B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-287/2013
S e n t e n z a d e l 2 8 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Christoph Bandli e Jérôme Candrian,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
AlpTransit San Gottardo SA,
Zentralstrasse 5, 6003 Lucerna,
controparte,
e
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(Ticino-Grigioni),
Casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Espropriazione; indennità.
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Fatti:
A.
Nella prima metà degli anni novanta, nell'ambito del decreto federale del
4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina
(decreto sul traffico alpino, RS 742.104), le Ferrovie federali svizzere
(FFS) hanno elaborato il progetto della galleria di base del San Gottardo
per una linea tra l'area di L._______/M._______ e quella di
O._______/P._______, con la creazione di una nuova linea fino alla
regione della Q._______. Nel 1995 l'allora Dipartimento federale dei
trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia (odierno Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
[DATEC]) ha avviato una procedura di approvazione dei piani
rispettivamente di espropriazione (procedura combinata, PPU '95) relativa
all'attuazione della tratta della R._______ (settore sud della linea di base,
comparto di P._______). In seguito alle diverse opposizioni interposte tra
le quali quella del Cantone Ticino e dei Comuni interessati dal progetto, i
piani sono stati modificati e successivamente ripubblicati nel 1998 (PPU
'98). Nel frattempo, proprio nel 1998, è stata costituita la società
AlpTransit San Gottardo SA (di seguito: AlpTransit) che è subentrata alle
FFS nell'attuazione dell'intero progetto.
B.
Con decisione dell'8 agosto 2001 il DATEC ha approvato i piani relativi
alla tratta a cielo aperto nel comparto di P._______ e meglio la modifica
concernente lo spostamento dei binari a S._______ e il progetto "nodo
della Q._______" con la modifica "T._______".
C.
Il signor A._______, titolare di un'azienda agricola di S._______, si è
opposto sia all'approvazione dei piani nel 1995 sia a quella successiva
del 1998. Nella prima circostanza l'opposizione è stata tolta in seguito a
ad una convenzione intercorsa tra le parti il 5 marzo 1997. Nel secondo
caso, l'opposizione con cui il signor A._______ chiedeva un compenso
per l'espropriazione dei terreni da lui lavorati in virtù di contratti d'affitto
agricolo è stata respinta, poiché la questione dell'indennizzo avrebbe
potuto essere risolta amichevolmente o, in caso contrario, sottoposta alla
Commissione federale di stima.
D.
In data 21 settembre 2001 AlpTransit ha chiesto l'anticipata immissione in
possesso delle particelle n. (...) e n. (...) RFD del Comune di S._______
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di proprietà del signor B._______, entrambe affittate al signor A._______,
suo figlio. In seguito, le parti hanno condotto delle trattative giungendo ad
un accordo amichevole con il quale A._______ ha rinunciato ad avanzare
qualsiasi richiesta di indennizzo per la rescissione anticipata del contratto.
E.
Con istanza del 28 maggio 2002 il signor A._______ ha chiesto alla
Commissione federale di stima (CFS) l'ottenimento di un'indennità per la
perdita dei vari terreni agricoli affittati compresi i pagamenti diretti.
F.
L'espropriante si opposto a tale richiesta ritenuto che, per la perdita delle
superfici agricole, nella decisione di approvazione dei piani dell'8 maggio
2001, il DATEC ha escluso espressamente l'applicazione della legge
ticinese sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989
(RL 8.1.1.2) che prevede la compensazione della diminuzione del
territorio agricolo da parte dell'ente pianificante.
G.
In data 9 febbraio 2005 l'Ufficio federale dell'agricoltura, interpellato dalla
CFS su suggerimento dell'espropriante, ha puntualizzato che le perdite di
rendimento e l'eventuale diminuzione del ricavo come pure la perdita dei
pagamenti diretti sono per principio a carico di terzi tenuti a corrispondere
un indennizzo.
H.
Con scritto del 4 febbraio 2009 il signor A._______ ha chiesto all'UFT
l'indennizzo derivante dalla perdita dei pagamenti diretti per la totalità
della superficie aziendale agricola occupata da Alptransit a partire
dall'anno 2000.
I.
Con scritto del 21 marzo 2011 l'UFT ha negato ulteriori indennizzi posto
che non ci sarebbe stata risoluzione anticipata dei contratti di affitto
agricolo.
J.
Con scritti del 26 aprile 2011 e del 23 ottobre 2012 il signor A._______ ha
presentato alla CFS una richiesta di accoglimento della propria richiesta
di indennizzo.
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K.
Con decisione del 4 dicembre 2012 la CFS ha integralmente respinto le
pretese del signor A._______.
L.
Con ricorso del 18 gennaio 2013 il signor A._______ (di seguito:
ricorrente) ha adito il Tribunale amministrativo federale impugnando la
decisione della CFS e chiedendone l'annullamento.
M.
Con scritto del 28 gennaio 2013 l'autorità inferiore ha rinunciato a
presentare delle osservazioni riconfermandosi nella propria contestata
decisione.
N.
Con risposta e osservazioni finali del 25 febbraio 2013 rispettivamente
12 aprile 2013 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro
antitetiche posizioni.
O.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito
della vertenza.
Diritto:
1.
1.1
Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente
gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione
con l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione (LEspr, RS 711).
1.2 Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute
nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui
all'art. 37 LTAF, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021).
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1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e
dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui il
ricorrente – destinatario della decisione del 4 dicembre 2012 dell'autorità
inferiore – si è visto negare le richieste formulate con l'istanza del
26 aprile 2011, egli è senz'altro legittimato a ricorrere.
1.4 La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata
con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 3a ed., Berna 2011, pag. 300). I principi
della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono
tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157,
consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; sentenze del TAF del 29 settembre
2009 nella causa A-5881/2007, consid. 1.2 e del 19 luglio 2010 nella
causa A-344/2009, consid. 2.2 e riferimenti citati).
3.
3.1 Nella decisione impugnata, come detto, l'autorità inferiore ha respinto
le pretese del ricorrente considerato che, nel caso concreto, non c'è stata
un'estinzione anticipata dei contratti di affitto e dunque – in applicazione
dell'art. 23 cpv. 2 LEspr a contrario – non si può ritenere responsabile
l'espropriante per la perdita di rendimento o dei pagamenti diretti.
L'autorità inferiore ha altresì scartato la motivazione fondata
sull'applicazione del promemoria dell'Ufficio federale dell'agricoltura
poiché, nella fattispecie, i fondi sono stati utilizzati a titolo definitivo e non
temporaneo.
3.2 Con il proprio memoriale di ricorso il ricorrente contesta la decisione
con cui l'autorità inferiore ha rifiutato le sue richieste di indennizzo per il
danno economico causatogli da Alpransit con l'occupazione dei terreni
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che aveva in affitto. In sostanza, il ricorrente invoca una violazione del
diritto federale posto che, a suo avviso, in base all'art. 8 LEspr ed al
promemoria dell'Ufficio federale dell'agricoltura "Cessione di terreno
nell'interesse pubblico – Ripercussioni sui pagamenti diretti e sui
contributi nella campi coltura" egli avrebbe diritto ad un indennizzo, tenuto
conto del fatto che nell'ambito della realizzazione del NTFA diversi terreni
sono stati occupati temporaneamente e che alla fine dei lavori verranno
restituiti per l'attività agricola. Il ricorrente solleva infine la questione etico-
morale. Egli ritiene infatti ingiusto che l'espropriante per la realizzazione
di una nuova linea ferroviaria finanziata in parte con soldi pubblici possa
mettere in difficoltà economica delle famiglie che, come la sua, vivono di
agricoltura.
3.3 Dal canto suo, la controparte ribadisce in buona sostanza le ragioni
sostenute dall'autorità inferiore nella decisione impugnata. Sottolinea in
particolare il fatto che i contratti di affitto dei terreni agricoli sono stati
disdetti nel pieno rispetto dei termini legali e che dunque non esiste
alcuna base legale che permetta la concessione di un'indennità per la
perdita di terreno agricolo o il risarcimento per il mancato reddito a
seguito della diminuzione dei contributi statali all'agricoltura conseguente
alla riduzione del terreno agricolo lavorato dal ricorrente. Inoltre, la
controparte afferma che, nel presente caso, non sono realizzate le
condizioni di applicazione dell'ordinanza del 7 dicembre 1998
concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD, RS 910.13), né del
citato promemoria dell'Ufficio federale dell'agricoltura, né tantomeno
dell'art. 8 LEspr.
4.
Occorre dunque verificare quale era la situazione del ricorrente al
momento dell'espropriazione e se sono adempiute le condizioni per
l'ottenimento di un indennità.
4.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LEspr possono formare l’oggetto
dell’espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni
sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti
personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare.
Secondo l'art. 23 cpv. 2 LEspr i conduttori e gli affittuari possono, anche
se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, pretendere il
risarcimento integrale del danno derivante per essi dall’estinzione
anticipata dei contratti di pigione e d’affitto da loro conchiusi
anteriormente all’inizio della procedura d’espropriazione.
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4.2 Dagli atti di causa emerge che, nel caso concreto, il ricorrente era
affittuario dei terreni oggetto di espropriazione. Tuttavia risulta pure che
tutti i contratti di affitto – nel frattempo assunti da FFS rispettivamente da
AlpTransit a seguito dell'acquisto dei terreni dai rispettivi proprietari –
sono stati disdetti conformemente ai termini prescritti. Tale circostanza,
peraltro, non è contestata dal ricorrente. Di conseguenza, posto che i
contratti di affitto sono giunti a scadenza a seguito di regolare disdetta e
in pieno rispetto dei termini non è avvenuta alcuna espropriazione dei
diritti personali degli affittuari – in particolare del ricorrente – ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LEspr. Ne discende che, non essendoci stata
un'estinzione anticipata dei contratti di affitto, il ricorrente non può
pretendere alcun risarcimento secondo l'art. 23 cpv. 2 LEspr (cfr. DTF 106
Ib 241 consid. 4b, HEINZ HESSE/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht
des Bundes, Berna 1986, ad art. 23, N. 19).
4.3 Il ricorrente pretende che un indennizzo gli sia comunque dovuto in
base a quanto contenuto nella Guida d'applicazione del promemoria n. 1
dell'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG dal titolo "Cessione di terreno
nell'interesse pubblico – Ripercussioni sui pagamenti diretti e sui
contributi nella campi coltura". Detto documento prevede che se la
superficie agricola utile (SAU) è temporaneamente utilizzata a scopo non
agricolo, decade il diritto ai contributi per le prestazioni di interesse
generale ed ecologiche svolte dagli agricoltori (punto 2). Le perdite di
rendimento e l'eventuale diminuzione del ricavo dovuta al calo
dell'effettivo di bestiame o alla flessione della base di foraggio grezzo
nonché la perdita di pagamenti diretti sono per principio a carico dei terzi
tenuti a corrispondere un indennizzo (punto 5).
4.4 Con la fine dei contratti d'affitto, avvenuta nel rispetto dei termini di
disdetta legali, il ricorrente non può più vantare alcun diritto sui fondi in
questione. In altre parole non esiste più nessun legame giuridico tra lui e
detti fondi che potrebbe in qualche modo giustificare la sua pretesa di
indennizzo. Oltre a ciò, come correttamente evidenziato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, i terreni toccati dal presente litigio
sono stati tutti espropriati dalla controparte a titolo definitivo.
4.5 Nemmeno l'art. 8 LEspr può soccorrere il ricorrente in quanto egli non
era proprietario dei terreni in questione (cfr. sentenza del Tribunale
federale 1E.21/2005 del 21 aprile 2006) e, comunque, come detto
poc'anzi, con la fine dei contratti d'affitto – per regolare disdetta – egli ha
perso ogni legame giuridico con i fondi che occupava e con esso ogni
pretesa di indennizzo o compensazione.
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5.
Infine, malgrado lo scrivente Tribunale possa comprendere le difficoltà del
ricorrente a procurarsi altri appezzamenti di terreno ove ricollocare la
propria attività nonché a sopperire alla diminuzione dei pagamenti diretti
dovuta alla riduzione di superficie agricola utile, ci si deve attenere ad una
verifica meramente giuridica della decisione impugnata, esulando da
qualunque giudizio etico-morale, come invocato dal ricorrente.
6.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione
impugnata non è contraria al diritto applicabile, non può inoltre essere
considerata né frutto di un abuso del potere di apprezzamento
dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in quest'ottica –
inadeguata.
7.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli art. 114 e segg. LEspr (sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A-
4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007 del 9 agosto
2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 LEspr, le spese e le ripetibili
sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni
dell’espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una
diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono
addossate a chi le ha cagionate.
Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a franchi 1'000.--, sono
poste a carico della controparte. Non ci sono tuttavia motivi di accordare
un'indennità a titolo di ripetibili al ricorrente – il quale peraltro neppure l'ha
richiesta – totalmente soccombente (sentenze del Tribunale federale
1E.20/2005 del 16 maggio 2006 consid. 4, 1E.1/2006 del 12 aprile 2006
consid. 11, 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 6; sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009
consid. 10, A-6004/2008 del 22 aprile 2009 consid. 10 et A-5968/2007 del
14 aprile 2009 consid. 8).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, fissate a franchi 1'000.--, sono poste a carico della
controparte. Tale importo dev'essere versato allo scrivente Tribunale
entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente
decisione.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– controparte (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: