B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-2411/2010
S e n t e n z a d e l 1 6 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Markus Metz (presidente del collegio),
giudice Pascal Mollard, giudice Michael Beusch,
cancelliera Frida Andreotti.
Parti
Azienda Turistica di Campione d'Italia,
Via Volta 3, I-22060 Campione d'Italia,
patrocinata dall'avv. …,
ricorrente,
contro
Direzione del circondario Lugano (DC),
Via Pioda 10, Casella postale 5525, 6901 Lugano,
patrocinata dalla Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Diritti e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Immissione in libera pratica.
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Fatti:
A.
Campione d'Italia è situato sulla sponda del lago Ceresio che fronteggia
quella di Lugano. Interamente circondato da territorio svizzero, il Comune
è un'enclave italiana, parte integrante della Repubblica Italiana, provincia
di Como della regione Lombardia che si estende per 1 kmq sulla terra-
ferma e per 1,5 kmq sulle acque del lago Ceresio. Tra il comune limitrofo
svizzero di Bissone e Campione d'Italia non esiste un valico doganale.
B.
L'Azienda Turistica di Campione d'Italia (in seguito: Azienda) è, secondo il
suo statuto, un'azienda speciale istituita quale ente strumentale del Co-
mune di Campione d'Italia ai sensi del diritto italiano. Essa ha la sua sede
in Campione d'Italia ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.
C.
In vista di uno spettacolo pirotecnico che si sarebbe svolto il 25 luglio
2009 a Campione d'Italia, la A._______ SA (di seguito: A._______),
Chiasso, ha chiesto il 17 luglio 2009 alla Direzione del circondario di
Lugano (di seguito: DC) un'autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature necessarie all'allestimento da parte della ditta B._______, in
X._______ (Repubblica Italiana), nel regime di ammissione temporanea
dall'Italia. Alla predetta richiesta erano allegati i necessari documenti, tra i
quali la fattura del materiale pirotecnico acquistato in Italia (cfr. doc. 2
prodotto con la risposta dall'autorità inferiore).
D.
Il 20 luglio 2009 l'Azienda ha trasmesso, sia alla DC che alla A._______,
il Protocollo n. 327/2009 e il relativo allegato tramite il quale il Comune di
Campione d'Italia, e per esso la Polizia locale, certificava che il materiale
per lo spettacolo pirotecnico risultava essere di proprietà del Comune e
per tale ragione sarebbe stato esente dall'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto (di seguito: IVA) tanto italiana quanto elvetica.
E.
La DC ha quindi autorizzato il 21 luglio 2009 la A._______ ad ammettere
temporaneamente all'importazione, mediante sdoganamento con dichia-
razione doganale d'ammissione temporanea, le attrezzature necessarie
per l'allestimento dello spettacolo pirotecnico. Quanto all'imposizione in
esenzione di tributi del materiale pirotecnico, ritenendo di non poter
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prendere una decisione al riguardo prima dell'importazione poiché la
medesima necessitava di un ulteriore esame, ha valutato che i beni
potevano essere imposti provvisoriamente. Il medesimo giorno l'Azienda
è dunque stata informata dall'autorità doganale in merito a tale decisione.
F.
Il 23 luglio 2009 l'Azienda ha trasmesso alla DC la conferma da parte del
Comune di Campione d'Italia che lo spettacolo pirotecnico era finanziato
con specifica spesa a carico del bilancio comunale come deliberato con
provvedimento della Giunta Comunale del 20 luglio 2009 e che per tale
ragione, esso non risultava assoggettabile, ai sensi del diritto inter-
nazionale, ad alcun pagamento di imposte eventualmente richieste dal-
l'Amministrazione federale delle dogane.
G.
Il 22 luglio 2009, la C._______, Chiasso, in qualità di spedizioniere, ha
richiesto l'imposizione provvisoria per l'invio dei fuochi d'artificio. L'ufficio
doganale di Chiasso-Strada ha allestito la relativa imposizione provvisoria
n. 36325995.2, poi sostituita il 1° ottobre 2009 dall'imposizione prov-
visoria n. 36325995.4 che ha comportato il versamento di un dazio pari a
fr. 414.-- e dell'IVA di complessivi fr. 3'383.10.
H.
Con decisione 24 febbraio 2010, la DC ha respinto la domanda del-
l'Azienda di immissione in libera pratica, in esenzione di tributi, dei fuochi
d'artificio importati dall'Italia e destinati allo spettacolo pirotecnico.
L'imposizione provvisoria n. 36325995.4 del 1° ottobre 2009 di fr. 414.-- a
titolo di dazio e di complessivi fr. 3'383.10 per l'IVA, sarebbe quindi
divenuta definitiva ad avvenuta crescita in giudicato della decisione.
I.
Per il tramite del suo patrocinatore, l'Azienda (di seguito: ricorrente) è
insorta contro tale decisione con ricorso 12 aprile 2010 davanti al Tribu-
nale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, postula
l'accoglimento del proprio gravame con il conseguente annullamento del-
la decisione impugnata resa dalla DC. Nell'allegato ricorsuale la ricorrente
sostiene in primo luogo che, in assenza di idonei accordi/convenzioni
internazionali, l'autorità doganale elvetica non è competente per assog-
gettare alle leggi svizzere in modo formale e vincolante un'azienda
speciale istituita quale ente strumentale del Comune di Campione d'Italia.
Secondariamente, Campione d'Italia non può essere considerato come
territorio doganale svizzero per effetto del diritto consuetudinario interna-
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Pagina 4
zionale. Secondo la ricorrente, oltre ad ammettere a torto il principio di
imposizione IVA dal punto di vista territoriale/doganale, l'autorità inferiore
avrebbe altresì evaso negativamente il quesito volto a sapere se i fuochi
d'artificio per lo spettacolo pirotecnico possono essere considerati come
beni destinati all'uso da parte del Comune e degli agenti pubblici per
l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, ravvisando arbitraria la visione
dell'autorità dei compiti pubblici. Sostiene infine che in mancanza di un
diritto consuetudinario internazionale, la decisione impugnata viola i
precetti della legalità e della parità di trattamento.
J.
Il 25 maggio 2010 è pervenuto allo scrivente Tribunale un ricorso inoltrato
dal Comune di Campione d'Italia contro una decisione resa dalla DC il
26 aprile 2010 dai contenuti simili a quelli oggetto del presente giudizio.
A tale procedura è stato assegnato il numero di ruolo A-3776/2010. Nel
predetto gravame, la parte ricorrente ha chiesto la congiunzione della
causa con il presente incarto A-2411/2010.
K.
Con risposta 14 luglio 2010, la Direzione generale delle dogane
(di seguito: DGD) ha postulato il rigetto integrale del ricorso, ribadendo la
fondatezza della propria decisione. Riconfermandosi nelle argomenta-
zioni esposte nei precedenti allegati di causa, si è espressa sia in merito
all'importo dovuto a titolo di dazio doganale, sia relativamente all'IVA.
Dopo aver presentato il concetto di enclave doganale e discusso in merito
all'inapplicabilità del Promemoria n. 16 nel caso concreto, ha illustrato i
presupposti sia per ammettere il diritto consuetudinario internazionale, sia
per l'assoggettamento all'IVA e al dazio relativo al materiale pirotecnico,
contestando parimenti le tesi ricorsuali della ricorrente. L'autorità non si è
altresì espressa in merito alla richiesta di congiunzione della causa con la
procedura di cui al numero di ruolo A-3776/2010.
L.
In data 11 ottobre 2010 la ricorrente ha replicato. Contestando totalmente
le tesi presentate dall'autorità inferiore in sede di risposta, ha ribadito la
sua posizione, postulando la congiunzione con l'incarto A-3776/2010.
Ricordando come l'onere della prova debba essere posto a carico dell'au-
torità inferiore, ribadisce l'incompetenza decisionale della DC. Contesta
nuovamente che Campione d'Italia sia parte del territorio doganale sviz-
zero esponendo come in base alla documentazione prodotta mai si è in-
staurata una consolidata prassi del diritto consuetudinario internazionale.
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Pagina 5
M.
La DGD ha trasmesso la sua duplica il 10 dicembre 2010. Confermando
la propria decisione nonché quanto esposto in sede di risposta, ha aderito
alla proposta di congiunzione. Ha dunque contestato recisamente ogni
argomentazione invocata dalla ricorrente in replica, producendo a sua
volta nuova documentazione atta a confutare le tesi ricorsuali.
N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire nel
merito della vertenza che qui ci occupa in virtù degli artt. 1 e 31 segg.
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto
direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura
dinanzi alla scrivente autorità giudicante è retta dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
1.2. Tenuto conto delle ferie pasquali, il ricorso è stato interposto
tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).
1.3.
1.3.1. L'atto impugnato è una decisione resa dalla DC, fondata sul diritto
pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al paga-
mento a posteriori di dazi doganali nonché di un importo a titolo di IVA.
Comportando il medesimo un onere pecuniario, dato è quindi l'interesse a
ricorrere. Da qui la legittimazione della ricorrente (cfr. art. 48 cpv. 1 PA).
1.3.2. Quanto all'eccezione di incompetenza decisionale della DC nella
fattispecie, sollevata dalla ricorrente, si rileva come essa discenda dalla
questione volta a sapere se il territorio doganale di Campione debba
essere considerato svizzero in base al diritto consuetudinario interna-
zionale. Ciò che verrà discusso in seguito, contestualmente all'esame
degli elementi di diritto sostanziale nel giudizio di merito (cfr. consid. 6.5
che segue).
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Pagina 6
1.4. Stante quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi
essere esaminato nel merito.
2.
2.1. La ricorrente chiede la congiunzione dell'incarto oggetto del presente
giudizio con la procedura di cui al numero di ruolo A-3776/2010, richiesta
alla quale l'autorità inferiore ha aderito.
2.2. Per costante giurisprudenza, se le diverse procedure ricorsuali con-
cernono fatti di uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto
sostanziale, per economia processuale, si giustifica una congiunzione
delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. sentenza del
Tribunale federale 8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008;
DTF 128 V 124 consid. 1 e riferimenti ivi citati). Nella concreta evenienza,
una congiunzione delle due procedure non è tuttavia giustificata.
Infatti, se da un lato la problematica giuridica legata all'assoggettamento
al dazio doganale e all'IVA è analoga in entrambi i casi sottoposti a
giudizio – determinazione dell'appartenenza del territorio doganale di
Campione al territorio svizzero in base al diritto consuetudinario –
dall'altro le vertenze riguardano importazioni a Campione in un caso di
prodotti provenienti dall'Italia e nell'altro dalla Germania, per il tramite di
una società svizzera. A differenza dell'importazione di fuochi d'artificio,
l'importazione di autoveicoli oggetto della procedura A-3776/2010 implica
dipoi il pagamento ulteriore della relativa imposta. I fatti non sono quindi
del tutto simili, così pure l'identità dell'insorgente. Stante quanto precede,
i ricorsi verranno trattati singolarmente.
3.
3.1. Il 1° maggio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 18 marzo
2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e la relativa ordinanza del
1° novembre 2006 (OD; RS 631.01). Risalendo l'imposizione doganale
qui contestata al 2009, esse sono quindi applicabili alla fattispecie.
3.2. Il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore la nuova legge federale del
12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS
641.20) e la relativa ordinanza del 27 novembre 2009 (OIVA, RS
641.201). Giusta l'art. 112 cpv. 1 LIVA, fatto salvo l'art. 113 LIVA, le dispo-
sizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono
ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro
validità. Ne consegue che le operazioni effettuate prima del 1° gennaio
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Pagina 7
2010 restano soggette materialmente alla legge federale del 2 settembre
1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300) e
all'ordinanza del 29 marzo 2000 ad essa relativa (OLIVA, RU 2000 1347),
normative entrate in vigore il 1° gennaio 2001 (art. 94 vLIVA). Nella misu-
ra in cui la presente procedura ha per oggetto il pagamento dell'imposta
sul valore aggiunto relativa a un'imposizione avvenuta nel 2009, la
medesima soggiace dal punto di vista materiale alla vLIVA e all'OLIVA.
3.3. Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid.
4.2) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera
(interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro,
se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la
vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,
nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleo-
logica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto
(interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2; DTF 135 V 153
consid. 4.1, DTF 131 II 249 consid. 4.1; DTF 134 I 184 consid. 5.1;
DTF 134 II 249 consid. 2.3). I lavori preparatori, segnatamente laddove
una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,
costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di
incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto
nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma
non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto
d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid. 4.1 con riferimenti). Occorre
prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo,
orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio
legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in
particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmati-
camente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid.
5.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che
meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario
non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il
Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle
leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non
propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid. 3.5,
DTF 131 II 710 consid. 4.1; DTF 130 II 65 consid. 4.2).
4.
4.1. Nel suo gravame, la ricorrente censura l'incompetenza dell'autorità
doganale nell'assoggettare alle leggi svizzere formalmente e in maniera
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Pagina 8
vincolante un'azienda speciale istituita quale ente strumentale del
Comune di Campione d'Italia e ciò vista l'assenza di idonei accordi/con-
venzioni internazionali. Contesta altresì l'asserzione secondo la quale
Campione d'Italia debba essere considerato come territorio doganale
svizzero per effetto del diritto consuetudinario internazionale. Ritiene
quindi che, oltre ad ammettere a torto il principio di imposizione IVA dal
punto di vista territoriale/doganale, l'autorità avrebbe agito arbitrariamente
nell'evadere negativamente il quesito volto a sapere se i fuochi d'artificio
per lo spettacolo pirotecnico debbano essere considerati dei beni
destinati all'uso da parte del Comune e degli agenti pubblici per l'esercizio
delle loro funzioni pubbliche. Ritiene infine che in mancanza di un diritto
consuetudinario internazionale, la decisione impugnata viola i precetti
della legalità e della parità di trattamento.
4.2. Lo scrivente Tribunale procederà ad analizzare l'allegato ricorsuale
determinando in primo luogo la legislazione doganale applicabile al
territorio di Campione (considd. 5 - 6). Verrà quindi nel seguito discussa
la questione relativa all'eventuale esenzione dai dazi doganali (consid. 7)
e quindi si procederà nell'esame dell'aspetto relativo all'assoggettamento
all'IVA all'importazione (consid. 8).
5.
La ricorrente si duole avantutto dell'applicazione della legislazione
svizzera in materia doganale all'importazione del materiale pirotecnico
acquistato in Italia.
5.1. Il territorio doganale ove si applicano le norme doganali di un Paese
coincide generalmente con il territorio politico del Paese considerato.
Essendo Campione parte della Repubblica Italiana, in virtù dei principi
della sovranità fiscale e della territorialità, occorre avantutto esaminare la
legislazione italiana e comunitaria in materia, alfine di determinare se
l'enclave sia parte del territorio doganale italiano, rispettivamente
dell'Unione europea della quale l'Italia è uno Stato membro.
5.1.1. La fonte normativa principale del diritto doganale comunitario è il
Regolamento CEE 2913/1992, ovverosia il cosiddetto Codice Doganale
Comunitario (CDC). Esso regolamenta tutti gli aspetti delle operazioni
doganali che si svolgono nell'Unione Europea, elencando parimenti i
principi generali su cui si fonda la legge doganale comunitaria, unitamen-
te al Regolamento CEE 2454/1993 relativo alle Disposizioni di Attuazione
al Codice Doganale Comunitario (DAC). Tali regolamenti sono stati modi-
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ficati negli anni, da ultimo con il Regolamento CE 450/2008 che ha
abrogato il Regolamento CEE 2913/1992 e che ha istituito il Nuovo Codi-
ce Doganale Comunitario (NCDC), in vigore dallo scorso 24 giugno 2009.
A queste fonti principali si affiancano una serie di altri regolamenti, diret-
tive e decisioni degli organismi comunitari che disciplinano diversi aspetti
con rilevanza doganale e tributaria (tariffa doganale, accordi preferenziali
con Paesi Terzi, restrizioni o divieti all'esportazione o all'importazione,
contingenti tariffari, restituzioni all'export, ecc.) soggetti a continue modifi-
che e aggiornamenti. Un ruolo residuale è invece assegnato alle singole
discipline nazionali in materia doganale. In Italia la legge doganale preesi-
stente a quella comunitaria è il Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia doganale del 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U.L.D.). Esso regolamen-
ta essenzialmente le procedure relative alle controversie doganali.
5.1.2. L'art. 3 NCDC definisce il territorio doganale della Comunità. Con
particolare riferimento al territorio della Repubblica Italiana, è precisato
segnatamente come il Comune di Campione d'Italia non è compreso nel
territorio doganale della Comunità europea. Quanto al T.U.L.D., l'art. 1
definisce il concetto di linea doganale. Con particolare riferimento alla
fattispecie, si osserva che l'art. 1 T.U.L.D. ultimo comma sancisce che il
confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d'Italia
non costituisce linea doganale. Unicamente il territorio circoscritto dalla
linea doganale costituisce il territorio doganale (art. 2 primo comma
T.U.L.D.). Il Testo Unico precisa dunque che il territorio del comune di
Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano
racchiuse fra la sponda ed il confine politico doganale, costituiscono dei
territori extra-doganali (art. 2 ultimo comma T.U.L.D.).
5.1.3. Stante quanto precede, né il NCDC, né il T.U.L.D. considerano
Campione come parte del territorio doganale della Comunità europea,
rispettivamente della Repubblica Italiana. L'esclusione dal loro territorio
doganale e quindi dall'assoggettamento alla loro sovranità fiscale,
equivale di conseguenza alla rinuncia a riscuotere tributi doganali.
5.2. Alla luce di quanto sopra, si procederà ora nell'esame della
legislazione doganale svizzera alfine di determinarne la sua applicabilità
alla fattispecie.
5.2.1. Le merci introdotte nel territorio doganale svizzero o asportate da
esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate
secondo la legge doganale e la legge sulla tariffa delle dogane (cfr. art. 7
LD). L'art. 1 della legge sulla tariffa delle dogane del 9 ottobre 1986
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Pagina 10
(RS 632.10, di seguito: LTD) prevede che tutte le merci importate o
esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate
conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2. Sono salve le
deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o di ordinanze
emanate dal Consiglio federale in virtù della LTD.
5.2.2. Sono reputati territorio doganale svizzero il territorio nazionale
svizzero e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere
(art. 3 cpv. 1 LD). Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi
nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali o del diritto
consuetudinario internazionale (art. 3 cpv. 2 LD). La LD non menziona
espressamente le enclavi doganali che siano esse svizzere o estere.
Occorre dunque cercare la portata della norma applicando altri metodi di
interpretazione che quello letterale (cfr. consid. 3.3 che precede).
5.2.3. L'istituzione di un'enclave doganale avviene mediante accordo in-
ternazionale (cfr. Trattato di unione doganale conchiuso con il 29 marzo
1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein [RS
0.631.112.514] così pure Trattato del 23 novembre 1964 tra la Confe-
derazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull'inclusione
del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero
[RS 0.631.112.136]) oppure in base al diritto consuetudinario interna-
zionale. Come recita il Messaggio concernente la nuova legge sulle
dogane del 15 dicembre 2003 (FF 2004 485), con l'Italia non esiste un
disciplinamento a carattere internazionale sull'inclusione di Campione nel
territorio doganale svizzero (FF 2004 509). Ancora oggi alcun accordo
internazionale specifico riguardante la situazione dell'enclave è stato
sottoscritto tra Confederazione elvetica e Repubblica Italiana e ciò
malgrado le molteplici negoziazioni avvenute tra le Parti contraenti (come
meglio si dirà in seguito, cfr. 6.2.4).
5.2.4. Secondo la predetta legislazione doganale elvetica, il territorio di
Campione è considerato incluso nel territorio doganale svizzero in
ragione del diritto internazionale consuetudinario. Tale status è peraltro
stato riconosciuto sia dal Tribunale federale in una sentenza resa il
23 giugno 1972 (cfr. Archivio di diritto fiscale svizzero [ASA], volume 41,
pag. 261 e segg.), sia dal Consiglio federale in una decisione dell'11 ot-
tobre 1934 (cfr. Decisioni amministrative delle autorità federali, fascicolo
n. 8, n. 120, pag. 156 e segg.) così pure dalla Commissione dell'eco-
nomia e dei tributi del Consiglio nazionale svizzero (cfr. FF 1996 V 581, in
particolare pag. 597). Anche la dottrina svizzera è unanime nel ritenere lo
statuto di territorio doganale svizzero di Campione (cfr. THOMAS COTTIER,
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Pagina 11
DAVID HERREN, Kommentar zum Zollgesetz, Martin Kocher/Diego
Clavadetscher [editori], Berna 2009, n. 3 e segg. ad art. 3 LD; REMO
ARPAGAUS, Zollrecht in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
volume XII, 2. ed., Basilea 2007, n. 438; ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS
HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz
[MWSTG], 2. ed., Berna 2003, n. 100, pag. 49; ANNIE ROCHAT PAUCHARD,
. Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer,
Kompetenzzentrum MWST der Treuhand-Kammer [editore], Basilea
2000, n. 4 ad art. 3 vLIVA). Pure la dottrina internazionale è del
medesimo avviso (cfr. PETER WITTE, Zollkodex mit Durchführungs-
verordnung und Zollbefreiungsverordnung, 5. ed., Monaco 2009, n. 9 ad
art. 3 ZK; RAINER WEYMÜLLER in Eberhard Dorsch, Zollrecht: Recht des
grenzüberschreitenden Warenverkehrs. Kommentar, 3. ed., Monaco
2004, n. 39 ad art. 3 ZK; BEN J.M. TERRA, Community Customs Law. A
Guide to the Customs Rules on Trade between the [Enlarged] EU and
Third Countries with Value Added Tax on Importation and Exportation, vo-
lume I, L'Aia/Londra/Boston 1995, Allegato al capitolo I, n. 6.3, pag. 105).
Dello stesso giudizio è altresì il medesimo Ministero delle finanze italiano,
Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, nella sua
pubblicazione "Il territorio doganale", Istruzioni di servizio, edita a Roma
nel 1985 (cfr. doc. 16 prodotto con la duplica dall'autorità inferiore). Allo
stesso modo la Relazione speciale n. 2/93 concernente il territorio
doganale della Comunità e i regimi di scambio connessi, pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale nel 1993, illustra alla Commissione europea il modus
vivendi in virtù del quale Campione è considerato ai fini doganali facente
parte del territorio svizzero (cfr. doc. 17 ad 6.3 prodotto con la duplica
dall'autorità inferiore). Stante quanto precede, non vi è dubbio che per la
giurisprudenza federale e la dottrina nazionale e internazionale invalsa, il
territorio del Comune italiano di Campione è compreso nel territorio
doganale svizzero.
6.
Ritenuto quanto sopra, lo scrivente Tribunale, chiamato ora a
pronunciarsi in merito, non può che constatare la carenza di motivazione
di quello che sembrerebbe un assioma. Tenuto quindi conto delle censure
sollevate dalla ricorrente nell'allegato ricorsuale, si reputa appropriato
accertare in questa sede l'esistenza della consuetudine che fonda lo
statuto di territorio doganale svizzero di Campione.
6.1. Il diritto internazionale, le cui fonti sono codificate all'art. 38 dello
Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945
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Pagina 12
(RS 0.193.501), regola in particolare il rapporto tra gli Stati. Le norme di
diritto internazionale contrattuali si basano sul diritto consuetudinario il
quale è codificato nella Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul
diritto dei trattati (CV, RS 0.111, entrata in vigore per la Svizzera il
6 giugno 1990), la quale tuttavia non è applicabile in casu visto l'assenza
di uno specifico trattato riguardante l'enclave di Campione sottoscritto tra
la Confederazione elvetica e la Repubblica Italiana (cfr. consid. 6.2.4 che
segue).
6.1.1. La consuetudine internazionale figura tra le fonti giuridiche più
importanti del diritto internazionale elencate nell'art. 38 dello Statuto della
Corte internazionale di Giustizia (cfr. La relazione tra il diritto internazio-
nale e il diritto nazionale, Rapporto del 5 marzo 2010 del Consiglio
federale, FF 2010 2015, 2029). Il diritto consuetudinario (diritto non pro-
mulgato) è una forma di diritto originario che, nonostante una certa
supremazia del diritto formalmente promulgato, può essere messo sullo
stesso rango di quest'ultimo (DTF 94 I 305 consid. 1). La sua forza deriva
dalla consuetudine (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo. Parte
generale, Cadenazzo 2002, pag. 74 e segg., IAN BROWNLIE, Principles of
Public International Law, 7a. edizione, Oxford 2008, pag. 6 e segg. [con
ulteriori riferimenti], JÖRG PAUL MÜLLER/LUZIUS WILDHABER, Praxis des
Völkerrechts, 3a. edizione, Berna 2001, pag. 13 e segg.). Si parla di
diritto consuetudinario internazionale se gli Stati agiscono in un
determinato modo nella convinzione di adempiere un obbligo giuridico. La
creazione di diritto consuetudinario presuppone due elementi che la
giurisprudenza costante della Corte internazionale di Giustizia vaglia
separatamente: una ripetizione nel tempo di determinati modi di agire da
parte degli Stati ("uso comune" come elemento oggettivo) e la loro
convinzione di adempiere un obbligo giuridico (la cosiddetta opinio iuris
come elemento soggettivo; FF 2010 2032 con riferimenti). L'uso comune
si può accertare attraverso un esame e un confronto di tutti gli atti statali
appropriati e mediante altri studi empirici, ad esempio nell'ambito di orga-
nizzazioni internazionali. La prova della convinzione giuridica di regola
viene spesso dedotta dall'uso comune. In altre parole, la valutazione della
prassi comune degli Stati e delle sue caratteristiche (durata, uniformità e
diffusione geografica) permettono di trarre conclusioni e fare valutazioni in
merito alla convinzione giuridica. La prassi comune degli Stati deve
rafforzare un osservatore oggettivo nella convinzione, basata sul principio
della fiducia di poter contare in futuro su un comportamento degli Stati
uguale e conforme all'uso. Il comportamento degli Stati deve pertanto
equivalere a una regola generale (FF 2010 2032). La norma di diritto
internazionale consuetudinario esplica in generale il suo effetto giuridica-
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mente vincolante nei confronti di tutti i soggetti di diritto internazionale
interessati dal suo contenuto. Si sottolinea infine, con particolare riferi-
mento al caso di specie, che il diritto consuetudinario internazionale non
esplica soltanto effetti giuridici universali, bensì può nascere anche su
scala regionale o bilaterale (FF 2010 2032 con riferimenti; cfr. anche
SCOLARI, op. cit., pagg. 74 e 75 con i vari riferimenti giurisprudenziali).
6.1.2. Soltanto se si oppone costantemente alla creazione di una norma
consuetudinaria, dando a intendere con ripetute proteste che non è
disposto a riconoscerle un effetto vincolante (cosiddetto "persistent
objector"), uno Stato non è vincolato da tale norma. Opponendosi, uno o
più Stati non possono impedire la nascita di una norma di diritto
consuetudinario, ma possono sottrarsi alla sua applicazione. Una volta
creata una norma di diritto consuetudinario, è invece praticamente
impossibile per uno Stato sottrarsi all'effetto vincolante di una norma
consuetudinaria già invalsa ("subsequent objector"; FF 2010 2032 e
2033). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'applicazione di
una norma per una decina di anni soltanto non è sufficiente per formare
un diritto consuetudinario, specie nel campo fiscale; la soppressione o la
modificazione del diritto fiscale scritto attraverso il diritto consuetudinario
è esclusa. La semplice inapplicazione di una norma non costituisce di per
sé diritto consuetudinario; è pure inammissibile la formazione di un diritto
comune mediante la concessione di deroghe, che avrebbe come
conseguenza la modificazione del diritto scritto. Per via consuetudinaria
non si possono segnatamente mettere a carico dei cittadini nuove
imposte od altre obbligazioni fiscali (DTF 94 I 305 consid. 3 e rif.;
cfr. SCOLARI, op. cit., pag. 75).
6.2. Per accertare la creazione di una consuetudine nella fattispecie,
occorre ripercorrere gli accadimenti storici che hanno contraddistinto la
stretta relazione del Comune di Campione con il Canton Ticino sino ai
giorni nostri. Per far ciò, ci si riferirà, oltre che alla documentazione
prodotta agli atti, all'annesso alla Dichiarazione di cooperazione tra la
Repubblica e Cantone Ticino e il Comune di Campione d'Italia sottoscritta
il 6 settembre 2011 (consultabile sub /estero, selezionando
"Accordi internazionali") che, assieme alla pubblicazione curata da
Fabrizio Mena, AA.VV., Storia di Campione dall'VIII secolo ai giorni nostri,
Milano 2007, illustra la storia dell'enclave.
6.2.1. L'esistenza dell'insediamento di Campione risale al I. secolo A.C.
quando la Roma del periodo imperiale decise di creare un baluardo
difensivo contro la discesa del popolo nordico dei Reti nel mezzo dell'arco
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alpino. La particolare collocazione di Campione, posto sul lago e
circondato dalle montagne, indusse i Romani a erigervi un castello e a
trasferirvi notevoli contingenti armati. Durante il Medioevo, Campione fu
luogo di insediamento dei Longobardi. Nel 777 D.C., grazie ad un lascito
da parte di un ricco possidente locale, il villaggio divenne feudo della
Basilica di S. Ambrogio di Milano, ciò che significò un cambiamento del
suo status giuridico non essendo più territorio sottoposto alla dipendenza
del vescovo di Como. I nuovi interessi del Monastero di Milano e la
necessità di amministrarli per il tramite degli abati ambrosiani,
determinarono quindi stretti legami tra la Chiesa di Milano, Campione e il
territorio ticinese. I campionesi godettero sin d'allora di trattamenti
particolari, sia in quanto feudo ambrosiano semi-indipendente sia in virtù
del fatto che essi venivano trattati come gli abitanti della Valle di Lugano.
Ciò stando a significare che veniva concessa loro l'esenzione dei dazi e
dei pedaggi, il libero commercio al mercato di Lugano nel quale i
campionesi vendevano legna dei loro boschi, il reciproco diritto di pesca
nelle acque dei due Comuni, le prestazioni militari in caso di guerra e di
pestilenza da parte di Campione alla Svizzera e non a Milano nonché
l'intolleranza oltre i tre giorni sul territorio campionese di individui banditi
da Lugano e altri: il villaggio di Campione era dunque "vincolato alle leggi
Svizzere, come anche perché contribuisce i tributi allo Svizzero, e persino
concorre, occorrendo, al contingente in verso del solo Svizzero" (cfr. Il
vicario Carboni al balivo di Lugano, 13 febbraio 1797 in AA. VV., op. cit.,
n. 12, pag. 109). Il feudo ambrosiano ebbe termine nel 1797 allorquando
venne annesso alla nuova Repubblica Cisalpina. "L'attacco alle antiche
agevolazioni daziarie, l'introduzione del fisco basato sull'imposta diretta e
l'odiatissima coscrizione militare furono novità vissute traumaticamente
dalla popolazione" di Campione (cfr. AA. VV., op. cit., pag. 104 con rinvii).
Con riferimento a questo periodo, il memorialista Gaetano Rovida
esprime al riguardo il seguente giudizio rivolto ai campionesi: "non solo
veniste spogliati di tutti gli antichi vostri diritti e privilegi, ma siete stati
assoggettati ai gravosi ed insopportabili dazi che una mala regolata ed
avida finanza andava ogni giorno immaginando, per riempire un erario
sempre vuoto e bisognoso. (…)" (cfr. AA. VV., op. cit., pag. 100 con rinvii).
Lo status giuridico di Campione quale feudo imperiale concesso agli abati
ambrosiani che già aveva preservato Campione dall'invasione da parte
dei cantoni confederati svizzeri nel 1521 ponendo così le premesse alla
sua costituzione come enclave italiana in territorio elvetico, nulla poté per
evitare alla località la dominazione francese. Come meglio si dirà al
considerando che segue, l'annessione di Campione alla Lombardia
comportò una serie di trattative in materia di dazi con la Confederazione
svizzera (cfr. consid. 6.2.3.1). Nel periodo seguente, la Confederazione
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svizzera, su richiesta del governo ticinese, rivendicò il territorio di
Campione in più occasioni tra cui anche al Congresso di Vienna e di
Parigi, ma senza successo. "Sollecitato a fornire riscontri precisi, il
governo ticinese riuscì a produrre solo una relazione fondata sulla
tradizione, e la voce pubblica", nella quale l'"alto dominio" della
Confederazione era ricondotto a una serie di consuetudini e accordi ben
riconosciuti: l'impegno di Campione a non ospitare i "banditi del
Luganese", la facoltà del landfogto a inviarvi "la forza" per arrestarli; il
contributi campionesi alla leva svizzera "con una quota di uomini e in
denaro", la condivisione del regime daziario del baliaggio e degli stessi
diritti relativamente all'acquisto di sale; l'equiparazione dei campionesi ai
luganesi nel "diritto di ereditare, acquisir beni stabili, domiciliarsi", senza
"le formalità ed aggravi" cui andavano soggetti i forestieri (…) (cfr. AA.VV.,
op. cit., pag. 114 con rinvii). Nel 1815, a seguito della sconfitta di
Napoleone, la Lombardia passò sotto il governo degli austriaci; Campione
venne quindi incorporato al Regno Lombardo-Veneto. Anche in questo
periodo Campione e Lugano erano legati da svariati interessi ma
sopratutto anche uniti da un sentiero che rappresentava il collegamento
più rapido da Arogno, villaggio svizzero situato sopra Campione, a
Lugano: nel 1834 Campione e Lugano concordarono il testo di una
petizione al Consiglio di Stato del Canton Ticino contro la nuova "tariffa"
daziaria sgradita a entrambi poiché imponeva il dazio di entrata e di
uscita sulle merci da e per Campione (cfr. AA. VV., op. cit., pag. 119 con
rinvii). Alla vigilia della ribellione antiaustriaca che sarebbe scoppiata in
Lombardia nel 1847, il Ticino aveva in buona parte riconosciuto i diritti
daziari a lungo rivendicati da Campione (cfr. AA. VV., op. cit., pag. 120
con rinvii). Nel 1848 furono quindi i campionesi medesimi a chiedere al
Consiglio di Stato ticinese l'annessione al Canton Ticino. Tale richiesta si
basava perlopiù da considerazioni essenzialmente di natura economica:
erano la dipendenza del villaggio dall'economia ticinese e la mancanza di
comunicazioni dirette con l'Italia a consigliare la via dell'aggregazione al
Cantone, ma soprattutto il carattere ancora provvisorio delle concessioni
appena ottenute in materia daziaria: "Quando questi benefici non ci
venissero continuati, noi saressimo costretti di languire nell'inopia, ed
anche divenuta libera Italia, noi ci troveressimo sempre in una meschina
posizione, poiché qualunque dazio anche minimo che ci venisse imposto
per la provvista dei primi necessari mezzi di sussistenza, sarebbe sempre
un'imposta gravosa per una meschina terra come la nostra".
Analogamente, i petitori auspicavano che, nella prospettiva dell'ag-
gregazione, il governo cantonale si adoperasse per ottenere "un libero o
quasi libero ingresso negli Stati Italiani con poco dazio d'imposta" sulle
terraglie, e che d'altra parte provvedesse all'apertura di "quel piccolo
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tronco" di strada carreggiabile fra Bissone e Campione, "per così
congiungersi alla gran linea Cantonale" (cfr. AA. VV., op. cit., pag. 129).
Il Consiglio di Stato ticinese sostenne la richiesta dell'enclave al Vorort
che a sua volta sottopose la richiesta alla Dieta, la quale tuttavia la
respinse per opportunità politica, alfine di conservare la dichiarata
neutralità. Terminata la dominazione austriaca con la seconda guerra di
indipendenza italiana e la costituzione del Regno d'Italia nel 1861, i due
governi decisero una revisione della linea di confine delimitata con molte
difficoltà con il Trattato di Varese del 1752 fra l'Imperatrice d'Austria Maria
Teresa e i dodici Cantoni elvetici. Tali trattative portarono alla
Convenzione del 5 ottobre 1861 tramite la quale, per quanto riguarda
Campione, veniva ceduto alla Svizzera, in via definitiva, il territorio della
Costa di San Martino e della Casaccia, situati sulla riva opposta a
Campione. Campione di S. Ambrogio di Milano veniva quindi a costituire
una vera e propria enclave italiana in territorio svizzero (cfr. AA. VV., op.
cit., pag. 137 e segg. nonché doc. 9 prodotto dalla ricorrente). In pieno
fascismo, si cercò di introdurre delle misure per "italianizzare" il territorio
campionese, tuttavia senza successo. Nel 1944, per la sua posizione in
territorio svizzero e quindi neutrale, fu il solo comune del Nord Italia a non
aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Con l'avvento della Repubblica, il
territorio di Campione costituisce un comune della Provincia di Como; di
fatto, "municipio e abitanti per la soluzione delle «innumerevoli questioni
quotidiane» si rivolgono senza intermediari alla autorità del Ticino e della
Confederazione elvetica e viceversa «da tempi memorabili»". Dal gennaio
1944, d'altro canto, "l'unica moneta avente corso legale in Campione è
quella svizzera", d'accordo con il ministero del Tesoro; il territorio è
considerato dalla Svizzera "compreso nella propria zona doganale";
l'Italia persino durante il regime fascista l'ha a sua volta ritenuto "fuori
della propria zona doganale", come da studi della commissione
interministeriale del 1934 e da testo unico 25 settembre 1940, per evitare
di "contingentare e razionare permanentemente tutte le merci destinate a
Campione". Per disciplina annonaria Campione era dunque parificato a
un comune svizzero, le derrate erano fornite dal paese confinante con la
tessera annonaria svizzera e nell'immediato dopoguerra vi provvedeva
l'Ufficio comunale economia di guerra dipendente dall'Ufficio cantonale
ticinese di Bellinzona; le merci – prodotti industriali, alimentari e altro –
erano acquistate sul mercato svizzero "per ragioni di convenienza, sia di
comodità che di necessità", cioè per evitare dazi. Le merci importate
dall'Italia erano soggette a dazio doganale svizzero, quelle dalla
Confederazione a imposte indirette all'origine. Gli operai e impiegati attivi
in Svizzera erano soggetti alle imposte dirette elvetiche (…)", (cfr. AA.
VV., op. cit., pag. 164 e segg).
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6.2.2. Nel corso degli anni sino ad oggi, l'enclave ha sviluppato un'impor-
tante interconnessione con il Canton Ticino. A Campione vige la valuta
svizzera, come pure la licenza di circolazione svizzera, l'acquisto,
l'immatricolazione e l'assicurazione degli autoveicoli con targa ticinese, la
rete telefonica e il relativo prefisso, "ad accentuare il particolare profilo
della cittadina italiana, esterna alla linea doganale, come ribadito dal testo
unico 23 gennaio 1973, ma retta in molte materie da norme elvetiche, con
indubbi vantaggi". I tratti nazionali restano quelli di sovranità politico-
giudiziaria: appartenenza alla Repubblica Italiana entro il distretto della
corte d'appello di Milano, circondario del tribunale e mandamento della
pretura di Como. Speciali sono invece le norme che esentano dalle
responsabilità penali sull'esportazione o la costituzione all'estero di
disponibilità valutaria (…), i privilegi nel movimento delle merci (decreto
ministeriale 20 novembre 1967), sollevate da formalità valutarie e dal
benestare per l'import-export (…)", (cfr. AA. VV., op. cit., pag. 166).
6.2.3.
6.2.3.1 Relativamente alla questione daziaria che interessa la fattispecie,
a complemento di quanto appena detto, si riporta in appresso quanto
esposto nella già citata pubblicazione "Storia di Campione dall'VIII secolo
ai giorni nostri", cfr. pag. 125 e segg. "L'aggregazione di Campione alla
Lombardia comportò una serie di trattative in materia daziaria. Nel 1801,
il prefetto nazionale del Cantone di Lugano assicurava che nei secoli
precedenti i campionesi non erano mai stati soggetti alla dogana di
Lugano, come non lo erano in quel momento. Il governo italiano, d'altra
parte, riconosceva l'immunità daziaria di prodotti del Mendrisiotto destinati
al mercato luganese in transito per Campione. La situazione sarebbe
presto mutata. È del 1810, infatti, un ricorso della Bollina & Boni (ndr. ditta
con attività a Campione) presso l'autorità cantonale, intenzionata a
daziare le mercanzie campionesi in transito verso l'Italia, come del resto
aveva fatto con i "prodotti territoriali" di Cuasso e Porto Ceresio trasportati
via lago verso Porlezza e la Valsolda: i ricorrenti ricordavano che la
principale ragione che li aveva indotti a impiantare la fabbrica a
Campione "di preferenza ad altra terra lacuale svizzera" era stata "la mira
sovra ogni altra cosa di sollevare la loro mercanzia da gravosi dati del
Regno ove se ne fa il principale smercio". Le trattative con il governo
italiano, presto avviate, si incepparono subito sulla questione della limnea
lacuale fra Campione e San Martino, che il Regno d'Italia considerava di
sua esclusiva giurisdizione. La questione tornò d'attualità nel 1816,
quando il nuovo governo milanese rinnovò l'istanza, includendo nella lista
dei beni da esentare dal dazio anche "la terraglia" di Campione, e
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rivendicando la sua "assoluta" giurisdizione sulla porzione di lago
compresa fra l'enclave e San Martino, cosa che comportò l'immediato
irrigidimento dell'autorità ticinese e il conseguente slittamento di un
accordo. Il regime doganale ticinese dei primi tre decenni dell'Ottocento,
probabilmente limitato alla riscossione di dazi sulla terraglia e sulla legna
esportate da Campione, così come sulla "terra cresta" di Caslano
destinata alla fabbrica dell'enclave – mentre ne erano esenti le altre
merci, i cosiddetti prodotti "del suolo" – dovette risultare sopportabile per
l'economia campionese, come ci viene indirettamente testimoniato
dall'assenza di contestazioni. Le cose cambiarono nel 1831 con
l'approvazione di una nuova legge cantonale che introduceva il dazio su
tutte le merci da e per Campione. Si trattava di un provvedimento che
rischiava di compromettere gli equilibri della comunità. Il comune
interpose ricorso presso il governo ticinese, onde "ottenere la franchigia
dai dazii cui i suoi abitanti furono sottoposti con innovazione sconosciuta",
fondandosi sul "dichiarato" del 1683 che equiparava i campionesi ai vicini
di Lugano e degli "altri Comuni ove esistono i loro possessi, liberi di
estrarre da quelli i grani vini ed altri prodotti". L'insuccesso di questa
istanza non scoraggiò i campionesi, che nella primavera dell'anno
successivo, come già accennato, concordarono con Arogno una petizione
al Gran Consiglio finalizzata a ottenere facilitazioni in materia daziaria,
stante la loro "particolare ubicazione geografica". Queste rivendicazioni
vennero parzialmente accolte dall'autorità cantonale, che nel dicembre
1834, "avuto riguardo alla località di cui trovasi il Comune Lombardo di
Campione, ed alle relazioni immediate di commercio coi circondanti
Comuni Ticinesi", ridusse alla metà il dazio su "tutti i generi ed articoli che
dal territorio di Campione si importano nella giurisdizione Ticinese, e che
da questa si esportano in quella di Campione a semplice uso e consumo
de' suoi abitanti. Ai campionesi tale misura apparve "illusoria e palliativa".
Come spiegavano in una supplica al governatore von Hartig, le merci
provenienti dall'Italia, anche se in misura minore, continuavano ad essere
colpite dal dazio in entrata in Svizzera e, immediatamente dopo, da quello
di uscita verso l'enclave, così come continuavano a essere gravati sia i
prodotti provenienti dalle loro proprietà in Ticino che quelli della fabbrica
di terraglie, "ultimo raggio di luce" del villaggio" (cfr. AA. VV., op. cit., pag.
126). Il Consiglio di Stato venne sollecitato in più occasioni a risolvere la
questione. Solo nel 1840 il parlamento ticinese concesse alcune
importanti facilitazioni: "i campionesi vennero esentati dal dazio di uscita
dal Ticino per "tutti gli oggetti necessari alla vita" e di fatto parificati ai
ticinesi per le importazioni delle "minuzie" dall'Italia". Alle due fabbriche di
terraglia vennero riconosciute notevoli riduzioni sulle importazioni della
materia prima (…) e sull'esportazione di prodotti finiti" (cfr. AA. VV., op.
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cit., pagg. 126-127). Il Consiglio di stato ticinese, sollecitato anche dal
Direttorio federale, "lasciò cadere le ultime riserve nel 1846 adottando
"l'idea già più volte espressa" che, in materia daziaria, Campione venisse
"considerato come Ticinese". Il provvedimento, che l'autorità cantonale
riteneva provvisorio e condizionato al raggiungimento di altri
"accomodamenti fra i due Governi", non venne mai revocato e costituì la
premessa dell'integrazione dell'economia campionese in quella
cantonale" (cfr. AA. VV., op. cit., pag. 127 con i vari rinvii ivi citati).
6.2.3.2 Con la nascita dello Stato federativo nel 1848 la sovranità in
materia di diritti doganali passa completamente dai Cantoni alla
Confederazione elvetica (cfr. FF 2004 488 e segg.). Il primo testo
legislativo svizzero promulgato nella materia è stata la legge sui pedaggi
del 30 giugno 1849 alla quale si è sostituita la successiva legge sui
pedaggi del 27 agosto 1851. La legge federale sulle dogane data del
28 giugno 1893. Ne è seguita una prima revisione che ha visto l'entrata in
vigore della legge federale del 1° ottobre 1925 (cfr. FF 1924 21).
In questo contesto, si rileva che nel Bollettino ufficiale dell'Assemblea
federale del 10 giugno 1924 (volume II, pagg. 114 e segg.) relativo alle
discussioni della Commissione competente in merito alla revisione
legislativa, con particolare riferimento all'art. 2 cpv. 4 LD che definisce il
termine di "Zollanschlüssen", il relatore indica che il territorio italiano di
Campione è assoggettato alla legislazione doganale svizzera.
6.2.4. Come detto in precedenza, tra la Repubblica Italiana e la
Confederazione elvetica non è finora stato stipulato alcun accordo
specifico o convenzione riguardante Campione. Nel corso degli anni le
Parti hanno comunque portato avanti dei negoziati. Il rapporto presentato
all'Assemblea federale da parte del Consiglio federale sulla sua gestione
nel 1884 relativo alla relazioni con l'estero (FF 1885 164) fa stato delle
prime discussioni volte alla conclusione di un trattato tra la
Confederazione e il governo del Regno d'Italia riferite al trattamento
doganale dell'enclave di Campione, già allora assoggettata alla legge sui
pedaggi svizzera. Statuto confermato in un avviso del 2 maggio 1908
concernente l'applicazione della legge federale sull'alcool alle
importazioni provenienti dall'enclave italiana di Campione (FF 1908 864).
Nel 1919, il Governo italiano proponeva la conclusione di una nuova
convenzione per regolare il regime di Campione e sottoponeva al
Governo elvetico un progetto in merito denominato "Progetto di
Convenzione italo-svizzera per regolare la situazione di Campione e del
suo territorio (cfr. doc. 9 prodotto con la duplica dall'autorità inferiore).
Con particolare riferimento al caso in esame, significativo è l'art. I del
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seguente tenore: "Le due Alte Parti contraenti, premesso che, come
risulta chiaramente dalla convenzione italo-svizzera conclusa a Lugano il
5 ottobre 1861 (questione undecima) nonché dagli accordi consuetudinari
esistenti al riguardo, il territorio del Comune di Campione è interamente
ed esclusivamente sottoposto alla sovranità del Regno d'Italia, allo scopo
di facilitare, per quanto è possibile, la vita economico-commerciale degli
abitanti di detto territorio, pur salvaguardando, nello stesso tempo, gli
interessi fiscali dell'Amministrazione doganale della Confederazione,
convengono che: (…) c) I prodotti italiani destinati al territorio di
Campione sono soggetti al pagamento dei diritti doganali elvetici
convenuti tra l'Italia e la Svizzera, salvo restando il disposto della clausola
della convenzione del 5 ottobre 1861, questione undecima, del seguente
tenore: "In pari tempo dichiarasi che questo fatto della cessione della
Costa di San Martino alla Svizzera non potrà mai essere per sé stesso
invocato per aggravare le attuali relazioni daziarie tra il comune di
Campione e la Svizzera". Tuttavia il Governo Svizzero riconosce che per
alcune materie prime per l'industria e per alcune derrate alimentari di
prima necessità, destinate al consumo nel comune di Campione, potrà
essere consentita dal Governo predetto la libera ammissione nel territorio
di Campione senza pagamento di alcuna imposta di consumo. Le due
Alte Parti contraenti si riservano di precisare al più presto quali di dette
materie prime e derrate ed in quale quantità annuale dovranno fruire di
tale esenzione e le modalità per la loro ammissione»" (cfr. doc. 9 prodotto
con la duplica dall'autorità inferiore nonché doc. 9 prodotto dalla
ricorrente, pag. 1). Il 6 dicembre 1923 il Dipartimento politico federale a
nome del Governo svizzero presentava quindi al Governo italiano le
proprie osservazioni alla "Convention entre la Suisse et l'Italie concernant
le régime de l'enclave de Campione" (cfr. docc. 10 e 11 prodotti con la
duplica dall'autorità inferiore nonché doc. 9 prodotto dalla ricorrente,
pag. 2). Con particolare riferimento al traffico delle merci, il tenore della
normativa proposta era il seguente: "Article Ier (…) c) Aucun droit de
douane n'est perçu sur l'échange réciproque des marchandises entre la
Suisse et Campione. Les produits italiens ou provenant d'autres pays et
destinés à Campione, ainsi que les produits exportés de Campione en
Italie ou en d'autres pays que la Suisse sont soumis aux droits d'entrée
ou de sortie suisses et à toutes les autres taxes prévues par la législation
suisse en matière d'importations et d'exportations. Quant au trafic des
marchandises entre Campione et le reste du territoire italien ou d'autres
pays et Campione, les dispositions sous lettre b) du présent article
n'autorisent en aucun cas des dérogations aux prescriptions des
règlements de douane suisse relatives à la déclaration, à la vérification,
au payement des droits et de toute autre taxe d'entrée ou de sortie et aux
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formalités qui en résultent» (cfr. doc. 11 prodotto con la duplica
dall'autorità inferiore nonché doc. 9 prodotto dalla ricorrente, pag. 2).
Come comprovano gli scritti delle autorità italiane e svizzere prodotti in
sede di duplica quali docc. 12 e 13 dall'autorità inferiore, il progetto di
Convenzione fu oggetto di scambi di vedute interne. Esempio ne è, per la
parte italiana, quanto riportato nel doc. 9 prodotto dalla ricorrente. Un
successivo controprogetto italiano data del 26 aprile 1927 (cfr. docc. 14 e
15 prodotti con la duplica dall'autorità inferiore). Sempre tenendo conto
del caso di specie, si rileva che con riferimento all'imposizione dei beni
sul territorio di Campione, l'art. 2 del controprogetto prevedeva: "Lo
scambio di merci fra Campione e il territorio svizzero è libero da ogni
formalità ed esente da qualsiasi diritto, sia di entrata in Campione o di
uscita da Campione, sia di entrata nel territorio svizzero o di uscita da
questo. I prodotti destinati a Campione e provenienti dal resto del
territorio italiano o da altro Paese, esclusa la Svizzera, sono soggetti ai
dazi di entrata e di uscita svizzeri e a tutti gli altri diritti imposti dalla
legislazione svizzera in materia di importazione e di esportazione.
Tuttavia per alcune materie prime necessarie all'industria e per alcune
derrate alimentari di prima necessità destinate al consumo nel territorio di
Campione, sarà consentita la libera introduzione nel territorio stesso, con
l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali svizzeri (…)" (cfr. doc. 14
prodotto con la duplica dall'autorità inferiore). Come attesta il doc. 18
prodotto in sede di duplica dall'autorità inferiore, il 28 dicembre 1988 il
Governo italiano sottoponeva alle competenti autorità svizzere un
"Progetto di accordo fra Italia e Svizzera per la disciplina giuridica dei
rapporti concernenti il Comune di Campione d'Italia", il cui art. 2 recita:
"Il Comune di Campione d'Italia non fa parte del territorio doganale
italiano ed è assoggettato al regime doganale della Confederazione
elvetica". L'art. 3 sancisce dipoi quanto segue: "Sono esenti dai diritti
doganali di entrata e di uscita e da ogni altra imposizione previsti
dall'ordinamento della Confederazione Elvetica le attrezzature tecniche
ed i prodotti in genere, provenienti dall'Italia, ivi compresi quelli alimentari,
occorrenti alle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali,
nonché agli enti pubblici italiani operanti nel territorio di Campione d'Italia
per l'esercizio delle rispettive attività d'istituto. I prodotti di cui al primo
comma non sono soggetti alle limitazioni e restrizioni dell'ordinamento
elvetico in materia di importazione ed esportazione". Il 29 ottobre 2008, le
autorità svizzere hanno proposto alle autorità italiane l'avvio di una
discussione volta a chiarire il quadro giuridico di riferimento relativo
all'enclave, auspicando nuovamente la conclusione di un accordo atto a
codificare la prassi di diritto consuetudinario in materia di relazioni
doganali concernenti Campione (cfr. doc. 19 prodotto con la duplica
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dall'autorità inferiore). Nella nota introduttiva alla bozza di accordo
consegnata il 29 luglio 2009 al Ministero degli affari esteri italiano, che si
precisa va intesa come documento di lavoro per avviare la discussione
(cfr. doc. 20 prodotto con la duplica dall'autorità inferiore) si può leggere,
tra l'altro, che "Elemento caratterizzante del progetto di accordo è la
regolamentazione convenzionale dell'appartenenza del Comune di
Campione d'Italia al territorio doganale della Confederazione svizzera.
(…)" (cfr. la predetta nota introduttiva alla bozza di accordo, doc. 20
prodotto con la duplica dall'autorità inferiore, pag. 1). L'art. 1 della bozza
prevede quindi che "Il Comune di Campione d'Italia (…) non fa parte del
territorio doganale italiano ed è assoggettato al regime doganale della
Confederazione svizzera. L'importazione, l'esportazione e la circolazione
delle merci, anche di quelle provenienti dall'Italia o destinate all'Italia,
sono rette dalla pertinente legislazione svizzera". L'art. 2 della bozza
definisce quindi l'applicazione del diritto svizzero in materia doganale.
L'art. 4 regola le esenzioni dai dazi doganali di entrata e di uscita, nonché
da tributi risultanti da leggi federali di natura non doganale, e da ogni altra
imposizione prevista. Agli atti non risultano ulteriori bozze di convenzioni.
Della valutazione di una migliore definizione di alcuni aspetti delle
relazioni tra l'enclave e la Confederazione svizzera fa stato la nota
consegnata all'Ambasciata svizzera il 15 gennaio 2010 (cfr. doc. 7
prodotto dalla ricorrente). Nella medesima – indotta a seguito della
parallela procedura ricorsuale di cui al numero di ruolo A-3776/2010,
come risulta dallo scritto del Comune di Campione al proprio
patrocinatore, cfr. doc. 5, inc. A-3776/2010 – il Ministero degli Affari Esteri
Italiano ha contestato l'appartenenza di Campione al territorio doganale e
fiscale svizzero, chiedendo in particolare alle Autorità elvetiche federali e
cantonali di tener conto dello status di territorio extradoganale
dell'enclave, estraneo all'applicazione dell'IVA svizzera.
6.3. Nella fattispecie l'autorità inferiore sostiene che dal 1849 il territorio di
Campione viene considerato territorio doganale svizzero, con le relative
conseguenze, ovverosia, le merci che vi sono destinate sono assogget-
tate alle disposizioni doganali applicabili alle merci destinate alla Sviz-
zera. Rileva che tale situazione non è mai stata contestata né dalla
Confederazione svizzera, né dalla Repubblica Italiana né da Campione
medesimo. Così pure sostiene che nessuno ha mai considerato, afferma-
to, sostenuto o rivendicato che Campione abbia lo statuto di zona franca.
Tale tesi è avversata recisamente dalla ricorrente che a sua volta
contesta lo statuto di territorio doganale svizzero derivante dal diritto
consuetudinario del Comune italiano di Campione.
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6.4. Stante quanto esposto ai considerandi che precedono, a giusta
ragione l'autorità inferiore asserisce che è perlomeno dal 1849 che
Campione è compreso nel territorio doganale svizzero. A seguito
dell'accordo del 1846 da parte del Canton Ticino, ancora sovrano in
materia di diritti doganali, da allora l'enclave è considerata inclusa nel
territorio doganale svizzero e ciò in virtù del diritto consuetudinario venuto
in essere tra le parti. Nella fattispecie vanno difatti ritenuti l'"uso comune",
elemento oggettivo del diritto consuetudinario e l'opinio iuris come
elemento soggettivo (cfr. consid. 6.1.1). Perlomeno dal 1846 sino ad oggi,
Campione – che peraltro non presenta né mai ha presentato al suo
confine con Bissone un valico doganale e/o un ufficio doganale – è quindi
soggetto al pagamento dei dazi giusta la pertinente legislazione svizzera.
Peraltro, l'opposizione dell'enclave a tale prassi instauratasi da oltre
centocinquant'anni, periodo più che sufficiente per formare un diritto
consuetudinario, non impedisce, come visto, la nascita della norma con-
suetudinaria (cfr. consid. 6.1.1 che precede), anche perché formalmente
spetta al governo dello Stato italiano opporsi – tramite ripetute proteste
(cfr. consid. 6.1.2) – all'assoggettamento al regime doganale svizzero, ciò
che a tutt'oggi non si è verificato. Gli scritti interni all'amministrazione
italiana prodotti dalla ricorrente sub doc. 9 (cfr. anche consid. 6.2.4), così
pure il verbale del funzionario capo area polizia locale di Campione
(cfr. doc. 10 prodotto dalla ricorrente) non possono essere tenuti in consi-
derazione per fondare un'opposizione alla consuetudine instauratasi. Si
rileva dipoi che nel corso delle trattative volte alla conclusione di un
accordo internazionale riguardante l'enclave, l'Italia non ha formulato
riserve specifiche al riguardo della situazione daziaria di Campione, anzi,
ha espresso il proprio accordo a concretare formalmente la medesima,
aderendo quindi al modus vivendi istituito negli anni. Prova ne è quanto
previsto nel progetto di convenzione del 1919 proposta dall'Italia,
posizione confermata nella bozza del 1923 da parte svizzera, nel
controprogetto italiano del 1927 nonché nel progetto di accordo postulato
dall'Italia nel 1998 e nella successiva bozza di accordo da parte svizzera
del 2008 (cfr. consid. 6.2.4 che precede). In questo contesto, non può che
destare perplessità il contenuto della nota a verbale del 15 gennaio 2010
da parte del Ministero degli Affari Esteri, la quale tuttavia, occorre
precisare, intendeva contestare in particolare l'applicazione dell'IVA
svizzera. Proprio per tale ragione, lo scrivente Tribunale non ritiene che la
medesima possa di per sé invalidare la prassi in essere tra i due Stati.
Per i motivi che precedono, Campione non può dunque sottrarsi ora
all'effetto vincolante dato dal diritto consuetudinario invalso. Il fatto poi
che sia l'Italia che l'UE considerino Campione come non compreso nel
loro territorio doganale, non significa che l'enclave debba essere reputata
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una zona franca come sostiene la ricorrente. Simile statuto viene difatti in
essere tramite necessari atti legislativi negoziati tra le parti, inesistenti nel
caso di specie. La prassi instauratasi con la Confederazione elvetica
giustifica difatti l'imposizione al regime doganale svizzero; è verosimile
che la motivazione del mancato assoggettamento da parte italiana e
comunitaria sia dovuta proprio alla predetta prassi consolidata, peraltro
nota ad Italia e all'UE come dimostra la documentazione citata al
consid. 6.2.4 che precede. In concreto, non sussistono quindi motivi per
scostarsi da quanto ritenuto dall'autorità inferiore.
6.5. Da quanto precede, ne deriva che l'autorità doganale elvetica è
competente per assoggettare formalmente e in maniera vincolante
l'Azienda turistica di Campione d'Italia alle leggi doganali svizzere.
Le relative censure sollevate dalla ricorrente sono di conseguenza respin-
te: relativamente all'aspetto dei dazi doganali, la decisione impugnata non
viola i precetti della legalità e della parità di trattamento. L'eccezione di
incompetenza decisionale della DC è altresì respinta. L'AFD, e quindi la
DC, confrontata quest'ultima con un'importazione di beni, è pertanto
competente per l'emanazione della decisione oggetto dell'impugnativa.
7.
A questo punto, occorre esaminare se il materiale pirotecnico importato
dalla ricorrente è un bene che può essere esentato dal pagamento dei
dazi doganali.
7.1. L'art. 8 LD nonché gli artt. 5 – 29 OD definiscono i beni esenti da
dazio. In deroga ai predetti disposti di legge, va tuttavia ritenuta nella
fattispecie la prassi consolidata relativa alle agevolazioni in favore dal
Comune di Campione e degli enti pubblici concesse dalle autorità
svizzere competenti in ragione della sua particolare posizione. Il 7 marzo
1960 l'allora Dipartimento politico federale ha concesso la franchigia a
favore di Campione per il materiale edile destinato alla costruzione delle
scuole nell'enclave e alla costruzione di una strada verso Pugerna
(cfr. doc. 14 prodotto con la risposta dall'autorità inferiore) a condizione
che Campione si assumesse i costi di costruzione delle scuole e che le
merci fossero di origine italiana. In base a questa nota risalente agli anni
sessanta, l'AFD ha sviluppato la seguente prassi: godono dell'esenzione
dal pagamento dei tributi (i) i beni destinati all'uso da parte del Comune e
degli enti pubblici per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, in
particolare per il materiale di cancelleria, i mobili, il materiale d'ufficio, le
uniformi e gli altri oggetti necessari a garantire il buon andamento del
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servizio; (ii) i materiali destinati all'esecuzione e alla manutenzione di
opere di pubblica utilità (strade, scuole, ecc.). I beni oggetto delle
agevolazioni devono provenire dalla libera circolazione italiana o
dall'Unione europea (fino al 1998 le facilitazione erano concesse solo ai
beni di origine italiana) a condizione che l'appalto venga affidato dal
Comune o dall'ente pubblico a una ditta italiana e che la relativa
controprestazione sia fatturata da quest'ultima al Comune o all'ente
pubblico. I beni destinati a scopo di lucro, anche qualora di proprietà dei
poteri pubblici o da essi gestiti, nonché i beni destinati ad essere
impiegati per scopi commerciali, non beneficiano dell'esenzione dal
pagamento dei tributi (ad esempio i beni destinati al Casinò [cfr. decisione
impugnata pto. 5]. Tale prassi, che trova origine, come detto, nello scritto
dell'allora Dipartimento politico federale, già si poteva intendere dal
tenore del progetto di convenzione del 1919 proposta dall'Italia, della
successiva bozza del 1923 da parte svizzera, del controprogetto italiano
del 1927 nonché dal progetto di accordo postulato dall'Italia nel 1998 e
dalla successiva bozza di accordo da parte svizzera del 2008 (cfr. consid.
6.2.4 che precede). Come menzionato, secondo la prassi i beni destinati
all'uso da parte del Comune e degli enti pubblici per l'esercizio delle loro
funzioni pubbliche sono esenti da tributi. L'Amministrazione pubblica deve
adempiere i compiti definiti dalla Costituzione e dalle leggi; il fine ultimo è
quello di favorire il bene comune (cfr. SCOLARI, op. cit., pag. 28). Il
servizio pubblico è dunque qualsivoglia attività destinata a soddisfare un
bisogno d'interesse generale e che deve e non può che essere garantito
dallo Stato. Alfine di poter eseguire i propri compiti, il servizio pubblico si
avvale di un insieme di mezzi materiali e umani (cfr. BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, 4.a edizione, Basilea 1991, pag. 3 e segg nonché
pag. 30 e segg.; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, pag. 3 e segg.).
7.2. Il materiale pirotecnico non è un bene esente da dazio ai sensi della
succitata legislazione doganale svizzera, pertanto, la sua importazione in
territorio doganale svizzero è soggetta al pagamento del dazio. Vista
tuttavia la prassi sviluppata dall'AFD, si procederà nel seguito alla
discussione della medesima.
7.2.1. La ricorrente sostiene che i fuochi d'artificio sono destinati a per-
mettere lo svolgimento di uno spettacolo organizzato nell'adempimento
del proprio compito di natura pubblica, ovvero la promozione turistica
dell'enclave. Per tale ragione essa postula l'esenzione da qualsivoglia
dazio o tributo doganale elvetico, ritenendo arbitraria la concezione
dell'autorità pubblica circa i compiti pubblici. Sostiene che considerare
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come destinato all'esercizio delle funzioni di un ente pubblico solo i beni
assimilabili "al materiale di cancelleria, ai mobili, al materiale d'ufficio, alle
uniformi e agli oggetti necessari a garantire il buon funzionamento del
servizio" è un'impostazione che testimonia di una visione quantomeno
arcaica dei compiti pubblici. Ritiene quindi che l'organizzazione di manife-
stazioni di ogni genere e, più in generale, la promozione del Comune,
rientra nei compiti specifici dell'autorità locale. Sottolineando l'assenza
totale di scopo di lucro di tali manifestazioni, al di là degli scopi di
interesse pubblico perseguiti, fa riferimento all'art. 8 cpv. 2 lett. d LD che
prevede l'esenzione dal pagamento del dazio e delle imposte sull'importa-
zione delle "merci per organizzazioni di utilità pubblica", ritenendosi tale.
7.2.2. La ricorrente è un'azienda speciale istituita quale ente strumentale
del Comune di Campione d'Italia ai sensi del diritto italiano (cfr. art. 2.1.
dello Statuto prodotto quale doc. 1 dalla ricorrente). Giusta l'art. 114 del
Testo unico degli enti locali (Decreto legislativo approvato definitivamente
dal Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000), l'azienda speciale è un
ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio
comunale o provinciale. L'azienda speciale è un ente istituzionalmente
dipendente dall'ente locale e nonostante sia titolare di accentuata
autonomia a seguito della personalità giuridica, è parte dell'apparato
amministrativo del comune ed ha quindi connotati pubblicistici
(cfr. RICCARDO CARPINO, Testo Unico degli enti locali commentato,
Santarcangelo di Romagna, 2011, pag. 355).
7.2.3. Come afferma l'autorità inferiore in sede di risposta, attualmente
l'esenzione del pagamento dei tributi (dazio e IVA) viene concessa solo
se determinate condizioni, definite dall'AFD, sono osservate. Sostanzial-
mente si tratta di concessioni, senza un fondamento giuridico, accordate
per garantire il buon funzionamento del Comune e degli enti pubblici.
In base alla prassi vigente, l'autorità ritiene che il fatto che un bene sia
destinato al Comune o a un ente pubblico, da solo, non è sufficiente per
giustificare l'importazione in esenzione da tributi per le merci provenienti
non solo dall'Italia, ma anche da altri paesi dell'UE. Secondo l'autorità
inferiore, la ricorrente non può avanzare ulteriori pretese in merito
all'importazione di altre merci in franchigia di tributi, al di fuori di quanto
sancito dalla prassi sviluppatasi l'autorizzazione straordinaria del 7 marzo
1960 per l'importazione di determinate merci in franchigia di tributi a
specifiche condizioni. Con riguardo all'organizzazione dello spettacolo
pirotecnico, l'autorità inferiore ritiene che esso non rientri nella categoria
di compiti di natura pubblica e ciò poiché nella prassi adottata dall'AFD
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Pagina 27
nella concessione delle franchigie sono considerati solo i compiti di
natura pubblica che contribuiscono al buon andamento del servizio
pubblico, vale a dire i compiti principali dell'ente pubblico.
7.2.4. Quanto all'esenzione in ragione della prassi sviluppatasi negli anni,
questo Tribunale non ritiene di dover annoverare tra i compiti basilari di
natura pubblica l'organizzazione di uno spettacolo pirotecnico ai fini della
promozione turistica. Richiamando quanto già indicato nel 1948 (cfr. doc.
13 prodotto dall'autorità inferiore), la richiesta di esenzione esorbita dai
limiti indicati dalla prassi in essere circoscritta ai compiti principali
dell'ente pubblico. Pur considerando l'evoluzione negli anni delle attività
svolte dai Comuni, lo scrivente Tribunale condivide quanto ritenuto
dall'autorità inferiore, in un'ottica di parità di trattamento, non reputando
opportuno ascrivere la promozione turistica tra le mansioni principali
espletate dall'ente pubblico che contribuiscono al suo buon andamento e
che giustificherebbero pertanto l'esenzione dal pagamento dei tributi.
L'uso del materiale pirotecnico di proprietà dell'azienda speciale istituita
da Campione, pur non trattandosi di un bene destinato a scopo di lucro,
riveste difatti altro carattere. Peraltro, nei vari progetti di convenzione tra
Italia e Svizzera concernenti Campione agli atti (cfr. consid. 6.2.4 che
precede), traspare la volontà di concedere l'esenzione a materie prime
necessarie all'industria, a derrate alimentari di prima necessità riservate
al consumo nell'enclave, a prodotti, in genere, che con una certa
regolarità sono forniti al Comune per l'esercizio delle sue funzioni. Va
altresì detto che la ricorrente non ha dipoi comprovato in alcun modo che
l'attività di promozione turistica conseguita tramite l'allestimento dello
spettacolo pirotecnico – che peraltro si svolge una sola volta all'anno –
sia un veicolo essenziale e irrinunciabile a fini turistici dell'enclave,
rientrando in tal modo nel concetto di compito principale dell'ente
pubblico. Alla luce di quanto precede, non si giustifica una modificazione
della prassi vigente relativa alla lettera i), relativamente alla quale si può
prescindere in questa sede dal determinarsi. In merito all'art. 8 cpv. 2
lett. d LD, come correttamente specificato dall'autorità inferiore, il mede-
simo risulta inapplicabile alla fattispecie, riferendosi, ai sensi dell'art. 17
OD, a merci, che sono donate allo scopo di lenire il bisogno o il danno, a
organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o
persone bisognose. La ricorrente, benché ente dell'apparato ammini-
strativo comunale, è tuttavia estranea a simili compiti, motivo per cui, il
materiale pirotecnico non è merce esente da dazio ai sensi del citato
disposto di legge. La decisione d'imposizione del dazio sul materiale piro-
tecnico resa dall'autorità inferiore non è quindi arbitraria e deve essere di
conseguenza confermata.
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Pagina 28
8.
La ricorrente si duole dell'applicazione dell'IVA svizzera all'importazione di
materiale pirotecnico acquistato in Italia.
8.1. Vista l'appartenenza di Campione alla Repubblica Italiana, occorre
avantutto, in ossequio ai principio della sovranità fiscale e della
territorialità, esaminare le normative comunitarie e italiane vigenti che
disciplinano l'assoggettamento all'IVA, in particolare quella all'impor-
tazione, e la loro applicazione al caso di specie.
8.1.1. Con la promulgazione della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio del
17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ("Sesta Direttiva
IVA") è stata creata una base di imposizione uniforme dei contribuenti nel
sistema comune IVA (cfr. FF 1996 V 689). Negli anni, tale direttiva ha
subito oltre una trentina di modifiche, motivo per cui si è resa necessaria
una rifusione della medesima. Il Consiglio ha così emanato la Direttiva
2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di
imposta sul valore aggiunto ("Direttiva IVA") che codifica le disposizioni
della Sesta Direttiva IVA a partire dal 1° gennaio 2007, senza modificare
nella sostanza la legislazione in vigore. Quanto all'ambito di applicazione
territoriale, la Direttiva IVA precisa che sono esclusi dal suo campo di
applicazione, tra l'altro, anche una serie di territori che non fanno parte
del territorio doganale della Comunità. Tra questi territori figurano anche
Campione d'Italia (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. f) e le acque italiane del Lago di
Lugano (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. g).
8.1.2. In Italia la disciplina sull'IVA è sancita dal Decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La territorialità dell'imposta è
regolata all'art. 7 lett. a) che dispone l'esclusione dall'imposizione dell'IVA
anche del territorio di Campione e delle acque italiane del lago di Lugano.
Anche il Decreto-legge del Presidente della Repubblica 30 agosto 1993,
n. 331 che intende armonizzare la disciplina dell'IVA riguardante le dispo-
sizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcol, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati definisce che i territori extra-doganali dei
comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di
Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica
europea (cfr. art. 16 cpv. 1) e quindi non sono assoggettati all'imposta.
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Pagina 29
8.1.3. Stante quanto precede, Campione è escluso dal territorio comuni-
tario, rispettivamente italiano assoggettato all'IVA, ciò che equivale alla
rinuncia alla riscossione dell'imposta da parte delle competenti autorità.
8.2. Si procederà quindi nel seguito con l'esame della legislazione
svizzera in materia di IVA all'importazione, alfine di determinarne la sua
applicabilità all'operazione oggetto del presente giudizio, ovverosia,
l'importazione di materiale pirotecnico dall'Italia a Campione.
8.2.1. La Confederazione svizzera riscuote dal 1995 un'imposta generale
sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore
aggiunto, IVA) in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione.
Lo scopo di tale imposta, sancita all'art. 130 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) – è
l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero
(cfr. art. 1 cpv. 1 vLIVA, come visto, applicabile alla fattispecie, cfr. consid.
3.2 che precede). L'IVA, fonte significativa degli introiti fiscali nel nostro
Paese, deve colpire il consumo finale su territorio nazionale (cfr. NICOLAS
SCHALLER/YVES SUDAN/PIERRE SCHEUNER/PASCAL HUGUENOT, TVA
annotée, Ginevra/Zurigo/Basilea 2005, n. 4.1 ad art. 1 vLIVA con i vari
riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Alfine di perseguire l'imposizione del
consumo di prestazioni, la Confederazione, da una parte, impone la cifra
d'affari realizzata in Svizzera, dall'altra riscuote un'imposta sulle
importazioni di beni dall'estero, ovverosia il mero passaggio di un bene
attraverso la frontiera doganale svizzera. Senza l'imposta sull'importa-
zione, i beni importati dall'estero sarebbero difatti avvantaggiati rispetto a
quelli forniti sul territorio svizzero (cfr. risposta del Consiglio federale del
31 maggio 2006 all'Interpellanza "IVA e distorsione della concorrenza"
depositata in Consiglio nazionale dal deputato Luc Barthassat il 23 marzo
2006). La facoltà di riscuotere l'IVA decadrà alla fine del 2020 (cfr. art. 196
cifra 14 cpv. 1 lett. a cifra 1 Cost., già art. 8 cpv. 2 lett. a disposizione
transitoria vCost.). Proprio da quest'ultima normativa costituzionale –
accettata con votazione popolare del 26 settembre 2009 in vigore dal
1° gennaio 2011 (RU 2010 3821 nonché FF 2005 4151, 2008 4573, 2009
3753 3759 3761 7599) deriva il principio della territorialità dell'IVA e
costituisce il fondamento del cosiddetto "principio del paese di
destinazione", concretizzato nella OLIVA (cfr. SCHALLER/SUDAN/SCHEU-
NER/HUGUENOT, op. cit., n. 4.1 ad art. 1 vLIVA con riferimenti ivi citati, pag.
25). La territorialità è quindi una condizione fondamentale della legge,
poiché in linea di principio soggiacciono ad imposizione unicamente le
operazioni eseguite sul territorio svizzero (cfr. MARCO MOLINO, Temi scelti
relativi all'applicazione dell'IVA, in: CFPG, Problemi emergenti di diritto
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Pagina 30
pubblico, Lugano 2001, pag. 60, pto. 2; PASCAL MOLLARD/XAVIER
OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Basilea 2009, n. 303,
pag. 86 con riferimenti ivi citati). Le disposizioni relative al luogo delle
operazioni imponibili definiscono i casi nei quali la legge sull'IVA è
applicabile (cfr. MOLINO, op. cit., pag. 68, pto. 2; SCHALLER/SUDAN/SCHEU-
NER/HUGUENOT, op. cit., n. 4.1 ad art. 1 vLIVA con riferimenti ivi citati).
8.2.2. Come detto, soggiacciono all'IVA anche le importazioni di beni in
territorio svizzero. L'imposta all'importazione si differenzia sotto molteplici
aspetti dall'imposta sulle operazioni realizzate su territorio svizzero.
Le principali differenze risiedono nell'oggetto dell'imposta, nell'assogget-
tamento soggettivo e nella procedura di riscossione, motivo per cui, il
legislatore ha regolato questi due tipi di imposta, sia nell'ordinanza del
22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA) che
nella vLIVA e così pure nella vigente LIVA, in due titoli distinti. La natura
diversa di questi due tipi di imposta è in tal modo enunciata in maniera
univoca (cfr. SCHALLER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op. cit., art. 72
vLIVA con i vari riferimenti giurisprudenziali ivi citati nonché art. 73 cpv. 1;
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 271, pag. 670).
Pertanto, il carattere oneroso dell'operazione non è una condizione per la
percezione dell'imposta sull'importazione. Il transito della merce attra-
verso la frontiera è sufficiente per far nascere il diritto alla riscossione
dell'imposta (cfr. SCHALLER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op. cit., art. 72
vLIVA con i vari riferimenti giurisprudenziali ivi citati). La riscossione
dell'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero si basa
esclusivamente sul principio dell'autotassazione mentre la procedura di
riscossione dell'imposta sull'importazione si fonda su di una tassazione
mista (cfr. SCHALLER/SUDAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op. cit., art. 72 vLIVA
con i vari riferimenti giurisprudenziali ivi citati). L'assoggettamento sogget-
tivo si determina secondo le regole dell'assoggettamento all'obbligo di
pagare il dazio giusta gli artt. 68 OIVA (art. 75 vLIVA), 26 LD (artt. 9 e 13
vLD) e non in base all'art. 17 OIVA (art. 21 LTVA; SCHALLER/SU-
DAN/SCHEUNER/HUGUENOT, op. cit., art. 72 vLIVA con i vari riferimenti giu-
risprudenziali ivi citati). L'imposta sull'importazione persegue tuttavia il
medesimo scopo dell'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio sviz-
zero, ovverosia quella di colpire il consumo finale su territorio nazionale.
8.2.3. L'art. 72 vLIVA prevede che la legislazione doganale è applicabile
all'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono tale norma
non vi deroghino. La legge sulle dogane recepisce tale rinvio all'art. 1
lett. c LD, il quale recita che la LD disciplina altresì la riscossione dei
tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che
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spetti all'Amministrazione federale delle dogane (art. 1 lett. c LD).
È imponibile l'importazione di beni, anche di quelli ammessi sul territorio
svizzero in franchigia doganale (art. 73 cpv. 1 vLIVA). Sono considerati
beni le cose mobili, comprese le prestazioni di servizi e i diritti inclusi
(art. 73 cpv. 2 lett. a vLIVA). Per quanto riguarda l'imposta sull'impor-
tazione, sono contribuenti tutte le persone o società soggette all'obbligo di
pagare il dazio, a prescindere se, per il resto, sono assoggettate all'IVA
(art. 75 cpv. 1 vLIVA). Il credito fiscale nasce simultaneamente all'obbli-
gazione doganale (art. 78 cpv. 1 vLIVA). L'imposta sull'importazione è
riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane che emana le
disposizioni e le decisioni necessarie (cfr. art. 82 cpv. 1 vLIVA). Gli organi
dell'Amministrazione federale delle dogane hanno peraltro facoltà di
procedere a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti
determinanti per la tassazione (cfr. art. 82 cpv. 2 vLIVA). Da quanto
precede, occorre constatare come la normativa doganale e il diritto
d'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto all'importazione siano
intrinsecamente correlati. A dipendenza del trattamento doganale della
zona, viene dunque prelevata l'IVA sulle operazioni d'importazione ivi
realizzate. Per le importazioni, il presupposto impositivo, sul piano
formale, coincide quindi con quello previsto per i diritti doganali.
L'IVA all'importazione è peraltro calcolata sul valore di mercato del bene
dichiarato in dogana e ciò vista l'assenza di una transazione (cfr. nel caso
in esame, doc. 4 prodotto dalla ricorrente; MOLLARD/OBERSON/TISSOT
BENEDETTO, op. cit., n. 272, pag. 670).
8.2.4. L'art. 3 vLIVA (art. 3 OLIVA) definisce il campo d'applicazione
territoriale dell'imposta al consumo. Per "territorio svizzero" s'intendono:
a) il territorio della Svizzera, b) i territori esteri conformemente alla
convenzioni internazionali (art. 3 cpv. 1 vLIVA). Per esclusione, gli altri
territori sono considerati "estero" (art. 3 cpv. 2 vLIVA). La particolare
situazione di Samnaun e Sampuoir è regolata all'art. 3 cpv. 3 vLIVA.
La LIVA è dunque applicabile anche ai territori esteri conformemente alle
convenzioni internazionali (cfr. i già citati Trattati riguardanti il Principato
del Liechtenstein e il Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein).
Con riferimento all'art. 3 vLIVA, nel Rapporto della Commissione dell'eco-
nomia e dei tributi del Consiglio nazionale del 28 agosto 1996 riguardante
l'iniziativa parlamentare legge federale concernente l'imposta sul valore
aggiunto (Dettling; cfr. FF 1996 V 581, in particolare pag. 597), si legge
che Campione d'Italia è una zona "assimilata di massima al territorio
doganale svizzero. Non vi è ancora una convenzione tra Svizzera e
l'Italia. Le merci e i servizi forniti a Campione dal territorio doganale
svizzero sono considerati operazioni effettuate sul territorio svizzero e
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non sono pertanto esonerate. Per contro, le imprese con sede a
Campione e che sarebbero assoggettate all'IVA secondo il diritto fiscale
svizzero in base all'importo della loro cifra d'affari, non possono essere
tassate a causa della mancanza di una base giuridica". Ai sensi della
vLIVA, Campione è quindi un territorio estero, il quale, conformemente
alla prassi è considerato territorio svizzero (cfr. anche MOLINO, op. cit.,
pag. 68, pto. 2). Tale tesi è peraltro stata ritenuta dall'Amministrazione
federale delle contribuzioni nella sua pubblicazione intitolata "Istruzioni
sull'IVA" (cfr. per il caso in esame: "Istruzioni 2008 sull'IVA", n. 367).
In base alle considerazioni che precedono, il Comune di Campione è
quindi considerato territorio doganale svizzero, ciò che determina
l'applicabilità dell'IVA svizzera.
8.2.5. Sempre facendo riferimento all'IVA sull'importazione, contestual-
mente ai negoziati per la conclusione di una convenzione tra la
Repubblica Italiana e la Confederazione elvetica relativa all'enclave, va
osservato che nella bozza di Accordo del 2008 (cfr. doc. 20 prodotto con
la duplica dall'autorità inferiore e consid. 6.2.4 che precede), si può
leggere "Per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta sul valore
aggiunto (IVA) delle importazioni e delle operazioni svolte a Campione, si
è ritenuto utile esporre la problematica nei suoi termini generali, nell'ottica
della formulazione di una specifica disposizione" (cfr. nota introduttiva alla
bozza di accordo, doc. 20 prodotto con la duplica dall'autorità inferiore,
pag. 1). L'autorità svizzera non ha quindi redatto una norma particolare,
ma ha ritenuto quanto segue: "In relazione alla questione IVA si ponga
mente al fatto che la Direttiva 2006/112/VE del Consiglio del 28 novembre
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto non si applica
al territorio di Campione d'Italia (…). Dato che con questo accordo si
prevede di regolare l'appartenenza di Campione al territorio doganale
della Confederazione svizzera, le autorità svizzere sono dell'avviso che si
rende necessaria anche in questo settore una specifica regolamentazione
convenzionale bilaterale. Difatti la normativa doganale e il diritto
dell'imposta sul valore aggiunto sono direttamente correlati (cfr. decisione
del Tribunale federale 2C_1049/2011 del 18 luglio 2012 consid. 4.3). La
questione del prelievo o no dell'imposta sul valore aggiunto per le impor-
tazioni, rispettivamente sulle operazioni realizzate sul territorio svizzero,
dipende direttamente dal trattamento doganale della zona. Perciò si
dovrebbe prevedere per le importazioni e le operazioni effettuate a
Campione la riscossione dell'IVA secondo la normativa svizzera. Notasi
che per determinare prestazioni eseguite per Campione o a Campione da
imprese con sede sul territorio svizzero ciò è quanto già si verifica,
secondo le intese intervenute tra le autorità coinvolte".
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8.2.6. Stante quanto precede, l'operazione di importazione dall'Italia in
territorio doganale svizzero, fonda l'assoggettamento all'IVA sull'importa-
zione. Come visto, per le importazioni, la normativa doganale e il diritto
dell'imposta sul valore aggiunto sono chiaramente connessi. A ragione
nella bozza di Accordo del 2008 (cfr. doc. 20 prodotto con la duplica
dall'autorità inferiore, cfr. consid. 6.2.4 che precede) si sostiene dunque
che il prelevamento dell'imposta sulle importazioni dipende direttamente
dal trattamento doganale della zona. Visto che Campione deve essere
considerato parte del territorio doganale svizzero per effetto del diritto
consuetudinario (cfr. consid. 6.4 che precede), si giustifica, salvo
esenzioni previste dalla legge, l'applicazione dell'imposta sull'impor-
tazione di cui agli artt. 72 e segg. vLIVA all'importazione in oggetto.
8.2.7. Stabilita l'applicabilità della vLIVA all'operazione oggetto del
presente giudizio, si rende necessario l'esame di un'eventuale esenzione
dall'imposta. Gli artt. 74 vLIVA e 19a OLIVA definiscono i beni esenti da
IVA. L'enumerazione di cui all'art. 74 vLIVA è da considerarsi esaustiva
(cfr. decisione della Commissione federale di ricorso in materia di
contribuzioni [CRC] del 21 gennaio 1999, incarto 1998-003, considd. 5 e
6). Il materiale pirotecnico importato non è contemplato dai predetti
disposti di legge ciò che significa che è assoggettato all'IVA. Vista la
correlazione in materia di importazioni su territorio svizzero tra le
normative relative all'imposta sul valore aggiunto e il diritto doganale, le
esenzioni che valgono per i dazi devono altresì valere anche per l'IVA,
sempreché la legge non preveda espressamente altrimenti. Come sancito
al considerando 7.2.4 che precede al quale qui si rinvia, la prassi
sviluppata dall'AFD in materia di tributi doganali (cfr. consid. 7.2.3 che
precede) non trova applicazione al caso di specie. Tale conclusione ha
quale logica conseguenza che un'esenzione IVA sui fuochi d'artificio in
base alla prassi sviluppata non sia plausibile. La decisione dell'autorità
inferiore relativa all'imposizione IVA sui beni importati nel caso concreto
deve essere di conseguenza confermata anche su questo punto.
8.3. A titolo meramente abbondanziale, è opportuno precisare in questa
sede che anche in applicazione della LIVA in vigore dal 1° gennaio 2010
si giungerebbe alle medesime conclusioni di cui ai considerandi che
precedono. La correlazione diretta tra diritto doganale e i disposti
dell'imposta sul valore aggiunto è difatti sancita esplicitamente all'art. 3
lett. a LIVA, il quale prevede che ai sensi della predetta legge, per
territorio svizzero si intende il territorio nazionale svizzero e le enclavi
doganali estere secondo l'art. 3 cpv. 2 LD, norma che, come noto,
rimanda al diritto internazionale consuetudinario. Quanto all'IVA all'impor-
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tazione, va altresì detto che gli artt. 50 e 53 cpv. 1 lett. d LIVA riprendono
tali e quali gli artt. 72 vLIVA e 74 cpv. 1 lett. 4 vLIVA.
9.
9.1. Non rimane ora che confrontarsi con le censure sollevate dalla
ricorrente che non sono finora state trattate in maniera esplicita o
implicita.
9.1.1. La ricorrente censura che nel Promemoria n. 16 relativo al
trattamento fiscale delle operazioni in relazione a Campione (cfr. doc. 11
prodotto con la risposta dall'autorità inferiore) è chiaramente indicato che
il Comune di Campione d'Italia appartiene al territorio italiano. Il quesito
relativo all'interpretazione del Promemoria si scontra con quanto il
predetto Promemoria dispone a proposito delle prestazioni eseguite da
contribuenti svizzeri per Campione d'Italia, rispettivamente a Campione
d'Italia poiché queste, sono di regola assoggettate all'IVA come forniture
sul territorio svizzero. Si stupisce quindi che dieci anni dopo l'edizione di
tale Promemoria, le autorità elvetiche cerchino una non meglio definita
consuetudine che ribalta completamente questa impostazione. Essa
evidenzia dipoi la chiara assenza di competenza sia dell'AFC che
dell'AFD in assenza di un accordo internazionale tra Repubblica Italiana e
la Svizzera, di modo che l'atto di regolamentare tramite direttive,
promemoria o altri opuscoli del genere (cioè disposizioni esecutive
emanate senza base legale formale) le problematiche connesse con
l'applicazione dell'IVA nel territorio di Campione d'Italia riveste un
carattere contra legem che trova piena conferma nelle paradossali
interpretazioni di cui al Promemoria e anche discriminatorie.
9.1.2. Per garantire un'esecuzione uniforme del diritto di rango superiore,
l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) può
emanare istruzioni, promemoria e opuscoli informativi che, come le
ordinanze amministrative, sono vincolanti per le autorità amministrative,
fintanto che non presentano un contenuto palesemente contrario alla
Costituzione o alla legge (cfr. DTAF 2010/33 consid. 3.3.1 e segg.).
L'AFC ha quindi pubblicato "Istruzioni sull'IVA" (cfr. per il caso in esame:
"Istruzioni 2001", no. 878 segg. [pubblicazione valida fino al 31 dicembre
2007]) nonché il Promemoria n. 16 relativo al trattamento fiscale delle
operazioni in relazione a Campione, aggiornato periodicamente (cfr. doc.
11 prodotto con la risposta dall'autorità inferiore), completato con la
comunicazione del 13 dicembre 2000. Con riferimento al caso di specie,
occorre rilevare che, come dichiarato dall'autorità inferiore, tale
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Promemoria si riferisce all'imposizione dell'IVA sul territorio svizzero, di
competenza dell'AFC e quindi non alle importazioni di beni destinati a
Campione qui in discussione la cui competenza è, come visto, dell'AFD. Il
punto 6. del Promemoria prevede difatti che per le informazioni in materia
di immissione in libera pratica secondo il diritto doganale di beni
provenienti dall'Italia e destinati a Campione, occorre rivolgersi alla
competente Direzione di circondario delle dogane di Lugano. Ciò in
ossequio all'art. 82 cpv. 1 vLIVA, il quale prevede che l'imposta
sull'importazione è riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane
che emana le disposizioni e le decisioni necessarie. L'AFD è quindi
competente per emanare le necessarie indicazioni relative
all'importazione di beni. Un esame integrale del Promemoria edito
dall'AFC non è quindi necessario, giacché, con riferimento all'IVA
all'importazione, esso si limita ad un rinvio alle competenti autorità.
9.2.
9.2.1. La ricorrente censura altresì che la prassi italo-svizzera in tema di
IVA sarebbe eccessivamente contraddittoria per poter sostenere il
compiuto consolidamento di una consuetudine derogatoria dei principi
che istituiscono l'ordinamento internazionale in materia di esercizio della
sovranità degli Stati. Ciò poiché l'IVA è stata introdotta in Svizzera a far
tempo dal 1° gennaio 1995. Ritiene quindi che difficilmente si possa
ammettere una consuetudine formatasi su un così breve lasso di tempo,
e ciò soprattutto in relazione ad un istituto impositivo fino ad allora
sconosciuto al sistema fiscale svizzero.
9.2.2. A torto. Richiamati gli elementi che fondano la creazione del diritto
consuetudinario esposti al considerando 6.1.1 che precede, considerato
altresì che il fattore temporale non riveste primaria importanza come
sottolineato dalla ricorrente (cfr. ricorso ad art. 13), ritenuto parimenti che
le condizioni esposte al considerando 6.1.2 per sottrarsi all'applicazione
di una norma di diritto consuetudinario, rispettivamente, per riconoscerle
un effetto vincolante, lo scrivente Tribunale non reputa contraddittoria la
prassi relativa all'IVA all'importazione, oggetto del presente giudizio.
L'unica opposizione formale all'applicazione dell'IVA svizzera fatta valere
tramite nota a verbale del 15 gennaio 2010 da parte del Ministero degli
Affari Esteri italiano non è peraltro sufficiente per poter invalidare la prassi
in essere tra i due Stati, giacché, come detto, occorrono ripetute proteste
(cfr. consid. 6.1.2). Non v'è dipoi da dimenticare, che benché l'IVA sia
stata introdotta nel 1995, essa ha sostituito l'imposta sulla cifra d'affari
(ICA). Introdotta dal decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941 (di
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seguito, DCA; cfr. FF 1941 I 896), l'ICA era un'imposta federale sul
consumo prelevata essenzialmente sulla fornitura di merci a titolo
oneroso, ma non sui servizi (cfr. art. 13 DCA). Erano altresì soggette
all'imposta, segnatamente, l'importazione di merci (art. 44 e segg. DCA).
L'Amministrazione federale delle dogane era competente per prendere le
misure e decisioni necessarie per la riscossione di quest'imposta
risultante dall'importazione di merci (art. 44 DCA). Risultavano quindi
applicabili le norme della legislazione doganale (art. 45 DCA), così pure il
concetto di importazione di merci nella "Svizzera", da intendersi nel senso
dell'art. 8 cpv. 2 DCA (cfr. art. 47 DCA), il quale prevede che il territorio
doganale svizzero comprende il territorio svizzero vero e proprio e quello
estero incluso nella linea doganale. L'ICA all'importazione è quindi stata
riscossa tra il 1941 e il 1994. Come conferma la sentenza resa dal
Tribunale federale il 23 giugno 1972 (ASA 41 261 e segg.), Campione –
considerato territorio doganale svizzero – era già allora sottoposto all'ICA
all'importazione. Stante quanto precede, la doglianza della ricorrente non
merita accoglimento.
10.
Per quanto precede, il gravame deve essere integralmente respinto con
conseguente conferma della decisione impugnata.
11.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1
segg. Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF;
RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 1'000.-- (art. 4
TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo da lei versato il
20 aprile 2010. Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64
cpv. 1 PA a contrario).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La domanda di congiunzione con l'incarto di cui al numero di ruolo A-
3776/2010 è respinta.
2.
Il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali pari a fr. 1'000.-- sono poste a carico della
ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese già versato.
4.
Non vengono assegnate ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario),
– autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Markus Metz Frida Andreotti
Rimedi giuridici:
Contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (cfr. artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
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La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(cfr. art. 42 LTF).
Data di spedizione: