Corte I
A-3120/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Markus Metz, Pascal Mollard,
cancelliere Manuel Borla
X._______ SA, ...
patrocinata ...,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Sdoganamento preferenziale, certificati d'origine delle
merci, esazione posticipata dei contributi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-3120/2009
Fatti:
A.
In data 26 ottobre 2007 la ditta Y.______ SA, per conto della
X._______ SA, ha dichiarato presso l'Ufficio doganale di Chiasso
Ferrovia, nella procedura modello 90 con aliquota preferenziale (dietro
presentazione del certificato di origine Form A), merce in provenienza
dalla Cina, segnatamente televisori a colori con DVD incorporato,
ottenendo un'esenzione da tributi doganali.
B.
In data 16 novembre 2007, la Direzione generale delle dogane (in
seguito DGD) ha chiesto alla competente autorità doganale cinese di
verificare posticipatamente l'autenticità e l'esattezza del certificato di
origine Form A.
C.
Con scritto del 15 aprile 2008 l'autorità cinese, ha confermato che il
certificato è stato da essa rilasciato. Tuttavia essa, comunicando che
l'esportatore non aveva fornito la documentazione sufficiente nel corso
del controllo a posteriori, ha proposto di ritirare il certificato in que-
stione.
D.
Con scritto del 23 ottobre 2008 la Direzione di circondario delle do-
gane di Lugano (DCD) ha comunicato alla X._______ SA che, non
potendo considerare valido il certificato, la merce non poteva essere
considerata originaria della Cina. Col medesimo scritto la DCD ha
informato la X._______ SA di dover procedere nei suoi confronti con
un'esazione posticipata di tributi doganali per un importo totale di fr.
2'884.85, suddiviso in fr. 2681.10 quale dazio doganale e in fr. 203.75
quali imposta sull'importazione.
E.
Con scritto del 4 novembre 2008, la X._______ SA ha chiesto la so-
spensione della pratica nonché una copia del protocollo delle dogane
cinesi.
F.
Il 16 dicembre 2008 la DCD ha emanato la decisione di esazione
posticipata.
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G.
Con scritto del 23 gennaio 2009 la X._______ SA ha interposto ricorso
contro la decisione di esazione posticipata della DCD per un importo
di fr. 2'884.85. Con decisione del 6 aprile 2009, la DGD ha statuito sul
ricorso respingendolo.
H.
Con atto del 14 maggio 2009, la X._______ SA (in seguito ricorrente)
ha impugnato detta decisione davanti al Tribunale amministrativo
federale chiedendone l'annullamento e protestando indennità di spese
ripetibili.
Con risposta del 11 agosto 2009 la DGD, prendendo posizione in
merito alle censure sollevate dalla ricorrente, ha proposto allo
scrivente tribunale di respingere il ricorso inoltrato.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul
presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.32).
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come
pure da normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (art. 52 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la
ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali. Dato è quindi
anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere
esaminato nel merito.
1.4 Concernendo il caso in esame un'importazione avvenuta il 26
ottobre 2007 ovvero sia dopo l'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della
Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), torna
d'applicazione il nuovo diritto.
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2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato
né dai motivi adotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
Nella fattispecie in esame la ricorrente postula l'annullamento della
decisione della DGD, sostenendo che la stessa sia incostituzionale
perché resa in violazione del diritto di essere sentita (art. 29 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 [Cost.; RS 101]) e del principio della buona fede (art. 9 Cost.).
3.
3.1 Giusta l'art. 7 LD le merci introdotte nel territorio doganale o
asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere
tassate secondo la LD e la Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla
tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10).
3.2 La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali concer-
nenti regole d'origine da cui può essere dedotto un trattamento pre fe-
renziale di determinate merci al momento del loro passaggio alla do-
gana (cfr. al riguardo le decisioni del Tribunale amministrativo federale
A-344/2008 del 30 marzo 2010, consid. 3; A-4923/2007 del 28 luglio
2008, consid. 3.1; A-1482/2007 del 2 aprile 2008, consid. 4.5; A-
1715/2006 del 9 novembre 2007, consid. 2.2; A-1883/2007 del 4 set-
tembre 2007, consid. 3.2; REMO ARPAGAUS, Das schweizerische Zollre-
cht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli
[ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, Basilea
2007, no. 561; MARCO VILLA, La réglementation de l'origine des mar-
chandises, Étude de droit suisse et de droit communautaire, Losanna
1998, pag. 117 segg.).
Giusta la Legge federale del 9 ottobre 1981 sulla concessione di pre -
ferenze tariffali a favore dei Paesi in via di sviluppo (Legge sulle
preferenze tariffali; RS 632.91), nonché l'Ordinanza del 16 marzo 2007
concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in
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sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali; RS 632.911), i prodotti
originari di detti Paesi, tra cui la Cina, beneficiano di un trattamento
preferenziale all'importazione in base alle disposizioni dell'Ordinanza
del 17 aprile 1996 concernente le regole d'origine per la concessione
di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (OROPT; RS 946.39). Ciò
avviene dietro presentazione di un certificato di origine modulo A
rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese
beneficiario (artt. 20 e 23 OROPT).
L'art. 1 cpv. 1 let. d OROPT indica che i Paesi interessati forniscono
assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le
condizioni della collaborazione amministrativa. Il controllo a posteriori
di prove dell’origine avviene per campionatura; è effettuato inoltre ogni
qual volta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi fondati circa
l’autenticità del documento o l’esattezza dei dati concernenti l’origine
dei prodotti in questione (art. 38 cpv. 1 OROPT). Le autorità doganali
svizzere comunicano all’organo governativo competente del Paese
beneficiario oppure alle autorità doganali del Paese di transito tutte le
circostanze che inducono a supporre l’inesattezza dei dati figuranti
nella prova dell’origine in questione (art. 38 cpv. 4 OROPT). La rispo-
sta dell’organo governativo competente deve permettere di decidere
se la prova dell’origine la cui regolarità è stata messa in dubbio con-
cerne i prodotti effettivamente esportati e se questi possono bene-
ficiare delle preferenze tariffali (art. 38 cpv. 5 OROPT).
4.
Nel suo gravame, la ricorrente ha fatto valere eccezioni di natura
formale, segnatamente la violazione del diritto di essere sentito nel
quadro della procedura di verifica e controllo delle prove dell'origine.
4.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 Cost. e, per quanto concerne la procedura amministrativa
federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse garanzie
costituzionali di procedura (MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des mo-
dernen Staates, Berna 2000, pag. 202 segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MA-
LINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse Vol. II. Les droits
fondamentaux, 2a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berna 2000, pag. 207 segg.; ULRICH HÄ-
FELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 360 segg.; ALFRED
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KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechts-
pflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; MARKUS
SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.), in
particolare il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza
dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, DTF 126 I 7 consid. 2b; DTAF
2008/14 consid. 6.2.1; DTAF 2009/36 consid. 7.1), di esprimersi in
merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia presa nei
suoi confronti, di produrre delle prove rilevanti, d'ottenere che sia dato
seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'amministrazione dei
mezzi di prova essenziali o almeno di poter esprimersi sul loro
risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da
emanare (DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).
4.1.1 La giurisprudenza ha indicato che l'esportatore è obbligato, al
momento dell'ottenimento del certificato di origine, di essere in
possesso di tutti i giustificativi supportanti l'origine della merce e atti a
giustificare il rilascio del certifcato di origine Form A (art. 23 OROPT;
decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14
dicembre 2007 consid. 5.1 in fine). Nella misura in cui la prova di
origine non potesse essere portata nel quadro delle delucidazioni è
possibile che l'importatore ne supporti le conseguenze (decisione del
Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007
consid. 5.1 in fine).
Inoltre, nel quadro delle procedure di assistenza giusta l'OROPT, il tri -
bunale federale ha avuto modo di indicare che i risultati di controllo
effettuati a posteriori dallo Stato di esportazione rispettivamente la
decisione inerente l'origine delle merci, vincolino le autorità dello Stato
di importazione, le quali non possono sostituirsi nell'apprezzamento
della fattispecie (DTF 114 Ib 168 consid. 1c, DTF 111 Ib 323 consid. 3;
decisione del Tribunale federale 2C_355/2007 del 19 novembre 2007
consid. 2.2). In questo contesto queste ultime non devono esse stesse
esaminare i documenti giustificativi comprovanti l'origine (decisione
del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre
2007 consid. 3.5).
4.1.2 La giurisprudenza ha già avuto modo di indicare che per la
salvaguardia del diritto di essere sentito, giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost., le
autorità svizzere devono far capo una seconda volta all'assistenza
dello Stato d'esportazione se le circostanze lo esigono.
Questa seconda richiesta di informazioni può essere presentata, allor -
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quando sussistono dubbi circa i risultati del controllo a posteriori, a
patto che sussistano nuovi mezzi di prova che permettano di pensare
che le prime informazioni trasmesse sono incomplete o inesatte (de-
cisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 di-
cembre 2007 consid. 3.4). Tale domanda é inoltre giustificata unica-
mente se esistano delle ragioni per pensare che le autorità doganali
dello Stato di esportazione potrebbero riconsiderare la loro decisione
(decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4923/2007 del 28
luglio 2008 consid. 3.5; A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid.
3.4).
A seconda delle circostanze, le autorità svizzere non potranno dunque
evitare di domandare l'assistenza ufficiale dello Stato di esportazione,
al fine di poter salvaguardare le garanzie procedurali che il diritto
pubblico federale accorda all'importatore (decisione del Tribunale
amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 4).
4.2 La ricorrente lamenta che il solo riferimento alla comunicazione
del 15 aprile 2008 dell'autorità doganale cinese non costituisca una
motivazione sufficiente per fondare la decisione di riscossione
posticipata. In questo contesto lamenta l'assenza di documentazione
che attesti l'attività istruttoria dell'autorità cinese, che le avrebbe per -
messo, a suo dire, di potersi pronunciare sulla correttezza della comu-
nicazione di dette autorità.
4.2.1 Alla luce della giurisprudenza sopra menzionata spettava
all'esportatore cinese comprovare il carattere originario della merce
nel quadro della procedura di verifica da parte delle autorità cinesi.
In questo contesto il fatto che la ricorrente non abbia partecipato al
controllo effettuato, segnatamente non aver preso conoscenza del-
l'istruttoria compiuta da tali autorità non caratterizza la violazione del
principio costituzionale di essere sentito non essendo suo compito
comprovare il carattere originario della merce importata.
In concreto le autorità cinesi, con comunicazione estremamente chiara
del 15 aprile 2008, hanno indicato che l'esportatore non ha fornito la
documentazione atta a comprovare l'origine delle merci, e suggerito di
ritirare il certificato d'origine: "The applicant of the certificate failed to
provide sufficient material in the course of our investigation. We
suggest that the above-mentined certificate in question should be
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withdrawn". Essa non dà adito ad interpretazioni e, come sopra
menzionato, vincola le autorità svizzere.
Alla luce di tale scritto il presente tribunale constata che è dunque
venuto meno l'obbligo dell'esportatore di disporre al momento della
concessione del certificato d'origine Form A degli atti comprovanti tale
origine, e sottolinea che a giusta ragione le autorità svizzere hanno
dunque provveduto alla decisione di esazione posticipata nei confronti
della ricorrente.
4.2.2 Abbondazialmente si osserva che dagli atti di causa non si
evincono i presupposti che imponevano all'autorità svizzera di pro-
cedere ad una seconda richiesta di informazioni; infatti la comunica-
zione dell'autorità cinese era chiara e la ricorrente non ha presentato
nuovi documenti o mezzi di prova atti a comprovare un eventuale
errore da parte delle autorità doganali cinesi.
5.
Tenuto conto delle censure sollevate occorre ora soffermarsi
sull'asserita violazione del principio della buona fede da parte della
DCD.
5.1 Ancorato all'art. 9 Cost. e valido per l'insieme dell'attività dello
Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe
condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle
promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia
posta in esse (DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1,
DTF 129 I 161 consid. 4).
Il principio della buona fede contraddistingue pure i rapporti tra le au-
torità fiscali e il contribuente; il diritto fiscale è tuttavia dominato dal
principio della legalità, di modo che il principio della buona fede risulta
avere in questo ambito un'influenza più limitata, soprattutto nei casi vi
entri in collisione (art. 5 Cost.; cfr. inoltre sempre DTF 131 II 627
consid. 6.1, DTF 118 Ib 312 consid. 3b; JEAN-MARC RIVIER, Droit fiscal
suisse, 2. ed., Losanna 1998, pag. 132; ERNST BLUMENSTEIN/PETER
LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo
2002, pag. 28).
Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'ammi-
nistrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un am-
ministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a con-
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dizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei
confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti del-
le sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia
potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione
ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso
disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza
subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia
non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formu-
lato il suo avviso (fra le tante DTF 131 II 627 consid. 6.1 e le referenze
ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1391/2006
del 16 gennaio 2008 consid. 2.3; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Ent-
wicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con
ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza).
5.2 Nel caso in esame, la ricorrente adduce la propria buona fede
sostenendo di essersi fidata circa la fedefacenza dei documenti do-
ganali verificati dalle autorità cinesi al momento dell'esportazione e di
conseguenza era in diritto di ritenere che l'importazione fosse soggetta
a dazio privilegiato.
5.3 Sennonché, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, le
allegazioni della qui ricorrente non possono trovare conferma. Infatti
dagli atti di causa non si evince alcuna promessa o rassicurazione
operata da parte dell'autorità svizzera sulla quale la ricorrente potesse
fare affidamento. A questo proposito si ricorda inoltre come i
documenti relativi alle merci importate, segnatamente il certificato di
origine, cui essa fa riferimento, siano stati redatti dall'autorità cinese.
Ne discende che la censura proposta dalla ricorrente circa la vio-
lazione del principio della buona fede da parte delle autorità svizzere
non può essere condivisa dal presente tribunale.
6.
6.1
6.1.1 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LD le merci introdotte nel territorio doganale
o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale e devono
essere tassate secondo la medesima LD e la LTD. Chiunque introduce
o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende succes-
sivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza
indugio e intatte all’ufficio doganale più vicino (art. 21 cpv. 1 LD). La
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persona per conto della quale la merce è importata, è debitore
doganale e deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o,
se l'Amministrazione delle dogane lo esige, garantirlo (art. 70 cpv. 1 e
2 let. LD).
Giusta i combinati disposti degli articoli 117, 119 cpv. 1 e 128 cpv. 1
LD, chiunque mette in pericolo il tributo doganale dichiarando inesatta-
mente la merce commette un'infrazione doganale, la quale è per-
seguita e giudicata secondo la LD e la Legge federale del 22 marzo
1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).
6.1.2 Giusta l'art. 12 cpv. 1 DPA, quando, a seguito di un'infrazione
alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto
riscossa, la contribuzione non reclamata, così come gli interessi,
vanno pagati successivamente, indipendentemente dalla punibilità di
una determinata persona (decisione del Tribunale federale
2C_355/2007 del 19 novembre 2007). L'art. 12 al. 2 DPA precisa che
obbligato al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito
dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento
della tassa (decisione del Tribunale federale 2C_355/2007 del 19
novembre 2007).
6.2 Nella fattispecie la ricorrente, in data 26 ottobre 2007 ha importato
televisori a colori con DVD in provenienza dalla Cina, sdoganandoli
all'aliquota preferenziale nell'ambito del Sistema generale delle
preferenze a favore dei Paesi in sviluppo. Nel quadro di un controllo a
posteriori circa l'autenticità e l'esattezza del certificato d'origine,
l'autorità cinese ha comunicato che l'esportatore non aveva fornito la
documentazione sufficiente nel corso della ricerca, proponendo di
ritirare il certificato in questione.
Da quanto sopra menzionato come pure dagli atti di causa si evince
che la ricorrente in qualità di importatore rientra nella cerchia delle
persone soggette all’obbligo di presentare la merce in dogana, ed è
considerata pure quale debitore dei tributi doganali.
Alla luce delle risultanze istruttorie segnatamente alla correttezza del
ritiro del certificato di origine la qui ricorrente beneficiando dell'aliquota
preferenziale per merci in provenienza dalla Cina ha commesso
un'infrazione doganale e ha beneficiato di un indebito profitto. A giusta
ragione la DCD ha dunque emanato la decisione di esazione
posticipata per l'importo di fr. 2'884.85.
Pagina 10
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7.
Riassumendo, in base alla dottrina e alla giurisprudenza citate, la
decisione di esazione posticipata in merito alla merce fornita alla ricor-
rente dall'esportatore risulta corretta. In mancanza della possibilità per
l'autorità cinese di decidere sull'origine effettiva dei prodotti, non
avendo l'esportatore fornito le informazioni necessarie, le merci in
oggetto hanno a torto beneficiato di uno sdoganamento preferenziale.
Di qui l'infrazione alla legislazione amministrativa federale di cui agli
articoli 117 e 119 cpv. 1 LD. Facendo la ricorrente chiaramente parte
della cerchia delle persone assoggettate giusta i combinati disposti
degli articoli 21 cpv. 1 e 70 cpv. 1 e 2 let. LD, dev'essere neces-
sariamente concluso che essa ha fruito di un vantaggio illecito ed è
pertanto tenuta, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, quand'anche non le
si possa rimproverare nessuna colpa, al pagamento dei dazi che ne
derivano (decisione del Tribunale amministrativo federale A-344/2008
del 30 marzo 2010, consid. 6 e seguente). lnoltre le censure sollevate
dalla ricorrente si sono tutte rilevate inconsistenti. Il ricorso deve
pertanto essere respinto.
8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1
segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in
fr. 750.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato
con l'anticipo da lei versato pari a fr. 750.-.
9.
Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 750.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 750.-.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Michael Beusch Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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