Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A2907/2011
Sen t e n z a d e l 1 ° d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Marianne Ryter Sauvant e Beat Forster,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ferrovie federali svizzere FFS, Servizio giuridico del
Gruppo, Hochschulstrasse 6, 3000 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto scioglimento del rapporto di lavoro.
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Fatti:
A.
Il signor A._______ ha iniziato il suo rapporto di lavoro con le Ferrovie
federali svizzere (di seguito: FFS) il 1° marzo (…) in qualità di B._______.
A partire dal (…) ha lavorato come C._______.
B.
Con scritto del 31 dicembre 2002, il servizio medico delle FFS,
dell'amministrazione generale della Confederazione, della Posta e di
Swisscom (di seguito: Medical Service) ha stabilito che, in futuro, per
motivi di salute, il signor A._______ avrebbe potuto svolgere un'attività
lucrativa che non richiedesse sforzi fisici particolari, e meglio in cui fosse
possibile cambiare spesso posizione (seduto/in piedi), che non implicasse
il sollevamento di pesi superiori a 10 kg e in cui non fosse costretto a
salire le scale rispettivamente a lavorare in posizione china.
C.
Con scritto del 23 aprile 2003 il Medical Service ha appurato, in maniera
definitiva, che il signor A._______ poteva essere impiegato
professionalmente come C._______ soltanto con un grado del 50%.
D.
A seguito di questa notizia, il consulente HR responsabile del signor
A._______ si è interessato, senza successo, presso gli altri settori
dell'azienda circa la possibilità di un ricollocamento del dipendente che
tenesse conto delle limitazioni specificate dal Medical Service. Pertanto, il
signor A._______ ha proseguito la sua attività di C._______ nella misura
del 50%.
E.
A partire dal 1° gennaio 2004 il signor A._______ è stato dichiarato
inabile al lavoro in ragione del 50% da parte del Medical Service ed è
stato parzialmente pensionato. Allo stesso tempo egli ha ricevuto un
nuovo contratto di lavoro come C._______ con un grado di occupazione
del 50%.
F.
A partire dal 6 febbraio 2009, il signor A._______, per motivi di salute,
non è più stato in grado di esercitare la propria funzione di C._______.
G.
In data 22 aprile 2009 tra la divisione viaggiatori delle FFS ed il signor
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A._______ è stato definito un piano di reintegrazione professionale,
fissando l'inizio della durata del diritto alla retribuzione retroattivamente al
6 febbraio 2009.
H.
In data 26 novembre 2009 il signor A._______ è stato iscritto, tramite i
"manager della salute", all'assicurazione invalidità del Canton Ticino.
I.
Con scritto del 18 gennaio 2010 le FFS hanno comunicato al signor
A._______ che in data 28 febbraio 2011 sarebbe terminato il periodo
biennale del diritto al ricevimento della retribuzione e che, inoltre, a partire
dal 6 febbraio 2010 gli sarebbe stato corrisposto soltanto il 90% del
salario.
J.
Con scritto del 20 maggio 2010 il Medical Service ha dichiarato il signor
A._______ definitivamente inabile allo svolgimento della funzione di
C._______ per motivi medici.
K.
Il 1° luglio 2010 le FFS hanno offerto al ricorrente la possibilità di seguire
una prova lavorativa della durata di sei mesi, senza garanzia di impiego
al termine del periodo, presso Anyway Solutions – istituzione delle FFS
presso la quale vengono impiegati collaboratori che, per motivi di salute
non sono più in grado di svolgere il precedente incarico – a Quartino. Il
signor A._______ ha tuttavia rinunciato a tale proposta.
L.
Con scritto del 13 agosto 2010, FFS, Divisione viaggiatori, Operating (P
OP) ha comunicato al signor A._______ che, vista la sua inidoneità per
motivi medici a svolgere la funzione originariamente esercitata, vi era
l'intenzione di sciogliere il contratto di lavoro. In tale occasione è stato
ribadito al signor A._______ che il diritto alla retribuzione sarebbe
terminato in data 28 febbraio 2011, informandolo inoltre che – qualora la
Cassa pensioni delle FFS non gli avesse riconosciuto il diritto ad una
prestazione periodica – egli avrebbe avuto diritto ad un'indennità di
partenza pari a dodici mensilità.
M.
Con presa di posizione del 14 settembre 2010 il signor A._______, per
mezzo del proprio rappresentante, ha chiesto la continuazione della piena
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retribuzione anche durante il secondo anno di malattia e l'accertamento
della nullità dello scioglimento del rapporto di lavoro in quanto avvenuto in
tempo inopportuno.
N.
Con decisione del 26 novembre 2010 POP ha rescisso, per inidoneità
medica, il rapporto di lavoro con il signor A._______ con effetto al 31
maggio 2011. Sempre con tale atto, POP ha deciso che dal 28 febbraio
2011 sarebbe terminato il diritto al versamento del salario e che, nel
corso del restante periodo di disdetta, il signor A._______ non avrebbe
avuto diritto ad alcuna retribuzione. Infine, è stato revocato l'effetto
sospensivo di un eventuale ricorso.
O.
In data 17 gennaio 2011 il signor A._______ha interposto ricorso (recte:
opposizione) presso il servizio giuridico del gruppo FFS contro la predetta
decisione.
P.
Con decisione del 6 aprile 2011 le FFS hanno respinto l'opposizione del
signor A._______.
Q.
Con atto del 19 maggio 2011 il signor A._______ (di seguito: ricorrente)
ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF) aggravandosi contro la
decisione delle FFS (di seguito: autorità inferiore).
R.
Con scritto del 28 giugno 2011, l'autorità inferiore, chiamata ad esprimersi
sul ricorso, pur portando alcune precisazioni in merito al ricorso – ha
rinunciato a prendere posizione dettagliatamente rinviando integralmente
alla propria decisione del 6 aprile 2011.
S.
Con decisione del 10 giugno 2011 la SUVA ha negato al qui ricorrente la
corresponsione di prestazioni assicurative non trattandosi, in particolare,
di malattia professionale.
T.
Invitato a produrre le proprie eventuali osservazioni finali entro il 16
agosto 2011, il ricorrente ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine.
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Pagina 5
U.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per
l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1. Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dalle Ferrovie federali svizzere (FFS), che
sono un'azienda della Confederazione ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF.
1.3. Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore.
Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata, che conferma la
decisione del 26 novembre 2010 del POP, il ricorrente è particolarmente
toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 PA). Egli
è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
1.4. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma ed al
contenuto dell'atto di ricorso (artt. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les
actes administratifs et leur contrôle, 3a ed., Berna 2011, p. 300). I principi
della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono
tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a
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Pagina 6
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157,
consid. 1°; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenze del TAF del 29
settembre 2009 nella causa A5881/2007, consid. 1.2 e del 19 luglio 2010
nella causa A344/2009, consid. 2.2 e riferimenti citati).
Nell'ambito dell'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone lo scrivente
Tribunale, si deve comunque considerare che quest'ultimo lo eserciterà
con prudenza qualora si debba giudicare di questioni per le quali l'autorità
di prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere
d'apprezzamento; in una simile occorrenza, il TAF non si scosta infatti
dalla posizione assunta dall'autorità inferiore, rispettivamente non
sostituisce il proprio apprezzamento a quello di quest'ultima (decisioni del
tribunale amministrativo federale A880/2009 del 16 giugno 2009, consid.
2; A1781/2006, del 176 agosto 2007, consid. 1.4; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n° 2.160).
Infine, secondo l'art. 13 PA, anche nell'ambito della massima d'ufficio che
regge ogni procedura amministrativa (art. 12 PA), la parte che pretende
che venga resa una decisione a suo favore deve collaborare anche
all'amministrazione delle prove (su queste questioni, v. DTF 130 II 482,
consid 3.2)
3.
3.1. La presente procedura, vista la pretesa ricorsuale, ha per oggetto la
rescissione del rapporto di lavoro di un impiegato delle FFS, il quale
pretende di essere reintegrato nell'organico del datore di lavoro. Il 1°
gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova legge sul personale federale
(LPers, RS 172.220.1). Secondo l'art. 2 LPers e l'art. 15 della legge
federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS, RS
742.31) i rapporti di lavoro degli impiegati delle FFS sottostanno alla
LPers. Conformemente all'art. 38 LPers e 15 cpv. 2 LFFS, le FFS hanno
negoziato un contratto collettivo di lavoro (CCL FFS) con le associazioni
del personale, applicabile per principio a tutto il loro personale (art. 38
cpv. 2 LPers). Secondo l'art. 6 cpv. 3 LPers i contratti collettivi di lavoro
regolano nei dettagli il rapporto di lavoro; qualora vi fossero delle
contraddizioni tra il CCL e la legge, si applicano le disposizioni più
favorevoli all'impiegato.
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Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LPers, i rapporti di lavoro del ricorrente sono
sottoposti, oltre alla LPers e al CCL FFS, ancora in modo suppletivo alla
legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile
svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS 220; per quanto
concerne l'applicabilità del CO, si veda la sentenza del TAF A4659/2010,
del 14 giugno 2011, consid. 3 e rif. cit.).
3.2. Delle negoziazioni tra le parti contraenti al contratto collettivo hanno
avuto luogo nel corso del 2006 e, il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il
il CCL FFS 20072010 che ha sostituito quello del 25 giugno 2005 (art.
211 CCL FFS). Lo stesso è poi stato rinegoziato ed una versione del 1°
luglio 2011 è attualmente in vigore.
Nel valutare quale versione del CCL FFS debba essere applicata nel
presente caso, vale il principio secondo cui sono determinanti quelle
disposizioni giuridiche valide al momento della realizzazione della
fattispecie giuridicamente rilevante (MAX IMBODEN/RENÉ RHINOW,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5a ed., n. 15 B I). Secondo
la giurisprudenza forgiata dall'Alta corte, la legalità di un atto
amministrativo dev'essere giudicata, di regola, in base al diritto vigente al
momento dell'emanazione dello stesso (DTF 130 V 329, consid. 2.3; DTF
125 II 591, consid. 5e/aa). Questo principio si basa principalmente sul
concetto secondo il quale l'istituto del ricorso di diritto amministrativo
tende in primo luogo al controllo della legalità della decisione querelata,
motivo per cui eventuali modifiche delle disposizioni pertinenti intervenute
durante la procedura di ricorso sono da considerarsi irrilevanti (MARCO
BORGHI, Il diritto amministrativo intertemporale, Revue de droit suisse
[RDS] / Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487). Il
fatto di applicare la regolamentazione in vigore al momento della
pronuncia della prima decisione corrisponde del resto ad un principio
generale del diritto pubblico (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. Zurigo 2010, n. 325
segg.).
Il licenziamento del ricorrente è avvenuto il 26 novembre 2010. Nel caso
in esame, tale atto costituisce la "fattispecie giuridicamente rilevante".
Pertanto, il TAF ha da esaminare se la rescissione del rapporto di lavoro
rispetta, in particolare, il CCL FFS entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e
valido fino al 31 dicembre 2010 (art. 211 cpv. 2 CCL FFS).
4.
Nel caso in parola, impugnando la decisione delle FFS davanti allo
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scrivente Tribunale, il ricorrente contesta la disdetta, invocando in
particolare che l'autorità inferiore non gli avrebbe mai offerto né
occupazioni alternative né l'opportunità di seguire un'adeguata riqualifica
professionale. Secondo il ricorrente, dunque, la decisione dell'autorità
inferiore deve essere annullata ed egli dovrebbe essere reintegrato
nell'organico delle FFS. Seguendo la tesi del ricorrente, egli dovrebbe
pure continuare ad essere retribuito quand'anche sia scaduto il periodo di
protezione di due anni dall'inizio dell'incapacità lavorativa.
5.
Nella presente fattispecie, occorre dapprima controllare se la disdetta sia
valida sotto l'aspetto formale.
Un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da
ciascuna delle parti contraenti (art. 12 cpv. 1 LPers). I motivi che
permettono al datore di lavoro una disdetta ordinaria sono elencati
esaustivamente dalla legge (art. 12 cpv. 6 LPers ripreso dalla cifra 183
CCL FFS). L'impiegato che ha preso conoscenza della disdetta da parte
del suo datore di lavoro ha 30 giorni di tempo per contestarla rendendo
plausibile, in forma scritta, uno dei motivi di nullità indicati nella LPers o
nel CCL FFS (art. 14 cpv. 1 LPers, cifra 185 CCL FFS). Se entro 30 giorni
dalla ricezione della lettera con cui l'impiegato fa valere la nullità della
disdetta, il datore di lavoro non chiede all'autorità interna di ricorso di
confermare la validità della stessa, quest'ultima è nulla e l'impiegato
ritrova il suo precedente lavoro oppure, se ciò non è possibile, un altro
lavoro ragionevolmente esigibile (art. 14 cpv. 2 LPers, cifre 185 e 186
CCL FFS).
Nel caso in esame, preso atto dell'opposizione interposta dal qui
ricorrente il 17 gennaio 2011 contro la decisione del 26 novembre 2010
con cui gli veniva comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro (art. 14
cpv. 1 LPers), con atto dell'8 febbraio 2011, POP ha correttamente adito
l'istanza di ricorso interna, postulando la conferma della validità della
disdetta impartita (art. 14 cpv. 2 LPers; cifra 185 cpv. 3 CCL FFS). Non
c'è quindi motivo di nullità formale ai sensi di quella disposizione.
6.
Il 6 aprile 2011, l'autorità inferiore ha quindi confermato il provvedimento
preso da POP di risolvere il rapporto di lavoro con il ricorrente per il 31
maggio 2011, senza ritenerlo né nullo né abusivo. Nella sua decisione,
essa ha giustificato la disdetta recapitata al ricorrente con l'incapacità
dello stesso, per motivi medici, ad effettuare i compiti convenuti nel
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contratto di lavoro, segnatamente svolgere la professione di C._______
(art. 12 cpv. 6 lett. c LPers, cifra 135 CCL FFS). Sottolineando
l'impossibilità di trovare un impiego idoneo al ricorrente in seno alle FFS,
l'autorità inferiore ha quindi ritenuto che detto provvedimento debba
essere giudicato ragionevole e sostenibile, rispettivamente proporzionale
(cifra 141 CCL FFS).
6.1. Tra i motivi che giustificano una disdetta del contratto di lavoro da
parte del datore di lavoro vi sono l'incapacità o l'inattitudine a svolgere
l'attività convenuta nel contratto stesso (art. 12 cpv. 6 lett. c LPers
rispettivamente la cifra 183 c CCL FFS). L'incapacità o l'inattitudine
dell'impiegato sono motivi di disdetta oggettivi, legati alla sua persona ed
al compito da lui svolto (sentenza del TAF, A2703/2009, del 26 agosto
2009, consid. 3.2; decisione della Commissione federale di ricorso in
materia di personale federale [CRP] 2006012 del 20 settembre 2006,
consid. 4c). Un impiegato è incapace o inadatto ai sensi dell'art. 12 cpv. 6
lett. c LPers, quando non può assolvere o può assolvere solo in maniera
insufficiente i doveri pattuiti. Chiari indizi in tal senso sono ad esempio
problemi di salute, insufficienti conoscenze o capacità d'integrazione (cfr.
per la funzione pubblica in generale DTF 124 II 53; nel diritto privato,
sentenza del Tribunale federale 4C.174/2004 del 5 agosto 2004, consid.
2.2.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale
A5085/2010, del 3 febbraio 2011, consid. 5.2; HARRY NÖTZLI, Die
Beendigung von Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, Berna
2005, n. 202).
In via generale, l'incapacità o l'inadeguatezza nella forma sopra descritta
non possono essere riconosciute con facilità o leggerezza. Si ritiene che
in caso di malattia può essere conclusa l'inadeguatezza di una persona
solo quando il suo stato di salute resta tale piuttosto a lungo
rispettivamente quando è prevedibile che in un termine ragionevole non vi
potrà essere miglioramento (succitata sentenza del TAF A2703/2009,
consid. 3.3, DTAF 2007/34, consid. 7.2; decisione della CRP 2006012
del 20 settembre 2006, consid. 4b).
Inoltre, l'art. 141 cpv. 1 CCL FFS precisa le summenzionate condizioni
nel senso che, se la reintegrazione professionale in seno alle FFS non è
possibile o non è prevedibile entro la scadenza del diritto alla
retribuzione, le FFS sciolgono il rapporto di lavoro a causa di inidoneità
medica; la cifra 157 CCL FFS, che si riferisce specificatamente ai casi di
collaboratori che necessitano reintegrazione professionale, prevede
esattamente la stessa cosa.
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6.2. Come correttamente rilevato dalle FFS – e non contestato dal
ricorrente – l'attività convenuta ai sensi dell'art. 12 cpv. 6 lett. c LPers,
sulla base della quale deve essere valutata anche l'incapacità
rispettivamente l'inattitudine del ricorrente secondo la stessa norma, è
quella di C._______. La conclusione delle FFS – pure non contestata dal
ricorrente – secondo cui la disdetta recapitata al signor A._______
sarebbe motivata dall'incapacità dello stesso ad effettuare i compiti
convenuti contrattualmente, si fonda sul risultato di esami medici
approfonditi, da cui emerge in modo chiaro che non vi sono margini di
miglioramento dello stato di salute del ricorrente né a breve né a lungo
periodo (DTAF 2007/34, consid. 7.2; decisione della CRP 2006012 del
20 settembre 2006, consid. 4b). In altri termini, l'incarto non lascia alcun
dubbio sul fatto che il ricorrente non potrà più esercitare la sua attività di
C._______.
Ne discende che il motivo di licenziamento invocato dalle FFS rispetta
quanto previsto dall'art. 12 cpv. 6 lett. c LPers rispettivamente le cifre 141
e 183 c CCL FFS.
7.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, prima di recedere dal
contratto di lavoro in base alle lettere a e b dell'art. 12 cpv. 6 LPers, è
necessario un ammonimento (DTF 1C_277/2007, del 30 giugno 2008,
consid. 6.2 e DTF 1C_245/2008, del 2 marzo 2009, consid. 5.3). L'Alta
Corte non si è espressa relativamente ad un simile obbligo nel caso di
licenziamento in base alla lettera c della medesima disposizione. Anche
se essa menziona, come motivo di licenziamento l'inattitudine,
l'incapacità o la mancanza di disponibilità, nella presente fattispecie, il
licenziamento è stato emanato proprio a causa di un incapacità oggettiva
per motivi di salute e non per una causa legata al comportamento del
ricorrente. Di conseguenza, l'esigenza di un ammonimento – come
espressione della proporzionalità – non è applicabile; in effetti, se si
considera lo scopo di tale esigenza, ossia di permettere all'impiegato di
adeguare il suo comportamento per evitare, appunto, il licenziamento
(Rüge und Warnfunktion; DTF 1C_245/2008, succitato, consid 5.3 e
8C_358/2009, dell'8 marzo 2010, consid. 4.3.1), si evince che un
ammonimento non avrebbe senso in un caso d'incapacità lavorativa per
motivi oggettivi di salute.
Del resto, il CCL FFS, applicabile nella fattispecie (cfr. prec. consid. 3),
regola la fattispecie in modo diverso: prescrive che in caso d'incapacità
lavorativa per motivi di salute, le FFS mettono in piedi un piano di
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reintegrazione professionale (cifra 155 cpv. 2 e 156 CCL FFS); la cifra
157 prevede poi che l'inidoneità medica comporta la cessazione del
rapporto di lavoro; la cifra 158 CCL FFS, infine consente alle FFS di
sciogliere il rapporto di lavoro se il dipendente declina un'offerta d'impiego
in seno o all'esterno delle FFS che sarebbe ragionevole in base alla cifra
156 (cifra 158 cpv. 1 lett. c CCL FFS). Questa cifra 158 precisa inoltre
che lo scioglimento del rapporto di lavoro secondo il capoverso 1, lettere
a e b dev'essere preceduto di una minaccia di licenziamento. A contrario,
quindi, un ammonimento non è necessario qualora venga declinata
un'offerta d'impiego quando è stato messo in piedi un piano di
reintegrazione professionale (caso previsto dalla lettera c).
Di conseguenza, il fatto che le FFS non abbiano, nella fattispecie, dato
nessun ammonimento al ricorrente non viola né la legge né il CCL FFS.
8.
Posto che le condizioni della disdetta sono riunite nella fattispecie, resta
da esaminare se la decisione impugnata sia proporzionata ai sensi
dell'art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) (sulla nozione di proporzionalità in
generale, cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 581 con rinvii, sentenze
del Tribunale amministrativo federale A5455/2009 del 21 gennaio 2010,
consid. 5.5, A3551/2009 del 22 aprile 2010, consid. 13.2).
Nella presente fattispecie, la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta
senza che vi sia colpa del ricorrente, ossia – come già considerato – per
l'inattitudine a svolgere il lavoro per motivi di salute debitamente attestati
da certificati medicali. In un caso come questo, il principio di
proporzionalità è concretizzato nella LPers dall'art. 19 cpv. 1, il quale
stipula che "prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa
dell’impiegato interessato, il datore di lavoro esamina tutte le opportunità
e possibilità ragionevolmente esigibili per continuare ad impiegare
quest’ultimo". Secondo il messaggio concernente la legge sul personale
federale, del 14 dicembre 1998 (FF 1999 p. 1343 segg.), questa
disposizione "obbliga il datore di lavoro ad esaminare tutte le possibilità e
opportunità ragionevolmente esigibili per continuare ad impiegare la
persona interessata, prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa
della stessa" (cfr. FF 1999 p. 1364, commentario all'art. 18 del progetto,
ora art. 19 LPers). A tenore sempre dello stesso messaggio, in caso di
inattitudine o incapacità, il datore di lavoro dovrebbe tentare di colmare le
lacune mediante un "adeguato perfezionamento" (FF 1999 p. 1360,
commentario all'art. 11 cpv. 6 lett. b del progetto, ora art. 12 cpv. 6 lett. c
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LPers; su queste questioni, cfr. DTAF 2007/34, consid. 7.2; PETER HÄNNI,
Personalrecht des Bundes, in: Heinrich Koller/Georg Müller/René
Rhinow/Ulrich Zimmerli [curatori], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, vol. I/2, 2a ed., Basilea 2004, n. 112; ANNIE
ROCHAT PAUCHARD, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération,
in: Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] II2001 pag.
549 e segg., 566, NÖTZLI, op.cit, n. 203).
Per quanto attiene al CCL FFS qui applicabile (cfr. prec. consid. 3), e
come già evocato qui sopra, questo obbligo della LPers è concretizzato,
nell'ambito delle FFS, con la creazione di un piano di reintegrazione ai
sensi delle cifra 155 segg. CCL FFS. Detta reintegrazione professionale
avviene in ogni caso di riduzione della capacità lavorativa dovuta a
malattia o infortunio; nel piano stesso vengono fissati i provvedimenti di
reintegrazione che devono tener conto delle capacità, dell'età, delle
condizioni personali e dello stato di salute del collaboratore.
Lo scrivente Tribunale esaminerà, di conseguenza, se gli obblighi del
datore di lavoro sono stati rispettati dalla controparte, e più precisamente
se le FFS hanno tentato tutto quello che era ragionevolmente esigibile
per mantenere il ricorrente al proprio servizio o trovargli un altro posto di
lavoro.
8.1. È precisamente su questo punto che portano i gravami del ricorrente
che invoca quindi una violazione dell'art. 19 LPers e delle disposizioni
succitate del CCL FFS.
Gli obblighi che incombono al datore di lavoro sono accompagnati da un
dovere di collaborazione dell'impiegato medesimo. Quest'ultimo è tenuto
a valutare attentamente tutte le proposte che il datore di lavoro gli
sottopone e ad agevolarlo nella ricerca di una soluzione soddisfacente
(decisione della CRP 2005019 del 7 dicembre 2005, confermata dal
Tribunale federale con decisione 2A.62/2006 del 27 giugno 2006).
L'art. 19 cpv. 1 LPers non garantisce però in nessun caso un posto di
lavoro al dipendente, nemmeno un trattamento privilegiato nell'ambito
della messa a concorso di nuovi posti (anche se con specifico riferimento
all'art. 104 dell'ordinanza del 3 luglio 2011 sul personale federale [OPers;
RS 172.220.111.3] applicabile in casi di ristrutturazioni, cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale A734/2011, dell'11 giugno 2011,
consid. 6.3 e rif. citati, A5455/2007 dell'11 giugno 2008, consid. 5.4,
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confermata con decisione del Tribunale federale 1C_318/2008 dell'11
maggio 2009; A2737/2007 del 25 settembre 2007, consid. 4.3).
In effetti, la possibilità di reinserimento di una persona rientra nell'ampio
potere d'apprezzamento riconosciuto al (potenziale) datore di lavoro;
quando il dipendente pretende, come nella presente fattispecie, di
rimanere nell'organico dello stesso datore di lavoro, quest'ultimo dispone
naturalmente – circa l'esistenza della possibilità di reinserimento – dello
stesso potere d'apprezzamento, per cui lo scrivente Tribunale vi si
distanzierebbe unicamente nel caso in cui risulti basato su elementi
manifestamente insostenibili (cfr. precedente consid. 4).
8.2. Nella presente fattispecie, le contestazioni del ricorrente vertono
innanzitutto sui fatti. Egli invoca in particolare che, contrariamente a
quanto previsto dal piano di reintegrazione sottoscritto dalle parti il 22
aprile 2009, le FFS non gli abbiano sottoposto alcuna proposta di
riqualifica professionale o di lavoro terapeutico. Egli ritiene che l'autorità
inferiore abbia addotto delle argomentazioni superficiali, confuse e non
supportate da elementi di prova concreti. Il ricorrente contesta infine che,
da parte sua, vi siano state passività e mancanza di collaborazione.
L'autorità inferiore sostiene che, a scopo terapeutico, al ricorrente
sarebbe stata sottoposta più volte la possibilità di tornare al proprio posto
di lavoro per svolgervi compiti maggiormente conformi al suo stato di
salute. Oltre a ciò, essa avrebbe concesso al ricorrente – che avrebbe
tuttavia rifiutato – la possibilità di inserirsi professionalmente presso
Anyway Solutions a Quartino. Pertanto, malgrado lo sforzo profuso per
trovare una soluzione conveniente nei limiti delle disponibilità delle FFS,
la passività e la scarsa collaborazione del ricorrente avrebbero reso
impossibile ogni tentativo volto alla sua riqualifica.
8.2.1. Come correttamente rilevato dall'autorità inferiore – e non
contestato dal ricorrente – dagli atti emerge che in data 29 aprile 2009 è
stato stipulato un piano di reintegrazione professionale (atti di prima
istanza, qui di seguito atti, 23). Secondo tale piano, in caso di
impossibilità a riprendere l'impiego abituale, sarebbe stata valutata la
possibilità di effettuare un lavoro terapeutico temporaneo. Tra le altre
misure previste dal piano c'è la richiesta di autorizzazione al medico
competente per lo svolgimento di lavori in un ambiente diverso nonché
eventualmente all'assegnazione di mansioni amministrative e di altro
genere (atti 25, 26 e 30).
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8.2.2. Dagli atti risulta pure che – ancorché prima di conoscere il quadro
clinico del dipendente (cfr. seg. consid. 8.2.3) – il team di direzione di
D._______ ha invitato il ricorrente a tornare sul luogo di lavoro per
svolgere compiti leggeri e consoni al suo stato di salute in modo da
mantenere le relazioni con i colleghi e da non perdere il contatto con il
mondo del lavoro. Tuttavia, visti anche dei problemi d'ordine psicologico
(atti 9 – 20) il ricorrente non se la sarebbe sentita; peraltro non è sempre
stato in grado di attenersi a quanto pattuito nella convenzione del 1°
settembre 2009 (atti 25 e 26, 33). Nel frattempo, il datore di lavoro ha
formulato delle richieste ai servizi interni per valutare l'esistenza di altri
posti – consoni a quanto si sapeva dello stato di salute del ricorrente – in
seno alla stessa unità lavorativa (atti 43). Emerge pure dagli atti, anche
se questo non è la causa del scioglimento del rapporto di lavoro, che il
ricorrente non ha sempre dato seguito all'accordo pattuito il 1° settembre
2009 con il quale si era preso l'impegno di presentarsi una volta alla
settimana presso il capo team di D._______ e di telefonare due volte al
mese al capo regione per informarlo dello stato di salute (atti 26, 27).
8.2.3. I chiarimenti medici volti a definire lo stato di salute del ricorrente
hanno richiesto diverso tempo ed hanno coinvolto diversi specialisti,
tant'è che il referto definitivo è arrivato soltanto in data 20 maggio 2010
quando il Medical Service ha dichiarato il ricorrente definitivamente
inabile, per ragioni mediche, allo svolgimento della sua precedente
funzione di C._______. Allo stesso tempo, il Medical Service ha fissato
tutta una serie di condizioni per l'eventuale impiego del ricorrente in altri
settori dell'azienda (atti 9 – 20, spec. 20).
8.2.4. Il 1° luglio 2010 le FFS hanno offerto al ricorrente la possibilità di
seguire una prova lavorativa della durata di sei mesi, senza garanzia di
impiego al termine del periodo, presso Anyway Solutions – istituzione
delle FFS presso la quale vengono impiegati collaboratori che, per motivi
di salute non sono in grado di svolgere il loro precedente incarico – a
Quartino. Il signor A._______ ha tuttavia rinunciato a tale proposta (atti
47), poiché, a suo avviso, il tragitto in treno da D._______ a Quartino per
rendersi presso Anyways Solutions gli avrebbe recato inconvenienti.
8.2.5. Risulta dagli atti che il datore di lavoro abbia tentato in un primo
tempo di tenere il ricorrente in contatto con l'ambito lavorativo già prima
del rapporto del Medical Service (cfr. prec. consid. 8.2.2); dopo detto
rapporto, con conoscenza del quadro clinico, il datore di lavoro ha pure
proposto al ricorrente di seguire la prova lavorativa di sei mesi presso
Anyways Solutions (cfr. prec. consid. 8.2.4).
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8.2.6. Da quanto precede (consid. 8.2.1 e segg. qui sopra), lo scrivente
Tribunale deve quindi ritenere che delle proposte sono state formulate dal
datore di lavoro, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, e che
dette proposte sono state rifiutate per vari motivi che, nella fattispecie,
non hanno importanza dal momento che in questa sede si tratta di
valutare l'esistenza o meno di tali proposte. Di conseguenza, va respinta
l'argomentazione secondo quale il datore di lavoro non si sarebbe
minimamente prodigato a fare delle proposte al ricorrente; al contrario, il
fatto – per altro molto criticato dal ricorrente – che il piano di
reinserimento sia stato proposto ancora prima di conoscere il quadro
clinico esatto, dimostra invece che il datore di lavoro era disposto ad
intraprendere dei passi nell'interesse del mantenimento del rapporto di
lavoro in seno alle FFS. Come menzionato qui sopra (consid. 8.2.2),
purtroppo, il ricorrente non è stato in grado di rispettare gli impegni che
derivavano da questo piano di reinserimento.
8.3. Per quanto concerne le citate proposte, il ricorrente sostiene che il
tentativo di reinserimento a Quartino non era sostenibile in quanto, a
causa del viaggio in treno e delle vibrazioni cagionate da detti
spostamenti, non avrebbe potuto recarsi sul posto di lavoro; del resto, a
suo dire, il medico di famiglia gli avrebbe sconsigliato di intraprendere le
trasferte in treno (atti 48). Riguardo alle altre proposte, mirate a non far
perdere al collaboratore il contatto con il mondo del lavoro, il ricorrente
ritiene che non erano per nulla confacenti al suo stato di salute poiché
elaborate ancora prima di conoscere il quadro clinico definitivo e quando
era inabile al 100%.
Lo scrivente Tribunale non riterrà siffatta argomentazione, ricordando di
transenna – e circa l'ultimo argomento fuorviante di cui sopra – che il
ricorrente era sì inabile al 100%, ma con riferimento alla sua attività di
C._______; proponendo delle mansioni leggere, il datore di lavoro teneva
precisamente conto di questo fatto; si deve peraltro constatare che dette
mansioni più leggere sono esattamente quanto pretende ora il ricorrente
per contestare la risoluzione del rapporto di lavoro.
Inoltre, con riferimento al periodo posteriore al rapporto medico del
maggio 2010, la soluzione – ancorché temporanea – proposta al
ricorrente di provare ad inserirsi professionalmente presso Anyway
Solutions, rispettava senz'altro le condizioni lavorative imposte dal
Medical Service e sarebbe potuta essere il punto di partenza per una
reintegrazione futura da parte del ricorrente. Quanto al fatto che il tragitto
fino a Quartino non sia stato raccomandato dal medico di famiglia –
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allegazione che comunque non è supportata da alcun documento agli atti
– non è determinante nella fattispecie: in effetti la ditta Anyways Solutions
ha come scopo il reinserimento dei dipendenti delle FFS e risiede a
Quartino; che il ricorrente abiti a D._______ non è certo da imputare alle
FFS.
8.4. Il ricorrente pretende che vi sarebbero stati altri impieghi da offrirgli.
Tuttavia, egli si limita a formulare congetture senza portare il minimo
elemento probatorio circa l'esistenza di alternative che il datore di lavoro
gli avrebbe sottaciuto. Ritenendo, infatti, che il ricorrente ha voluto
contestare la carente disponibilità delle FFS a cercare e proporgli delle
alternative, ci si sarebbe potuti aspettare che producesse, già nell'ambito
del suo ricorso dinanzi all'autorità inferiore, estratti delle pubblicazioni di
posti a concorso presso le FFS o altri documenti per dimostrare quanto
da lui sostenuto. Non v'è niente di simile nell'incarto dell'autorità inferiore.
Visto quanto precede (consid. 2 in fine), la semplice affermazione del
ricorrente non adempie ai requisiti dell'art. 13 PA. Pertanto e in
considerazione dell'ampio potere d'esame lasciato all'autorità di prima
istanza su questioni come questa (consid. 2), tenendo conto di quanto
suesposto circa la questione a sapere cosa s'intende – stando all'obbligo
del datore di lavoro – di tentare tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per continuare ad impiegare una persona (consid. 8.1), lo scrivente
Tribunale deve ritenere che l'esistenza di altri posti confacenti allo stato di
salute del ricorrente non è per nulla stabilita.
8.5. Infine, il ricorrente pretende che il datore di lavoro avrebbe dovuto
optare per una sua riqualifica offrendogli la possibilità di seguire delle
formazioni in altri campi d'attività, versando comunque sempre lo
stipendio. Anzitutto, si deve constatare che, alla stregua della precedente
argomentazione del ricorrente, non s'intravede nemmeno a che tipo di
riqualifica egli si riferisca; vengono menzionati corsi d'informatica senza
ulteriori precisazioni ed ancora meno dettagli che consentano di capire
quale sarebbe stata, secondo il ricorrente, una formazione confacente a
suo stato di salute ed alle sue conoscenze. Dal momento in cui, come
poc'anzi considerato (consid. 8.1), non esiste nessun diritto all'impiego,
non s'intravede come si potrebbe imporre un simile obbligo al datore di
lavoro. Tale esigenza andrebbe in effetti molto al di là di quanto
ragionevolmente esigibile dal datore di lavoro (cfr. consid. 8 e 8.1 e
riferimenti citati). Quest'ultimo, infatti, deve ricercare quali sono le
eventuali disponibilità aziendali confacenti alla situazione del dipendente,
ma non di certo prodigarsi in formazioni tali da permettere all'impiegato di
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abbordare un'altra professione. Il CCL FFS, a questo riguardo è
abbastanza chiaro : la reintegrazione professionale mira a "reinserire i
collaboratori interessati nell'attività svolta fino a quel momento all'interno
o all'esterno delle FFS" (cifra 155 cpv. 1 CCL); il dovere di reintegrazione
professionale non può quindi obbligare il datore di lavoro ad offrire una
nuova formazione completamente distinta dalla professione finora
esercitata.
Alla luce di quanto precede, l'art. 19 LPers, le cifre 141, 155 segg. CCL
FFS e, in linea di massima, la proporzionalità, sono da considerarsi
rispettati dalla decisione impugnata. Pertanto, la disdetta del 26
novembre 2010 trasmessa dalle FFS al ricorrente è valida.
Per quanto riguarda infine la pretesa di versamento dello stipendio oltre la
scadenza del periodo di due anni previsto dalla cifra 134 CCL, detto
disposto è più che chiaro e non necessita di nessuna interpretazione. Il
diritto allo stipendio scade passato il termine, quand'anche – e non è il
caso nella presente fattispecie – la scadenza della disdetta non fosse
giunta a termine (sentenza del TAF A3195/2009, del 2 novembre 2009,
consid. 6 e 8 segg.).
9.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei
confronti del ricorrente non è contraria al diritto applicabile, non può
inoltre essere considerata né frutto di un abuso del potere di
apprezzamento dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in
quest'ottica – inadeguata.
10.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers rispettivamente all'art. 7 cpv. 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili, nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TSTAF; RS
173.320.2), non vengono prelevate spese né assegnate ripetibili.
(dispositivo sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale a condizione che concernano controversie di carattere
patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 15'000.–
rispettivamente – se ciò non fosse il caso – nelle quali si ponga una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e
cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF; RS 173.110]). Se non si tratta di una contestazione a carattere
pecuniario, il ricorso è ricevibile soltanto nella misura in cui concerna la
parità dei sessi (art. 83 lett. g LTF). Se il ricorso in materia di diritto
pubblico è ammissibile, esso deve essere interposto, nel termine di
30 giorni dalla notificazione della decisione contestata, presso il Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (art. 82 e segg., 90 e segg. e
100 LTF). Il termine rimane sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso
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(art. 46 cpv. 1 lett. c LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso
della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: