B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-2656/2018
Sen t en z a d e l 1 9 d i c emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio),
Michael Beusch, Raphaël Gani,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
traffico di perfezionamento attivo proprio; termine.
A-2656/2018
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Fatti:
A.
La A._______, con sede a X._______, è una società anonima che si
occupa segnatamente della fabbricazione, del commercio, della compra e
della vendita, nonché dell’importazione e dell’esportazione di prodotti
alimentari ed in particolare di prodotti di cioccolata.
Il 5 dicembre 2016 la A._______ ha ottenuto dalla Direzione generale delle
dogane (di seguito: DGD) l’autorizzazione n. (…) ad applicare il regime del
traffico di perfezionamento attivo proprio (imposizione secondo il regime di
non riscossione o di restituzione) alle proprie importazioni di cioccolata
liquida – e meglio, « Mocca HL3033AE70 art. 99154 » e « Hazelnut Paste
SL2830AA70 art. 99153 », in quantità illimitata, in provenienza dal
Y._______ –, valida fino al 15 dicembre 2017. Per l’applicazione del
suddetto regime doganale, detta autorizzazione esige che la riesportazione
dei prodotti perfezionati intervenga entro 12 mesi dall’importazione della
cioccolata e che la relativa domanda di conteggio venga presentata alla
DGD entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione.
L’autorizzazione precisa inoltre che, in caso d’inosservanza dei predetti
termini, sono dovuti i tributi d’entrata e gli interessi di mora.
B.
Con dichiarazione doganale e-dec n. (…) del 13 dicembre 2016, la
A._______ ha dunque dichiarato l’importazione definitiva di 12'200 Kg di
cioccolata (« Hazelnut Paste SL2830AA70 art. 99153 ») nel regime del
traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa
autorizzazione n. (…).
C.
Con dichiarazione doganale e-dec n. (…) del 20 dicembre 2016, la
A._______ ha successivamente dichiarato l’esportazione definitiva di
6'048 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Hazelnutpaste Art L99153») nel
regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della
relativa autorizzazione n. (…). Con dichiarazione doganale e-dec n. (…)
del 31 dicembre 2016, essa ha poi dichiarato, alle medesime condizioni di
quella precedente, l’esportazione definitiva di altri 5'897 kg di cioccolata
(« Flat Tablet Milk Mocca Art L99153 »).
D.
Con decisione d’imposizione n. (…) del 25 aprile 2018, non avendo
ricevuto alcuna domanda di conteggio in rapporto all’importazione del
13 dicembre 2016, la DGD ha proceduto nei confronti della A._______ alla
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riscossione dei relativi tributi all’importazione per un importo totale di
7'060.30 franchi.
E.
Il 3 maggio 2018 la A._______ ha chiesto ragguagli per e-mail alla DGD in
merito alla decisione d’imposizione, indicando di aver regolarmente inviato
la relativa domanda di conteggio, pregandola di verificare se la stessa era
agli atti.
F.
In parallelo, sempre il 3 maggio 2018, la A._______ (di seguito: ricorrente)
ha inoltre impugnato con ricorso la decisione di imposizione n. (…) del
25 aprile 2018 della DGD dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
chiedendone in sostanza la riconsiderazione tenuto conto della sua
domanda conteggio dell’11 gennaio 2017, dalla quale risulterebbe che la
quantità finale di cioccolato non riesportata sarebbe invero di soli 255 kg
(= 12'200 kg – 11'945 kg di cioccolata riesportata).
G.
Il 7 maggio 2018 la DGD (di seguito: autorità inferiore) ha risposto per e-
mail alla ricorrente di non aver trovato nulla agli atti. Il medesimo giorno la
ricorrente ha risposto per e-mail che, contrariamente a quanto asserito il
3 maggio 2018, invero essa si sarebbe dimenticata di inoltrare la domanda
di conteggio nei termini.
H.
Con risposta 30 luglio 2018, l’autorità inferiore ha postulato il rigetto del
ricorso, riconfermandosi nella propria decisione.
I.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. In particolare, le decisioni
emanate dalla DGD in materia traffico di perfezionamento attivo possono
essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conforme-
mente all’art. 33 lett. d LTAF. Lo scrivente Tribunale è dunque competente
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per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto
direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la
procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF;
art. 2 cpv. 4 PA). Su riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA – che per inciso menziona
dei principi comunque applicati per analogia dal Tribunale nell’ambito delle
procedure in materia doganale – quanto precede vale altresì per le
procedure di ricorso in materia doganale, compresa la presente procedura,
benché la procedura di imposizione doganale non sia di per sé retta dalla
PA (cfr. art. 3 lett. e PA; [tra le tante] sentenza del TAF A-2482/2017 del
16 luglio 2018 considd. 1.2 e 3 con rinvii).
1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla
legge (art. 52 PA). L’atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul
diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che condanna la ricorrente al
pagamento posticipato dei tributi all’importazione. Poiché la decisione
impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente quest’ultima
risulta legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché
l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-
sid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti sponta-
neamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo
se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF
122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip »)
l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono
evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e pre-
sentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è
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quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il
dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorren-
te che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende,
in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER,
op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
In concreto, si pone la questione a sapere se la ricorrente può essere posta
a beneficio del regime del traffico di perfezionamento attivo proprio in rap-
porto all’importazione di 12'200 kg di cioccolata liquida del 13 dicembre
2016, così come da lei postulato nel suo gravame 3 maggio 2018. Detto in
altri termini, si tratta di stabilire se e in che misura la ricorrente adempie ai
presupposti alla base dell’applicazione del suddetto regime doganale.
In tale ottica, prima di statuire al riguardo (cfr. consid. 3.5 segg. del pre-
sente giudizio), il Tribunale richiamerà innanzitutto i principi applicabili alla
presente fattispecie (cfr. considd. 3.1 – 3.4 del presente giudizio).
3.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 della legge del 18 marzo
2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]), le merci introdotte nel territorio doga-
nale o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale e devono
essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986
sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Di principio, dette merci sog-
giacciono altresì all’IVA all’importazione (cfr. art. 50 segg. della legge fede-
rale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA,
RS 641.20]). Rimangono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni
speciali di legge o in ordinanze emanate dal Consiglio federale che si
fondano sulla LTD (cfr. art. 1 cpv. 2 LTD; art. 2 cpv. 1 LD e art. 8 segg. LD;
art. 53 LIVA). L’importo del dazio è calcolato in base alla natura, alla quan-
tità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all’ufficio
doganale, nonché alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel
momento in cui sorge l’obbligazione doganale (cfr. art. 19 cpv. 1 LD).
3.2
3.2.1 Per le merci portate temporaneamente nel territorio doganale per
essere lavorate, trasformate o riparate, l’AFD accorda la riduzione dei
tributi doganali o la franchigia doganale nell’ambito del regime del traffico
di perfezionamento attivo, sempre che nessun interesse preponderante vi
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si opponga (cfr. art. 12 cpv. 1 LD). Dette merci sono esenti dall’IVA all’im-
portazione (cfr. art. 53 cpv. 1 lett. i LIVA; cfr. sentenze del TAF A-7871/2015
del 10 novembre 2016 consid. 2.2.1; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 con-
sid. 2.2.1).
3.2.2 L’applicazione del regime del traffico di perfezionamento attivo è
soggetta all’autorizzazione dell’AFD (cfr. art. 59 cpv. 2 LD). Il rilascio
dell’autorizzazione alla persona interessata presuppone l’adempimento
delle condizioni di cui all’art. 165 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle
dogane (OD, RS 631.01). In virtù dell’art. 59 cpv. 2 LD, detta autorizza-
zione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente
e nel tempo. In tale senso, l’art. 166 lett. h OD prevede espressamente che
l’autorizzazione contiene in particolare l’indicazione degli « oneri, segnata-
mente termini per l’esportazione dei prodotti perfezionati e per la conclu-
sione del regime del perfezionamento attivo, prescrizioni materiali di con-
trollo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali ». L’osservanza
dei suddetti presupposti fissati dall’AFD è la condizione primaria per la
conclusione regolare del regime del traffico di perfezionamento attivo e la
conseguente franchigia doganale o riduzione dei tributi doganali (cfr. DTF
143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre
2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-
8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.2; A-7673/2015 del 29 giugno
2016 consid. 2.2.2; IVO GUT, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis
Handkommentar, Zollgesetz [ZG], 2009, [di seguito: Handkommentar ZG],
n. 4 ad art. 59 LD).
Con il rilascio dell’autorizzazione viene confermata l’applicabilità del regi-
me del traffico di perfezionamento attivo (cfr. art. 59 cpv. 2 LD in combinato
disposto con l’art. 166 lett. a OD). Di regola, nel regime del perfeziona-
mento attivo sono determinati i tributi all’importazione nel cosiddetto regime
di non riscossione con obbligo di pagamento condizionato (cfr. art. 59
cpv. 3 lett. a LD in combinato disposto con l’art. 167 OD). Ciò significa che
la riscossione dei tributi all’importazione viene sospesa in maniera condi-
zionale (cfr. DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-7140/2017
del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016
consid. 2.2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2).
Qualora la decisione tramite la quale è stata concessa l’autorizzazione (la
cosiddetta « Bewilligungsverfügung ») non venga impugnata, la stessa
cresce formalmente in giudicato con i relativi oneri ivi precisati (cfr. senten-
ze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015
del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-8109/2015 del 16 ottobre 2016
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Pagina 7
consid. 2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). In tal caso, si
considera che il destinatario della decisione abbia accettato i suddetti oneri
e il conseguente obbligo di attenersi agli stessi. Eventuali censure relative
al contenuto dell’autorizzazione, segnatamente la contestazione degli
oneri posti da quest’ultima, vanno sollevate tempestivamente presentando
ricorso contro l’autorizzazione stessa; successivamente dette censure non
possono infatti più essere sollevate con successo nell’ambito della proce-
dura di riscossione dei tributi d’entrata e vanno pertanto respinte (cfr. sen-
tenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-
7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2 con rinvii; A-7673/2015 del
29 giugno 2016 consid. 2.2.2). Conformemente alla giurisprudenza, con la
crescita in giudicato formale dell’autorizzazione, pure le censure relative
alla conformità costituzionale e alle leggi e ordinanze su cui si fonda
l’autorizzazione sono da respingere (cfr. sentenze del TAF A-7871/2015 del
10 novembre 2016 consid. 2.2.2 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno
2016 consid. 2.2.2).
3.2.3 Il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso
regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è
accordata definitivamente, se il titolare dell’autorizzazione ha adempiuto gli
oneri fissati nell’autorizzazione (cfr. art. 168 cpv. 1 OD; DTF 143 II 646
consid. 2.4.3). Giusta l’art. 168 cpv. 2 OD, all’organo di sorveglianza desi-
gnato nell’autorizzazione il titolare dell’autorizzazione deve adempiere ai
seguenti tre oneri:
a) inoltrare entro il termine prescritto la domanda di riduzione definitiva dei
tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale;
b) provare secondo la forma prescritta che le merci trasportate nel territorio
doganale o le merci indigene ammesse nel regime d’equivalenza sono state
riesportate entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e
c) comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari
risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e
documenti simili.
La dichiarazione doganale per l’esportazione dei prodotti perfezionati vale
come domanda di riduzione definitiva dei tributi ai sensi dell’art. 168 cpv. 2
lett. a OD (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 4 aprile 2007 del Dipar-
timento federale delle finanze [DFF] concernente il traffico di perfezio-
namento [RS 631.016]; DTF 143 II 646 consid. 2.4.3).
3.2.4 In caso di mancato ossequio degli oneri posti dall’autorizzazione e
dall’art. 168 cpv. 2 OD, il regime del perfezionamento attivo viene conside-
rato come non regolarmente concluso. In tal caso, i tributi doganali all’im-
portazione, sino ad allora sospesi, diventano esigibili (cfr. art. 59 cpv. 4
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LD). Ciò non si applica tuttavia se è comprovato che le merci perfezionate
sono state riesportate. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni
dalla scadenza del termine fissato (cfr. art. 59 cpv. 4 LD; DTF 143 II 646
consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018
consid. 2.2.4; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.4; A-
8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.3; A-7673/2015 del 29 giugno
2016 consid. 2.2.4; GUT, in: Handkommentar ZG, n. 7 ad art. 59 LD).
3.3 Il regime doganale è fondato sul principio dell’autodichiarazione. In
virtù di detto principio, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
(cfr. art. 26 LD) deve presentare le merci alla dogana e dichiararla som-
mariamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1
LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette
all’obbligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni
necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l’esecuzione del controllo
doganale stesso e stabilire l’obbligo di pagare il dazio. Le persone soggette
all’obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presen-
tazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della
merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al
loro dovere di diligenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-7140/2017
del 21 novembre 2018 consid. 2.3; A-1123/2017 del 6 dicembre 2017
consid. 4.1; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-
3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.2). In particolare, spetta alla
persona soggetta all’obbligo di dichiarazione l’onere di selezionare il
regime doganale corretto applicabile ad una determinata merce e di
dichiararla per tale regime (cfr. art. 47 cpv. 1 LD). Tra i vari regimi doganali
figura ad esempio il regime del perfezionamento attivo (cfr. art. 47 cpv. 2
lett. e LD; sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 con-
sid. 2.3; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.3).
In tale contesto, la dichiarazione doganale, quale base dell’imposizione
doganale (cfr. art. 18 cpv. 1 LD in combinato disposto con l’art. 25 LD),
ricopre un ruolo centrale nel sistema doganale svizzero (cfr. Messaggio del
15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004
485, 534 [di seguito: Messaggio LD]; BARBARA SCHMID, in: Handkom-
mentar ZG, n. 1 ad art. 18 LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-1123/2017
del 6 dicembre 2017 consid. 4.1 con rinvii; A-201/2015 del 29 giugno 2015
consid. 2.3.1 con rinvii; A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.2).
In presenza di un’importazione, a difetto di disposizioni specifiche al riguar-
do in materia IVA, la dichiarazione doganale funge altresì da base dell’im-
posizione all’IVA (cfr. art. 50 LIVA, sentenze del TAF A-7140/2017 del
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21 novembre 2018 consid. 2.3; A-7871/2015 del 10 novembre 2016
consid. 2.3 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.3).
3.4 In merito alla restituzione dei termini in caso d’inosservanza, la legisla-
zione doganale non contiene alcuna disposizione. La possibilità di ricorrere
alla restituzione di un termine stabilito dalla legge o dall’autorità costituisce
tuttavia un principio giuridico generale (cfr. PATRICIA EGLI, in: Wald-
mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens-
gesetzt, 2a ed. 2016, n. 1 ad art. 24 PA con rinvii). Di conseguenza, l’art. 24
cpv. 1 PA può essere (analogamente) applicato, indipendentemente dal
rinvio dell’art. 116 cpv. 4 LD, in quanto conforme al principio generale del
diritto ad un equo processo (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost.; [tra le tante] sentenze
del TAF A-7054/2017 del 19 luglio 2018 consid. 1.2.1.1; A-1946/2013 del
2 agosto 2013 consid. 2.7, STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
2008, n. 2 ad art. 24 PA).
La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richie-
dente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
nel termine stabilito. Quest’ultimo deve tuttavia presentare una domanda
di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento,
effettuando nel contempo l’atto omesso (cfr. art. 24 cpv. 1 PA). L’inosser-
vanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna ne-
gligenza alla persona interessata e nel contempo sussiste un motivo og-
gettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza. L’ignoranza
della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l’assenza per ferie o le
carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giu-
stificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF C-
2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 5.3; A-1946/2013 del 2 agosto 2013
consid. 2.7; A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2; A-1634/2011
del 31 ottobre 2011 consid. 2.3; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.136 segg., n. 2.139).
3.5
3.5.1 Nel caso concreto, con decisione 5 dicembre 2016 della DGD, la
ricorrente è stata messa a beneficio dell’autorizzazione n. (…) ad applicare
il regime del traffico di perfezionamento attivo proprio (imposizione secon-
do il regime di non riscossione o di restituzione) alle proprie importazioni di
cioccolata liquida, e meglio, « Mocca HL3033AE70 art. 99154 » e
« Hazelnut Paste SL2830AA70 art. 99153 », in quantità illimitata, in pro-
venienza dal Y._______ (cfr. atto n. 1 dell’incarto prodotto dall’autorità
inferiore [di seguito: inc. DGD], in particolare rubriche 1, 2, 4 e 6). Per
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quanto concerne la validità dell’autorizzazione, alla rubrica 2 della succita-
ta autorizzazione il termine per l’importazione è stato fissato al 15 dicembre
2017, quello per l’esportazione a 12 mesi dall’importazione interessata e
quello per il conteggio a 60 giorni. Alla rubrica 11 denominata « Dichia-
razione doganale d’importazione e d’esportazione » è precisato che:
« La forma della dichiarazione d’importazione e d’esportazione deve essere
conforme alle prescrizioni contenute nel foglio informativo “Perfezionamento
attivo: imposizione secondo il regime di non riscossione o di restituzione”
(mod. 47.81) ».
Alla rubrica 12 denominata « Ulteriori condizioni », rilevante per il presente
caso è la precisazione secondo cui:
« […] Il termine per l’esportazione dei prodotti perfezionati è di 12 mesi a partire
dall’introduzione della merce di cui alla rubrica 4 nel territorio doganale. La
domanda di conteggio (modul[o] 47.92) deve essere presentato all’ufficio di
sorveglianza entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione.
Trascorso tale termine sono dovuti i tributi d’entrata e gli interessi di mora […] ».
Alla rubrica 16 sono poi chiaramente indicate le basi giuridiche su cui si
fonda la presente autorizzazione.
3.5.2 Come già precisato dal Tribunale in precedenza, detta autorizzazione
si presenta come una decisione impugnabile con ricorso (« Bewilligungs-
verfügung »; cfr. consid. 3.2.2 del presente giudizio). Essa precisa in che
forma devono intervenire le dichiarazioni doganali all’importazione e
all’esportazione, nonché i termini per la riesportazione della merce impor-
tata in applicazione del regime di perfezionamento attivo e per la presen-
tazione del relativo conteggio. In particolare, detta autorizzazione informa
il suo titolare che la domanda di conteggio deve essere presentata all’uffi-
cio di sorveglianza entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesporta-
zione e che in caso contrario i tributi d’entrata con i relativi interessi di mora
diventano esigibili, ciò conformemente all’art. 59 cpv. 4 LD in combinato
disposto con l’art. 168 cpv. 2 lett. a OD (cfr. DTF 143 II 646 considd. 2.4.2
e 3.3.5; sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 4.1
con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 4.1). Essa è provista
dei mezzi d’impugnazione, ove è precisato che la stessa è soggetta a
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel termine di 30 giorni
dalla sua notifica.
3.5.3 La ricorrente non ha impugnato la predetta decisione 5 dicembre
2016, sicché la stessa è formalmente cresciuta in giudicato insieme alle
condizioni ivi indicate. Detto in altri termini, si deve considerare che non
impugnandola, la ricorrente non solo ha accettato gli oneri fissati
dall’autorizzazione, ma si è anche presa l’impegno di rispettarli (cfr. A-
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7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 4.2; A-7673/2015 del 29 giugno
2016 consid. 4.2).
3.6
3.6.1 Ciò premesso, dagli atti dell’incarto risulta che, con dichiarazione
doganale e-dec n. (…) del 13 dicembre 2016, la ricorrente ha dichiarato
l’importazione definitiva di 12'200 Kg di cioccolata (« Hazelnut Paste
SL2830AA70 ART99153 ») nel regime del traffico di perfezionamento
attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (…) (cfr. atto
n. 2 dell’inc. DGD). Tenuto conto dei termini fissati dall’autorizzazione
n. (…) (cfr. atto n. 1 dell’inc. DGD), per detta importazione il termine di
12 mesi per la riesportazione scadeva il 13 dicembre 2017 e quello di
60 giorni dalla riesportazione per l’inoltro della domanda di conteggio –
tenuto conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie ai
sensi dell’art. 22a cpv. 1 lett. b PA – il 27 febbraio 2018 (cfr. parimenti DTF
143 II 646 consid. 3.3.7).
3.6.2 Ciò premesso, dagli atti dell’incarto risulta che con dichiarazione
doganale e-dec n. (…) del 20 dicembre 2016, la ricorrente ha
successivamente dichiarato l’esportazione definitiva di 6'048 kg di
cioccolata (« Flat Tablet Milk Hazelnutpaste Art L99153») nel regime del
traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa
autorizzazione n. (…) (cfr. atto n. 3 dell’inc. DGD). Con dichiarazione
doganale e-dec n. (…) del 31 dicembre 2016, la ricorrente ha poi dichiarato
l’esportazione definitiva di altri 5'897 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk
Mocca Art L99153 »), sempre nel regime del traffico di perfezionamento
attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (…) (cfr. atto
n. 4 dell’inc. DGD). In tali circostanze, si deve dunque constatare che le
due predette riesportazioni per una quantità totale di 11'945 kg (= 6'048 kg
+ 5'897 kg) sono intervenute nel rispetto del termine di riesportazione di
12 mesi posto dall’autorizzazione n. (…).
3.6.3 Dagli atti dell’incarto non risulta tuttavia che la ricorrente abbia
inoltrato la propria domanda di conteggio relativa alle due summenzionate
esportazioni nel rispetto del termine di 60 giorni – in concreto, come visto
poc’anzi, scadente il 27 febbraio 2018 – posto dall’autorizzazione n. (…).
Se è vero che al proprio ricorso 3 maggio 2018 la ricorrente ha allegato il
conteggio finale datato 11 gennaio 2017 relativo alle due predette
esportazioni (cfr. atto n. 5 prodotto dalla ricorrente), tuttavia nulla agli atti
permette di ritenere che lo stesso sia da lei stato inoltrato tempestivamente
all’autorità inferiore. Invero, dall’e-mail del 7 maggio 2018 da lei indirizzata
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all’autorità inferiore (cfr. atto n. 7 dell’inc. DGD), risulta l’esatto opposto;
essa ha infatti ammesso di aver dimenticato di inoltrare detta domanda:
« […] la domanda è rimasta qui da noi! [D]i sicuro è successo che il
31 dicembre 2016 abbiamo fatto le ultime esportazioni e a gennaio 2017 siamo
partiti subito con il traffico di perfezionamento (…) e ci siamo confusi con quello
e l’autorizzazione (…) non ci è più venuta in mente […] ».
Ora, nel caso della ricorrente non sussiste alcun valido motivo giustificativo
che avrebbe potuto eventualmente giustificare detta dimenticanza e
comportare una restituzione in intero del termine per presentare la suddetta
domanda di conteggio (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio). Una
domanda in tale senso non è del resto stata inoltrata dalla ricorrente né
dinanzi all’autorità inferiore, né dinanzi allo scrivente Tribunale. Nel proprio
gravame la ricorrente postula poi semplicemente che la decisione
impugnata venga rivista, senza precisazione alcuna circa la tempestività
della sua domanda di conteggio. Ne consegue che la domanda di
conteggio allegata al ricorso 3 maggio 2018 va considerata come tardiva.
A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva inoltre come in concreto la
ricorrente non possa neppure prevalersi dell’art. 59 cpv. 4 LD, nella misura
in cui la stessa non ha presentato una domanda nel termine dei 60 giorni
ai sensi di detta disposizione (cfr. al riguardo, DTF 143 II 646 consid. 3.3.5
segg.; consid. 3.2.4 del presente giudizio).
3.7 Visto tutto quanto suesposto, si deve ritenere che la ricorrente non ha
rispettato il termine per la presentazione della domanda di conteggio posto
dall’autorizzazione n. (…) del 5 dicembre 2016 – condizione alla base
dell’applicazione del suddetto regime doganale – e non può pertanto bene-
ficiare del regime del traffico di perfezionamento attivo in rapporto all’impor-
tazione definitiva di 12'200 kg di cioccolata liquida del 13 dicembre 2016.
In tale situazione, è dunque a giusta ragione che al riguardo l’autorità
inferiore ha proceduto nei confronti della ricorrente alla riscossione posti-
cipata dei tributi all’importazione di 7'060.30 franchi conformemente a
quanto indicato alla rubrica 12 dell’autorizzazione n. (…) (cfr. consid. 3.4
del presente giudizio). In tali circostanze, la decisione impugnata va qui
confermata e il ricorso integralmente respinto.
4.
In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico della ricorrente qui parte integralmente
soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in
1'500 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente
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dall’anticipo spese di 1'500 franchi da lei versato a suo tempo. Non vi sono
poi i presupposti per l’assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di
spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
TS-TAF a contrario).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di 1'500 franchi sono poste a carico della ricorrente.
Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà
interamente detratto dall’anticipo spese di 1'500 franchi versato a suo
tempo dalla ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: