B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-2460/2012
S e n t e n z a d e l 2 8 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Kathrin Dietrich e Jérôme Candrian,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorità inferiore.
Oggetto
Mancato rapporto di sicurezza.
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Fatti:
A.
Con scritto del 30 novembre 2010 le Aziende industriali di Lugano (AIL
SA; di seguito gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte (ESTI) che, malgrado un invito e due richiami, il
signor A._______ non ha presentato alcun rapporto di sicurezza
concernente gli impianti dell'immobile di sua proprietà sito in via (…),
B._______.
B.
Con scritto del 9 settembre 2011 l'ESTI ha invitato il signor A._______ a
voler presentare al gestore di rete il rapporto succitato concedendogli un
ulteriore ed ultimo termine scadente il 9 dicembre 2011 con comminatoria
che in caso di inosservanza di tale termine l'ESTI avrebbe emanato una
decisione soggetta a tassa di almeno franchi 600.-.
C.
Con e-mail del 6 febbraio 2012 il gestore di rete ha comunicato all'ESTI
che il signor A._______ non ha provveduto alla produzione del rapporto
richiesto.
D.
Con decisione del 13 marzo 2012 l'ESTI ha intimato al signor A._______
di inoltrare, entro il 15 maggio 2012, il rapporto di sicurezza concernente
gli impianti elettrici dell'immobile sito in via (…) a B._______
comminandogli inoltre una tassa di franchi 600.- per l'emanazione della
decisione.
E.
Con ricorso del 2 maggio 2012 il signor A._______ (di seguito: ricorrente)
ha adito il Tribunale amministrativo federale chiedendo l'annullamento
della decisione dell'ESTI (di seguito: autorità inferiore).
F.
Con risposta e replica del 28 giugno 2012 rispettivamente 30 agosto 2012
le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche
posizioni.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito
della vertenza.
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Diritto:
1.
Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli
impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti
elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate
all'art. 21 LIE.
L'autorità inferiore, Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
(ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è
l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2
di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992
sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS
734.24]. La sua decisione del 13 marzo 2012 soddisfa le condizioni poste
dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione
dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente
per dirimere il presente litigio.
Depositato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata
(art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di
contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo
scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della
massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia
limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157,
consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. 3.198).
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3.
3.1 Nella fattispecie, il ricorrente si è aggravato contro la decisione
dell'ESTI del 13 marzo 2012 contestando anzitutto di non aver mai
ricevuto una richiesta – ne tantomeno gli asseriti richiami – di fornire il
rapporto di sicurezza concernente gli impianti dell'immobile di sua
proprietà sito in via (…), B._______. Egli ritiene di conseguenza che la
procedura sia formalmente viziata e giuridicamente inammissibile. In
secondo luogo – invero con il memoriale di replica (recte osservazioni
finali) – il ricorrente contesta pure la tassa di franchi 600.- ritenendola
inappropriata.
In sunto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata;
che l'ESTI sia tenuto ad aprire un'inchiesta amministrativa nei confronti di
AIL Lugano per abuso di potere ed atti illeciti nella proprietà altrui; nonché
l'obbligo per il gestore di rete di rimuovere il contatore Siemens montato
senza autorizzazione di cui al mappale n. (…) RFD di B._______.
3.2 Occorre anzitutto rilevare che l'oggetto del litigio – determinato dalle
conclusioni del ricorso – deve restare nel contesto dell'atto attaccato
(oggetto della contestazione) (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit
administratif, Partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011,
pag. 291, N.1281). Di conseguenza, nella procedura di ricorso possono
essere oggetto del litigio soltanto le questioni che sono state trattate – o
non lo sono state a torto – nella decisione impugnata (cfr. DTF 131 V 164,
125 V 413, 119 Ib 193). Le richieste formulate dal ricorrente ai punti II e III
del petitum esulano assolutamente dalle questioni trattate nella decisione
all'origine del presente ricorso. Inoltre lo scrivente Tribunale non è
competente per dar seguito alle suddette richieste. Per questi motivi, i
punti II e III del petitum presentato dal ricorrente sono irricevibili.
3.3 Nel caso in rassegna bisogna quindi limitarsi ad esaminare se
l'autorità inferiore era legittimata ad ordinare al ricorrente di trasmettere al
gestore di rete, in un termine scadente il 9 dicembre 2011, un rapporto di
sicurezza relativo agli impianti elettrici presenti nell' immobile di cui egli è
proprietario a B._______ (Via (…)). In secondo luogo, occorre inoltre
verificare se l'autorità inferiore era autorizzata ad emettere una tassa di
franchi 600.- a carico del ricorrente.
4.
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE la vigilanza sugl’impianti elettrici e la cura di
verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori
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(proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso
designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1
dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a
bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i
servizi d’ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici
su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza
(art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi
prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a
seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli
impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza
prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo
termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza
del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di
sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della
rete affida all’ESTI l’esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3
OIBT).
Sulla base di queste disposizioni, la responsabilità di assicurare che gli
impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al
proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve
quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di
controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne
subirà le conseguenze (Sentenze del Tribunale amministrativo federale
A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A-7151/2008 del 10
febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid.
6.3).
5.
5.1 Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la richiesta di
presentazione del rapporto di sicurezza da parte del gestore di rete ne
tantomeno i due successivi richiami dello stesso. Stando a quanto da lui
affermato, egli sarebbe venuto a conoscenza di tale richiesta soltanto con
lo scritto del 9 settembre 2011 dell'autorità inferiore.
Nel proprio ricorso, tuttavia, il ricorrente dichiara inoltre che la ragione
principale della sua disobbedienza nei confronti del gestore di rete è
dovuta a fatti gravi (di rilevanza penale) – non sostenuti da sufficienti
elementi probatori ed in ogni caso del tutto irrilevanti nella presente
procedura – di cui il gestore di rete si sarebbe macchiato nei sui confronti.
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5.2 L'autorità inferiore, dal canto suo, ha dichiarato che il gestore di rete
ha inviato al ricorrente la richiesta per il rapporto di controllo degli impianti
elettrici in data 24 febbraio 2006 e che a questa sono seguiti due richiami
scritti del 26 gennaio 2007 rispettivamente 17 settembre 2010. A conforto
della propria tesi l'autorità inferiore ha prodotto lo scritto del 30 novembre
2010 con il quale il gestore di rete le ha trasferito la pratica a norma
dell'art. 36 OIBT nonché gli scritti testé citati senza tuttavia fornire la
prova della loro effettiva notificazione.
5.3 Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo
cui l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12 PA); in determinate circostanze
le parti sono tenute a collaborare (art. 13 PA). Esse, tuttavia, non sono
gravate da un vero e proprio fardello della prova come in diritto civile
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., Basilea 2008, N. 3.119 e 3.149). Il
tribunale amministrativo federale apprezza liberamente i mezzi di prova
offerti (art. 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile
[PC, SR 273] in relazione con l'art. 19 PA). La prova è addotta quando il
Tribunale, fondandosi sull'apprezzamento delle prove in base a criteri
oggettivi, giunge al convincimento che i fatti si sono realizzati
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., N. 3.141). Se un fatto asserito non
viene dimostrato, si pone la questione di chi debba sopportare le
conseguenze della mancanza di prove. A tal proposito, anche in materia
di diritto pubblico vale il principio generale – ai sensi dell'art. 8 del Codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) – secondo cui chi vuol
dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova. Di conseguenza, in linea di principio, il ricorrente
sopporta l'onere della prova nel caso di provvedimenti a lui favorevoli,
mentre l'amministrazione lo sopporta nel caso di provvedimenti
incriminanti (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo A-962/2009 del 23
luglio 2009 consid. 6.3; CHRISTOPH AUER, in: Kommentar VwVG,
Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Zurigo 2008, N. 16 ad art. 12;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., N. 3.150; PATRICK L.
KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zurigo 2009, N. 207 ad art. 12; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6a ed., Zurigo 2010, N. 1623). Tuttavia, nel caso in cui l'apprezzamento
delle prove convinca l'autorità che un'allegazione di fatto è stata stabilita
o rifiutata, la ripartizione dell'onere della prova diviene senza oggetto
(DTF 131 III 222 consid. 4.3 e rif. cit.).
5.4 Contrariamente al parere dell'autorità inferiore, ne i singoli scritti
inviati dal gestore di rete al ricorrente ne tantomeno la lettera di
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trasferimento della pratica del 30 novembre 2010 inoltratale dal gestore di
rete, nella quale è fatto riferimento alla richiesta del rapporto di sicurezza
e dei relativi richiami, costituiscono una prova sufficiente a dimostrare
l'effettiva notifica della citata richiesta al ricorrente. Inoltre, pur tenendo
conto di tutte le circostanze, una tale notifica non si evince nemmeno da
altri indizi.
Stante quanto precede, dunque, agli atti manca la prova dell'avvenuta
notifica della richiesta per il rapporto di sicurezza e dei relativi richiami. A
tal proposito, anche altri mezzi di prova non cambierebbero – pure in
applicazione del principio inquisitorio – la sostanza delle cose, posto che
le lettere citate sono state spedite con posta semplice e non per
raccomandata. Come detto (cfr. consid. 5.3), le conseguenze di una tale
mancanza devono essere sopportate, di principio, dall'autorità inferiore,
poiché essa vorrebbe giustificare il suo agire con fatti non provati.
Occorre pertanto esaminare l'asserzione del ricorrente, secondo cui egli
non avrebbe ricevuto la richiesta di produzione del rapporto di sicurezza e
i relativi richiami inviatigli dal gestore di rete.
5.5 L'art. 36 cpv. 3 OIBT stabilisce chiaramente che se, dopo due diffide,
il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il
gestore della rete affida all’Ispettorato l’esecuzione dei controlli periodici.
Il presupposto per un rinvio della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro,
di tre lettere – la richiesta più due solleciti – da parte del gestore di rete
(Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2470/2010 del 20
luglio 2010 consid. 5.2). Nel presente caso, come detto, il ricorrente non
ha ricevuto ne la richiesta di presentazione del controllo di sicurezza ne i
due ulteriori solleciti da parte del gestore di rete. Formalmente, quindi, il
requisito previsto dall'art. 36 cpv. 3 OIBT non era adempiuto al momento
del passaggio del dossier all'autorità inferiore.
5.6 Come esposto in precedenza (cfr. consid. 2), l'autorità adita stabilisce
i fatti d'ufficio (art. 12 PA), ma le parti hanno comunque il dovere di
collaborare alla raccolta degli elementi pertinenti (art. 13 PA). Ciò si
applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima
istanza o su ricorso da un’autorità amministrativa federale (cfr. art. 1 PA).
Già di per sé le motivazioni espresse dal ricorrente appaiono quantomeno
contraddittorie tra loro. Delle due l'una. O egli, come inizialmente
sostenuto, non ha ricevuto le missive inviategli dal gestore di rete e quindi
si è trovato spiazzato al momento della notifica da parte dell'autorità
inferiore oppure ha intenzionalmente taciuto ai richiami del gestore di rete
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Pagina 8
in ragione di alcuni contrasti con quest'ultimo che tuttavia esulano dal
presente gravame.
Lo scrivente Tribunale ritiene quantomeno strano che il ricorrente non
abbia ricevuto ne la richiesta di fornire il rapporto di controllo ne i due
successivi richiami inviatigli dal gestore di rete, posto che tutti gli scritti
indicavano il medesimo indirizzo di recapito utilizzato successivamente
anche dall'autorità inferiore.
Sia come sia, con scritto del 9 settembre 2011 l'autorità inferiore ha, a
sua volta, sollecitato il ricorrente concedendogli l'opportunità di mettersi in
regola con la produzione del rapporto di sicurezza mancante entro il 9
dicembre 2011. Detta missiva conteneva pure la comminatoria che, in
caso di inosservanza del termine, l'ESTI avrebbe proceduto all'emissione
di una decisione soggetta a tassa di almeno franchi 600.-. La ricezione di
quest'ultimo avvertimento – inviato per raccomandata – non è contestata
dal ricorrente. Egli, quindi, al più tardi nel mese di settembre del 2011, è
venuto a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto produrre il rapporto di
sicurezza. Tuttavia, invece di attivarsi presso l'autorità inferiore ha
preferito rimanere silente. A questo punto, infatti, il ricorrente avrebbe
senz'altro potuto – se non persino dovuto – segnalare all'autorità inferiore
il mancato ricevimento dei vari scritti del gestore di rete – del quale
l'autorità inferiore era all'oscuro – e, eventualmente, richiedere una
proroga del termine succitato fissatogli al fine di mettersi in regola (cfr.
Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5256/2010 del 24
febbraio 2011).
Se da un lato è vero, come visto in precedenza (cfr. consid. 5.4 e 5.5),
che l'autorità inferiore non è riuscita a comprovare l'effettiva notifica delle
missive del gestore di rete, dall'altro lo scrivente Tribunale ritiene
sproporzionato pretendere dai vari gestori di rete – che operano
un'amministrazione di massa – il ricorso generalizzato all'invio di
raccomandate per le loro comunicazioni ai clienti a semplice scopo
precauzionale.
Con il suo atteggiamento passivo, il ricorrente è dunque venuto meno al
suo dovere di collaborazione, passando inevitabilmente dalla parte del
torto.
La censura di inammissibilità – per vizio formale – sollevata dal ricorrente
a causa della mancanza di prove circa l'effettiva notifica degli scritti del
gestore di rete dev'essere respinta.
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Pagina 9
6.
Anche la critica che il ricorrente muove – invano – contro la tassa di
franchi 600.- messa a suo carico dall'autorità inferiore non merita miglior
sorte.
Tale somma, soggetta all'ampio potere d'apprezzamento dell'ESTI, copre
i costi di emanazione della decisione impugnata (cfr. art. 9 al. 1 2a frase
O-IFICF in relazione con l'art. 41 OIBT; Sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-4114/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1).
Nel caso in parola, la tassa prelevata è fondata sia per quanto riguarda il
suo principio sia per quanto riguarda il suo importo, che si situa al livello
inferiore della scala (max. franchi 1'500.-) prevista dall'art. 9 al. 1 O-IFICF
(cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5133/2009 del
1° febbraio 2010 consid. 4.1 e rif. cit. e A-4114/2008 del 25 novembre
2008 consid. 7.1).
7.
Stante quanto precede, il ricorso – nella misura in cui è ricevibile –
dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. In detta
decisione, l'autorità inferiore ha impartito al ricorrente un termine
scadente il 15 maggio 2012 per trasmettere al gestore di rete il rapporto
di sicurezza relativo agli impianti elettrici dell'immobile sito in via (…),
B._______. Avendo, nel frattempo, il ricorrente inoltrato il rapporto
richiesto non occorre fissare un ulteriore termine.
8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS
173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in franchi 500.- (art. 4
TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da
lui versato il 19 ottobre 2009. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF,
all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, viene respinto.
2.
Le spese processuali, pari a franchi 500.--, sono poste a carico del
ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente
giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da
lui a suo tempo versato.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. W-22528; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: