Corte I
A-2587/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), André Moser, Markus Metz,
cancelliere Davide Gozzer;
A._______,
patrocinato da B._______,
ricorrente;
contro
Ufficio federale dei trasporti UFT, 3003 Berna,
autorità inferiore;
decisione dell'11 marzo 2009; esame di capacità per la
guida di veicoli motore delle ferrovie.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-2587/2009
Fatti:
A.
In data 27 agosto 2008, A._______ (in seguito: ricorrente) ha
sostenuto per la seconda volta l'esame orale teorico di capacità per la
guida di veicoli motore delle ferrovie, organizzato da FFS Cargo. A
seguito dell'esame espletato, gli esperti hanno comunicato al
ricorrente che la valutazione della sua prova di riparazione era
insufficiente e che pertanto la medesima non era stata superata.
B.
B.a Conformemente alla Direttiva dell'Ufficio federale dei trasporti (in
seguito: UFT, autorità inferiore) sugli esami di capacità ed esami
periodici per conducenti di veicoli motore (in seguito: Direttiva esami),
il ricorrente, in data 30 agosto 2008, ha contestato il risultato
dell'esame presso l'UFT. Su richiesta dell'UFT, il ricorrente è stato
invitato a fornire informazioni dettagliate circa lo svolgimento e il
contenuto dell'esame e a precisare i motivi della contestazione.
B.b Il 6 novembre 2008, il ricorrente ha fatto valere la violazione della
Direttiva esami, in particolare per quanto concerne lo svolgimento
della prova, e ha invocato una discrepanza, a suo dire
incomprensibile, tra il risultato dell'esame teorico scritto (buono) e
quello dell'esame orale (insufficiente).
B.c Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'esame orale del 27
agosto 2008 e la ripetizione di tale esame in tempi brevi.
C.
Gli esaminatori sono stati invitati dall'UFT a pronunciarsi sulla
contestazione e a rispondere ad una serie di domande precise e
dettagliate.
D.
Con decisione dell'11 marzo 2009, l'UFT ha confermato il risultato
dell'esame di riparazione del 27 agosto 2008, respinto la domanda di
ripetizione dell'esame stesso e sospeso il ricorrente per un periodo di
due anni da qualsiasi attività prevista nell'ambito delle categorie
contemplate dagli art. 7, 8 Categorie C e D dell'Ordinanza del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
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comunicazioni (DATEC) del 30 ottobre 2003 concernente l'abilitazione
alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF, RS 742.141.142.1).
E.
Contro la decisione dell'UFT, il ricorrente è insorto con ricorso del 22
aprile 2009 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF),
concludendo, protestate tasse, spese e ripetibili, all'accoglimento del
ricorso, all'annullamento della decisione dell'UFT, all'ammissione del
ricorrente all'esame di riparazione orale in data da stabilire ed alla
revoca della sospensione per un periodo di due anni da qualsiasi
attività prevista nell'ambito delle categorie contemplate dagli art. 7, 8
Categorie C e D OVF. Egli reitera i gravami già addotti dinanzi
all'autorità inferiore e, a sostegno delle sue argomentazioni, chiede al
TAF di procedere all'audizione di un testimone.
F.
La risposta dell'UFT al ricorso data del 27 agosto 2009. Nella stessa,
l'UFT contesta gli argomenti addotti dal ricorrente e conclude alla
reiezione del ricorso. Una copia della risposta e dell'elenco degli atti
ad essa acclusi (atti di prima istanza) è stata inviata al ricorrente per
conoscenza.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
in diritto.
Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. L'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA e l'UFT è una delle autorità menzionate all'art. 33
let. d LTAF.
Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1, litt. a PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi
contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla
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forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono
soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
PA). In linea di massima, il TAF esamina con piena cognizione le
censure di cui sopra.
In merito alla valutazione di prestazioni di esame, l'autorità ricorsuale
esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame,
come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione
(DTF 106 Ia 1; Giurisprudenza delle autorità amministrative della
Confederazione [GAAC] 62.62, GAAC 60.41; RENÉ RHINOW/BEAT
KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltunsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n° 67B III, p.
211-212). Hanno carattere formale tutte le censure concernenti lo
svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione (DTF
106 Ia 1, consid. 3c). Per costante giurisprudenza del Tribunale
federale, a cui anche questo Tribunale si attiene, l'autorità ricorsuale,
pur giudicando con piena cognizione, s'impone tuttavia un certo
riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di
prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (DTF 131 I 467,
consid. 3; DTF 121 I 225, consid. 4; DTAF A-6306/2008, consid. 2;
DTAF B-3063/2008, consid. 3; GAAC 60.41, consid. 4; GAAC 59.76,
consid. 2). In effetti, la valutazione di prestazioni d'esame è una
questione tecnica che esige non soltanto conoscenze professionali
specifiche che spesso il giudice non possiede, ma altresì conoscenze
dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle
prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è di
norma possibile ricostruire in modo completo ed affidabile i dati di fatto
determinanti alla base della prima decisione; né può essere compito
del giudice quello di ripetere, in un certo qual modo, l'esame
controverso, ossia di esaminare se il candidato possieda le qualità e le
capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un
dato ruolo (DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Già
per queste ragioni di fatto non è consentito all'autorità ricorsuale di
sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello
dell'autorità inferiore; il giudice deve dunque limitarsi a verificare se gli
esaminatori si siano lasciati guidare da considerazioni del tutto
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estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile
(DTF 106 Ia 1, consid. 3c).
Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il
merito delle prestazioni d'esame, il giudice riesamina l'operato delle
istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza
necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il
medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze
necessarie ad una verifica più estesa (DTF 131 I 467). La restrizione
del potere cognitivo non poggia su una base legale esplicita; tuttavia,
essa è ammissibile, e conforme all'articolo 8 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), quando si tratta di valutazioni di prestazioni d'esame.
3.
Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova ordinanza del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della
communicazione (DATEC) del 27 novembre 2009 concernente
l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF, RS
742.141.21). Essa ha abrogato l'OVF del 30 ottobre 2003. Anche la
Direttiva esami dell'UFT ha subito delle modifiche (ultima modifica del
26 gennaio 2010) dopo l'emanazione della decisione oggetto del
presente ricorso.
Nel valutare quale diritto debba essere applicato in occasione di un
cambiamento di legislazione, vale il principio secondo cui sono
determinanti quelle disposizioni giuridiche valide al momento della
realizzazione della fattispecie giuridicamente rilevante (MAX
IMBODEN/RENÉ RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5a
ed., n. 15 B I). Secondo la giurisprudenza forgiata dall'Alta corte, la
legalità di un atto amministrativo dev'essere giudicata, di regola, in
base al diritto vigente al momento dell'emanazione dello stesso (DTF
130 V 329, consid. 2.3, DTF 125 II 591, consid. 5e/aa). Questa formula
si basa principalmente sul concetto secondo il quale l'istituto del
ricorso di diritto amministrativo tende in primo luogo al controllo della
legalità della decisione querelata, motivo per cui eventuali modifiche
legislative intervenute durante la procedura di ricorso sono da
considerarsi irrilevanti (DTF 106 Ib 325, consid. 2; MARCO BORGHI, Il
diritto amministrativo intertemporale, Revue de droit suisse [RDS] /
Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487).
L'autorità di ricorso, quindi, ha da esaminare esclusivamente la
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questione se la decisione è conforme alle disposizioni legali in vigore
al momento della sua emanazione. Questo principio conosce tuttavia
un'eccezione, in quanto l'autorità deve comunque procedere ad una
ponderazione degli interessi in gioco, segnatamente quando motivi
impellenti depongono per un'applicazione subitanea del nuovo diritto.
Tale ponderazione degli interessi, secondo costante giurisprudenza, è
implicitamente prevista dall'art. 2 tit. fin. del Codice civile svizzero del
10 dicembre 1907 (CC, RS 210; DTF 112 Ib 39, consid. c; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 153).
Secondo il primo capoverso di questa disposizione, le normative
fondate sull'ordine pubblico e sui buoni costumi sono applicabili in tutti
i casi dal momento della loro entrata in vigore, salvo le eccezioni
previste dalla legge. Se quindi il diritto entrato in vigore nelle more
della procedura risponde ad un interesse pubblico preponderante
rispetto agli opposti interessi privati, quali segnatamente la protezione
della fiducia nell'applicazione del precedente assetto legale,
quest'ultimo deve cedere il passo alla nuova legislazione (DTF 127 III
19, consid. 3; DTF 122 II 26).
Nel caso in esame, nessun interesse pubblico preponderante, rispetto
agli opposti interessi privati, depone per un'applicazione subitanea del
nuovo diritto.
Pertanto, il TAF ha da esaminare la questione se la decisione dell'UFT
datata 11 marzo 2009 è conforme alle disposizioni legali in vigore al
momento della sua emanazione.
4.
4.1 Al momento dell'esame sostenuto dal ricorrente e dell'emanazione
della decisione dell'autorità inferiore, i contenuti e lo svolgimento degli
esami di capacità per conducenti di veicoli motore delle ferrovie erano
definiti nell'OVF del 30 ottobre 2003 e nella Direttiva esami dell'UFT
(stato: 1° gennaio 2007). L'OVF è un'ordinanza del DATEC basata
sulla sotto-delega di competenze – dal CF al Dipartimento – prevista
all'art. 81 dell'Ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie (Oferr,
RS 742.141.1).
La Direttiva esami dell'UFT non ha il carattere di legge materiale. Si
tratta di una direttiva amministrativa. Questo tipo di direttive rende
esplicita una linea guida. Esse permettono di unificare e razionalizzare
una certa pratica, garantendo l'uguaglianza di trattamento degli
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amministrati e la prevedibilità dell'azione amministrativa (PIERRE MOOR,
Droit administratif, Volume I, 2a ed., Berna 1994, pag. 265 segg.; DTF
98 Ib 433). Siffatte direttive facilitano anche il controllo giudiziario, in
quanto dotano il giudice dello strumento necessario per verificare che
l'amministrazione agisca secondo criteri razionali, coerenti e continui.
Il giudice ne tiene conto nella misura in cui contribuiscono
all'interpretazione giusta ed equa della norma legislativa. Quando
sono accessibili agli amministrati, tali direttive costituiscono una
pratica pubblicata, della quale gli amministrati possono prevalersi (DTF
118 Ib 618, consid. 4b; DTF 86 I 320; DTAF A-8728/2007, consid. 3.1).
La Direttiva esami è diffusa sul sito Internet dell'UFT. Essa specifica gli
aspetti pratici dell'Oferr e dell'OVF. La legalità e l'applicabilità dell'OVF
e della Direttiva esami dell'UFT, peraltro non contestate, sono da
considerarsi acquisite.
4.2 La guida di veicoli motore delle ferrovie costituisce un'attività
rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario. Chi intende svolgere
un'attività rilevante per la sicurezza, deve dimostrare mediante un
esame di capacità di poter garantire lo svolgimento sicuro dell'attività
in questione.
Giusta l'art. 33 cpv. 1 OVF, chi intende ottenere una licenza per la
guida di un veicolo motore, deve poter provare, mediante un esame di
capacità di disporre delle conoscenze specifiche richieste per la
relativa categoria di licenza. L'Ufficio federale rilascia direttive
concernenti gli esami di capacità (art. 33 cpv. 4 OVF). Gli esami di
capacità sono svolti da periti esaminatori (art. 33 cpv. 6 OVF).
Secondo l'art. 34 OVF, l'esame comprende una parte teorica (scritta e
orale) e una parte pratica. I candidati sono ammessi all'esame teorico
se hanno seguito la formazione teorica richiesta per il conseguimento
della licenza (art. 35 cpv. 1 OVF). Le domande dell'esame teorico
devono essere conformi alle direttive dell'Ufficio federale (art. 36 cpv. 1
OVF). Giusta l'art. 39 cpv. 1 OVF, i periti verbalizzano l'andamento e il
risultato dell'esame di capacità su un modulo ufficiale, che trasmettono
all'UFT. I periti notificano ai candidati i risultati degli esami di capacità
e motivano oralmente e, su richiesta, per iscritto, il non superamento
dell'esame. Qualora la persona che ha sostenuto l'esame lo richieda,
l'Ufficio federale emette una decisione che può essere impugnata (art.
39 cpv. 2 OVF). Secondo l'art. 40 cpv. 1 OVF, se il candidato non
supera l'esame teorico in un numero di materie pari o inferiore alla
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metà, il perito esaminatore decide se far ripetere l'esame nelle singole
materie non superate. Se il candidato non supera l'esame in un
numero di materie superiore alla metà, ripete l'intero esame teorico.
Durante le ripetizioni degli esami deve essere presente un secondo
perito esaminatore (art. 40 cpv. 3 OVF). Giusta l'art. 40 cpv. 4 OVF, i
candidati che per la seconda volta non superano l'esame per una
categoria di licenza, per un periodo di due anni non possono svolgere
nessuna attività nell'ambito previsto da quella categoria.
Ulteriori dettagli e precisazioni concernenti la procedura d'esame
saranno ripresi nell'ambito della valutazione dei singoli gravami
invocati dal ricorrente.
5.
5.1 Innanzitutto, il ricorrente lamenta che l'impresa responsabile della
formazione, violando la Direttiva esami dell'UFT, non avrebbe
sufficientemente approfondito l'interrogativo se il candidato all'esame
fosse preparato adeguatamente per iscriversi allo stesso. Questi
sostiene che non è stata fatta un'efficace verifica in tal senso neppure
dall'UFT, in quanto la decisione impugnata si fonda sostanzialmente
sulle dichiarazioni e le motivazioni dei due esaminatori. A detta del
ricorrente, il risultato globalmente negativo della classe presentatasi al
primo esame teorico del 30 giugno 2008 (11 candidati su 12 non
hanno superato l'esame) avvalorerebbe la tesi che l'adeguatezza della
preparazione fosse stata poco approfondita. Questi ritiene che
l'esaminatore avrebbe dovuto posticipare l'effettuazione del primo
esame teorico e avrebbe dovuto attivare o richiedere giornate di
formazione supplementari a complemento delle competenze dei
candidati. Il modo di procedere dell'esaminatore avrebbe "bruciato" al
ricorrente una possibilità, sulle due previste, per l'ottenimento della
licenza.
5.2 Secondo la cifra 1.2 della Direttiva esami, l'impresa responsabile
della formazione si assicura che all'esame si iscrivano soltanto
candidati adeguatamente preparati.
La norma summenzionata comporta l'uso di nozioni giuridicamente
imprecise o indeterminate: "l'impresa si assicura" e "candidati
adeguatamente preparati". Il contenuto di tali nozioni, che si presta a
interpretazione, varia necessariamente secondo la concezione
soggettiva di colui che le applica e secondo le circostanze del caso
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specifico. Altrimenti detto, l'autorità esecutiva dispone di un ampio
potere d'apprezzamento nell'interpretazione della norma stessa.
L'esercizio del potere d'apprezzamento è limitato dal principio
dell'uguaglianza di trattamento e dal divieto dell'arbitrario (BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea – Francoforte sul
Meno 1991, pag. 33 segg.).
Dagli atti processuali di prima istanza risulta che durante il percorso di
formazione sono state effettuate delle verifiche di apprendimento dei
canditati. In particolare, con circa 3 settimane di anticipo rispetto al
primo esame teorico, il 10 giugno 2008, è stata effettuata la verifica di
apprendimento QS 3 (garanzia della qualità 3). L'ente di formazione
Login e FFS Cargo hanno ritenuto che la classe fosse pronta a
sostenere l'esame, riscontrando tuttavia lacune da colmare per quanto
riguardava le conoscenze tecniche dei veicoli e le prescrizioni
d'esercizio. Risulta dalle dichiarazioni degli esperti, come pure dagli
atti, che il ricorrente – alla stregua degli altri candidati – ha ricevuto le
indicazioni necessarie per colmare le lacune riscontrate. Gli esperti
hanno precisato che poiché l'esame teorico si sarebbe svolto tre
settimane dopo e che in questo lasso di tempo erano previste lezioni
pratiche sulle locomotive, si poteva supporre che i candidati si
sarebbero presentati all'esame con buone prospettive di successo. In
seguito, per i candidati che non hanno superato l'esame del 30 giugno
2008 è stato allestito un programma di "recupero mirato", contenente
delle verifiche di apprendimento. Per determinare se i candidati
fossero pronti a sostenere l'esame teorico di riparazione, il 4 agosto
2008 è stata effettuata la verifica di apprendimento QS 4 (garanzia
della qualità 4). Sulla base di tale verifica, gli esperti hanno ritenuto i
candidati pronti per l'esame. Si nota peraltro che, come constatato
dall'UFT nella decisione impugnata, il periodo di formazione del
ricorrente fino al primo esame è durato 10 mesi; tale lasso di tempo,
sulla base delle esperienze fatte con altre classi in tutta la Svizzera, è
sufficiente per assolvere la formazione completa e per acquisire una
preparazione sufficiente.
Da quanto precede, risulta che gli esperti hanno verificato che il
ricorrente abbia svolto un iter formativo completo, integrato da controlli
delle conoscenze acquisite. Pertanto, il gravame attinente alla
preparazione insufficiente è respinto.
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Per quanto concerne l'obiezione che il primo esame teorico sarebbe
stato organizzato troppo presto, "bruciando" quindi al ricorrente una
possibilità, sulle due previste, per l'ottenimento della licenza, si deve
evidenziare che tale censura non è giuridicamente rilevante. In effetti,
il risultato del primo esame teorico, peraltro non impugnato dal
ricorrente, non è oggetto del presente procedimento. Anzi,
paradossalmente, non avendo superato il primo esame, il ricorrente ha
"prolungato" il suo periodo di formazione, aumentando quindi il livello
della sua preparazione, considerata peraltro già adeguata dagli esperti
al momento del primo esame.
Infine, la censura secondo la quale l'autorità inferiore si sarebbe
basata, per accertare i fatti e verificare il rispetto della Direttiva esami,
sostanzialmente solo sulle dichiarazioni dei due esperti esaminatori
(C._______ e D._______), è pure priva di pertinenza giuridica.
Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se
necessario, dei seguenti mezzi di prova: documenti, informazioni delle
parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie.
Nel caso in esame, l'autorità inferiore, prima di emanare la sua
decisione, ha sentito le parti. In particolare, ha sottoposto agli
esaminatori una serie di domande, sedici in tutto, delle quali ben
cinque portavano proprio sulla questione della preparazione all'esame.
Tale modo di procedere, è conforme a quanto previsto all'art. 12 PA. Le
risposte degli esaminatori, sono state precise e dettagliate. I
programmi delle verifiche di apprendimento QS 3 e QS 4 sono state
allegate alle prese di posizione (documentazione versata agli atti). Alla
luce della documentazione raccolta, l'autorità di prime cure ha ritenuto
di disporre di tutti gli elementi di fatto utili all'emanazione della sua
decisione e che non fosse necessario assumere ulteriori prove. Il TAF
condivide tale valutazione. In effetti, non si vede chi se non gli
esaminatori, in quanto responsabili anche della formazione, avrebbe
potuto illustrare all'UFT come si è svolta la preparazione all'esame e
fornire indicazioni sul grado di preparazione dei candidati alla vigilia
dell'esame stesso.
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che gli esaminatori
hanno effettuato la verifica richiesta dalla Direttiva esami e che l'UFT
ha accertato i fatti giuridicamente pertinenti prima di emanare la sua
decisione. Pertanto, su questo punto, la decisione impugnata deve
essere confermata.
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6.
6.1 Il ricorrente solleva poi dei vizi relativi allo svolgimento dell'esame,
segnatamente l'uso del dialetto ticinese invece dell'italiano, una
pretesa confusione da parte degli esperti del suo nome con quello del
collega d'esame e viceversa, l'impossibilità di rispondere
compiutamente alle domande poste in quanto ripetutamente interrotto
dagli esaminatori. Infine, il ricorrente lamenta lungaggini nella
comunicazione del risultato dell'esame e un "via vai" tra responsabile
FFS Cargo e periti esaminatori. Siffatto modo di agire, denoterebbe
poca serietà, severità e disciplina da parte di chi è chiamato a dare il
proprio giudizio in un momento determinante per il candidato. Per i
motivi esposti, il ricorrente ritiene che la Direttiva esami dell'UFT sia
stata violata.
6.2 L'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo
svolgimento dell'esame con piena cognizione (consid. 2). Tutte le
censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il
metodo di valutazione hanno carattere formale. Un vizio di forma
concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante
prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare
l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il
vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso
negativo sull'esito dell'esame (DTAF 2008/14, consid. 3.3, GAAC
61.32, consid. 7.2).
6.3 Per quanto attiene l'uso del dialetto ticinese invece dell'italiano, la
Direttiva esami dell'UFT, alla cifra 1.10, indica che "gli esami possono
(nella versione in tedesco können) essere sostenuti in tedesco,
francese o italiano". L'uso del verbo "potere" concede all'autorità
esecutiva un certo potere d'apprezzamento nell'interpretazione della
normativa e quindi nella sua applicazione. L'esercizio del potere
d'apprezzamento è limitato dal principio dell'uguaglianza di
trattamento e dal divieto dell'arbitrario. In considerazione di quanto
precede, l'uso di una "lingua" diversa - prescindendo dal fatto se il
dialetto ticinese sia da considerarsi un'altra lingua rispetto all'italiano -
da quelle menzionate nella Direttiva esami, a priori, non è una
decisione arbitraria, costitutiva di una violazione della normativa in
oggetto.
Il ricorrente lamenta che il perito esaminatore D._______ abbia deciso
unilateralmente il dialetto quale lingua dell'esame. Questa scelta non
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sarebbe stata seria e professionale. Inoltre, il ricorrente si chiede come
abbia potuto adempiere ai suoi compiti il secondo perito C._______, in
quanto questi non parla il dialetto ticinese.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il ricorrente non espone in
maniera puntuale quali conseguenze avrebbe avuto la scelta del
dialetto sullo svolgimento dell'esame e sul suo esito. Per questo, la
censura sembra avere piuttosto il carattere di una generica
osservazione ricorsuale. In aggiunta, come risulta dal ricorso e dagli
atti di prima istanza, va tenuto conto che il ricorrente non ha sollevato
alcuna obiezione contro la scelta della lingua né all'inizio né durante
l'esame e che ha concordato con gli esperti che la formazione
supplementare del 4 agosto 2008, assai importante per il ricorrente in
vista dell'esame, avvenisse proprio in dialetto, avvalorando quindi la
tesi che tale "lingua" non costituisse per lui un ostacolo alla
comprensione. Infine, il Signor C._______, invitato dall'UFT ad
esprimersi sulla questione se il dialetto ticinese avesse reso più
difficile il suo lavoro, ha innanzitutto evidenziato di avere ricevuto in
forma scritta le domande poste durante l'esame ed ha poi confermato
di avere potuto adempiere ai suoi compiti, conformemente a quanto
stabilito dalle pertinenti direttive dell'UFT. A titolo abbondanziale, si
rileva che la Direttiva esami dell'UFT, nella nuova versione del 1°
gennaio 2010, prevede espressamente l'uso del dialetto durante gli
esami previo accordo e consenso di tutti gli interessati (cifra 1.8). Alla
luce dell'insieme delle considerazioni precedenti, il gravame è
respinto.
6.4 Neppure le altre critiche in merito allo svolgimento dell'esame
permettono di sostanziare in cosa e semmai in che misura il ricorrente
sarebbe stato svantaggiato. In particolare, dagli atti di prima istanza
risulta che gli esperti esaminatori hanno adottato un metodo per
l'annotazione delle risposte, che scongiura la possibilità di attribuzione
errata della valutazione, anche qualora il candidato dovesse essere
interpellato con il nome sbagliato. Inoltre, l'interruzione da parte
dell'esperto nel mentre della risposta è avvenuto quando il candidato
si discostava troppo dal tema della domanda posta, ciò per assicurare
che egli rispondesse alla domanda formulata.
In sunto, niente permette di ammettere che le censure sollevate dal
ricorrente costituiscano degli indizi di gravità tale da poter concludere
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che abbiano influito sul risultato dell'esame. Le censure del ricorrente
sono respinte.
7.
7.1 Infine, il ricorrente lamenta una discrepanza, a suo dire,
incomprensibile tra il risultato dell'esame teorico scritto (buono) e
quello dell'esame orale (insufficiente). A questo proposito, viene
chiesta la visione delle tabelle con le domande, rispettivamente con le
risposte. Il ricorrente fa anche valere che le domande poste, in alcuni
casi, concernevano situazioni distanti dalla realtà o molto particolari.
7.2 La censura del ricorrente, attinente la discrepanza tra i due
risultati, concerne il merito della valutazione di prestazioni d'esame. Lo
scrivente Tribunale non può che ribadire il principio che impone di
mantenere un certo riserbo nella valutazione delle prestazioni (consid.
2), nel senso che non può discostarsi senza un valido motivo dalla
valutazione degli esaminatori.
Nel caso in esame, il ricorrente si è presentato all'esame di capacità
teorico (parte scritte e orale) per la seconda volta. Come risulta dalle
spiegazioni degli esaminatori (atti di prima istanza), i questionari
dell'esame di ripetizione differiscono da quelli del primo esame
unicamente in un ordine di grandezza che varia fra il 10-20%. Ciò vale
a dire che nel questionario dell'esame di ripetizione vengono sostituite
mediamente da 2 a 4 domande. Poiché il restante 80-90% del
questionario dell'esame di ripetizione è identico a quello del primo
esame, il candidato ripetente è ovviamente "facilitato" nel rispondere
alle domande, ciò che spiega il buon risultato del ricorrente. Per
contro, come ciascuno sa, l'esame orale ha quale scopo di verificare
se i candidati, oltre ad avere mandato a memoria certe nozioni, le
hanno veramente comprese e le sanno applicare. La prova orale di
ripetizione non è una copia del primo esame e quindi il "vantaggio" di
essersi già presentato una volta all'esame è molto meno evidente per
l'esaminando. Pertanto, nella fattispecie, il fatto che il ricorrente ha
superato a pieni voti l'esame scritto ma non quello orale non ha niente
di sorprendente.
Per quanto attiene il merito della valutazione orale, gli esaminatori
hanno giudicato le conoscenze del ricorrente globalmente insufficienti
sia per quanto concerne le prescrizioni sulla circolazione dei treni
(PCT), sia a proposito delle conoscenze del veicolo motore. Tale
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valutazione risulta dai verbali d'esame firmati dal ricorrente,
consegnati agli atti di prima istanza.
La valutazione d'esame deve essere lasciata alla libertà specifica degli
esaminatori, non potendo un'autorità giudiziaria sostituirsi a questi in
assenza di motivazioni convincenti. Gli esaminatori, alla luce della loro
esperienza e delle normative pertinenti, hanno espresso un parere
vincolante per questo Tribunale. Il giudizio degli esaminatori, per di più
espresso in un ambito rilevante per la sicurezza ferroviaria, va
sostanzialmente tutelato. Da un esame generale dei loro compiti, non
risulta che gli stessi abbiano manifestamente oltrepassato il loro
potere di apprezzamento.
7.3 In merito alla richiesta del ricorrente di visionare le tabelle
d'esame redatte dagli esperti con le domande e le risposte, facenti
parte degli atti di prima istanza, alla stessa non viene dato seguito. In
effetti, l'art. 26 cpv. 1, let. b PA indica che "nella sua causa, la parte o il
suo rappresentante ha il diritto di esaminare tutti gli atti adoperati
come mezzi di prova". Ciò significa che tutti i documenti
oggettivamente utili per stabilire i fatti giuridicamente pertinenti ai fini
della decisione devono essere a disposizione del ricorrente (STEPHAN C.
BRUNNER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [ed.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
(VwVG), Zurigo/San Gallo 2008, pag. 393). "A contrario", dei
documenti senza pertinenza o influenza sulla decisione non devono
essere comunicati (BLAISE KNAPP, op. cit., pag. 145).
La richiesta del ricorrente sottintende che l'esame delle tabelle in
questione permetterebbe di delucidare la discrepanza, a suo dire
incomprensibile, tra i risultati dell'esame scritto e orale. Posto che la
discrepanza non è affatto incomprensibile ed è già stata spiegata,
occorre pure evidenziare che le tabelle non fanno altro che riportare,
seppure in modo più esteso, il giudizio degli esperti ancorato nei
verbali d'esame controfirmati dal ricorrente e che tale giudizio, come
detto, va tutelato. Pertanto, la documentazione menzionata, che non
esercita alcuna influenza sulla decisione dello scrivente Tribunale, non
deve essere comunicata al ricorrente.
8.
8.1 A sostegno dei gravami invocati, in particolare della mancanza di
serietà degli esaminatori, il ricorrente chiede di acquisire quale mezzo
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di prova la testimonianza di una terza persona, che avrebbe assistito,
in un luogo pubblico e prima dello svolgersi dell'esame, ad una
discussione durante la quale un esaminatore avrebbe dichiarato che
due candidati sarebbero stati bocciati.
8.2 La giurisprudenza ha in particolare dedotto dal diritto di essere
sentito, consacrato in termini identici sia all'art. 29 cpv. 2 Cost., sia
all'art. 29 PA, il diritto di fornire prove su fatti suscettibili d'influire sulla
decisione e d'esigerne l'assunzione. Ma il diritto di fornire delle prove
non comporta l'obbligo incondizionato all'assunzione delle stesse da
parte dell'autorità giudicante. In effetti, il diritto di essere sentito ha per
corollario solo un obbligo limitato di assumere le prove offerte.
Conformemente a quanto previsto all'art. 33 cpv. 1 PA, "l'autorità
ammette le prove offerte dalla parte se paiono idonee a chiarire i fatti".
Da quanto precede, si evince che l'autorità gode di un ampio potere
d'apprezzamento nel decidere se assumere o meno una prova. Sulla
base della dottrina e di una giurisprudenza costante, l'autorità può
procedere ad un apprezzamento anticipato di una prova, e decidere di
non assumerla, se ritiene, in modo non arbitrario, che tale prova non è
atta a fondare, modificare o influenzare la decisione da prendere, nel
senso che le prove già assunte gli hanno permesso di formarsi la sua
intima convinzione (PATRICK SUTTER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS
MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo/San Gallo 2008, pag. 458
segg.; DTF 130 II 425, consid. 2.1; DTAF B-2213/2006).
Nel caso in esame, come risulta dai considerandi precedenti, lo
scrivente Tribunale ritiene che le modalità d'esame siano state
rispettate e che le prestazioni d'esame del ricorrente non siano state
sottovalutate in modo evidente. L'eventuale assunzione di un'ulteriore
prova non modificherebbe quindi la presente decisione. Peraltro,
occorre evidenziare che lo stesso ricorrente definisce la presunta
discussione raccolta dal suo testimone come "voce di corridoio
inevitabile", domandandosi come la stessa debba essere interpretata.
Per il TAF si tratta solo di una generica illazione di poca serietà degli
esperti o peggio di parzialità, che non ha trovato alcun riscontro o
conferma nei fatti constatati e che, anche se ripetuta dal testimone,
non sarebbe tale da influenzare l'opinione, già costituita, dell'autorità
giudicante.
Per le ragioni sopra esposte, tale mezzo di prova non viene assunto.
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9.
In conclusione, il ricorso presentato contro la decisione dell'UFT
dell'11 marzo 2009 si rivela infondato e va pertanto respinto.
10.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1
segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-
TAF; RS 173.320.2). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr.
1'500.--, importo che viene integralmente compensato con l'anticipo
spese versato dal ricorrente.
11.
Visto l'esito del ricorso e con riferimento all'art. art. 64 cpv. 1 PA e 7
cpv. 1 TS-TAF, al ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a
titolo di spese ripetibili.
12.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è
quindi definitiva.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 1'500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono compensate integralmente con l'anticipo spese da lui
versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
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4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata)
- autorità inferiore (raccomandata; allegati di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Davide Gozzer
Data di spedizione:
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