Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A235/2008
Sen t e n z a d e l 1 3 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Marianne Ryter Sauvant e Kathrin Dietrich,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti Comunione ereditaria fu A._______,
ricorrente,
Contro
Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 19,
6500 Bellinzona,
controparte,
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC,
Palazzo federale nord, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Strada nazionale A13c, sistemazione finale della tratta
ArbedoCastioneConfine Ti/GR dal km 0.80 al km 3.67
(ricorso contro la decisione del 23.11.2007).
A235/2008
Pagina 2
Fatti:
A.
Con richiesta del 26 marzo 2001, l'amministrazione immobiliare delle
strade nazionali del Cantone Ticino ha sottoposto i piani relativi alla
strada nazionale A13c – tratta finale ArbedoCastione – all'approvazione
da parte del DATEC. Detto progetto concerne la tratta ticinese della
sistemazione dell'A13, che viene eseguita anche nel territorio del
Cantone dei Grigioni.
Il progetto è stato pubblicato dal 29 maggio al 27 giugno 2001.
B.
Con scritto del 26 giugno 2001, la Comunione ereditaria fu A._______,
composta da B._______, C._______, D._______, E._______ e
F._______, ha inoltrato opposizione contro il progetto. Essa si opponeva
all'espropriazione di 521 mq della particella n. (…) RFD di G._______,
così come all'occupazione temporanea di 213 mq dello stesso fondo,
inoltrando comunque pretese d'indennizzi espropriativi. In sostanza, la
Comunione ereditaria ha contestato la necessità della sistemazione
prevista, lamentando inoltre la sparizione – a causa della citata
espropriazione – di terreno agricolo e di superficie verde, oltre al fatto che
l'impatto ambientale dell'installazione risulterebbe accresciuto, sia per
quanto riguarda l'abitato sia per quanto riguarda la zona agricola, con
conseguente deprezzamento di quest'ultima. Invoca infine che la
particella in questione sarebbe edificabile, accennando ad un'offerta per
un insediamento industrialecommerciale.
C.
Con decisione del 23 novembre 2007 è stato approvato il progetto di
sistemazione dell'A13c e respinta l'opposizione della Comunione
ereditaria.
D.
Con ricorso del 9 gennaio 2008, la Comunione ereditaria, (di seguito: la
ricorrente) ha impugnato la decisione summenzionata. A seguito di
precise richieste dello scrivente Tribunale, la ricorrente ha fornito un
estratto del Registro fondiario di G._______ circa la particella n. (…),
omettendo però di aggiungervi la decisione impugnata. Relativamente
alle conclusioni del suo ricorso, la ricorrente ha chiesto, indicando che si
A235/2008
Pagina 3
trattava della sua opposizione, di correggere e precisare la definizione
dell'azzonamento della particella n. (…) RFD di G._______ e di
controllare la legalità dell'annotazione al Registro fondiario di una
limitazione del diritto di disporre.
E.
Con scritto del 28 aprile 2008 la controparte ha preso posizione sul
ricorso, concludendo al suo rigetto nella misura della sua ricevibilità e
portando qualche precisazioni alle domande poste dalla ricorrente.
F.
Con scritto del medesimo giorno il DATEC ha anch'esso fornito le sue
osservazioni, concludendo al rigetto del ricorso.
G.
Con scritto del 19 marzo 2010, l'Ufficio federale dell'ambiente (qui di
seguito UFAM) ha fornito la sua presa di posizione relativamente al
ricorso qui in oggetto, ma soprattutto relativamente al ricorso oggetto
della procedura A194/2008.
H.
Con scritto del 23 luglio 2010, la controparte ha fornito un complemento,
del mese di aprile 2010, al rapporto d'impatto ambientale di pubblicazione
(qui di seguito RIA), formulando ulteriori osservazioni relative all'altra
procedura pendente dinanzi al TAF.
I.
La ricorrente non ha usufruito del termine impartitole par inoltrare
osservazioni finali.
J.
Ulteriori argomenti di fatto o di diritto verranno esaminati, per quanto
necessario nei considerandi di diritto qui di seguito.
Diritto:
1.
1.1. Conformemente all'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il TAF) giudica i ricorsi contro le
A235/2008
Pagina 4
decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, 172.021). L'atto qui impugnato è una
decisione ai sensi del succitato art. 5 PA, e più precisamente una
decisione d'approvazione dei piani ai sensi degli artt. 26 segg. della legge
federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN, RS 725.11). Il
DATEC, quale dipartimento federale, è un'autorità di cui le decisioni
possono essere impugnate dinanzi al TAF ai sensi dell'art. 33 lett. d
LTAF.
1.2. Come accennato poc'anzi nei considerandi di fatto, alla ricezione del
ricorso, la ricorrente è stata invitata a produrre una motivazione più
conforme alle esigenze dell'art. 52 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), e meglio a voler
inoltrare la decisione impugnata, un certificato ereditario concernente la
successione fu A._______, un estratto del registro fondiario per la
particella di cui si pretendeva proprietaria (part. n. (…) RFD di
G._______) ed una procura firmata dagli altri membri della comunione
ereditaria fu A._______.
In data 25 gennaio 2008, la ricorrente ha fornito certe precisazioni circa le
conclusioni e la motivazione del ricorso, che sono contenute in un
documento firmato dai singoli membri della comunione ereditaria. La
ricorrente ha fornito inoltre un estratto del Registro fondiario, del 21
gennaio 2001, dal quale si evince che i firmatari del documento di cui
sopra hanno effettivamente dei diritti reali su questa particella. L'estratto
del Registro menziona che la proprietà è quella di una comunione
ereditaria. Siffatta comunione esiste per legge non appena si apre la
successione (art. 602 del Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907
[CCS, RS 210]) e presenta la caratteristica che "i coeredi diventano
proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in
comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di
rappresentanza o d’amministrazione particolarmente conferite per legge o
per contratto" (art. 602 cpv. 2 CCS). Questo significa tra l'altro che la
vocazione attiva o passiva – ossia la capacità di essere parte ai sensi
dell'art. 6 PA – in una procedura giudiziaria o amministrativa appartiene in
comune a tutti i membri della comunità ereditaria e che nessuno dei
membri può condurre simile procedura da solo e per conto suo. Questa
esigenza di azione comune si estende peraltro non solo alle procedure
ma anche a tutti gli atti d'amministrazione (su questa questione, cfr.
PETER TUOR/BERNHARD SCHNYDER/JÖRG SCHMID/ALEXANDRA RUMO
JUNGO, das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13a ed.
Zurigo/Basilea/Ginevra, 2009, p. 747, n.m. 4 segg.). Per quanto attiene
A235/2008
Pagina 5
alle procedure amministrative, soltanto chi dispone della personalità
giuridica (che difetta alla comunione ereditaria) può essere parte ai sensi
degli artt. 6 e 48 PA. Di conseguenza, nel caso di una comunione
ereditaria – ed è conforme all'ordine giuridico perché la capacità giuridica
è regolata dal diritto civile – tutti i membri devono agire collettivamente
(cfr. ISABELLE HÄNER, in Kommentar zum Bundesgestz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler, Hrsg, Berna 2008, n.m. 5
ad art. 48 PA).
Nella misura in cui è stato recapitato un documento che comporta tutte le
firme dei vari membri della comunione ereditaria, il ricorso è stato
regolarizzato sotto questo aspetto, conformemente all'art. 52 PA.
2.
Per quanto concerne le conclusioni e la motivazione, invece, l'atto è
lacunoso sotto vari aspetti. In effetti, dalle precisazioni fornite su
domanda dello scrivente Tribunale (cfr. scritto della ricorrente del 25
gennaio 2008), risulta che le conclusioni contengono due "richieste",
ossia la correzione e la precisazione dell'azzonamento della particella n.
(…) RFD di G._______ con preghiera che tale "nuova definizione venga
presa in considerazione nell'ambito dell'esame della fattibilità della
sistemazione dell'autostrada" e, seconda richiesta, che venga "verificata
la legalità" dell'annotazione a Registro fondiario del 12 giugno 2001
concernente la limitazione del diritto di disporre che grava sul fondo in
parola.
2.1. Oggetto della decisione impugnata è l'approvazione dei piani
esecutivi per l'allargamento della strada nazionale A13 tra Arbedo e
Castione, dal km 0.80 al km 3.67 (confine tra i cantoni GR e TI),
conformemente agli artt. 26a a 28 della legge federale dell'8 marzo 1960
sulle strade nazionali (LSN, RS 725.11). La sistemazione, coordinata
anche con la sistemazione eseguita nel territorio del Cantone dei Grigioni,
mira ad aumentare la sicurezza di quella tratta, allargando di 7 metri il
sedime autostradale per consentire una migliore sistemazione delle due
corsie di marcia (in ambedue i sensi) con separazione centrale; scopo di
questa sistemazione è la riduzione dell'importante numero d'incidenti
gravi verificatisi sulla tratta. Il rapporto tecnico (piano 60.3 P / 66 B), come
la decisione impugnata menzionano che la sistemazione in oggetto non
mira ad incrementare il traffico in quanto la strada nazionale verso
Bellinzona conta soltanto due corsie, alla stessa stregua del San
Bernardino dall'altra parte. Il progetto qui querelato comprende anche
dissodamenti e vari interventi e misure ambientali.
A235/2008
Pagina 6
2.2. Per quanto riguarda la ricorrente, la decisione del DATEC approva
l'espropriazione di una fascia di terreno, di circa 7 metri di larghezza, sita
verso l'autostrada (superficie complessiva di 521 m2; cfr. piano di
pubblicazione 60.3 P / 71 e tabella dei diritti da espropriare 60.3 P / 72,
piani approvati con dispositivo della decisione impugnata). Viene inoltre e
durante i lavori, espropriata a titolo temporaneo (occupazione
temporanea) un'ulteriore fascia di terreno da 2 a 3 metri di larghezza
sempre nella stessa zona del terreno in questione (stessi riferimenti).
2.3. Con le sue conclusioni, la ricorrente porta le proprie pretese a
conoscenza dell'autorità di ricorso. Poiché contesta la decisione
impugnata, egli deve indicare ciò che intende ottenere con il rimedio
giuridico: l'annullamento e/o la modifica della decisione o la constatazione
di un diritto, generalmente con protesto di spese e ripetibili. Delle buone
conclusioni devono essere chiare ed indicare quale decisione deve
prendere l'autorità di ricorso (cfr. PIERMARCO ZENRUFFINEN, Droit
administratif, Partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011,
n. 1280). Le conclusioni possono – senza che vi sia un invito a farlo –
essere implicite (sentenza del TF 6S.554/2006 del 15 marzo 2007,
consid. 4). Le conclusioni dell'atto di ricorso, delimitano l'oggetto litigioso;
di norma, un'istanza di ricorso – quale è lo scrivente Tribunale – non
potrà andare oltre a tali conclusioni, salvo eccezioni, quali quelle instituite
dall'art. 62 PA, applicabile nella fattispecie.
Oggetto delle conclusioni del ricorso è il dispositivo dell'atto impugnato
(DTAF 2007/6, consid. 1.2). Di conseguenza, critiche mosse contro le
considerazioni della decisione impugnata – sempre che il dispositivo
dell'atto impugnato non rinvii ai considerandi o che vi siano altre
circostanze di fatto (stesso rif. di cui sopra e sentenza del TF
2P.177/2002, del 7 novembre 2002, con sid. 5.2.2) – sono inammissibili,
poiché manca l'interesse al ricorso ai sensi dell'art. 48 PA (cfr. anche
succ. consid. 3 su questa nozione).
2.3.1. Nella presente fattispecie, la prima "richiesta" verte sui
considerandi dell'atto impugnato; in effetti, il DATEC ha considerato che
"l'azzonamento attuale dei fondi in questione, e meglio della fascia
inserita nel progetto pubblicato è semplicemente zona inedificabile non di
zona agricola e di conseguenza non entra in considerazione la
ponderazione degli interessi agricoli per detta fascia […]". Con quanto
precede, l'autorità di prima istanza ha espresso che non essendo agricola
la zona toccata della part. n. (…) RFD di G._______, non era necessario
operare una ponderazione degli interessi tra interessi "agricoli" ed altri
A235/2008
Pagina 7
interessi pubblici contrapposti. Il DATEC ha comunque aggiunto che "la
questione dell'impatto agricolo è del resto stata affrontata nell'esame
d'impatto ambientale ai capitoli 11 e 15 del RIA".
Visto quanto precede sul contenuto delle conclusioni di un memoriale di
ricorso, tale "richiesta" è irricevibile nella forma stricto sensu. Essa
concerne in effetti una spiegazione data dall'autorità di prima istanza sulle
ragioni per cui non ha emesso – circa la part. n. (…) RFD di G._______ –
delle considerazioni in relazione all'allegata natura agricola della zona
toccata dal progetto.
Premesso che, come testé considerato (prec. consid. 2.3), le conclusioni
possono essere implicite, e quindi essere contenute nella motivazione
specialmente quando il ricorrente è laico – il che consente allo scrivente
Tribunale di essere anche meno formalista – si deve intendere detta
richiesta come il presupposto ad una conclusione d'annullamento della
decisione impugnata, motivata con il fatto che l'autorità di prima istanza,
che si sarebbe sbagliata in una sua constatazione di fatto, non avrebbe
valutato correttamente la situazione e quindi violato la legge autorizzando
il progetto. Posta così la questione, essa verrà esaminata nel merito qui
di seguito, ma soltanto nella misura della motivazione addotta dalla
ricorrente, essendo comunque precisato che pure la motivazione della
ricorrente è problematica (cfr. consid. 2.4 qui di seguito)
2.3.2. Con la seconda "richiesta", come ricordato qui sopra, la ricorrente
chiede allo scrivente Tribunale di controllare la legalità dell'annotazione
della limitazione del diritto di disporre inserita a Registro fondiario in data
12 giugno 2001 su richiesta della controparte (cfr. estratto Registro
fondiario prodotto dalla ricorrente il 25 gennaio 2008).
Visto che, come considerato qui sopra (prec. consid. 2.3), le conclusioni
devono portare soltanto sulla decisione impugnata, tale conclusione è
irricevibile. In effetti, l'annotazione in questione è stata eseguita, su
richiesta della controparte, dall'amministrazione del Registro fondiario (tra
l'altro in base agli art. 42 e 43 della legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione (LEspr, RS 711); la decisione impugnata – peraltro
posteriore a detta annotazione – non ordina niente al riguardo. Questa
conclusione non verrà quindi esaminata oltre.
2.4. Come già accennato, pure la motivazione del presente ricorso è
problematica.
A235/2008
Pagina 8
In effetti, ai sensi dell'art. 52 PA, il ricorso deve essere motivato. Detta
motivazione deve dimostrare, o almeno spiegare sommariamente dove e
come la decisione impugnata viola legge e più precisamente se la
decisione impugnata contiene errate considerazioni di fatto o di diritto che
abbiano portato l'autorità ad adottare una decisione contraria alla legge
(DTF 131 II 470, consid. 1.3). Se le esigenze non sono equiparabili a
quelle dell'art. 42 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale (LTF, RS 173.110), disposto che esige che il ricorrente
citi le disposizioni legali violate e presenti una dimostrazione degli errori
invocati e della consecutiva violazione della legge, il ricorrente deve
comunque, in questa sede, sviluppare le sue obbiezioni relative all'atto
impugnato, e più precisamente al dispositivo della decisione impugnata.
In questo contesto, il rinvio agli atti inoltrati davanti all'autorità inferiore è
lecito, a patto però che la motivazione del ricorso metta in risalto i motivi
dell'impugnazione (DTF 130 I 312, consid. 1.3.1). Inoltre, affermazioni
perentorie, che non contengano per giunta nessuno sviluppo particolare
ed oppongono semplicemente un'opinione a quella dell'autorità di prima
istanza non bastano alle esigenze di motivazione (Giurisprudenza delle
autorità amministrative della Confederazione, GAAC (2003) 67.128,
consid. 2b). La motivazione deve ancora rispondere alle considerazioni
sviluppate dall'autorità inferiore ed in questo senso, la semplice
ripetizione dei motivi sviluppati proprio dinanzi a quest'ultima non
adempie alle esigenze dell'art. 52 PA (sentenza del TF 1A.292/1997, del
20 gennaio 1998, consid. 6, dove l'Alta Corte ha inoltre considerato che
tali ripetizioni denotano disprezzo per le istituzioni giudiziarie).
La PA non è troppo esigente, specialmente quando, come nella
fattispecie, la parte ricorrente non è patrocinata da un professionista; in
tale occorrenza, una motivazione sommaria può bastare se si possono
dedurre i punti e le ragioni per cui la decisione viene impugnata. La
motivazione può essere nuova a patto – specialmente se dette
conclusioni sono implicite come nella presente fattispecie (cfr. prec.
consid. 2.3.1) – che non venga esteso l'oggetto del contendere (DTF 131
V 164, consid. 2.1; ANDRÉ MOSER, in Kommentar VWVG, op. cit., ad art.
52 PA, n.m. 3).
2.5. La motivazione addotta dalla ricorrente nella presente fattispecie si
sviluppa su due pagine se si prende in considerazione sia il ricorso che le
precisazioni fornite il 25 gennaio 2008. Visto quanto considerato qui
sopra (consid. 2.3.1 e 2.4) non si entrerà nel merito di gravami presentati
sotto forma d'interrogativo, ne sotto forma di ripetizione o di rinvio a
quanto già espresso in sede d'opposizione.
A235/2008
Pagina 9
3.
Ai sensi dell'art. 48 PA, infine, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett.
b) e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla
modificazione della stessa (lett. c). L'interesse al ricorso deve essere
personale, pratico e attuale (DTF 131 II 649). La condizione dell'interesse
pratico è adempiuta quando l'ammissione del ricorso porterebbe un
vantaggio al ricorrente (DTF 130 V 560, consid. 3.3).
Nella presente fattispecie – ed anche se la ricorrente non consacra
neanche una parola relativamente alla questione – la part. n. (…) RFD di
G._______ è oggetto di un'espropriazione parziale definitiva e di
un'occupazione temporanea (cfr. prec. consid. 2.2). Di conseguenza è
pacifica la legittimazione al ricorso.
4.
Secondo l'art. 49 PA, il TAF dispone del pieno potere d'esame: si
pronuncia sulla violazione del diritto federale, ivi compreso l'eccesso o
l'abuso del potere d'apprezzamento (cpv. 1), sulla costatazione inesatta o
incompleta di fatti pertinenti (cpv. 2), nonché sull'inadeguatezza, a
condizione tuttavia, che la decisione impugnata non sia stata emanata da
un'autorità cantonale (cpv. 3).
Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere
d'apprezzamento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente
per quanto riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle
necessarie conoscenze (DTF 135 II 296, consid. 4.4.3, sentenza del TAF
A523/2010, del 19 ottobre 2010, consid. 4; BENJAMIN SCHINDLER in
Kommentar VwVG, n.m. 9 ad art. 49 PA).
Precisato tutto quanto precede, conviene entrare nel merito del ricorso.
Considerate però le restrizioni di cui sopra (prec. consid. 2 segg.), l'unica
questione da esaminare è quella a sapere se veramente l'autorità di
prima istanza ha proceduto ad una constatazione errata dei fatti circa
l'azzonamento della particella n. (…) RFD di G._______ e, se del caso,
se tale errata constatazione potrebbe portare all'annullamento della
decisione impugnata.
5.
A proposito del gravame dell'errata constatazione dei fatti, la ricorrente
pretende dunque che la sua part. n. (…) RFD di G._______ sia una
A235/2008
Pagina 10
superficie d'avvicendamento colturale, ossia una superficie agricola. Essa
produce una dichiarazione scritta del Comune di G._______, del 22
gennaio 2008, con quale il Comune attesta che la particella n. (…) RFD di
G._______ "è sita fuori zona edificabile, zona superficie per
l'avvicendamento colturale […]".
Nella decisione impugnata, il DATEC ha ritenuto che la fascia di terreno
espropriato era semplicemente una zona inedificabile, mentre il resto
della particella è una zona agricola (decisione impugnata, p. 18).
L'autorità di prima istanza ha ribadito questo apprezzamento nelle sue
osservazioni; la controparte ha espresso esattamente la stessa cosa,
allegando alla sua risposta un esemplare del Piano del paesaggio del
piano regolatore del Comune di G._______, del 15 luglio 1993 (allegato A
alla risposta di controparte, del 28 aprile 2008, D. 12)
5.1. Si evince quanto segue da questo piano. La part. n. (…) RFD di
G._______ si trova come già menzionato a sud della zona edificata di
G._______, al limine dell'autostrada qui considerata. Il limite sud di
questa particella, comunque, fiancheggia il sedime autostradale (cfr. i
cippi del limite di proprietà raffigurati sul piano in questione). Entro i limiti
della particella, però, si trova una stradina o sentiero che costeggia
l'autostrada ed una parte della particella si trova oltre questa stradina o
sentiero; sia la stradina che la parte a sud di detta via sono raffigurate in
bianco sul piano. La parte a nord della stradina o sentiero, invece, è
raffigurata in giallo, colore che, secondo la leggenda del piano,
rappresenta una zona agricola. Ne discende che l'apprezzamento dei fatti
operato dal DATEC è corretto è non si fonda su errori di alcun tipo: la
parte a sud della particella è una zona inedificabile e non agricola.
5.2. Per quanto concerne l'estratto del Registro fondiario della part. n.
(…), viene menzionato che si tratta di un prato arativo. Tale estratto,
però, non ha valenza di documento di pianificazione territoriale e simile
descrizione esula dallo scopo del registro fondiario, il quale disciplina e
contiene le iscrizioni – peraltro costitutive – dei diritti di cui la legge
prevede l'iscrizione (art. 942 CCS). Non è quindi pertinente per giudicare
la fattispecie. Quo alla dichiarazione del Comune, è esatta in generale,
ma contiene meno dettagli del piano succitato, documento che permette
molto meglio di giudicare la fattispecie.
Di conseguenza, il gravame dell'errato apprezzamento dei fatti viene
respinto. Ne segue che il DATEC non ha violato nessuna norma attinente
A235/2008
Pagina 11
alle zone agricole, né doveva esaminare – relativamente alla particella
qui in oggetto – questa questione.
6.
Gli altri argomenti della ricorrente non sono motivati abbastanza per
adempiere alle esigenze dell'art. 52 PA. Trattandosi ad esempio della
necessità della sistemazione qui addotta, la ricorrente si limita a negarla o
a porre interrogativi senza neanche dimostrare – in poche righe – dove e
come la legge sarebbe stata violata. Alla stessa stregua deve essere
giudicata l'argomentazione circa l'assenza di ripari fonici o di
soppressione – per altro molto contenuta (si tratta di una fascia di 7 metri
di larghezza) – di zona "polmone della città".
7. Visto tutto quanto precede, il ricorso è respinto nella misura in cui è
ammissibile.
8.
Nel contesto della presente vertenza, è stata approvata anche una
misura d'espropriazione. La ricorrente non contesta questa misura (cfr.
prec. consid. 3). Di conseguenza, non si giustifica l'applicazione dell'art.
116 LEspr, il quale prevede che di regola le spese e le ripetibili sono
poste a carico dell'espropriante. Verrà quindi fatta applicazione delle
disposizioni generali (art. 63 PA ed il Regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TSTAF; RS 173.320.2]) (sentenza del TAF A
8047/2010, del 25 agosto 2011, consid. 12 segg.).
Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a fr. 500. sono quindi
poste a carico della ricorrente che soccombe totalmente. Non ci sono
tuttavia motivi di accordare un'indennità a titolo di ripetibili alla
controparte, la quale è rappresentata dai suoi servizi (art. 64 cpv. 1 PA e
7 [TSTAF; RS 173.320.2]). Nella misura in cui la ricorrente non ha
corrisposto nessun anticipo di spesa, dovrà pagare dette spese
processuali mediante polizza di versamento acclusa dopo la crescita in
giudicato della presente sentenza.
(dispositivo alla pagina seguente)
A235/2008
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il riscorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.
2.
Le spese processuali, fissate a fr. 500., vengono poste a carico della
ricorrente.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario; allegato: bollettino di versamento)
– controparte (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 53325 mur; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il
termine rimane sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46
cpv. 1 lett. c LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua
ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: