Corte I
A-2344/2006
{T 1/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Beat Forster, André Moser,
cancelliere Marco Savoldelli.
Comune di Paradiso, rappresentato dal suo Municipio,
patrocinato dall'avv. Aldo Foglia, via della Posta 4,
6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle strade, 3003 Berna,
autorità inferiore,
sussidio per opere di moderazione del traffico stradale.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-2344/2006
Fatti:
A. Nell'autunno dell'anno 2000, il Comune di Paradiso ha inoltrato al
Dipartimento del territorio del Canton Ticino una domanda di conces-
sione di sussidi da parte della Confederazione a norma dell'ordinanza
federale del 25 aprile 1990 sui contributi per i provvedimenti resi ne-
cessari dal traffico stradale giusta l'ordinanza contro l'inquinamento at-
mosferico. Lo scopo perseguito da tale richiesta era quello di finanzia-
re la realizzazione di opere di moderazione del traffico in viale San
Salvatore. Dopo aver raccolto i preavvisi dell'amministrazione cantona-
le, il Dipartimento del territorio – in base a quella normativa, formale
beneficiario di eventuali sussidi – ha trasmesso la richiesta all'Ufficio
federale delle strade (USTRA), competente per l'esame della doman-
da. Il 31 gennaio 2001 il Dipartimento del territorio ha confermato al
Comune la finanziabilità del progetto e gli ha pure trasmesso l'autoriz-
zazione all'inizio anticipato dei lavori rilasciata dall'USTRA.
B. Il 16 febbraio 2001, il Comune ha scritto nuovamente al Diparti-
mento del territorio chiedendo che l'USTRA quantificasse il sussidio
con più precisione e mettendosi a disposizione per un incontro tra le
parti. L'incontro auspicato ha avuto luogo il 2 aprile 2001 ed è stato se-
guito, il 5 aprile successivo, da una lettera dell'USTRA al Dipartimento
del territorio con cui veniva ribadita la sovvenzionabilità del progetto e
confermata l'autorizzazione ad iniziare anticipatamente i lavori in base
alle disposizioni in materia.
C. Il 14 luglio 2003, il Dipartimento del territorio ha scritto a tutti i Co-
muni del Canton Ticino rendendoli attenti del fatto che, in base al do-
cumento “Progetti di atti normativi e spiegazioni del Consiglio federale
relativi alle misure di sgravio 2003 del budget della Confederazione”
del 28 maggio precedente, veniva proposta la soppressione dei sussidi
per il settore “provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico” relati-
vamente ai contributi direttamente vincolati alle opere nel settore stra-
dale. Esso ha osservato che, da quanto si poteva desumere dalla do-
cumentazione citata, non sarebbe più stato garantito nessun sussidio
federale per la realizzazione di misure di moderazione del traffico.
D. A quella lettera ha fatto seguito uno scambio di corrispondenza tra
le parti nell'ambito del quale il Comune di Paradiso ha sostenuto che
sia la corrispondenza sin lì intercorsa, sia l'esito dell'incontro del 2
aprile 2001, sia l'autorizzazione all'inizio anticipato dei lavori rilasciata
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dall'USTRA confermavano i manifesti propositi quindi gli impegni presi
dallo stesso a sostegno economico del progetto. Il Comune considera-
va in breve che dallo scambio di scritti si desumesse un impegno delle
autorità nei suoi confronti.
E. Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza, il 13 febbraio 2004 il
Dipartimento del territorio ha scritto nuovamente ai Comuni interessati
– tra cui anche Paradiso – comunicando che, con lettera del 6 febbraio
precedente (allegata in copia), l'USTRA aveva definitivamente confer-
mato che non esisteva più alcun mezzo finanziario per sussidiare gli
interventi eseguiti sui loro territori. Il Dipartimento del territorio ha invi-
tato a prendere atto della decisione dell'USTRA. Esso ha inoltre ag-
giunto che eventuali interventi su strade comunali avrebbero dovuto
essere finanziati unicamente da parte comunale, mentre per quelli su
strade cantonali, sarebbe stata necessaria una nuova trasmissione
della documentazione agli uffici cantonali competenti per la verifica
della loro finanziabilità.
F. A tale comunicazione il Comune non ha reagito, né nei confronti del
Cantone, né in quelli dell'USTRA. Terminati i lavori, il 2 agosto 2004 ha
quindi trasmesso al Dipartimento del territorio le fatture chiedendogli
che le inoltrasse a sua volta all'USTRA per il calcolo definitivo dei sus-
sidi, ciò che esso ha fatto il 6 settembre successivo.
G. Su sollecito del 19 aprile 2005 del Comune, che chiedeva l'evasio-
ne della sua domanda, con lettera di data 8 luglio 2005 l'USTRA ha
confermato al Dipartimento del territorio quanto già comunicatogli il 6
febbraio 2004, ovvero di non disporre di un budget sufficiente per ver-
sare al Comune di Paradiso il sussidio a suo tempo richiesto.
H. Dopo aver preso conoscenza di questa comunicazione, trasmessa-
gli dal Dipartimento del territorio, con atto del 16 agosto 2005 indiriz-
zato sia all'USTRA sia al Dipartimento federale dell'ambiente dei tra-
sporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), sia al Dipartimento
federale delle finanze (DFF), il Comune di Paradiso si è allora rivolto
all'USTRA, al DATEC e al DFF (per quanto riguarda la domanda di ri-
sarcimento danni) formulando loro le seguenti richieste: in via principa-
le, di riesaminare la decisione presa e accogliere la domanda di sussi-
dio da lui presentata ai termini della lettera del 2 agosto 2004; in via
sussidiaria, di accoglierla nella misura stabilita – a suo dire – in occa-
sione dell'incontro tra le parti del 2 aprile 2001; in via ancor più sus-
sidiaria, di accogliere una domanda di risarcimento danni nella misura
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pari alla perdita causata dalla negazione dei sussidi, riservandosi di
quantificare più precisamente la sua pretesa in corso di causa.
I. Con lettera del 24 agosto 2005, la Segreteria generale del DATEC
ha preso atto delle richieste del Comune di Paradiso comunicando – in
mancanza di una decisione formale da parte dell'USTRA – di non po-
tersi ancora occupare della problematica.
J. Con decisione del 26 agosto 2005, il DFF ha dal canto suo sospeso
la trattazione della domanda di risarcimento danni di sua competenza
fino alla definizione delle richieste formulate all'USTRA in via principa-
le e sussidiaria.
K. In data 24 ottobre 2005 ha fatto seguito l'emanazione di una deci-
sione da parte dell'USTRA, con cui lo stesso ha negato l'entrata nel
merito della domanda di assegnazione del contributo richiesto. Pren-
dendo posizione riguardo ai contenuti dello scritto del 16 agosto pre-
cedente del Comune di Paradiso, l'USTRA ha concluso che tale atto
era tardivo. Esso era infatti stato redatto ben 18 mesi dopo aver ricevu-
to la sua lettera del 6 febbraio 2004, in cui si comunicava la decisione
– pur omettendo di indicare il rimedio giuridico e senza definirla in
quanto tale – di rifiuto della domanda di sussidio. In via abbondanziale,
l'USTRA ha inoltre negato di aver mai emanato una decisione di asse-
gnazione del sussidio, rilevando di aver indirizzato al Comune di Para-
diso solo un'autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori, confermata
in occasione dell'incontro del 2 aprile 2001 tra le parti. In questo con-
testo, l'USTRA ha pure contestato che il suo comportamento possa
essere in qualche modo considerato lesivo del principio della buona
fede.
L. La decisione del 24 ottobre 2005 dell'USTRA è stata impugnata da-
vanti alla Segreteria generale del DATEC dal Comune di Paradiso (ri-
corrente) con atto del 24 novembre successivo, formulato pure quale
istanza di riattivazione della procedura di ricorso inoltrata il 16 agosto
2005. Concludendo all'annullamento della decisione impugnata, con la
sua impugnazione il ricorrente contesta l'asserita tardività dello scritto
del 16 agosto 2005 aggravandosi contro l'interpretazione data in meri-
to dall'USTRA e, in particolare, contro l'opinione secondo cui la lettera
del 6 febbraio 2004 alle autorità cantonali costituisse una decisione di
rifiuto rispettivamente di revoca della domanda di sussidio presentata,
che il Comune avrebbe dovuto a quel tempo impugnare.
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Una simile decisione di revoca – ritenuta il vero oggetto del gravame –
è da lui per contro considerata la lettera dell'USTRA dell'8 luglio 2005
alle autorità cantonali, di cui egli è venuto a conoscenza il 21 luglio
successivo e contro la quale si è aggravato già il 16 agosto 2005, con-
testandone la legalità.
M. La presa di posizione dell'USTRA data del 27 gennaio 2006. Con
tale scritto, esso postula che il ricorso venga respinto, ripetendo che il
rifiuto della domanda di sussidio risale al 6 febbraio 2004 e che lo
scritto dell'8 luglio 2005 non è altro che una conferma di quel rifiuto.
Esso nega quindi che in occasione dell'incontro del 2 aprile 2001
l'USTRA abbia assegnato i contributi richiesti, ribadendo la tardività
della reazione al rifiuto della sua domanda – ricondotto appunto alla
sua lettera del 6 febbraio 2004 – da parte del Comune ricorrente.
N. A seguito della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria fede-
rale, per il 31 dicembre 2006 la Segreteria generale del DATEC ha tra-
smesso l'incarto al Tribunale amministrativo federale. Con lettera del
23 gennaio 2007 quest'ultimo ha confermato alle parti la ripresa del
dossier a partire dal 1. gennaio 2007.
Ad ulteriori fatti e argomentazioni verrà rinviato, per quanto necessa-
rio, in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame in virtù degli art. 1, 31, 32, 33 e 53 cpv. 2 della leg-
ge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF; RS 173.32).
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così co-
me da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e artt. 2 e 4 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA.
1.2 Impugnato con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel
rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge
(art. 52 PA), il provvedimento in esame è una decisione fondata sul di-
ritto pubblico federale ai sensi dell'art. 5 PA.
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Avendo lo stesso implicazioni pecuniarie per il ricorrente – destinatario
ultimo dei sussidi anche se, formalmente, essi vengono concessi ai
Cantoni – ed essendo nella fattispecie il ricorrente comunque destina-
tario della decisione impugnata (cfr. decisione del Tribunale ammini-
strativo federale A-2298/2006 del 26 marzo 2007, consid. 1.3), dati
sono senz'altro anche l'interesse e la legittimazione a ricorrere (art. 48
cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibilie in ordine e dev'essere esa-
minato nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima
inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sol-
levate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 con-
sid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 674 segg.).
3.
Come visto, nella caso in oggetto l'USTRA ha deciso di non entrare
nel merito della domanda del ricorrente di essere posto a beneficio di
sussidi da parte della Confederazione ai termini dello scritto del 2 ago-
sto 2004 o nella misura stabilita – a suo parere – in occasione
dell'incontro tra le parti del 2 aprile 2001. Esso si è parimenti rifiutato
di entrare nel merito di una richiesta di riesame della fattispecie, come
postulato con atto del 16 agosto 2005 e ribadito con ricorso del 24 no-
vembre successivo. L'USTRA ha infatti ritenuto di essersi già definiti-
vamente espresso sulla richiesta di concessione di sussidi con scritto
al Cantone del 6 febbraio 2004, rifiutando – insieme ad altre – la
richiesta avanzata, a causa delle misure di risparmio adottate dalle
Camere federali. Sempre a suo parere, tale scritto sarebbe rimasto in-
contestato e quindi, quale decisione ex art. 5 PA, sarebbe oggi cre-
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sciuto in giudicato. Da parte sua, il ricorrente non condivide l'opinione
secondo cui la citata lettera del 6 febbraio 2004 dell'USTRA costituiva
una decisione di rifiuto della domanda di sussidio o di revoca dello
stesso, contro cui il Comune avrebbe dovuto a quel tempo ricorrere.
Su queste basi, esso contesta pertanto pure la non entrata nel merito
della sua impugnazione e postula infine l'accoglimento della domanda
di sussidiare l'opera per un importo pari al 55% dei costi.
Sennonché, nella misura in cui chiede – nel merito – che gli sia con-
cesso il sussidio richiesto, il ricorso è irricevibile. In effetti, quando una
decisione non considera una causa nel merito, e fatta eccezione per il
caso – in concreto non attuale – in cui la loro trattazione non si impon-
ga per motivi di economia processuale (PIERRE MOOR, op. cit., no.
2.2.4.7. lett. a), i gravami relativi al merito sono irricevibili (cfr. DTF 123
V 335, DTF 118 Ib 134, consid. 2 e 3; PIERRE MOOR, op.cit., no. 5.4.2.3
lett. a).
In questa sede, occorre pertanto unicamente verificare se la decisione
dell'USTRA di non entrare nel merito del ricorso presentato sia corret-
ta. Ciò dipende dalla domanda a sapere se la lettera del 6 febbraio
2004 dell'USTRA, anche se non definita esplicitamente come tale e
priva dell'indicazione dei rimedi di diritto, andasse considerata come
una decisione e quindi dovesse essere pure tempestivamente impu-
gnata. Per i motivi esposti di seguito (cfr. successive consid. 4-6), a
questa domanda occorre rispondere affermativamente.
4.
4.1 Per l'art. 16 cpv. 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli
aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1), gli aiuti finanziari e le in-
dennità sono di regola concessi mediante decisione formale, ovvero
una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (la versione tedesca dell'art. 16
cpv. 1 LSu parla espressamente di “Verfügung” e quella francese di
“décision”, utilizzando esattamente lo stesso termine della PA). Per la
reiezione di domande l'art. 16 cpv. 4 LSu prescrive che una decisione
è sempre necessaria (BARBARA SCHAERER, Subventionen des Bundes –
Zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Coira 1992, pag. 56 seg.).
Le norme menzionate sono applicabili a tutti gli aiuti finanziari e le in-
dennità previsti nel diritto federale (art. 2 cpv. 1 LSu), quindi pure a
quelli qui concretamente in oggetto regolati dall'ordinanza federale del
25 aprile 1990 sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traf-
fico stradale giusta l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (RU
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1990 695 e successive modifiche). Emanata in base alla legge federa-
le del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli
minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725 116.2), questa nor-
mativa è stata abrogata il 31 dicembre 2007 e sostituita dall'ordinanza
concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione
vincolata (RS 725.116.21). In mancanza di norme transitorie specifi-
che e conformemente ai principi generali in materia, la citata ordinan-
za del 25 aprile 1990 trova però ancora applicazione alla fattispecie
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berna 1994, no. 2.5.3).
4.2 L'art. 34 cpv. 1 PA prevede che le decisioni ex art. 5 PA devono
essere notificate per scritto. Per l'art. 35 cpv. 1 PA, anche se notificate
in forma di lettera, esse devono essere designate come tali, contenere
una motivazione, e indicare il rimedio giuridico (cfr. Giurisprudenza
delle Autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 65.43, con-
sid. 2c).
4.3 L'art. 38 PA prescrive infine che una notificazione difettosa – ovve-
ro priva di uno o più elementi, tra quelli indicati – non può cagionare
alle parti alcun pregiudizio. Anche davanti a decisioni non espressa-
mente definite come tali e prive di indicazione del rimedio giuridico,
colui che ne è il destinatario non è però legittimato semplicemente a
restare inattivo. Per giurisprudenza, questa norma non tutela infatti
l'inattività senza limite di tempo (DTF 119 IV 330, consid. 1c; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5. ed., Zurigo 2006, no. 884). Riservate le fattispecie – eccezionali – in
cui il vizio riscontrato sia tale da rendere nullo l'atto in esame (ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op. cit., no. 972 segg.), in caso di
disaccordo con i suoi contenuti, il destinatario della decisione è tenuto
a verificarne la portata e quindi ad impugnarla nei termini usuali rispet-
tivamente, sempre che una tale ricerca non risulti troppo gravosa, ad
informarsi tempestivamente sui tempi e sui modi di una sua impugna-
zione (DTF 129 II 125, consid. 3.3; 124 II 255, consid. 1a aa; 117 Ia
119, consid. 3a). Anche davanti ad una decisione difettosa, vi è in altre
parole un limite di tempo per ricorrere rispettivamente richiedere una
decisione formalmente corretta, oltre il quale richiamarsi all'art. 38 PA
diventa abusivo e un'impugnazione non deve più essere considerata
lecita (DTF 129 II 193, consid. 1; JÜRG STADELWIESER, Die Eröffnung von
Verfügungen, St. Galler Beiträge zum öffentlichen Recht, St. Gallen
2004, pag. 158 segg., con ulteriori riferimenti).
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5.
5.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, benché in ma-
niera formalmente carente (cfr. infra consid. 5.2), la lettera del 6 feb-
braio 2004 dell'USTRA dava puntualmente conto di una nuova situa-
zione venutasi a creare a seguito dell'adozione da parte del Parlamen-
to, nella seduta del 19 dicembre 2003, delle misure urgenti inerenti al
programma di sgravio 2003 delle finanze federali. Da tale situazione,
l'USTRA tirava inoltre conseguenze giuridiche precise. In questo sen-
so, quell'atto costituiva una decisione come richiesto dall'art. 16 LSu:
conteneva infatti la chiara comunicazione di provvedimenti individuali e
concreti da parte dell'USTRA in merito ai sussidi richiesti dai Comuni
elencati, tra cui pure il ricorrente, a norma dell'art. 5 cpv. 1 PA. Nel ca-
so esso già fosse in possesso di una decisione che gli garantiva i sus-
sidi – aspetto che può qui restare aperto –, la lettera citata comportava
per quest'ultimo la loro revoca (art. 5 cpv. 1 lett. a PA); nel caso, inve-
ce, si debba ritenere che tali sussidi venivano esclusi proprio con quel-
la lettera, essa costituiva il rigetto rispettivamente la non entrata nel
merito della richiesta di concessione di sussidi da lui a suo tempo for-
mulata per il tramite del Cantone (art. 5 cpv. 1 lett. c PA).
5.2 Per altro, altrettanto chiara era in proposito anche la lettera ac-
compagnatoria del 13 febbraio successivo, con cui il Cantone – benefi-
ciario formale dei sussidi (cfr. l'art. 1 segg. dell'ordinanza federale del
25 aprile 1990 sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traf-
fico stradale giusta l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico) –
trasmetteva ai Comuni interessati la comunicazione dell'USTRA. In
questo scritto veniva sottolineato senza possibilità di equivoci che, a
causa del programma di sgravio 2003 delle finanze federali, per sussi-
diare interventi sui loro territori in base alla citata ordinanza non esi-
steva più nessun mezzo finanziario. Il Dipartimento del territorio del
Canton Ticino invitava a prendere atto della decisione dell'USTRA e
concludeva rilevando che eventuali interventi su strade comunali
avrebbero dovuto essere finanziati unicamente da parte comunale,
mentre per quelli su strade cantonali, sarebbe stata necessaria una
nuova trasmissione della documentazione agli uffici cantonali compe-
tenti per la verifica della loro finanziabilità.
5.3 Per quanto riguarda la forma, è vero che la lettera del 6 febbraio
2004 dell'USTRA al Dipartimento del territorio del Canton Ticino non
era designata quale decisione e neppure conteneva l'indicazione di
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eventuali rimedi di diritto. In rapporto a questi due aspetti – espressa-
mente evidenziati dall'art. 35 cpv. 1 PA quali elementi caratteristici di
una decisione ai sensi dell'art. 5 PA resa per scritto – essa era quindi
difettosa (art. 38 PA). D'altra parte, non lo era però a tal punto da poter
essere considerata nulla: né la sua mancata designazione quale deci-
sione, né l'omissione dell'indicazione dei rimedi di diritto costituiscono
infatti un motivo di nullità (DTF 120 Ib 186, consid. 2; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op. cit., no. 972 segg.; PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. ed., Berna
2005, pag. 265 seg., no. 16 segg.). Stando così le cose e ritenuto il
disaccordo del Comune ricorrente in merito ai suoi contenuti, occorre
quindi concludere che – ancorché formalmente carente – la decisione
costituita dalla lettera in oggetto avrebbe dovuto essere impugnata.
5.4 Così però non è stato. In effetti, dopo aver ricevuto lo scritto ac-
compagnatorio del Dipartimento del territorio con cui veniva messo a
conoscenza della decisione del 6 febbraio 2004 dell'USTRA, il ricor-
rente non solo non l'ha impugnata o chiesto al Cantone di farlo al suo
posto rispettivamente richiesto l'emanazione di una decisione formal-
mente corretta, ma non ha neppure più avuto nessun contatto né con
l'uno né con l'altro per svariati mesi. Esso ha atteso la conclusione dei
lavori e, con lettera del 2 agosto 2004, ha quindi inoltrato le fatture al
Dipartimento del territorio domandandogli – come se nel frattempo
nulla fosse successo – che le trasmettesse a sua volta all'USTRA per
il calcolo definitivo dei sussidi.
5.5 A torto. Come visto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comu-
ne ricorrente, sia nel caso dovesse essere letta come una decisione di
riconsiderazione di un sussidio già concesso, sia nel caso costituisse
una decisione di diniego rispettivamente di non entrata nel merito della
richiesta presentata, essa aveva infatti conseguenze giuridiche ben
precise, che il ricorrente – un ente pubblico di media grandezza – non
poteva semplicemente ignorare. Alla sua lettura risultava infatti eviden-
te che più nessuna delle opere pianificate dai Comuni indicati sarebbe
stata sovvenzionata.
Il fatto che il ricorrente sia rimasto inattivo praticamente per sei mesi
prima di compiere il passo successivo ed inviare le fatture al Diparti-
mento del territorio, rispettivamente che abbia atteso oltre 18 mesi per
richiedere all'USTRA il rilascio di una decisione in cui venisse consta-
tato ad hoc che non gli sarebbe stato elargito più nessun sussidio, per-
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mette di giudicare in questa sede il richiamo all'art. 38 PA da parte sua
siccome abusivo (cfr. al riguardo le già citate DTF 129 II 125, consid.
3.3.; 124 II 255, consid. 1a aa; 117 Ia 119, consid. 3a). Tale conclusio-
ne vale, a maggior ragione, se si considera che in seno all'amministra-
zione comunale le conseguenze del cambiamento di rotta da parte
dell'USTRA non erano affatto sfuggite. Basti in proposito osservare
che, già prima di ricevere la comunicazione definitiva del mancato sus-
sidio, erano state fatte svolgere anche verifiche in merito ad eventuali
responsabilità dei membri dell'esecutivo.
Di qui, in base ai fatti menzionati ed alla luce della giurisprudenza cita-
ta, la necessità di confermare la decisione di non entrata in materia
emanata dall'USTRA il 24 ottobre 2005, poiché il tentativo di rimettere
in discussione la decisione dell'USTRA del 6 febbraio 2004 deve esse-
re giudicato irrimediabilmente tardivo.
6.
Confermata dev'essere pure la decisione di non entrare nel merito del-
la richiesta di riesame formulata con ricorso del 16 agosto 2005 e poi
ripresa nel ricorso del 24 ottobre successivo. Secondo dottrina e giu-
risprudenza, una simile richiesta si giustifica infatti solo quando chi la
formula faccia valere – ciò che non è il caso nella fattispecie – motivi
qualificati (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, op. cit., pag. 272 segg.).
Essa per contro non risulta affatto lecita quando sia presentata per re-
stituire un termine per ricorrere contro una decisione già cresciuta in
giudicato (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op. cit., no. 1831).
Proprio quanto avviene nel caso in esame. Lungi dal sostenere cam-
biamenti importanti delle circostanze intercorsi dopo la decisione di di-
niego, elementi o prove analoghi a quelli che giustificherebbero una
revisione (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op. cit., no. 1833),
con la sua richiesta il Comune ricorrente tende in effetti solo ad otte-
nere una nuova decisione che si esprima materialmente sulla questio-
ne litigiosa al fine di assicurarsi nuove vie di ricorso, con cui rimettere
in discussione la decisione di fondo a suo tempo presa.
Per quanto precede, la decisione di non entrata in materia dell'USTRA
merita conferma anche sotto questo punto di vista.
7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 2 PA, le spe-
se processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1
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segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in
fr. 1'500.-- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compen-
sato con l'anticipo spese da lui versato il 7 dicembre 2005.
8.
Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'OFCOM non viene ricono-
sciuta nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 1'500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo
verrà integralmente compensato con l'anticipo da lui versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. Sbc E372-0595; raccomandata)
- Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e del-
le comunicazioni (atto giudiziario)
II presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
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A-2344/2006
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono ris-
pettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., in particolare 83 lett. k,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua
ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso
della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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