B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3056/2015
Sen t en z a d e l 2 2 d i c emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Salome Zimmermann,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
patrocinato dall’avv. Fulvio Pezzati,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
riscossione posticipata di tributi doganali.
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Fatti:
A.
Il 21 aprile 2012 il signor B._______, domiciliato in Italia, è stato fermato
alla guida di un autoveicolo nelle retrovie del valico incustodito di
X._______ da una pattuglia del Corpo delle guardie di confine. In tale
occasione, gli agenti hanno rinvenuto nel baule un quantitativo di 197 kg di
carne fresca, celato sotto una coperta e non dichiarato al momento del
passaggio del confine.
Il giorno stesso, inizialmente interrogato presso il Posto guardie di confine
Stabio e in seguito presso la Direzione del circondario Lugano, Sezione
antifrode doganale (di seguito: SA Lugano), il signor B._______ ha
dichiarato che la carne da lui trasportata era destinata al signor A._______,
domiciliato in Svizzera, il quale l’aveva acquistata presso C._______ di
Y._______ (Italia). Esso ha altresì precisato di aver trasportato della carne
in Svizzera per conto del signor A._______, omettendo di dichiararla in
dogana, già in altre occasioni.
La sera stessa, il signor A._______ e i suoi due figli D._______ e
E._______ sono stati anch’essi interrogati al riguardo. Nel contempo, è
stato altresì effettuato una perquisizione presso l’abitazione di proprietà del
signor A._______ e nei locali adiacenti, appartenenti al negozio F._______
e all’associazione G._______, entrambi gestiti dalla famiglia A._______. In
tale occasione, è stato scoperto un quantitativo di 25 kg di carne surgelata
anch’essa in provenienza di C._______.
B.
Sulla base di quanto accaduto il 21 aprile 2012, la SA Lugano ha poi aperto
un’inchiesta penale doganale nei confronti del signor A._______ e dei suoi
due figli D._______ e E._______, nonché del signor B._______.
C.
Con domanda di assistenza amministrativa del 4 maggio 2012 inoltrata alle
competenti autorità italiane, la SA Lugano ha in seguito acquisito come
mezzi di prova 12 scontrini di acquisto tutti collegati alla tessera cliente
n. (…) rilasciata il 17 maggio 2011 verosimilmente al signor A._______ –
registratosi quale H._______ – da C._______ di Y._______ (Italia). Da tali
scontrini è risultato l’acquisto di grandi quantitativi di carne tra il 17 maggio
2011 e il 21 aprile 2012.
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D.
Con processo verbale finale del 26 maggio 2014, il signor A._______ è
stato formalmente incolpato dalla SA Lugano di aver fatto importare
illegalmente tra il 17 maggio 2011 e il 21 aprile 2012 derrate alimentari da
terzi. A mente della SA Lugano, egli avrebbe acquistato personalmente
presso C._______ di Y._______ (Italia), diversi prodotto carnei,
principalmente carne fresca di differente genere e taglio, destinata ad
essere consumata in territorio elvetico in occasione di matrimoni o feste
organizzate dall’associazione G._______ con sede ad Z._______. Al fine
d’immettere illecitamente la merce in questione nel territorio doganale, egli
avrebbe ingaggiato contro pagamento il signor B._______, con lo scopo di
fargli trasportare dall’Italia alla Svizzera la merce acquistata omettendola
alle formalità doganali. In almeno otto occasioni, il signor B._______
avrebbe trasportato, per conto del signor A._______, la merce acquistata
in Italia caricandola su diversi autoveicoli e attraversando il confine presso
diversi valichi del Cantone Ticino, senza mai dichiararla per l’espletamento
delle formalità doganali.
E.
Tale processo verbale è stato formalmente contestato dal signor
A._______ – per il tramite del suo patrocinatore – con scritto 6 giugno
2014, nel quale egli ha altresì postulato l’audizione in qualità di testimoni di
diversi suoi fornitori della Svizzera interna, allo scopo di comprovare che il
negozio F._______ e l’associazione G._______ si riforniscono di carne
unicamente in Svizzera.
Con scritto 13 giugno 2014, dette prove testimoniali sono state respinte
dalla SA Lugano, in quanto ritenute non pertinenti, nella misura in cui
nessuno metterebbe in dubbio che per l’approvvigionamento di detti negozi
la famiglia A._______ si rifornisca anche in Svizzera. In discussione, sareb-
be infatti unicamente l’importazione illegale della carne estera. La SA Lu-
gano ha giudicato come non necessario procedere ad ulteriori interrogatori,
in quanto gli atti già esperiti dell’inchiesta – in particolare, i mezzi di prova
ottenuti tramite l’assistenza amministrativa e le dichiarazioni rilasciate in
sede di interrogatorio dall’autore materiale delle importazioni, il signor
B._______ – evidenzierebbero una fattispecie sufficientemente chiara.
F.
Con decisione sull’obbligo di pagamento del 26 maggio 2014, la SA Lugano
ha poi dichiarato il signor A._______ assoggettato al pagamento a
posteriori dei tributi doganali elusi dell’importo totale di 33'566.60 franchi
(= fr. 29'951.40 di dazi + fr. 1'017.25 di IVA + fr. 2'597.95 di interessi di
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mora), sulla base di quanto risultante dal processo verbale finale steso il
26 maggio 2014. Nel contempo, il signor B._______ è stato dichiarato
solidalmente responsabile per il pagamento dell’intera somma.
G.
Avverso la predetta decisione, il signor A._______ – per il tramite del suo
patrocinatore – ha presentato ricorso dinanzi alla Direzione generale delle
dogane (di seguito: DGD) con scritto 26 giugno 2014. Protestando tasse,
spese e ripetibili, egli ha postulato (1) in via principale, l’annullamento della
decisione impugnata, (2) in via subordinata, la conferma della decisione
impugnata limitatamente all’importo di 3'844.85 franchi concernente la
ripresa fiscale relativa all’importazione di 197 kg di carne fresca del
21 aprile 2012. In sostanza, egli ha riconosciuto unicamente l’importazione
illegale del 21 aprile 2012 e la relativa ripresa fiscale, contestando invece
tutte le altre importazioni imputatogli, in quanto non minimamente
comprovate da degli elementi oggettivi: nulla agli atti proverebbe che tale
merce abbia effettivamente varcato il confine elvetico in violazione delle
prescrizioni doganali. Egli contesta parimenti la validità della domanda di
assistenza amministrativa, con cui le autorità doganali sono entrate in
possesso degli scontrini di cassa corrispondenti agli acquisti effettuati con
la carta fedeltà di C._______ di Y._______ (Italia). Egli ha altresì ribadito la
sua richiesta di audizione dei testi (fornitori in Svizzera).
H.
Con decisione 27 marzo 2015, la DGD ha accolto parzialmente il ricorso,
correggendo l’ammontare dell’IVA a carico del signor A._______ da
1'017.25 franchi a 1'012.65 franchi. Per il resto, la DGD ha confermato la
decisione impugnata e – per quanto ricevibile – respinto il ricorso nonché
le richieste di prove (testimoni).
I.
Avverso la predetta decisione, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) –
sempre per il tramite del suo patrocinatore – ha interposto ricorso dinanzi
al Tribunale amministrativo federale con scritto 12 maggio 2015. Prote-
stando tasse, spese e ripetibili, per i medesimi motivi addotti dinanzi alla
DGD, egli ha postulato (1) in via principale, l’annullamento della decisione
impugnata, (2) in via subordinata, la conferma della decisione impugnata
limitatamente all’importo di 3'844.85 franchi concernente la ripresa fiscale
relativa all’importazione di 197 kg di carne fresca del 21 aprile 2012. Egli
ha in particolare rinnovato la sua richiesta di audizione testimoniale.
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J.
Con scritto 3 luglio 2015, la DGD si è sostanzialmente riconfermata nella
propria decisione, postulando il rigetto del ricorso.
K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. In particolare, le decisioni
emanate dalla DGD possono essere impugnate dinanzi al Tribunale
amministrativo federale conformemente all’art. 33 lett. d LTAF. Fatta
eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da
eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribunale,
nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione doganale
(cfr. art. 3 lett. e PA), è retta dalla PA.
1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla
legge (art. 52 PA). L’atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul
diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che condanna il ricorrente al
pagamento posticipato dei tributi doganali elusi all’importazione (dazi e
IVA). Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per il
ricorrente, quest’ultimo risulta legittimato a ricorrere ai sensi dell’art. 48
cpv. 1 PA. Visto quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve
essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l’inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
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impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-
sid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti sponta-
neamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo
se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF
122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip »)
l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono
evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presenta-
zione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il
dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorren-
te che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende,
in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER,
op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3 L’esame del gravame, concernente la riscossione posticipata dei tributi
doganali in rapporto alle presunte importazioni di carne avvenute tra il
17 maggio 2011 e il 21 aprile 2012 in omissione delle formalità doganali, è
sottoposto alla legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS
631.0) e alla relativa ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD,
RS 631.01), nonché alla legge federale del 12 giugno 2009 concernente
l’imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20). Conformemente all’art. 50
LIVA, la legislazione doganale è applicabile all’imposta sull’importazione di
beni, purché le disposizioni in ambito IVA non dispongano altrimenti
(cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-817/2013 del 7 ottobre 2013
consid. 2.3; A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 5.2 con rinvii).
3.
Nel suo gravame, il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo
diritto di essere sentito, nella misura in cui le autorità doganali avrebbero
respinto a torto le prove testimoniali da lui offerte a comprova ch’egli si
rifornisce unicamente presso dei fornitori in Svizzera interna per quanto
concerne il negozio F._______ e l’associazione G._______ gestiti dalla sua
famiglia. Poiché le autorità doganali ritengono ch’egli utilizzi proprio in dette
attività commerciali delle derrate alimentari importate illegalmente in
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Svizzera, egli ritiene che l’accertamento della loro provenienza è tutt’altro
che irrilevante. Per tale motivo, egli rinnova altresì la sua richiesta di
audizione in sede ricorsuale (cfr. ricorso, pag. 4 segg.).
3.1 Prima di statuire al riguardo (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio), è
qui opportuno richiamare i principi applicabili in materia di diritto di essere
sentito (cfr. consid. 3.1.1 che segue), di onere probatorio, di assunzione e
di valutazione dei mezzi di prova da parte dell’autorità, con particolare
riguardo alla prova mediante testimoni (cfr. consid. 3.1.2 segg. che segue).
3.1.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione resa dall’autorità,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito
(cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale
doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall’autorità di
ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).
Detto diritto, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all’interessato il
diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi
confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell’incarto
(cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di
influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assun-
zione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui
esse possano influire sulla decisione (cfr. artt. 18 e 29 PA), nonché di
ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 135 II 286 consid. 5.1
con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009
del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011
consid. 3.2 con rinvii; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, n. 1528 segg.). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì
rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una
decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è
quindi da un lato, il mezzo d’istruzione della causa, dall’altro un diritto della
parte di partecipare all’emanazione della decisione che concerne la sua
situazione giuridica. Garantisce l’equità del procedimento (cfr. ADELIO SCO-
LARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii).
Il diritto di essere sentito non comporta tuttavia per le parti il diritto di
esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano far valere
le loro ragioni per scritto (cfr. DTF 140 I 68 considd. 9.6.1 e 9.6.2; 130 II
425 consid. 2.1; SCOLARI, op. cit., n. 494; TANQUEREL, op. cit., n. 1537 con
rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.86), né quello di ottenere
– di principio – l’audizione di testimoni (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1;
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sentenza del TAF A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii).
In particolare, nelle procedure in ambito fiscale e doganale, non sussiste
alcun diritto ad un’udienza pubblica ex art. 6 par. 1 CEDU
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.170).
A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti
in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un succes-
sivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della giurisdizione
competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. sentenza
del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 con-
sid. 2.2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015
consid. 3.5 con rinvii).
3.1.2 In ambito doganale, analogamente a quanto vale in generale per i
procedimenti di ricorso amministrativo e di diritto amministrativo tra cui
quello dinanzi al Tribunale amministrativo federale, l’apprezzamento delle
prove è di principio libero (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2934/2011
del 28 novembre 2012 consid. 2.4 con rinvii; cfr. parimenti art. 19 PA che
rinvia all’art. 40 della legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC,
RS 273]; BERNHARD WALDMANN in: Weissenberger/Waldmann [ed.],
Praxiskommentar Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2016 [di seguito:
Praxiskommentar VwVG], n. 14 e segg. ad art. 19 PA; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.140). Un’autorità viola il principio del libero
apprezzamento delle prove allorquando nega a priori ed in maniera
generale il valore probatorio di determinati mezzi di prova oppure quando
ammette quali mezzi di prova comprovanti determinati fatti soltanto alcuni
di essi (cfr. citata sentenza del TAF A-2934/2011 consid. 2.4; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.140 con rinvii).
3.1.3 Giusta l’art. 33 cpv. 1 PA, la parte ha il diritto di fare assumere prove
dall’autorità amministrativa nonché dal Tribunale amministrativo federale.
Questo diritto esiste accanto alla massima d’ufficio che regge ogni proce-
dura amministrativa (cfr. art. 12 PA). Il diritto in questione non comporta
l’obbligo incondizionato all’assunzione delle stesse ed è comunque
subordinato alle tre condizioni seguenti: l’offerta o la richiesta di prove deve
portare su fatti pertinenti (giuridicamente importanti), e quindi suscettibili
d’influenzare l’esito della procedura; deve essere necessaria (non è neces-
sario comprovare un fatto che già si evince dall’incarto o che comunque è
pacifico o notorio); deve inoltre essere atta a comprovare i fatti di cui si
prevale la parte (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; [tra le tante] sentenze del
TAF A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.1; A-6515/2010 del
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19 maggio 2011 consid. 4.3; cfr. WEISSENBERGER/HIRZEL, Praxiskom-
mentar VwVG, n. 19 ad art. 14 PA).
3.1.4 Il diritto di chiedere l’assunzione di prove non impedisce tuttavia
all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove
offerte, e di negare la loro assunzione ove appaiono chiaramente ininfluenti
ai fini del giudizio, ossia quando l’autorità ha acquisito la certezza che la
loro assunzione non potrebbe condurla a modificare la propria opinione
(cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF
1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del TAF A-
6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3 con rinvii; SCOLARI, op. cit.,
n. 495 con rinvii; TANQUEREL, op. cit., n. 1552 con rinvii).
Allorquando l’autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le
prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione,
essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo
non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è
convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua
opinione, essa può infatti porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384
consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011
consid. 3.2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-7392/2014 dell’8 agosto
2016 consid. 3.4.2.2 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 3.144). Se al contrario, l’autorità di ricorso rimane nell’incertezza dopo
aver provveduto alle investigazioni richieste dalle circostanze, essa
applicherà le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio. In tale contesto,
e a difetto di disposizioni speciali in materia, il giudice s’ispirerà all’art. 8
CC, in virtù del quale chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Detto in altre parole, incombe
all’amministrato il compito di stabilire i fatti che sono di natura a procurargli
un vantaggio e all'amministrazione di dimostrare l'esistenza di quelli che
assoggettano ad un obbligo in suo favore. L’assenza di prove va a scapito
della parte che intendeva trarre un diritto da una circostanza di fatto non
provata. Inoltre la sola allegazione non basta. Il principio inquisitorio non
ha alcuna influenza sulla ripartizione dell'onere probatorio, poiché intervie-
ne ad un stadio anteriore (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2934/2011
del 28 novembre 2012 consid. 2.5.1 con rinvii).
Applicate al diritto fiscale, dette regole sulla ripartizione dell’onere proba-
torio presuppongono che l’amministrazione fiscale sopporti l’onere della
prova delle circostanze di fatto che determinano l’imposizione o l’importo
del credito fiscale, ovvero i fatti che fondano o aumentano l’imposizione.
Invece, l’assoggettato assume l’onere della prova delle circostanze di fatto
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che diminuiscono o annullano l’imposizione, ovvero i fatti che l’esonerano
o riducono l’importo dell’imposta (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-
5519/2012 del 31 marzo 2014 consid. 2.3 con rinvii; A-2934/2011 del
28 novembre 2012 consid. 2.5.3 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 3.151 con rinvii).
3.1.5 Per quanto concerne l’esigenza probatoria in ambito di diritto doga-
nale, è doveroso ricordare che il regime doganale è governato dal principio
dell’autodichiarazione, il quale attribuisce alle persone soggette all’obbligo
di denunzia doganale la piena responsabilità per quanto dichiarato nella
dichiarazione doganale, segnatamente per le informazioni ivi indicate,
nonché la documentazione ad essa acclusa. In tali circostanze, le autorità
doganali chiamate a statuire sull’imposizione ai tributi – per le quali non
sussiste alcun obbligo di procedere sistematicamente ad un esame
approfondito della merce, qualora la dichiarazione doganale appaia
corretta e completa (cfr. sentenze del TAF A-7392/2014 dell’8 agosto 2016
consid. 3.4.2.3; A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.4 con
rinvii) – non possono che fondarsi su quanto loro presentato in occasione
del passaggio della merce dal confine. Orbene, poiché a seguito dell’accet-
tazione della dichiarazione la merce viene liberata e pertanto non si trova
più sotto il controllo doganale, le autorità doganali sono impossibilitate ad
effettuare a posteriori dei controlli approfonditi sulla stessa, in particolar
modo dei quantitativi effettivamente importati (cfr. citata sentenza A-
7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.3).
Analogo discorso vale altresì per la merce non dichiarata (cfr. al riguardo
art. 18 cpv. 3 LD; sentenza del TAF A-5519/2012 del 31 marzo 2014 con-
sid. 4.3). Per questi motivi, la violazione dell’obbligo di autodichiarazione
può condurre a delle incertezze circa i fatti pertinenti e, conseguentemente,
condurre ad un alleggerimento dell’onere probatorio a carico dell’autorità,
nel senso che quest’ultima potrà fondarsi sulla sussistenza di seri indizi
permettenti di ritenere con sufficiente verosimiglianza che delle merci
hanno varcato la frontiera doganale, quali ad esempio su degli scontrini
degli acquisti effettuati all’estero (cfr. citata sentenza del TAF A-5519/2012
consid. 4.3 con rinvii) Dei seri indizi desumibili dai documenti prodotti con
la dichiarazione doganale oppure da quelli prodotti a posteriori su richiesta
delle autorità doganali, possono anch’essi essere sufficienti a giustificare
l’assoggettamento ai tributi doganali (cfr. sentenze del TAF A-7392/2014
dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.3; A-2934/2011 del 28 novembre 2012
considd. 2.5.4 e 3.2.7 con rinvii). Lo stesso deve valere per i documenti sui
quali l’Amministrazione doganale si fonda nell’ambito di una procedura ai
sensi dell’art. 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale
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amministrativo (DPA, RS 313.0). Se da detti documenti emergono seri
dubbi in merito alla dichiarazione doganale, ciò è sufficiente ad invalidarla
(cfr. sentenza del TAF A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.3). In
tale evenienza, spetterà al contribuente rendere verosimile che in realtà ciò
non è il caso (cfr. DTF 135 II 161 consid. 3a; 130 II 482 consid. 3.2;
sentenza del TF 1C_256/2012 del 22 novembre 2012 consid. 3.2.2; citata
sentenza del TAF A-5519/2012 consid. 4.3 con rinvii; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.143).
3.1.6 I mezzi di prova ai quali può ricorrere l’autorità per accertare i fatti –
su riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA che ne esclude l’applicazione alla procedura
in materia fiscale – sono elencati all’art. 12 PA, tra cui figura anche
l’audizione di testimoni regolata in dettaglio dagli artt. 14-18 PA nonché
dagli artt. 37, 39 a 41 e 43 a 61 PC, in combinato disposto con l’art. 19 PA.
In particolare, il Tribunale amministrativo federale è abilitato ad ordinare
l’audizione di testimoni sulla scorta dell’art. 14 cpv. 1 lett. c PA, ove i fatti
non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo. Nella procedu-
ra amministrativa l’audizione di testimoni è tuttavia, segnatamente a causa
della severa sanzione penale prevista nel caso di una falsa testimonianza,
un mezzo di prova sussidiario rispetto agli altri elencati all’art. 12 PA
(cfr. DTF 130 II 169 consid. 2.3.3; sentenze del TF 1C_179/2014 del
2 settembre 2014 consid. 3.4.1; 5A.15/2006 del 15 giugno 2006 consid. 2.;
WEISSENBERGER/HIRZEL, Praxiskommentar VwVG, n. 2 ad art. 14 PA;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.126; CHRISTOPH AUER, in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2008 [di seguito: VwVG-Kommentar], n. 1 ad
art. 14 PA con rinvii). Se nel processo civile l’audizione di testimoni
(cfr. art. 42 segg. PC) costituisce la regola e la raccolta d’informazioni
l’eccezione, nella procedura amministrativa vale il contrario e l’audizione di
testi avviene unicamente se la fattispecie non può essere sufficientemente
chiarita in altro modo, ad esempio con informazioni da parte di terzi
(cfr. DTF 130 II 169 consid. 2.3.4; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 set-
tembre 2014 consid. 3.4.1). Fondamentalmente, l’audizione di testimoni
non è necessaria, a meno che la comparsa in persona dinanzi alla Corte
sia direttamente significativa per l’apprezzamento delle prove (cfr. senten-
ze del TAF A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.4; A-777/2013 del
30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii; A-956/2013 del 17 luglio 2013 con-
sid. 3.4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.85 seg.). Peraltro, è
qui doveroso ricordare che il diritto di essere sentito non comporta automa-
ticamente per le parti il diritto di ottenere l’audizione di testimoni (cfr. DTF
A-3056/2015
Pagina 12
130 II 425 consid. 2.1; sentenze del TAF A-7392/2014 dell’8 agosto 2016
consid. 3.1.1; A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii).
3.1.7 Per quanto concerne le decisioni di riscossione posticipata fondate
sull’art. 12 DPA – come nel caso concreto – è altresì importante precisare
che sebbene la predetta disposizione sia contenuta in una legge penale a
causa del suo legame con il diritto penale, la stessa è una norma di diritto
fiscale, applicabile in materia di diritto doganale e in materia di IVA
all’importazione (cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, Traité TVA,
2009, pag. 555 n. 468; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht
und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2a ed. 2012, pag. 91). La procedura
giusta l’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA concernente l’obbligo pagamento dei tributi
non pagati a causa di una infrazione alla legislazione amministrativa è una
procedura amministrativa che si distingue chiaramente dalla procedura
penale (cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2).
Il credito fondato sull’art. 12 DPA è un credito fiscale (cfr. sentenza del TF
2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò detto, esso può fondarsi
su dei fatti stabiliti durante la procedura penale. I processi verbali e i
documenti della procedura penale possono pertanto essere ripresi dal
giudice amministrativo che deve apprezzarli alla luce delle regole del diritto
amministrativo, in particolare della PA (cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT
BENEDETTO, op. cit., pag. 559 n. 491 seg. con rinvii; EICKER/FRANK/ACHER-
MANN, op. cit., pag. 92; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-7392/2014
dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.1 con rinvii).
3.2 Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale esaminerà dapprima
la richiesta del ricorrente di audizione testimoniale dei fornitori abituali
ubicati in Svizzera respinta dalla SA Lugano (cfr. consid. 3.2.1 che segue)
e dalla DGD (cfr. consid. 3.2.2 che segue). Successivamente, egli esami-
nerà la richiesta rinnovata dinanzi a lui (cfr. consid. 3.2.3 che segue).
3.2.1 Circa la richiesta formulata dinanzi alla SA Lugano, lo scrivente
Tribunale osserva quanto segue. Da un esame degli atti dell’incarto risulta
che la richiesta di testi è stata formulata dal ricorrente già nell’ambito
dell’inchiesta penale che ha preceduto la decisione sull’obbligo di paga-
mento del 26 maggio 2014 della SA Lugano, poi rinnovata con osservazioni
6 giugno 2014 presentate avverso il processo verbale finale del 26 maggio
2014 (cfr. atto n. 134 dell’incarto prodotto dall’autorità inferiore [di seguito:
inc. DGD]). In tale contesto, con scritto 13 giugno 2014, la SA Lugano ha
indicato di aver preso nota delle osservazioni inerenti gli acquisti effettuati
in Svizzera, che tuttavia non ritiene pertinenti a quanto imputato nel proces-
so verbale finale, nel quale viene contestata l’importazione illegale di carne
A-3056/2015
Pagina 13
acquistata all’estero. Essa non ha mai messo in discussione che per l’ap-
provvigionamento del negozio F._______ la famiglia del ricorrente si
rifornisca anche presso fornitori svizzeri, sicché (cfr. atto n. 135 inc. DGD):
« […] non ritiene necessario procedere ad ulteriori interrogatori in quanto gli atti
d’inchiesta già effettuati nell’ambito della stessa, in particolar modo i mezzi di
prova ottenuti tramite richiesta di assistenza amministrativa e le dichiarazioni
rilasciate in sede di interrogatorio dall’autore materiale delle importazioni
illegali, Sig. B._______, evidenziano una fattispecie sufficientemente chiara
[…] [p]er questa ragione non viene dato seguito alla sua richiesta di interrogare
le persone riprese nello scritto del 6.6.2014, anche in quanto quest’ultime non
sarebbero gli unici fornitori elvetici della famiglia A._______ […] ».
Quand’anche tale modo di procedere appaia corretto, il Tribunale deve
tuttavia constatare la sua incompetenza circa l’esame degli eventuali vizi
di procedura penale amministrativa, in quanto non oggetto del presente
litigio. Il rigetto di un complemento d’inchiesta formulato successivamente
al processo verbale finale può infatti essere impugnato soltanto insieme al
decreto penale in base all’art. 61 cpv. 4 DPA e non già mediante ricorso
dinanzi allo scrivente Tribunale, così come giustamente sottolineato dalla
SA Lugano con scritto 13 giugno 2014 (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF
A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.1 con rinvii). In tali circostanze,
la predetta censura risulta qui irricevibile.
3.2.2 Per quanto riguarda la richiesta riformulata dinanzi alla DGD, lo
scrivente Tribunale osserva quanto segue. Nella decisione impugnata, la
DGD ha in sostanza ribadito quanto già indicato dalla SA Lugano, così
come riportato al consid. 3.2.1 che precede. Dopo una lunga e dettagliata
esposizione delle circostanze di fatto e degli elementi probatori – in parti-
colar modo dei processi verbali d’interrogatorio delle parti implicate nella
vicenda, compresi i testimoni interrogati su richiesta del ricorrente – che
l’hanno portata a confermare la decisione della SA Lugano e, di riflesso,
anche il carattere illegale delle importazioni effettuate tra il 17 maggio 2011
e il 21 aprile 2012, l’autorità inferiore ha anch’essa indicato di non aver mai
dubitato del fatto che il ricorrente si approvvigionasse anche presso
fornitori svizzeri per le sue attività commerciali, sicché non necessita di
sentire i testimoni da lui indicati per convincersene (cfr. decisione impugna-
ta, pag. 16). Così facendo, la DGD si è dunque fondata sull’apprezzamento
anticipato delle prove, mettendo un termine all’istruttoria per essa
completa. In tal senso la rinuncia all’audizione dei testi non appare come il
frutto di un’omissione, bensì di un apprezzamento anticipato delle prove
dell’autorità inferiore – che come tale – non viola il diritto di essere sentito
del ricorrente (cfr. considd. 3.1.2 e 3.1.4 del presente giudizio).
A-3056/2015
Pagina 14
3.2.3 Circa la richiesta riformulata in sede ricorsuale, lo scrivente Tribunale
non può che ribadire quanto già indicato dalle due precedenti istanze.
Dopo un esame approfondito di tutti gli atti dell’incarto, l’audizione dei
fornitori abituali del ricorrente in Svizzera non appare né come un elemento
decisivo, né come un elemento indispensabile ai fini dell’apprezzamento
delle prove o del presente giudizio. Detta testimonianza non è infatti chiara-
mente idonea a comprovare che il ricorrente non ha acquistato della carne
in Italia tra il 17 maggio 2011 e il 21 aprile 2012, sicché lo scrivente Tribu-
nale non intravvede alcun motivo pertinente per amministrare tale prova in
sede ricorsuale. Certo, i testi di cui il ricorrente ha chiesto l’audizione pos-
sono confermare che la sua famiglia si rifornisce abitualmente in Svizzera,
circostanza che nessuno ha mai messo in dubbio. Tuttavia, detti testi non
permettono in alcun modo di escludere che durante il periodo fiscale qui in
esame il ricorrente si sia rifornito anche in Italia per le sue attività com-
merciali, rispettivamente per altre attività familiari/personali. Non va infatti
dimenticato che è qui in discussione il mero carattere illegale delle importa-
zioni di carne e non il loro successivo utilizzo da parte del ricorrente.
In ogni caso, il « modus operandi » descritto dalle autorità doganali – ossia,
l’acquisto di grandi quantitativi di carne mediante la tessera fedeltà di
C._______ di Y._______ in Italia (di seguito: negozio italiano) intestata al
ricorrente e la successiva importazione illegale in Svizzera eseguita dal
signor B._______ in omissione delle formalità doganali in almeno una
decina di occasioni tra il 17 maggio 2011 e il 21 aprile 2012 – emerge già
in maniera chiara e completa dagli atti dell’incarto, in particolare dalle varie
testimonianze, dalle risultanze delle perquisizioni e dell’assistenza am-
ministrativa esperite dalle autorità doganali (cfr. al riguardo, consid. 5.7.1
segg. del presente giudizio), sicché il Tribunale non ritiene necessario
procedere a degli ulteriori accertamenti istruttori.
Peraltro, tenuto conto del tempo trascorso sino ad oggi dall’accaduto, non
si vede in ogni caso come detti testi – qui non pertinenti – potrebbero fornire
dei dettagli utili alla risoluzione del caso su dei fatti risalenti agli anni
2011 – 2012, senza il rischio di riportare fatti imprecisi o erronei. Inoltre,
poiché la riscossione posticipata dei tributi doganali ai sensi dell’art. 12
DPA interviene nei confronti del ricorrente indipendentemente da ogni
colpa (cfr. al riguardo, consid. 5.6.2 del presente giudizio), che lo stesso
sia sempre stato in buona fede o all’oscuro di tutto, che il teste B._______
sia l’unico ad aver dichiarato apertamente i fatti a lui imputati, non ha poi
alcuna influenza sulla ripresa fiscale in oggetto. Infine, trattandosi di
conoscenti del ricorrente, la loro audizione in qualità di testi è in ogni caso
A-3056/2015
Pagina 15
opinabile, in ragione del forte rischio di collusione (cfr. [tra le tante]
sentenza del TAF A-1360/2006 del 1° marzo 2007 consid. 3.2.2).
Visto quanto precede, i presupposti per l’audizione dei testimoni dinanzi
allo scrivente Tribunale – mezzo probatorio sussidiario agli altri (cfr. con-
sid. 3.1.6 del presente giudizio) – non risultano adempiuti. Tenuto altresì
conto dell’economia di procedura, l’apprezzamento anticipato delle prove
conduce pertanto il Tribunale a respingere la richiesta del ricorrente.
4.
Nel proprio gravame, il ricorrente contesta poi la fondatezza della domanda
di assistenza amministrativa del 4 maggio 2012, a suo avviso arbitraria e
sproporzionata, in quanto una tessera fedeltà non potrebbe considerarsi
un indizio sufficiente per indagare una presunta importazione illecita. Una
carta fedeltà, non essendo nominale, non indicherebbe né la destinazione
degli acquisti né la loro titolarità e neppure dimostrerebbe l’impiego delle
merci acquistate, sicché il suo impiego non sarebbe idoneo a fondare il
sospetto sull’importazione illecita delle merci. Poiché né la contabilità del
negozio F._______ e dell’associazione G._______ né la loro perquisizione
avrebbero lasciato emergere prove di una qualsiasi importazione illegale,
il ricorso all’assistenza amministrativa non sarebbe dunque stato
giustificato (cfr. ricorso, pag. 12 segg.).
Per rispondere a tale censura (cfr. consid. 4.2 che segue), dapprima è qui
opportuno delineare la base legale su cui si fonda l’assistenza ammini-
strativa in ambito di diritto doganale (cfr. consid. 4.1 che segue).
4.1 In virtù del principio di diritto internazionale della territorialità, le autorità
doganali svizzere non sono abilitate ad esercitare atti di sovranità al di fuori
del territorio doganale svizzero, quali ad esempio delle inchieste penali
(cfr. MARTIN KOCHER, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkom-
mentar Zollgesetz [di seguito: Zollgesetz], 2009, n. 1 segg. ad art. 115 LD).
Per ottenere informazioni circa una fattispecie di natura doganale da un
altro Stato, le autorità doganali svizzere devono pertanto fondarsi su un
accordo di diritto internazionale, ricorrendo ad esempio all’assistenza am-
ministrativa ai sensi del Protocollo aggiuntivo del 9 giugno 1997 all’accordo
di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea
del 22 luglio 1972 relativo all’assistenza amministrativa reciproca in mate-
ria doganale, in vigore dal 1° luglio 1998 (di seguito: Protocollo aggiuntivo;
RS 0.632.401.02; KOCHER, Zollgesetz, n. 7 ad art. 115 LD). L’assistenza
amministrativa fondata sul Protocollo aggiuntivo mira a garantire la corretta
A-3056/2015
Pagina 16
applicazione della legislazione doganale, segnatamene mediante la pre-
venzione, l’individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e
conducendo delle indagini su di esse (cfr. art. 2 del Protocollo aggiuntivo).
A tal fine, l’autorità interpellata deve fornire all’autorità richiedente « […]
tutte le informazioni necessarie per garantire a quest’ultima il rispetto della
procedura […] » (cfr. Messaggio del 19 gennaio 1998 concernente un
Protocollo aggiuntivo all’Accordo di libero scambio tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità economica europea relativo all’assistenza ammini-
strativa reciproca in materia doganale, FF 1998 555, 677 segg.).
Più nel dettaglio, su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata
deve fornire tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità ri-
chiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale,
comprese segnatamente le informazioni riguardanti le operazioni registrate
o programmate che possano essere contrarie a tale legislazione (cfr. art. 3
cifra 1 del Protocollo aggiuntivo) e comunicare se le merci esportate dal
territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente importate nel
territorio dell’altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale
applicato alle merci (cfr. art. 3 cifra 2 del Protocollo aggiuntivo).
La domanda di assistenza va presentata per iscritto (cfr. art. 6 cpv. 1 del
Protocollo aggiuntivo) e deve contenere le seguenti informazioni (cfr. art. 6
cpv. 2 del Protocollo aggiuntivo): l’autorità richiedente che presenta la
domanda (lett. a), la misura richiesta (lett. b), l’oggetto e il motivo della
domanda (lett. c), le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione
(lett. d), ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche
o giuridiche oggetto dell’indagine (lett. e), una sintesi dei fatti e delle
indagini svolte, salvo per i casi di cui all’art. 5 (lett. f).
4.2 Ciò premesso, da un esame della domanda di assistenza amministra-
tiva del 4 maggio 2012 (cfr. atto n. 25 inc. DGD) inoltrata dalla SA Lugano
alle competenti autorità italiane, risulta che – contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente – la stessa adempie ai requisiti legali, così come
giustamente sottolineato dalla DGD e dalla stessa SA Lugano (cfr. decisio-
ne impugnata, pag. 17 seg.; scritto 29 luglio 2014 della SA Lugano, pag. 8
[atto n. 137 inc. DGD]). Detta domanda espone infatti la fattispecie alla
base della richiesta, le persone interessate dall’inchiesta penale e i motivi
che hanno spinto le autorità svizzere a rivolgersi alle autorità italiane, così
come le leggi pertinenti infrante dagli autori delle importazioni illegali in
questione. Conformemente allo scopo dell’assistenza amministrativa, la
domanda mirava ad ottenere delle informazioni per assicurare la corretta
applicazione della legislazione doganale svizzera e completare l’inchiesta
A-3056/2015
Pagina 17
avviata nei confronti del ricorrente per contrabbando di derrate alimentari,
sicché essa non appare né arbitraria, né sproporzionata (cfr. consid. 4.1
che precede). Che le informazioni richieste siano poi connesse con l’utiliz-
zo della carta fedeltà del negozio italiano in questione non inficia la validità
della domanda. Da un esame degli atti non si può escludere a priori il
carattere pertinente delle informazioni richieste, tant’è che nei fatti è stato
riscontrato un nesso tra i 24 kg di carne congelata del negozio italiano ritro-
vati durante la perquisizione del 21 aprile 2012 e uno degli scontrini datato
24 marzo 2012 ottenuti tramite l’assistenza amministrativa. Anche ad
averne dubbi, non va dimenticato che l’apprezzamento di un postulato
mezzo probatorio non compete all’autorità richiesta, la quale deve solo
esaminare l’adempimento dei requisiti per la concessione dell’assistenza
amministrativa. Orbene, in concreto le autorità italiani hanno dato seguito
alla domanda di assistenza, senza esprimere alcun dubbio o motivo di
rifiuto ai sensi dell’art. 6 cifra 4 o dell’art. 9 del Protocollo aggiuntivo.
Peraltro, il Tribunale non intravvede alcun motivo per discostarsi dal giudi-
zio delle precedenti autorità doganali, sicché la censura del ricorrente non
può che essere respinta. Ciò indicato, trattandosi di un atto relativo alla
procedura penale amministrativa, ci si potrebbe altresì domandare se lo
scrivente Tribunale sia veramente abilitato a pronunciarsi al riguardo
(cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 con-
sid. 3.4.1 con rinvii). Ad ogni modo, poiché le contestazioni del ricorrente
non risultano pertinenti, tale questione può rimanere qui aperta.
5.
Nel merito del ricorso, il ricorrente contesta fermamente la riscossione
posticipata dei tributi in oggetto, in quanto la ritiene ingiustificata, nella
misura in cui nulla agli atti proverebbe il carattere illecito delle importazioni
di derrate alimentari da lui acquistate in Italia tra il 17 maggio 2011 e il
21 aprile 2012 e, soprattutto per una parte di carne, che la stessa sia stata
importata. La parte ch’egli indica di aver importato in Svizzera, di fatto
sarebbe stata importata nel rispetto delle franchigie doganali.
In tali circostanze, si tratta in sostanza di stabilire se gli elementi in
possesso delle autorità doganali erano e sono ancora tali da lasciare
intravvedere dei seri indizi che le derrate alimentari in questione sono
davvero state importate o state fatte importare illegalmente dal ricorrente
in Svizzera (cfr. considd. 5.7 segg. che seguono). A tal fine, qui di seguito
verranno dapprima rammentate le basi giuridiche dell’imposizione doga-
nale (cfr. considd. 5.1 – 5.5 che seguono) e le conseguenze in caso di
violazione della legislazioni doganale, quale ad esempio la riscossione
A-3056/2015
Pagina 18
posticipata dei tributi doganali (dazi e IVA) non versati a torto in virtù
dell’art. 12 DPA (cfr. consid. 5.6 che segue).
5.1
5.1.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD), le merci introdotte nel
territorio doganale o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale
e devono essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del
9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). L’art. 1 cpv. 1
LTD precisa che tutte le merci importate o esportate attraverso la linea
doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa
generale degli allegati 1 e 2, i quali informano circa i dazi all’importazione
come pure circa l’eventuale contingente doganale ([tra le tante] sentenza
del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.1). Sono salve le
deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze
emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 2 cpv. 1
LD; art. 1 cpv. 2 LTD).
5.1.2 Il regime doganale, è fondato sul principio dell’autodichiarazione. In
virtù di detto principio, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
(cfr. art. 26 LD) deve presentare le merci in dogana e dichiararla somma-
riamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1 LD).
Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette
all’obbligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni
necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l’esecuzione del controllo
doganale stesso e stabilire l’obbligazione doganale (cfr. sentenze del TAF
A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.2; A-393/2009 del 14 aprile
2011 consid. 3.1). In virtù di detto principio, le persone soggette all’obbligo
di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché
la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengo-
no pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di dili-
genza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5519/2012 del 31 marzo 2014
consid. 4.3 con rinvii; A-817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 4.2 con rinvii).
Di conseguenza, il contribuente deve lui stesso esaminare se adempie le
condizioni di assoggettamento e, in caso di dubbi, informarsi tempestiva-
mente presso le competenti autorità doganali. Se si astiene dal richiedere
i necessari chiarimenti, egli non può successivamente appellarsi alle
proprie conoscenze lacunose o invocare la violazione del principio della
buona fede per opporsi alla riscossione dei tributi doganali (cfr. DTF 135 IV
217 consid. 2.1.3; 112 IV 53 consid. 1). In particolare, egli non può
desumere alcunché dal principio della buona fede, del fatto che le autorità
doganali non hanno notato – prima – il carattere inesatto delle indicazioni
A-3056/2015
Pagina 19
contenute nella sua dichiarazione doganale (cfr. DTF 129 II 385 con-
sid. 3.6; sentenza del TF 2A.461/2003 del 20 gennaio 2004 consid. 3.2).
Per le autorità doganali chiamate a statuire sull’imposizione ai tributi, non
sussiste infatti alcun obbligo di controllare sistematicamente se la dichia-
razione doganale sia corretta e completa (cfr. art. 32 LD; sentenza del TAF
A-5519/2012 del 31 marzo 2014 consid. 4.3).
5.2
5.2.1 Giusta l’art. 70 cpv. 2 LD, è debitore doganale dell’obbligazione doga-
nale chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doga-
nale (lett. a), chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è
incaricato di presentarla (lett. b), come pure la persona per conto della
quale le merci sono state importate o esportate (lett. c). Detto regime
giuridico era previsto in maniera analoga dagli artt. 9 e 13 della vecchia
legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 4009 e CS 6
475), con la precisazione che non solo le persone che trasportano le merci
oltre confine erano tenute all’obbligo di dichiarazione, ma pure i loro
mandanti (cfr. art. 9 cpv. 1 vLD). Anche se l’attuale LD non impiega più
formalmente questa nozione, la nuova locuzione – « chiunque fa introdurre
merci nel territorio doganale » – corrisponde materialmente alla definizione
in senso lato sviluppata dal Tribunale federale sotto l’egida della vLD,
sicché la stessa risulta tutt’ora valida (cfr. sentenze del TF 2C_912/2015
del 20 settembre 2016 consid. 5.2 con rinvii; 2C_363/2010, 2C_405/2010,
2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 seg.; [tra le tante] sentenza
del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.2 con rinvii).
5.2.2 Nel dettaglio, la nozione di mandante deve essere intesa in un senso
più ampio di quello del diritto civile, ovvero come chiunque induca effetti-
vamente un trasporto di merci attraverso la frontiera (cfr. DTF 107 Ib 198
consid. 6b; 89 I 542 consid. 4). È quindi tale non solo colui che conclude,
ai sensi civili, un contratto di trasporto con il trasportatore, ma anche chiun-
que, di fatto (« tatsächlich veranlasst »), predispone l’importazione delle
merci (cfr. sentenza del TF 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3;
sentenze del TAF A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2; A-
1741/2006 del 4 marzo 2008 considd. 2.1.1 seg.). La giurisprudenza ha
quindi dedotto che la definizione di mandante debba essere intesa in senso
lato affinché tutte le persone economicamente interessate all’importazione
della merce siano tenute al pagamento dei dazi (cfr. sentenza del TF
2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; DTF 110 Ib 306 consid. 2b;
107 Ib 198 consid. 6a-b; 89 I 542 consid 4; [tra le tante] sentenze del TAF
A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2; A-3798/2009 del 27 marzo
2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). La volontà di garantire la ricuperabilità del
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credito doganale è quindi stato uno degli elementi ritenuti dalla giurispru-
denza per distanziarsi dal concetto di « mandante » ai sensi del diritto civile
(cfr. sentenze del TF 2C_912/2015 del 20 settembre 2016 consid. 5.3 con
rinvii; 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010
consid. 5.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii).
Il Tribunale federale ha altresì precisato che va considerato come mandan-
te ogni persona che nutre dei dubbi sul fatto che l’importazione sia illegale
e che doveva presumere la provenienza estera della merce importata. Lo
stesso vale nel caso in cui la merce viene importata in Svizzera senza che
una ordinazione sia stata fatta a priori, qualora una persona abbia manife-
stato d’essere pronta (« Bereitschaft ») ad accettare tale merce, causando
di fatto (« tatsächlich veranlasst ») – proprio per il tramite della sua disponi-
bilità generale ad accettarla – l’importazione: detta persona va considerata
come mandante. È dunque sufficiente essere pronto ad accettare la merce
importata per rientrare nell’applicazione della nozione di « mandante » ai
sensi dell’art. 9 vLD, il carattere lecito o meno dell’importazione non
essendo necessariamente determinante (cfr. sentenze del TF 2A.458/2004
del 3 dicembre 2004 consid. 3.1 in fine, 2A.242/2004 del 15 novembre
2004 consid. 3.1.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). Per l’Alta Corte le persone morali
possono parimenti essere ritenute come mandanti (cfr. sentenze del TF
2C_912/2015 del 20 settembre 2016 consid. 5.3 con rinvii; 2C_747/2009
dell’8 aprile 2010 consid. 5.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009
del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii).
5.3 Giusta l’art. 70 cpv. 3 LD, i debitori doganali rispondono solidalmente
delle somme dovute. Il diritto di regresso fra di loro è disciplinato dal codice
delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220; cfr. [tra le tante]
sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3 con rinvii).
Orbene, dal momento che tutte le persone assoggettate ai diritti doganali
rispondono solidalmente dei dazi d’entrata, le autorità doganali possono
rivolgersi ad ognuna di loro. Spetta semmai alla persona assoggettata al
pagamento dalle autorità doganali, il compito di far valere il proprio diritto
di regresso contro gli altri assoggettati, secondo quando prescritto dal
diritto civile (cfr. art. 70 cpv. 3 in fine LD; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF
A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.4 con rinvii).
5.4 In virtù dell’art. 18 LD, la base dell’imposizione doganale è la
dichiarazione doganale (cpv. 1). Le merci non dichiarate sono tassate
d’ufficio (cpv. 3). In virtù dell’art. 19 LD l’importo del dazio è calcolato in
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base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui
viene dichiarata all'ufficio doganale e alle aliquote di dazio e alle basi di
calcolo in vigore nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale (cpv. 1).
Allorquando invece la merce non è dichiarata, essa può essere tassata
all’aliquota più elevata (cvp. 2).
5.5 Conformemente all’art. 50 LIVA, la legislazione doganale è applicabile
all’importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non vi
deroghino. A tenore dell’art. 51 cpv. 1 LIVA, è assoggettato all’imposta chi
è debitore doganale secondo l’art. 70 cpv. 2 e 3 LD. Le condizioni che
reggono l’assoggettamento a tale obbligo secondo gli artt. 26 e 70 LD sono
parimenti pertinenti in tale occorrenza (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF
A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.5 con rinvii).
5.6 L’importazione di merci soggetta a dazio e all’IVA, omettendo di dichia-
rarle totalmente o parzialmente, costituisce un’infrazione alla legislazione
fiscale applicabile (cfr. art. 118 LD, art. 96 segg. LIVA). Giusta i rinvii
dell’art. 128 cpv. 1 LD nonché dell’art. 103 segg. LIVA, l’art. 12 DPA è
applicabile alle infrazioni doganali (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-
3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.1 con rinvii).
5.6.1 L’art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un’infrazione alla
legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa,
essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò
indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L’art. 12
cpv. 2 DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito
dell’indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della
tassa (cfr. artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) o colui che ha beneficiato dell’indennità
o del contributo (cfr. sentenza del TF 2C_53/2011 del 2 maggio 2011
consid. 2.6; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012
consid. 5.2.2 con rinvii).
5.6.2 Affinché l’art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia
oggettivamente stata compiuta un’infrazione penale (cfr. sentenze del TF
2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; 2C_456/2010 del 7 marzo
2010 consid. 5.2; 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1; DTF 129 II 160
consid. 3.2; 115 Ib 358 consid. 3a; 106 Ib 218 consid. 2c; [tra le tante]
sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii).
L’applicazione di questa norma non dipende per contro né da una respon-
sabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di
una procedura penale (cfr. sentenze del TF 2C_32/2011 del 7 aprile 2011
consid. 3.3; 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2; 2C_366-367-
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368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 5; DTF 129 II 160 consid. 3.2; 106 Ib
218 consid. 2c; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo
2012 consid. 5.2.3 con rinvii; cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO,
op. cit., n. 477, pag. 556; EICKER/FRANK/ACKERMANN, op. cit., pag. 92 e
segg.; MICHAEL BEUSCH, in: Zollgesetz, n. 13 ad art. 70 LD e n. 37 seg. ad
art. 85 LD). L’art. 12 cpv. 1 DPA permette dunque di procedere al recupero
di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita a seguito di un’infra-
zione alla legislazione amministrativa federale, anche qualora nessuno sia
punibile (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo
2012 consid. 5.2.3 con rinvii).
5.6.3 L’art. 12 cpv. 2 DPA permette innanzitutto d’assoggettare al paga-
mento colui che era tenuto al pagamento della tassa elusa in virtù degli
artt. 26 e 70 cpv. 2 LD (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvii). Secondo la prassi costante, la
persona obbligata al pagamento della tassa è infatti ipso facto considerato
come aver fruito dell’illecito profitto di cui all’art. 12 cpv. 2 DPA (cfr. DTF
107 Ib 198 consid. 6c; sentenza del TF 2A.82/2005 del 23 agosto 2005
consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012
consid. 5.2.4 con rinvii). Detto in altre parole, le persone assoggettate al
pagamento dei tributi ex artt. 26 e 70 cpv. 2 LD sono tenute al pagamento
ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 DPA. Le condizioni d’assoggettamento sono
dunque logicamente quelle previste dalla LD (cfr. sentenza del TAF A-
3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvio).
5.6.4 L’art. 12 cpv. 2 DPA può estendersi inoltre ad altre persone che quelle
di cui agli artt. 26 e 70 cpv. 2 LD, di modo che il cerchio delle persone
assoggettate all’obbligo di pagamento risulta ampliato rispetto a quanto
indicato dalle summenzionate disposizioni. Ogni persona è assoggettata al
pagamento qualora abbia beneficiato di un vantaggio illecito in ragione
dell’infrazione (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 2; [tra le tante] sentenza del TAF
A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvio). L’illecito di cui
all’art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale generato dal mancato
pagamento dei tributi dovuti. Esso può consistere non solo in un aumento
degli attivi ma anche in una diminuzione dei passivi. Ciò è normalmente il
caso quando un tributo dovuto non è stato versato. Inoltre, l’illecito profitto
non deriva dalla semplice acquisizione di un bene importato illegalmente,
bensì dal suo acquisto ad un prezzo inferiore a quello richiesto abitual-
mente sul mercato per delle merci ad esso comparabili (cfr. DTF 110 Ib 306
consid. 2c; sentenze del TF 2A.458/2004 del 3 dicembre 2004 consid. 4.1;
2A.220/2004 del 15 novembre 2004 consid. 2.1 con rinvii; [tra le tante]
sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvii).
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5.6.5 Giusta l’art. 12 cpv. 3 DPA, la persona che, intenzionalmente, ha
commesso l’infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le per-
sone obbligate al pagamento secondo l’art. 12 cpv. 2 DPA, della somma da
pagare o da restituire. La responsabilità solidale di cui all’art. 12 cpv. 3 DPA
concerne l’autore dell’infrazione e/o il compartecipe. Detta norma si applica
all’autore e al compartecipe che non sono già assoggettati personalmente
all'obbligo di pagamento in virtù dell’art. 12 cpv. 2 DPA. Per impegnare la
loro responsabilità solidale, l’autore e il compartecipe devono aver com-
messo infrazione intenzionalmente (cfr. DTF 114 Ib 94 consid. 5 con rinvii).
Un’infrazione commessa per negligenza o per omissione non comporta
infatti una responsabilità solidale. A differenza dei cpv. 1 e 2 dell’art. 12 DPA
– in virtù dei quali l’autorità amministrativa può emanare delle decisioni
d’assoggettamento suscettibili di fare l’oggetto di misure d’esecuzione – il
cpv. 3 dell’art. 12 DPA esige che sia un’autorità penale o giudiziaria a
pronunciarsi in merito alla responsabilità solidale di una persona
(cfr. EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., pag. 93 seg.; cfr. parimenti DTF
115 Ib 216 consid. 3a con rinvio a DTF 114 Ib 94 consid. 5c; sentenze del
TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.5.3; A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.2.6 con rinvii).
5.7
5.7.1 In concreto, nel proprio giudizio, la DGD ha ritenuto che il ricorrente
tra il 17 maggio 2011 e il 21 aprile 2012 abbia importato e/o fatto importare
illegalmente in Svizzera dal signor B._______ 1'555.92 kg lordi di derrate
alimentari da lui acquistate presso il negozio italiano. Tale conclusione si
fonda su un insieme di seri indizi emersi durante l’inchiesta penale aperta
a seguito dell’intercettazione da parte delle guardie di confine dell’importa-
zione illegale del 21 aprile 2012 di 24 kg di carne fresca nascosti nel baule
del veicolo condotto dal signor B._______, destinati al ricorrente. Più nel
dettaglio, le autorità doganali si sono in primis fondate sulle dichiarazioni
del signor B._______, il quale ha confessato di aver già effettuato una deci-
na di viaggi importando illegalmente della carne, per conto del ricorrente,
secondo le stesse modalità del 21 aprile 2012. Sulla base di dette dichia-
razioni, le autorità doganali hanno poi approfondito la vicenda interrogando
le altre persone implicate, effettuando delle perquisizioni sia dell’abitazione
del ricorrente che del negozio F._______ gestito dalla sua famiglia, come
pure ricorrendo all’assistenza amministrativa. Da tali atti istruttori, le
autorità doganali hanno potuto constatare tutta una serie di ulteriori
elementi avvaloranti le dichiarazioni del signor B._______, ossia: (a) un
precedente episodio d’importazione illegale di carne in seno alla famiglia
del ricorrente di natura analoga a quello del 21 aprile 2012, (b) la
sussistenza di 12 scontrini di cassa del negozio italiano riportanti grandi
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quantitativi di carne acquistati dal ricorrente con la sua tessera fedeltà
(corrispondenti ad una decina di importazioni) e (c) il ritrovamento di 24 kg
di carne nel congelatore del negozio F._______ connesso con uno di questi
scontrini. Dalle testimonianze delle persone implicate è poi emerso (d) che
il ricorrente avrebbe addirittura importato dei quantitativi di carne maggiori
a quelli risultanti da detti scontrini. Non da ultimo, (e) le dichiarazioni
contradditorie del ricorrente sarebbero state smentite da quelle dei suoi
due figli, del signor B._______, come pure dalle incoerenti testimonianze
dei suoi « parenti ».
Di avviso contrario, il ricorrente ritiene che le dichiarazioni del signor
B._______ sarebbero infondate. Se da un lato egli ammette che le derrate
alimentari trovate in possesso del signor B._______ il 21 aprile 2012 sono
certamente soggette all’imposizione a posteriori, poiché hanno varcato il
confine senza che fossero dichiarate, d’altra parte egli contesta i restanti
acquisti di derrate alimentari da lui effettuati dal mese di maggio 2011. Il
ricorrente avrebbe acquistato della carne in Italia sia per lui che per altre
persone (conoscenti o parenti residenti in Italia), tuttavia una grande parte
sarebbe rimasta in Italia presso i suoi parenti. La parte a lui destinata
sarebbe invece sempre stata importata in Svizzera nel limite delle
franchigie doganali e consumata nella sua economia domestica, nel modo
seguente: in un primo momento la carne sarebbe stata acquistata con i
suoi parenti (non stretti) residenti in Italia presso il negozio italiano e poi
depositata presso di loro nei loro congelatori. Il ricorrente avrebbe poi
importato la carne successivamente in più occasioni sempre nei limiti delle
franchigie. A suo dire, essendo il viaggio non molto lungo, la carne non si
sarebbe mai scongelata. Per i pezzi con pesi importanti a volte sarebbero
stati in 4-5 persone a trasportare la carne in Svizzera, sicché egli sarebbe
sempre rimasto nei limiti delle franchigie (cfr. atto n. 17 inc. DGD, pag. 16
segg., pag. 18). Per quanto concerne i suoi parenti egli ha precisato che la
maggior parte della carne sarebbe stata da lui acquistata assieme ai signori
I._______, L._______ e M._______ (cfr. atto n. 17 inc. DGD, pag. 31).
5.7.2 Ciò premesso, prima di esaminare in dettaglio gli elementi di prova
su cui si sono fondate le autorità doganali, è qui doveroso constatare come
il ricorrente riconosca il carattere illegale dell’importazione del 21 aprile
2012, sicché la relativa ripresa fiscale va qui confermata. Egli ha altresì
riconosciuto l’acquisto di tutte le derrate alimentari riportate sui 12 scontrini
di cassa mediante la sua tessera fedeltà (cfr. ricorso, pag. 4 segg.; atto
n. 17 inc. DGD, pag. 21). Unico punto da lui contestato è dunque l’impor-
tazione illegale in Svizzera dei quantitativi di carne indicati sugli scontrini.
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Pagina 25
5.7.3 Come visto, le autorità doganali si sono in primis fondate sulle dichia-
razioni del signor B._______, dalle quali risulta ch’egli ha effettuato una
decina di importazioni illegali per conto del ricorrente, ogni volta traspor-
tando circa 200 kg di derrate alimentari. Durante i vari interrogatori, egli ha
dichiarato che era il ricorrente ad acquistare la merce presso il negozio
italiano. Il signor B._______ si occupava poi del trasporto illegale della
suddetta merce, previo un compenso di 100 euro/120 franchi a viaggio,
scegliendo attentamente il valico da attraversare. Una volta attraversato il
confine, la merce veniva depositata presso l’abitazione della famiglia del
ricorrente (cfr. atto n. 2, pag. 9 segg., pag. 16 segg. e pag. 19 segg.).
Confessando tali fatti, il signor B._______ si è di fatto auto incolpato, tant’è
ch’egli è debitore solidale dei tributi doganali in oggetto. Orbene, lo
scrivente Tribunale non intravvede a priori per quale motivo il signor
B._______ avrebbe dovuto confessare delle infrazioni alla legislazione
doganali, se – come indica il ricorrente – le stesse non sono da lui state
commesse. Tale ipotesi appare dunque poco credibile. Lo scrivente
Tribunale non intravvede neppure una valida ragione per dare adito ai
dubbi espressi dal ricorrente circa lo svolgimento dell’interrogatorio del
signor B._______ da parte delle autorità doganali (cfr. ricorso, pag. 8 seg.).
Peraltro, trattandosi di una censura in rapporto ad un atto istruttorio proprio
alla procedura penale amministrativa, la stessa è in ogni caso qui
irricevibile (cfr. al riguardo consid. 3.2.1 del presente giudizio). Ciò
precisato, non va poi dimenticata l’importazione illegale del 21 aprile 2012
eseguita dal signor B._______ secondo le modalità da lui descritte ed
intercettata dalle guardie di confine.
5.7.4 Le autorità doganali hanno poi constatato che non è la prima volta
che la famiglia del ricorrente importa in maniera illegale in Svizzera della
carne acquistata in Italia. In effetti risulta che in data 5 maggio 2011 il figlio
del ricorrente, il signor E._______, è anch’esso stato fermato per aver
importato illegalmente in Svizzera 176.5 kg lordi di carne fresca, proprio
seguendo lo stesso « modus operandi » descritto dal signor B._______.
Se il ricorrente nega ogni suo legame con tale episodio (cfr. atto n. 17
inc. DGD, pag. 5, pag. 20, pag. 22), al contrario il figlio ha dichiarato che
era proprio suo padre ad avergli indicato di acquistare un grande
quantitativo di carne in Italia e di importarlo illegalmente in Svizzera. A dire
del figlio, tale carne era anch’essa destinata per una festa, così come nel
caso di quella importata dal signor B._______ in data 21 aprile 2012
(cfr. atto n. 16 inc. DGD, pag. 5 segg. e pag. 23 segg.). Secondo lo
scrivente Tribunale, tale episodio – quand’anche non è oggetto della
presente procedura – dimostra come l’importazione del 21 aprile 2012 non
A-3056/2015
Pagina 26
possa essere considerata come un mero caso isolato, ciò che va a validare
la tesi di più importazioni illegali.
5.7.4.1 Grazie all’assistenza amministrativa, le autorità doganali hanno
potuto appurare che tra il 17 maggio 2011 e il 21 aprile 2012 il ricorrente
ha acquistato della carne presso il negozio italiano in altre occasioni dietro
presentazione della sua tessera fedeltà n. (…), così come risultante dagli
12 scontrini, tra i quali figura altresì quello relativo all’acquisto del 21 aprile
2012 (cfr. atto n. 25 inc. DGD). Al riguardo il figlio del ricorrente, il signor
E._______, ha chiaramente dichiarato (cfr. atto n. 16 inc. DGD, pag. 19
segg.):
« […] Tutta la merce importata dall’Italia e ripresa in questi 11 scontrini prece-
denti all’acquisto del 21.4.2012 era stata destinata a matrimoni ed eventi simili
che mio padre A._______ a cui ha lavorato in cucin[e] come cuoco. Il
quantitativo lo potete desumere da quanto ripreso negli scontrini […] mio padre
ha deciso di effettuare questi acquisti in Italia presso C._______ ingaggiando il
sig. B._______ il quale non ha dichiarato le merci al momento delle
importazioni. Sapevo che mio padre così faceva […] ».
Tali elementi, secondo il Tribunale, vanno anch’essi a corroborare le dichia-
razioni del signor B._______, allorquando indica di aver eseguito almeno
una decina di altri viaggi, in omissione delle formalità doganali.
5.7.4.2 Ma vi è di più. Grazie alla perquisizione esperita dalle autorità doga-
nali presso l’abitazione della famiglia del ricorrente e il negozio F._______
da essa gestito, è stato rinvenuto nel congelatore a baule sito nel locale
retrostante del suddetto negozio un grande quantitativo di 24 kg di carne
fresca proveniente dal negozio italiano (etichetta del negozio sull’im-
ballaggio; cfr. atti n. 7.3 e 8 inc. DGD). Tale quantitativo è poi stato ricolle-
gato con uno degli scontrini ottenuti con l’assistenza amministrativa, ciò
che comprova che la carne ha varcato il confine (cfr. atto n. 137 inc. DGD,
pag. 8 punti 30 – 44).
Le autorità doganali hanno altresì fatto notare che nel suddetto congelatore
è stato trovato un pezzo di carne estera del peso di 7.3 kg (cfr. atto n. 8
inc. DGD). All’epoca dell’importazione, per usufruire dell’esenzione
prevista per questo genere di merce, bisognava che fossero stati presenti
al momento dell’importazione almeno 15 persone residenti nella medesima
economia domestica (cfr. atto n. 137 inc. DGD, pag. 7 punto 20; decisione
impugnata, pag. 17). In tali circostanze, non vi è chi non veda come la tesi
del ricorrente – ovvero del trasporto con 4-5 persone della carne – appaia
poco credibile e difficilmente realizzabile (cfr. atto n. 17 inc. DGD, pag. 18).
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Pagina 27
Secondo il Tribunale, questi due elementi vanno anch’essi a rinforzare le
conclusioni delle autorità doganali.
5.7.5 A tali elementi si aggiungono poi quelli risultanti dai processi verbali
d’interrogatorio del ricorrente, dei suoi due figli e dei suoi « parenti ».
5.7.5.1 Le autorità doganali hanno giustamente rilevato come l’esame
dettagliato dei processi verbali d’interrogatorio del ricorrente mostri una
certa incoerenza delle sue dichiarazioni, nella misura in cui da un giorno
all’altro egli afferma un fatto per poi modificare completamente la sua ver-
sione (cfr. in particolare decisione impugnata, pag. 15 segg.; atto n. 137
inc. DGD). A titolo esemplificativo, lo scrivente Tribunale osserva segnata-
mente quanto segue:
Innanzitutto, il ricorrente, interrogato circa altre importazioni di carne,
ha omesso in un primo momento di parlare dell’importazione della
merce riportata sugli 12 scontrini di cassa, per poi dichiarare – una volta
presentati gli scontrini dalla SA Lugano – di aver importato una parte
della stessa, ma rispettando le franchigie doganali (cfr. atto n. 17
inc. DGD, pag. 15 segg.).
Riguardo invece all’importazione del 21 aprile 2012, il ricorrente ha
dapprima dichiarato di aver acquistato la merce personalmente dando
al signor B._______ un compenso di 100 euro/120 franchi per il
trasporto della merce in Svizzera, per poi dichiarare di aver invero dato
al signor B._______ 2000 euro per fare gli acquisti ed importare da solo
la carne in Svizzera (cfr. atto n. 17 inc. DGD, pag. 25 seg.).
Il ricorrente ha altresì indicato di conoscere il negozio italiano solo da
un mese, allorquando dall’assistenza amministrativa è risultata una
carta fedeltà di detto negozio a lui intestata già dal 17 maggio 2011
(cfr. atto n. 17 inc. DGD, pag. 29).
l ricorrente si è altresì contraddetto riguardo ai 24 kg di carne rinvenuti
nel congelatore del locale F._______: in un primo momento ha
dichiarato di aver personalmente acquistato ed importato detta carne il
21 aprile 2012, per poi dichiarare di averla invero importata a poco a
poco nei limiti delle franchigie (cfr. atto n. 17 inc. DGD, pag. 30).
I suoi stessi figli hanno messo in dubbio le sue dichiarazioni, indicando
chiaramente che a loro avviso egli avrebbe mentito negando il carattere
illecito delle importazioni (cfr. atto n. 16, pag. 22; atto n. 45, pag. 15).
Ne discende che le contraddizioni e incongruenze nelle dichiarazioni del
ricorrente non possono essere considerate come delle mere sviste.
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Pagina 28
5.7.5.2 È altresì a ragione, che le autorità doganali hanno constatato come
le testimonianze dei suoi « parenti alla lontana » non gli siano di alcun
aiuto, nella misura in cui non permettono minimamente di ritenere ch’egli
abbia effettuato con loro degli acquisti importanti di carne in Italia utilizzan-
do la sua tessera fedeltà, per poi depositarli presso i loro congelatori nelle
loro abitazioni e importare in un secondo momento piccoli quantitativi di
carne in Svizzera in compagnia dei membri della sua famiglia, quali i suoi
figli e sua moglie. Non solo i signori M._______, L._______ e I._______
non concordano sui quantitativi di carne che avrebbero acquistato con il
ricorrente, ma neppure sono concordi nell’indicare i quantitativi che
quest’ultimo avrebbe poi importato in Svizzera (cfr. atti n. 102, 111 e 113
inc. DGD; cfr. decisione impugnata, pag. 13 segg.). Tali testimonianze –
intervenute peraltro tempo dopo l’avvio dell’inchiesta penale, su richiesta
del ricorrente – non appaiono dunque plausibili.
Ci si potrebbe inoltre domandare se dette persone siano veramente dei
membri della famiglia del ricorrente, nella misura in cui i suoi figli hanno
espressamente affermato di non conoscere parenti o amici in Italia (cfr. atto
n. 16 inc. DGD, pag. 17; atto n. 45 inc. DGD, pag. 20), allorquando lo
stesso ricorrente ha dichiarato di recarsi regolarmente in Italia con i figli
proprio per visitare i parenti. Ora, se il ricorrente ha indicato che i suoi figli
non l’hanno mai accompagnato né per fare gli acquisti, né per importare la
carne in Svizzera (cfr. atto n. 17 inc. DGD, pag. 16), tempo dopo egli ha
tuttavia dichiarato l’esatto contrario (cfr. atto n. 17 inc. DGD, pag. 31):
« […] Io importavo la merce assieme ai miei famigliari, ovvero mia moglie che
non guida, mi figlio E._______ o D._______ o mia nuora, nel limite delle
franchigie ogni volta trasportando circa 200 kg di merce. La mia parte la portavo
in Svizzera direttamente dopo l’acquisto oppure all’occasione quando andavo
a trovare i miei parenti […] che me la congelavano presso il loro domicilio […].
Andavamo in Italia non solo per l’acquisto di carne ma anche per fare un giro
in famiglia, siamo avvezzi a ma[n]giare fuori quasi tutti i sab[a]ti sera […] ».
Tali contraddizioni, insieme a tutti gli altri elementi che precedono – in
particolar modo le incongruenze e divergenze nelle circostanze riportate
dal ricorrente – conducono lo scrivente Tribunale a ritenere come invero-
simili e poco credibili le dichiarazioni del ricorrente e dei suoi « parenti »,
sicché, in assenza di un qualsiasi riscontro oggettivo negli altri elementi
dell’incarto, egli non intravvede alcun motivo per dare loro adito.
5.7.6 Visto tutto quanto suesposto, l’esame degli atti conduce lo scrivente
Tribunale a ritenere le conclusioni delle autorità doganali come effetti-
vamente fondate su un insieme di seri indizi a comprova del « modus
operandi » adottato dalle parti implicate nella vicenda e – soprattutto – della
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sussistenza di importazioni illegali di grandi quantitativi di carne (cfr. con-
sid. 3.1.5 del presente giudizio). In tali circostanze, il giudizio delle autorità
doganali – in primis quello della DGD oggetto della presente procedura di
ricorso – non appare né arbitrario, né inesatto, sicché non vi è luogo di
discostarsene. È dunque a giusta ragione che le autorità doganali hanno
ritenuto che gli acquisti effettuati presso il negozio italiano tra il 17 maggio
2011 e il 21 aprile 2012 dal ricorrente con l’ausilio della sua tessera fedeltà
– così come risultanti dagli 12 scontrini rinvenuti dalle autorità doganali
mediante l’assistenza amministrativa – siano stati da lui importati e/o fatti
importare dal signor B._______ illegalmente in Svizzera.
La presente fattispecie – così come constatata dalle autorità doganali –
configura dunque un’infrazione alla legislazione fiscale doganale, sicché
s’impone la riscossione posticipata dei tributi doganali (IVA e dazi) elusi
all’importazione sulla base dell’art. 12 DPA. Su questo punto, la decisione
impugnata va dunque qui confermata.
5.8 Ciò appurato, occorre ancora determinare la cerchia delle persone
assoggettate al pagamento a posteriori di detti tributi, giusta l’art. 12 DPA.
5.8.1 In concreto, nei considerandi che precedono, lo scrivente Tribunale
ha avuto modo di appurare come il ricorrente sia la persona per conto della
quale la carne è stata importata e/o fatta importare illegalmente dal signor
B._______ in Svizzera, ossia il suo destinatario nonché mandante ai sensi
della legislazione doganale (cfr. consid. 5.2 del presente giudizio) Quale
persona assoggettata al pagamento dei tributi doganali ai sensi degli
artt. 26 e 20 cpv. 2 LD, nonché beneficiario diretto dell’indebito profitto
risultato dalla mancata dichiarazione della merce all’importazione (ossia,
l’importo dei tributi doganali non versati a torto), il ricorrente è pertanto
personalmente tenuto al pagamento a posteriori dei tributi doganali in
oggetto ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 DPA (cfr. consid. 5.6.4 del presente
giudizio). Sebbene, alla luce dei precedenti considerandi, la sua
partecipazione all’infrazione in oggetto possa difficilmente essere negata,
non va dimenticato che la riscossione posticipata interviene nei suoi
confronti indipendente da ogni colpa. In tale contesto, ch’egli fosse al
corrente o meno del carattere illecito delle suddette importazioni, rispetti-
vamente ch’egli fosse in buona fede o meno, è pertanto qui ininfluente
(cfr. consid. 5.6.3 del presente giudizio). Peraltro, il principio in dubio pro
reo ai cui s’appella il ricorrente lamentandone la violazione (cfr. ricorso,
pag. 9), non gli è di alcun aiuto. Tale principio è infatti una garanzia
fondamentale propria alla procedura penale, che – come tale – non trova
applicazione nell’ambito della presente procedura amministrativa di
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riscossione posticipata dei tributi doganali (cfr. sentenza del TAF A-
2420/2015 del 15 settembre 2015 consid. 4.3.3.2 con rinvii). È dunque a
giusta ragione che le autorità doganali hanno dichiarato il ricorrente quale
debitore dei tributi doganali in oggetto. Anche su questo punto, la decisione
impugnata va qui confermata.
5.8.2 Ciò rilevato, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente
(cfr. ricorso, pag. 11 seg.), l’art. 12 cpv. 3 DPA non entra qui in linea di conto
(cfr. consid. 5.6.5 del presente giudizio). Come indicato poc’anzi (cfr. con-
sid. 5.8.1 del presente giudizio), il ricorrente è infatti assoggettato al paga-
mento posticipato dei tributi doganali elusi sulla base dell’art. 12 cpv. 2
DPA, quale persona soggetta al pagamento dei tributi doganali elusi
all’importazione. La riscossione posticipata interviene nei suoi confronti,
indipendentemente dalla determinazione di una colpa e/o dell’autore
materiale dell’infrazione alla legislazione doganale constata dalle autorità
doganali. Ciò non impedisce tuttavia al ricorrente – qualora lo dovesse
ritenere necessario – d’intentare la via civile per far valere il proprio diritto
di regresso nei confronti del signor B._______, debitore solidale dei tributi
doganali in oggetto (cfr. consid. 5.3 del presente giudizio).
5.9 Non da ultimo, occorrerebbe ancora esaminare l’importo dei tributi
doganali. Sennonché – di fatto – il ricorrente non contesta né il loro calcolo,
né il loro ammontare. Egli si limita infatti a contestare il tasso di cambio
euro/franchi applicato dall’autorità inferiore, facendo valere un calcolatore
diverso da quello indicato dalla DGD nella decisione impugnata, in quanto
oggi, come all’epoca del ricorso 26 giugno 2014, gli sarebbe stato impos-
sibile accedere al sistema di calcolo dal sito . Egli propone dunque
di prendere in considerazione i tassi di cambio da lui indicati nel doc. F
allegato al suo ricorso (cfr. ricorso, pag. 10 segg.).
Al riguardo si osserva quanto segue. Per quanto attiene alla determinazio-
ne del tasso di cambio applicabile alla presente fattispecie, lo scrivente
Tribunale rileva come il metodo di calcolo qui pertinente sia unicamente
quello già indicato dall’autorità inferiore alla pag. 18 della decisione
impugnata, sicché non vi è luogo di applicare i tassi di cambio indicati dal
ricorrente nel doc. F da lui prodotto. Il metodo di calcolo in questione è
consultabile dai privati sul sito internet nell’Amministrazione federale delle
dogane (AFD), così come appurato a più riprese dallo stesso Tribunale
(cfr. > corsi dei cambi [vendita]
> archivio [determinato giorno o mese], ultima consultazione 30.11.2016).
Gli eventuali problemi informatici riscontrati dal ricorrente nell’accedere a
tale sito internet non sono tali da mettere in discussione l’applicazione dei
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tassi di cambio ufficiali dell’AFD. Ciò precisato, nella misura in cui il
ricorrente non solleva ulteriori censure in rapporto all’ammontare dei tributi
in oggetto e che da un esame sommario degli atti dell’incarto non risultano
a priori degli errori manifesti di calcolo, il Tribunale non intravvede alcun
motivo per procedere a degli accertamenti più approfonditi (cfr. consid. 2.2
del presente giudizio). La ripresa fiscale operata dalla DGD nei confronti
del ricorrente è dunque confermata in quanto tale.
6.
In definitiva, visto tutto quanto suesposto, il ricorso del ricorrente – per
quanto ricevibile (cfr. in particolare consid. 3.2.1 del presente giudizio) –
non può che essere respinto.
In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico del ricorrente qui parte integralmente
soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono stabilite in
3'500 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente
dall’anticipo spese di 3'500 franchi versato dal ricorrente a suo tempo. Al
ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di 3'500 franchi sono poste a carico del ricorrente.
Alla crescita in giudicato della presente sentenza, tale importo verrà
interamente detratto dall’anticipo spese di 3'500 franchi versato a suo
tempo dal ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ****); atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: