B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-229/2015
Sen t en z a d e l 7 l u g l i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot, (presidente del
collegio), Marianne Ryter, Jérôme Candrian;
cancelliere Manuel Borla
Parti
A._______,
…,
ricorrente,
contro
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorità inferiore.
Oggetto
Mancante rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici a
bassa tensione.
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Fatti:
A.
Con scritto del 12 agosto 2014 le Aziende industriali di Lugano (in seguito
AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli im-
pianti a corrente forte (in seguito ESTI) che, malgrado un invito (15 novem-
bre 2012) e due richiami (22 maggio 2013 e 19 novembre 2013), non è
stato presentato alcun rapporto di sicurezza per gli impianti a bassa ten-
sione (in seguito RaSi), concernente l’impianto dell'immobile "Casa …”
(contatore 219769), … .
B.
Con scritto raccomandato del 26 agosto 2014 l'ESTI ha invitato A._______
(proprietario dell'immobile) a voler presentare al gestore di rete il RaSi ine-
rente lo stabile menzionato, concedendo un ulteriore ed ultimo termine,
scadente il 26 novembre 2014, con comminatoria che in caso di inosser-
vanza, l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa.
C.
Con fax del 26 novembre 2014 A._______ ha informato l’ESTI di aver in-
caricato la ditta B._______ di …, di eseguire il controllo di sicurezza, chie-
dendo al contempo una proroga del termine.
D.
Con lettera del 1° dicembre l’autorità di prima istanza ha prorogato il ter-
mine per la presentazione del RaSi fino all’8 dicembre 2014
E.
Siccome A._______ non ha ossequiato quanto richiesto, l’ESTI , con deci-
sione del 18 dicembre 2014, ha fissato l’obbligo di presentazione del RaSi
entro e non oltre il 18 febbraio 2015, ponendo a carico del proprietario una
tassa di emanazione di 600 franchi. Esso veniva pure informato che in caso
di inosservanza l’autorità competente avrebbe avuto la facoltà di commi-
nare una multa d’ordine fino ad un importo massimo di 5'000 franchi.
F.
Con ricorso del 18 gennaio 2015 (manoscritto), A._______ (in seguito: ri-
corrente) ha adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il
Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI. In partico-
lare, egli ha chiesto la riduzione della tassa di emanazione della decisione
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impugnata da 600 a 200 franchi, evidenziando altresì che l’11 dicembre
2014 la ditta incaricata ha controllato l’impianto elettrico di Casa ....
G.
Con presa di posizione del 18 marzo 2015 l'autorità di prima istanza ha
chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione del 18 dicembre
2014. Nel merito l'ESTI ha evidenziato che il Rapporto presentato dal ricor-
rente relativo ai lavori effettuati dalla ditta B._______ non corrispondono al
RaSi richiesto, in conformità degli articoli di legge preposti. A dire dell’au-
torità inferiore il ricorrente era consapevole di tale carenza nella misura in
cui egli stesso ha richiesto nel frattempo al gestore di rete di “staccare”
dalla rete elettrica l’immobile oggetto della decisione impugnata. Conse-
guentemente l’ESTI ha evidenziato che il punto 1 del ricorso sia divenuto
provo di oggetto, restando litigioso unicamente richiesta di riduzione della
tassa di emanazione della decisione.
H.
Con osservazioni finali del 24 aprile 2015, anticipate via fax, il ricorrente si
è riconfermato nelle proprie allegazioni di causa.
Diritto:
1.
Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli
impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti
elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ri-
corsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art.
21 LIE.
L'autorità inferiore (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento fe-
derale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DA-
TEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della
cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992
sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS
734.24]). La sua decisione del 18 dicembre 2015 soddisfa le condizioni
poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione
dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente
per dirimere il presente litigio.
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Depositato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata
(art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di
contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scri-
vente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria
e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità com-
petente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o
esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risul-
tino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid.
6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).
3.
Con atto ricorsuale del 18 gennaio 2015, l'insorgente ha chiesto di l'annul-
lamento della decisione dell'ESTI. In particolare, il proprietario dell’immo-
bile oggetto di RaSi ha chiesto la riduzione della tassa di emanazione della
decisione impugnata da 600 a 200, rilevando altresì che la ditta B._______
ha provveduto al controllo RaSi l’11 dicembre 2014, come si evince dal
rapporto di lavoro 10822.
4.
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE, la vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di
verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprieta-
rio, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato
deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7
novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT,
RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d’ispezione ac-
creditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei pro-
prietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I
gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di
un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di im-
pianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro
reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di
controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un
anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito (art. 36
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cpv. 2 OIBT). Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato pre-
sentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all’ESTI l’esecu-
zione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). In proposito la giurispru-
denza ha rilevato che il presupposto per un rinvio della pratica all'ESTI è
l'invio, senza riscontro, di tre lettere – la richiesta più due solleciti – da parte
del gestore di rete (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale
A-2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2; e A-5256/2010, dell'11 febbraio
2011, consid. 5). Essi devono forzatamente essere stati ricevuti dal pro-
prietario prima che si possa avviare una procedura quale quella qui in og-
getto.
Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la responsabilità di assicu-
rare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali
spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente
deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di
controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne
subirà le conseguenze (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale
A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A-7151/2008 del 10 febbraio
2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3).
5.
Anzitutto è pacifica la notifica della richiesta e dei due solleciti al ricorrente
da parte delle autorità preposte. Nel merito, dagli atti di causa, emerge che
in data 11 dicembre 2014 la ditta B._______, autorizzata ad eseguire il
controllo RaSi (numero di controllo K-…), ha effettuato un intervento deno-
minato “controllo periodico rapporto RaSi”, della durata di 1,5 ore, all’im-
mobile oggetto di discussione. Dal medesimo rapporto emerge che la ditta
incaricata ha operato misurazioni e controlli all’impianto elettrico, rilevando
difetti, i quali tuttavia non sono stati sanati. Infatti dalla “descrizione del la-
voro svolto” il “montatore” ha evidenziato: “rilevato i difetti da sistemare”. In
queste circostanze l’intervento della ditta incaricata non può essere inteso
quale rapporto RaSi, il quale necessita oltre alla manutenzione e alla veri-
fiche periodica da parte di organi di controllo autorizzati, anche l'elimina-
zione di difetti che potrebbero generare problemi. In altri termini l’obbligo di
presentare un RaSi comporta l’obbligo di fare procedere al controllo dell’im-
pianto tempestivamente in maniera che la sicurezza dell’impianto stesso
sia attestata mediante detto rapporto entro il termini fissati; non basta fare
procedere ad un controllo dell’impianto. I numerosi richiami da parte dei
distributori di rete come pure dell’ESTI consentono più che ampiamente
che l’amministrato disponga del tempo necessario per organizzarsi, anche
facendo astrazione della possibilità di richiedere delle proroghe dei termini.
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Di conseguenza, al momento della sua emanazione, l’atto impugnato era
totalmente giustificato e conforme alla legge.
L'autorità inferiore ha impartito al ricorrente un termine scadente il 18 feb-
braio 2015 per trasmettere al gestore di rete il rapporto di sicurezza relativo
agli impianti elettrici dell'immobile in oggetto. Siccome il 3 marzo 2015, il
contatore numero … è stato disattivato, come evidenziato dall’autorità in-
feriore in sede di osservazioni, la richiesta di annullamento del punto di-
spositivo numero 1, relativa appunto al termine per la presentazione del
RaSi, è privo di oggetto.
6.
Per quanto attiene invece al gravame di riduzione delle spese di emana-
zione della decisione di 600 franchi, il ricorso – nella misura in cui è ricevi-
bile – dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. In effetti,
la tassa d’emanazione della decisione impugnata – e non una “multa” o
qualsiasi “penalità” – che copre le spese di funzionamento dell’ESTI per
tutta la procedura in oggetto è conforme ai principi di copertura dei costi
nonché a quello della proporzionalità (cfr. fra le tante, Sentenza del Tribu-
nale amministrativo federale A-7079/2014, del 12 febbraio 2015,
consid. 3.4 e riferimenti citati).
7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS
173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 800 franchi (art. 4 TS-
TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lui ver-
sato il 4 febbraio 2015. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità
inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
(il dispositivo si trova sulla pagina seguente)
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Pagina 7
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, viene respinto.
2.
Le spese processuali, pari a franchi 800, sono poste a carico del ricorrente
soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse
verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da esso a suo
tempo versato.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: