Corte I
A-2703/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Markus Metz, André Moser,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
patrocinato dall'avv. Rosemarie Weibel,
casella postale 6262, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Comando regione guardie di confine (...),
prima istanza,
Direzione generale delle dogane,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Risoluzione del rapporto di lavoro.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-2703/2009
Fatti:
A.
X._______ lavora per l'Amministrazione federale delle dogane (AFD)
dal 1986. Dopo aver assolto la formazione di base quale guardia di
confine, egli è stato attivo presso diversi valichi doganali (...) quindi, a
partire dal dicembre 2001 (...), in qualità di capogruppo.
B.
Nel mese di ottobre 2006 il Comando regione guardie di confine (...)
ha comunicato a X._______ che, a seguito del programma di riorga-
nizzazione (...), dal 1. gennaio 2007 egli sarebbe stato nuovamente
impiegato quale guardia di confine (...).
C.
Nel corso di un colloquio con il comandante della regione guardie di
confine (...), in data 2 novembre 2006 X._______ ha comunicato al
suo superiore di soffrire oramai da tempo di problemi circolatori dovuti
all'esposizione al freddo. Il 6 novembre successivo, tali problemi sono
stati confermati dal medico curante. Quest'ultimo gli ha rilasciato un
certificato nel quale attesta la necessità di dispensarlo da lavori svolti
all'esterno, ritenendolo per contro abile al 100% per impieghi all'inter-
no di uffici del tipo di quello svolto nei 5 anni precedenti. Il 30 gennaio
2007, X._______ ha inviato al “Centro HR” di (...) un rapporto medico
redatto da uno specialista e chiesto nel contempo, dati i suoi problemi
di salute, di venire attribuito a un'altra unità organizzativa da quella
scelta dal Comando regione guardie di confine (...).
D.
X._______ è stato quindi sottoposto ad accertamenti medici da parte
del “MedicalService”. Nel suo rapporto del 13 marzo 2007, quest'ulti-
mo ha sostanzialmente confermato i problemi di salute evidenziati dal
medico curante e dallo specialista precedentemente consultati.
E.
Il 22 marzo 2007, il “Centro HR” di (...) ha informato il Comando regio-
ne guardie di confine (...) e (...) circa l'esito degli accertamenti citati. ll
27 aprile 2007 il Comando regione guardie di confine (...) ha pure
informato X._______ che, sulla base della situazione riscontrata, il
trasferimento da lui richiesto (...) non risultava possibile.
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F.
Dopo un colloquio tra le parti, il Comando regione guardie di confine
(...) ha chiesto alla “sezione esercizio” dell'AFD di chiarire le possibilità
d'impiego di X._______ nell'ambito del servizio civile del (...) circonda-
rio. Esso ha pure comunicato a X._______ e a (...) la possibilità di
effettuare delle prove durante i mesi di giugno-agosto 2007 con lo
scopo di verificare quale attività potesse essere compatibile con lo
stato di salute del dipendente.
G.
Il 29 maggio 2007 la “sezione esercizio” dell'AFD ha risposto al Co-
mando regione guardie di confine (...) che, tenuto conto delle sue con-
dizioni di salute e dei posti a disposizione a quel momento, non era
possibile proporre a X._______ nessun posto di lavoro nel servizio
civile. Egli è stato quindi informato delle prove d'impiego che il suo da-
tore di lavoro era intenzionato a eseguire col sostegno del “Medi-
calService”.
H.
Su richiesta di X._______, che non riteneva adatte ai disturbi che ac-
cusava le prove propostegli, con certificato del 6 giugno 2007 il suo
medico curante ha certificato la non idoneità del dipendente al servizio
esterno quale guardia di confine né d'inverno né d'estate, definendolo
per contro totalmente abile al lavoro per impieghi da svolgere all'inter-
no di uffici. Su tali basi, X._______ si è rifiutato di procedere a dette
prove.
I.
Eseguiti ulteriori accertamenti medici, colloqui e verifiche con esito ne-
gativo in merito al possibile impiego che X._______ avrebbe potuto
svolgere, in data 8 settembre 2008 il Comando regione guardie di con-
fine (...) ha manifestato al “Centro HR” di (...) l'intenzione di procedere
alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo senso, X._______ è
stato informato con lettera consegnatagli brevi manu il 18 settembre
2008.
J.
Dopo aver consultato l'interessato, con decisione del 9 ottobre 2008 il
Comando regione guardie di confine (...) (autorità di prima istanza) ha
formalizzato la risoluzione del rapporto di lavoro per il 30 aprile 2009.
Contro tale atto X._______ ha interposto opposizione il 4 novembre
2008.
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K.
L'incarto è stato quindi trasmesso alla Direzione generale delle doga-
ne (DGD) accompagnato dalla richiesta di conferma della decisione di
scioglimento del rapporto di lavoro. Con decisione del 24 aprile 2009,
la DGD (autorità inferiore) ha confermato la risoluzione del rapporto di
lavoro per il 30 aprile 2009, togliendo l'effetto sospensivo ad un even-
tuale ricorso.
Dopo aver riassunto quanto sin lì accaduto, rimarcando non da ultimo
il fatto che X._______ non aveva tempestivamente informato i suoi su-
periori dei problemi di salute di cui da tempo soffriva, l'autorità inferio-
re ha giustificato la disdetta con l'incapacità dello stesso ad effettuare i
compiti convenuti nel contratto di lavoro, segnatamente a svolgere l'at-
tività all'esterno che la professione di guardia di confine comporta. Es-
sa ha altresì sottolineato l'impossibilità di trovare un impiego idoneo a
X._______ in seno all'AFD e nel contempo considerato che il provvedi-
mento preso vada giudicato siccome ragionevole e sostenibile, ritenuto
pure che egli ha comunque diritto ad un versamento dell'ammontare di
ca. fr. (...).
L.
La decisione della DGD è stata immediatamente impugnata con ricor-
so al Tribunale amministrativo federale, che qui concretamente ci occu-
pa. Postulando sia in via supercautelare che cautelare la restituzione
dell'effetto sospensivo, X._______ (ricorrente) contesta una sua inido-
neità in quanto, a partire dal 2001, il lavoro contrattualmente convenu-
to sarebbe stato un lavoro all'interno. Egli rileva che il suo spostamen-
to presso (...), dove dal 1. gennaio 2007 pure svolge un'attività d'uffi-
cio, è avvenuto nell'ambito della riorganizzazione denominata (...), con
l'esplicita promessa di essere occupato in un lavoro amministrativo.
Nella denegata e contestata ipotesi che il lavoro convenuto dovesse
invece essere quello nel servizio armato svolto all'esterno, il ricorrente
denuncia il comportamento assunto dal suo datore di lavoro ritenendo
che quest'ultimo non abbia affatto esaminato tutte le possibilità ragio-
nevolmente esigibili per continuare ad impiegarlo rispettivamente non
abbia validamente sostanziato la posizione secondo cui, tenuto conto
dei compiti che il Corpo guardie di confine è chiamato a svolgere e
della necessaria organizzazione che ciò comporta, avrebbe invece
adempiuto a tali obblighi. Il ricorrente censura infine la mancata crea-
zione di un posto di lavoro ad personam quale concreta misura
d'integrazione come pure il fatto che il datore di lavoro non abbia moti-
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vato perché egli non sarebbe idoneo a posti per cui ha nel frattempo
concorso in seno all'AFD e perché, nell'ambito dei concorsi svolti, gli
siano stati preferiti altri candidati.
M.
Con ordinanza supercautelare del 28 aprile 2009, prendendo atto del
ricorso, lo scrivente Tribunale ha restituito l'effetto sospensivo al grava-
me. Esso ha quindi assegnato un termine al Comando regione guardie
di confine (...) e all'autorità inferiore per esprimersi in merito alla ri-
chiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata in via cautela-
re.
N.
Preso atto delle sue osservazioni, con ordinanza del 12 maggio 2009 il
Tribunale amministrativo federale ha richiesto all'autorità inferiore la
trasmissione dell'incarto completo. Quest'ultimo gli è stato trasmesso il
18 maggio successivo.
O.
Con decisione incidentale del 19 maggio 2009 lo scrivente Tribunale
ha accolto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso.
P.
Con atto del 26 giugno 2009 rispettivamente del 29 giugno 2009 il Co-
mando regione guardie di confine (...) e la DGD hanno preso posizione
in merito al ricorso. Confermando quanto esposto nella decisione im-
pugnata, essi domandano che lo stesso venga respinto.
Q.
Il 27 luglio 2007, il ricorrente ha presentato nuove osservazioni con cui
ribadisce in sostanza quanto già espresso nelle precedenti comparse
scritte.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
più oltre.
Diritto:
1.
1.1 La decisione impugnata è stata emessa dalla DGD in virtù dell'art.
14 cpv. 2 rispettivamente dell'art. 35 cpv. 1 della legge federale del 24
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marzo 2000 sul personale federale (LPers; 172.220.1) e dell'art. 110
lett. b dell'ordinanza federale del 3 luglio 2001 sul personale federale
(OPers; RS 172.220.111.3). Il Tribunale amministrativo federale è com-
petente a statuire sul ricorso interposto contro tale decisione in virtù
degli art. 1, 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribu-
nale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art.
36 cpv. 1 LPers.
1.2 Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF co-
me pure da normative speciali (art. 37 LTAF, art. 2 e art. 4 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS
172.021]), la procedura soggiace alla PA.
1.3 Come già constatato con decisione incidentale del 19 maggio
2009, in quanto destinatario della decisione impugnata, che conferma
la decisione del 9 ottobre 2008 del Comando regione guardie di confi-
ne (...), il ricorrente ha senz'altro qualità per ricorrere (art. 48 cpv. 1
PA).
1.4 Essendo la decisione della DGD stata impugnata con atto tempe-
stivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma
e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), il ricorso è ricevibile in
ordine e dev'essere esaminato nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Ciò
non di meno, se la decisione impugnata concerne la valutazione delle
prestazioni di un impiegato, del rapporto di fiducia tra datore di lavoro
e impiegato o la responsabilità di assicurare una corretta esecuzione
dei compiti di un'unità amministrativa, esso opera con una certa pru-
denza. In caso di dubbio, in simili fattispecie non si scosta infatti dalla
posizione assunta dall'autorità inferiore rispettivamente non sostituisce
il proprio apprezzamento a quello di quest'ultima (decisioni del Tribu-
nale amministrativo federale A-880/2009 del 16 giugno 2009, consid.
2; A-1781/2006 del 15 agosto 2007, consid. 1.4; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Basilea 2008, no. 2.160).
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3.
3.1 Un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto
da ciascuna delle parti contraenti (art. 12 cpv. 1 LPers). I motivi che
permettono al datore di lavoro una disdetta ordinaria sono elencati
esaustivamente dalla legge (art. 12 cpv. 6 LPers). L'impiegato che ha
preso conoscenza della disdetta da parte del suo datore di lavoro ha
30 giorni di tempo per contestarla rendendo plausibile, in forma scritta,
uno dei motivi di nullità indicati nella LPers (art. 14 cpv. 1 LPers). Se
entro 30 giorni dalla ricezione della lettera con cui l'impiegato fa valere
la nullità della disdetta, il datore di lavoro non chiede all'autorità di ri-
corso di confermare la validità della stessa, quest'ultima è nulla e l'im-
piegato ritrova il suo precedente lavoro oppure, se ciò non è possibile,
un altro lavoro ragionevolmente esigibile (art. 14 cpv. 2 LPers).
3.2 Tra i motivi che giustificano una disdetta del contratto di lavoro da
parte del datore di lavoro vi sono l'incapacità o l'inattitudine a svolgere
l'attività convenuta nel contratto stesso (art. 12 cpv. 6 lett. c LPers).
L'incapacità o l'inattitudine dell'impiegato sono motivi di disdetta ogget-
tivi, legati alla sua persona ed al compito da lui svolto (decisione della
Commissione federale di ricorso in materia di personale federale
[CRP] 2006-012 del 20 settembre 2006, consid. 4c). Un impiegato è in-
capace o inadatto ai sensi dell'art. 12 cpv. 6 lett. c LPers, quando non
può assolvere o può assolvere solo in maniera insufficiente ai doveri
pattuiti. Chiari indizi in tal senso sono ad esempio problemi di salute,
insufficienti conoscenze o capacità intellettive, insufficiente capacità
d'integrazione (HARRY NÖTZLI, Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen
im Bundespersonalrecht, Berna 2005, no. 202).
3.3 In via generale, l'incapacità o l'inadeguatezza nella forma sopra
descritta non possono essere riconosciute con facilità o leggerezza. In
base al principio della proporzionalità, ancorato all'art. 5 cpv. 2 della
Costituzione federale Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost, RS 101), segue pure che in caso di malattia può essere conclu-
sa l'inadeguatezza di una persona, solo quando il suo stato di salute
resta tale piuttosto a lungo rispettivamente quando è prevedibile che in
un termine ragionevole non vi potrà essere miglioramento (DTAF
2007/34, consid. 7.2; decisione della CRP 2006-012 del 20 settembre
2006, consid. 4b).
3.4 Giusta l'art. 19 cpv. 1 LPers, benché nella LPers non sia ancorata
nessuna garanzia del posto di lavoro, sempre nell'ottica del rispetto
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del principio della proporzionalità, prima di recedere dal rapporto di la-
voro senza colpa dell'impiegato interessato, il datore di lavoro deve
esaminare tutte le opportunità e possibilità ragionevolmente esigibili
per continuare ad impiegarlo (DTAF 2007/34, consid. 7.2; PETER HÄNNI,
Personalrecht des Bundes, in: Heinrich Koller/Georg Müller/René
Rhinow/Ulrich Zimmerli [curatori], Schweizerisches Bundesverwal-
tungsrecht, vol. I/2, 2. edizione, Basilea 2004, no. 112; ANNIE ROCHAT
PAUCHARD, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération, in: Rivi-
sta di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] II-2001 pag.
549 segg., 566).
3.5 Gli obblighi che incombono al datore di lavoro sono accompagnati
da un dovere di collaborazione dell'impiegato medesimo. Quest'ultimo
è tenuto a valutare attentamente tutte le proposte che il datore di lavo-
ro gli sottopone e ad agevolarlo nella ricerca di una soluzione soddi-
sfacente (decisione della CRP 2005-019 del 7 dicembre 2005, consid.
5, confermata dal Tribunale federale con decisione 2A.62/2006 del 27
giugno 2006).
4.
4.1 Nel caso in esame, preso atto dell'opposizione interposta dal qui
ricorrente contro la decisione del 9 ottobre 2008 con cui gli veniva co-
municata la risoluzione del rapporto di lavoro (art. 14 cpv. 1 LPers),
con atto del 19 novembre successivo il Comando regione guardie di
confine (...) ha correttamente adito la DGD, postulando la conferma
della validità della disdetta impartita (art. 14 cpv. 2 LPers). Il 24 aprile
2009, la DGD ha quindi confermato il provvedimento preso dal Co-
mando regione guardie di confine (...) di risolvere il rapporto di lavoro
con il ricorrente per il 30 aprile 2009. Nella sua decisione, essa ha giu-
stificato la disdetta recapitata al ricorrente con l'incapacità dello stesso
ad effettuare i compiti convenuti nel contratto di lavoro, segnatamente
a svolgere l'attività all'esterno che la professione di guardia di confine
comporta (art. 12 cpv. 6 lett. c LPers). Sottolineando l'impossibilità di
trovare un impiego idoneo al ricorrente in seno all'AFD, l'autorità infe-
riore ha quindi ritenuto che detto provvedimento debba essere giudica-
to ragionevole e sostenibile rispettivamente proporzionale.
4.2 Impugnando la decisione della DGD davanti allo scrivente Tribuna-
le, il ricorrente contesta una sua inidoneità in quanto, a partire dal
2001, il lavoro contrattualmente convenuto sarebbe stato un lavoro
all'interno. Egli rileva che il suo spostamento presso (...), dove dal 1.
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gennaio 2007 pure svolge un'attività d'ufficio, è avvenuto nell'ambito
della riorganizzazione denominata (...), con l'esplicita promessa di
essere occupato in un lavoro amministrativo (successiva consid. 5).
Nella denegata e contestata ipotesi che il lavoro convenuto dovesse
invece essere quello nel servizio armato svolto all'esterno, il ricorrente
denuncia il comportamento assunto dal suo datore di lavoro ritenendo
che quest'ultimo non abbia affatto esaminato tutte le possibilità ragio-
nevolmente esigibili per continuare ad impiegarlo rispettivamente non
abbia validamente sostanziato la posizione secondo cui, tenuto conto
dei compiti che il Corpo guardie di confine è chiamato a svolgere e
della necessaria organizzazione che ciò comporta, avrebbe invece
adempiuto a tali obblighi (successiva consid. 6). Il ricorrente censura
infine la mancata creazione di un posto di lavoro ad personam sulla
base dell'art. 11a OPers (successiva consid. 7) come pure il fatto che il
datore di lavoro non abbia concretamente motivato perché egli non sa-
rebbe idoneo a posti per cui ha nel frattempo concorso in seno all'AFD
e perché, nell'ambito dei concorsi svolti, gli siano stati preferiti altri
candidati (consid. 8).
5.
5.1 Come correttamente rilevato anche dal Comando regione guardie
di confine (...) nella sua risposta, nella fattispecie, l'attività convenuta
ai sensi dell'art. 12 cpv. 6 lett. c LPers, sulla base della quale deve
essere valutata anche l'incapacità rispettivamente l'inattitudine del
ricorrente secondo la stessa norma è quella di guardia di confine, ov-
vero di un membro di una formazione armata e in uniforme con com-
petenze specifiche, tra cui quelle di intercettazione, perquisizione e
messa in stato di fermo (art. 91 cpv. 2 e art. 100 segg. della legge fe-
derale del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD; RS 631.0]; HEINZ
SCHNEIDER/RODOLFO CONTIN, Aufgaben und Funktionsweise des Grenz-
wachtkorps heute und unter Schengen, in: Christine Kaddous/Monique
Jametti Glauser [curatrici], Bilaterale Abkommen II Schweiz-EU und
andere neue Abkommen, Basilea/Bruxelles 2006, pag. 281 segg.; HANS
WIPRÄCHTIGER, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher [curatori], Zoll-
gesetz-Handkommentar, Berna 2009, ad art. 100 segg.).
5.2 Il contratto (doc. 1.6.1 del dossier personale) da lui sottoscritto il
23 novembre 2006 a seguito della riorganizzazione (...), che però è in-
tervenuta prima della comunicazione dei disturbi di cui soffriva ai suoi
superiori e quindi non può essere considerata quale causa della
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disdetta data al ricorrente (cfr. comunicazione del trasferimento doc.
1.2.2 del dossier personale e certificato medico doc. 1), lo designava
infatti come tale attribuendolo a (...).
5.3 Contrariamente a quanto da lui sostenuto in sede di ricorso, dagli
atti non emerge invece affatto che la sua attività avrebbe dovuto com-
portare lo svolgimento di mansioni di carattere esclusivamente ammi-
nistrativo. Benché il ricorrente sostenga di aver ricevuto assicurazioni
in tal senso, anche da essi risulta piuttosto che i compiti particolari at-
tribuitigli nell'ambito del traffico turistico avevano e hanno carattere pu-
ramente transitorio rispettivamente temporaneo. Questi compiti gli
sono infatti stati attribuiti unicamente nell'attesa che le ripercussioni
sull'attività lavorativa dei disturbi denunciati dal ricorrente successiva-
mente alla decisione di spostarlo a (...) potessero venire chiarite (cfr.
doc. 49-50, sottoscritti dal ricorrente medesimo). In conformità dell'art.
8 LPers rispettivamente l'art. 25 OPers è quindi il contratto di lavoro
sottoscritto dalle parti ad essere determinante (HÄNNI, op. cit., no. 52;
ROCHAT PAUCHARD, op. cit., pag. 556 segg.).
5.4 Sulla base di quanto precede, anche la conclusione tratta dalla
DGD secondo cui la disdetta recapitata al ricorrente sarebbe motivata
dall'incapacità dello stesso ad effettuare i compiti convenuti nel con-
tratto di lavoro, segnatamente a svolgere l'attività di servizio armato
all'esterno che la professione di guardia di confine comporta, è giustifi-
cata. La conclusione della DGD si fonda per altro sul risultato di esami
approfonditi eseguiti sia dai medici curanti del ricorrente, sia dal “Medi-
calService”, da cui emerge in modo concorde che non vi sono margini
di miglioramento dello stato di salute del ricorrente né a breve né a
lungo termine (DTAF 2007/34, consid. 7.2; decisione della CRP
2006-012 del 20 settembre 2006, consid. 4b).
6.
6.1 Sempre contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il suo
datore di lavoro non è venuto meno neppure agli obblighi che l'art. 19
cpv. 1 LPers gli imponeva. Risulta infatti dall'incarto che – dopo la non
certo tempestiva comunicazione in merito ai problemi di salute che lo
affliggevano ai suoi superiori e l'esecuzione di esami approfonditi – la
posizione professionale del ricorrente è stata discussa in occasione di
più incontri con il diretto interessato (in particolare, quelli del 2 maggio
e del 9 novembre 2007) e che, durante rispettivamente dopo ogni col-
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loquio, il Comando regione guardie di confine (...) si è concretamente
attivato al fine di sbloccare la situazione.
6.2 Esso ha quindi agito su più fronti, sia per capire se vi fossero an-
cora delle attività da lui esercitabili nell'ambito del servizio armato, sia
per verificare le possibilità di impiego del ricorrente nel servizio civile
dell'AFD, mettendo in atto quanto ragionevolmente esigibile per conti-
nuare ad impiegarlo. In tale ottica, il Comando regione guardie di con-
fine (...) ha proposto al ricorrente di effettuare delle prove d'impiego
sempre in seno al Corpo delle guardie di confine e, parallelamente, si
è pure rivolto alla “sezione esercizio” della Direzione delle dogane di
(...): una prima volta il 25 maggio 2007 (doc. 12, 14) poi, ad un anno di
distanza ed in modo più puntuale, il 28 luglio 2008 (doc. 23).
6.3 Poco adeguato alla situazione, è stato semmai il comportamento
del ricorrente. Rendendo parzialmente vani gli sforzi messi in atto dal
suo datore di lavoro, egli ha infatti più volte rifiutato di eseguire dette
prove, insistendo unicamente per l'ottenimento di un posto in ufficio,
all'interno del Corpo stesso o nel servizio civile (cfr. ad esempio doc.
19). Benché comprensibilmente temesse per la sua salute e l'espe-
rienza personale lo facesse essere pessimista, avrebbe dovuto valuta-
re le offerte propostegli con maggiore attenzione, evitando di rifiutarle
a priori. Comunicando, sulla base dell'avviso del suo medico di fami-
glia, la sua indisponibilità ad eseguire dei tentativi mirati, il ricorrente
ha invece peggiorato una situazione già delicata, precludendo quella
che anche il “MedicalService” (cfr. doc. 13) aveva ritenuto l'unica via
percorribile per permettere ai suoi superiori di comprendere, sulla ba-
se di puntuali resoconti da lui stesso forniti, i reali limiti di una sua oc-
cupazione futura in seno al Corpo delle guardie di confine.
6.4 Di carattere temporaneo, accompagnati dai necessari supporti
(scarpe con suola molle) ed espressamente previsti in una stagione
con temperature relativamente costanti, tali tentativi d'impiego erano
stati pianificati con scrupolo (cfr. doc. 15) e avrebbero dovuto essere
considerati tutt'altro che irragionevoli. Unitamente alle richieste formu-
late alla “sezione esercizio” della Direzione delle dogane di (...),
costituivano un concreto strumento per ovviare al problema presenta-
tosi, che sarebbe spettato al ricorrente di adeguatamente valorizzare
(decisione della CRP 2005-019 del 7 dicembre 2005, consid. 5, confer-
mata dal Tribunale federale con decisione 2A.62/2006 del 27 giugno
2006).
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6.5 Anche su questo punto, il ricorso è pertanto infondato. La misura
presa nei confronti del ricorrente non è infatti né contraria all'art. 19
cpv. 1 LPers rispettivamente il risultato di un abuso del potere di ap-
prezzamento che tale norma concede, né – per quanto verificabile in
quest'ottica, dato che la decisione presa è giustificata pure dalla ne-
cessità da parte dell'AFD di assicurare una corretta esecuzione dei
compiti a lei affidati (cfr. precedente consid. 2) – inadeguata.
7.
Il ricorso presentato non può per altro essere accolto neppure con rife-
rimento all'art. 11a OPers.
Al riguardo, occorre infatti rilevare che, al pari dell'art. 19 cpv. 1 LPers,
anche questa norma non fornisce nessuna garanzia del posto di lavo-
ro, bensì unicamente una base legale per il ricorso – nell'ottica della
protezione della personalità e della salute, nonché della salvaguardia
della sicurezza del personale sul posto di lavoro (art. 4 cpv. 2 lett. g
LPers) – a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per
reintegrare nel mondo del lavoro una persona impedita al lavoro a cau-
sa di una malattia o di un infortunio.
Ciò emerge chiaramente anche dal Foglio d'informazione del 19 marzo
2007 “I datori di lavoro e la 5. revisione AI” (scaricabile dal sito dell'Uf-
ficio federale delle assicurazioni sociali [ ]), citato
dal ricorrente nelle sue osservazioni del 27 luglio 2009. Secondo tale
scritto, nell'ambito della 5. revisione della legge federale del 19 giugno
1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), il legislatore
ha infatti volontariamente rinunciato all'introduzione di misure cogenti,
segnatamente di quote a favore di personale con limitazioni d'impiego.
8.
Infondato è infine anche il rimprovero secondo cui il datore di lavoro
del ricorrente non avrebbe motivato a sufficienza perché egli non
sarebbe idoneo a posti per i quali ha nel frattempo concorso presso
l'AFD e perché gli siano stati preferiti altri candidati, violando così il
suo diritto di essere sentito.
In effetti, oltre a non conferire affatto al dipendente un diritto ad un im-
piego (cfr. precedente consid. 3.4), l'art. 19 cpv. 1 LPers non gli garan-
tisce neanche un trattamento privilegiato nell'ambito della messa a
concorso di nuovi posti (anche se con specifico riferimento all'art. 104
OPers, applicabile in casi di ristrutturazioni, cfr. decisioni del Tribunale
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A-2703/2009
amministrativo federale A-5455/2007 dell'11 giugno 2008, consid. 5.4,
confermata con decisione del Tribunale federale 1C_318/2008 dell'11
maggio 2009; A-2737/2007 del 25 settembre 2007, consid. 4.3).
Dalle menzionate decisioni emerge per altro pure che la valutazione
dell'idoneità di una persona in relazione ad un posto vacante rientra
nell'ampio potere di apprezzamento riconosciuto al (potenziale) datore
di lavoro, per cui lo scrivente Tribunale vi si distanzia unicamente nel
caso risulti basare su elementi manifestamente insostenibili (cfr. al ri-
guardo precedente consid. 2). Così comunque non è nella fattispecie.
Né gli allegati inoltrati dal ricorrente né gli ulteriori documenti compo-
nenti l'incarto contengono infatti indicazioni in tal senso.
In conclusione, ancorché comprensibilmente difficile da accettare, la
misura presa nei confronti del ricorrente non è contraria al diritto appli-
cabile, non può inoltre essere considerata né frutto di un abuso del po-
tere di apprezzamento conferito all'autorità inferiore né – per quanto
verificabile anche in quest'ottica – inadeguata.
Il ricorso presentato contro la decisione del 24 aprile 2009 della DGD
va pertanto respinto.
9.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers rispettivamente all'art. 7 cpv. 3 del rego-
lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS
173.320.2), non vengono prelevate spese né assegnate ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità di prima istanza (raccomandata)
- autorità inferiore (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti
di lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribu-
nale federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione
che concernano controversie sulla parità tra i sessi oppure controver-
sie di carattere patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr.
15'000.-- rispettivamente – se ciò non è il caso – nelle quali si ponga
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. g in
relazione con l'art. 85 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tri-
bunale federale [LTF; RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti
in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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