A-2391/2015
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B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-2391/2015
Sen t en z a d e l 2 6 a p r i l e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio),
Kathrin Dietrich, Jerôme Candrian, giudici
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinata …,
...,
ricorrente,
contro
Esercito svizzero,
Forze terrestri, rappresentato da Dominique Andrey,
Comandante di corpo / esercito svizzero, forze terrestri,
Papiermühlestrasse 14, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Disdetta del rapporto di lavoro.
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Fatti:
A.
Con contratto di lavoro a tempo indeterminato (grado di occupazione
100%) del novembre 2001, A._______, classe …, è entrata alle dipen-
denze del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popo-
lazione e dello sport della Confederazione (in seguito DDPS o datore di
lavoro), in qualità di insegnante specialista in classe salariale 15, a far
tempo dal 1° gennaio 2002. Nel dicembre del 2007, tra le parti è stato sti-
pulato un nuovo rapporto contrattuale, con effetto dal 1° gennaio 2008, so-
stanzialmente identico al precedente ad eccezione della promozione in
classe salariale 17, per un salario annuo lordo di 95'783 franchi (inclusa la
13esima mensilità).
B.
Dal settembre 2005 al febbraio 2013, A._______ è stata ripetutamente ina-
bile al lavoro – nella misura del 50% e del 100% – in ragione di malattia e
infortuni (cfr. 11 certificati medici). In particolare, dal 28 ottobre 2005 al 20
aprile 2007 l'interessata è stata inabile al lavoro a causa di malattia.
Più recentemente dal 15 aprile 2013 al 24 maggio 2013, A._______ è stata
inabile al lavoro nella misura del 100%, a causa di un'affezione bronchiale
acuta associata ad una problematica di alterazione dell'umore. Dal 27 mag-
gio 2013 al 22 giugno 2015 (data dell'ultimo certificato medico agli atti),
A._______ è stata nuovamente inabile al lavoro in misura del 100%, questa
volta in ragione di complicazioni conseguenti ad un infortunio subìto in pre-
cedenza.
C.
Nel febbraio del 2014 il datore di lavoro ha segnalato l'inabilità della dipen-
dente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dell'assicurazione invali-
dità del cantone Ticino.
D.
Con scritto del 15 aprile 2014, il DDPS ha comunicato all'interessata che a
partire dal 1° maggio 2014, dopo il versamento del 100% dello stipendio
durante il primo anno di inabilità al lavoro al 100%, le sarebbe stato versato
il 90% dello stesso, per i seguenti 12 mesi.
E.
Con scritto del 4 dicembre 2014 il DDPS ha trasmesso a A._______, l'av-
viso di risoluzione del rapporto di lavoro a far tempo dal 30 aprile 2015, in
ragione della sua inattitudine ad effettuare il lavoro convenuto.
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F.
Con presa di posizione del 12 gennaio 2015 l'interessata ha chiesto al da-
tore di lavoro l'accesso all'intero incarto, nonché l'annullamento dell'avviso
di risoluzione del rapporto di lavoro, con contestuale versamento di inden-
nità a titolo di ripetibili.
G.
Il 16 marzo 2015 il DDPS ha notificato a A._______ la decisione di risolu-
zione del rapporto di lavoro a far tempo dal 31 luglio 2015 in ragione della
propria inabilità lavorativa. L'autorità di prima istanza ha pure riconosciuto
l'interruzione dello stipendio a far tempo dal 31 marzo 2015.
H.
Con ricorso del 17 aprile 2015 A._______ (in seguito la ricorrente o l'insor-
gente) ha chiesto al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il
Tribunale), in via provvisionale di concedere l'effetto sospensivo al ricorso,
mentre nel merito di accogliere il ricorso ed annullare la decisione impu-
gnata nonché di ordinare il versamento dello stipendio sino al 15 aprile
2016, alla luce dell'eccezionalità del caso ed in applicazione dei disposti di
legge federali. Protestate tasse, spese e ripetibili.
I.
Con decisione superprovvisionale del 22 aprile 2015 il Tribunale ha re-
spinto la richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo, nella misura in cui
dall'atto ricorsuale non erano chiare le ragioni della richiesta di reintegra-
zione al posto di lavoro, essendo la ricorrente assente dal posto di lavoro
sino a giugno 2015, secondo certificato medico, come pure la richiesta di
versamento dello stipendio sino al 15 aprile 2016.
J.
Con decisione incidentale del 13 maggio 2015 il Tribunale ha respinto la
richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo, confermando la decisione su-
perprovvisionale precedente.
K.
Con presa di posizione dell'11 giugno 2015 il DDPS ha chiesto di respin-
gere il ricorso interposto dalla ricorrente. L'autorità di prima istanza ha rile-
vato che la decisione impugnata è conforme alle disposizioni di legge rela-
tive al diritto del personale federale, riconoscendo tuttavia che la garanzia
allo stipendio per un periodo di due anni ha subìto un'interruzione antici-
pata di 15 giorni. Inoltre, qualora il Tribunale dovesse considerare violate
le disposizioni di legge, il DDPS chiede il riconoscimento di un'indennità
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minima a favore della ricorrente, in ragione dell'inabilità a prestare l'attività
lavorativa concordata, a più riprese, già precedentemente il 15 aprile 2013.
L.
Conseguentemente alla domanda di proroga concessa dal Tribunale, la ri-
corrente ha presentato le proprie osservazioni finali il 21 settembre 2015,
postulando che il Tribunale "abbia a giudicare come alle conclusioni ripor-
tate in ingresso del ricorso".
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in
quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.2
1.2.1 Nel valutare il diritto qui applicabile, vale il principio secondo cui sono
determinanti le norme giuridiche valide al momento della realizzazione
della fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN,
Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013,
n. 169; MAX IMBODEN/RÉNÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrech-
tsprechung, vol. I: Allgemeiner Teil, 6a ed. 1986, no. 15, pag. 95). Secondo
la giurisprudenza dell'Alta corte, la legalità di un atto amministrativo dev'es-
sere giudicata, di regola, in base al diritto vigente al momento dell'emana-
zione dello stesso (cfr. DTF 130 V 329 consid. 2.3; 125 II 591 con-
sid. 5e/aa). Questo principio si basa principalmente sul concetto secondo
il quale l'istituto del ricorso di diritto amministrativo tende in primo luogo al
controllo della legalità della decisione querelata, motivo per cui eventuali
modifiche delle disposizioni pertinenti intervenute durante la procedura di
ricorso sono da considerarsi irrilevanti (cfr. MARCO BORGHI, Il diritto ammi-
nistrativo intertemporale, in: Revue de droit suisse [RDS] / Zeitschrift für
schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487). Il fatto di applicare la re-
golamentazione in vigore al momento della pronuncia della prima deci-
sione corrisponde del resto ad un principio generale del diritto pubblico
(cfr. sentenza del TAF A-1661/2011 del 26 marzo 2012 consid. 4.2).
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1.2.2 Ne discende dunque che, siccome il 1° luglio 2013 è entrata in vigore
la revisione (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sul perso-
nale federale del 31 agosto 2013 [di seguito: Messaggio LPers], FF 2011
5959; RU 2013 1493) della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale
(LPers, RS 172.220.1) e ci si trova confrontati ad una decisione resa il 16
marzo 2015 dal DDPS – quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 34 cpv. 1
LPers – si applica il nuovo diritto.
1.3 Tale decisione è stata impugnata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 36 cpv. 1 LPers, nonché
all'art. 33 lett. d LTAF.
Pacifica è la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, essendo la stessa
destinataria della decisione impugnata e avendo un interesse a che la
stessa venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tem-
pestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po-
tere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO-RENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed.
2013, n. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, 6a ed. 2013, n. 1758 segg.).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né
dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spon-
taneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto
solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 con-
sid. 3.3).
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3.
Nel merito, il presente litigio pone l'interrogativo a sapere se l'autorità di
prima istanza abbia applicato correttamente le disposizioni di diritto fede-
rale relative alla disdetta del contratto di lavoro (consid. 4), in particolare
quelle relative ai termini di disdetta (consid. 5), rispettivamente se i presup-
posti di tali disposizioni siano stati ottemperati. Si tratta altresì di determi-
nare se esistano i presupposti per l'applicazione, a titolo eccezionale, dei
disposti di legge relativi al pagamento di stipendio, per un limite massimo
di ulteriori 12 mesi, trascorsi i canonici 24 mesi (consid. 6).
4.
4.1 La ricorrente invoca in primo luogo la violazione del diritto federale, se-
gnatamente la violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui
il datore di lavoro non avrebbe rispettato l'obbligo di cura e di assistenza di
cui all'art. 19 LPers, che lo vincola a percorrere ogni opportunità atta ad
una reintegrazione professionale. L'autorità di prima istanza si è limitata ad
evidenziare che a causa della […] pluriennale incapacità lavorativa al 100%
[dell'insorgente] non è stato possibile l'inserimento in un altro ambito lavo-
rativo, ragione per cui la disdetta è proporzionale e rappresenta l'ultima
ratio.
4.2 Giusta l'art. 10 LPers, il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il
rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi sufficienti,
segnatamente a seguito di incapacità, inattitudine o mancanza di disponi-
bilità nell'effettuare il lavoro convenuto nel contratto di lavoro (art. 10 cpv. 3
lett. c LPers). L'incapacità o l'inattitudine sono causate da ogni circostanza
– di cui l'impiegato non è responsabile ed a lui personale – che obbiettiva-
mente gli impedisce di svolgere il compito pattuito contrattualmente. In li-
nea di massima, i problemi di salute costituiscono valevoli indizi di un'inca-
pacità o inattitudine al lavoro. Perché venga ammessa un'incapacità o un'i-
nattitudine, i predetti problemi di salute devono comunque sussistere da un
certo periodo e non ci si deve aspettare ad una guarigione entro un termine
ragionevole. Tuttavia, non è necessario che la malattia venga considerata
definitiva. L'incapacità dovuta a motivi di salute non deve essere ammessa
troppo facilmente ed in base all'art. 19 cpv. 1 LPers, il datore di lavoro deve
esaminare tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per potere
continuare ad impiegare il collaboratore prima di rescindere dal contratto
(cfr. art. 11a dell'Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale [OPers,
RS 172.220.111.3]; sentenze del TAF A-2849/2014 del 28 ottobre 2014,
consid. 3.2.; A-6509/2013 del 27 agosto 2014 consid. 4.3; HARRY NÖTZLI
in: Handkommentar BPG, 2013, n. 35 seg. ad art. 12 LPers).
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Pagina 7
4.3
4.3.1 Dalla documentazione agli atti, emerge che la ricorrente si è trovata,
ad alternanze irregolari, in uno stato di inabilità al lavoro, in ragione del
100% e/o del 50%, sin dal 19 settembre 2005. Per quel che più interessa,
dal 15 aprile 2013 al 24 maggio 2013, l'insorgente è stata inabile al lavoro
in ragione del 100% a causa di malattia. In seguito dal 27 maggio 2013 al
22 giugno 2015, la ricorrente è stata riconosciuta inabile al lavoro in ragione
del 100% a causa dell'aggravarsi di un precedente infortunio ad una cavi-
glia, culminato con un'operazione presso il Kantonsspital di Basilea Cam-
pagna per la sostituzione della protesi impiantata (cfr. scritti del 19 dicem-
bre 2014 e del 9 gennaio 2015 del Kantonsspital di Basilea Campagna).
Per il resto dalla documentazione agli atti non emerge in maniera chiara lo
stato di salute attuale della ricorrente susseguentemente all'intervento e
un'eventuale prognosi di recupero dall'operazione; in particolare il DDPS
ha rilevato che, nonostante le ripetute sollecitazioni, l'insorgente è venuta
meno al proprio obbligo di collaborazione, rendendo impossibile per il
DDPS e per il Medical Service di valutare una possibile ripresa dell'attività
lavorativa.
4.3.2 Con riferimento ad un'eventuale reintegrazione della ricorrente il Tri-
bunale evidenzia che contestualmente all'annuncio di invalidità presso l'Uf-
ficio dell'assicurazione invalidità, avvenuto il 24 febbraio 2014, il datore di
lavoro ha riferito di "non esserci la possibilità di un trasferimento interno",
ma allo stesso tempo che tale possibilità non è stata esaminata all'interno
del proprio organico e che nemmeno il datore di lavoro era interessato a
ricevere un supporto da parte di persone specializzate dell'AI. Tali aspetti
sono stato confermati dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità con una email
del 17 aprile 2015 da cui emerge che l'autorità cantonale non è stata in
grado di fissare un incontro con il datore di lavoro e quindi non è stato
possibile trovare misure alternative quali ad esempio il "cambiamento di
posto di lavoro all'interno dell'esercito".
Sennonché, come più sopra rilevato, l'obbligo del datore di lavoro non era
quello di attendere che la ricorrente si mostrasse "durante la sua assenza"
intenzionata "a volere ritornare al suo posto di lavoro". Tale inattività non
può trovare giustificazione nemmeno nell'affermazione del datore di lavoro
secondo cui l'insorgente "non [avrebbe] preso l'iniziativa di contattare il da-
tore di lavoro" e tantomeno in considerazione della "pluriennale incapacità
lavorativa"; anzi le precedenti assenze per inabilità al lavoro avrebbero do-
vuto suggerire al DDPS di intervenire quanto prima a sanare la situazione
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venutasi a creare, individuando una diversa attività lavorativa in seno all'e-
sercito. Ciò che però non è avvenuto.
4.3.3 Ciò detto, il Tribunale non può condividere le allegazioni del DDPS
secondo cui la disdetta è proporzionale e rappresenta l'ultima ratio. Essa,
alla luce dell'assenza di un'analisi approfondita circa la continuazione del
rapporto di lavoro in seno al DDPS in una diversa attività, ha violato i com-
binati disposti degli articoli 19 LPers e 11a cpv. 1 OPers.
5.
5.1 L'insorgente ha altresì evidenziato che la disdetta contrattuale del 16
marzo 2015 sarebbe nulla poiché notificata durante il termine di protezione
("Sperrfrist") di 2 anni previsto dall'art. 31a cpv. 1 OPers, che avrebbe do-
vuto giungere a scadenza il 15 aprile 2015, considerando l'inizio dell'inca-
pacità lavorativa in ragione del 100% il 15 aprile 2013. In proposito l'autorità
inferiore ha evidenziato che non vi è stata alcuna violazione, nella misura
in cui la legge "non esclude che la disdetta sia pronunciata prima della
scadenza dei suddetti due anni", infatti il rapporto di lavoro continua a sus-
sistere durante il termine di preavviso, nel caso concreto sino al 31 luglio
2015.
5.2 In caso d'impedimento al lavoro per malattia o infortunio, una volta de-
corso il periodo di prova, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro
al più presto al termine di un periodo di due anni dall'inizio dell'impedimento
al lavoro (cfr. art. 31a cpv. 1 OPers; cfr. sentenza del TAF A-5294/2013 del
25 marzo 2014 consid. 3.1). L'esigenza del rispetto di un periodo di due
anni è comunque temperata quando l'assicurazione per l'invalidità ha rico-
nosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro; in questo caso, la
disdetta può avvenire al più presto con effetto
dall'inizio del versamento della rendita invalidità (cfr. art. 31a cpv. 5 OPers).
In quest'ultima circostanza, il datore di lavoro deve offrire all'impiegato un
lavoro ragionevolmente esigibile. Con riferimento ai termini di disdetta va
detto che il rapporto di lavoro può essere disdetto in via ordinaria per la fine
del mese e rispettando un termine di quattro mesi (cfr. art. 12 cpv. 2 LPers
e art. 30a cpv. 2 OPers), rispettivamente di 6 mesi (cfr. art. 30 cpv. 3
OPers).
5.3 Nella fattispecie, la ricorrente è risultata inabile al lavoro in misura del
100% in ragione di malattia dal 15 aprile al 24 maggio 2013, ed in seguito
per infortunio dal 27 maggio 2015 in maniera ininterrotta sino al 22 giugno
2015 (data secondo ultimo certificato medico agli atti). Inoltre il 25 maggio
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giorno festivo e il 26 maggio giorno feriale non risulta dagli atti che la ricor-
rente abbia ripreso la propria attività lavorativa; del resto nemmeno lei lo
pretende. È dunque a ragione che il DDPS ha disdetto, con decisione del
16 marzo 2015, il rapporto contrattuale con la ricorrente per il 31 luglio
2015. Infatti, come già ammesso da questo Tribunale (cfr. Sentenza TAF
dell'8 aprile 2015, A-1402/2014, consid. 5.6), il termine di protezione di cui
all'art. 31a cpv.1 OPers non obbliga il datore di lavoro ad inoltrare l'atto di
disdetta formale, dopo il termine di protezione di 2 anni, quanto quello di
mantenere in essere il rapporto contrattuale sino al citato termine; ciò non
vuol dire che, nel rispetto dei termini di preavviso, la disdetta contrattuale
non possa essere notificata in precedenza. Nel caso concreto, con il ri-
spetto del termine di preavviso di 4 mesi, il DDPS ha inoltrato corretta-
mente la disdetta il 16 marzo 2015 con scadenza al 31 luglio 2015. Per
altro, il datore di lavoro ha provveduto a notificare l'inabilità della ricorrente
all'AI il 24 febbraio 2014, confermando altresì il versamento dello stipendio
in ragione del 100% il primo anno di impedimento e il 90 % il secondo anno
(cfr. scritto del 15 aprile 2014).
6.
6.1 L'insorgente ha censurato la sospensione ingiustificata del versamento
dello stipendio in ragione del 90% il 31 marzo 2015, sebbene l'inizio dell'in-
capacità lavorativa risalga al 15 aprile 2013. Ne conseguirebbe a suo dire
che l'obbligo di pagamento del salario decadrebbe, al limite, solamente il
15 aprile 2015; tuttavia il datore di lavoro avrebbe confermato con due
scritti che il termine del pagamento del salario sarebbe stato protratto sino
al 30 aprile / 1° maggio 2015. Il DDPS ha da una parte ammesso di avere
interrotto erroneamente al 31 marzo 2015 il pagamento dello stipendio a
cui aveva diritto la ricorrente sino al 15 aprile 2015, ma allo stesso tempo
non ha riconosciuto il pagamento sino al 30 aprile 2015, così come preteso
da quest'ultima.
6.2 Ai sensi dell'art. 56 dell'Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale fede-
rale (OPers, RS 172.220.111.3) in caso d’impedimento al lavoro per malat-
tia o infortunio, il datore di lavoro paga l’intero stipendio secondo gli articoli
15 e 16 LPers durante 12 mesi (cpv. 1). Allo scadere di questo periodo, il
datore di lavoro paga il 90% dello stipendio durante 12 mesi. L’importo dello
stipendio ridotto non deve essere inferiore alle prestazioni dell’assicura-
zione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni della cassa
previdenziale PUBLICA alle quali il dipendente avrebbe diritto in caso di
invalidità (cpv. 2). La continuazione del pagamento dello stipendio secondo
il capoverso 2 può avvenire, in casi eccezionali debitamente motivati, fino
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al termine degli accertamenti medici o fino al versamento di una rendita, al
più tardi tuttavia durante ulteriori 12 mesi (cpv. 3). Giusta l'art. 56 cpv. 5
OPers, allo scadere del periodo di cui ai capoversi 1-3 (suesposti) non esi-
ste più alcun diritto allo stipendio, indipendentemente dall’esistenza del
rapporto di lavoro.
6.3 Ciò detto la ricorrente pretende ingiustificatamente di avere diritto allo
stipendio sino al 30 aprile 2015. In particolare va qui rilevato che la ricor-
rente ha già percepito erroneamente dal 15 aprile 2014 al 30 aprile 2014,
un salario in ragione del 100% allorquando era di sua spettanza solamente
in misura del 90% (cfr. scritto del DDPS 15 aprile 2014). Ciò detto conside-
rato che il datore di lavoro, in sede di risposta ha ammesso l'interruzione
del versamento in maniera erronea il 31 marzo 2015, la ricorrente ha diritto
al versamento di un salario in ragione del 90% per 15 giorni lavorativi. A
questo importo deve essere sottratto la differenza di stipendio percepita
ingiustificatamente per 15 giorni dal 15 al 30 aprile 2014 in ragione del
100% allorquando la spettanza era del 90%.
6.4
6.4.1 Nel proprio allegato ricorsuale l'insorgente ha postulato il pagamento
del salario per ulteriori 12 mesi, e meglio sino al 15 aprile 2016, in base
all'art. 56 cpv. 3 OPers, alla luce dell'eccezionalità della fattispecie. A suo
dire infatti, contestualmente all'inoltro del ricorso erano ancora in atto ac-
certamenti medici. A tutt'oggi essa non percepisce alcuna rendita AI (cfr.
scritto dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del 7 aprile 2016). In merito
a codesta censura ricorsuale l'autorità di prima istanza non ha preso posi-
zione.
6.4.2 In casu, il datore di lavoro ha provveduto al versamento del salario in
ragione del 90 %, anche dopo i primi 12 mesi di assenza. A torto l'insor-
gente pretende ora il perdurare di tale versamento salariale per ulteriori 12
mesi. Infatti, sebbene dall'istruttoria emerga che la ricorrente non sia an-
cora a beneficio di una rendita AI (cfr. scritto dell'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del 7 aprile 2016), non sussistono circostanze tali da giustificare
il perdurare dell'obbligo salariale richiesto. Infatti, da una parte i disposti di
legge permettono al datore di lavoro un'importante margine di apprezza-
mento, dall'altra la ricorrente non ha allegato alcun documento probatorio
a fondamento di circostanze eccezionali giustificanti tale versamento di sa-
lario dopo i 24 mesi.
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Pagina 11
7.
Stante quanto esposto, nella misura in cui il licenziamento è in parte con-
trario al diritto applicabile – segnatamente alla LPers e OPers – nello spe-
cifico all'obbligo di reintegrazione, corollario nel nostro caso del principio di
proporzionalità, il ricorso deve essere parzialmente ammesso.
7.1 Qualora accolga il ricorso contro una decisione di disdetta del rapporto
di lavoro da parte del datore di lavoro e non deferisce l'affare in via ecce-
zionale all'autorità inferiore, l'autorità di ricorso è tenuta ad attribuire un'in-
dennità al ricorrente, se mancano motivi oggettivi sufficienti per la disdetta
ordinaria o motivi gravi per la disdetta immediata, oppure se sono state
violate disposizioni procedurali (art. 34b cpv. 1 let. a); l'autorità di ricorso
stabilisce tale l'indennità dopo aver valutato tutte le circostanze. Essa am-
monta di regola almeno a sei stipendi mensili e al massimo a uno stipendio
annuo (art. 34 cpv. 2 LPers) (cfr. Sentenza TF del 1° aprile 2015, consid.
3.2; sentenze TAF, A-6509/2013 del 27 agosto 2014 consid. 8.1 e A-
5381/2013 dell’8 maggio 2014 consid. 10.1).
7.2 Orbene, alla luce della documentazione agli atti da cui emerge un'im-
portante inabilità a prestare il lavoro convenuto, ben prima del periodo tem-
porale in esame e a più riprese, considerata inoltre la negligente collabo-
razione con i servizi preposti del Medical Service da parte della ricorrente,
il presente Tribunale ritiene giustificata un'indennità di 1 mese salariale in
ragione di un'attività pari al 100%. Tale importo deve sommarsi all'importo
riconosciuto a titolo di salario di cui al consid. 6.
8.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, la procedura di ricorso è gratuita tranne nei
casi di temerarietà; nella fattispecie si rinuncia quindi alla riscossione di
spese di procedura.
Visto l'esito della lite, la ricorrente ha diritto alla rifusione di indennità a titolo
di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e spese ripetibili, nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essa è fissata tenuto
conto della presenza di un patrocinatore professionale, degli atti all'incarto,
come pure del gravame ammesso, in 800 franchi, IVA e disborsi compresi.
L'autorità inferiore non ha diritto alla rifusione di indennità a titolo di ripetibili
(cfr. art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente ammesso.
2.
Alla ricorrente è versata un'indennità per stipendio non goduto per 15 giorni
ai sensi dei considerandi.
3.
Alla ricorrente è versata un'indennità pari a 1 mese salariale al 100%.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
La ricorrente ha diritto al pagamento di 800 franchi a titolo di ripetibili.
6.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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