Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A2751/2008
Sen t e n z a d e l l ' 8 ma r z o 2 0 1 1
Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jérôme Candrian, Kathrin Dietrich,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti A._______,
patrocinato dall'Avv. B._______,
ricorrente,
contro
La Posta Svizzera, Direzione generale, Viktoriastrasse 21,
3030 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Risoluzione del contratto di lavoro;
decisione del (…).
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Fatti:
A.
Il signor A._______ ha iniziato il suo rapporto di lavoro con la Posta
Svizzera (di seguito: la Posta) il 1°marzo (…) in qualità di (…).
B.
A causa di un infortunio non professionale accorsogli in data 30
settembre (…), il signor A._______ ha dovuto interrompere la sua attività
lavorativa per essere curato e quindi per procedere alla riabilitazione
necessaria.
C.
Nel mese di luglio del (…), trascorso quasi un anno dall'incidente subito e
quando la capacità lavorativa del signor A._______ era del 25%, la
Posta, in accordo con la SUVA (azienda assicurativa di diritto pubblico),
gli ha proposto – a scopo terapeutico per iniziare progressivamente a
reintrodursi nel mondo del lavoro – un'attività presso il centro di
riparazione degli scanner. L'esito di tale tentativo è stato però negativo.
D.
Con scritto del 10 marzo 2004, il servizio medico delle FFS,
dell'amministrazione generale della Confederazione, della Posta e di
Swisscom (di seguito: Medical Service) ha giudicato il signor A._______
medicalmente inabile alla sua funzione lavorativa iniziale. Il Medical
Service ha precisato che per il futuro sarebbe stato necessario trovare un
lavoro che non richiedesse sforzi fisici che coinvolgessero la spalla
destra.
E.
In data 28 luglio 2004, la Posta ha sottoposto al signor A._______ una
convenzione per la risoluzione del rapporto di lavoro.
F.
Con scritto del 24 agosto 2004, il signor A._______ ha chiesto alla Posta
dei chiarimenti sulla proposta di convenzione summenzionata e se non si
potessero prevedere delle funzioni adatte al suo stato di salute.
G.
In data 28 settembre 2004 le parti si sono incontrate nel tentativo di
definire la questione.
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Pagina 3
H.
Con lettera del 1° ottobre 2004, la Posta ha informato il signor A._______
che il diritto al versamento del salario in caso di incapacità lavorativa
durante 720 giorni terminava il 30 settembre 2004, conformemente al
contratto collettivo di lavoro per il personale della Posta (di seguito: CCL
Posta), cifra 3700 cpv. 1.
I.
Con raccomandata del 6 ottobre 2004, la SUVA ha informato il signor
A._______ che dal 1° novembre 2004 sarebbe stato considerato abile al
lavoro nella misura prevista dal medico di circondario. Veniva anche
indicato che la SUVA sospendeva le prestazioni a titolo di spese di cura
ed indennità giornaliere a decorrere dal 1° novembre 2004.
J.
Con decisione del 7 ottobre 2004, la Posta ha rescisso il rapporto di
lavoro con il signor A._______ con effetto al 1° maggio 2005. Sempre con
tale atto, essa ha rilevato che dal 1° ottobre 2004 era terminato il diritto al
versamento del salario da parte della Posta e che la SUVA avrebbe
provveduto a versargli direttamente le indennità giornaliere.
K.
Dopo il licenziamento, il signor A._______ si è iscritto alla
disoccupazione, dalla cui cassa non ha percepito alcuna indennità.
L.
Con ricorso del 21 ottobre 2004, il signor A._______ ha impugnato la
citata decisione davanti al direttore generale della Posta. Dopo una
procedura per diniego di giustizia proposta dinanzi allo scrivente
Tribunale, divenuta priva d'oggetto con l'emanazione della decisione del
31 marzo 2008 da parte del direttore generale della Posta, il ricorso, per
quanto ammissibile, è stato respinto.
M.
Nel frattempo, il signor A._______ a ritrovato un lavoro dal 1° marzo
2005.
N.
Con atto del 28 aprile 2008, che qui concretamente ci occupa, il signor
A._______ (di seguito: ricorrente) ha nuovamente adito il Tribunale
amministrativo federale (TAF). Con il suo ricorso egli ha sostanzialmente
mutato la propria richiesta iniziale, chiedendo il mantenimento della
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disdetta corredata della Posta (di seguito: autorità inferiore) con
conseguente fine del rapporto di lavoro a far tempo dal 1 maggio 2005 e,
protestate spese e ripetibili, che la Posta venga condannata a versargli
l'ammontare dei salari ancora scoperti fino al 1° maggio 2005,
considerato che il preavviso di disdetta doveva essere pagato, per un
imposto totale di CHF 20'313.— (la somma si ferma al 1°marzo, posto
che il ricorrente ha trovato un nuovo lavoro). Inoltre, il ricorrente protesta
un'adeguata indennità per inadempimento contrattuale, per un
ammontare di CHF 25'497.—, più interessi ad un saggio del 5% a far
tempo dal 1° maggio 2005.
O.
L'autorità inferiore ha fatto pervenire al TAF le sue osservazioni al ricorso
con scritto del 30 maggio 2008, nel quale, portando alcune precisazioni a
sostegno della liceità del licenziamento, ha concluso confermando
appieno la propria decisione del 31 marzo 2008.
P.
Con scritto dell'11 gennaio 2011, il ricorrente si è riconfermato
integralmente nel proprio memoriale di ricorso, senza aggiungere ulteriori
considerazioni.
Q.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito
della vertenza.
Diritto:
1.
1.1. Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dalla Posta, che è un'azienda della
Confederazione ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF.
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Pagina 5
1.3. Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore;
inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata che rigetta le sue
richieste, lo stesso ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione
impugnata e vanta un interesse attuale e degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione di tale decisione (art. 48 PA). Egli è
pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
1.4. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma ed al
contenuto dell'atto di ricorso (artt. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2a ed.,
Berna 2002, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e
dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità
competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid.
1°; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenza del TAF del 29 settembre 2009
nella causa A5881/2007, consid. 1.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed.
Zurigo 1998, n. 674 e segg.).
3.
3.1. La presente procedura, viste le conclusioni che contengono
unicamente pretese finanziarie (v. consid. 4), ha per oggetto le
conseguenze della rescissione del rapporto di lavoro di un impiegato
della Posta. Il 1° gennaio 2002 è entrata in vigore la nuova legge sul
personale federale (LPers, RS 172.220.1). Secondo l'art. 2 LPers e l'art.
15 della legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione delle poste
(LOP, RS 783.1) i rapporti di lavoro degli impiegati della Posta
sottostanno alla LPers. Conformemente all'art. 38 LPers, la Posta ha
negoziato un contratto collettivo di lavoro (CCL Posta) con le associazioni
del personale, applicabile per principio a tutto il personale della Posta
(art. 38 cpv. 2 LPers).
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Di conseguenza, i rapporti di lavoro del ricorrente sono sottoposti alla
LPers, al CCL Posta e in modo suppletivo alla legge federale del 30
marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto:
Diritto delle obbligazioni, CO, RS 220). Per quanto concerne l'applicabilità
del CO, si veda la decisione della Commissione federale di ricorso in
materia del personale federale del 14 maggio 2004 (CRP 2003025), in:
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
(GAAC) 68.152, consid. 6aa con numerosi rinvii.
3.2. Il CCL Posta è entrato in vigore il 1° gennaio 2002. Lo stesso è poi
stato rinegoziato ed una versione del 1° gennaio 2008 è attualmente in
vigore.
Nel valutare quali disposizioni – CCL Posta 2002 o 2008 – debbano
essere applicate nel presente caso, vale il principio secondo cui sono
determinanti quelle disposizioni giuridiche valide al momento della
realizzazione della fattispecie giuridicamente rilevante (MAX IMBODEN/RENÉ
RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5a ed., n. 15 B I).
Secondo la giurisprudenza forgiata dall'Alta corte, la legalità di un atto
amministrativo dev'essere giudicata, di regola, in base al diritto vigente al
momento dell'emanazione dello stesso (DTF 130 V 329, consid. 2.3; DTF
125 II 591, consid. 5e/aa). Questa formula si basa principalmente sul
concetto secondo il quale l'istituto del ricorso di diritto amministrativo
tende in primo luogo al controllo della legalità della decisione querelata,
motivo per cui eventuali modifiche delle disposizioni pertinenti intervenute
durante la procedura di ricorso sono da considerarsi irrilevanti (MARCO
BORGHI, Il diritto amministrativo intertemporale, Revue de droit suisse
[RDS] / Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487).
Il licenziamento del ricorrente è avvenuto il 7 ottobre 2004. Nel caso in
esame, tale atto costituisce la "fattispecie giuridicamente rilevante".
Pertanto, il TAF ha da esaminare se la rescissione del rapporto di lavoro
– e nella presente fattispecie (v. consid. 4 qui di seguito) le conseguenze
della stessa – rispettano, in particolare, il CCL Posta del 1° gennaio 2002.
4.
Nel caso in parola, impugnando la decisione della Direzione generale
della Posta davanti allo scrivente Tribunale, il ricorrente ha modificato le
proprie richieste iniziali, posto che, avendo nel frattempo trovato lavoro, la
reintegrazione nell'organico della Posta non avrebbe più avuto senso. In
sostanza, ritenendo divenute prive d'oggetto le pretese di cui ai punti 1 e
2 del ricorso del 21 ottobre 2004, il ricorrente ha chiesto che la disdetta
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del 7 ottobre 2004 intimatagli dalla Posta sia mantenuta e quindi che il
rapporto di lavoro sia da considerarsi effettivamente concluso il 1° maggio
2005. Pertanto, egli rivendica unicamente il versamento dell'importo di
CHF 20'313.— oltre interessi al 5% a partire dal 1° maggio 2005 a titolo di
salari e quota parte di tredicesima, nonché l'importo di CHF 25'497.—
oltre interessi al 5% a partire dal 1 maggio 2005 a titolo di risarcimento
danni per in esecuzione del contratto.
Tale richiesta di risarcimento presuppone che il contratto sia ancora
valido e che, di conseguenza, la Posta sia ancora obbligata ad occupare
il dipendente. Del resto contestualmente a questa pretesa, il ricorrente
lamenta il fatto che la Posta non gli abbia offerto un altro impiego.
Indirettamente, pertanto, il ricorrente contesta ancora la disdetta, in
particolare pretendendo che la Posta avrebbe dovuto reintegrarlo nel
proprio organico. La citata pretesa ex art. 97 CO verrà trattata più avanti.
Intanto, lo scrivente Tribunale esaminerà brevemente, ed a titolo liminare,
la validità della disdetta.
4.1. Un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da
ciascuna delle parti contraenti (art. 12 cpv. 1 LPers). I motivi che
permettono al datore di lavoro una disdetta ordinaria sono elencati
esaustivamente dalla legge (art. 12 cpv. 6 LPers ripreso dalla cifra 124
Appendice 4 CCL Posta). L'impiegato che ha preso conoscenza della
disdetta da parte del suo datore di lavoro ha 30 giorni di tempo per
contestarla rendendo plausibile, in forma scritta, uno dei motivi di nullità
indicati nella LPers (art. 14 cpv. 1 LPers). Se entro 30 giorni dalla
ricezione della lettera con cui l'impiegato fa valere la nullità della disdetta,
il datore di lavoro non chiede all'autorità di ricorso di confermare la
validità della stessa, quest'ultima è nulla e l'impiegato ritrova il suo
precedente lavoro oppure, se ciò non è possibile, un altro lavoro
ragionevolmente esigibile (art. 14 cpv. 2 LPers).
Nel caso in esame, preso atto dell'opposizione interposta dal qui
ricorrente, con ricorso del 21 ottobre 2004, contro la decisione del 7
ottobre 2004 con cui gli veniva comunicata la risoluzione del rapporto di
lavoro (art. 14 cpv. 1 LPers), con atto del 9 novembre 2004, la Posta, ha
correttamente adito la Direzione generale della Posta, postulando la
conferma della validità della disdetta impartita (art. 14 cpv. 2 LPers).
4.2. Il 31 marzo 2008, l'autorità inferiore ha quindi confermato il
provvedimento preso dalla Posta, di risolvere il rapporto di lavoro con il
ricorrente per il 1 maggio 2005. Nella sua decisione, essa ha giustificato
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la disdetta recapitata al ricorrente con l'incapacità dello stesso ad
effettuare i compiti convenuti nel contratto di lavoro, segnatamente
svolgere l'attività di carico e scarico merce che la professione di addetto
alla logistica comporta (art. 12 cpv. 6 lett. c LPers). Sottolineando
l'impossibilità di trovare un impiego idoneo al ricorrente in seno alla
Posta, l'autorità inferiore ha quindi ritenuto che detto provvedimento
debba essere giudicato ragionevole e sostenibile, rispettivamente
proporzionale.
4.3. Tra i motivi che giustificano una disdetta del contratto di lavoro da
parte del datore di lavoro vi sono l'incapacità o l'inattitudine a svolgere
l'attività convenuta nel contratto stesso (art. 12 cpv. 6 lett. c LPers
rispettivamente la cifra 124 lett. c Appendice 4 CCL Posta). L'incapacità
o l'inattitudine dell'impiegato sono motivi di disdetta oggettivi, legati alla
sua persona ed al compito da lui svolto (decisione della Commissione
federale di ricorso in materia di personale federale [CRP] 2006012 del 20
settembre 2006, consid. 4c). Un impiegato è incapace o inadatto ai sensi
dell'art. 12 cpv. 6 lett. c LPers, quando non può assolvere o può
assolvere solo in maniera insufficiente ai doveri pattuiti. Chiari indizi in tal
senso sono ad esempio problemi di salute, insufficienti conoscenze o
capacità d'integrazione (HARRY NÖTZLI, Die Beendigung von
Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, Berna 2005, n. 202).
In via generale, l'incapacità o l'inadeguatezza nella forma sopra descritta
non possono essere riconosciute con facilità o leggerezza. In base al
principio della proporzionalità, ancorato all'art. 5 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), segue
pure che in caso di malattia può essere conclusa l'inadeguatezza di una
persona, solo quando il suo stato di salute resta tale piuttosto a lungo
rispettivamente quando è prevedibile che in un termine ragionevole non vi
potrà essere miglioramento (DTAF 2007/34, consid. 7.2; decisione della
CRP 2006012 del 20 settembre 2006, consid. 4b).
Come correttamente rilevato dalla Posta – e non contestato dal
ricorrente – l'attività convenuta ai sensi dell'art. 12 cpv. 6 lett. c LPers,
sulla base della quale deve essere valutata anche l'incapacità
rispettivamente l'inattitudine del ricorrente secondo la stessa norma è
quella di (…). La conclusione della Posta – pure non contestata dal
ricorrente – secondo cui la disdetta recapitata al signor A._______
sarebbe motivata dall'incapacità dello stesso ad effettuare i compiti
convenuti contrattualmente, si fonda sul risultato di esami medici
approfonditi, da cui emerge in modo chiaro che non vi sono margini di
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miglioramento dello stato di salute del ricorrente né a breve né a lungo
periodo (DTAF 2007/34, consid. 7.2; decisione della CRP 2006012 del
20 settembre 2006, consid. 4b).
Ne discende che il motivo di licenziamento invocato dalla Posta rispetta
quanto previsto dall'art. 12 cpv. 6 lett. c LPers rispettivamente la cifra 124
lett. c Appendice 4 CCL Posta.
5.
5.1. Giusta l'art. 19 cpv. 1 LPers, ripreso dalla cifra 40 Appendice 4 CCL
Posta, benché nella LPers non sia ancorata nessuna garanzia del posto
di lavoro, sempre nell'ottica del rispetto del principio della proporzionalità,
prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato
interessato, il datore di lavoro deve esaminare tutte le opportunità e
possibilità ragionevolmente esigibili per continuare ad impiegarlo (DTAF
2007/34, consid. 7.2; PETER HÄNNI, Personalrecht des Bundes, in:
Heinrich Koller/Georg Müller/René Rhinow/Ulrich Zimmerli [curatori],
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. I/2, 2a ed., Basilea 2004,
n. 112; ANNIE ROCHAT PAUCHARD, La nouvelle loi sur le personnel de la
confédération, in: Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese
[RDAT] II2001 pag. 549 e segg., 566).
Gli obblighi che incombono al datore di lavoro sono accompagnati da un
dovere di collaborazione dell'impiegato medesimo. Quest'ultimo è tenuto
a valutare attentamente tutte le proposte che il datore di lavoro gli
sottopone e ad agevolarlo nella ricerca di una soluzione soddisfacente
(decisione della CRP 2005019 del 7 dicembre 2005, consid. ,
confermata dal Tribunale federale con decisione 2A.62/2006 del 27
giugno 2006).
Inoltre, alla luce della giurisprudenza pertinente (cfr. GAAC 64.36), è
necessario determinare se la decisione impugnata, tenuto conto
dell'insieme delle circostanze, costituisce una soluzione idonea,
necessaria e proporzionata in senso stretto (DTF 131 I 91, consid. 3.3;
DTF 130 II 425, consid. 5.2.).
Sia come sia, quand'anche fossero esistiti dei posti a concorso presso il
datore di lavoro in questione, giova ricordare che, oltre a non conferire al
dipendente il diritto ad un impiego (cfr. precedente consid. 5.5), l'art. 19
cpv. 1 LPers non gli garantisce nemmeno un trattamento privilegiato
nell'ambito della messa a concorso di nuovi posti (anche se con specifico
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Pagina 10
riferimento all'art. 104 OPers, applicabile in casi di ristrutturazioni, cfr.
decisioni del Tribunale amministrativo federale A5455/2007 dell'11giugno
2008, consid. 5.4, confermata con decisione del Tribunale federale
1C_318/2008 dell'11 maggio 2009; A2737/2007 del 25 settembre 2007,
consid. 4.3).
Dalle menzionate decisioni emerge peraltro pure che la valutazione
dell'idoneità di una persona in relazione ad un posto vacante rientra
nell'ampio potere di apprezzamento riconosciuto al (potenziale) datore di
lavoro, per cui lo scrivente Tribunale vi si distanzierebbe unicamente nel
caso risulti basata su elementi manifestamente insostenibili. Così
comunque non è nella fattispecie, né gli allegati inoltrati dal ricorrente né
gli ulteriori documenti componenti l'incarto contengono, infatti, indicazioni
in tal senso.
Tale principio è ripreso dal primo capoverso della cifra 74 CCL Posta, il
quale prevede che, nella misura in cui sono soddisfatti i requisiti medici
ed aziendali, la Posta continua ad impiegare personale con rendimento
limitato per motivi di salute che, senza colpa, non può più eseguire
normalmente il lavoro svolto in passato.
5.2. La Posta ha avuto, nella presente procedura, un comportamento
contradditorio, pretendendo dapprima che non vi fossero posti confacenti
(cfr. decisione del 7 ottobre 2004), poi che il ricorrente non avesse
accettato proposte (cfr. decisione del 31 marzo 2008; osservazioni),
elemento questo, contestato dal ricorrente, che ha, dal canto suo, ribadito
di non avere mai ricevuto proposte alternative di impiego da parte del
datore di lavoro.
Lo scrivente Tribunale si trova quindi confrontato a due versioni differenti
dei fatti. Pertanto, verrà ritenuta la versione più favorevole al qui
ricorrente, che, oltretutto, risulta essere quella da lui sostenuta. Peraltro,
detta versione dei fatti emerge pure dalla decisione del 7 ottobre 2004. Si
constaterà dunque che la Posta non ha formulato proposte al ricorrente
perché non c'erano posti confacenti da proporgli.
In questo ambito, il ricorrente muove il rimprovero secondo cui il datore di
lavoro non si sarebbe sufficientemente prodigato nella ricerca di
un'occupazione alternativa per reintegrarlo nel proprio organico, violando
l'art. 19 cpv. 1 LPers rispettivamente la cifra 40 dell'Appendice 4 CCL
Posta. Pretende quindi che ci sarebbero stati posti da proporgli.
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Pagina 11
Detto gravame non è minimamente fondato. In effetti, il ricorrente si limita
a formulare congetture ed a chiedere come sia possibile che la Posta non
abbia avuto posti da proporgli, senza tuttavia portare il minimo elemento
probatorio circa l'esistenza di alternative che il datore di lavoro gli avrebbe
sottaciuto. Ritenendo, infatti, che il ricorrente ha voluto contestare
l'assenza di alternative da offrirgli, ci si sarebbe potuti aspettare che
producesse, già nell'ambito del suo ricorso dinanzi all'autorità inferiore,
estratti delle pubblicazioni di posti presso la Posta o altri documenti per
dimostrare quanto da lui sostenuto. Non v'è niente di simile nell'incarto
dell'autorità inferiore.
Infine, gli interrogativi mossi dal ricorrente circa l'esistenza di posti di
lavoro non adempiono ai requisiti dell'art. 13 PA, che prevede, anche
nell'ambito della massima d'ufficio che regge ogni procedura
amministrativa (art. 12 PA), che la parte che pretende che venga resa
una decisione a suo favore collabori anche all'amministrazione delle
prove (su queste questioni, v. DTF 130 II 482, consid 3.2).
5.3. In casu, risulta pure infondato il rimprovero secondo cui il datore di
lavoro avrebbe dovuto optare per una riqualifica del ricorrente ed
organizzare il rapporto di lavoro in modo tale da poterlo reintegrare
nell'organico. Anzitutto il ricorrente era già in possesso di un certificato
federale di capacità quale impiegato di vendita – certificato conseguito
nell'ambito della sua attività presso il datore di lavoro che gli ha quindi
concesso la facoltà di seguire una formazione – professione che risulta
essere compatibile con il suo stato di salute e pertanto una riqualifica
professionale non avrebbe avuto alcuna utilità. In secondo luogo – e qui
si richiamano le condizioni che hanno giustificato il licenziamento
(precedenti consid. 5.2 e 5.3) – la reintegrazione del dipendente
nell'organico può avvenire se esiste la concreta possibilità, ovvero se
sono soddisfatti i requisiti medici e aziendali. Se da una parte – a partire
dal 1° novembre 2004 – il ricorrente è stato giudicato abile al lavoro dal
profilo medico, pur con delle limitazioni che non gli permettevano di
svolgere la funzione originaria, dall'altra non esistevano, come già
evidenziato, le condizioni aziendali necessarie per il suo impiego. Tant'è
che la Posta ha deciso per il suo licenziamento.
Alla luce di quanto precede, l'art. 19 LPers, la cifra 74 CCL Posta e, in
linea di massima, la proporzionalità, sono da considerarsi rispettati dalla
decisione impugnata. Pertanto, la disdetta del 7 ottobre 2004 trasmessa
dalla Posta al ricorrente è valida.
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Pagina 12
6.
Ai sensi dell'art. 56 dell'Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale
(OPers, RS 172.220.111.3) in caso d’impedimento al lavoro per malattia
o infortunio, il datore di lavoro paga l’intero stipendio secondo gli articoli
15 e 16 LPers durante 12 mesi (cpv. 1). Allo scadere di questo periodo, il
datore di lavoro paga il 90 per cento dello stipendio durante 12 mesi.
L’importo dello stipendio ridotto non deve essere inferiore alle prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni
della cassa previdenziale PUBLICA alle quali il dipendente avrebbe diritto
in caso di invalidità (cpv. 2). La continuazione del pagamento dello
stipendio secondo il capoverso 2 può avvenire, in casi eccezionali
debitamente motivati, fino al termine degli accertamenti medici o fino al
versamento di una rendita, al più tardi tuttavia durante ulteriori 12 mesi
(cpv. 3).
I medesimi principi sono ripresi, con alcune modifiche, dalla cifra 3700 del
CCL Posta, secondo cui in caso di incapacità lavorativa senza colpa del
collaboratore per motivi medici (malattia, gravidanza o infortunio), durante
un periodo di 720 giorni la Posta eroga il 100% del salario per 360 giorni,
in seguito l'80%.
Giusta l'art. 56 cpv. 5 OPers, allo scadere del periodo di cui ai capoversi
1–3 (suesposti) non esiste più alcun diritto allo stipendio,
indipendentemente dall’esistenza del rapporto di lavoro. La ripresa del
lavoro almeno a metà tempo durante un minimo di tre mesi interrompe
l’assenza.
A tal proposito risultano inefficaci i riferimenti del ricorrente alla decisione
della SUVA di sospendere il versamento di indennità giornaliere, posto
che quest'ultima non si preoccupa di sapere se esistono posti atti al
reinserimento dei lavoratori quanto piuttosto a constatare se una persona
potrebbe lavorare e quindi se è ancora giustificato il relativo versamento
di indennità per incapacità lavorativa. Lo stesso discorso vale per la
decisione dell'Ufficio disoccupazione che ha negato al ricorrente il
versamento della relativa indennità. Anche quest'ultimo fonda le sue
decisioni di erogazione delle prestazioni su criteri differenti da quelli
adottati dal datore di lavoro per valutare il riciclo del dipendente in altre
funzioni.
7.
Quo alla pretesa ex art. 97 CO, vista la validità – qui confermata – della
disdetta, nonché quanto esposto sulla pretesa di versamento dello
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Pagina 13
stipendio fino alla fine del termine di disdetta (cfr. consid. 6), non serve
soffermarsi oltre, posto che, in casu, non c'è stata alcuna mancata
esecuzione del contratto.
In conclusione, la decisione presa nei confronti del ricorrente non è
contraria al diritto applicabile, non può inoltre essere considerata né frutto
di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore né – per
quanto verificabile anche in quest'ottica – inadeguata.
8.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers rispettivamente all'art. 7 cpv. 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TSTAF; RS
173.320.2), non vengono prelevate spese né assegnate ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 371.17/488; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
A2751/2008
Pagina 14
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che
concernano controversie sulla parità dei sessi oppure controversie di
carattere patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr.
15'000.—rispettivamente – se ciò non è il caso – nelle quali si ponga una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. G in relazione
con l'art. 85 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale [LTF; RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso
della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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