Corte I
A-3096/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Daniel de Vries Reilingh,
cancelliere Manuel Borla.
X._______, ...,
patrocinata da ...
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Esazione posticipata di tributi doganali.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-3096/2009
Fatti:
A.
Il 16 agosto 2004 la Y._______SA (in seguito Y._______), in qualità di
spedizioniere, ha sdoganato a destinazione della Z._______SA (in
seguito Z._______), 1792 colli di uva fresca da tavola, pari a 20'839
chilogrammi. Quest'ultima constatata la qualità della merce ne ha
rifiutato l'acquisto ed ha incaricato la Y._______ di annullare le
operazioni d'importazione e di rispedire il carico in Italia al venditore
W._______SAS (in seguito W._______).
All'autista, è stato consegnato il documento di transito comunitario T2
numero 257, emesso dalla dogana di Stabio Punto Franco, con
l'obbligo a riesportare la merce attraverso il valico di Chiasso.
B.
A seguito di accertamenti condotti, la Direzione delle dogane del
circondario di Lugano (in seguito DCD) ha stabilito che la merce non è
mai stata riconsegnata in Italia ma è stata venduta alla X._______
di ... il 16 agosto 2004.
C.
Con decisione del 12 febbraio 2008, la DCD, considerandola quale
destinataria finale della merce, ha emanato una decisione di esazione
posticipata nei confronti della X._______ per un importo di fr. 8'332.-
quali dazi doganali e fr. 406.05 quale imposta sull'importazione per
complessivi fr. 8'738.05.
D.
Con scritto del 17 marzo 2008 la X._______ ha presentato reclamo
all'Amministrazione federale delle dogane AFD, Direzione generale
delle dogane (in seguito DGD) postulando l'annullamento della
decisione impugnata.
E.
La DGD, con decisione del 22 aprile 2009, si è pronunciata respin-
gendo il ricorso.
F.
Con atto del 13 maggio 2009, che qui ci occupa, la X._______ (in
seguito ricorrente) ha impugnato detta decisione davanti al Tribunale
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A-3096/2009
amministrativo federale chiedendone l'annullamento e protestando
spese ripetibili.
G.
Con risposta del 29 luglio 2009 la DGD, ha preso posizione in merito
al ricorso presentato dalla ricorrente proponendone il rigetto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul
presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.32)
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come
pure da normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (art. 52 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la
ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali e dell'imposta
sull'importazione. Dato è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48
cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e
dev'essere esaminato nel merito.
1.4 Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già
pendente al momento dell'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della
Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), giusta
l'art. 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie è
ancora sottoposto alla vecchia Legge federale del 1° ottobre 1925
sulle dogane (vLD; decisioni del Tribunale federale 2C_366-367-
368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2; decisione del Tribunale
amministrativo federale A-4923/2007 del 28 luglio 2008 consid. 1.4).
1.5 Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge federale del 12
giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS
641.20). Giusta l'art. 112 cpv. 1 LIVA, fatto salvo l’articolo 113, le
disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d’esecuzione
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rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti
durante la loro validità. Ne consegue che le operazioni effettuate prima
del 1° gennaio 2010, ma dopo l'entrata in vigore il 1° gennaio 2001
della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul
valore aggiunto (vLIVA; RU 2000 1300), restano soggette alla vLIVA.
In casu, trattandosi di tributi doganali e d'imposta sull'importazione
riferiti ad un'operazione avvenuta il 16 agosto 2004 tornano applicabili
la vLD rispettivamente la vLIVA.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato
né dai motivi adotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid.
1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).
Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip"),
l'autorità di ricorso non è tenuta ad esaminare le censure che non ap-
paiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione
e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (deci-
sione del Tribunale amministrativo federale A-7933/2008 del 8 febbraio
2010; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pag. 21, cifra 1.55).
Nel suo gravame, la ricorrente denuncia la violazione del diritto di
essere sentito, un abuso di diritto, come pure un'errata applicazione
delle disposizioni concernenti la legislazione doganale e il diritto
penale amministrativo. Inoltre contesta il prelevamento dei contributi
che ha suo dire considerano la qualità della merce integra e non
avariata. Infine la qui ricorrente postula la messa a disposizione di tutti
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gli atti riferiti alle procedure intraprese dalle autorità doganali nei
confronti, a suo dire, dell'obbligato principale e del garante.
3.
3.1 Il diritto di essere sentito è di natura formale. Ciò significa che una
sua violazione ha per principio come conseguenza l'annullamento
della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di
successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 431, consid. 3d/aa). Ne
consegue che la denuncia della sua violazione dev'essere trattata
prioritariamente (DTF 124 I 49, consid. 1).
3.2 Preliminarmente va inoltre osservato che, così come formulata
dalla ricorrente (ad 3 e 4 del Ricorso), la censura di violazione del
diritto di essere sentito concerne sia la decisione della DCD sia quella
della DGD. Oggetto della presente procedura sono però solo i
contenuti della decisione, presa su ricorso, della DGD, non invece - se
non in forma indiretta - quelli della decisione della DCD. Per quanto
rivolte nei confronti della DCD, le censure sollevate dalla ricorrente
risultano pertanto irricevibili (cfr. PIERRE MOOR, op. cit., no. 5.7.3.2. in
fine).
3.3 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e, per quanto concerne la procedura
amministrativa federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse
garanzie costituzionali di procedura (MICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungs-
verfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202 segg.; ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse
Vol. II. Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.;
BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 207 segg.;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 360 segg.;
KÖLZ/ HÄNER, op. cit., pag. 46, 107 segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte
in der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.), in particolare il diritto per
la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II
485 consid. 3, DTF 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli
elementi pertinenti prima che una decisione sia presa nei suoi
confronti, di produrre delle prove rilevanti, d'ottenere che sia dato
seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'amministrazione dei
mezzi di prova essenziali o almeno di poter esprimersi sul loro
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risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da
emanare (DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).
Giurisprudenza assodata ha rilevato come il diritto di consultazione e
conoscenza dell'incarto si estenda ai documenti che interessano diret-
tamente la causa (DTF 115 Ia 97).
3.4 Secondo quanto asserito dalla ricorrente la DGD sarebbe incorsa
nella violazione del diritto di essere sentito nella misura in cui agli atti
non figurano documenti relativi a procedure d'incasso nei confronti, a
suo dire, dell'obbligato principale, Y._______, e del garante,
V._______SpA (in seguito V._______); questi, a mente della ricorrente,
avrebbero potuto essere obbligati a pagare i tributi qui litigiosi.
Sennonchè la ricorrente parte dal pressuposto errato, che la propria
responsabilità non possa essere ammessa se non dopo aver proposto
azione nei confronti dell'obbligato principale e del suo garante (ad 3
del Ricorso).
In questo senso l'argomentazione della ricorrente non può essere
condivisa dal presente tribunale. Infatti l'allegazione proposta
comporta eventualmente una censura sul piano materiale in materia di
ottemperanza delle condizioni poste per la propria responsabilità, e
non un presupposto attinente al diritto di essere sentito.
Abbondanzialmente si sottolinea come la ricorrente non si preoccupi in
alcun modo di sostanziare le proprie allegazioni indicando i pertinenti
atti di causa a proprio sostegno.
In questo contesto mal si comprende inoltre la richiesta a codesto
tribunale della messa a disposizione di atti riferiti alle procedure
intraprese dalle autorità doganali, sempre che esistano, nei confronti
di Y._______ e della V._______ (ad 7 del Ricorso).
A fronte di quanto sopra menzionato il diritto di essere sentito quale
censura formale non è stato violato. Allo stesso modo il presente
tribunale non può dar seguito alla richiesta della messa a disposizione
degli atti riferiti alle procedure sopramenzionate.
4.
4.1 La ricorrente denuncia parimenti che la DGD, non tentando di
recuperare i tributi doganali presso, a suo dire, i presunti responsabili,
rispettivamente non avendo aperto un procedimento penale
amministrativo nei loro confronti, benché vi sia stata una rottura dei
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sigilli e la mancata reimportazione della merce, abbia commesso un
abuso di diritto.
4.2 Giusta l'art. 2 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre
1907 (CC; RS 210) ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede
così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri
obblighi. Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla
legge (art. 2 cpv. 2 CC).
La giurisprudenza ha avuto modo di indicare che vi è in particolare un
abuso di diritto qualora un istituto giuridico venga utilizzato ad un fine
diverso di quello per cui è stato creato (fra le tante DTF 122 II 321
consid. 4a), qualora un diritto venga esercitato senza scopo (fra le
tante DTF 129 II 493 consid. 5.1) oppure nell'intento di procurarsi un
beneficio manifestamente spropozionato, tenuto conto degli interessi
in gioco (fra le tante DTF 123 III 200 consid. 2b), e infine, a
determinate condizioni, qualora una persona assuma un compor-
tamento contradditorio (venire contra factum proprium: DTF 125 III 257
consid. 2a con rinvii).
4.3 Nel caso in esame il presente Tribunale rileva che le allegazioni
della qui ricorrente risultino poco chiare e pretestuose. In particolare si
sottolinea come la DGD, in quanto autorità di ricorso, non sia
competente né per un eventuale incasso dei tributi doganali né per
l'apertura di un procedimento penale amministrativo nei confronti dei
presunti responsabili, che tra l'altro non vengono indicati in modo
preciso dalla ricorrente.
Abbondanzialmente si ricorda che l'esazione posticipata di contributi
nei confronti della ricorrente da parte della DCD è la semplice
conseguenza dell'applicazione della legge, che ritiene il destinatario
della merce quale responsabile per il pagamento di contributi (cfr.
consid. 5). Inoltre, al contrario di quanto preteso dalla ricorrente, il
lasso di tempo trascorso dall'apertura del procedimento sino alla
decisione di esazione posticipata non ottempera in alcun modo gli
estremi dell'abuso di diritto, segnatamente non risulta essere per ovvi
motivi manifestamente contrario al diritto.
A fronte di quanto sopra, rivelatesi le allegazioni della ricorrente
pretestuose e prive di fondamento, il presente tribunale non può
condividere la censura inerente l'abuso di diritto.
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5.
5.1 La ricorrente ha inoltre sollevato quale censura l'applicazione
errata da parte delle istanze inferiori della vLD, ritenendo che ai sensi
della stessa non possa essere ravvisato alcun obbligo di esazione
posticipata dei tributi litigiosi nei suoi confronti, non essendo essa
destinataria finale della merce, ma semplicemente acquirente di una
partita di merce già sdoganata.
5.2 Conformemente all'art. 13 cpv. 1 vLD, il pagamento del dazio
incombe alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e a
quelle indicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle
quali le merci sono state importate o esportate.
In generale la giurisprudenza ha ammesso che tali disposizioni devono
essere interpretate in senso lato affinché tutte le persone econo-
micamente interessate all'importazione della merce siano tenute al pa-
gamento dei sudetti dazi (DTF 110 Ib 310 consid. 2b, DTF 107 Ib 199
consid. 6a-b, DTF 89 I 545 consid. 4; decisioni del Tribunale federale
2C_747/2009 del 8 aprile 2010 e 2A_230/2006 del 9 ottobre 2006; fra
le tante decisioni del Tribunale amministrativo federale A-7933/2008
del 8 febbraio 2010, A-1768/2006 del 21 ottobre 2009).
Giusta l'art. 74 cifra 6 vLD chiunque froda il dazio o ne pregiudica la
determinazione dichiarando inesattamente delle merci soggette a
dazio commette una contravvenzione doganale.
In genere tutte le persone tenute al pagamento del dazio doganale
rispondono solidalmente delle somme dovute e non riscosse anche se
esse non hanno tratto personale profitto dall'infrazione (decisioni del
Tribunale federale 2A.220/2004 e 2A.199/2004 del 15 novembre
2004).
Giusta i combinati disposti degli artt. 74 cifra 6 e 80 vLD in caso di
commissione di un'infrazione doganale torna applicabile il titolo
secondo della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale am-
ministrativo (DPA; RS 313.0). Giusta l'art. 12 cpv. 1 DPA, quando, a
seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una
tassa non è stata a torto riscossa, la contribuzione non reclamata, così
come gli interessi, vanno pagati successivamente, indipendentemente
dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12 cpv. 2 DPA
precisa che obbligato al pagamento o alla restituzione è la persona
che ha fruito dell'indebito profitto, come pure quella obbligata al
pagamento della tassa.
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5.3 Secondo la vLD, lo sdoganamento all'importazione è definitivo
quando l'obbligo di pagare il dazio è stato definitivamente determinato
e la merce ammessa al libero traffico nell'interno o all'esportazione
(art. 38 cpv. 1 vLD).
L'ammissione al libero traffico delle merci estere soggette a dazio, non
può aver luogo se non dopo eseguito lo sdaziamento. La bolletta
consegnata dall'ufficio doganale vale come documento giustificativo
(art. 39 cpv. 1 vLD).
5.4 Dagli atti di causa, si evince come la Z._______ abbia rifiutato la
merce importata dalla Y._______, incaricando quest'ultima di annullare
le operazioni d'importazione e di rispedire il carico in Italia.
Un documento di transito comunitario T2 no 257 é stato quindi emesso
dalla dogana di Stabio Punto Franco e consegnato al Signor
A._______ (in seguito A._______), autista del carico merci, con
l'obbligo a riesportare la merce dal valico di Chiasso, apponendo pure
al carico due sigilli IV/430.
Gli accertamenti effettuati hanno permesso di stabilire che la
ricorrente, contattata per il tramite di X._______Srl (in seguito
X._______) e di W._______ (cfr. due fax spediti dalla X._______ al
numero della ricorrente, doc. 8.1 e 8.2), ha acquistato e ritirato la
merce. Infatti i sopracitati fax menzionano il numero d'immatricolazione
del rimorchio, i pesi e le annotazioni manoscritte relative alla qualità
del prodotto, che corrispondono alla partita di merce destinata
originariamente alla Z._______. Inoltre, sul documento CMR (doc. 8.5)
consegnato alla ricorrente al momento della consegna dell'uva da
parte di A._______, si legge la frase "prodotto respinto perchè non
conforme; con marcio evidente a acinature ammosciate", come pure il
timbro della ricorrente con la dicitura "porcheria".
A fronte di quanto sopra lo sdoganamento della merce in esame non
può essere considerato definitivo e la ricorrente è indiscutabilmente la
destinataria finale. Non avendo proceduto al pagamento dei dazi
doganali essa ha dunque commesso oggettivamente una con-
travvenzione doganale giusta l'art. 74 cifra 6 vLD e in virtù dell'art. 12
cpv. 1 DPA é tenuta al pagamento a posteriori dei dazi doganali non
riscossi. Per quanto attiene la censura sollevata, secondo la quale,
non essendole imputabile alcuna colpa non sarebbe debitrice dei
sudetti importi, lo scrivente tribunale ricorda che la sua colpa non é
necessaria, ma é sufficiente che l'indebito – a seguito del mancato
pagamento della tassa – sia motivato in senso oggettivo da una
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corrispondente infrazione. Per questi motivi la tesi della ricorrente non
può essere condivisa.
5.5 Con riferimento all'imposta sull'importazione, lo scrivente tribunale
sottolinea come la ricorrente non abbia sollevato eccezioni specifiche
in merito all'esazione posticipata della stessa, ma abbia piuttosto
censurato in modo generico il suo obbligo al pagamento di tributi
doganali.
Non allegando in modo sufficiente rispettivamente non sostanziando
precise richieste, il presente Tribunale, sulla scorta del principio
dell'allegazione, ritiene che la ricorrente sia tenuta al pagamento del-
l'imposta sull'importazione pari a fr. 406.05.
6.
6.1 Infine la ricorrente contesta le affermazioni della DGD sul valore
della merce, sottolineando che, benché si trattasse di merce di poco
valore, i tributi qui litigiosi sono stati stabiliti considerando una qualità
della merce integra e non avariata.
6.2 Giusta l’art. 21 vLD, i dazi d’entrata e d’uscita sono fissati dalla
tariffa delle dogane svizzere (allegati alla legge del 9 ottobre 1986
sulla tariffa delle dogane [LTD; RS 632.10]). Secondo l’art. 1 LTD tutte
le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera
devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli
allegati 1 e 2, i quali informano circa i dazi all'importazione come pure
circa l'eventuale contingente tariffario.
Per le merci in esame entrano in considerazione le voci tariffali
0806.1011 e segg., la cui sistematica si presenta come segue:
Uva, fresche o secche: (0806.)
- fresche
-- da tavola
--- dal 15 luglio al 15 settembre (0806.1011)
--- dal 16 settembre al 14 luglio (0806.1012)
-- da torchiare
--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)
(0806.1021)
--- altre (0806.1029)
- secche (0806.2000)
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La procedura doganale è retta dal principio dell’autodichiarazione
(art. 24 vLD). Ciò significa tra l'altro che la legislazione doganale
attribuisce alle persone soggette all’obbligo della denuncia doganale la
piena responsabilità e pone esigenze severe alla loro diligenza,
chiedendo di procedere ad una completa e corretta dichiarazione delle
merci conformemente alle prescrizioni (cfr. decisione del Tribunale
federale 2A_457/2000 del 7 febbraio 2001, in Archivio di diritto fiscale
svizzero [ASA] 70 pag. 330 consid. 2c; decisione della Commissione
federale di ricorso in materia doganale del 15 novembre 2005,
pubblicata in Giurisprudenza delle autorità amministrative della Con-
federazione [GAAC] 70.55 consid. 2a/aa e le referenze ivi citate, in
particolare la decisione del Tribunale federale 2A.1/2004 del 31 marzo
2004 consid. 2.1).
6.3 Nella fattispecie che qui ci riguarda la ricorrente adduce solo in
modo generico una contestazione circa la qualità della merce, non
contestando in maniera alcuna le modalità di calcolo segnatamente la
voce di tariffa applicata dalla DCD.
Non sollevando tale censura e a fortiori non sostanziando né tanto-
meno comprovando le proprie allegazioni al riguardo, il presente
tribunale non può condividere l'allegazione della ricorrente circa la
determinazione dei tributi.
7.
Riassumendo, in base alla dottrina e alla giurisprudenza citate,
nonchè ai documenti di causa presentati, le censure sollevate dalla
ricorrente si sono tutte rilevate inconsistenti. Il ricorso deve pertanto
essere respinto, nella misura in cui sia ricevibile (cfr. consid. 3.2).
8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1
segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale aministrativo federale [TS-
TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in
fr. 1'500.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compen-
sato con l'anticipo da lei versato pari a fr. 1'500.-.
9.
Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto nella misura in cui sia ricevibile.
2.
Le spese processuali, di fr. 1'500.-, sono poste a carico della
ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese pari a fr. 1500.-.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Markus Metz Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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