B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-2524/2015
Sen t en z a d e l 5 ap r i l e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Michael Beusch,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tutti patrocinati dall'avv. Massimo Macconi,
ricorrenti,
contro
Banca D._______,
controparte,
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Pagamento unico secondo la convenzione con il Regno Unito
concernente la collaborazione in ambito fiscale.
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Fatti:
A.
Il 23 novembre 2012, la banca D._______, in X._______ (di seguito:
l'agente pagatore o la banca) ha invitato la società A._______, con sede a
Y._______ – per il tramite della società E._______, con sede a Z._______
– a rispedirle il modulo denominato « Bilateral Tax Agreement UK:
Authorisation for the Past » entro il 31 maggio 2013, indicando se – ai fini
della regolarizzazione del passato conformemente alla Convenzione del
6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito
fiscale, entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (di seguito: Convenzione UK;
RS 0.672.936.74) – la stessa desiderava optare per (a) il pagamento unico
(« One-off payement ») oppure per (b) la comunicazione volontaria
(« Voluntary Disclosure ») dei valori patrimoniali depositati in Svizzera sul
conto bancario n. [...], di cui essa era titolare. Nel contempo, l'agente
pagatore le ha comunicato le conseguenze nel caso in cui la stessa non
avesse optato per una delle due predette opzioni.
B.
Il 21 marzo 2013, l'agente pagatore ha ribadito alla società A._______ che,
in assenza di una sua risposta entro il 31 maggio 2013, sarebbe stata
applicata l'opzione del pagamento unico, la comunicazione volontaria
necessitando una risposta scritta. Informandola sull'ammontare del
pagamento unico di GBP 242'859.81, la banca le ha altresì indicato che, a
quel momento, il conto non disponeva di sufficienti liquidità per saldare tale
importo. In assenza di fondi sufficienti entro il 31 maggio 2013, l'agente
pagatore avrebbe dunque proceduto alla comunicazione volontaria
conformemente alla Convenzione UK.
C.
Con scritto 16 aprile 2013, la società E._______, in Z._______ – in rappre-
sentanza della società A._______ – ha indicato all'agente pagatore che la
beneficiaria economica effettiva della società sarebbe sempre stata la
signora C._______, residente in Italia, e che solo la relazione bancaria
n. [...] con D._______ sarebbe stata assegnata al figlio B._______,
residente in Gran Bretagna, mentre le altre relazioni bancarie con altre
banche sarebbero sempre state della madre. Nella misura in cui il
14 novembre 2012 il signor B._______ avrebbe donato alla madre tutti gli
asset della predetta società – così come già comunicato all'agente
pagatore –, quest'ultima sarebbe dunque diventata l'effettiva beneficiaria
economica anche del predetto conto.
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Pagina 3
D.
In assenza di istruzioni contrarie, il 31 maggio 2013 l'agente pagatore ha
provveduto ad applicare l'opzione del pagamento unico per la regolariz-
zazione del passato e il 5 giugno 2013 ha conseguentemente rilasciato il
cosiddetto « Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with
Article 30 of the Agreement between the Swiss Confederation and the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the
area of taxation » (di seguito: certificato).
Con scritto 6 giugno 2013, l'agente pagatore ha poi informato la società
A._______ – sempre per il tramite della E._______ – che le liquidità
presenti sul suo conto bancario erano insufficienti per addebitarle il
pagamento unico di GBP 242'859.81. In tali circostanze, la banca le ha
dunque accordato un termine scadente il 26 luglio 2013 per accreditare sul
conto le liquidità necessarie, informandola che, in caso contrario, avrebbe
dovuto procedere alla comunicazione dei suoi dati bancari anche senza
autorizzazione, conformemente alla Convenzione UK.
E.
Con scritto 17 giugno 2013, la società A._______ – per il tramite della
società E._______ – ha contestato il predetto certificato dinanzi all'agente
pagatore, ribandendo quanto già indicato in precedenza in merito al reale
beneficiario economico della relazione bancaria.
F.
Con scritto 12 luglio 2013, l'agente pagatore ha confermato il certificato
emesso il 5 giugno 2013, indicando alla società la possibilità di rivolgersi
all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) e richie-
dere una decisione formale, nel termine di 30 giorni.
G.
Il 26 luglio 2013, la società A._______, il signor B._______ e la signora
C._______ – per il tramite del loro patrocinatore – hanno tutti impugnato il
certificato del 5 giugno 2013 e la lettera di conferma del 12 luglio 2013
dinanzi all'AFC, postulando la pronuncia di una decisione.
H.
Il 18 settembre 2013, l'agente pagatore ha poi rilasciato un secondo
certificato denominato « Certificate with regard to the disclosure based on
Article 5 of the Agreement between the Swiss Confederation and the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the
area of taxation » (di seguito: certificato relativo al pagamento unico).
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I.
Il 18 ottobre 2013, la società A._______, il signor B._______ e la signora
C._______ – per il tramite del loro patrocinatore – hanno congiuntamente
impugnato dinanzi all'AFC anche il certificato del 18 settembre 2013,
postulando la pronuncia di una decisione.
J.
Il 5 marzo 2015, l'AFC – rispettivamente, la Divisione principale dell'im-
posta federale diretta, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo – ha
emesso la seguente decisione:
1. Il reclamo presentato congiuntamente dalla A._______, Y._______, dal
signor B._______, [Inghilterra], e dalla signora C._______, [Italia], è
integralmente respinto;
2. La comunicazione della A._______, Y._______ conformemente all'articolo 5
paragrafo 3 della Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione
Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord
concernente la collaborazione in ambito fiscale è avvenuta prima della
scadenza del giorno di riferimento 3 e quindi tempestivamente;
3. Il 18 settembre 2013 D._______, X._______, ha proceduto alla
comunicazione conformemente all'articolo 13 e all'articolo 5 paragrafo 1 in
combinato disposto con l'articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione del
6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito
fiscale, fino alla decisione dell'AFC concernente il presente reclamo.
K.
Avverso la predetta decisione, la società A._______ (di seguito:
ricorrente 1), il signor B._______ (di seguito: ricorrente 2) e la signora
C._______ (di seguito: ricorrente 3) – per il tramite del loro patrocinatore –
hanno congiuntamente presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale con scritto 20 aprile 2015. In sostanza, i ricorrenti postulano
l'accoglimento del loro ricorso e che i punti n. 1, 2 e 3 del dispositivo della
decisione impugnata vengano riformati come segue:
A. La richiesta 18 ottobre 2013 della A._______, della Signora C._______ e del
Signor B._______, [Inghilterra] è accolta. Si chiede pertanto che
l'Amministrazione federale delle contribuzioni emetta ex art. 4 cpv. 4 LIFI una
decisione avente il seguente contenuto:
§ è accertato che beneficiario economico della relazione bancaria n° […] non
è il signor B._______, [Inghilterra], ma la signora C._______, [Italia]. La
relazione bancaria n° […], intestata a A._______, non rientra pertanto
nell'ambito di applicazione della Convenzione tra la Confederazione
Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord
concernente la collaborazione in ambito fiscale.
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§§ i certificati 5 giugno e 18 settembre 2013 (doc. B) emessi da D._______ ai
sensi degli artt. 5 cpv. 1 e 10 della Convenzione tra la Confederazione
Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord
concernente la collaborazione in ambito fiscale sono annullati.
§§§ D._______ non dovrà pertanto eseguire alcun prelievo di imposta a favore
della HMRC né procederà ad alcuna comunicazione alla HMRC del numero
di conto e di altri dati rilevanti relativi alla relazione bancaria n° […] alla
HMRC. D._______ procederà rispettivamente al riaccredito degli importi già
prelevati illecitamente sulla base dell'erronea applicazione della Conven-
zione alla relazione n° […] e pari a CHF 59'571.10 (doc. C).
B. Protestate tasse, spese e ripetibili.
L.
Con scritto 7 maggio 2015, l'AFC ha postulato il rigetto integrale del ricorso,
assegnando le tasse e le spese a carico del ricorrente. Nel contempo, essa
ha indicato al Tribunale di non essere parte al presente procedimento,
rendendolo nel contempo attento al fatto che la banca D._______, non era
stata erroneamente inclusa tra le parti alla procedura.
M.
Con ordinanza 20 maggio 2015, lo scrivente Tribunale ha dunque integrato
D._______ nella procedura, impartendole un termine per prendere
posizione.
N.
Con scritto 22 giugno 2015, D._______ ha presentato le proprie
osservazioni, postulando il rigetto del ricorso. Con scritto 17 agosto 2015,
l'AFC ha anch'essa postulato il rigetto del ricorso.
O.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In
particolare, le decisioni rese dall'AFC sulla base dell'art. 4 cpv. 4 della leg-
ge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito inter-
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nazionale (LIFI, RS 672.4) sono impugnabili dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale. Segnatamente, l'art. 4 cpv. 4 LIFI dispone che il ricorso
presentato avverso la decisione dell'AFC (relativa alla validità del certifi-
cato) è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia
federale. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta
dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF).
1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere dei tre ricorrenti, essendo gli
stessi destinatari della decisione impugnata e aventi tutti un interesse de-
gno di protezione, a che la stessa venga annullata (art. 48 PA). Il ricorso è
poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg. e art. 50 PA), nel rispet-
to delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
1.3 Oltre all'annullamento della decisione 5 marzo 2015 dell'autorità
inferiore, i ricorrenti postulano altresì l'accoglimento della loro richiesta del
18 ottobre 2013 che ha preceduto tale decisione. Quest'ultima conclusione
è tuttavia irricevibile, giacché, in virtù dell'effetto devolutivo della procedura
di ricorso, soltanto la decisione 5 marzo 2015 che ha statuito su detta
richiesta può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4; 129 II 438 consid. 1; [tra le tante]
sentenza del TAF A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 1.3).
1.4 Fatta eccezione per quanto precede (cfr. consid. 1.3), il ricorso è
ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41
consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applica-
zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
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consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure
(« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure
che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla
constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza
sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II
139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in
particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio
interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove
necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria
richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare
le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
In concreto, nel loro gravame i ricorrenti lamentano la violazione del loro
diritto di essere sentiti per diversi motivi.
3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito
(cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale
doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di
ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).
Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'interessato il
diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi
confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi
di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione,
di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative
risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione
(cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del
19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-
7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii).
A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti
in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un succes-
sivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione
competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. sentenza
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del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 con-
sid. 2.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015
consid. 3.5 con rinvii).
3.2 I ricorrenti sollevano innanzitutto una violazione del loro diritto di essere
sentiti, nella misura in cui l'autorità inferiore avrebbe disatteso l'obbligo di
motivare la propria decisione, non avendo esaminato gli argomenti da essi
sollevati in rapporto alla contestazione del beneficiario economico della
relazione bancaria interessata dalla regolarizzazione con il passato ai
sensi della Convenzione UK (cfr. ricorso 20 aprile 2015 pag. 9 segg.).
3.3 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua
decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è
ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il
destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso,
impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 con-
sid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima
sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giu-
dizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti
i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi
ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530
consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; [tra le molte]
sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii;
DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Peraltro, la motivazione non deve necessa-
riamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un
documento separato che sia stato portato a conoscenza dell'interessato o
può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un'altra autorità sem-
pre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; 113
II 204 consid. 2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio
2015 consid. 3.3 con rinvii), basta che il destinatario sia in grado di procu-
rarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L'ampiezza della motivazio-
ne non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata
tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli inte-
ressi della persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla
giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere
sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui
quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. ADELIO SCO-
LARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 531 e 535 con rinvii).
3.4 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva ch'effettivamente la motiva-
zione addotta dall'autorità inferiore nella propria decisione per quanto
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concerne la contestazione dell'avente diritto economico del conto bancario
è piuttosto succinta e ravvisa la violazione del diritto di essere sentiti dei
ricorrenti: l'AFC si è infatti limitata ad indicare di condividere l'opinione
dell'agente pagatore che non ha riconosciuto la modifica del beneficiario
economico della relazione bancaria in questione, « […] in quanto la dona-
zione alla madre non pare, infatti, dotata di reali motivi economici […]».
Detta autorità non si è però pronunciata né sugli argomenti sollevati dai
ricorrenti, né sugli elementi di prova da essi prodotti.
Ciononostante, nella misura in cui nella propria presa di posizione del
17 agosto 2015 l'AFC ha spiegato in dettaglio i motivi che l'hanno portata
a respingere gli argomenti sollevati dai ricorrenti, pronunciandosi altresì sui
documenti prodotti da quest'ultimi e che i ricorrenti hanno avuto modo di
ribadire i motivi a sostegno della loro posizione dinanzi allo scrivente Tribu-
nale, tale violazione può eccezionalmente essere sanata in sede ricorsuale
(cfr. consid. 3.1 del presente giudizio). Tenuto conto altresì del principio
dell'economia di procedura, lo scrivente Tribunale – che dispone di un
ampio potere d'apprezzamento e di tutti gli elementi necessari per statuire
nel merito del ricorso – non ritiene infatti opportuno rinviare gli atti all'AFC,
sicché lo stesso esaminerà di persona le censure dei ricorrenti (cfr. in
proposito, consid. 5 del presente giudizio).
3.5 I ricorrenti nel proprio ricorso indicano poi di non aver ricevuto la prima
missiva del 23 novembre 2012 dell'agente pagatore svizzero che viene
citata nella seconda missiva del 21 marzo 2013, lei invece notificata alla
ricorrente 1, per il tramite della società E._______ (cfr. ricorso 20 aprile
2015, pag. 5). Indirettamente, essi fanno dunque valere una violazione del
loro diritto di essere sentiti. Sennonché, in concreto non è ravvisabile alcun
pregiudizio ai danni dei ricorrenti, gli stessi avendo avuto comunque tutti
gli elementi necessari per esercitare il loro diritto di opzione conformemen-
te alla Convenzione UK, una volta ricevuto lo scritto 21 marzo 2013 della
banca. Peraltro, nella misura in cui il diritto di opzione va esercitato ex lege
dalle persone interessate entro il 31 maggio 2013 indipendentemente da
ogni comunicazione della banca – il dovere d'informazione dell'agente
pagatore costituendo infatti una mera prescrizione d'ordine – la mancata
informazione non comporta alcuna conseguenza né sul prelievo del
pagamento unico al 31 maggio 2013 da parte degli agenti pagatori svizzeri,
né sul certificato rilasciato in tale occasione (cfr. sentenza del TAF A-
5178/2014 del 13 ottobre 2015 consid. 6.2.6 con rinvii). Non va poi dimen-
ticato, che i ricorrenti dinanzi all'autorità inferiore – nonché dinanzi al
Tribunale amministrativo federale – hanno avuto accesso completo agli atti
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dell'incarto, sicché ogni eventuale violazione del loro diritto di essere sentiti
deve in ogni caso essere considerata come sanata.
4.
Ciò sancito, prima di esaminare le censure di merito dei ricorrenti, qui di
seguito verranno esposte le disposizioni pertinenti per la risoluzione del
presente litigio contenute nella Convenzione UK (cfr. consid. 4.1 del pre-
sente giudizio) nonché nella LIFI (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio).
4.1
4.1.1 La Convenzione UK, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha lo scopo
di garantire, tramite la collaborazione bilaterale tra Stati contraenti,
l'imposizione effettiva delle persone interessate nel Regno Unito. Gli Stati
contraenti convengono che l'effetto della collaborazione bilaterale prevista
nella predetta Convenzione corrisponde durevolmente allo scambio
automatico di informazioni in materia di imposizione di redditi e utili da
valori patrimoniali di tali persone. A questo scopo, le autorità competenti
degli Stati contraenti si sostengono vicendevolmente segnatamente in
merito all'imposizione in vista della regolarizzazione fiscale di valori patri-
moniali detenuti dagli agenti pagatori svizzeri per le persone interessate
residenti nel Regno Unito (cfr. art. 1 par. 1, art. 2 lett. a e art. 5 Conven-
zione UK; sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 2.1.1;
A-2654/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 3.1.1).
L'espressione « agente pagatore svizzero » designa segnatamente le
banche secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LB,
RS 952.0; cfr. art. 2 lett. e Convenzione UK).
L'espressione « persona interessata » si riferisce invece a una persona
fisica residente nel Regno Unito che, quale parte contraente di un agente
pagatore svizzero, è la titolare del conto o del deposito nonché la bene-
ficiaria effettiva dei valori patrimoniali (cfr. art. 2 lett. h Convenzione UK). È
altresì considerata « persona interessata » una persona fisica residente
nel Regno Unito che, secondo le constatazioni effettuate da un agente
pagatore svizzero sulla base dei vigenti obblighi di diligenza svizzeri e in
considerazione di tutte le circostanze note, è considerata la beneficiaria
effettiva dei valori patrimoniali detenuti segnatamente da società di sede
(in particolare persone giuridiche, società, istituti, fondazioni, trust, società
fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o
di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali; cfr. art. 2
lett. h Convenzione UK).
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L'espressione « titolare del conto » o « titolare del deposito » designa poi
la controparte di un agente pagatore svizzero in relazione con i valori
patrimoniali di una persona interessata (cfr. art. 2 lett. i Convenzione UK).
4.1.2 La Convenzione UK fissa, nel contesto della regolarizzazione fiscale
dei valori patrimoniali, diversi giorni di riferimento. Determinanti per il
presente litigio, sono il « giorno di riferimento 2 » fissato al 31 dicembre
2010 e il « giorno di riferimento 3 » fissato all'ultimo giorno del quarto mese
dopo l'entrata in vigore della Convenzione UK, ossia il 31 maggio 2013
(cfr. in proposito, art. 2 lett. m Convenzione UK).
4.1.3 Ai fini della trasmissione dell'identità e della residenza della persona
interessata, l'agente pagatore svizzero registra, secondo gli obblighi di
diligenza vigenti in Svizzera per l'avvio di una relazione d'affari, il cognome,
il nome, la data di nascita, l'indirizzo e i dati concernenti la residenza. In
questo ambito e ai fini della presente Convenzione tutte le persone fisiche,
il cui indirizzo principale privato si trova nel Regno Unito sulla base
dell'identificazione del cliente dell'agente pagatore svizzero, sono conside-
rate residenti del Regno Unito (cfr. art. 3 par. 1 Convenzione UK). Ai fini
della regolarizzazione del passato giusta gli artt. 5 segg. della Convenzio-
ne UK, è determinante la residenza della persona interessata al giorno di
riferimento 2, ossia il 31 dicembre 2010 (cfr. art. 3 par. 3 Convenzione UK).
4.1.4 Giusta l'art. 6 par. 1 della Convenzione UK, entro due mesi dall'en-
trata in vigore della predetta Convenzione gli agenti pagatori svizzeri
informano i titolari di conti o depositi presso cui la persona interessata è
stata identificata del suo contenuto come pure dei diritti e degli obblighi che
ne risultano per la persona interessata.
4.1.5 L'art. 5 par. 1 della Convenzione UK dispone che una persona
interessata, che non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito
e che ai giorni di riferimento 2 e 3 detiene presso un agente pagatore
svizzero valori patrimoniali, può autorizzare l'agente pagatore svizzero a
effettuare un pagamento unico secondo l'art. 9 par. 2 o a trasmettere le
informazioni secondo l'art. 10. La persona interessata deve comunicare
per scritto all'agente pagatore svizzero, al più tardi entro il giorno di
riferimento 3, quale delle possibilità di cui all'art. 5 par. 1 e 2 ha scelto per
conti o depositi esistenti al giorno di riferimento 3. Questa comunicazione
è irrevocabile (cfr. art. 7 par. 1 Convenzione UK). Se entro il giorno di
riferimento 3 la persona interessata non ha scelto alcuna delle possibilità
di cui ai par. 1 e 2 dell'art. 5 della Convenzione UK, l'agente pagatore
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svizzero preleva il pagamento unico secondo l'art. 9 par. 2 (cfr. art. 5 par. 3
Convenzione UK).
4.1.6 Fatti salvi gli artt. 8 e 13 della Convenzione UK (cfr. in proposito,
consid. 4.1.7 del presente giudizio), gli agenti pagatori svizzeri riscuotono
entro il giorno di riferimento 3 un pagamento unico sui valori patrimoniali
dalla persona interessata depositati presso di loro (cfr. art. 9 par. 1
Convenzione UK). Tale disposizione trova applicazione allorquando la
persona interessata non ha – al giorno di riferimento 3 – comunicato per
iscritto all'agente pagatore svizzero, per quale delle opzioni essa ha optato,
ovvero il pagamento unico con effetto liberatorio (art. 9 Convenzione UK)
o la comunicazione volontaria (art. 10 Convenzione UK).
Fatto salvo il par. 3 – in casu non pertinente – il pagamento unico è
calcolato sulla base dell'allegato I. L'aliquota è del 34 % (cfr. art. 9 par. 2
Convenzione UK). Al momento del prelievo del pagamento unico, l'agente
pagatore svizzero della persona interessata rilascia un certificato secondo
la forma prestabilita. Il certificato è considerato approvato se entro 30 giorni
dalla sua notifica la persona interessata non solleva reclamo (cfr. art. 9
par. 4 Convenzione UK).
In virtù dell'art. 9 par. 5 della Convenzione UK, dopo approvazione dei
certificati di cui al par. 4, l'agente pagatore svizzero effettua mensilmente i
pagamenti unici all'autorità competente svizzera. L'autorità destinataria di
tali pagamenti è – giusta l'art. 2 lett. d della Convenzione UK, in combinato
disposto con l'art. 5 cpv. 1 LIFI – l'AFC.
4.1.7 Secondo l'art. 13 par. 1 della Convenzione UK, se una persona inte-
ressata comunica per scritto all'agente pagatore svizzero che auspica il
prelievo del pagamento unico secondo l'art. 9 della Convenzione UK o che
il pagamento unico è stato riscosso secondo il par. 3 dell'art. 5 della Con-
venzione UK, ma al giorno di riferimento 3 (31 maggio 2013) essa non ha
messo a disposizione dell'agente pagatore svizzero la somma di denaro
sufficiente, quest'ultimo concede per scritto alla persona interessata una
proroga di otto settimane al massimo a contare dal giorno di riferimento 3
per garantire una somma di denaro sufficiente sul conto. Al contempo
l'agente pagatore svizzero deve comunicare alla persona interessata le
possibili conseguenze previste al par. 3, secondo cui se il giorno di riferi-
mento 3 una persona interessata detiene un conto o un deposito presso
l'agente pagatore svizzero e se, a causa di liquidità insufficiente, non è
possibile riscuotere integralmente il pagamento unico, l'agente pagatore
svizzero deve procedere alla comunicazione conformemente all'art. 10
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della Convenzione UK, come se la persona interessata l'avesse autoriz-
zato per scritto (cfr. art. 13 par. 3 Convenzione UK).
4.1.8 Se un agente pagatore svizzero omette di identificare una persona
interessata e di informarla circa i suoi diritti e obblighi secondo l'art. 7 e se
l'identifica successivamente come persona interessata, quest'ultima può
comunque, con l'accordo delle autorità competenti degli Stati contraenti,
far valere le possibilità secondo i par. 1 e 2 dell'art. 5; i diritti e i doveri
secondo l'art. 7 sono applicabili entro un termine fissato congiuntamente
dalle competenti autorità degli Stati contraenti (cfr. art. 14 par. 1 Conven-
zione UK; in merito agli interessi di mora, che vanno riscossi in tale
evenienza, cfr. art. 14 par. 2 Convenzione UK).
4.2
4.2.1 La LIFI disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in
ambito fiscale, in particolare la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali
che si trovano presso agenti pagatori svizzeri (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LIFI).
Essa si applica alle convenzioni menzionate nell'allegato (cfr. art. 1 cpv. 2
LIFI, in combinato disposto con la cifra 2 dell'allegato alla LIFI). Sono fatte
salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo
caso (cfr. art. 1 cpv. 3 LIFI).
4.2.2 Giusta l'art. 4 cpv. 1 LIFI, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i
pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile. L'art. 4
cpv. 3 LIFI dispone che la persona interessata o un'altra parte contraente
può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla
notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico.
L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con
l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in
conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di
questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero emette un nuovo
certificato oppure conferma la validità del primo certificato.
Secondo l'art. 4 cpv. 4 LIFI, un certificato è considerato approvato se entro
30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo
certificato la persona interessata o un'altra parte contraente non richiede
per scritto all'AFC di pronunciare una decisione.
4.2.3 L'art. 9 LIFI contiene diverse regole applicabili allorquando l'identifi-
cazione della persona interessata da parte dell'agente pagatore svizzero
interviene a posteriori. Essa prevede in particolare l'obbligo d'informare
senza indugio per scritto tale persona o l'altra parte contraente (cpv. 1) e la
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Pagina 14
regola secondo cui la domanda di regolarizzazione fiscale dei valori
patrimoniali della persona interessata va presentata per iscritto all'AFC,
conformemente alla convenzione applicabile, entro tre mesi dalla notifica
dell'informazione (cpv. 2). La domanda deve segnatamente indicare
l'opzione scelta per la regolarizzazione fiscale conformemente alla
Convenzione (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. a LIFI).
4.2.4 Conformemente all'art. 21 cpv. 1 LIFI, l'AFC provvede alla corretta
applicazione delle disposizioni della convenzione e della presente legge.
Inoltre, l'art. 21 cpv. 2 LIFI prevede che l'AFC adotta e pronuncia tutte le
decisioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni. Secondo l'art. 36
LIFI, l'AFC controlla l'adempimento degli obblighi dell'agente pagatore
svizzero in relazione all'esecuzione della convenzione (cpv. 1). Se constata
che gli agenti pagatori svizzeri non hanno adempiuto i loro obblighi o li
hanno adempiuti in modo lacunoso, l'AFC offre loro la possibilità di
pronunciarsi sulle lacune accertate (cpv. 3). Se l'agente pagatore svizzero
e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione
(cpv. 4). Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento
(lett. a) della qualità di agente pagatore, (lett. b) delle basi di calcolo della
riscossione dei pagamenti unici, dell'imposta liberatoria o del pagamento
liberatorio, (lett. c) del contenuto delle comunicazioni secondo l'art. 6 o
l'art. 16 LIFI (lett. d) e del contenuto dei certificati (cpv. 5).
5.
Nel caso in disamina, i ricorrenti contestano unicamente che la presente
fattispecie ricada sotto l'applicazione della Convenzione UK, nella misura
in cui l'effettivo avente diritto economico della relazione bancaria oggetto
della regolarizzazione fiscale con il passato non sarebbe domiciliato in
Inghilterra e dunque un contribuente inglese.
5.1 A sostegno di tale tesi, i ricorrenti sottolineano che l'avente diritto eco-
nomico della relazione bancaria n. [...] intestata alla società ricorrente 1
sarebbe invero sempre stata la ricorrente 3 domiciliata in Italia, anziché il
ricorrente 2, domiciliato in Inghilterra. In effetti, se il ricorrente 2 inizialmen-
te è stato indicato quale avente diritto economico del predetto conto sul
formulario A compilato il 13 novembre 2003, l'attuale beneficiaria economi-
ca sarebbe tuttavia sua madre, ossia la ricorrente 3. Con scritto 14 novem-
bre 2012, il ricorrente 2 avrebbe infatti comunicato alla banca D._______
– per il tramite della società E._______ – che, in modificazione della
situazione al momento della compilazione del predetto formulario A, il
13 novembre 2003, egli avrebbe nel frattempo donato alla madre, ovvero
la ricorrente 3, cittadina […] residente a W.______, la proprietà di tutto
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quanto afferente alla società ricorrente 1 e quindi anche della relazione
bancaria n. [...] prima intestata soltanto fiduciariamente alla società
ricorrente 1. Alla banca D._______, sarebbe dunque stato noto che il vero
beneficiario economico era la ricorrente 3, ben prima di notificare ai
ricorrenti la missiva del 23 novembre 2012, ch'essi – secondo loro dire –
non avrebbero tuttavia mai ricevuta. Nella misura in cui la Convenzione UK
non sarebbe loro applicabile, i ricorrenti non avevano alcun obbligo di
optare per una delle due opzioni per la regolarizzazione del passato, sicché
i certificati emessi dall'agente pagatore svizzero sarebbero del tutto privi di
validità (cfr. ricorso 20 aprile 2013 pag. 5 segg.).
5.2 Di avviso contrario, nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha
considerato il ricorrente 2 quale avente diritto economico del conto in
questione (cfr. decisione impugnata, punto 9 a pag. 9). Di fatto, l'AFC ha
ritenuto che al momento dell'identificazione della persona interessata,
l'agente pagatore svizzero disponeva del formulario A del 13 novembre
2003 che indicava il ricorrente 2 quale beneficiario economico, domiciliato
in Inghilterra. Il 31 dicembre 2010, giorno di riferimento 2 determinante per
l'applicazione della Convenzione UK, non vi era alcuna prova che il
beneficiario effettivo fosse cambiato. Né il contratto fiduciario dell'8 marzo
2004, né lo scritto del 14 novembre 2012 del ricorrente 2 indirizzato alla
E._______, come neppure i formulari A relativi agli altri conti intestati alla
ricorrente 1 aperti presso altri istituti bancari, permetterebbero infatti di
ritenere che invero era la ricorrente 3 ad essere l'avente diritto economico
del conto in questione al giorno di riferimento 2, ossia il 31 dicembre 2010
(cfr. presa di posizione dell'AFC del 17 agosto 2015, pag. 3 segg.).
Quanto all'agente pagatore svizzero, quest'ultimo ha indicato di essersi
fondato sul formulario A del 13 novembre 2003, dal quale risulta che il
ricorrente 2 è l'unico avente diritto economico degli averi depositati sul
conto n. [...]. La banca, oltre a non aver poi ricevuto un nuovo formulario A
indicante una modifica del beneficiario economico, non conosce i motivi
che potrebbero rendere plausibile una tale modifica. Riguardo alla
dichiarazione di donazione del 14 novembre 2012, essa ritiene invece che
non sussisterebbero prove che il ricorrente 2 avesse il diritto di disporre
degli averi della società ricorrente 1 e che potesse quindi trasferirne la
proprietà a terzi (cfr. osservazioni 22 giugno 2015).
5.3
5.3.1 Ciò indicato, lo scrivente Tribunale ricorda innanzitutto che ai fini della
regolarizzazione del passato ai sensi della Convenzione UK, la data
determinante per stabilire l'identità della persona interessata, e di riflesso
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la sua residenza, è la data di riferimento 2, ovvero il 31 dicembre 2010
(cfr. considd. 4.1.1 e 4.1.3 del presente giudizio), così come giustamente
rilevato dall'autorità inferiore e dall'agente pagatore svizzero. Eventuali
modifiche della residenza della persona interessata o del suo statuto di
titolare del conto e/o di avente diritto economico dei relativi valori patrimo-
niali, intervenute successivamente a tale data, sono pertanto ininfluenti. Ne
discende che, se al 31 dicembre 2010 una determinata persona figurava
quale avente diritto economico dei valori patrimoniali ed era residente in
Inghilterra, la stessa va considerata quale persona interessata ai sensi
dell'art. 2 par. 1 lett. h e dell'art. 3 par. 3 della Convenzione UK.
5.3.2 Orbene, nel caso in disamina il formulario A datato 13 novembre
2003 indica quale unico avente diritto economico della relazione bancaria
n. [...] – di cui la società ricorrente 1 è la titolare – il ricorrente 2 domiciliato
in Inghilterra (cfr. doc. E prodotto dai ricorrenti). Agli atti non è presente
alcun altro formulario A, dal quale risulterebbe che nel frattempo la
ricorrente 3 sarebbe subentrata al ricorrente 2 quale nuovo avente diritto
economico del predetto conto.
Gli altri formulari A prodotti dai ricorrenti dimostrano unicamente che per
altri conti aperti presso altre banche, sempre intestati alla società ricor-
rente 1, effettivamente la ricorrente 3 risulta quale avente diritto economico
(cfr. doc. E prodotto dai ricorrenti). Detti documenti non permettono tuttavia
di ritenere che l'indicazione dell'avente diritto economico del conto n. [...] –
unico conto aperto presso la banca D._______ – nel formulario A del
13 novembre 2003, sarebbe falsa o sbagliata, rispettivamente che l'avente
diritto economico ivi indicato sarebbe stato sostituito dalla ricorrente 3 ad
un determinato momento. Come giustamente accennato dall'agente
pagatore svizzero, in assenza di un nuovo formulario A modificato, si deve
ritenere che quello del 13 novembre 2003 è tutt'ora valido.
Sulla base dei formulari A, si può dunque ritenere che al 31 dicembre 2010
il ricorrente 2 era ancora l'avente diritto economico del predetto conto.
5.3.3 Analogo discorso vale per quanto attiene al contratto fiduciario
dell'8 marzo 2004 sottoscritto dall'allora F._______ (attualmente
E._______, cfr. relativo estratto del registro di commercio) e la ricorrente 2,
in qualità di fiduciante/contraente (cfr. doc. L prodotto dai ricorrenti). Dalla
lett. a delle premesse risulta che la ricorrente 3 ha dichiarato « […] di
essere l'avente diritto economico finale della società A._______, con sede
a Y._______ […] ». Al punto 7 la ricorrente 3 ha altresì dichiarato « […]
espressamente di essere l'avente diritto economico finale dei valori
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patrimoniali da [lei] messi a disposizione per l'esecuzione del presente
mandato […] » Al punto 3 risulta poi che la ricorrente 3 ha designato il
ricorrente 2 quale suo unico rappresentante abilitato ad adempiere « […]
in sua vece anche gli obblighi derivanti da questo contratto per il
FIDUCIANTE/CONTRAENTE nei confronti della FIDUCIARIA […] »,
mettendolo a beneficio di una procura con firma individuale (cfr. doc. I
prodotto dai ricorrenti). Di fatto, tale contratto mostra dunque unicamente
che tra la ricorrente 3 e l'allora F._______ è stato stipulato un contratto
fiduciario, nonché che la ricorrente 2 è l'avente diritto economico dei beni
della società ricorrente 1. Lo stesso non fa tuttavia alcun riferimento alle
relazioni bancarie intestate alla società ricorrente 1, né al fatto che la ricor-
rente 3 ne sarebbe l'effettiva avente diritto economico. Detto contratto non
permette pertanto di ritenere come falsa o sbagliata l'indicazione contenuta
nel formulario A datato 13 novembre 2003 (cfr. doc. E prodotto dai ricor-
renti), secondo cui a quel momento il ricorrente 2 era l'avente diritto econo-
mico della relazione bancaria n. [...] intestata alla società ricorrente 1.
5.3.4 Diversamente da quanto asserito dai ricorrenti, lo scritto 14 novem-
bre 2012 indirizzato dal ricorrente 2 alla E._______ non permette poi di
ritenere che l'avente diritto economico della relazione bancaria n. [...]
sarebbe di fatto sempre stata la ricorrente 3. Nello scritto 14 novembre
2012 il ricorrente 2 indica infatti unicamente quanto segue: « […] Vi
comunico di avere donato a mia madre, Sig.ra C._______, l'intera proprietà
della società A._______, […]. Vogliate predisporre gli atti necessari a
regolarizzare la posizione […] ». Da dette dichiarazioni rivolte alla
E._______ – e non all'agente pagatore svizzero – risulta unicamente che
il ricorrente 2 ha effettuato una donazione a favore della madre, ma non
ancora il cambiamento dell'avente diritto economico del conto in questione.
Anche ipotizzando che con questo scritto il ricorrente 2 intendesse lasciare
alla madre pure la relazione bancaria n. [...] – ciò, che come detto però non
risulta –, si dovrebbe comunque constatare che nulla agli atti prova che la
E._______ abbia poi fatto il necessario per comunicare all'agente pagatore
svizzero il cambiamento di avente diritto economico per tale conto. In effetti
manca nell'incarto una copia della lettera che la E._______ dice di avere
trasmesso alla banca, per notificare il cambiamento dell'avente diritto
economico. Ciò indicato, la dichiarazione di donazione datata 14 novembre
2012 non prova in ogni caso che prima di tale data – e soprattutto al
31 dicembre 2010 (data qui determinante) – il ricorrente 2 non fosse
l'avente diritto economico del predetto conto.
Lo scritto 16 aprile 2013 trasmesso dalla E._______ all'agente pagatore
svizzero, facente riferimento allo scritto 14 novembre 2012, non fa che
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Pagina 18
riprendere le dichiarazioni dei ricorrenti, senza tuttavia fornire ulteriori
prove a sostegno della loro tesi (cfr. doc. I prodotto dai ricorrenti).
5.3.5 In tali circostanze, si deve ritenere che è a giusta ragione che l'agente
pagatore svizzero, basandosi sul formulario A del 13 novembre 2003, ha
considerato al giorno di riferimento 2 (31 dicembre 2010) il ricorrente 2
quale avente diritto economico del conto n. [...] e dunque persona
interessata ai sensi della Convenzione UK. Nella misura in cui al giorno di
riferimento 2 il ricorrente 2 era – ed è tutt'ora – domiciliato in Inghilterra, lo
stesso era dunque tenuto a optare per una delle due opzioni (pagamento
unico o comunicazione volontaria) per la regolarizzazione del passato
entro la data di riferimento 3. In tali circostanze, l'agente pagatore svizzero
e l'AFC hanno pertanto applicato correttamente la Convenzione UK
(cfr. considd. 4.1.3 e 4.1.5 del presente giudizio).
5.3.6 Nella misura in cui il ricorrente 2 non ha optato per alcuna delle
opzioni offerte dalla Convenzione UK entro il giorno di riferimento 3
(31 maggio 2013), l'agente pagatore svizzero era dunque autorizzato a
procedere al prelievo del pagamento unico sui valori patrimoniali presenti
sul conto intestato alla società ricorrente 1 (cfr. consid. 4.1.6 del presente
giudizio). Poiché i fondi presenti sul conto – nonostante la comunicazione
dell'importo del pagamento unico di GBP 242'859.81 alla ricorrente 1 e
l'invito a voler provvedere a versare sul conto i fondi necessari alla sua
esecuzione trasmessi dalla banca con scritti 21 marzo 2013 e 6 giugno
2013 (cfr. docc. H e M prodotti dai ricorrenti) – al 31 maggio 2013 non
erano tuttavia sufficienti per saldare l'importo totale del pagamento unico,
è a giusta ragione che qualche mese dopo l'agente pagatore svizzero ha
poi provveduto alla comunicazione volontaria ai sensi dell'art. 13 par. 3
della Convenzione UK (cfr. consid. 4.1.7 del presente giudizio).
6.
In definitiva, da quanto precede risulta che l'autorità inferiore ha – a giusta
ragione – constatato la legalità del pagamento unico e, in assenza dei fondi
necessari per saldare l'importo totale, della conseguente comunicazione
volontaria, nonché la conformità dei due certificati rilasciati dall'agente
pagatore svizzero ai sensi della Convenzione UK. Il ricorso, per quanto
ricevibile (cfr. consid. 1.3 del presente giudizio) va pertanto respinto.
7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste in solido a carico dei ricorrenti, qui parti soccombenti
(cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
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Pagina 19
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in
9'500 franchi [cfr. art. 4 TS-TAF], importo che verrà detratto interamente
dall'anticipo spese di 9'500 franchi versato a suo tempo dai ricorrenti. Ai
ricorrenti non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
La controparte (l'agente pagatore svizzero, la banca D._______), che non
è peraltro rappresentata nel quadro della presente procedura, non ha so-
stenuto delle spese particolari che dovrebbero essergli rimborsate. Essa
non ha poi, a giusto titolo, inoltrato una richiesta in tal senso. Non vi è
dunque alcuna ragione di assegnarle un'indennità di ripetibili.
8.
Giusta l'art. 35 cpv. 2 PA, l'indicazione del rimedio giuridico deve menzio-
nare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il
termine per interporlo (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3186).
Il Messaggio del 18 aprile 2012 relativo all'approvazione della Convenzio-
ne con la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e
di mercati finanziari e della Convenzione con il Regno Unito concernente
la collaborazione in ambito fiscale nonché alla legge federale sull'impo-
sizione alla fonte in ambito internazionale (FF 2012 4343), prevede che le
disposizioni della LTF regolanti il ricorso di diritto pubblico relativo
all'assistenza amministrativa in materia fiscale si applicano alle decisioni
rese sulla scorta dell'art. 4 cpv. 4 LIFI (cfr. FF 2012 4343, 4416 seg.).
Nonostante la presenza di tale indicazione nel predetto Messaggio, ci si
può domandare se la presente sentenza costituisca o meno una decisione
d'assistenza amministrativa in materia fiscale ai sensi della LTF. In effetti,
la nozione di assistenza amministrativa copre generalmente le misure
adottate nell'ambito dello scambio d'informazioni nell'ottica dell'esecuzione
delle norme di diritto amministrativo (cfr. CAROLIN HÜRLIMANN-FERSCH, Die
Voraussetzungen für die Amts- und Rechtshilfe in Steuerstrafsachen,
2010, pag. 6; questione lasciata aperta dal Tribunale federale con
sentenza 2C_48/2015 del 20 gennaio 2015 consid. 2.1). La regolarizza-
zione fiscale di valori patrimoniali stranieri mediante prelievo di un'imposta
liberatoria va tuttavia ben oltre il semplice scambio d'informazioni.
Vista l'incertezza risultante da tale situazione, la formulazione condizionale
dei mezzi d'impugnazione appare giustificata (cfr. BERNHARD EHREN-
ZELLER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [ed.], Basler Kommentar BGG,
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2a ed. 2011, n. 11 ad art. 112 LTF; FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK,
in: Waldmann/Weissenberger [ed.], VwVG – Praxiskommentar über das
Verwaltungsverfahren, 2009, n. 38 ad art. 35 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 9'500 franchi sono poste in solido a carico dei
ricorrenti. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
interamente dedotto dall'anticipo spese di 9'500 franchi versato a suo
tempo dai ricorrenti.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (Atto giudiziario)
– controparte (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; Atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Friedli
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Pagina 21
Rimedi giuridici:
La presente sentenza, purché si tratti di un caso di assistenza ammini-
strativa internazionale in materia fiscale, può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, 1000 Losan-
na 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se con-
cerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per
altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2
LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Nel ricorso occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.
Qualora la presente sentenza non costituisca un caso di assistenza
amministrativa internazionale in materia fiscale, la stessa può essere impu-
gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione
(art. 82 segg., art. 90 segg. e art. 100 LTF).
In ogni caso, il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale, contenere
le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: