B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3098/2017
Sen t en z a d e l 1 2 o t t o b r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Christoph Bandli, Kathrin Dietrich,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
Giovanni Quadri SA,
6814 Cadempino,
ricorrente,
contro
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorità inferiore.
Oggetto
Mancante rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici a
bassa tensione.
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Fatti:
A.
Con scritto del 27 marzo 2017 le Aziende industriali di Lugano (in seguito
AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli im-
pianti a corrente forte (in seguito ESTI) che, malgrado un invito (23 giugno
2016) e due richiami (2 agosto 2016 e 14 novembre 2016), la Giovanni
Quadri SA non ha presentato alcun rapporto di sicurezza per gli impianti a
bassa tensione (in seguito RaSi), concernente gli impianti dell'immobile di
sua proprietà, denominato “CANT.181131 MAP. 307” (contatore 237050) e
sito in Cantonale, 6814 Cadempino.
B.
Con scritto raccomandato del 10 aprile 2017, l'ESTI ha invitato la Giovanni
Quadri SA a voler presentare al gestore di rete il RaSi inerente lo stabile
sopra citato, entro e non oltre il 10 maggio 2017, con comminatoria che in
caso di inosservanza, esso avrebbe emanato una decisione soggetta a
tassa, pari ad almeno 700 franchi.
C.
Constata l'inattività della proprietaria, con decisione del 15 maggio 2017,
l'ESTI ha intimato alla Giovanni Quadri SA di inoltrare, entro il 16 agosto
2017, il RaSi concernente l'immobile sopramenzionato, comminandole
inoltre una tassa di 700 franchi per l'emanazione della decisione.
D.
Con ricorso del 31 maggio 2017, la Giovanni Quadri SA (in seguito:
ricorrente o insorgente) ha adito il Tribunale amministrativo federale (in
seguito TAF o il Tribunale) postulando l'annullamento della decisione
impugnata. In particolare, essa ha precisato che il controllo RaSi in ordine
al contatore dell’immobile sopracitato è stato effettuato il 21 aprile 2017 e
trasmesso il 26 aprile 2017, come risulterebbe dalla documentazione
allegata.
E.
Con presa di posizione del 15 agosto 2017, dopo proroga del termine per
presentare la stessa, l'autorità di prima istanza ha chiesto a questo
Tribunale di confermare la decisione impugnata, poiché il rapporto RaSi
sarebbe giunto alle AIL unicamente il 24 maggio 2017, ossia
posteriormente all’ultimo termine comminato all’insorgente, il 10 maggio
2017.
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F.
Sebbene, con ordinanza del 22 agosto 2017 il Tribunale ha invitato la ricor-
rente ha presentare le proprie osservazioni finali, essa vi ha rinunciato.
Diritto:
1.
Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli
impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti
elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ri-
corsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art.
21 LIE.
L'ESTI, sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è
l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2
di tale disposizione (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992
sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS
734.24]). In concreto la decisione impugnata del 15 maggio 2017 soddisfa
le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo
d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale
è competente per dirimere il presente litigio.
Depositato in tempo utile dalla destinataria (art. 22 segg., 48 e 50 PA), il
ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52
PA. Occorre pertanto entrare nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po-
tere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 88 n. 2.149 segg;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016,
pag. 247 n. 1146 segg.).
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2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e
seg.]; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 n.
2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del
diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontanea-
mente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se
dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 135 I
190 consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg].).
3.
Con atto ricorsuale del 31 maggio 2017, l'insorgente ha chiesto di annullare
la decisione impugnata protestate ripetibili per 1000 franchi.
A sostegno della propria conclusione la ricorrente ha precisato unicamente
di avere ossequiato il termine imposto al 10 maggio 2017, nella misura in
cui il controllo RaSi è stato effettuato il 21 e trasmesso il 26 aprile 2017
dalla ditta specializzata all’AIL SA quale gestore di rete.
4.
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE, la vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di
verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori
(proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso
designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1
dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a
bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i
servizi d’ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici
su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art.
32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima
della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda
del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti
alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della
fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può
essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di
controllo stabilito (art. 36 cpv. 2 OIBT). Se, dopo due diffide, il rapporto di
sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della
rete affida all’ESTI l’esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT).
In proposito la giurisprudenza ha rilevato che il presupposto per
l’attribuzione della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere –
la richiesta più due solleciti – da parte del gestore di rete (cfr. tra le tante:
sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2470/2010 del 20 luglio
2010 consid. 5.2; e A-5256/2010, dell'11 febbraio 2011, consid. 5). Essi
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devono forzatamente essere stati ricevuti dal proprietario prima che si
possa avviare una procedura quale quella qui in oggetto.
Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la responsabilità di
assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti
legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo,
l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del
rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini
comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. tra le tante: sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-6178/2009 del 22 febbraio 2010
consid. 3.2, A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2; e A-6150/2009
del 21 gennaio 2010 consid. 6.3).
5.
Agli atti figura il Rapporto RaSi effettuato il 21 aprile 2017 dalla ditta
A._______, incaricata del controllo, come pure uno scritto del 26 aprile se-
guente in cui la stessa avrebbe trasmesso il documento al gestore di rete.
Sennonché le AIL SA hanno affermato che questi documenti sono giunti
unicamente il 24 maggio 2017 (cfr. email del 29 maggio 2017 delle AIL SA
all’ESTI). Ora, come più sopra ricordato, spetta al proprietario dell’immobile
oggetto di RaSi, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici sod-
disfino costantemente i requisiti legali, indipendentemente dall'aver com-
missionato il lavoro a terzi: in particolare in capo al proprietario è pure
l’onere di fornire la prova della presentazione del rapporto RaSi. Se non lo
fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. tra
le tante: sentenze TAF A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2; A-
7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2; e A-6150/2009 del 21 gennaio
2010 consid. 6.3). Ne discende dunque a fronte di due allegazioni sostan-
zialmente differenti, da una parte la ricorrente che pretende di avere osse-
quiato il termine e dall’altra l’ESTI che sulla base delle rassicurazioni del
gestore di rete si conferma nelle proprie conclusioni di causa, l’onere della
prova spettava alla ricorrente: essa, che non ha prodotto un tracciato po-
stale a sostegno delle proprie allegazioni ne subisce le conseguenze.
6.
Stante quanto precede, il ricorso – nella misura in cui sia ricevibile –
dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Conseguentemente nemmeno la richiesta della rifusione di 1'000 franchi a
titolo di spese legali, può essere accolta. Va infine precisato che, siccome
il Rapporto RaSi è comunque giunto al gestore di rete il 24 maggio 2017, il
termine per adempiere all’obbligo imposto – scadente il 16 agosto 2017 e
contenuto nella decisione impugnata – decade.
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7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS
173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 500 franchi (art. 4 TS-
TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lei ver-
sato il 9 giugno 2017. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità
inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2.
Le spese processuali, pari a 500 franchi, sono a carico della ricorrente soc-
combente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse ver-
ranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lei a suo tempo
versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: