Corte I
A-2250/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Thomas Stadelmann, Pascal Mollard,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
patrocinato dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
via Ca' del Caccia 4, 6943 Vezia,
ricorrente,
contro
Commissione federale di condono dell'imposta
federale diretta, Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Condono dell'imposta federale diretta
(periodo fiscale 2001-2002).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-2250/2007
Fatti:
A.
Il 25 novembre 2005 X._______ si è indirizzato all'Ufficio esazione e
condoni della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino po-
stulando il condono sia delle imposte cantonali sia dell'imposta fede-
rale diretta per il periodo fiscale 2001-2002.
B.
Con decisione inappellabile del 21 agosto 2006, il Canton Ticino si è
espresso in merito alla domanda di condono di sua competenza, res-
pingendola. Per quanto riguarda l'imposta federale diretta – qui con-
cretamente in discussione – il 18 agosto 2006 l'Ufficio esazione e con-
doni del Canton Ticino ha scritto alla competente Commissione federa-
le di condono (CFC), proponendo che la richiesta avanzata da
X._______ – per un importo pari a fr. 194'534.-- – fosse pure respinta.
C.
Il 21 febbraio 2007 la CFC ha seguito la proposta formulata dalle auto-
rità cantonali, rigettando a sua volta la domanda di condono. In sintesi,
tenuto conto del tenore di vita del contribuente nonché del fatto che
egli avrebbe potuto utilizzare il ricavo della sostanza immobiliare da lui
alienata negli anni precedenti per onorare i suoi debiti con il fisco, es-
sa ha concluso che le condizioni per la concessione del condono non
risultavano date.
D.
Contro la decisione della CFC, X._______ (ricorrente) ha interposto
ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale il 27 marzo 2007.
Con tale atto egli chiede che la decisione impugnata venga annullata e
che, in considerazione del fatto che non è in grado di far fronte allo
stesso, annullato sia pure il suo debito d'imposta di complessivi fr.
194'534.--, oltre a interessi. Il ricorrente rileva che le precarie condizio-
ni fatte valere davanti all'autorità inferiore sarebbero reali e concrete e
che le stesse, qualora il condono non dovesse venire accordato, diven-
terebbero del tutto insopportabili, portandolo al tracollo finanziario.
E.
Con presa di posizione del 17 agosto 2007 la CFC ha chiesto che il ri-
corso venga respinto. Essa osserva che con la sua impugnazione il ri-
corrente non apporta nessun sostanziale nuovo elemento che possa
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indurla a rivedere la decisione presa e ribadisce inoltre che, in passa-
to, egli si sarebbe volontariamente spoliato di elementi della sua so-
stanza senza utilizzare il ricavo per onorare – o per lo meno ridurre – i
suoi debiti di natura fiscale.
F.
Il 16 aprile successivo, dopo l'emanazione di un giudizio di principio in
un caso analogo (decisione del Tribunale amministrativo federale
A-4174/2007 del 27 marzo 2008), il Presidente della Camera 2 della I
Corte del Tribunale amministrativo federale si è rivolto alla CFC e, con-
statato che in un certo numero di casi pendenti davanti al Tribunale
amministrativo federale – tra cui quello che ci occupa – non risultava
quando e in quale forma la CFC avesse comunicato alle parti la com-
posizione del collegio giudicante, ha assegnato alla stessa un termine
per esprimersi in merito.
G.
La risposta della CFC è giunta il 5 maggio 2008. In quello scritto essa
ha rilevato che in tutti i casi indicati sulla lettera del 16 aprile 2008 le
sue decisioni non erano state precedute da nessuna comunicazione
circa la composizione del collegio. Contemporaneamente, la CFC ha
osservato di intendere sanare il vizio riscontrato procedendo all'ema-
nazione di nuove decisioni in via di riconsiderazione e chiesto la so-
spensione di tutte le procedure toccate da tale vizio, compresa la pre-
sente.
H.
Con lettera del 14 maggio 2008, per quanto riguarda la procedura che
qui concretamente ci occupa, il Tribunale amministrativo federale ha
comunicato di rinunciare a procedere ad una sospensione formale, e
quindi di attendere una decisione di riconsiderazione nel senso indica-
to dalla CFC.
I.
Il 30 settembre 2008, dopo aver concesso al qui ricorrente di prendere
posizione sul preavviso del 18 agosto 2006 e sulle osservazioni del 25
luglio 2007 formulati dall'autorità fiscale cantonale, la CFC ha riconsi-
derato il caso, emanando una nuova decisione che indica – tra l'altro –
la composizione del collegio giudicante. Nel merito, dopo aver raccolto
un nuovo preavviso dell'Ufficio esazione e condoni del Canton Ticino,
pure sottoposto all'attenzione del ricorrente, essa è giunta comunque
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alla conclusione che la richiesta di condono a suo tempo formulata
andava respinta.
J.
A seguito dell'emanazione di questa nuova decisione, con ordinanza
del 7 ottobre 2008 lo scrivente Tribunale ha assegnato al ricorrente un
termine scadente il 31 ottobre successivo per nuovamente esprimersi.
K.
Entro il termine fissato, il ricorrente non ha fatto pervenire nessuna
presa di posizione.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Giusta gli art. 31, 32 e 33 lett. f della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), decisio-
ni della CFC come quella in esame sono impugnabili davanti al Tribu-
nale amministrativo federale. La procedura è retta dagli art. 37 segg.
LTAF, norme che rinviano inoltre a quelle della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), di
principio pure applicabili. Il ricorso del 27 marzo 2007 è stato introdotto
nel rispetto di termini (art. 20 segg., art. 50 PA) e forma (52 PA) e data
è anche la legittimazione a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
1.2 L'importo, non ancora corrisposto, per cui viene richiesto il con-
dono basa su una decisione di tassazione passata in giudicato (doc. I/
15; art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze
del 19 dicembre 1994 concernente l'esame delle domande di condono
dell'imposta federale diretta [ordinanza sul condono dell'imposta; RS
642.121]). La domanda di condono è inoltre stata presentata prima
della notificazione del precetto esecutivo (nel frattempo sfociato in un
attestato di carenza beni, doc. II/10) fatto spiccare nei confronti del
contribuente dall'autorità fiscale per tale importo, ovvero prima del 27
febbraio 2006 (art. 13 dell'ordinanza sul condono dell'imposta; Giuris-
prudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC]
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66.99; MARTIN ZWEIFEL/HUGO CASANOVA, Schweizerisches Steuerver-
fahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, pag. 443 segg., no. 21).
1.3 La procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federa-
le è soggetta alle regole generali secondo cui la parte soccombente è
tenuta a corrispondere le spese processuali. Il ricorrente al quale è
stato negato in tutto o in parte il condono deve quindi versare – conte-
stualmente all'impugnazione di una decisione della CFC – un anticipo
spese (art. 37 LTAF in relazione con l'art. 63 cpv. 1 e cpv. 4 PA). L'art.
167 cpv. 4 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta
federale diretta (LIFD; RS 642.11), secondo cui la procedura di condo-
no è gratuita, non è infatti applicabile in sede di ricorso davanti al Tri-
bunale amministrativo federale, bensì solo in prima istanza (cfr. mes-
saggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria
federale, Foglio federale [FF] 2001 3818). Avendo il ricorrente provve-
duto a corrispondere entro il termine assegnatogli l'anticipo spese ri-
chiesto di fr. 4'500.--, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
L'art. 58 PA prevede che, in corso di procedura, l'autorità inferiore pos-
sa procedere ad un riesame della decisione impugnata. Secondo il di-
sposto citato, ciò sarebbe possibile unicamente fino all'invio della ri-
sposta; in realtà, tale facoltà è però ammessa anche più tardi (ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 419; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Basilea 2008, no. 3.44 segg. e le referenze ivi citate). La deci-
sione presa durante la procedura si sostituisce a quella precedente.
Nel caso essa non renda il ricorso privo di oggetto, e quindi sussistano
ancora questioni litigiose da dirimere, l'autorità di ricorso resta compe-
tente a trattare il gravame, senza che il ricorrente debba procedere
all'inoltro di un nuovo ricorso. Nella fattispecie, dopo aver inoltrato la
risposta, la CFC ha riesaminato la propria decisione modificandola nel
senso più sopra indicato. La decisione resa a seguito del riesame della
fattispecie dalla CFC ha sostituito quella inizialmente impugnata nella
presente procedura, senza renderla priva di oggetto. Litigiosa è ora
pertanto la decisione del 30 settembre 2008 della CFC.
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
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pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Da
parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (deci-
sioni del Tribunale amministrativo federale A-1388/2006 dell'11 ottobre
2007, consid. 1.2; A-1677/2006 del 20 agosto 2007, consid. 2;
B-7406/2006 del 1. luglio 2007; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2. edizione, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). Anche in ambito fiscale, i princi-
pi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto so-
no tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontanea-
mente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto so-
lo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(DTAF 2007/27, consid. 3.3; XAVIER OBERSON, Le contentieux fiscal, in:
Les procédures en droit fiscal, 2. edizione, Berna 2005, pag. 722
segg.).
4.
4.1 Il condono è la definitiva rinuncia del fisco a percepire un tributo
secondo il diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricerca-
te nella persona del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizio-
ni personali e/o economiche, di cui non è stato necessariamente tenu-
to conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l'isti-
tuto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, so-
cio-politica o finanziaria. Date le condizioni specifiche di cui verrà detto
più oltre, un condono viene concesso perché si ritiene che l'esistenza
economica di un contribuente debba essere per quanto possibile pre-
servata.
4.2 Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l'art. 8 della Co-
stituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost; RS 101), il condono deve comunque rimanere l'eccezione. Con-
seguentemente, esso va accordato solo in presenza di presupposti
precisi (MICHAEL BEUSCH, in: Martin Zweifel/Peter Athanas [curatori],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. edizione,
Basilea 2008, ad art. 167 LIFD no. 6; ROCCO FILIPPINI/ALESSANDRA
MONDADA, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un > giusti-
ziabile alla luce dell'art. 29a della Costituzione federale, in: Rivista tici-
nese di diritto [RtiD] I-2008, pag. 461 segg.).
4.3 Come indicato dall'art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono dell'im-
posta, la procedura di condono – che dev'essere introdotta con una
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domanda contenente una descrizione esaustiva della situazione eco-
nomica del richiedente, motivata e corredata dei necessari mezzi di
prova (art. 8 cpv. 1 della stessa ordinanza) – non sostituisce i rimedi
giuridici né deve avere per scopo la revisione di tassazioni già passate
in giudicato (PIERRE CURCHOD, in: Danielle Yersin/Yves Noël [curatori],
Impôt fédéral direct – Commentaire de la Loi sur l'impôt fédéral direct,
Basilea 2008, ad art. 167, no. 1, 15).
4.4 Il condono deve contribuire al risanamento stabile e duraturo della
situazione economica del contribuente; esso deve pertanto giovare a
quest'ultimo e non ai suoi creditori (art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sul con-
dono dell'imposta).
5.
5.1 Secondo l'art 167 cpv. 1 LIFD, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati al contribuente caduto nel biso-
gno, per il quale il pagamento dell'imposta costituirebbe un grave rigo-
re. In base alla LIFD, per ottenere il condono del pagamento dell'impo-
sta occorre siano date due condizioni: l'esistenza di una situazione di
bisogno (cfr. successiva consid. 6) e conseguenze oltremodo gravose
contestuali al pagamento dell'imposta (cfr. successiva consid. 7).
5.2 Giusta l'art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono dell'imposta, è
compito del richiedente sia esporre la situazione di bisogno in cui è
caduto sia dimostrare che il pagamento dell'imposta costituirebbe per
lui un grave rigore.
5.3 Malgrado il tenore dell'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sul condono
dell'imposta (al riguardo cfr. già MICHAEL BEUSCH, op. cit., ad art. 167
LIFD no. 8), ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che –
sulla base dell'art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di
un diritto giuridicamente protetto al condono dell'imposta federale di-
retta (decisione del Tribunale federale 2D_138/2007 del 21 febbraio
2008 pubblicata in Steuer-Revue [StR] 5/2008, pag. 380 segg., consid.
2.2). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantona-
li, esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a deter-
minare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il princi-
pio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte
possano essere condonate. All'autorità di condono è attribuito un am-
pio potere di apprezzamento, di cui quest'ultima è chiamata a fare uso
considerando tutti i fatti essenziali (ROCCO FILIPPINI/ALESSANDRA MONDADA,
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op. cit., pag. 470; THOMAS HÄBERLI, in: Marcel A. Niggli/Peter
Uebersax/Hans Wiprächtiger [curatori], Basler Kommentar, Bundes-
gerichtsgesetz, Basilea 2008, ad art. 83 LTF, no. 218).
6.
6.1 Per l'art. 9 dell'ordinanza sul condono dell'imposta, esiste una si-
tuazione di bisogno quando l'intero importo dovuto è sproporzionato
alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha
in particolare una sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d'esistenza (art. 3 cpv. 2 dell'ordi-
nanza sul condono dell'imposta), non può essere estinto completa-
mente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell'im-
posta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non
sia possibile (PIERRE CURCHOD, op. cit., ad art. 167, no. 5).
6.2 Secondo l'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono dell'imposta, il
motivo per il quale il contribuente è caduto nel bisogno è di principio ir-
rilevante. Ciò non di meno essa ne elenca espressamente alcuni che –
se fatti valere – possono essere tenuti in considerazione nell'ambito
dell'esame di una domanda di condono solo a determinate condizioni.
Così è, quando la situazione di bisogno in cui versa una persona fisica
è da ricondurre a insuccessi commerciali, fideiussioni, elevati debiti
ipotecari, debiti del piccolo credito come conseguenza di un tenore di
vita eccessivo, ecc. (art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono dell'im-
posta). In queste fattispecie, la Confederazione non può infatti rinun-
ciare alle proprie legittime pretese a vantaggio di terzi. Conseguente-
mente, un condono viene accordato solo nella misura in cui gli altri
creditori del contribuente rinunciano anch'essi ai loro crediti nella stes-
sa proporzione. In caso contrario, le condizioni per la sua concessione
non sono invece adempiute (PIERRE CURCHOD, op. cit., ad art. 167, no.
7).
6.3 Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente
non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pub-
blici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia
(art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono dell'imposta).
Incontestato è d'altra parte che il condono non può essere richiesto, al
solo scopo di garantire l'eccessivo tenore di vita di un contribuente
(MICHAEL BEUSCH, op. cit., ad art. 167 LIFD no. 19).
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7.
7.1 Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d'esi-
stenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro
un termine ragionevole, adempiuta non è solo la condizione del biso-
gno bensì pure quella del grave rigore (MICHAEL BEUSCH, op. cit., ad
art. 167 LIFD no. 18).
7.2 Se ciò sia il caso, dev'essere valutato alla luce dell'art. 3 cpv. 1
dell'ordinanza sul condono dell'imposta, cioè tenendo conto dell'insie-
me della situazione economica del contribuente al momento della de-
cisione, dell'evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospet-
tive future, ma anche dell'eventuale volontà di quest'ultimo di privarsi
di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell'ordi-
nanza sul condono dell'imposta).
7.3 Sebbene non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise,
l'art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono dell'imposta basa sugli stessi
principi che reggono l'art. 286 della legge federale dell'11 aprile 1889
sull'esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede
la possibilità di revocare tutte le donazioni e disposizioni a titolo
gratuito fatte da un debitore nell'anno precedente il pignoramento o la
dichiarazione di fallimento (cosiddetta azione revocatoria o pauliana;
MICHAEL BEUSCH, op. cit., ad art. 167 LIFD no. 18).
8.
8.1 Considerando che per l'art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono
dell'imposta, tra le cause che possono condurre a una situazione di bi-
sogno vi è pure un eccessivo indebitamento dovuto ad insuccessi
commerciali, a sostegno della sua richiesta il ricorrente osserva che
alla fine di marzo del 2005 è stato licenziato dalla ditta Y._______. Egli
rileva inoltre di non avere in seguito percepito nessuna indennità di
disoccupazione in quanto in tale ditta – nel frattempo fallita – occupava
una posizione considerata analoga a quella di un datore di lavoro. In
conseguenza di ciò, sottolinea che da allora le sue entrate non supe-
rano l'importo di fr. 3'500.-- mensili, obbligandolo così – a causa delle
maggiori spese – a contrarre costantemente debiti con Z._______, suo
istituto di credito di fiducia. In proposito, il ricorrente segnala che il suo
conto bancario presso tale istituto ha raggiunto un saldo negativo pari
a oltre fr. 270'000.-- e quindi che, qualora il condono non venisse
accordato, si troverebbe confrontato con un vero e proprio tracollo fi-
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nanziario (cfr. ricorso del 27 marzo 2007 e presa di posizione del 30
giugno 2008). Oltre al debito citato, il ricorrente sottolinea infine di
avere ulteriori passivi, tutti di natura contributiva, per un ammontare di
fr. 738'379.75.
8.2 A mente della CFC, l'istanza di condono non può invece essere
accolta. Da un lato, perché non vi è stata nessuna rinuncia di
Z._______ a una frazione del suo credito; dall'altro, poiché il tenore di
vita del contribuente risulta essere eccessivo, in netto contrasto con lo
stato di disagio da lui denunciato; infine, a causa del mancato utilizzo
da parte del contribuente del ricavo della vendita di sostanza immobi-
liare per onorare – almeno parzialmente – i suoi debiti fiscali.
9.
9.1 Come correttamente osservato dalla CFC, per la valutazione della
situazione economica complessiva del contribuente, l'indebitamento
dovuto a insuccessi commerciali contratto con Z._______ (cfr. ricorso
rispettivamente presa di posizione del 30 giugno 2008), non è in realtà
rilevante. In mancanza di una proporzionale rinuncia da parte di
quell'istituto bancario all'importo dovutogli – per altro garantito da una
polizza di assicurazione sulla vita, di prossima scadenza (doc. R, doc.
I/13) –, tale indebitamento non può essere preso in considerazione
quale causa della situazione di bisogno in cui il contribuente sostiene
di trovarsi.
9.2 Discostandosi parzialmente da quanto prescritto dall'art. 10 cpv. 1
(MICHAEL BEUSCH, op. cit., ad art. 167 LIFD no. 16), l'art. 10 cpv. 2
dell'ordinanza sul condono dell'imposta prevede infatti che la rinuncia
da parte della Confederazione a proprie legittime pretese, che nella
fattispecie non si limitano all'importo oggetto della domanda di condo-
no (cfr. doc. E-M), venga accompagnata da una rinuncia nelle mede-
sime proporzioni al credito vantato da altri creditori, siano essi o meno
di pari grado (con riferimento a una norma analoga della legislazione
bernese, cfr. la decisione del Tribunale federale 2P.307/2004 del 9 di-
cembre 2004, consid. 3.2; cfr. inoltre la decisione del Tribunale fede-
rale 2D_112/2007 del 5 novembre 2007, consid. 4.2, secondo cui lo
scopo di un condono non può essere quello di favorire il ricorrente –
attraverso la rinuncia al proprio credito da parte dell'ente pubblico –
nel far fronte a debiti di altra natura).
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9.3 Nonostante la situazione di indebitamento descritta dal ricorrente,
che non si trova però nella fattispecie descritta all'art. 9 cpv. 2 dell'ordi-
nanza sul condono dell'imposta, in base alle considerazioni che pre-
cedono, ne discende che la causa da lui invocata non può concorrere
a giustificare il riconoscimento della situazione di bisogno necessaria
per la concessione di un condono (PIERRE CURCHOD, op. cit., ad art. 167,
no. 7; MARTIN ZWEIFEL/HUGO CASANOVA, op. cit., pag. 443 segg., no. 16).
10.
10.1 Un ulteriore motivo per respingere la domanda di condono pre-
sentata dal ricorrente è stato individuato dalla CFC nel suo eccessivo
tenore di vita. Al riguardo – senza per altro mai essere smentita dal di-
retto interessato –, essa ha rilevato che già al momento dell'emanazio-
ne della sua prima decisione risultava immatricolata a nome del contri-
buente un'automobile decappottabile che – tra leasing e assicurazione
di responsabilità civile – incideva sul suo budget mensile per un impor-
to complessivo di fr. 1'140.75 a fronte dei circa fr. 3'500.-- di entrate di-
chiarate. Sempre in questo contesto, nella decisione di riconsiderazio-
ne la CFC ha quindi evidenziato che (...) (cfr. doc. I/20), quando già
era pendente il ricorso davanti allo scrivente Tribunale, l'auto di cui
sopra è stata sostituita con un'altra di cilindrata e valore ancor mag-
giori. Il tutto, come rilevato anche dall'autorità fiscale cantonale nel
preavviso del 25 luglio 2007 da lei reso, in chiaro contrasto con lo sta-
to di disagio denunciato. Difficilmente conciliabile con le entrate
asserite, la CFC ha infine pure considerato l'ammontare della pigione,
pari a fr. 2'000.-- mensili, confermato dal contribuente sempre in sede
di ricorso.
10.2 Come visto, per l'ordinanza sul condono dell'imposta, il riconosci-
mento di una sproporzione tra l'importo dovuto e la capacità finan-
ziaria del contribuente, quindi di una situazione di bisogno, comporta
la riduzione del suo tenore di vita al minimo d'esistenza giusta l'art. 93
LEF (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza citata). Secondo dottrina, anche il rico-
noscimento di un caso di grave rigore implica in principio una tale ridu-
zione. In via generale, il condono dell'imposta federale diretta non può
inoltre essere richiesto, e quindi concesso, solo per garantire l'ecces-
sivo tenore di vita di un contribuente (art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza sul
condono dell'imposta; MICHAEL BEUSCH, op. cit., ad art. 167 LIFD no. 18
seg.).
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10.3 Per quanto riscontrato dalla CFC, e per altro non contestato dal
ricorrente – che con lettera del 5 agosto 2008 si limita a comunicare
alla CFC l'intenzione di cambiare l'automobile in suo possesso con un
veicolo meno dispendioso (doc. II/11) –, nella fattispecie la condizione
citata non risulta però rispettata. In base alla legislazione sull'esecu-
zione e sul fallimento, le spese per il mantenimento di autovetture co-
me quella immatricolata a nome del ricorrente non fanno infatti parte
delle spese riconosciute. Anche nel caso sia veramente necessaria
per lo svolgimento dell'attività lavorativa di una persona – aspetto che
il ricorrente non ha comunque sufficientemente sostanziato, limitando-
si genericamente a sostenere che essa gli servirebbe per la sua attivi-
tà di (...) –, la giurisprudenza stabilisce in effetti che i costi cagionati
dal pagamento del leasing per un'automobile di valore superiore alla
media (nel caso: fr. 122'8000.-- a nuovo; doc. I/20), possano essere
considerate solo parzialmente ai fini del calcolo del minimo vitale
(ERWIN BRÜGGER, SchKG Gerichtspraxis 1946-2005, Zurigo 2006, ad art.
93 no. 150).
10.4 Preso atto del fatto che il ricorrente non ha fornito elementi suffi-
cienti a permettere a questo Tribunale di esprimersi compiutamente in
merito (riguardo ai criteri per la sua computazione cfr. la circolare no.
17/2000 del 27 dicembre 2000 della Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale di appello del Canton Ticino pubblicata sul Foglio ufficiale
della Repubblica e Cantone Ticino [FU] 2/2001, pag. 74 segg; FU
5/2007, pag. 330; MICHEL OCHSNER, in: Louis Dallèves/Bénédict
Foëx/Nicolas Jeandin [curatori], Pursuite et faillite – Commentaire de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des
articles 166 à 175 de la Loi fédérale sur le droit international privé, Ba-
silea 2005, ad art. 93, no. 75), disattendendo quindi all'onere della
prova che l'art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono gli impone, ai fini
del calcolo del minimo esistenziale non può inoltre essere ammesso
neppure l'importo di fr. 2'000.-- mensili da lui dichiarato a titolo di pigio-
ne (PIERRE CURCHOD, op. cit., ad art. 167, no. 15).
10.5 Sulla base di quel che precede, anche il secondo motivo solle-
vato dalla CFC a sostegno della negazione della richiesta di condono
dev'essere considerato pertinente.
11.
11.1 Per quanto riguarda il terzo motivo addotto dalla CFC a giustifica-
zione del rifiuto del condono richiesto, risulta dagli atti che il contribu-
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ente ha alienato rispettivamente ha beneficiato di proventi riconducibili
all'alienazione dei seguenti immobili: (1) il 13.8.2003, vendita della par-
ticella no. (...) (divisione definitiva dei proventi: 19.01.2004; doc. I/9);
(2) il 17.02.2004, vendita della particella no. (...) (doc. I/11); (3) il
20.05.2005, donazione della particella no. (...) (doc. I/12). Le tre opera-
zioni menzionate risalgono tutte a un periodo in cui già era in atto la
procedura di tassazione su cui basa la richiesta di condono in esame
(periodo fiscale 2001-2002), eseguita infine d'ufficio dopo che il ricor-
rente aveva più volte disatteso alla promessa di presentare la
documentazione necessaria (doc. I/15 e doc. II/5).
11.2 In merito a queste operazioni, il contribuente osserva che esse
sono state fatte per motivi ben determinati e in particolare che: (1)
dalla vendita della particella no. (...), di proprietà della sua ex-moglie,
ha tratto un ricavo di fr. 431'744.80, che sarebbe stato in gran parte
prestato a terzi; (2) dalla vendita della particella no. (...), egli ha tratto
un ricavo di fr. 180'000.-- con cui avrebbe rimborsato l'ipoteca che la
gravava (fr. 100'000.--) e quindi fatto fronte a debiti privati (fr.
80'000.--); infine, (3) la particella no. (...) – gravata da un debito
ipotecario di fr. 260'000.-- – sarebbe stata da lui donata al figlio, dopo
avere più volte tentato di venderla, perché la sua situazione finanziaria
non gli permetteva più di far fronte al debito ipotecario.
11.3 Sennonché, l'argomentazione del ricorrente – che non ha indica-
to nessuna delle operazioni menzionate nel formulario concernente la
domanda di condono da lui compilato e sottoscritto, benché per le
alienazioni e le donazioni ciò fosse espressamente richiesto (cfr. doc.
I/2) – non può essere seguita neanche in questo caso.
Riguardo alla particella no. (...), egli non ha dimostrato quanto asserito
in sede di ricorso. Dalla documentazione frammentaria da lui prodotta,
che non permette affatto di evincere informazioni complete ed
esaustive circa la sua situazione economica (art. 18 cpv. 1
dell'ordinanza sul condono dell'imposta; PIERRE CURCHOD, op. cit., ad art.
167, no. 1), non emerge infatti nessun motivo atto a giustificarne la
donazione a suo figlio.
Per quanto attiene alle ulteriori operazioni, risulta chiaramente che es-
se sono state decise dal ricorrente in sua piena libertà, come libera è
stata la decisione di utilizzare i proventi incassati per estinguere debiti
nei confronti di privati e per concedere prestiti a terzi.
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Come detto, ancorché risalenti alla prima metà del 2004, quindi ante-
cedenti la decisione di tassazione del 20 giugno 2005 (doc. I/15) che
ha dato origine alla richiesta di condono, le operazioni citate si collo-
cano in un periodo in cui la procedura di imposizione era in corso e già
se ne delineavano i risultati (cfr. verbale di audizione del 02.04.2003
doc. II/5). È quindi a buon diritto che, sulla base di questi fatti ed ai fini
di un corretto apprezzamento della situazione finanziaria d'insieme del
ricorrente (ancora con riferimento all'art. 124 del decreto federale del 9
dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diret-
ta [DIFD] e alla giurisprudenza della CFC cfr. ERNST KÄNZIG/URS BENISCH,
Die direkte Bundessteuer, vol. 4b, 2. edizione, Basilea 1992, ad art.
124, no. 2), la CFC non ha tenuto conto della diminuzione del reddito
rispettivamente della sostanza ad esse riconducibile (art. 12 cpv. 2
dell'ordinanza sul condono dell'imposta).
12.
Per quanto precede, ritenuto che l'assunzione di ulteriori prove richie-
sta dal ricorrente (richiamo dell'incarto concernente il fallimento della
ditta Y._______, come pure dell'incarto (...) del Ministero pubblico
ticinese) sarebbe comunque irrilevante ai fini della causa (DTF 124 I
208, consid. 4a; PIERRE MOOR, op. cit., no. 2.2.6.4.), il ricorso dev'essere
respinto.
13.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spe-
se processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1
segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr.
3'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo che viene compensato con l'anticipo
spese di fr. 4'500.-- da lui versato il 12 giugno 2006. Previa indicazione
delle sue coordinate bancarie o postali, la rimanenza gli viene per con-
tro restituita.
14.
Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene
riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
15.
Giusta l' art. 83 lett. m della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tri-
bunale federale (LTF; RS 173.110), il presente giudizio non può essere
impugnato davanti al Tribunale federale (THOMAS HÄBERLI, op. cit., ad art.
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83 LTF, no. 218; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit.,
no. 1.48). Esso ha pertanto carattere definitivo.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 3'000.--, sono poste a carico del ricor-
rente, soccombente. Tale importo viene compensato con l'anticipo spe-
se da lui versato. La rimanenza gli viene per contro restituita.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (atto giudiziario)
Il giudice presidente: Il cancelliere:
Markus Metz Marco Savoldelli
Data di spedizione:
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