B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3197/2014
Sen t en z a d e l 2 2 f e bb r a i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jérôme Candrian, Marie-Chantal May Canellas,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES),
Piazza Grande 5, 6601 Locarno,
controparte,
Ufficio federale dell'energia UFE,
Sezione Diritto dell'elettricità, del trasporto in condotta
e delle acque,
3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione dei piani (cabina di trasformazione, cavo tra le
cabine trasformazione, rete di bassa tensione).
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Fatti:
A.
ll 23 dicembre 2008 la Società Elettrica Sopracenerina SA (di seguito: SES
SA o controparte) ha inoltrato dinanzi all'Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte (di seguito: ESTI) una domanda di approvazione dei piani
concernente la costruzione di una cabina di trasformazione a Moghegno
Lairee (S-149306) e la posa di un cavo di collegamento di media tensione
(16 kV) tra quest'ultima e la cabina di trasformazione già esistente a
Lodano paese (L-212596), per l'elettrificazione di alcuni rustici sul lato
destro della valle Maggia, tra Lodano e Moghegno.
B.
Il 16 gennaio 2009 l'ESTI ha inviato il progetto unitamente ai piani al
Dipartimento del territorio del Canton Ticino per la pubblica consultazione
e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (di seguito: ARE) per presa di
posizione. Il progetto è stato messo in consultazione presso la cancelleria
comunale di Maggia dal 27 gennaio al 26 febbraio 2009.
C.
Durante il periodo di pubblicazione dei piani, sono state inoltrate 19 opposi-
zioni al progetto, tra cui quella della signora A._______, proprietaria della
particella n. […] del registro fondiario definitivo (RFD) del Comune di
X._______, inoltrata il 18 febbraio 2009.
D.
Il 2 settembre 2009 l'ESTI ha svolto una trattativa d'opposizione,
constatando tuttavia l'impossibilità di trovare un'intesa tra le parti. In tali
circostanze, non riuscendo neppure a dirimere la divergenza con l'ARE,
l'ESTI ha trasmesso gli atti all'Ufficio federale dell'energia (di seguito: UFE),
autorità competente per statuire in merito alla domanda di approvazione
del summenzionato progetto, in assenza di accordo tra le parti interessate.
E.
Con decisione di approvazione dei piani del 14 maggio 2014, l'UFE ha
approvato i piani del progetto in oggetto, nonché respinto le opposizioni al
progetto, tra cui quella della signora A._______.
F.
Avverso la predetta decisione, la signora A._______ (di seguito: ricorrente)
ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con
scritto 11 giugno 2014, chiedendo l'annullamento della decisione impu-
gnata. In sostanza, essa si oppone al progetto in quanto ritiene che la
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costruzione della cabina di trasformazione a Moghegno Lairee in zona non
edificabile violi sotto vari aspetti il piano regolatore e i disposti di legge
applicabili in materia di pianificazione del territorio e di protezione
dell'ambiente, della natura e del paesaggio, secondo cui un'elettrificazione
dei rustici ivi ubicati sarebbe completamente esclusa.
G.
Nella propria risposta 22 agosto 2014, l'autorità inferiore ha postulato il
rigetto del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione. Di medesimo
avviso, la controparte ha postulato anch'essa il rigetto del ricorso con scritto
18 agosto 2014.
H.
Nelle proprie osservazioni finali del 9 ottobre 2015, la ricorrente ha ribadito
essenzialmente quanto già sollevato nel proprio ricorso.
I.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare,
le decisioni d'approvazione dei piani concernenti gli impianti elettrici a
corrente forte e a corrente debole emanate dall'UFE sono impugnabili
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 16h cpv. 2 e art. 23
della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a
corrente forte e a corrente debole [LIE, RS 734.0]). La procedura dinanzi
al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non
disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque
competente per statuire nella presente vertenza.
1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, essendo la
stessa destinataria della decisione impugnata, nonché proprietaria della
particella n. […] RFD del Comune di X._______ ubicata nella zona toccata
dal progetto approvato dall'UFE (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato
interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle
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esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Il suo
gravame è ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, a condizione
tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da un'autorità
cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49 PA; cfr. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere d'apprez-
zamento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per quanto
riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie
conoscenze (cfr. DTF 135 II 296 consid. 4.4.3; sentenza del TAF A-
523/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4; BENJAMIN SCHINDLER in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008 [di seguito: Kommentar VwVG], n. 9 ad art. 49
PA). In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non sostituisce senza
necessità il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore,
per quanto attiene alle questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF A-
3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 4).
Analogo discorso vale altresì per quanto attiene al potere d'apprezzamento
delle autorità specializzate intervenute nell'ambito della procedura d'appro-
vazione dei piani in oggetto. Il pieno potere d'esame non implica, quindi,
che lo scrivente Tribunale sostituisca il proprio apprezzamento a quello
delle autorità specializzate di prima istanza allorquando – come in casu –
si tratta d'apprezzare questioni che richiedono specifiche conoscenze
(cfr. sentenza del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con
rinvii). Va inoltre considerato che, quale autorità giudiziaria, lo scrivente
Tribunale non è un'autorità di pianificazione (cfr. DTF 129 II 331 con-
sid. 3.2) né tantomeno autorità di vigilanza in materia ambientale. Ne
discende che complementi di prova, quali perizie, devono essere ordinati
o valutati solo eccezionalmente, quando tali mezzi di prova sono vera-
mente necessari ad una corretta applicazione della legge (cfr. sentenza del
TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii).
2.3 Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62 PA, lo
scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomentazioni
delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio iura novit
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Pagina 5
curia. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei
gravami adotti e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in cui i
motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il
Tribunale statuente a procedere in questo senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; DTAF 2007/27 consid. 3.3; sentenza del TAF A-1851/2006 del
18 ottobre 2010 consid. 1.3; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 segg.).
3.
3.1 In virtù dei principi di coordinamento istituiti con l'entrata in vigore il
1° gennaio 2000 della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamen-
to e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (LCoord,
RU 1999 3071), l'autorità d'approvazione dei piani, in qualità di autorità
unica, controlla il rispetto della legislazione federale pertinente nel suo
insieme, mediante in particolare la consultazione delle autorità specializ-
zate normalmente competenti per applicare le legislazioni particolari – e
numerose – che possono essere applicabili ai progetti d'infrastrutture. Essa
decide non solo sulla compatibilità del progetto alla legislazione federale,
ma pure sull'espropriazione. Per contro, la determinazione dell'indennità
per espropriazione formale spetta alla Commissione federale di stima del
circondario competente (cfr. Messaggio del 25 febbraio 1998 concernente
la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure
d'approvazione dei piani, in: FF 1998 II 2029, 2038 [di seguito: Messaggio
LCoord]; cfr. sentenze del TAF A-6547/2011 del 22 ottobre 2013
consid. 3.3; A-4988/2010 del 16 novembre 2011 consid. 3.3).
3.2 L'approvazione dei piani qui in oggetto è disciplinata dagli artt. 16 segg.
LIE, nonché dall'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approva-
zione dei piani di impianti elettrici (OPIE, RS 734.25) e, a titolo sussidiario,
dalla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr,
RS 711); l'art. 16 cpv. 1 LIE sancisce che per la costruzione e la modifica
di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole secondo l'art. 4
cpv. 3 LIE occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti a
corrente forte gli impianti che producono o utilizzano delle correnti che in
date circostanze sono di pericolo per le persone o per le cose; sono invece
impianti a corrente debole quelli che normalmente non producono correnti
pericolose per persone o per le cose (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 LIE). L'autorità
competente per rilasciare tale approvazione è l'ESTI. Allorquando l'ESTI
non riesce tuttavia a mediare un'intesa in presenza di opposizioni al
progetto o di divergenze tra autorità federali, la competenza passa all'UFE
(cfr. art. 16h cpv. 1 LIE).
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In quanto tale, una decisione d'approvazione dei piani approva, nel suo
dispositivo, i piani che raffigurano il progetto oggetto della decisione e che
dapprima sono stati sottoposti all'esposizione pubblica, accompagnati dei
documenti che devono consentire il controllo dei vari punti elencati all'art. 2
OPIE (cfr. pure artt. 16 e 16b LIE). Con l'approvazione dei piani sono
rilasciate tutte le autorizzazione necessarie secondo il diritto federale
(cfr. art. 16 cpv. 3 LIE). Non è tuttavia necessaria alcuna autorizzazione o
piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto
esso non limiti in modo sproporzionato l'esercente dell'impianto elettrico
nell'adempimento dei suoi compiti (cfr. art. 16 cpv. 4 LIE).
3.3 Nel caso in disamina, con l'atto impugnato è stata approvata la
costruzione di una cabina di trasformazione a Moghegno Lairee (S-
149306) e la posa di un cavo di collegamento di media tensione (16 kV) tra
quest'ultima e la cabina di trasformazione già esistente a Lodano paese (L-
212596). Scopo dell'intervento è quello di permettere l'elettrificazione di
alcuni rustici sul lato destro della Valle Maggia, tra Lodano e Moghegno.
4.
In sunto, la ricorrente contesta il progetto in oggetto, in quanto ritiene che
l'elettrificazione dei rustici in zona non edificabile si trovi in netto contrasto
con il piano regolatore sotto vari aspetti, in particolare con l'art. 24d cpv. 3
lett. c e lett. f della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione
del territorio (LPT, RS 700) e con l'art. 39 cpv. 3 lett. d e lett. f dell'ordinanza
del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1). A
suo avviso, l'elettrificazione dei rustici sarebbe pertanto esclusa ex lege.
Per stabilire se ciò sia effettivamente il caso (cfr. consid. 4.5 del presente
giudizio), occorre innanzitutto chiarire il quadro giuridico di riferimento
applicabile ai rustici dal profilo edilizio e della pianificazione del territorio,
stabilendo in particolare i limiti del diritto di costruire, di trasformare o di
modificare tali edifici ubicati fuori zona edificabile e la compatibilità di un
eventuale approvvigionamento energetico con tali regole (cfr. con-
sidd. 4.1 – 4.4 del presente giudizio).
4.1 Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPT, gli edifici e gli impianti possono essere
costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (licenza
edilizia). Detta autorizzazione viene rilasciata soltanto se l'edificio o
l'impianto in questione (lett. a) è conforme alla funzione prevista per la zona
d'utilizzazione e (lett. b) il fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 LPT).
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Pagina 7
4.2 In deroga a quanto precede, l'art. 24 LPT enuncia le condizioni che
devono essere cumulativamente adempiute per la concessione di
autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici
o impianti ubicati fuori zona edificabile. L'autorizzazione è rilasciata solo se
(lett. a) la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile
e (lett. b) non vi si oppongono interessi preponderanti. In altri termini,
l'art. 24 LPT regola il rilascio dell'autorizzazione edilizia nei casi in cui
l'edificio o l'impianto non è conforme alla zona d'utilizzazione (cfr. ADELIO
SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993, n. 908).
4.2.1 L'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT viene in
particolare riconosciuta allorquando gli impianti o gli edifici possono
realizzarsi soltanto in un luogo ben preciso per motivi sia tecnici sia
d'esercizio sia inerenti alla configurazione del suolo (la cosiddetta
« ubicazione vincolata positiva »), oppure allorquando gli stessi non
possono essere realizzati all'interno delle zone edificabili (la cosiddetta
« ubicazione vincolata negativa »). Il vincolo non deve tuttavia essere
inteso in senso assoluto; non si richiede cioè che l'ubicazione prospettata
sia l'unica possibile; basta che ragioni serie e oggettive particolarmente
importanti facciano apparire il luogo prescelto nettamente preferibile a una
collocazione in zona edificabile. Per converso, il citato requisito non è
adempiuto quando la scelta fuori zona è dettata unicamente da ragioni
finanziarie, famigliari, personali o di mero comodo (cfr. DTF 136 II 214
consid. 2.1 con rinvii; sentenza del TF 1C_89/2009 dell'11 giugno 2009
consid. 3.2; SCOLARI, op. cit., n. 909 segg. con rinvii; RUDOLF MUGGLI, in:
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [ed.], Commentaire de la Loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, 2010, [di seguito: Commentaire LAT], n. 4
segg. ad art. 24 LPT; BERNHARD WALDMANN/PETER HÄNNI, Raumplanungs-
gesetz, 2006, n. 10 ad art. 24 LPT).
4.2.2 In particolare, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti – segna-
tamente, la modifica dell'utilizzo di edifici agricoli preesistenti in edifici a
scopo abitativo –, protetti perché « elementi tipici del paesaggio » ai sensi
dell'art. 39 cpv. 2 OPT, viene considerata ex lege quale costruzione la cui
destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile ai sensi
dell'art. 24 lett. a LPT. In altri termini, la legge riconosce loro un'ubicazione
vincolata positiva (cfr. MUGGLI, Commentaire LAT, n. 28 ad art. 24 LPT;
WALDMANN/HÄNNI, op. cit., n. 28 ad art. 24 LPT).
Una modifica ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 OPT può tuttavia essere
autorizzata dai Cantoni, unicamente nella misura in cui (lett. a) il paesaggio
e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto
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protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione, (lett. b) il carattere
particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici, (lett. c)
la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un
cambiamento di destinazione e (lett. d) il piano direttore cantonale contiene
i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei
paesaggi e degli edifici (cfr. MUGGLI, Commentaire LAT, n. 28 ad art. 24
LPT; WALDMANN/HÄNNI, op. cit., n. 28 ad art. 24 LPT). Ciò presuppone in
particolare che il Cantone interessato abbia concretamente posto sotto
protezione gli edifici considerati tipici del paesaggio in un piano
d'utilizzazione.
Orbene, in tale contesto normativo, il Canton Ticino – fondandosi
sull'art. 39 cpv. 2 OPT – ha adottato la Scheda di coordinamento 8.5 di
Piano direttore denominata « Paesaggi con edifici e impianti degni di
protezione », volta a delimitare in modo univoco l'essenziale componente
rurale tradizionale del paesaggio prealpino e permettente, anche mediante
il cambiamento della loro destinazione, il mantenimento e la valorizzazione
di quegli edifici che ne costituiscono parte integrante, segnatamente delle
costruzioni tradizionalmente designate come « rustici » (nella dottrina la
questione dei rustici viene designata quale « articolo rustici »). Per rustici
vanno intese « tutte le costruzioni residue delle attività rurali-contadine, col-
legate con l'uso agricolo del territorio, di modeste dimensioni (stalle, fienili,
abitazioni contadine) inserite in un contesto territoriale nel quale esse
rappresentano una componente importante ai fini di qualificarne il carattere
di paesaggio » (cfr. art. 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 2012 del
Cantone Ticino concernente lo stanziamento di un credito quadro di 2 milio-
ni di franchi per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici per il
periodo 2013-2016 [cosiddetto « Decreto rustici », D-rust; RL 7.1.1.4]). Il
Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti
(di seguito: PUC-PEIP), congiuntamente agli inventari comunali degli
edifici situati fuori dalle zone edificabili – che indicano quali edifici sono
degni di protezione e quali non lo sono – costituiscono poi lo strumento di
attuazione della predetta scheda di coordinamento (cfr. PUC-PEIP,
Rapporto di pianificazione, 2010, pag. 3; MUGGLI, Commentaire LAT, n. 28
ad art. 24 LPT). L'attuazione del PUC-PEIP è garantito dalle norme di
attuazione del 28 giugno 2012 (di seguito: NAPUC-PEIP), le quali
delimitano gli interventi ammessi sugli edifici considerati come meritevoli di
conservazione.
4.3
4.3.1 Come già indicato in ingresso (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio),
secondo il diritto federale, la licenza edilizia viene rilasciata soltanto se il
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Pagina 9
fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), indipendentemente dal
fatto che si trovi nella zona edificabile o al di fuori di essa. Un fondo è
urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e
le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami
arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio
rilevante (cfr. art. 19 cpv. 1 LPT). Le condotte di energia fanno parte
dell'urbanizzazione primaria (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 932 segg.; ANDRÉ
JOMINI, Commentaire LAT, n. 11 ad art. 19 LPT).
4.3.2 In tale contesto si inserisce l'art. 5 cpv. 2 della legge del 23 marzo
2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl, RS 734.7) il quale stabilisce
l'obbligo di garantire l'allacciamento alla rete elettrica, indipendentemente
dal fatto di sapere se il fondo in questione è situato o meno in zona edifica-
bile. La predetta disposizione sancisce infatti che, nel loro comprensorio, i
gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori
finali all'interno della zona edificabile, gli immobili e insediamenti abitati
tutto l'anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese generatrici di
energia elettrica. I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti gli
allacciamenti fuori della zona edificabile, nonché le condizioni e i costi
(cfr. art. 5 cpv. 4 LAEl). Tutti i consumatori finali negli insediamenti come
pure tutte le imprese generatrici di energia elettrica (anche fuori degli
insediamenti) hanno il diritto di essere allacciati rispettivamente alla rete di
distribuzione e alla rete di trasmissione. Il diritto legale all'allacciamento alle
reti elettriche è una componente essenziale del servizio universale. Sono
evidentemente fatte salve le disposizioni derogatorie federali, cantonali e
comunali che vietano o sottopongono ad autorizzazione l'allacciamento di
determinati impianti elettrici, per motivi tecnici di sicurezza o di politica
energetica (per es. art. 7 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia [LEne,
RS 730.0] o disposizioni cantonali sui riscaldamenti elettrici concernenti la
quantità di energia da fornire). L'allacciamento presuppone inoltre l'adem-
pimento di requisiti tecnici minimi (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LAEl) e la garanzia
che la stabilità della rete non venga compromessa (cfr. Messaggio del
3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici
e la legge sull'approvvigionamento elettrico, in: FF 2005 1447, 1481). Ogni
forma di limitazione dell'allacciamento a 6 Ampère monofase è dunque
esclusa per motivi tecnici e di sicurezza.
Come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, tale norma istituisce un
diritto legale all'allacciamento elettrico, esteso anche ai perimetri fuori zona
edificabile qualora si trovino in insediamenti abitati tutto l'anno e a
condizione che il diritto cantonale non preveda altrimenti.
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Pagina 10
4.3.3 Nel caso del Canton Ticino, un allacciamento alla rete elettrica dei
rustici ubicati fuori zona edificabile non è per nulla escluso. L'art. 15.11.2
NAPUC-PEIP prevede che le infrastrutture primarie (condotte d'acqua e
d'energia, evacuazione dei liquami, illuminazione sterna, reti di comunica-
zione, ecc.) devono essere previste in loco e limitate allo stretto necessario.
L'art. 15.17 NAPUC-PEIP prevede poi che la posa di armadietti tecnici
(elettricità, deposito gas) non devono modificare in modo sostanziale
l'aspetto esterno e l'immagine dell'oggetto protetto. Essi dovranno essere
collocati in posizione visivamente meno percettibile possibile. Di fatto, tali
disposizioni stabiliscono unicamente le condizioni alle quali può essere
prevista un'elettrificazione dei rustici, senza tuttavia escluderla. L'interven-
to per allacciare il rustico alla rete elettrica deve essere proporzionalmente
il meno invasivo possibile per l'ambiente e il paesaggio interessati, nonché
limitarsi allo stretto necessario.
4.4 Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione
che un'elettrificazione dei rustici, nella misura in cui si tratta di edifici
considerati degni di protezione ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 OPT, protetti dal
PUC-PEIP in quanto tali (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio), non è di
principio per nulla esclusa né dal diritto federale, né dal diritto cantonale.
Al contrario, la stessa risponde all'interesse pubblico dettato dall'art. 5
cpv. 2 LAEl, che istituisce un obbligo di allacciamento alla rete elettrica per
tutti i proprietari di immobili o insediamenti permanenti (cfr. consid. 4.3 del
presente giudizio).
4.5 Stabilito il quadro legale applicabile alla presente fattispecie, occorre
ora verificare se in concreto i rustici interessati da un potenziale allac-
ciamento alla rete elettrica a progetto sia effettivamente possibile o meno.
Orbene, dalla decisione impugnata risulta che l'autorità inferiore ha avuto
di modo di accertare in dettaglio presso le competenti autorità del Canton
Ticino che nel comparto interessato non vi sono situazioni non conformi al
diritto edilizio e pianificatorio. Di fatto, il progetto interessa l'allacciamento
di circa 33 rustici già utilizzati a titolo abitativo, tutti ubicati nel perimetro
protetto dal PUC-PEIP e tutti a beneficio un valido titolo autorizzativo sia
comunale che cantonale (cfr. pag. 20 della decisione impugnata; scritto
13 maggio 2011 dell'Ufficio delle domande di costruzione del Canton Ticino
[pag. 838 segg. dell'incarto dell'UFE, di seguito: inc. UFE] e scritto 16 luglio
2012 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio del Canton Ticino
con accluse le relative licenze edilizie [pag. 969 segg. dell'inc. UFE]).
Come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, un allacciamento elettrico
di questi edifici non può pertanto condurre ad un utilizzo illegale degli
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Pagina 11
stessi. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che Moghegno e Lodano,
situati nel comune di Maggia, sono raggiungibili tutto l'anno e beneficiano
di tutti i servizi primari, quali l'acqua corrente, fognatura, strade, telefono,
posta, ecc. (cfr. pag. 17 della decisione impugnata). Il Comune di Maggia
ha confermato che tre dei proprietari dei rustici da allacciare alla rete
elettrica secondo progetto hanno stabilito il loro domicilio fisso in detto
luogo (cfr. scritto 31 ottobre 2012 del Comune di Maggia [pag. 1022
dell'inc. UFE]). Nella misura in cui l'art. 5 cpv. 2 LAEI prevede un obbligo di
allacciamento alla rete elettrica sia per gli immobili che per gli insediamenti
abitati tutto l'anno, in presenza di tali abitazioni, tale obbligo sussiste anche
in concreto. Non va dimenticato che la legge impone unicamente che si
tratti di immobili o di insediamenti abitati tutto l'anno, senza stabilire se si
debba trattare di residenze primarie o secondarie. In virtù dell'art. 5 cpv. 2
LAEl, di principio i proprietari dei predetti rustici hanno dunque diritto ad
ottenere l'allacciamento alla rete elettrica, alle condizioni poste dalle
NAPUC-PEIP. Nulla agli atti lascia poi pensare che i proprietari dei predetti
rustici – ad eccezione della qui ricorrente – non vorranno usufruire della
futura linea elettrica, rinunciando alla stessa.
D'altronde ogni tipo di abuso edilizio o giuridico può essere ragionevol-
mente evitato nei singoli casi mediante un controllo accurato da parte delle
competenti autorità cantonali al momento del rilascio della relativa
autorizzazione. Le stesse sono infatti abilitate a regolare e vigilare non solo
in merito alle condizioni di allacciamento dei rustici in questione, ma anche
in merito ai cambiamenti totali di destinazione di detti edifici, secondo
quanto disposto dalla vigente legislazione federale e cantonale.
5.
Ciò sancito, occorre ancora verificare se il progetto in quanto tale rispetta i
disposti di legge appena enunciati. Lo stesso prevede l'ubicazione fuori
zona edificabile di una nuova cabina di trasformazione, sicché alla stessa
va applicato l'art. 24 LPT. Come visto (cfr. consid. 4.2 del presente
giudizio), l'autorizzazione per la costruzione della predetta cabina può
essere rilasciata soltanto se la sua destinazione esige l'ubicazione fuori
della zona edificabile e se non vi si oppongono interessi preponderanti.
In proposito, l'autorità inferiore ha indicato che l'approvvigionamento
elettrico con una linea a bassa tensione necessita l'ubicazione della cabina
di trasformazione ad una distanza di poche centinaia di metri, poiché tratti
più lunghi non sono tecnicamente fattibili. L'intero perimetro interessato dal
progetto è situato fuori zona edificabile, sicché per ragioni tecniche la
progettata cabina di trasformazione non può venire ubicata in zona
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edificabile. In tali circostanze, si deve pertanto ritenere un'ubicazione
vincolata per il progetto in esame ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT (cfr. con-
sid. 4.2.1 del presente giudizio).
Detto ciò, il progetto prevede un'elettrificazione completamente interrata,
ubicata in vicinanza della strada comunale, senza far capo a linee aeree
visibili. La nuova cabina di trasformazione sarà ubicata sul ciglio della
predetta strada, sfruttando dunque un'infrastruttura già esistente. Contra-
riamente a quanto asserito dalla ricorrente, dal profilo paesaggistico e
naturalistico l'impianto non avrà pertanto alcun impatto sul territorio
(cfr. pag. 21 e 26 della decisione impugnata). Il progetto in quanto tale è
frutto di un'accurata ponderazione degli interessi in gioco, sicché l'ubica-
zione proposta appare appropriata e ragionevole. Prima d'approvare il
progetto, l'autorità inferiore ha infatti provveduto ad un'attenta ponderazio-
ne dei vari interessi, consultando le competenti autorità federali e cantonali
interessate dallo stesso e tenendo altresì conto della necessità concreta di
elettrificazione della zona interessata ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAEl e
dell'art. 19 cpv. 1 LPT. Ciò indicato, non si intravvedono poi soluzioni meno
incisive, ogni limitazione del flusso di energia elettrica essendo potenziale
fonte di instabilità della rete, contravvenendo alle esigenze poste dall'art. 8
cpv. 1 LAEl. Il progetto in quanto tale appare dunque proporzionato.
Non va inoltre dimenticato che il progetto in esame risponde all'interesse
pubblico di cui all'art. 5 cpv. 2 LAEl garantente l'allacciamento alla linea
elettrica, quale elemento essenziale dell'urbanizzazione primaria (cfr. con-
sid. 4.3.2 del presente giudizio). Lo stesso contribuirà altresì all'elimina-
zione progressiva degli impianti altamente inquinanti a base di gasolio o
benzina, attualmente utilizzati dai proprietari dei rustici. In tal modo verrà
dunque preservato l'ambiente, garantendo l'utilizzo di energie meno
inquinanti di altre. Peraltro non vi sono interessi preponderanti che si
oppongono allo stesso (cfr. art. 24 lett. b LPT).
Il progetto non comporta poi automaticamente l'allacciamento dei rustici, i
loro proprietari dovendo seguire la procedura ordinaria per l'ottenimento
della relativa autorizzazione da parte delle competenti autorità cantonali
(cfr. consid. 4.5 del presente giudizio).
Il progetto in quanto tale è dunque conforme all'art. 24 LPT, sicché – tenuto
conto altresì del fatto che l'elettrificazione dei rustici è anch'essa conforme
ai disposti di legge qui applicabili (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio) –
lo scrivente Tribunale non intravvede alcun motivo per discostarsi dal
giudizio dell'autorità inferiore, che va pertanto qui confermato.
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6.
Per quanto attiene alle censure sollevate dalla ricorrente non ancora evase
in precedenza, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.
6.1 In concreto, la ricorrente ritiene che il progetto approvato sia in
contrasto con l'art. 24d cpv. 3 lett. e LPT e l'art. 39 cpv. 3 lett. f OPT, nella
misura in cui la prospettata elettrificazione rappresenterebbe un'estensione
drastica dell'urbanizzazione, poiché creerebbe, in un'area con una lun-
ghezza di 1.3 km e una larghezza di 0.5 km, una situazione paragonabile
a una zona edificabile (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 2 seg.).
In proposito, lo scrivente Tribunale rileva che l'art. 24d LPT a cui fa
riferimento la ricorrente, concerne le autorizzazioni rilasciate dall'autorità
cantonale per il cambiamento di destinazione di edifici e impianti degni di
protezione già esistenti, prevedendo un loro possibile utilizzo a scopi
abitativi extra-agricoli (cfr. CHANTAL DUPRÉ, Commentaire LAT, n. 7 ad
art. 24d LPT). L'art. 24d cpv. 3 LPT pone le condizioni alle quali la
destinazione di tali edifici può essere modificata a scopo abitativo, sicché
la relativa autorizzazione deve intervenire prima del prospettato nuovo
utilizzo. Ciò chiarito, va poi constatato che nella misura in cui i rustici
interessati dal progetto di elettrificazione sono già a beneficio di una tale
autorizzazione, l'art. 24d LPT non entra in concreto in linea di conto.
Peraltro, va precisato che il progetto in esame prevede la costruzione di
una nuova cabina di trasformazione in zona non edificabile sottostante alle
condizioni dell'art. 24 LPT e non dell'art. 24d LPT applicabile alle costru-
zioni già esistenti. Analogo discorso vale altresì nel caso dell'art. 39 cpv. 3
OPT che – nella sua versione in vigore al momento dell'approvazione dei
piani del progetto in esame – prevede unicamente che per ottenere
l'autorizzazione di modificare un edificio o un impianto, l'aspetto esterno e
la struttura edilizia basilare devono restare sostanzialmente immutati.
Ciò nondimeno, nella misura in cui l'allacciamento alla rete elettrica è parte
integrante dell'urbanizzazione primaria, l'elettrificazione della zona non
rappresenta in ogni caso a priori una drastica estensione dell'urbaniz-
zazione. Peraltro, non va inoltre dimenticato, che l'allacciamento di un
rustico alla rete elettrica non è automatico, lo stesso potendo intervenire
soltanto previa autorizzazione delle autorità cantonali chiamate a verificare
per ogni singolo caso il rispetto del PUC-PEIP e delle NAPUC-PEIP, non-
ché dei disposti di legge in materia pianificatoria. In tale contesto, l'autorità
cantonale può senz'altro far dipendere l'autorizzazione di allacciamento
elettrico dal rispetto di condizioni particolari, evitando in tal modo ogni
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potenziale abuso temuto dalla ricorrente (cfr. consid. 4.5 del presente
giudizio). Ne discende che la censura della ricorrente è qui ininfluente.
6.2 La ricorrente ritiene poi che il progetto approvato si trovi in contrasto
anche l'art. 24d cpv. 3 lett. c LPT e l'art. 39 cpv. 3 lett. d OPT, nella misura
in cui degli interessi preponderanti di protezione dell'ambiente, della natura
e del paesaggio, in presenza di edifici degni di protezione come nel caso
dei rustici, si oppongono allo stesso. A suo avviso, il Comune di Maggia
non avrebbe ponderato i diversi interessi in gioco, né verificato la compati-
bilità del progetto con lo sviluppo territoriale auspicato e le implicazioni
possibili, ai sensi dell'art. 3 lett. b OPT. Analogo discorso varrebbe per la
controparte, che non avrebbe prodotto tutti i documenti necessari alla base
della sua domanda d'approvazione del progetto in esame, ai sensi
dell'art. 2 cpv. 1 lett. e-f OPIE (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 2 seg.).
Come appena visto poc'anzi, lo scrivente Tribunale ribadisce che l'art. 24d
cpv. 3 lett. c LPT e l'art. 39 cpv. 3 OPT – nella sua versione pertinente per
il caso – non risultano applicabili alla presente fattispecie (cfr. consid. 6.1
del presente giudizio). Detto ciò, si ricorda che la legislazione qui applica-
bile – in particolare il PUC-PEIP nonché le NAPUC-PEIP – non esclude
un'elettrificazione dei rustici, bensì la permette a determinate condizioni.
L'intervento prospettato con la posa della cabina di trasformazione non
modificherà drasticamente il paesaggio, la stessa essendo ubicata sul
ciglio di una strada esistente e i relativi cavi interrati sotto la stessa.
L'impatto con l'ambiente è minimizzato, dal momento che l'elettrificazione
comporta il potenziale abbandono di energie più inquinanti (impianti a gas
o a petrolio, ecc.). Analogo discorso vale altresì per quanto concerne la
natura e il paesaggio, i rustici interessati dal progetto essendo chiaramente
identificati (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Lo scrivente Tribunale
non intravvede poi interessi preponderanti contrari al progetto in esame, lo
stesso essendo fatto conformemente all'art. 5 cpv. 2 LAEl che istituisce un
obbligo di allacciamento alla rete elettrica anche fuori zona edificabile.
Per quanto attiene alle critiche mosse nei confronti del Comune di Maggia
e della controparte in merito alla mancata ponderazione degli interessi in
gioco, lo scrivente Tribunale rileva che, nella misura in cui l'autorità inferiore
ha provveduto d'ufficio ad un tale esame in maniera approfondita, valu-
tando i pro e i contro del progetto alla luce del diritto federale e di quello
cantonale, si deve ritenere che ogni eventuale carenza è stata da essa
sanata. Le critiche sollevate avverso la controparte non sono in ogni caso
pertinenti, la stessa – come segnalato dall'autorità inferiore (cfr. risposta
22 agosto 2014, pag. 2 segg.) – avendo fornito i documenti necessari per
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la domanda d'approvazione in oggetto. Come precisato dall'UFE, in casu
un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) non era poi richiesto, nella
misura in cui il progetto prevede l'alimentazione in media tensione della
cabina di trasformazione Lairee con un cavo interrato di 16 kV in derivazio-
ne dalla cabina di trasformazione Lodano Paese. Un EIA è infatti richiesto
solo per impianti elettrici con tensioni pari a 220 kV e più (cfr. art. 1 dell'ordi-
nanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente
[OEIA, RS 814.011], in combinato disposto con il suo allegato 22.2). Le
censure della ricorrente vanno pertanto respinte anche su questo punto.
6.3 Per la ricorrente il progetto sarebbe altresì problematico dal punto di
vista dell'art. 24d cpv. 3 lett. c LPT e dell'art. 39 cpv. 3 lett. d OPT, ovvero
per quanto concerne il suo finanziamento, nella misura in cui la ripartizione
dei costi non sarebbe chiara. Tali norme prevedono che i costi vadano
messi a carico dei proprietari della zona, per evitare che gli abitanti delle
zone edificate debbano sussidiare l'urbanizzazione. Tuttavia il piano di
finanziario dell'Associazione « Elettricità ai rustici tra Moghegno e Loda-
no » prevedrebbe contributi del Comune, della Società Elettrica Soprace-
nerina e di sponsor non ben identificati. Essa teme che i futuri costi di
manutenzione verranno messi a carico della collettività e anche dei
proprietari dei rustici ubicati nella zona in questione che si sono opposti al
progetto (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 3 seg.).
In proposito, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Premesso che la
problematica dei costi esula dalla presente procedura, l'art. 24d cpv. 3
lett. c LPT parla del finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura causati dal
cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto. Tali
costi sono effettivamente a carico di colui che intende modificare comple-
tamente la destinazione. Senonché in concreto la destinazione dei rustici
interessati da una potenziale elettrificazione è già stata modificata, sicché
tale norma non entra in linea di conto, come già indicato in precedenza.
Analogo discorso vale per quanto concerne l'art. 39 cpv. 3 LPT che, nella
sua versione determinante per il caso, non regola in alcun modo il finan-
ziamento delle modifiche di un rustico (cfr. consid. 6.1 del presente
giudizio). Orbene, dagli atti dell'incarto risulta che i costi di realizzazione
degli impianti saranno assunti dall'Associazione « Elettricità ai rustici tra
Moghegno e Lodano » (cfr. scritti 23 dicembre 2008 e 15 luglio 2010 della
controparte [pag. 1159 segg. e pag. 1081 segg. dell'inc. UFE]). Contraria-
mente a quanto indicato dalla ricorrente, il finanziamento del progetto è
pertanto chiaro. Nulla agli atti lascia pensare che i costi del progetto
verranno accollati a terzi. Per quanto attiene poi alla manutenzione della
linea elettrica in questione, si osserva che, giusta l'art. 135 dell'ordinanza
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del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl, RS 734.31), l'obbligo di
mantenerla sempre in buono stato e di sottoporla a controlli periodici spetta
all'esercente – in casu, la controparte (cfr. scritti della controparte citati
poc'anzi) – così come indicato dall'autorità inferiore. Chiaro è dunque che
sarà la controparte, quale gestore della rete, a doversene occupare, sicché
anche qui i timori della ricorrente, per quanto ricevibili, appaiono infondati.
6.4 Non da ultimo, la ricorrente ritiene che l'autorità d'approvazione
avrebbe disatteso vari pareri e giudizi forniti dalle autorità cantonali durante
la procedura di consultazione, sostenenti che il progetto lede la legislazione
applicabile, modificando sostanzialmente il carattere stesso della zona
come paesaggio degno di protezione. In particolare, essa ritiene che il
parere dell'Ufficio della natura e del paesaggio, nonché dell'Ufficio della
pianificazione del Canton Ticino, nella misura in cui non sono stati ripresi
dai Servizi Generali del Dipartimento del Territorio nel loro parere, sarebbe
completamente stato ignorato. Per il Comune di Maggia, sarebbero poi
state disattese le conclusioni formulate dal pianificatore B._______
(cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 1 seg.).
In proposito, lo scrivente Tribunale ricorda che l'autorità d'approvazione dei
piani, prima di approvare un progetto, di regola consulta le varie autorità
federali, cantonali e comunali interessate dallo stesso. Per quanto possibi-
le, essa tiene conto dei vari punti sollevati dalle predette autorità. Tuttavia,
tali pareri non sono vincolanti. In quanto autorità d'approvazione dei piani,
essa è infatti libera di discostarsene, nella misura in cui, dopo attenta
ponderazione, giunge ad un'altra conclusione (cfr. consid. 3.1 del presente
giudizio). Inoltre, in caso di differenze tra l'autorità competente cantonale
per emanare il parere e un'autorità subordinata al Dipartimento cantonale,
verrà ritenuto il parere del predetto Dipartimento. Nel caso in disamina,
varie autorità si sono pronunciate contro o a favore del progetto di
elettrificazione, sicché per l'autorità inferiore era inevitabile non seguire tutti
i pareri ricevuti. Poiché la decisione dell'autorità inferiore è il frutto di
un'attenta ponderazione degli elementi dell'incarto, le censure della
ricorrente in proposito, non sono pertanto pertinenti.
6.5 La ricorrente sottolinea altresì che, con l'entrata in vigore del piano
regolatore di Moghegno approvato dal Consiglio di Stato il 30 aprile 2014,
il comparto in questione sarebbe stato assegnato alla zona di protezione
del paesaggio ZPP3 dove varrebbe l'art. 17 delle Norme di attuazione del
piano regolatore (di seguito: NAPR) di Moghegno secondo cui « […] le
zone del paesaggio indicate nel piano del Paesaggio comprendono le
aeree di particolare valore paesaggistico (LCPN, art. 12). Ogni intervento
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deve essere subordinato al rispetto delle caratteristiche proprie e dell'armo-
nia presenti nel territorio protetto. Le zone di protezione del paesaggio
sono: ZPP1 zona agricola; ZPP2 zona agro-forestale dei "Ronchi"; ZPP3
zona agro-forestale dei "Grotti" […] ». Questa nuova situazione – che
riprenderebbe a livello locale i principi definiti nel PUC-PEIP legati alla
protezione del paesaggio – contrasterebbe pertanto con il punto 6.6.2 della
decisione impugnata, in cui si afferma che il progetto non tocca alcun
paesaggio inventariato (cfr. scritto 9 ottobre 2015 della ricorrente).
Senonché tali conclusioni non possono essere qui condivise. Nella misura
in cui, sia l'autorità inferiore, che lo scrivente Tribunale hanno potuto
sincerarsi della compatibilità di un'eventuale elettrificazione dei rustici con
il PUC-PEIP citato dalla ricorrente – che come visto, non la esclude per il
solo fatto che si tratti di edifici degni di protezione, ma impone solo dei limiti
all'autorizzazione – si deve infatti ritenere che la loro ubicazione in zona di
protezione del paesaggio secondo il nuovo piano regolatore del Comune
di Moghegno non ha alcuna incidenza sul caso in esame (cfr. consid. 4.5
del presente giudizio). Se è vero che l'art. 17 cifra 3 NAPR di Moghegno
prevede delle limitazioni per le zone ZPP1, ZPP2 e ZPP3 – per la zona
ZPP1 (zona agricola), vietando tutte le costruzioni e gli impianti che posso-
no essere autorizzati e concessi ai sensi degli art. 22 e 24 LPT; per le zone
ZPP2 (zona agro-forestale dei « Ronchi ») e ZPP3 (zona agro-forestale dei
« Grotti »), ammettendo le eccezioni in conformità all'art. 24 LPT unica-
mente se non si oppongono agli interessi e alle esigenze della gestione del
territorio conformi agli obiettivi del piano regolatore – tale norma sancisce
tuttavia che i fabbricati residenziali o adibiti all'agricoltura o all'allevamento
esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme possono comunque
essere mantenuti e riparati. In tal senso, le citate NAPR non escludono
dunque un elettrificazione dei rustici. La censura della ricorrente va
pertanto respinta.
6.6 Per finire, sottolineando l'importanza che per lei rappresenta la Valle
X._______ ove è cresciuta, il suo ricco patrimonio storico e culturale, la
ricorrente teme che l'elettrificazione di questa zona condurrà inevitabil-
mente ad un forte aumento delle attività umane e delle infrastrutture,
creando segnatamente dei problemi legati all'eliminazione delle acque
luride in rapporto all'aumento delle strutture abitate (cfr. ricorso 11 giugno
2014, pag. 4 segg.).
In proposito, lo scrivente Tribunale non può che ribadire quanto già indicato
in precedenza. In concreto, non vi è alcuna ragione oggettiva di opporsi
all'elettrificazione della zona interessata, il progetto essendo proporzionale
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e ragionevole sotto ogni aspetto. Attualmente, l'elettrificazione interessa
potenzialmente circa 33 rustici, già a beneficio della relativa autorizza-
zione. Ogni potenziale abuso edilizio o eccesso nell'urbanizzazione può
poi essere evitato dalle competenti autorità cantonali al momento del
rilascio della licenza edilizia nei singoli casi. In tale occasione, esse
possono infatti sincerarsi del rispetto delle rigide normative applicabili ai
rustici e respingere i progetti che non le rispettano (cfr. consid. 4.5 del
presente giudizio).
6.7 In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione
d'approvazione dei piani in esame non è contraria al diritto federale e
cantonale applicabile, non può inoltre essere considerata né frutto di un
eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore
né – per quanto verificabile anche in quest'ottica – inadeguata. La
decisione è peraltro proporzionata, la stessa approvando una soluzione
poco incisiva dal punto di vista dell'ambiente, del paesaggio e della natura,
permettente l'elettrificazione della zona interessata in maniera adeguata.
In tali circostanze, la stessa va pertanto qui integralmente confermata con
conseguente respingimento del ricorso, per quanto ricevibile.
7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente qui parte totalmente
soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in
1'500 franchi (cfr. art. 3 TS-TAF). Alla crescita in giudicato del presente
giudizio, tale importo verrà interamente detratto dall'anticipo spese di
1'500 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto, per quanto ricevibile.
2.
Le spese processuali di 1'500 franchi sono poste a carico della ricorrente.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
interamente detratto dall'anticipo spese di 1'500 franchi versato a suo
tempo dalla ricorrente.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– controparte (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: