Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A3074/2011
Sen t e n z a d e l 2 9 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Beat Forster e André Moser,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti A._______,
patrocinato dall'Avv. B._______,
ricorrente,
contro
AlpTransit San Gottardo SA, Zentralstrasse 5,
6003 Lucerna,
controparte,
e
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(TicinoGrigioni), casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto Espropriazione anticipata immissione in possesso.
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Fatti:
A.
Con decisione dell'8 maggio 2001 – frattanto cresciuta in giudicato – il
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC) ha approvato i piani per la tratta C._______,
Nodo D._______, facente parte della nuova linea ferroviaria transalpina
del San Gottardo. In tale occasione, le particelle n. (…) e (…) RFD del
Comune di E._______, di proprietà del signor A._______, sono state
oggetto di espropriazione totale e definitiva.
B.
Con decisione del 22 febbraio 2011 – anch'essa cresciuta in giudicato – il
DATEC ha approvato la modifica del progetto "Nodo D._______"
presentato da AlpTransit San Gottardo SA, confermando l'espropriazione
totale e definitiva delle particelle n. (…) e (…) RFD del Comune di
E._______, di proprietà del signor A._______.
C.
Con istanza dell'8 aprile 2011 l'espropriante ha chiesto l'anticipata
immissione in possesso a far tempo dal 5 settembre 2011.
D.
Con decisione del 27 aprile 2011 la Commissione federale di stima ha
concesso ad AlpTransit San Gottardo SA l'anticipata immissione in
possesso delle particelle n. (…) e n. (…) RFD del Comune di E._______
a far tempo dal 5 settembre 2011, seguita dal relativo ordine – con
comminatoria di sanzioni penali ex art. 292 CPS – al signor A._______,
espropriato, di non ostacolare l'accesso alle particelle predette e di non
intralciare l'esecuzione dei lavori che saranno intrapresi sulle stesse.
E.
Con ricorso del 30 maggio 2011 il signor A._______ ha chiesto
l'annullamento della decisione testé citata nonché il mantenimento
dell'effetto sospensivo.
F.
Con decisione superprovvisionale del 1° giugno 2011, lo scrivente
Tribunale ha tolto l'effetto sospensivo al predetto ricorso.
G.
Con decisione incidentale del 23 giugno 2011, sentite le parti, lo scrivente
Tribunale ha confermato la decisione superprovvisionale del 1° giugno
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2011 revocando, in via provvisionale, l'effetto sospensivo al ricorso del 30
maggio 2011.
H.
Con scritto del 18 luglio 2011 la controparte ha preso posizione nel merito
della vertenza rinviando in buona sostanza alle tesi già esposte dinanzi
all'autorità inferiore con istanza dell'8 aprile 2011. Inoltre, la controparte
ha ulteriormente esposto – ancorché presunta – l'urgenza della propria
richiesta.
I.
Con scritto del 19 luglio 2011 l'autorità inferiore ha prodotto lo scritto 14
luglio 2011 con cui il ricorrente ha comunicato di non poter ottemperare le
richieste di sgombero a causa di problemi finanziari, l'istanza 18 luglio
2011 con la quale la controparte ha chiesto l'adozione di misure
provvisionali ex art. 41 PA e la propria decisione superprovvisionale del
19 luglio 2011 con la quale ha parzialmente accolto le richieste della
controparte.
J.
Con conclusioni del 25 luglio 2011 il ricorrente ha presentato le proprie
osservazioni finali per mezzo delle quali, senza contestare l'urgenza e
l'importanza dell'opera ferroviaria in costruzione, lamenta difficoltà
logistiche e finanziarie che gli impedirebbero di effettuare lo sgombero dei
sedimi espropriati entro il termine richiesto.
K.
Con decisione del 28 luglio 2011 la CFS ha ordinato l'esecuzione forzata
della decisione qui impugnata, incaricando – con l'eventuale appoggio
della polizia – una ditta terza di procedere allo sgombero ed ordinando
altresì al ricorrente di non ostacolare l'accesso alle particelle.
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito
della vertenza.
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Pagina 4
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente
gravame giusta gli art. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in
relazione con l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione (LEspr, RS 711).
Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella
LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui
all'art. 37 LTAF, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021).
In quanto destinatario della decisione impugnata, il ricorrente, proprietario
delle particelle n. (…) e n. (…) RFD del Comune di E._______ –
entrambe oggetto di espropriazione totale e definitiva poiché direttamente
toccate dal progetto relativo alla nuova linea ferroviaria del San Gottardo
(tratta C._______, Nodo D._______) ed oggetto della contestata
anticipata immissione in possesso – ha senz'altro qualità per ricorrere
(art. 48 cpv. 1 PA).
La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata con
atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze
di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Occorre pertanto
entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les
actes administratifs et leur contrôle, 3a ed., Berna 2011, p. 300). I principi
della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono
tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157,
consid. 1°; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenze del TAF del 29
settembre 2009 nella causa A5881/2007, consid. 1.2 e del 19 luglio 2010
nella causa A344/2009, consid. 2.2 e riferimenti citati).
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Pagina 5
3.
Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità giudiziaria
di ricorso anche se dispone di un potere di cognizione completo
eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si tratta di
questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni
tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Nel caso in cui le questioni
tecniche toccano la sicurezza, il riserbo dell'autorità di ricorso sarà ancora
più grande (DTAF 2008/18 consid. 4). Quando si devono giudicare
questioni tecniche speciali per le quali l'autorità di prima istanza dispone
di conoscenze specifiche, l'autorità di ricorso non si discosterà senza
validi motivi dall'apprezzamento di detta autorità (DTF 131 II 683, consid.
2.3.2, DTF 133 II 39 consid. 3; cfr. anche ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesvervaltungsgericht, pag. 75, n.m. 2.154 e segg.).
4.
Risulta dai fatti suesposti che il ricorrente contesta una decisione
d'anticipata immissione in possesso presa dal Presidente della CFS del
13° Circondario. In sostanza, il ricorrente invoca una violazione dell'art.
76 cpv. 4 LEspr – in quanto l'autorità di prima istanza non avrebbe
valutato correttamente il danno contemplato da questa disposizione –,
una violazione dell'art. 18k Lferr della legge federale del 20 dicembre
1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) – in quanto il ricorrente avrebbe
chiesto alla controparte, durante gli anni passati, di aiutarlo a trovare delle
soluzioni – ed una violazione del principio di proporzionalità in quanto il
lasso di tempo accordato per lo sgombero del voluminoso materiale
stoccato sulle particelle in questione sarebbe troppo corto.
5.
Secondo l'art. 76 cpv. 1 LEspr, l'espropriante può chiedere, in ogni
momento, d'essere autorizzato a prendere possesso del diritto o a
esercitarlo già prima del pagamento dell'indennità, purché provi che
l'impresa sarebbe altrimenti esposta a notevoli pregiudizi (cfr. HEINZ HESS/
HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, Berna 1986, vol I, n.
6 ad art. 76 LEspr). Il Presidente della Commissione federale di stima – o,
nel caso dell'art. 76 cpv. 2 seconda frase LEspr., la Commissione
medesima – decide sull'istanza di anticipata immissione in possesso al
più presto nella procedura di conciliazione (art. 76 cpv. 2 prima frase
LEspr). L'art. 76 cpv. 4 LEspr dispone che l'autorizzazione deve essere
data, sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare una
domanda d'indennità oppure che questo esame possa essere reso
possibile da taluni provvedimenti, quali fotografie, schizzi o altro.
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Nondimeno, fintanto che non sia stata presa una decisione definitiva sulle
opposizioni alle espropriazioni e le domande secondo gli art. 7 a 10
LEspr, l'autorizzazione deve essere data soltanto nella misura in cui non
abbiano a sorgere danni irreparabili qualora esse venissero
successivamente ammesse (cfr. sentenza del Tribunale federale
1E.16/2011 del 13 novembre 2001 consid. 2a; sentenze del TAF del 22
marzo 2010 nella causa A6324/2009, consid. 3 e del 28 luglio 2010 nella
causa A3726/2010, consid. 2).
5.1. In sede di ricorso, pur riconoscendo il rispetto formale delle
condizioni poste dall'art. 76 LEspr, il ricorrente contesta la valutazione
operata dall'autorità inferiore in virtù del suo cpv. 4. Seguendo la sua
argomentazione, pare di capire che il danno irreparabile al quale egli si
riferisce per contestare il rispetto della citata norma, è quello legato allo
sgombero del materiale o, semmai, alle conseguenze possibili della
soppressione dell'uso del fondo anche per i terzi ai quali egli ha affittato
parte dei sedimi in questione.
5.2. Nella fattispecie, posto che sono già stati effettuati i rilievi del caso,
l'anticipata immissione in possesso non impedirebbe l'esame della
domanda di indennità. In ogni caso, il ricorrente non ha mai nemmeno
sostenuto il contrario. Per quanto riguarda il danno irreparabile a cui
sembra appellarsi il ricorrente e che, a suo dire, l'autorità inferiore non
avrebbe considerato, l'art. 76 cpv. 4 LEspr risulta totalmente inefficace. In
effetti, come considerato qui sopra (consid. 5) un simile paventato danno
ai sensi dell'art. 76 cpv. 4 LEspr può essere sollevato finché la procedura
espropriativa non è terminata. Non si tratta dunque di un danno legato
alle conseguenze dell'espropriazione, che vanno poi valutate nell'ambito
del calcolo dell'indennità: questa disposizione tratta del danno irreparabile
in caso d'anticipata immissione in possesso prima dell'espropriazione e,
più precisamente, nell'ipotesi che una tale misura impedisca poi di
calcolarne l'indennità. In casu, l'espropriazione delle particelle n. (…) e
(…) RFD di E._______ è stata sancita con la decisione di approvazione
dei piani dell'8 maggio 2001 e confermata con la decisione di
approvazione della modifica dei piani del 22 febbraio 2011, entrambe
cresciute in giudicato. Nei fatti, poi, non viene neppure dimostrato in che
cosa l'anticipata immissione in possesso impedirebbe il calcolo ulteriore
dell'indennità.
6.
L'art. 18k Lferr, lex specialis qui applicabile – sulla base del quale il
presidente della Commissione di stima può, fondandosi su una decisione
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esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’anticipata immissione in
possesso (DTF 133 II 130 consid. 3.3) – completa la citata
regolamentazione disponendo in modo particolare la presunzione
secondo cui, senza tale provvedimento, l’espropriante subirebbe un
significativo pregiudizio (cfr. sentenza del Tribunale federale 1E.2/2001
del 5 giugno 2001 consid. 5a). Detta presunzione legale può essere
sovvertita soltanto con contestazioni puntuali e preminenti, posto che
affermazioni generiche non sortirebbero alcun effetto in questo senso (cfr.
sentenza del Tribunale federale 1E.16/2001 del 13 novembre 2001
consid. 2b).
L'art. 18k Lferr rinvia "per il rimanente" all'art. 76 LEspr di cui sopra. Nella
misura in cui, come già considerato, l'art. 76 cpv. 4 LEspr non è
pertinente nella fattispecie, si deve considerare il rinvio dell'art. 18k Lferr
al "rimanente" dell'art. 76 LEspr come l'espressione generica del principio
di proporzionalità (ved. consid. 7 e segg. qui di seguito), posto però che,
come già pure considerato, la lex specialis della Lferr pone una
presunzione di danno all'espropriante.
6.1. Dalla decisione impugnata rispettivamente dal programma delle
opere risulta che, nella fattispecie, i lavori concernenti i fondi oggetto della
presente vertenza dovrebbero iniziare nel mese di settembre del 2011. A
tal proposito, giova ricordare – come peraltro evidenziato dalla
controparte e dall'autorità inferiore – che le interconnessioni del progetto
ferroviario con gli interventi riguardanti altre infrastrutture (autostrada e
strada cantonale) esigono una particolare programmazione e
coordinazione che mal si conciliano con eventuali ingiustificate dilazioni.
Pertanto il significativo pregiudizio che subirebbe la controparte e la
relativa urgenza del provvedimento qui impugnato non sono solo
presunti, ma risultano persino dall'evidenza dei fatti.
6.2. Dal canto suo, il ricorrente, sia durante l'istanza precedente, sia nel
presente ricorso, non contesta in alcun modo né la prossimità dell'inizio
dei lavori né tantomeno l'urgenza per la controparte di poter disporre delle
particelle di sua proprietà. Non s'intravede pertanto in che modo la CFS
avrebbe violato l'art. 18k Lferr. Questo gravame va quindi respinto.
7.
In sostanza, il ricorrente si limita ad avversare il provvedimento che qui ci
occupa adducendo motivazioni legate alla tempistica ed alla logistica
dello sgombero dei sedimi in questione, sui quali, oltre all'abitazione
famigliare, egli espleta la propria attività commerciale costituita in gran
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parte da pesanti oggetti di granito. Proprio per questo motivo, il ricorrente
ritiene impensabile che egli riesca a traslocare tutto il materiale presente
sulle particelle oggetto dell'anticipata immissione in possesso entro la
data prevista dalla decisione dell'autorità inferiore, posto che, a suo dire,
per tale esercizio occorrerebbero indicativamente un'ottantina di giorni. In
questo contesto, egli rimprovera alla controparte di avere richiesto
tardivamente l'anticipata immissione in possesso.
Inoltre, il ricorrente – che pure lamenta l'aspetto finanziario di una tale
operazione – afferma di non avere, al momento degli spazi alternativi ove
collocare il materiale in parola, visto che, la particella n. (…) RFD di
F._______ da egli acquistata in alternativa alle due espropriate ha una
superficie inferiore che non ne consentirebbe l'intero deposito.
7.1. Come ricordato in precedenza, il principio della proporzionalità
dev'essere rispettato in ogni attività dello Stato, segnatamente quando,
come nella fattispecie, l'attività in questione lede un diritto costituzionale
come quello della garanzia della proprietà sancita dall'art. 36 della
Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
(Cost, RS 101). Il principio della proporzionalità, sancito in linea di
massima dagli art. 5 cpv. 2 Cost e 36 cpv. 3 Cost (per quanto riguarda
precisamente la garanzia della proprietà), impone, come condizione
necessaria ad ogni restrizione dei diritti fondamentali, che vi sia un
rapporto ragionevole fra lo scopo d'interesse pubblico perseguito ed il
mezzo scelto per realizzarlo (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo/San Gallo, 2010,
p. 133ss).
Anzitutto, è quindi necessario che lo scopo sia d'interesse pubblico,
condizione, questa, che non è in nessun caso rimessa in questione,
nemmeno da parte del ricorrente. Senza dilungarsi inutilmente, lo
scrivente Tribunale rimanderà a quanto considerato in precedenza
(consid. 6.1). Tali lavori, che coinvolgono sia la costruzione della linea
ferroviaria del San Gottardo, sia lavori attinenti alla rete stradale
cantonale, sono chiaramente d'interesse pubblico. La tempistica di tali
lavori, e più in generale quando si tratta di opere di questo genere, è pure
d'interesse pubblico, nella misura in cui una coordinazione è necessaria
al fine di evitare perturbazioni nell'intera zona e costi supplementari inutili.
Il principio della proporzionalità è suddiviso in tre regole: quella
dell'idoneità, quello della necessità e quello della proporzionalità in senso
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stretto (DTF 136 I 17, consid. 4.4, DTF 135 I 246, consid. 3.1, DTF 130 II
425, consid. 5.2, DTF 124 I 40, consid. 3e).
7.1.1. Per quanto riguarda il principio d'idoneità, esso impone che la
misura sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico (DTF
128 I 310, consid. 5b/cc). La misura dell'anticipata immissione in
possesso è adeguata alla realizzazione dei lavori di cui sopra, come, del
resto, anche alla protezione dei beni del qui ricorrente. La messa in opera
di macchinari pesanti potrebbe cagionare maggior danno al materiale di
proprietà del ricorrente, il quale potrebbe anche vedersi rifiutare l'accesso
alla zona data la presenza del cantiere.
7.1.2. Il principio di necessità impone che la misura sia necessaria alla
realizzazione dello scopo d'interesse pubblico. In questo ambito, la
misura deve limitarsi a quanto necessario (DTF 130 II 425, consid. 5.2).
Nella fattispecie, visto quanto già considerato poc'anzi circa la tempistica
dei lavori e la necessità di coordinazione, l'anticipata immissione in
possesso è necessaria. Non s'intravedono possibili provvedimenti
alternativi che lederebbero in minor misura gli interessi del ricorrente.
7.1.3. Infine, il principio della proporzionalità in senso stretto – detta
anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico – impone che in
ogni caso, l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico
perseguito e il contrapposto interesse privato (DTF 129 I 12, consid. 6 a
9). In questo contesto, vanno emesse le considerazioni seguenti.
7.1.4. Il ricorrente lamenta dapprima una violazione del principio di
proporzionalità invocando la ristrettezza dei termini che gli sono stati
imposti. L'approvazione dei piani del progetto concernente la nuova linea
ferroviaria del San Gottardo e la conseguente espropriazione totale e
definitiva dei fondi n. (…) e (…) RFD del Comune di E._______, di
proprietà del signor A._______, sono state sancite con decisione del
DATEC dell'8 maggio 2001. Da almeno 10 anni, dunque, il ricorrente era
a conoscenza del fatto che, presto o tardi, avrebbe dovuto lasciare le
particelle in questione, e ciò con tutte le difficoltà e le conseguenze di
carattere logistico e finanziario che un tale cambiamento può
occasionare.
A ciò aggiungasi che, secondo il progetto iniziale, i lavori sarebbero
dovuti iniziare già nel corso del 2008. Soltanto a seguito di una modifica
del progetto "Nodo D._______" – approvata con decisione del DATEC del
22 febbraio 2011 – l'inizio delle operazioni è stato posticipato, per quanto
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concerne le particelle oggetto della presente vertenza, al 5 settembre
2011.
Tuttavia, fino ad oggi, il ricorrente ha continuato ad occupare i citati
sedimi, senza prodigarsi – quantomeno non a sufficienza – nella ricerca
di soluzioni alternative. Nemmeno dopo l'istanza dell'8 aprile 2011 con la
quale la controparte ha richiesto l'anticipata immissione in possesso – ma
neppure dopo la decisione dell'autorità inferiore –, il ricorrente si è attivato
per operare il trasloco, almeno parziale, del materiale dalle particelle
espropriate alla particella recentemente acquistato.
Invocare la ristrettezza temporale tra l'istanza di anticipata immissione in
possesso (8 aprile 2011) e l'inizio dei lavori (5 settembre 2011) non
soccorre in alcun modo il ricorrente posto che, come detto, egli ha avuto
10 anni per anticipare gli eventi. Il fatto poi che la controparte abbia
richiesto l'anticipata immissione in possesso soltanto con istanza dell'8
aprile 2011 e non prima è semplicemente dovuto alla procedura di
approvazione della modifica dei piani che si è conclusa con la crescita in
giudicato della decisione del DATEC del 22 febbraio 2011. Neppure la
censura secondo cui sarebbe stato impossibile effettuare il trasloco in un
lasso di tempo così breve può essere ritenuta dallo scrivente Tribunale.
Secondo lo stesso ricorrente infatti occorrerebbero circa 80 giorni
lavorativi per traslocare il materiale presente sulle parcelle in questione.
Questa argomentazione non è comunque più d'attualità al momento della
presente sentenza, vista la decisione di esecuzione forzata del 28 luglio
2011 della CFS: in effetti è stato dato ordine ad una ditta terza di
procedere allo sgombero del materiale per il termine del 5 settembre
2011.
A titolo abondanziale, lo scrivente Tribunale rileva che dal 1° giugno 2011
– data del ritiro dell'effetto sospensivo del presente ricorso – rimanevano
ancora 79 giorni lavorativi (contando anche i sabati) per procedere allo
sgombero. Pertanto – tenendo conto di margini di errore nella stima del
tempo necessario – tale argomentazione non era neppure fondata.
Visto tutto quanto sopra si rileva che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto
adottare un atteggiamento maggiormente previdente che gli avrebbe
evitato di ritrovarsi nell'odierna, difficile situazione di ristrettezza
temporale che, detto di transenna, cagionerà sicuramente più spese per
l'urgenza dello sgombero. Il tempo per trovare delle soluzioni efficaci l'ha
avuto. La sua consapevole inazione (cfr. anche lettera del ricorrente alla
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controparte, del 24 giugno 2011, allegato ad 13 degli atti) non può in
nessun modo intaccare la legalità della decisione impugnata.
7.1.5. Il ricorrente invoca anche l'impossibilità di trasportare altrove – in
particolare su una particella di sua proprietà – tutta la merce presente
sulle particelle espropriate.
In effetti, nel corso del 2010, il ricorrente ha acquistato la particella n. (…)
RFD di F._______. Essa ha una superficie 3'671 m2, mentre i due fondi
espropriati formano una superficie complessiva di 5'290 m2. Ancorché di
dimensioni inferiori rispetto a quelli espropriati, lo scrivente Tribunale –
come già anticipato in sede di decisione provvisionale sull'effetto
sospensivo – ritiene che il nuovo terreno possa costituire una valida e
sufficiente alternativa per il deposito dei materiali da traslocare. Ciò
almeno a titolo provvisorio. A tal proposito, si rileva dalla documentazione
fotografica relativa alle parcelle espropriate che esse non sono occupate
da materiale su tutta la loro superficie, ma anzi rimangono delle vaste
aree libere. Ciò significa che anche un fondo di dimensioni più modeste
come quello alternativamente acquistato dal ricorrente, seppur con minor
agio, può senz'altro ospitare almeno temporaneamente il materiale ivi
depositato.
A ciò aggiungasi che nel 2010, il ricorrente ha dato in locazione alla
G._______ Sagl, i cui soci sono i figli, parte dei mobili e degli immobili
presenti su entrambi i fondi oggetto della presente vertenza. Se ne
deduce quindi, una volta di più, che il ricorrente non occupa l'intera
superficie delle particelle n. (…) e (…) RFD di E._______ e che pertanto
egli può spostare il materiale ivi depositato, almeno a titolo provvisorio,
sulla particella n. (…) RFD di F._______.
Inoltre, l'osservazione secondo cui detto fondo sarebbe stato acquistato
con lo scopo di edificarvi uno stabile artigianale e che una domanda di
costruzione sarebbe già in fase di allestimento non può in alcun modo
influenzare il giudizio dello scrivente Tribunale. Ad oggi tale edificio non
esiste ed il fondo in parola costituisce una valida – se non l'unica –
alternativa al ricorrente per lo spostamento del materiale ubicato sui
sedimi espropriati. Le semplici intenzioni del ricorrente non sono
sufficienti a contrastare l'anticipata immissione in possesso richiesta dalla
controparte.
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Pagina 12
8.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione
impugnata non è contraria al diritto applicabile, non può inoltre essere
considerata né frutto di un abuso del potere di apprezzamento
dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in quest'ottica –
inadeguata.
9.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli art. 114 e segg. LEspr (Sentenze del Tribunale
amministrativo federale A8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A
4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A996/2007 del 9 agosto
2007 consid. 7, con rinvii). Giusta l'art. 116 LEspr, le spese e le ripetibili
sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni
dell’espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una
diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono
addossate a chi le ha cagionate.
Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a fr. 1'000., sono poste a
carico della controparte. Non ci sono tuttavia motivi di accordare
un'indennità a titolo di ripetibili al ricorrente, totalmente soccombente
(Sentenze del Tribunale federale 1E.20/2005 del 16 maggio 2006 consid.
4, 1E.1/2006 del 12 aprile 2006 consid. 11, 1E.16/2005 del 14 febbraio
2006 consid. 6; Sentenze del Tribunale amministrativo federale A
8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A6004/2008 del 22 aprile
2009 consid. 10 et A5968/2007 del 14 aprile 2009 consid. 8).
(dispositivo sulla pagina seguente)
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Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, fissate a fr. 1'000., sono poste a carico della
controparte. Tale importo dev'essere versato allo scrivente Tribunale
entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente
decisione.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– controparte (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ATG 09.2011.677; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
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