DTF 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 57 consid. 2.2; 131 II 593
consid. 5.1; 119 Ib 431 consid. 2b; 115 Ib 274 consid. 9b; sentenze del TF
2C_263/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 5.2; 2C_335/2008 del 13 otto-
bre 2008 consid. 2.1 con rinvii, in: RtiD 2009 I pag. 492; 2A.204/2006 del
22 giugno 2007 consid. 6, in: RtiD 2008 I pag. 946; DTAF 2011/45
consid. 4.1; sentenze del TAF A-5006/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.5
con rinvii; A-5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-
3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.1; DUSS/HELBING/DUSS, VStG-
Kommentar, n. 132a ad art. 4 LIP con rinvii):
(1) La società effettua una prestazione senza ottenere un’adeguata
controprestazione da parte del beneficiario, ciò che di fatto ne
comporta l’impoverimento economico. Tale prestazione non ha
carattere di rimborso delle quote di capitale sociale.
(2) Questa prestazione è corrisposta ad un titolare di diritti di
partecipazione della società, ossia ad uno degli azionisti della società
(titolare diretto) o a terze persone vicine a quest’ultimo (titolare
indiretto). Essa trova il proprio fondamento esclusivamente in un
rapporto di partecipazione alla società stessa: una simile prestazione
deve procurare al suo beneficiario un vantaggio che in analoghe
circostanze non sarebbe stato accordato alle medesime condizioni
ad una terza persona non partecipe alla società, per cui la
prestazione risulta insolita.
(3) Il carattere insolito della prestazione, in particolare la sproporzione
tra la prestazione e la controprestazione, deve essere riconoscibile
per gli organi della società.
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Pagina 18
Le prestazioni che la società effettua a favore dei suoi azionisti o di terze
persone a lui vicine, fondate su un’altra base giuridica che il rapporto di
partecipazione, ad esempio su un contratto di diritto privato che avrebbe
potuto essere concluso anche con un terzo estraneo alla società, non sono
invece soggetti all’imposta preventiva (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2b;
sentenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.2; sentenze del
TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 del 10 novembre 2015 consid. 3.2.1; A-
4740/2012 del 13 febbraio 2014 consid. 2.2.1; A-5927/2007 del 3 settem-
bre 2010 consid. 2.2).
5.1.4 Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribu-
zioni dissimulate di utili, valgono anche le rinunce a determinati proventi in
favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente
riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa
forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di
« prelevamento anticipato dell’utile » o di « sottrazione previa dell’utile »
(« Gewinnvorwegnahme »), anche se in realtà non ha per oggetto la
sottrazione di utili già concretamente confluiti nella società. Essa sussiste
per l’appunto quando la società rinuncia interamente o parzialmente a degli
introiti normalmente di sua spettanza, che vengono così incassati
direttamente dall’azionista o da una persona a lui vicina, rispettivamente
quando quest’ultimi non forniscono una controprestazione che la società
esigerebbe da un terzo indipendente (cfr. DTF 119 Ib 116 consid. 2; 113 Ib
23 consid. 2d; sentenze del TF 2C_726/2009 del 20 gennaio 2010 con-
sid. 2.2 con rinvii; 2C_335/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 2.2 con rinvii,
in: RtiD 2009 I pag. 492; 2A.204/2006 del 22 giugno 2007 consid. 6 con
rinvii, in: RtiD 2008 I pag. 946; sentenza del TAF A-5210/2014 del 30 marzo
2015 consid. 2.3.2.2 con rinvii; DUSS/HELBING/DUSS, VStG-Kommentar,
n. 132b ad art. 4 LIP con rinvii).
5.1.5 Secondo la giurisprudenza, una terza persona vicina all’azionista ai
sensi dell’art. 20 OIPrev può essere una persona fisica imparentata con
l’azionista o anche una persona giuridica ch’egli controlla. La prassi consi-
dera inoltre come vicini all’azionista i soggetti con cui quest’ultimo
intrattiene delle relazioni personali o commerciali che dall’insieme delle
circostanze appaiono come il vero motivo della prestazione imponibile. In
particolare sono da ritenere tali quelle persone alle quali l’azionista
permette di fare uso della società come se fosse la loro (cfr. sentenze del
TF 2C_377/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.2; 2A.342/2005 del
9 maggio 2006 consid. 2.2; DTAF 2011/45 consid. 4.2 con rinvii; sentenze
del TAF A-5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.3.3 con rinvii; A-
3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.1 con rinvii).
A-2078/2016
Pagina 19
5.2 L’obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile, il
quale deve eseguirla dopo averne dedotto l’imposta preventiva (cfr. art. 10
cpv. 1 in relazione con l’art. 14 cpv. 1 LIP). Il beneficiario della prestazione
è quindi – tenuto conto dell’obbligazione del debitore di trasferirgli l’imposta
preventiva – il destinatario dell’imposta, ovverosia colui che sopporta il
carico fiscale. Egli non ha tuttavia alcuna obbligazione procedurale da
adempiere nel contesto della procedura di percezione dell’imposta
anticipata; tali obblighi devono difatti essere adempiuti dal debitore della
prestazione che è il soggetto fiscale (cfr. sentenze del TAF A-3624/2012
del 7 maggio 2013 consid. 4.2; A-3549/2011 del 12 gennaio 2012 con-
sid. 3.1.1; A-633/2010 del 25 agosto 2010 consid. 2.1.1; THOMAS JAUSSI,
VStG-Kommentar, n. 6 ad art. 10 LIP).
5.3 In materia di imposta preventiva, la dichiarazione e il pagamento del
tributo sono rette dal principio dell’autotassazione, in applicazione del
quale, il contribuente ha l’obbligo di annunciarsi come tale all’AFC, senza
esservi sollecitato (cfr. art. 38 cpv. 1 LIP) e deve, alla scadenza
dell’imposta (cfr. art. 16 LIP), presentare spontaneamente all’AFC il
rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi e pagare in pari tempo
l’imposta o compiere la notifica sostitutiva del pagamento (cfr. artt. 19 e 20
LIP; art. 38 cpv. 2 LIP). Il contribuente è quindi il solo responsabile nella
compilazione esatta dei moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni
d’imposta e dei questionari (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. 1 LIP) nonché nel
procedere con il versamento dell’imposta preventiva dovuta (cfr. sentenze
del TAF A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.3; A-633/2010 del
25 agosto 2010 consid. 2.1.2 con rinvii).
5.4
5.4.1 La prova dell’esistenza di una prestazione valutabile in denaro ai
sensi dell’art. 20 OIPrev – e meglio dei tre relativi elementi costitutivi –
incombe all’AFC (cfr. sentenza del TF 2C_263/2014 del 21 gennaio 2015
consid. 5.2 con rinvii; DTAF 2011/45 considd. 4.1 e 4.3.2.2 con rinvii;
sentenze del TAF A-5006/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.8.1 con rinvii; A-
5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.4 con rinvii; A-3624/2012 del
7 maggio 2013 consid. 4.4 con rinvii; DUSS/HELBING/DUSS, VStG-Kom-
mentar, n. 132a ad art. 4 LIP con rinvii). Il criterio della prestazione
« giustificata dall’uso commerciale », applicato in materia di imposte dirette
non è un elemento costitutivo negativo di una prestazione valutabile in
denaro. Se l’AFC ritiene che sussista una prestazione valutabile in denaro,
il contribuente può da parte sua contestare il proprio assoggettamento
all’imposta adducendo la controprova atta a dimostrare che il criterio
dell’uso commerciale è adempiuto (cfr. DTAF 2011/45 consid. 4.3.2.2 con
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rinvii; sentenze del TAF A-5006/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.8.2 con
rinvii; A-5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.4 con rinvii; A-3624/2012
del 7 maggio 2013 consid. 4.4 con rinvii).
5.4.2 Giusta l’art. 39 LIP, la società contribuente deve dunque indicare
coscienziosamente all’autorità fiscale tutti i fatti che possono essere impor-
tanti per l’accertamento dell’obbligazione fiscale o delle basi di calcolo
dell’imposta; essa deve in particolare presentare, su richiesta, tutti i
documenti corredati dai giustificativi e da altra documentazione (cfr. lett. b).
Se è vero che l’autorità fiscale non deve sostituire il proprio potere
d’apprezzamento a quello della direzione commerciale della società
contribuente, vero è anche che quest’ultima deve tuttavia provare che le
prestazioni in questione sono giustificate dall’uso commerciale. Solo in tal
modo, l’autorità fiscale può sincerarsi che il motivo alla base del carattere
insolito di dette prestazioni è puramente commerciale e non dovuto alle
strette relazioni personali o economiche in essere tra la società e il
beneficiario delle prestazioni (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2c con rinvii;
sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3; 2A.342/2005
del 9 maggio 2006 consid. 2.3; sentenze del TAF A-5006/2014 del 2 aprile
2015 consid. 2.8.2 con rinvii; A-5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.4
con rinvii; A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.4 con rinvii).
Chi sostiene che un pagamento da esso incassato non lo concerne, deve
essere in grado di provare tale allegazione producendo dei documenti
giustificativi. Analogamente, chi effettua un pagamento senza che lo stesso
risulti giustificato da alcun documento deve sopportare le conseguenze di
una simile mancanza di prove, nel senso che deve attendersi che lo stesso
venga qualificato a livello fiscale come una prestazione valutabile in denaro
soggetta ad imposta preventiva (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2c con rinvii;
sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3; 2A.342/2005
del 9 maggio 2006 consid. 2.3; sentenze del TAF A-5006/2014 del 2 aprile
2015 consid. 2.8.2 con rinvii; A-5210/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.4
con rinvii; A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 4.4 con rinvii). Inoltre,
può sussistere una prestazione valutabile in denaro soggetta all’imposta
preventiva, se appare ovvio che sono gli azionisti stessi della società ad
essere i suoi beneficiari e se non è data un’altra spiegazione (cfr. sentenza
del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3 con rinvii). Quando la
società contribuente fa tutto quanto in suo potere per produrre tutte le prove
e i documenti giustificativi richiesti dall’autorità fiscale ai sensi dell’art. 39
LIP, quest’ultima ne deve tenere conto nel proprio giudizio (cfr. sentenza
del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3 con rinvii).
A-2078/2016
Pagina 21
5.5
5.5.1 Allorquando l’AFC accerta l’esistenza di una prestazione valutabile in
denaro soggetta all’imposta preventiva, segnatamente nella forma di una
distribuzione dissimulata di utili, la cui entità non è tuttavia chiaramente
quantificabile, essa ne stabilisce l’ammontare ricorrendo alla tassazione
d’ufficio. Ciò è in particolare il caso, allorquando la società contribuente non
adempie ai doveri impostigli dalla legge, rispettivamente non fornisce delle
indicazioni affidabili oppure fornisce solo indicazioni insufficienti o errate.
Le lacune nella tenuta della contabilità della società contribuente non devo-
no infatti né procurarle un vantaggio fiscale, né condurre ad una perdita
d’imposta. Il ricorso alla tassazione d’ufficio deriva implicitamente dagli
artt. 39 e 41 lett. a LIP. In tale contesto, quando esegue una tassazione
d’ufficio, l’AFC deve fondarsi sul corso ordinario delle cose e sul
comportamento del contribuente. La tassazione d’ufficio deve permettere
all’AFC di ricostruire la fattispecie imponibile, la più verosimile alla realtà.
In caso di dubbi, l’AFC non è tenuta a tenere conto della fattispecie più
favorevole al contribuente (cfr. sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio
2012 consid. 5.5; 2C_502/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2;
sentenze del TAF A-122/2010 del 24 dicembre 2010 considd. 6.1 e 6.2 con
rinvii; A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.4 con rinvii [in materia di
IVA]; MICHAEL BEUSCH, VStG-Kommentar, n. 9 ad art. 13 LIP con rinvii).
Analogamente a quanto avviene nell’ambito dell’IVA, l’AFC deve scegliere
il metodo di stima che meglio le permette di tenere in considerazione le
caratteristiche della società contribuente in questione. Quali metodi di
stima, entrano in linea di conto i metodi che tendono a completare o
ricostruire una contabilità mancante e quelli che si fondano sui dati basati
sull’esperienza in rapporto ai risultati parziali incontestati derivanti dalla
contabilità. Le parti probanti della contabilità e i documenti esistenti devono
essere presi in considerazione, per quanto possibile, nella stima. Essi
possono altresì servire di base di calcolo (cfr. per analogia, sentenza del
TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.4 con i numerosi rinvii
[tassazione d’ufficio in materia di IVA]).
5.5.2 Nella procedura di ricorso il contribuente può contestare l’adempi-
mento dei presupposti per una stima, come pure la stima stessa delle cifre
d’affari realizzate in quanto tali (cfr. per analogia, sentenza del TAF A-
351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.6 con rinvii [tassazione d’ufficio in
materia di IVA]). Orbene, l’onere della prova in merito alla sussistenza dei
presupposti per procedere ad una tassazione d’ufficio (primo stadio), come
pure riguardo alla correttezza della conseguente stima (secondo stadio),
incombono all’AFC. Ciò precisato, nell’esaminare la correttezza della stima
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effettuata dall’autorità inferiore il Tribunale amministrativo federale procede
con un certo riserbo e non sostituisce il proprio potere di apprezzamento a
quello di quest’ultima, se non in presenza di errori manifesti. Qualora i
presupposti per una tassazione d’ufficio siano dati, la prova che le valuta-
zioni svolte dall’AFC non sono corrette rispettivamente portano a risultati
manifestamente errati spetta al contribuente (terzo stadio). In tale ottica, è
necessario che il contribuente indichi chiaramente in che misura la pretesa
fiscale debba essere minore di quella valutata dall’AFC, dimostrando che
il risultato della valutazione è frutto di errori rilevanti (cfr. citata sentenza del
TAF A-351/2014 consid. 4.3.6 con rinvii). Egli non può limitarsi a criticare
in via del tutto generica le basi del calcolo, bensì deve dimostrare con dei
documenti giustificativi che la stima effettuata dall’AFC è manifestamente
erronea (cfr. sentenza del TF 2C_1077/2012 del 24 maggio 2014
consid. 2.5). Solo in tal caso lo scrivente Tribunale sostituisce il suo potere
d’apprezzamento a quello dell’autorità inferiore, correggendo la tassazione
(cfr. citata sentenza del TAF A-351/2014 consid. 4.3.6 con rinvii;
cfr. parimenti sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 5.5;
2C_502/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2).
5.6 Giusta l’art. 16 cpv. 1 lett. c LIP, l’imposta preventiva scade trenta giorni
dopo che è sorto il credito fiscale. Per i redditi da capitale mobiliare, il
credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile (cfr. art. 12
cpv. 1 LIP). Un interesse di mora del 5% annuo è dovuto, senza diffida,
sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal cpv. 1
fino al giorno del pagamento (cfr. art. 12 cpv. 2 LIP in combinato disposto
con l’art. 1 dell’ordinanza del 29 novembre 1996 del Dipartimento federale
delle finanze concernente l’interesse di mora in materia d’imposta
preventiva [RS 642.212]; sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 del
10 novembre 2015 consid. 3.3 con rinvii).
5.7
5.7.1 Nella misura in cui la sottrazione d’imposta ai sensi dell’art. 61 LIP è
stabilita con verosimiglianza, in virtù del rinvio dell’art. 67 cpv. 1 LIP, la
riscossione posticipata dei crediti d’imposta preventiva è retta dall’art. 12
DPA (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio; citata sentenza del TF del
6 marzo 1986 consid. 2c; citata sentenza del TAF A-3060/2015 e A-
3113/2015 consid. 4.1 con rinvii).
5.7.2 L’art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un’infrazione alla
legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa,
essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò
indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L’art. 12
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cpv. 2 DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito
dell’indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della
tassa elusa. Di conseguenza, quando una società effettua una prestazione
valutabile in denaro a favore dei possessori di diritti di partecipazione senza
deduzione dell’imposta sottratta, quest’ultimi sono chiamati, sulla base
dell’art. 12 cpv. 2 DPA, a restituire la somma di cui hanno indebitamente
fruito (cfr. citata sentenza del TAF A-3060/2015 e A-3113/2015 consid. 4.2
con rinvii). Affinché l’art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia
oggettivamente stata compiuta un’infrazione penale. L’applicazione di
questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale
specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di una procedura
penale (cfr. [tra le tante] la già citata sentenza del TAF A-3060/2015 e A-
3113/2015 consid. 4.2 con rinvii; parimenti sentenze del TAF A-6427/2012
del 17 febbraio 2014 consid. 6.2.2 con rinvii; A-7148/2010 del 19 dicembre
2012 consid. 5.4.2 con rinvii). L’art. 12 cpv. 1 DPA permette dunque di
procedere al recupero di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita
a seguito di un’infrazione alla legislazione amministrativa federale, anche
qualora nessuno sia punibile. In virtù dell’art. 12 cpv. 3 DPA, la persona
che, intenzionalmente, ha commesso l’infrazione o vi ha partecipato
risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il
cpv. 2, della somma da pagare o da restituire.
5.7.3 In merito all’esame delle decisioni di riscossione posticipata fondate
sull’art. 12 DPA – come nel caso concreto – è importante precisare che
sebbene la predetta disposizione sia contenuta in una legge penale a
causa del suo legame con il diritto penale, la stessa è una norma di diritto
fiscale, applicabile in materia di imposta preventiva (cfr. art. 67 cpv. 1 LIP;
consid. 5.7.1 del presente giudizio; cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENE-
DETTO, Traité TVA, 2009, pag. 555 n. 468; EICKER/FRANK/ACHERMANN,
Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2a ed. 2012,
pag. 91). La procedura giusta l’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA concernente l’obbligo
pagamento dei tributi non pagati a causa di una infrazione alla legislazione
amministrativa è una procedura amministrativa che si distingue chiaramen-
te dalla procedura penale (cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio
2004 consid. 3.2). Il credito fondato sull’art. 12 DPA è un credito fiscale
(cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò
detto, esso può fondarsi su dei fatti stabiliti durante la procedura penale. I
processi verbali e i documenti della procedura penale possono pertanto
essere ripresi dal giudice amministrativo che deve apprezzarli alla luce
delle regole del diritto amministrativo, in particolare della PA (cfr. MOL-
LARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 559 n. 491 seg. con rinvii;
EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., pag. 92; cfr. per analogia, sentenze
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del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 2.3; A-3925/2009 del
27 febbraio 2012 consid. 4.4.1).
6.
6.1 Nel caso in disamina, occorre dapprima determinare se sussiste una
prestazione valutabile in denaro soggetta all’imposta preventiva ai sensi
dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in combinato disposto con l’art. 20 OIPrev.
6.1.1 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che nella decisione impu-
gnata, sulla base di quanto emerso dall’inchiesta penale, l’autorità inferiore
ha ritenuto la sussistenza di una prestazione valutabile in denaro ai sensi
dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in combinato disposto con l’art. 20 OIPrev, nella
forma di una distribuzione dissimulata di utili al proprio azionista. Più nel
dettaglio, l’AFC ha potuto appurare che la società ricorrente 2 aveva
omesso di incassare e di contabilizzare nel proprio esercizio 2006 parte
della cifra d’affari in rapporto ai ricavi connessi alla locazione delle camere
del locale notturno denominato « E._______ » alle ragazze ivi impiegate.
Di fatto, tali ricavi sono stati incassati direttamente dal suo azionista, ovvero
il ricorrente 1, unico suo beneficiario così come da lui ammesso durante i
vari interrogatori. Ma vi è di più. Il ricorrente 1 ha infatti ammesso che in
realtà era lui a gestire il locale notturno (cfr. pag. 2 del verbale d’interroga-
torio 2 aprile 2012 [tra gli atti n. 10 inc. AFC]). Egli ha affermato di occuparsi
della gestione di detta attività: egli era l’addetto alle notifiche delle ragazze,
ma era anche colui che incassava i soldi e decideva i prezzi delle camere,
quali fatture pagare, quali dati inserire in contabilità, estromettendo
l’amministratore unico (il signor F._______) dalla gestione della società.
Egli ha inoltre approvato e firmato sia i bilanci per il periodo 2006-2009 che
i moduli 103 per gli anni dal 2006 al 2008 (cfr. in particolare, processo
verbale d’interrogatorio del 10 settembre 2014 [tra gli atti n. 10 inc. AFC]).
In tali condizioni, l’AFC ha ritenuto che si trattava palesemente di vantaggi
e di prestazioni che non sarebbero stati accordati a un terzo che non
avesse legami con i detentori dei diritti di partecipazione o contabilizzate
da una persona terza alla società. La mancata contabilizzazione ha un
carattere talmente insolito che non poteva passare inosservato agli organi
della società (cfr. decisione impugnata, consid. 2).
6.1.2 Quanto ritenuto dall’autorità inferiore appare non solo plausibile, ma
del tutto convincente, sicché lo scrivente Tribunale non può che confermare
le sue conclusioni. Non vi è infatti chi non veda come dei tali ricavi non
sarebbero mai stati concessi ad un terzo esterno alla società, senza
controprestazione corrispondente e senza essere da lei contabilizzati. La
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Pagina 25
posizione particolare del ricorrente 1 non solo gli ha permesso di gestire
l’attività del nightclub, ma anche di incassarne i ricavi e di decidere
concretamente cosa dichiarare o meno nei documenti contabili della
società. La rinuncia a tali ricavi – incassati direttamente dal ricorrente 1 –
appare così insolita, che lo scrivente Tribunale non può che ritenere come
adempiuti i presupposti alla base della sussistenza di una prestazione
valutabile in denaro (cfr. considd. 5.1.3 e 5.1.4 del presente giudizio).
6.1.3 Le spiegazioni fornite dal ricorrente 1 in merito alla natura dei ricavi
da esso incassati, segnatamente il fatto che si tratterebbe di un compenso
per i servigi da egli resi alla società ricorrente 2, non sono credibili e non
permettono di giungere ad una diversa conclusione. Nel proprio ricorso egli
ha infatti indicato quanto segue (cfr. ricorso, pag. 2 seg.):
« […] [i]l fatto che io abbia procacciato tutte le possibilità commerciali alla società
per potere avere un’attività lucrosa è stato semplicemente dimenticato dall’AFC.
Senza il mio intervento e contributo, la B._______ non avrebbe potuto incassare
nemmeno un franco. In effetti, prima del mio arrivo non era certo una società attiva
in questo campo. Tale circostanza non spiega infatti per quale motivo detti ricavi
non sarebbero stati contabilizzati quale salario versato al ricorrente 1 o – anche
volendo seguire fino in fondo il ragionamento del ricorrente 1 – quale “good-will”.
Contabilmente parlando, avrei dovuto chiedere una sorta di “good will” annuo e
pagare i relativi tributi allo Stato. Io, invece, ho preso un’immaginaria scorciatoia
ed ho incassato direttamente quanto mi spettava di diritto, in sostituzione di detto
“good will annuo” […]. Io ho pagato le imposte su questi incassi e così ha fatto
pure la società sui suoi, pagando su quanto ha potuto lucrare grazie all’apporto
della mia iniziativa privata e da me ingenuamente “regalata” […] questi soldi NON
sono mai stati di spettanza della società e nemmeno possono esserlo […] ».
Ora, tali dichiarazioni non fanno che confermare la sua posizione privile-
giata rispetto alla società ed il carattere insolito dei ricavi da esso incassati.
Nulla agli atti permette in ogni caso di ritenere che il ricorrente 1 abbia rice-
vuto un compenso per un qualsiasi « good-will » fornito alla società, tale
evenienza non essendo stata né contabilizzata né provata dal ricorrente 1.
6.1.4 Visto tutto quanto suesposto, lo scrivente Tribunale giunge dunque
alla conclusione che è giusta ragione che l’autorità inferiore ha ritenuto
l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro fornite dalla società
ricorrente 2 al proprio azionista, ovvero il ricorrente 1, nella forma di una
rinuncia ai ricavi connessi alla locazione delle stanze del locale notturno,
ovvero di una distribuzione dissimulata di utili ai sensi dell’art. 4 cpv. 1
lett. b LIP in combinato disposto con l’art. 20 OIPrev.
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Pagina 26
6.2 Accertata la sussistenza di una prestazione valutabile in denaro
soggetta all’imposta preventiva, occorre ora verificare non solo l’importo
della ripresa fiscale, ma anche il calcolo alla sua base.
6.2.1 Come visto, nel caso specifico l’AFC ha constatato la sussistenza di
una distribuzione dissimulata di utile, non contabilizzata dalla società
ricorrente 2, sicché la sua entità non è chiaramente quantificabile. In tale
evenienza, l’AFC non poteva che ricorrere alla tassazione d’ufficio per
ricostruire la cifra d’affari per l’anno 2006 (cfr. consid. 5.5.1 del presente
giudizio). Ciò premesso, dalla decisione impugnata e dagli atti dell’incarto,
risulta che l’AFC ha ricostruito la cifra d’affari effettiva della società sulla
base delle risultanze dell’inchiesta della polizia cantonale, degli interroga-
tori del ricorrente 1 e delle altre persone implicate nella vicenda (tra cui le
ragazze impiegate nel locale notturno) e dei documenti contabili della
società (cfr. atti n. 8 segg. dell’inc. AFC). Trattandosi della locazione delle
stanze di un locale notturno alle ragazze ivi impiegate, l’AFC ha ricostruito
la cifra d’affari in base al numero medio di ospiti (ossia le ragazze ivi
impiegate) stimato a 11 ospiti a notte (secondo interrogatori e notifiche di
polizia) e al prezzo medio per camera stimato a 150 franchi (fino al 2011,
secondo interrogatori), tutto moltiplicato per una media di 360 giorni annui.
Così facendo, l’AFC ha determinato per il 2006 una cifra d’affari pari a
594'000 franchi, così come risultante dalla tabella qui acclusa.
Cifra d’affari affitto camere 2006
Numero di ospiti (media) 11
Prezzo camera (media) fr. ‘ 150.00
Totale/giorno fr. 1'650.00 (= fr. 150 x 11 ospiti)
Totale/anno (360 giorni) fr. 594'000.00 (= fr. 1'650 x 360 giorni)
Rinunciando ad una reformatio in peius, l’AFC ha tuttavia tenuto conto – a
favore del ricorrente 1 e della ricorrente 2 – una cifra d’affari annua di
500'000 franchi, così come stabilita nella sua prima decisione dell’11 luglio
2014. Da questa cifra ha poi dedotto 222'200 franchi relativi ai costi
contabilizzati per il 2006 dalla ricorrente 2 (cfr. contabilità anno 2006 della
società [atto n. 9 inc. AFC]), sicché la cifra d’affari soggetta all’imposta
preventiva risulta in definitiva di 277'800 franchi (= fr. 500'000 –
fr. 222'200). Per il 2006, l’AFC ha dunque ritenuto un’imposta preventiva di
97'230 franchi (= fr. 277'800 x 35%).
Alla luce di quanto precede, per lo scrivente Tribunale la stima eseguita
dall’autorità inferiore, così come descritta in dettaglio sia nella decisione
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Pagina 27
impugnata che nella sua risposta del 3 giugno 2016, appare non solo
corretta, ma anche fondata sul corso ordinario delle cose e sul compor-
tamento della stessa società ricorrente 2 e del suo azionista (ricorrente 1),
nella misura in cui tiene debitamente conto sia delle dichiarazioni delle parti
interessate (ricorrente 1 e ragazze impiegate presso il locale notturno), sia
di quanto risultante dagli atti dell’incarto, segnatamente degli elementi
contabili a disposizione (contabilità del 2006 della società). In tali
circostanze, lo scrivente Tribunale non intravvede alcun errore manifesto,
sicché la stima operata dall’autorità inferiore non può che essere
confermata (cfr. consid. 5.5.2 del presente giudizio).
6.2.2 Nemmeno le allegazioni del ricorrente 1 permettono di giungere ad
una diversa conclusione. Egli si è infatti limitato a criticare in via del tutto
generica le basi del calcolo – e meglio la determinazione del prezzo della
camere e del numero di ospiti, così come la presa in considerazione di un
periodo di 360 giorni –, senza tuttavia dimostrare in alcun modo con dei
documenti giustificativi che la stima effettuata dall’AFC è manifestamente
erronea. Viste le gravi lacune riscontrate nella contabilità della società
ricorrente 2, l’AFC non poteva che ricostruire la cifra d’affari ricorrendo ad
una stima, stima che per definizione si fonda su dei dati approssimativi e
risultanti dalle circostanze concrete del caso. Orbene, tali lacune sono per
altro state ammesse espressamente dallo stesso ricorrente 1 nel proprio
ricorso (cfr. ricorso, pag. 2 seg.):
« […] [i]ndubbiamente dal punto di vista del profilo contabile e formale non sono
state rispettate le buone regole di conduzione di un’attività commerciale, si
tratta tuttavia, solo di errori e imperfezioni cosmetiche del caso. […] Contabil-
mente parlando, avrei dovuto chiedere una sorta di “good will” annuo e pagare
i relativi tributi allo Stato. Io, invece, ho preso un’immaginaria scorciatoia ed ho
incassato direttamente quanto mi spettava di diritto, in sostituzione di detto
“good will annuo”. Certo, se avessi proceduto nel senso convenzionale del
caso, oggi non sarei bersaglio di pretese da parte dell’imposta preventiva […] ».
Ora, in presenza di dette lacune, la società ricorrente 2 non può ricavarne
alcun vantaggio rispetto ad altre società rispettose delle regole contabili,
sicché deve lasciarsi imputare le conseguenze della violazione dell’obbligo
di tenere una contabilità corretta e dunque anche della tassazione d’ufficio
(cfr. considd. 5.5.1 e 5.5.2 del presente giudizio).
6.3 Constata l’entità della ripresa fiscale, occorre ancora determinare il
cerchio dei contribuenti soggetti al pagamento posticipato dell’imposta
preventiva elusa a torto.
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Pagina 28
6.3.1 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che in presenza di una
presunta sottrazione di imposta come nel caso in disamina, ovvero di un’in-
frazione alla legislazione amministrativa federale, la riscossione posticipata
dell’imposta preventiva elusa è retta dall’art. 12 DPA (cfr. consid. 5.7 del
presente giudizio). In virtù dell’art. 12 cpv. 2 DPA assoggettati al paga-
mento retroattivo sono indubbiamente la società ricorrente 2 – che ha
omesso di dichiarare la prestazione valutabile in denaro – e il ricorrente 1,
quale persona che ha fruito dell’indebito profitto, ovvero dei ricavi non
contabilizzati dalla società ricorrente 2 (cfr. art. 10 cpv. 1 LIP in
correlazione con l’art. 14 cpv. 1 LIP e l’art. 12 cpv. 2 DPA; consid. 5.2 e 5.7
del presente giudizio). In quanto tali, la società ricorrente 2 e il ricorrente 1
sono solidalmente assoggettati al pagamento posticipato dell’imposta
preventiva dell’importo pari a 97'230 franchi, oltre accessori.
6.3.2 Ciò sancito, al ricorrente 1 non giova invocare d’aver agito in buona
fede – circostanza su cui lo scrivente Tribunale nutre seri dubbi, nella
misura in cui egli stesso ha dichiarato di aver agito contrariamente alle
regole contabili e di aver « […] preso un’immaginaria scorciatoia […] » –
tale evenienza nulla mutando alla conclusione dello scrivente Tribunale.
L’essere in buona fede ai sensi dell’art. 3 CC (detta anche buona fede
soggettiva) – ovvero l’assenza del sentimento d’agire contrariamente al
diritto nonostante l’esistenza di un’irregolarità giuridica – va ben distinto dal
principio della buona fede ai sensi dell'art. 2 CC (cfr. STEINAUER/BIERI, in:
Pichonaz/Foëx [ed.], Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359 CC,
2010, n. 4 ad art. 3 CC). Al riguardo, senza entrare nei dettagli, è
fondamentale sottolineare che benché il fatto d’essere in buona fede possa
rivestire un certo ruolo in diritto penale, ciò non è tuttavia il caso in diritto
amministrativo (cfr. sentenza del TAF A-5061/2014 del 26 ottobre 2015
consid. 6.4.4). In virtù dell’art. 12 cpv. 2 DPA, il ricorrente 1 è assoggettato
al pagamento dell’imposta preventiva elusa indipendentemente dalla
sussistenza di una qualsiasi colpa (cfr. consid. 5.7.2 del presente giudizio)
Ch’egli sia all’origine o meno della presunta « sottrazione d’imposta »,
rispettivamente delle irregolarità riscontrate nella contabilità della società,
è dunque qui ininfluente. Se poi è vero che la ripresa fiscale in oggetto può
fondarsi sulle risultanze dell’inchiesta penale – quali le testimonianze e i
documenti ivi raccolti –, vero è anche che la ripresa interviene indipen-
dentemente dall’esito della procedura penale. Non vi è pertanto alcun
motivo di attendere il suo esito (cfr. consid. 5.7.3 del presente giudizio).
6.3.3 Lo scrivente Tribunale non può neppure seguire il ricorrente 1
allorquando egli sottolinea che l’applicazione della legislazione fiscale sia
« […] dovuta da una netta mal interpretazione del [suo] ingenuo agire e
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non da una logica imposizione dei proventi […]» (cfr. ricorso, pag. 3 seg.).
L’ignoranza della legge – ciò che non sembra essere il caso del ricorrente 1
– non protegge infatti il privato sotto il profilo della buona fede (cfr. DTF 124
V 215 consid. 2b/aa; 118 Ib 580 consid. 8-10; 110 V 334 consid. 4;
sentenze del TAF A-5061/2014 del 26 ottobre 2015 consid. 6.4.4; A-
7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 7.2; SCOLARI, op. cit., n. 652) e
tantomeno permette di esentarlo dal pagamento dell’imposta preventiva.
6.3.4 In tale ottica, lo scrivente Tribunale può ancor meno seguire il ricor-
rente 1, allorquando critica i funzionari dell’Ufficio di tassazione di
X._______ in rapporto alle imposte dirette, che a suo dire si sarebbero più
preoccupati di determinare le sue attività, senza tuttavia segnalare le
anomalie riscontrate nelle sue attività, ciò che gli avrebbe permesso di
evitare la ripresa fiscale in oggetto: « […] gli stessi funzionari non si sono
certo dati la pena di farmi notare che avrei dovuto avvisare le autorità
federali dell’anomalia nell’esecuzione e la compilazione degli atti ufficiali
[…] » (cfr. ricorso, pag. 3). Come già rilevato in precedenza
(cfr. consid. 6.3.2 del presente giudizio), il ricorrente 1 era infatti cosciente
che tale suo modo d’agire era contrario alla legislazione fiscale, lo stesso
avendo indicato di aver agito contrariamente alle regole contabili e di aver
preso « […] un’immaginaria scorciatoia ed ho incassato direttamente
quanto mi spettava di diritto, in sostituzione di detto “good will annuo” […] »
(cfr. ricorso, pag. 3). Ora, in tali circostanze non è ravvisabile né
immaginabile che i funzionari dell’Ufficio di tassazione di X._______,
occupatosi di determinare il reddito del ricorrente 1 imponibile alle imposte
dirette, gli abbiano potuto dare una qualsiasi rassicurazione in rapporto
all’assoggettamento all’imposta preventiva della società ricorrente 2 tale
da proteggerlo dal profilo della buona fede ai sensi dell’art. 2 CC (cfr. in
merito al principio della protezione della buona fede in presenza di
promesse/informazioni fornite da un'autorità, [tra le tante] sentenza del TAF
A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 7.1).
6.3.5 Non giova nemmeno al ricorrente 1 invocare la doppia imposizione,
sostenendo di essere già stato assoggettato alle imposte dirette per quanto
concerne i ricavi da lui incassati in rapporto alla locazione delle stanze del
locale notturno (cfr. ricorso, pag. 3). In particolare, la sua dichiarazione di
un reddito imponibile annuo di 250'000 franchi nell’ambito delle imposte
dirette non ha nessun influsso sulla presente procedura (cfr. verbale di
audizione del 13 maggio 2011 dinanzi all’Ufficio di tassazione di X._______
[allegato A all’atto n. 4 inc. AFC]). In effetti, le imposte dirette a cui accenna
il ricorrente 1 hanno per oggetto l’imposizione del suo « reddito » e della
sua « sostanza », quale persona fisica. Tali imposte non hanno tuttavia
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nulla a che vedere con l’imposta preventiva, oggetto della presente causa.
Di fatto, in concreto l’imposta preventiva viene percepita sui « ricavi » non
contabilizzati e non incassati dalla società ricorrente 2, ovvero da una
persona giuridica assoggettata al pagamento dell’imposta preventiva su
delle prestazioni valutabili in denaro ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in
correlazione con l’art. 20 OIPrev. Come visto, il ricorrente 1 è stato
considerato solidalmente responsabile del pagamento a posteriori
dell’imposta preventiva in oggetto, in quanto ha beneficiato di un indebito
profitto ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 DPA. In tali circostanze, nonché in assen-
za della prova contraria, non è ravvisabile alcuna doppia imposizione
(l’oggetto dell’imposizione essendo diverso), sicché la censura del
ricorrente 1 non può che essere respinta.
6.4 In definitiva, lo scrivente Tribunale deve constatare che è a giusta
ragione che l’autorità inferiore ha proceduto alla riscossione posticipata ai
sensi dell’art. 12 cpv. 2 DPA dell’imposta preventiva dell’importo totale di
97'230 franchi, oltre accessori, nei confronti del ricorrente 1 e della società
ricorrente 2. La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso del
ricorrente 1 integralmente respinto. Come visto, nella misura in cui il
ricorrente 1 non è legittimato a rappresentare la società ricorrente 2,
quest’ultima non è parte alla presente procedura, sicché il ricorso presen-
tato a suo nome è inammissibile (cfr. consid. 1.3.6 del presente giudizio).
7.
In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico del solo ricorrente 1 qui parte integralmente
soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Viste le circostanze particolari del caso,
non vi è infatti alcun motivo di porre le spese processuali a carico della
società ricorrente 2, qui non parte alla procedura. Ciò precisato, nella
fattispecie esse sono stabilite in 7'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo
che verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 7'000 franchi versato
dal ricorrente 1 a suo tempo.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso della ricorrente 2 è inammissibile.
2.
Il ricorso del ricorrente 1 è respinto.
3.
Le spese processuali pari a 7'000 franchi sono poste a carico del
ricorrente 1. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo
verrà interamente dedotto dall’anticipo spese di 7'000 franchi versato a suo
tempo dal ricorrente 1.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente 1 (atto giudiziario)
– ricorrente 2 (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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