Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A2265/2009
Sen t e n z a d e l 1 6 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Salome Zimmermann, Michael Beusch,
cancelliera Sara Friedli.
Parti A._______,
patrocinata da …,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto autorizzazione per il traffico di sigarette.
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Fatti:
A.
La A._______ è una società anonima, con sede a X._______. Essa è
attiva dal 2003 e ha per scopo principale l'importazione, l'esportazione,
l'acquisto, la vendita e la rappresentanza di prodotti di ogni genere
(cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. *** del ***).
B.
Dal 2003 la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito:
DCD) ha rilasciato alla A._______ un'autorizzazione a procedere alla
lavorazione e al commercio di sigarette, a partire dal Deposito Franco
Doganale di Y._______. Le sigarette giungono alla A._______ al Punto
Franco di Y._______ ultimate e imballate. In seguito alle ordinazioni via
internet da parte dei clienti all'estero, le sigarette vengono individuate e
spedite dalla A._______ a detti destinatari, per il tramite di buste, sulle
quali vengono apposte le etichette con l'indirizzo del destinatario e la
dichiarazione doganale CN 22.
C.
Il 1° luglio 2008 la DCD ha notificato alla A._______ la sua intenzione di
revocare l'autorizzazione in oggetto e le ha permesso di prendere
posizione. L'8 luglio 2008 la A._______ ha presentato le proprie
osservazioni, opponendosi alla revoca della suddetta autorizzazione. Con
decisione 23 settembre 2008 la DCD ha revocato l'autorizzazione
rilasciata alla A._______ e le ha concesso una proroga transitoria fino al
30 aprile 2009, data per la quale il traffico doveva cessare
definitivamente. La decisione si basa su una modifica legislativa (cfr. art.
181 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 [OD, RS
631.01]) che priverebbe le persone della possibilità di commercializzare
siffatti prodotti in quanto ritenuti lavorati in loco, a motivo che le sigarette
vengono imballate in apposite buste di spedizione e che questa
lavorazione potrebbe pregiudicare l'imposizione doganale regolare
all'estero.
D.
La A._______, per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto ricorso
avverso la summenzionata decisione il 17 ottobre 2008, chiedendone
l'annullamento, con conseguente mantenimento e conferma
dell'autorizzazione attualmente in essere a suo favore.
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E.
Con decisione 2 marzo 2009 la Direzione generale delle dogane (di
seguito: DGD) ha statuito sul ricorso, respingendolo.
F.
Con ricorso 6 aprile 2009 la A._______ (di seguito: la ricorrente), per il
tramite del suo patrocinatore, ha impugnato la suddetta decisione dinanzi
al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili,
essa postula l'annullamento della decisione 2 marzo 2009 della DGD e
conseguentemente della decisione 23 settembre 2008 della DCD, nonché
il mantenimento e la conferma dell'autorizzazione attualmente in essere a
suo favore. La ricorrente ritiene in particolare che siffatta decisione sia
sprovvista di base legale e fondamento fattuale, nonché che la stessa sia
stata emessa dalla DGD sulla base della pressione politica esercitata dal
Consiglio Federale. Essa ritiene altresì che la revoca dell'autorizzazione
sia discriminatoria. Ciò posto, essa precisa che le sigarette non sono
state lavorate né tanto meno trasformate ai sensi della legislazione in
materia doganale. A suo avviso, l'imballaggio con cui essa invia le
sigarette non ha nulla di strano o esotico, tant'è che sulle stesse è
presente l'etichetta CN 22 che identifica il prodotto. In ogni caso, essa
contesta che gli imballaggi delle sigarette possano pregiudicare
l'imposizione doganale all'estero.
G.
Con risposta 23 giugno 2009, la DGD chiede che il ricorso interposto
venga respinto, sottolineando che – così come confezionate – le buste
non lascerebbero trasparire il loro contenuto, a pregiudizio delle autorità
fiscali estere.
H.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno anch'essi ripresi, per quanto
necessario, nei consideranti in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul
presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32).
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure
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da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
1.2. Il ricorso 6 aprile 2009 è stato interposto tempestivamente (art. 20
segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto
previste dalla legge (art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione su
ricorso della DGD del 2 marzo 2009 mediante la quale è stata confermata
alla ricorrente la revoca dell'autorizzazione per il traffico di sigarette in un
deposito franco doganale pronunciata dalla DCD. Dato è quindi anche
l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
1.3. La ricorrente postula che venga accordato l'effetto sospensivo al
proprio ricorso. Poiché quest'ultimo beneficia già di detto effetto in virtù
della legge (cfr. art. 55 cpv. 1 PA), la richiesta della ricorrente è priva
d'oggetto ed è pertanto irricevibile.
1.4. La ricorrente postula altresì l'annullamento della decisione 2 marzo
2009 della DGD e conseguentemente della decisione 23 settembre 2008
della DCD. Poiché di fatto la decisione 23 settembre 2008 della DCD è
stata sostituita dalla decisione 2 marzo 2009 emanata dalla DGD a
seguito del ricorso interposto dalla ricorrente contro la medesima,
quest'ultima non può essere annullata dallo scrivente Tribunale. Oggetto
del presente gravame è infatti unicamente la decisione 2 marzo 2009
della DGD. La richiesta d'annullamento della decisione 23 settembre
2008 della DCD è dunque irricevibile.
1.5. Fatta eccezione per quanto precede (cfr. considd. 1.3 e 1.4), il
ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.
2.
2.1. Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD (a contrario), l'esame del merito della
presente fattispecie è sottoposto alla legge federale del 18 marzo 2005
sulle dogane (LD, RS 631.0) e non alla vecchia legge federale del
1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 4009 e CS 6 475), ciò che la
ricorrente non contesta. Infatti, si deve notare che la procedura di
revocazione dell'autorizzazione è stata aperta il 19 settembre 2008, cioè
dopo l'entrata in vigore della suddetta legge il 1° maggio 2007.
2.2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
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incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).
Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2007/41 consid. 2, PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3. ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate oppure dagli atti risultano indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed.,
Zurigo 1998, cifra 677).
3.
3.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LD, le merci che vengono immagazzinate in
un deposito franco doganale devono essere dichiarate a tal fine all'ufficio
doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale.
Secondo il cpv. 3, spetta al Consiglio federale stabilire le condizioni alle
quali le merci depositate in un deposito franco doganale possono essere
sottoposte a lavorazione.
3.1.1. Il concetto di lavorazione non è definito nella legge. Nondimeno,
esso è stato precisato dal Consiglio federale, in virtù della competenza
d'esecuzione che gli spetta (cfr. ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2 ed.,
Berna 2006, n. 1550). Secondo la delega di competenza di cui all'art. 65
cpv. 3 LD, il Consiglio federale ha infatti fissato, nella stessa Ordinanza,
le condizioni alle quali le merci depositate in un deposito franco doganale
possono essere sottoposte a lavorazione. Giusta l'art. 180 cpv. 1 OD
sono ammesse le lavorazioni, che servono al mantenimento della merce
durante il suo deposito, come pure l'ispezione, l'esame, il cambio
d'imballaggio, la suddivisione, la cernita, l'eliminazione dell'imballaggio
esterno e il prelievo di modelli e campioni. Giusta l'art. 180 cpv. 2 OD, in
casi motivati la Direzione generale delle dogane può autorizzare
lavorazioni e miglioramenti più estesi ai sensi dell'art. 40 lett. b e d OD
(cfr. SIMEON L. PROBST in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher,
Zollgesetz, Berna 2009, n. 11 ad art. 65 LD, pag. 414). Secondo l'art. 40
lett. b OD, s'intende per lavorazione il trattamento che non modifica la
merce nelle sue caratteristiche proprie, segnatamente anche il
riempimento, l'imballaggio, il montaggio, l'assemblaggio o l'incasso.
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All'art. 181 cpv. 2 OD, il Consiglio federale ha altresì stabilito che
l'amministrazione delle dogane può vietare la lavorazione e il
miglioramento di merci che potrebbero pregiudicare l'imposizione
doganale regolare in Svizzera e all'estero (cfr. PROBST, op. cit., N. 16 ad
art. 65 LD, pag. 415). Il rapporto tra le due disposizioni non è
ambivalente: appare logicamente che l'art. 181 cpv. 2 OD ha vocazione
ad applicarsi a tutte le lavorazioni alle quali si riferisce l'art. 180 OD.
3.1.2. Nella misura in cui il Tribunale amministrativo federale esamina le
disposizioni della OD, esso deve limitarsi a verificare se dette disposizioni
rimangono nel quadro della delega di competenze o, se per altre ragioni,
esse appaiono contrarie alla legge o al diritto costituzionale (cfr. DTF 131
II 562 consid. 3.2, DTF 130 I 26 consid. 2.2.1, DTF 128 IV 177
consid. 2.1; decisione del Tribunale amministrativo federale A559/2011
del 1° novembre 2011 consid. 3.2). A questo punto si deve rilevare che
l'art. 65 cpv. 3 LD contiene una delega di competenza che va al di là delle
semplici disposizioni d'esecuzione. Il Consiglio federale, disciplinando agli
artt. 180 e 181 OD le condizioni alle quali le merci depositate in un
deposito franco doganale possono essere sottoposte a lavorazione, non
ha tuttavia generato nessuna disposizione contenente norme di diritto ai
sensi dell'art. 164 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101; cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova
legge sulle dogane del 15 dicembre 2003 in FF 2004 485 segg., 594
n. 7.2 "Delega di competenze legislative"). Il legislatore ha lasciato al
Consiglio federale un largo margine di apprezzamento, che il Tribunale
statuente deve rispettare giusta l'art. 190 Cost. (cfr. DTF 127 II 238
consid. 8a; decisione del Tribunale amministrativo federale A559/2011
del 1° novembre 2011 consid. 3.2). L'art. 181 cpv. 2 OD non va oltre la
delega prevista nella legge (cfr. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n.
1554 segg.). La competenza formulata nell'art. 65 cpv. 3 LD lascia spazio
a molteplici possibilità. In virtù della competenza delegata, il Consiglio
federale ha la facoltà di autorizzare certi tipi di lavorazioni ed anche di
vietarne altri, dal momento che si svolgono in un deposito franco
doganale. Né la legge né la Costituzione federale offrono garanzie su
questo punto. Per ciò che riguarda la garanzia della libertà economica
(art. 27 Cost.) – concretamente la libera scelta della professione, il libero
accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio – appare
evidente che la stessa non è rimessa in questione dalle restrizioni
previste all'art. 181 cpv. 2 OD. Infatti, non si può concepire una lesione
della summenzionata garanzia costituzionale dal momento che nulla
impone la scelta del deposito franco doganale. I vantaggi economici
potenzialmente legati a questa scelta non costituiscono un diritto
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costituzionale. In definitiva, non spetta al Tribunale amministrativo
federale esaminare l'opportunità dell'art. 181 cpv. 2 OD concepito dal
Consiglio federale, il quale ne assume la responsabilità (cfr. DTF 130 I 26
consid. 2.2.1).
3.2. Ciò posto, lo scrivente Tribunale rileva innanzitutto che,
contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la decisione qui in
esame non è sprovvista di base legale. Essa si fonda sugli artt. 180 e 181
OD che – come detto poc'anzi (cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio) –
sono stati adottati dal Consiglio federale in virtù della delega di
competenza di cui all'art. 65 cpv. 3 LD. La revoca dell'autorizzazione in
oggetto, che si fonda sulle summenzionate disposizioni, è dunque
provvista di base legale. Le considerazioni della ricorrente in merito alla
natura politica dei motivi che avrebbero spinto il Consiglio federale ad
adottare dette norme – e conseguentemente la DGD a revocare
l'autorizzazione in oggetto – sono delle mere questioni d'opportunità il cui
esame non compete allo scrivente Tribunale (cfr. consid. 3.1.2 del
presente giudizio). Tale censura risulta pertanto irricevibile.
3.3. Chiarita l'esistenza della base legale su cui si fonda la decisione in
esame, nella fattispecie, occorre ora esaminare se, da un lato, esiste una
lavorazione (cfr. consid. 3.3.1 che segue) e, dall'altro lato, se questa
lavorazione è ammissibile alla luce delle disposizioni sopracitate
(cfr. consid. 3.3.2 che segue).
3.3.1. La DGD ritiene che la lavorazione consiste per la ricorrente nel
togliere le sigarette dai cartoni di trasporto e, ad avvenuta ricezione
dell'ordinazione da parte dei clienti, nel condizionamento delle sigarette in
imballaggi, cioè buste, sulle quali vengono apposti la dichiarazione
doganale, l'etichetta recante l'indirizzo del destinatario, del mittente ed
infine termo sigillate (cfr. decisione impugnata, lett. a). Nella decisione
23 settembre 2008, essa ha anche ritenuto che l'apposizione della
dichiarazione doganale (CN 22) e dell'etichetta con l'indirizzo del
destinatario su ciascun collo doveva già essere considerata come una
lavorazione (cfr. decisione 23 settembre 2008, pag. 2, atto n° 5
dell'incarto della DGD; doc. 3). La ricorrente sostiene invece che le
sigarette non fanno l'oggetto di alcuna lavorazione da parte sua. Le
stecche di sigarette a lei ordinate e spedite all'estero vengono inserite,
intonse e senza alcuna elaborazione, in una busta come quelle di cui ai
docc. 5 (busta per due stecche) e 6 (busta per tre stecche). A suo avviso,
questi imballaggi non hanno nulla di strano o esotico e sono conformi a
quelli utilizzati da qualsiasi azienda che invia per posta merce in Svizzera
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o all'estero. Essa sottolinea altresì che su dette buste è presente
l'etichetta CN 22 con indicato il contenuto e il valore della merce. Detta
etichetta è chiara, di modo che le Autorità dei paesi di destinazione
dispongono di tutte le informazioni necessarie ad un'eventuale
imposizione delle merci inviate (cfr. ricorso, punti 6.16.2).
Nonostante il parere contrario della ricorrente, risulta chiaramente che il
fatto di togliere le stecche di sigarette dai cartoni di trasporto, di
individuarle, di condizionarle in buste e di apporre su queste una etichetta
con gli indirizzi del mittente e del destinatario consiste in una lavorazione
ai sensi dell'art. 65 cpv. 3 LD. L'art. 180 cpv. 1 OD prevede testualmente
che il cambio d'imballaggio, la suddivisione e l'eliminazione
dell'imballaggio esterno è considerato una lavorazione. Certo, la merce –
cioè le sigarette, o le stecche di sigarette – non è modificata nelle sue
caratteristiche proprie. In questo senso, rimane invariata, come addotto
dalla ricorrente. Tuttavia, non è indispensabile che sia modificata in tal
modo per poter concludere all'esistenza di una lavorazione (cfr. consid.
3.1.1 che precede). In definitiva, poiché nel caso concreto non si tratta
unicamente dell'apposizione di un'etichetta, ma anche del disimballaggio
e dell'imballaggio della merce in nuove buste, non è necessario
esaminare se si potrebbe parlare di lavorazione, anche nel caso in cui si
trattasse soltanto dell'apposizione di una etichetta sui colli. Secondo la
DGD, anche in questo caso ci sarebbe una lavorazione, visto che questa
operazione appare relativa a – o in altri termini ha un legame diretto – con
l'imballaggio della merce ai sensi dell'art. 40 OD. In ogni caso, nella
presente fattispecie, come visto, questa questione non è determinante.
3.3.2. Essendo stabilito che le sigarette fanno l'oggetto di una lavorazione
ai sensi della LD, occorre determinare se questa lavorazione è
ammissibile. A questo punto, la DGD ritiene che la lavorazione debba
essere vietata in applicazione dell'art. 181 cpv. 2 OD, in quanto essa
pregiudicherebbe l'imposizione doganale regolare all'estero. Infatti,
secondo lei, le sigarette sono confezionate in buste che non permettono
di fare un legame diretto con la merce contenuta. A questo si aggiunge la
scelta della modalità d'inoltro (postalettere). Essa ritiene altresì che, visto
il crescente flusso di invii postali, questi due fattori utilizzati
contemporaneamente renderebbero praticamente impossibile alle
amministrazioni doganali il controllo di questi invii (cfr. risposta 23 giungo
2009, pagg. 23). A suo avviso, la ricorrente sarebbe perfettamente a
conoscenza della quasi impossibilità delle amministrazioni doganali a far
fronte al crescente flusso di invii postali. Sarebbe accertato che il
commercio relativo alla vendita di sigarette via internet risulta
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interessante per il consumatore – e dunque per il commerciante –
soltanto se le sigarette non vengono sottoposte a imposizione nel paese
di destinazione. D'altronde, secondo la DGD, le condizioni generali di
vendita della ricorrente offrirebbero all'acquirente la possibilità di rifiutare
l'ordinazione qualora "per disgrazia" le dogane estere avessero scoperto
la natura delle merci e richiesto il pagamento dei tributi d'entrata (cfr.
decisione impugnata, consid. 7).
Secondo la ricorrente invece, la DGD non avrebbe provato in alcun modo
che l'attività da lei svolta mette in pericolo l'imposizione doganale
all'estero (cfr. ricorso, punti 5 e 6). Essa sottolinea che le stecche di
sigarette vengono spedite all'estero in una busta conforme a quelle
utilizzate da qualsiasi azienda che invia per posta merce in Svizzera o
all'estero (cfr. docc. 5 e 6), con apposta l'etichetta CN 22. A suo avviso, le
autorità del paese di destinazione sarebbero dunque chiaramente
allertate sul contenuto dei colli, visto che – sull'etichetta di esportazione –
apparirebbero chiaramente tutte le informazioni necessarie ad
un'eventuale imposizione delle merci inviate. Nessuna manipolazione
sarebbe effettuata per mascherare il contenuto (cfr. ricorso, punti 6.1
6.2). Secondo lei, il fatto che in questi ultimi anni il commercio online sia
aumentato considerevolmente, aumentando a sua volta la mole di lavoro
delle varie amministrazioni doganali, non è un suo problema, né
tantomeno della DGD o del Consiglio Federale (cfr. ricorso, punto 6.2).
L'argomentazione della ricorrente è dunque quella di dire che
l'imposizione doganale all'estero non è pregiudicata. Ciononostante, la
ricorrente non afferma, e nulla agli atti lo dimostra, che i tributi d'entrata
nel paese di destinazione vengano pagati. Essa sostiene unicamente che
tutto il commercio internazionale (e non solo quello online) si basa sul
fatto che nei differenti paesi i prezzi e le valute sono differenti, e che
pertanto acquistando all'estero, si può approfittare di prezzi vantaggiosi
(cfr. ricorso, punto 6.2). Il Tribunale statuente considera che le buste nelle
quali le sigarette sono confezionate hanno un aspetto (buste) ed una
dimensione (adattata a due/tre stecche di sigarette; cfr. docc. 5 e 6) che
permette di evitare i controlli doganali. È ovvio che il controllo sistematico
da parte delle autorità doganali di questo tipo di spedizione è impossibile,
visto il loro quantitativo. Il fatto che la ricorrente faccia apparire il tipo di
prodotto (sigarette) sull'etichetta di esportazione dei colli (cfr. ricorso,
punti 6.16.2), cioè sulla dichiarazione doganale svizzera CN 22, si
rivolge alle autorità doganali svizzere. Detta etichetta, non è concepita
per permettere l'imposizione doganale straniera. Nelle circostanze del
caso concreto, risulta dunque che le lavorazioni che la ricorrente effettua
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possono pregiudicare l'imposizione doganale regolare all'estero, ciò che
giustifica il divieto di queste lavorazioni, giusta l'art. 181 cpv. 2 OD. Una
certezza in merito a detto pregiudizio non è necessaria in quanto questa
disposizione trova in ogni caso applicazione, vista la formulazione
potestativa utilizzata dal Consiglio federale ("potrebbero pregiudicare
l'imposizione doganale"). Di conseguenza, l'autorità inferiore ha
correttamente revocato l'autorizzazione concessa alla ricorrente nel 2003,
a procedere alla lavorazione di sigarette a partire dal Deposito Franco
Doganale di Y._______.
3.3.3. Infine, la ricorrente lamenta indirettamente una violazione del
principio dell'uguaglianza giuridica, sostenendo che la revoca
dell'autorizzazione sarebbe discriminante, in quanto toccherebbe
unicamente il commercio online di merce con "connotazione
particolarmente negativa", come le stecche di sigarette (cfr. ricorso, punto
8).
3.3.3.1 Il principio dell'uguaglianza giuridica di cui all'art. 8 Cost. esige
che la legge stessa e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale
situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse (cfr. ADELIO SCOLARI,
Diritto amministrativo, parte generale, Cadenazzo 2002, n. 419). In
particolare esso sancisce che le leggi devono essere applicate con criteri
d'uguaglianza, nonché che una medesima Autorità le deve interpretare in
maniera costante, adottando, nelle medesime circostanze, decisioni
equivalenti e in circostanze diverse, decisioni diverse (cfr. DTF 125 I 1,
consid. 2b/aa; SCOLARI, op. cit., n. 436; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op.
cit., n. 1058). La parità di trattamento è violata solo se in due situazioni di
fatto analoghe l'Autorità adotta, senza valide ragioni, decisioni diverse
(SCOLARI, op. cit., n. 437 con rinvii).
3.3.3.2 Come già indicato in precedenza (cfr. consid. 3.2 del presente
giudizio), la revoca della decisione in oggetto si fonda sugli artt. 180 e
181 OD, i quali costituiscono una base legale sufficiente. Nella misura in
cui gli artt. 180 e 181 OD si applicano a tutti coloro che eseguono delle
lavorazioni all'interno di un deposito franco doganale, dette disposizioni
non risultano discriminatorie. In particolare, va rilevato che l'art. 181 cpv.
2 OD si applica a tutte quelle lavorazioni e miglioramenti di merci che
potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale in Svizzera e all'estero.
Nulla agli atti – come del resto nemmeno provato dalla ricorrente –
dimostra poi che la DGD abbia revocato l'autorizzazione in oggetto in
maniera discriminatoria rispetto a quella di altre persone che utilizzano le
medesime modalità di spedizione della ricorrente, solo perché
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Pagina 11
quest'ultima commercia delle sigarette. Si ricorda che la revoca
dell'autorizzazione in oggetto è stata ordinata dalle autorità doganali in
quanto la particolare confezione dei colli e le modalità d'inoltro (posta
lettera) degli stessi utilizzate dalla ricorrente potrebbero pregiudicare
l'imposizione doganale all'estero delle merci vendute da quest'ultima.
Certo, in casu, si potrebbe sostenere che l'art. 181 cpv. 2 OD lascia una
certa libertà di valutazione all'Amministrazione federale delle dogane, nel
senso che essa può vietare la lavorazione, e non è costretta a farlo, se
questa lavorazione potrebbe pregiudicare l'imposizione doganale regolare
all'estero. Tuttavia, quest'interpretazione non si impone evidentemente,
poiché l'autorità doganale deve rispettare il principio della parità di
trattamento e nulla segnala ch'essa applichi una pratica permissiva nei
confronti di altre persone che si trovano nella medesima situazione di
quella della ricorrente. Al contrario, lo scrivente Tribunale è a conoscenza
di almeno un caso – che gli è stato deferito – dove l'Amministrazione
delle dogane è anche intervenuta nel senso di un divieto.
Non da ultimo, va poi rilevato che la ricorrente perde di vista che ha
beneficiato di un'estensione dell'autorizzazione concessa nel 2003,
nonostante l'illegalità della situazione così tollerata, durante due anni,
cioè fino al 30 aprile 2009. L'art. 132 cpv. 2 LD, a titolo di disposizione
transitoria, prevede che le autorizzazioni e gli accordi esistenti al
momento dell'entrata in vigore della LD rimangono validi per un periodo
massimo di due anni. La ricorrente ha di conseguenza beneficiato della
durata massima prevista da questa disposizione, tenuto conto dell'entrata
in vigore del nuovo diritto doganale il 1° maggio 2007, come ogni altra
persona trovatasi nella sua medesima situazione.
Visto quanto precede, in concreto non emerge alcun elemento che lasci
pensare che l'autorizzazione concessa alla ricorrente sia stata revocata in
maniera discriminatoria, motivo per cui la censura da essa sollevata
risulta priva di fondamento.
3.4. In conclusione, le censure sollevate dalla ricorrente si sono rivelate
inconsistenti. Ne discende che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile
(cfr. considd. 1.3 e 1.4), deve essere respinto con conseguente conferma
della decisione impugnata.
4.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1
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Pagina 12
segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF;
RS 173.320.2]). Nella presente fattispecie, esse vengono stabilite in
fr. 2'000. (art. 4 TSTAF), importo che verrà integralmente compensato
con l'anticipo da lei versato pari a fr. 2'000.. Alla ricorrente non vengono
assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 2'000. sono poste a carico della ricorrente.
Tale importo verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato
pari a Fr. 2'000..
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario),
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Markus Metz Sara Friedli
Rimedi giuridici:
A2265/2009
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
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