B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3198/2014
Sen t en z a d e l 1 6 d i c emb r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Claudia Pasqualetto Péquignot, (presidente del
collegio), Christoph Bandli e Jérôme Candrian,
cancelliere Manuel Borla
Parti
A._______, …,
patrocinato …,
ricorrente,
contro
Ferrovie federali svizzere FFS, Infrastruttura Risorse
Umane, Regione Sud, Viale Stazione,
6500 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Trasferimento del rapporto di lavoro.
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Fatti:
A.
A._______ è entrato alle dipendenze delle Ferrovie federali svizzere (in
seguito FFS o datore di lavoro) nel 1988 e svolge compiti di sentinella /
guardiano di sicurezza da circa 20 anni.
B.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, le parti hanno quindi stipulato un contratto
di lavoro a tempo indeterminato secondo cui l'interessato risultava
impiegato per le FFS quale "Montatore binario (livello di funzione 4)", per
un salario annuale di 64'021 franchi; A._______ continuava in ogni caso ad
avere mansioni di sentinella / guardiano di sicurezza.
C.
In data 17 settembre 2013, in occasione di un regolare controllo di
sicurezza, presso la stazione di Airolo, è stato costatato che l'interessato
non adempiva alcuni requisiti richiesti dalla funzione di sentinella /
guardiano di sicurezza, quali la dotazione della bandiera rossa e la
chiarezza dei compiti assegnati.
D.
Il 6 novembre 2013 iniziavano i lavori di sostituzione di rotaie ferroviarie nei
pressi del Comune di B._______. In proposito le FFS emanavano la
disposizione d'esercizio lavori No. … in cui venivano indicati orari di
sbarramento binari, di disinserimento linee di contatto, come pure venivano
annunciati movimenti di manovra sul tratto ferroviario indicato.
E.
Il 16 novembre 2013, durante la propria attività lavorativa quale sentinella,
presso il Binario C._______ – B._______, A._______ ha abbandonato la
posizione a lui destinata, senza preoccuparsi di un'eventuale sostituzione
da parte di un collega. In buona sostanza l'interessato si è recato nella
propria autovettura e all'arrivo del treno, ha operato l'annuncio via radio.
A._______ ha mantenuto tale comportamento, ripetendo l'annuncio nei
modi menzionati, anche il giorno successivo, il 17 novembre 2013.
F.
Con email del 19 novembre 2013, conseguentemente ai fatti del 16 e 17
novembre precedente 2013, A._______ è stato immediatamente sospeso
da ogni compito relativo alla sicurezza.
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Pagina 3
G.
Il 21 gennaio 2014 le FFS, con riferimento alle manchevolezze
dell'interessato in occasione del mese di novembre 2013, lo hanno
minacciato di licenziamento, a cui si è aggiunta la sospensione a tempo
indeterminato da tutte le funzioni di sicurezza, esclusa l'autoprotezione –
quale provvedimento immediato. Avverso tale atto, A._______ non ha
inoltrato alcun ricorso.
H.
Le parti si sono quindi incontrate il 29 gennaio e 20 febbraio 2014 per
discutere le motivazioni che hanno portato il datore di lavoro
all'emanazione di una minaccia di licenziamento; in questo contesto, le
FFS hanno anticipato al ricorrente che erano in corso valutazioni in merito
al ritiro definitivo dell'autorizzazione ad esercitare le funzioni di sicurezza.
I.
Il 18/20 marzo 2014 le FFS hanno proposto al ricorrente la sottoscrizione
di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato quale "Montatore di
binari con tirocinio con certificato di formazione pratica", senza tuttavia le
funzioni di sentinella / guardiano di sicurezza. A._______ ha però respinto
la proposta sottopostagli.
J.
Conseguentemente, in data 15 maggio 2014 le FFS hanno deciso di
modificare unilateralmente la funzione di A._______, da "Montatore di
binari con tirocinio con certificato di formazione pratica con funzione GdS
a Montatore di binari con tirocinio con certificato di formazione pratica
senza funzione GdS, entro il 01.12.2014", con relativo adeguamento
salariale a 61'980 franchi. A sostegno del proprio atto amministrativo le
FFS, hanno evidenziato che A._______, conseguentemente agli
accadimenti del mese di novembre 2013, non godeva più dalla fiducia
necessaria per svolgere il ruolo di guardiano di sicurezza. Le FFS hanno
pure riferito che un "fatto simile" sarebbe già accaduto nel mese di
settembre 2013.
K.
Con scritto dell'11 giugno 2014 A._______ (in seguito il ricorrente) ha
inoltrato ricorso contro la decisione menzionata chiedendone
l'annullamento con il conseguente reintegro nelle proprie funzioni,
protestate tasse e spese. A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente
ha evidenziato che la successione di due misure disciplinari quali la
minaccia di licenziamento e la modifica del contratto sia contraria al
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principio della proporzionalità, al principio della buona fede ed al principio
"ne bis in idem" applicabile alle sanzioni amministrative. Inoltre egli ha
evidenziato che la modifica unilaterale del contratto violi, essa stessa, il
principio di proporzionalità e consista in un abuso del potere di
apprezzamento. Quanto all'episodio del settembre 2013 il ricorrente ha
evidenziato che mai gli sarebbe stato contestato, nemmeno nella
procedura di minaccia di licenziamento.
L.
Con osservazioni del 26 giugno 2014 l'autorità di prima istanza ha chiesto
di respingere il ricorso, ribadendo di aver perso la fiducia nel lavoratore a
fronte delle 3 manchevolezze nell'arco di soli 2 mesi. A dire dell'autorità
inferiore, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, l'evento del 17
settembre 2013 sarebbe stato verbalizzato, e ne sarebbe seguito pure un
richiamo verbale. Inoltre, gli eventi del 16 e 17 novembre 2013 sarebbero
particolarmente gravi poiché il ricorrente, violando le direttive di sicurezza,
avrebbe messo a repentaglio pure la sicurezza di terzi.
M.
Con osservazioni finali del 13 agosto 2014, il ricorrente si è riconfermato
nelle proprie conclusioni di causa. Egli, per quel che più interessa, ha
ribadito che il datore di lavoro ha preso due sanzione amministrative per
gli stessi fatti e ciò in violazione del principio della proporzionalità della
buona fede e della sicurezza del diritto. Tale agire sarebbe a suo dire,
anche escluso dall'art. 45 cpv. 6 CCL FFS.
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Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.2 Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell'art. 5 PA, emessa dalle FFS, che sono un'azienda della
Confederazione ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF.
1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione impugnata e avendo un interesse a che la stessa
venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto
tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
1.4 Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49
lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO-RENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013,
n. marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
2.2 Nell'esaminare il criterio dell'adeguatezza in rapporto alla valutazione
delle prestazioni di un impiegato, del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e
impiegato, della responsabilità di assicurare una corretta esecuzione dei
compiti di un'unità amministrativa, nonché della classificazione delle funzioni
("Stelleneinreihung"), il Tribunale amministrativo federale opera con un certo
riserbo. In caso di dubbio, non si scosta dalla posizione assunta dall'autorità
inferiore rispettivamente non sostituisce il proprio apprezzamento a quello di
quest'ultima (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2878/2013
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del 21 novembre 2013 consid. 2.3 con rinvii, A-7615/2010 del 22 marzo 2011
consid. 4, A-4749/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 4, A-2703/2009 del
26 agosto 2009 consid. 2 e A-3627/2007 del 9 gennaio 2008 consid. 4.1).
Questa riserva non impedisce tuttavia allo scrivente Tribunale di intervenire
qualora la decisione contestata sembri oggettivamente inopportuna (cfr. per
esempio sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3943/2008 del 16
marzo 2009, consid. 2).
2.3 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né
dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione
d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto
solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF
124 V 180 consid. 1a; DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c;
Sentenze TAF A-466/2014 del 20 giugno 2014 consid. 2.2 e A-1581/2013 del
2 giugno 2014 consid. 2.2; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
3.1 La presente procedura, vista la pretesa ricorsuale, ha per oggetto il
trasferimento interno e la modifica di funzione di un impiegato delle FFS, il
quale pretende di poter continuare a svolgere il precedente incarico
percependo la relativa maggiore remunerazione.
3.2 Nel valutare il diritto qui applicabile, vale il principio secondo cui sono
determinanti le norme giuridiche valide al momento della realizzazione della
fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit
administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2. ed., Basi-
lea/Neuchâtel 2013, n. 169). Secondo la giurisprudenza dell'Alta corte, la
legalità di un atto amministrativo dev'essere giudicata, di regola, in base al
diritto vigente al momento dell'emanazione dello stesso (cfr. DTF 130 V 329
consid. 2.3 e DTF 125 II 591 consid. 5e/aa). Questo principio si basa
principalmente sul concetto secondo il quale l'istituto del ricorso di diritto
amministrativo tende in primo luogo al controllo della legalità della decisione
querelata, motivo per cui eventuali modifiche delle disposizioni pertinenti
intervenute durante la procedura di ricorso sono da considerarsi irrilevanti
(cfr. MARCO BORGHI, Il diritto amministrativo intertemporale, in: Revue de droit
suisse [RDS] / Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487).
Il fatto di applicare la regolamentazione in vigore al momento della pronuncia
A-3198/2014
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della prima decisione corrisponde del resto ad un principio generale del diritto
pubblico (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1661/2011 del
26 marzo 2012, consid. 4.2
3.3 Secondo l'art. 2 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale
(LPers, RS 172.220.1) e l'art. 15 della legge federale del 20 marzo 1998 sulle
Ferrovie federali svizzere (LFFS, RS 742.31) i rapporti di lavoro degli impiegati
delle FFS sottostanno alla LPers. Conformemente
all'art. 38 LPers e 15 cpv. 2 LFFS, le FFS hanno negoziato un contratto
collettivo di lavoro (in seguito CCL FFS) con le associazioni del personale,
applicabile per principio a tutto il loro personale (art. 38 cpv. 2 LPers). Secondo
l'art. 6 cpv. 3 LPers i contratti collettivi di lavoro regolano nei dettagli il rapporto
di lavoro; qualora vi fossero delle contraddizioni tra il CCL e il contratto di
lavoro, si applicano le disposizioni più favorevoli all'impiegato (art. 6 cpv. 4
LPers). Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LPers, il rapporto di lavoro del ricorrente è
sottoposto in modo suppletivo, oltre alla LPers e al CCL FFS, anche alla legge
federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro
quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS 220; per quanto concerne
l'applicabilità del CO, si veda la sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-4659/2010, del 14 giugno 2011, consid. 3 e rif. cit.).
3.4 Delle negoziazioni tra le parti contraenti al contratto collettivo hanno avuto
luogo nel corso del 2006 e, il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il il CCL FFS
2007-2010 che ha sostituito quello del 25 giugno 2005 (art. 211 CCL FFS). In
data 15 aprile 2010, le parti hanno deciso di prolungare la durata della sua
validità fino al 30 giugno 2011 (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-3004/2011, del 7 marzo 2012, consid. 3.1). Lo stesso è poi stato
rinegoziato ed una versione del 1° luglio 2011 è attualmente in vigore.
3.5 Nel caso in esame, siccome il trasferimento e la modifica della funzione
del ricorrente sono avvenuti con decisione del 15 maggio 2014 occorre
applicare il CCL FFS del 1° luglio 2011.
4.
Nel proprio atto ricorsuale il ricorrente si aggrava contro la decisione
dell'autorità di prima istanza, evidenziando dapprima che il susseguirsi di due
"misure disciplinari" violerebbe l'art. 45 cpv. 6 CCL FFS poiché per i medesimi
fatti, egli è già stato oggetto – oltre a quanto deciso con l'atto qui querelato –
della "decisione di minaccia di licenziamento" (consid. 4.1). Tale agire sarebbe
quindi contrario al principio "ne bis in idem" (consid. 4.2) nonché ai principi
costituzionali di proporzionalità (consid. 4.3) e al principio della buona fede
(consid. 4.4).
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Pagina 8
4.1
4.1.1 Giusta l'art. 45 cpv. 1 CCL FFS, in caso di mancanza agli obblighi
derivanti dal contratto di lavoro, prestazioni insufficienti o comportamento
insoddisfacente, i motivi vanno chiariti in un colloquio con il collaboratore
interessato. Il colloquio con il collaboratore può essere concluso con un
accordo scritto in cui sono definiti i provvedimenti e gli obbiettivi e previste le
conseguenze nel caso in cui questi non vengano raggiunti. Qualora non si
dovesse arrivare ad un accordo, occorre emanare un'istruzione scritta. Il
collaboratore può essere richiamato inoltre per iscritto ai suoi doveri (cpv. 2).
Ai sensi del cpv. 3 del medesimo disposto, se un miglioramento delle
prestazioni o un cambiamento del comportamento non è possibile nell'attuale
posto di lavoro, va esaminata la possibilità di un trasferimento. Qualora il
trasferimento avvenga effettivamente vanno concordati con esso gli obbiettivi
per la sua nuova attività; il salario viene adattato di conseguenza (cfr. cpv. 4).
Inoltre giusta il cpv. 5, se il trasferimento non è una misura sensata, può
essere emessa una minaccia di licenziamento secondo la cifra 180 CCL FFS.
Giusta tale disposto, la minaccia di licenziamento, è – invece – una
comunicazione senza carattere di decisione. Essa viene emessa dal servizio
cui compete lo scioglimento del rapporto di lavoro e si estingue dopo un anno,
ad eccezione dei casi di assenze superiori ai due mesi giusta il cvp. 4.
4.1.2 La giurisprudenza recente del TAF ha già ammesso un'accumulazione
delle misure di minaccia di licenziamento – dove si rendeva attento il
funzionario che il reiterare comportamenti simili a quelli avuti o una violazione
dei doveri di servizio avrebbe comportato il licenziamento – rispettivamente il
trasferimento all'interno della struttura del datore di lavoro (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale A-6133/2011 del 25 aprile 2012).
4.1.3 In casu, il ricorrente invoca che la decisione di trasferimento qui
impugnata viola l'art. 45 cpv. 6 CCL FFS, nella misura in cui il datore di lavoro
avendo optato per la misura amministrativa di minaccia del licenziamento,
"non poteva più [sui medesimi fatti] emettere una nuova sanzione disciplinare"
(ricorso, pag. 4). Dal canto suo, l'autorità inferiore si è limitata a rilevare che i
provvedimenti di diritto del lavoro non sono misure disciplinari, quanto
piuttosto misure amministrative atte al miglioramento delle prestazioni o/e del
comportamento (cfr. osservazioni pag. 1).
4.1.4 Come già più sopra evidenziato la minaccia di licenziamento non ha il
carattere decisionale (cfr. consid. 4.1.1). Di conseguenza, la comminazione di
una minaccia di licenziamento seguita poi da una decisione di trasferimento
non raffigurano il susseguirsi di due decisioni.
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Pagina 9
Nella presente fattispecie inoltre, risulta dall'incarto che il ricorrente non ha
protestato contro la minaccia di licenziamento, la quale del resto non è oggetto
della presente vertenza.
Posto quanto precede, lo scrivente Tribunale non intravede in ché sarebbe
stato violato l'art. 45 cpv. 6 CCL FFS: contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, questo disposto in nessun caso impone un'alternativa tra una
misura di trasferimento o la minaccia di licenziamento. Scopo delle
disposizioni contenute nell'art. 45 CCL FFS è quello di intervenire in situazioni
e rapporti lavorativi difficili. In questo ambito, sono elencate due delle
possibilità a disposizione del datore di lavoro: il trasferimento e la minaccia di
licenziamento, laddove un trasferimento non risulta sensato; oltre a queste
due azioni, il datore di lavoro può ancora naturalmente optare per la disdetta
del rapporto di lavoro. La minaccia di licenziamento è una facoltà concessa al
datore di lavoro, il quale però potrebbe, purché siano adempiute le condizioni,
anche risolvere in rapporto di lavoro.
4.2
4.2.1 Il ricorrente invoca, senza dilungare comunque oltremodo questa
censura, una violazione del principio "ne bis in idem", secondo il quale non
sarebbe possibile sanzionare un individuo a due riprese fondandosi sulla
medesima fattispecie (cfr. ricorso, pag. 4).
4.2.2 La minaccia di licenziamento e misura di trasferimento, non possono
essere definite quali sanzioni amministrative; la sanzione amministrativa,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è uno strumento coercitivo
conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge: ossia una pena
pronunciata contro una persona in ragione della violazione di un'obbligazione
di diritto pubblico. Non è però paragonabile alle pene sancite dal diritto penale
propriamente detto, specie dal punto di vista della stigmatizzazione sociale
(ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, n. 1018 e segg.). La
sanzione amministrativa, conformemente al principio della legalità, esige
l'esistenza di una base legale (tra le tante DTF 118 Ia 305 consid. 7).
Determinare se prevalga – nell'ambito di vere sanzioni amministrative – il
principio secondo il quale nessuno può essere punito due volte a ragione dello
stesso atto ("ne bis in idem"), è una questione che qui può soffrire di rimanere
aperta, visto che la minaccia di licenziamento o il trasferimento della persona
non sono per niente delle misure disciplinari, ma puramente amministrative.
4.3
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Pagina 10
4.3.1 Il principio della proporzionalità dev'essere rispettato in ogni attività dello
Stato. Esso sancito in linea di massima dall'art. 5 cpv. 2 Cost impone, come
condizione necessaria ad ogni restrizione dei diritti fondamentali, che vi sia un
rapporto ragionevole fra lo scopo d'interesse pubblico perseguito ed il mezzo
scelto per realizzarlo (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo/San Gallo, 2010, p. 133ss).
4.3.2 In casu, il ricorrente non ha sostanziato in alcun modo perché a suo dire
il susseguirsi della due misure, che come visto è conforme al diritto vigente,
sarebbe contrario al principio della proporzionalità. In proposito, il Tribunale
non entra nel merito di tale censura, limitandosi ad analizzare l'asserita
violazione del principio della proporzionalità con riferimento alla misura di
trasferimento (cfr. consid. 5.2).
4.4
4.4.1 Il ricorrente censura infine che l'agire del datore di lavoro sia contrario al
principio della buona fede. A suo dire, la successione delle decisioni di
minaccia di licenziamento e di trasferimento sarebbe contraria al principio
della buona fede che vieta comportamenti contradditori da parte dell'autorità
amministrativa (cfr. ricorso pag. 4; osservazioni finali, pag. 4).
4.4.2 Il principio della buona fede è ancorato all'art. 2 del Codice civile
svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS, RS 210) nonché all'art. 9 Cost. Valido
per l'insieme dell'attività dello Stato, esso conferisce all'amministrato, a certe
condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o
alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (cfr.
DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid.
4; [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-7148/2010
del 19 dicembre 2012 consid. 7.1 con rinvii e A-1661/2011 del 26 marzo 2012
consid. 6.1 con rinvii). Tale principio si suddivide in tre corollari: il divieto di
comportamento contraddittorio, il divieto dell'abuso di diritto e la protezione
della fiducia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5453/2009
del 6 aprile 2010 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o
una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad
acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse
risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una
situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia
agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non
abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione
ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso
disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un
A-3198/2014
Pagina 11
pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata
posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (cfr. [tra
le tante] DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; [tra le tante] sentenze del
Tribunale amministrativo federale
A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 7.1 con rinvii e A-1661/2011 del
26 marzo 2012 consid. 6.1 con rinvii; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere
Entwicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori
rinvii a dottrina e giurisprudenza).
4.4.3 In casu non si vede in ché la decisione impugnata sarebbe lesiva del
principio della buona fede, tant'è che il ricorrente non ha sostanziato tale
censura. In particolare il Tribunale evidenzia che dagli atti dell'incarto non
traspare alcuna rassicurazione da parte delle autorità in merito alla rinuncia di
una misura di trasferimento. Anzi in occasione dei colloqui del 29 gennaio e
20 febbraio 2014, nel quadro del diritto di essere sentito riferito alla minaccia
di licenziamento, è stato anticipato al ricorrente che erano in corso le
valutazioni circa un ritiro definitivo dei compiti di sicurezza (cfr. scritto del 15
maggio 2014).
5.
Con riferimento alla misura di trasferimento in quanto tale il ricorrente ha
censurato un abuso del potere di apprezzamento (consid. 5.1) e la violazione
del principio di proporzionalità (consid. 5.2).
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Pagina 12
5.1
5.1.1 Le modifiche del contratto di lavoro devono rispettare la forma scritta e
di regola essere determinate di comune accordo (art. 194 CCL FFS). Tuttavia,
in caso di disaccordo tra le parti sulle modifiche da apportare o circa altre
controversie relative al rapporto di lavoro, le FFS rilasciano una decisione in
merito alla questione (art. 195 CCL FFS). Giusta l'art. 20 cpv. 1 LPers, gli
impiegati svolgono con diligenza il lavoro loro impartito e tutelano gli interessi
della Confederazione, rispettivamente del datore di lavoro. Tra gli obblighi che
secondo questa norma incombono agli impiegati, dottrina e giurisprudenza
riconoscono anche quello di dimostrarsi degni della funzione ricoperta. Ciò
vale sia in ambito professionale, sia in ambito privato (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale A-6133/2011 del 25 aprile 2012, consid.
5.3). Secondo la giurisprudenza, la gravità delle mancanze riscontrate – a
fondamento del trasferimento – dev'essere valutata di caso in caso alla luce
della funzione e dei compiti affidati all'impiegato. Ancorché vincolato al rispetto
del principio della proporzionalità, nella valutazione del comportamento del
singolo e della misura necessaria, il datore di lavoro è investito di una grande
libertà di apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
A-880/2009 del 16 giugno 2009, consid. 4.3 e 4.4 e rif. cit).
5.1.2 Secondo le norme R RTE 20100 relative alla Sicurezza per i lavori nella
zona dei binari, colui che svolge la funzione di sentinella ha l'obbligo prima
che il gruppo cominci a lavorare, di trovarsi al suo posto pronto al servizio, ciò
significa aver preso posto entro la zona fissata nel dispositivo di sicurezza e
prescrittagli dal capo della sicurezza e aver provato i mezzi di trasmissione e
gli impianto d'annuncio (punto 2.5.3.1). La sentinella ha il compito di avvertire
per tempo il guardiano di sicurezza dell'avvicinamento di una corsa. Durante
il suo servizio non può eseguire altro lavoro e deve poter comunicare
costantemente con il guardiano di sicurezza (punto 2.5.3.2). Inoltre la
sentinella può lasciare il suo posto di servizio durante il lavoro, con
l'autorizzazione del capo della sicurezza e purché sia stata sostituita da
un'altra sentinella (2.5.3.5).
5.1.3 Nel proprio atto ricorsuale, con riferimento agli eventi del 16 e 17
novembre 2014, il ricorrente ha evidenziato da una parte che il lavoro effettivo
di annuncio dei treni non era ancora iniziato e dall'altra ha rilevato che
comunque la tratta sotto osservazione è sempre stata sotto il suo "controllo
visivo" (cfr. ricorso, pag. 5; osservazioni finali, pag. 2). Egli ha evidenziato
inoltre di aver svolto le mansioni di "sentinella" per venti anni senza essere
stato oggetto di richiami o procedure disciplinari. Il ricorrente ha pure
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sottolineato l'arbitrarietà con cui l'autorità inferiore ha menzionato un episodio
accaduto il 17 settembre 2013, a suo dire mai contestato prima.
5.1.4 Le FFS ritengono invece di aver ossequiato le condizioni per operare un
trasferimento unilaterale. In particolare esse hanno sottolineato che il
ricorrente con il suo agire non ha rispettato "i compiti di sentinella", gli "obblighi
del personale" come pure i "principi di sicurezza" (cfr. decisione pag. 2). A dire
dell'autorità di prima istanza ad aggravare la posizione di lavoratore vi sarebbe
inoltre il non aver riconosciuto subito l'errore. Ciò detto, avendo perso la
fiducia nel collaboratore, ed in particolare per quanto riguarda la funzione di
guardiano di sicurezza e di sentinella, le FFS reputano giustificato il
trasferimento del ricorrente.
5.1.5 Dalle emergenze istruttorie si evince che il turno di lavoro del ricorrente
– in data 17 novembre 2013 – sia iniziato alle ore 07.00 (cfr. Questionario –
Manutenzione, parte A svolgimento dell'evento e misure). Il ricorrente, in
qualità di "sentinella", aveva il compito di annunciare il passaggio treni nel
quadro dei lavori di sostituzioni binari all'altezza di C._______ – B._______
(ibidem). All'arrivo del treno passeggeri numero 657 alle ore 0800, il ricorrente
ha correttamente operato l'annuncio del treno in questione, tuttavia egli era
posizionato nella propria un'autovettura ai bordi delle rotaie (cfr. Rapporto
Sezione eventi, pag. 1 e segg.). Egli stesso ha infatti ammesso la "negligenza
commessa" (cfr. scritto dell'8 maggio 2014 del SEV), rilevando tuttavia di mai
essersi allontanato dai binari. In questo scritto, il ricorrente incorre in una
contraddizione a suo sfavore: in effetti se da un parte afferma che il lavoro di
annuncio treni non era ancora iniziato dall'altra ammette indirettamente il
contrario affermando che il "controllo visivo della tratta è sempre stato
garantito", ciò che non doveva essere il caso se il lavoro di annuncio treni non
era ancora iniziato.
A fronte di quanto sopra esposto, la presente autorità giudiziaria condivide la
conclusione del datore di lavoro. In effetti si deve considerare la gravità del
comportamento del ricorrente il quale era adagiato nella propria autovettura,
nonostante avesse il compito di segnalare e sorvegliare i treni in arrivo e
questo mentre erano in corso lavori di sostituzione dei binari; le
manchevolezze ai compiti di sentinella sono ancora maggiori se considerato
l'oggetto di annuncio ovvero un treno passeggeri Intercity ed il punto
altamente critico quali le gallerie elicoidali di B._______. Il ruolo ricoperto dal
lavoratore richiede inoltre un elevato grado di diligenza nella misura in cui una
disattenzione potrebbe avere conseguenze sulla vita di collaboratori FFS o di
utenti delle stesse.
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Per quanto attiene alle manchevolezze occorse il giorno precedente, il 16
novembre 2014, e due mesi prima, il 17 settembre 2013, gli atti di causa
confermano le allegazioni dell'autorità inferiore: in particolare il macchinista
del treno che ha segnalato l'evento del 17 novembre 2014, ha evidenziato
come il ricorrente fosse nella propria autovettura anche il giorno precedente.
Agli atti risulta pure, contrariamente a quanto preteso dal collaboratore, la
verbalizzazione dell'evento accaduto il 17 settembre 2013, nel quadro del
quale lo stesso ha confermato quanto accaduto (cfr. email del 18 settembre
2013 e Check della sicurezza 17 settembre 2013).
Allo scrivente Tribunale non risulta quindi alcuna violazione del potere
d'apprezzamento: infatti le violazioni agli obblighi e compiti di sicurezza sono
state commesse.
5.2
5.2.1 Il principio della proporzionalità dev'essere rispettato in ogni attività dello
Stato. Esso sancito in linea di massima dagli art. 5 cpv. 2 Cost impone, come
condizione necessaria ad ogni restrizione dei diritti fondamentali, che vi sia un
rapporto ragionevole fra lo scopo d'interesse pubblico perseguito ed il mezzo
scelto per realizzarlo (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo/San Gallo, 2010, p. 133ss).
5.2.2 Esso è suddiviso in tre regole: quella dell'idoneità, quello della necessità
e quello della proporzionalità in senso stretto (DTF 136 I 17, consid. 4.4, DTF
135 I 246, consid. 3.1, DTF 130 II 425, consid. 5.2, DTF 124 I 40, consid. 3).
Per quanto riguarda il principio d'idoneità, esso impone che la misura sia atta
al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico (DTF 128 I 310, consid.
5b/cc). Il principio di necessità impone che la misura sia necessaria alla
realizzazione dello scopo d'interesse pubblico. In questo ambito, la misura
deve limitarsi a quanto necessario (DTF 130 II 425, consid. 5.2). Infine, il
principio della proporzionalità in senso stretto – detta anche regola della
preponderanza dell'interesse pubblico – impone che in ogni caso, l'autorità
proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto
interesse privato (DTF 129 I 12, consid. 6 a 9).
5.2.3 Il ricorrente ha evidenziato che l'autorità inferiore "disattende che deve
attenersi anzitutto alle finalità delle disposizioni disciplinari che sono quelle di
tutelare l'efficienza dell'amministrazione e la fiducia in essa riposta dal
pubblico e nel caso concreto la sicurezza" (cfr. osservazioni finali, pag. 3). In
proposito egli ha evidenziato che i provvedimenti amministrativi adottati dal
datore di lavoro debbano considerare la gravità dell'infrazione commessa, il
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grado di colpa del trasgressore, come pure il suo comportamento pregresso.
Nello specifico il ricorrente rileva di mai essersi allontanato dai binari, di avere
sempre avuto il controllo visivo della tratta per cui non é stata creata alcuna
situazione di pericolo (ricorso pag. 5). Infine le FFS nella loro valutazione della
sanzione amministrativa non avrebbero tenuto conto dell'assenza di richiami
o procedure disciplinari precedenti, legati all'attività di sentinella esercitata per
venti anni (ricorso pag. 6).
5.2.4 Ricordando che il trasferimento in seno all'impresa non è in nessun caso
una sanzione disciplinare (cfr. prec. consid. 4.2), ci si deve constatare che il
trasferimento dev'essere considerato proporzionale. Il comportamento
assunto dal ricorrente ha messo in effetti in discussione la sua idoneità a
continuare a svolgere la funzione di sentinella rispettivamente di guardiano di
sicurezza. In questo senso, l'adozione della misura di trasferimento con
relativa modifica del livello di funzione rispettivamente di salario, risulta
adeguata rispettivamente necessaria al ristabilimento di una situazione di
normalità nel rispetto del grado di fiducia riposto nel collaboratore. Essa è pure
proporzionata nel rispetto degli interessi privati e pubblici, in particolare il
ricorrente resta alle dipendenze delle FFS e la funzione resta la medesima,
senza tuttavia la competenza di sentinella / guardia di sicurezza. Cosa che,
viste le manchevolezze riscontrate, contribuisce a garantire la sicurezza –
ovvero l'interesse pubblico preponderante – permettendo nel contempo al
ricorrente di restare alle dipendenze delle FFS. Certo, oltre alla probabile
insoddisfazione del ricorrente a vedersi ormai negare una funzione
specializzata, ciò comporta pure una riduzione di stipendio di 2'041 franchi
(cfr. contratto di lavoro per 61'980 franchi lordi, del 18 marzo 2014 e contratto
di lavoro per 64'021 franchi lordi, del 26 marzo 2008). Detta decurtazione resta
comunque ridotta e non è tale da prevalere – neppure in misura minima –
sull'interesse pubblico della sicurezza.
6.
A fronte di quanto sopra menzionato, la decisione impugnata non è contraria
al diritto applicabile, segnatamente al CCL FFS ed ai principi costituzionali di
proporzionalità e buona fede, rispettivamente non può essere considerata
frutto di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore.
Conseguentemente il ricorso inoltrato dal ricorrente deve essere respinto.
7.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, la procedura di ricorso è gratuita tranne nei
casi di temerarietà. Nella fattispecie si rinuncia quindi alla riscossione di spese
di procedura. Visto l'esito della lite, il ricorrente non ha diritto alla rifusione di
indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario e art. 7 cpv. 1 del
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regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili, nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2] a
contrario). Infine, malgrado il verdetto ad essa favorevole, l'autorità inferiore
non ha diritto alla rifusione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 7 cpv. 3 TS-
TAF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (Atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF) Il
termine rimane sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv.
1 lett. c LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: