Corte I
A-3205/2006
A-6247/2007
A-7275/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 l u g l i o 2 0 0 8
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Kathrin Dietrich, André Moser,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari,
corso S. Gottardo 57, 6830 Chiasso 1,
ricorrente,
contro
Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna,
autorità inferiore.
revoca dell'autorizzazione per l'accesso alla professione
di trasportatore su strada.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-7275/2007
Fatti:
A.
La ditta X._______ è una società anonima che ha quale scopo sociale
iscritto a registro di commercio il trasporto regolare di passeggeri [...]. I
tre incarti giunti nella presente procedura sono tutti connessi alla sua
attività di trasporto regolare professionale con automezzi capaci di tra-
sportare più di 9 persone compreso l'autista (trasporti con autobus).
B.
Su richiesta del 20 dicembre 2004, in data 4 gennaio 2005 l'Ufficio
federale dei trasporti (UFT) ha concesso alla X._______ l'autorizzazio-
ne per l'accesso alla professione di trasportatore su strada n. [...]. Al
momento del rilascio, la scadenza di tale autorizzazione era stata
fissata per il 3 gennaio 2010.
C.
Una volta ottenuta l'autorizzazione per l'accesso alla professione di
trasportatore su strada, la X._______ ha formulato all'UFT una serie di
istanze di rilascio di autorizzazioni per il trasporto regolare e professio-
nale di viaggiatori su tratte internazionali con autobus.
D.
In base ad un'istanza del 25 gennaio 2005, modificata nel febbraio
successivo, il 27 gennaio 2006, l'UFT ha rilasciato alla X._______ l'au-
torizzazione n. [...], con validità fino al 31 gennaio 2007, per un ser-
vizio regolare internazionale sulla tratta Pambio-Noranco (CH) – Men-
drisio (CH) – Chiasso Autostrada (CH)/Brogeda Autostrada (I) – Aero-
porto Malpensa (I). In seguito all'impugnazione da parte del Comune
di Lugano e della ditta Y._______, tale autorizzazione è però stata
annullata con sentenza del Tribunale federale del 5 luglio 2006 e
l'incarto rinviato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).
E.
Nel frattempo, il 24 febbraio 2006, l'UFT ha pure emesso nei confronti
di X._______ una decisione che – in assenza della necessaria autoriz-
zazione al trasporto professionale regolare di passeggeri con autobus
su quella tratta – vietava a quest'ultima, con effetto immediato e per un
tempo illimitato, di far salire e scendere passeggeri diretti a Malpensa
(I) presso la stazione FFS di Lugano. Questa decisione è stata impu-
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gnata dalla X._______ con ricorso del 30 marzo 2006 davanti al
DATEC, il quale – con l'entrata in vigore della revisione totale dell'orga-
nizzazione giudiziaria federale il 1. gennaio 2007 – ha trasmesso l'in-
carto al Tribunale amministrativo federale (incarto A-3205/2006).
F.
Con decisione del 19 luglio 2007, anch'essa impugnata davanti a que-
sto Tribunale il 14 settembre successivo (incarto A-6247/2007), l'UFT
ha quindi respinto rispettivamente stralciato 5 istanze di rilascio di
altrettante autorizzazioni per il trasporto regolare di passeggeri con
autobus presentate dalla X._______, tra cui pure quella che aveva
portato al rilascio della già citata autorizzazione n. [...] (cfr. supra
consid. D), poi annullata dal Tribunale federale con conseguente rinvio
dell'incarto all'UFT per nuovo esame.
G.
Constatato che le condizioni per la detenzione erano venute meno, il
26 settembre 2007 l'UFT ha infine deciso la revoca della licenza per
l'accesso alla professione di trasportatore su strada a X._______.
Esso ne ha ordinato la sua immediata restituzione ed ha tolto l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso.
H.
Quest'ultima decisione è stata impugnata con atto del 26 ottobre 2007.
Col proprio ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, la
X._______ (ricorrente) ne postula l'annullamento, domandando – in
via cautelare – la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame e la
congiunzione con le altre procedure ricorsuali pendenti presso il Tribu-
nale amministrativo federale, nonché con l'incarto 6B_510/2007 pen-
dente presso il Tribunale federale. Nel merito, la ricorrente sostiene
che gli estremi per la revoca ordinata dall'UFT non sono affatto dati,
che essa si basa su un errato accertamento dei fatti e che risulta lesi-
va sia del principio della parità di trattamento che di quello della pro-
porzionalità.
I.
Interpellato l'UFT, con decisione incidentale del 6 dicembre 2007 la
domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata respinta. Nel
contempo, gli incarti A-3205/2006 e A-6247/2007 – non però il
6B_510/2007, poiché pendente davanti ad altra autorità – sono stati
congiunti all'originario incarto A-7275/2007. Per quanto precede, il
presente giudizio statuirà sia sul ricorso del 30 marzo 2006 (originario
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incarto A-3205/2006) sia su quello del 14 settembre 2007 (originario
incarto A-6247/2007) sia, infine, sul ricorso del 26 ottobre 2007
(originario incarto A-7275/2007).
J.
Dopo ulteriori scambi di corrispondenza tra le parti, con atto del 2
maggio 2008 l'UFT ha preso posizione in merito al ricorso del 26 otto-
bre 2007. Osservando che i presupposti della revoca dell'autorizzazio-
ne all'accesso alla professione di trasportatore su strada risultano tutti
adempiuti, esso ha chiesto che lo stesso venga respinto. Per quel che
riguarda i ricorsi del 30 marzo 2006 (originario incarto A-3205/2006) ri-
spettivamente del 14 settembre 2007 (originario incarto A-6247/2007),
il Tribunale amministrativo federale ha invece rinunciato ad interpellare
formalmente l'autorità inferiore in merito.
K.
A seguito dell'emanazione, il 13 maggio 2008, della sentenza del Tri-
bunale federale di cui all'incarto no. 6B_510/2007, che conferma due
decisioni di multa emesse nei confronti dell'amministratore della ricor-
rente e da lui quindi impugnate, il Tribunale amministrativo federale ha
assegnato alle parti un termine per pronunciarsi sulla stessa. Né la
ricorrente né l'autorità inferiore si sono espressi entro tale termine.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
più oltre.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire sui diversi
gravami presentati dalla ricorrente, giusta gli art. 1, 31, 32 e 33 della
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fede-
rale.
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così co-
me da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e 4 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA (al riguardo
cfr. anche l'art. 15 della legge federale del 18 giugno 1993 sul traspor-
to di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada
[LTV; RS 744.10]).
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I singoli ricorsi sono stati interposti tempestivamente, nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 20 segg., 50
segg. PA).
2.
2.1 In quanto destinataria della decisione del 26 settembre 2007, che
le revoca l'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportato-
re su strada (originario incarto A-7275/2007), la ricorrente ha senz'al-
tro qualità per ricorrere. Su questo punto, il ricorso è quindi ricevibile in
ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.2 Così invece non è per quanto riguarda i ricorsi contro gli oggetti
trattati negli originari incarti A-3205/2006 (ricorso del 30 marzo 2006
contro la decisione dell'UFT del 24 febbraio 2006) e A-6247/2007 (ri-
corso del 14 settembre 2007 contro la decisione dell'UFT del 19 luglio
2007).
La necessità di confermare la decisione del 26 settembre 2007, con
cui l'UFT ha proceduto alla revoca dell'autorizzazione all'accesso alla
professione di trasportatore su strada, e quindi di respingere il ricorso
del 26 ottobre 2007 (cfr. infra consid. 4 segg.), comporta infatti il venir
meno in corso di causa di un interesse pratico ed attuale giusta
l'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA alla loro trattazione (ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-
des, 2. ed., Zurigo 1998, no. 431, 538 segg.). In assenza di un'auto-
rizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori
su strada ex art. 7 segg. LTV – necessaria per procedere al trasporto
di viaggiatori con autoveicoli atti al trasporto di più di nove passeggeri
(compreso l'autista) – la ricorrente non può infatti né ambire a ricevere
autorizzazioni per servizi di trasporto regolare professionale con auto-
bus su tratte internazionali (originario incarto A-6247/2007), né avere
interesse ad aggravarsi contro una decisione che le vieta di far salire e
scendere passeggeri presso la stazione FFS di Lugano (originario
incarto A-3205/2006) nell'ambito della gestione di una tratta per tra-
sporto regolare professionale di linea con autobus tra Lugano e l'aero-
porto della Malpensa (I) (al riguardo cfr. anche la direttiva dell'Ufficio
federale dei trasporti concernente i trasporti internazionali mediante
autobus tra la Svizzera e Stati terzi [Dir Tin T], entrata in vigore il 1.
gennaio 2008, pag. 13 seg.).
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Venuto meno un interesse pratico ed attuale, e ritenuto che non vi è
motivo per comunque statuire sugli oggetti indicati (DTF 123 II 285,
consid. 4), i gravami ad essi relativi devono essere pertanto considerati
privi di oggetto (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 413).
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Da
parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I
principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del dirit-
to sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti sponta-
neamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto
solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 674 segg.).
4.
4.1 L'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci
su strada è disciplinato, unitamente al trasporto regolare e professio-
nale di viaggiatori su strada, dalla già citata LTV come pure dall'ordi-
nanza federale del 1. novembre 2000 concernente l'accesso alle pro-
fessioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM; RS
744.103). Queste normative risultano conformi all'accordo del 21 giu-
gno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul
trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS
0.740.72; foglio federale [FF], 1999 5092 segg., 5244) e sono applica-
bili anche in tale ambito (cfr. al riguardo la sezione 1 dell'allegato 1
dell'accordo stesso; ROLAND BIEBER/FRANCESCO MAIANI/ MARIE DELALOYE,
Droit européen des transports, Ginevra 2006, pag. 374).
4.2 Il concetto di professione di trasportatore di viaggiatori su strada è
definito dall'art. 7 lett. a LTV. Questo termine indica l'attività di qualsiasi
impresa, i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di
persone, che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori
con autoveicoli atti, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più
di nove persone compreso l'autista. Gli art. 8 segg. LTV prescrivono
che per l'esercizio della professione è necessaria un'autorizzazione, la
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quale viene concessa solo se risultano dati determinati criteri (art. 9-
12 LTV). Nel caso – come nella fattispecie – l'autorità ritenga che in un
periodo successivo alla concessione dell'autorizzazione, l'impresa non
adempia più a tali criteri, l'autorizzazione può venir revocata (art. 13
LTV).
4.3 Per l'art. 8 cpv. 2 LTV responsabile per il rilascio dell'autorizzazio-
ne all'accesso alle professioni di trasportatore su strada è l'UFT. In ba-
se all'art. 8 seg. LTV, che come detto riprende i criteri contenuti nell'ac-
cordo sottoscritto con la Comunità europea, l'autorizzazione viene
concessa se il richiedente dimostra (1) di essere onorabile, (2) di di-
sporre di un'adeguata capacità finanziaria e (3) di competenze profes-
sionali specifiche. L'art. 9 cpv. 2 LTV prevede che se il richiedente non
è una persona fisica, come nel caso in esame, le condizioni di onora-
bilità ed idoneità professionale devono essere soddisfatte da una per-
sona che esercita una funzione direttiva nell'impresa o è determinante
per la fornitura delle prestazioni di trasporto (cfr. anche decisione del
Tribunale amministrativo federale A-3491/2007 del 18 dicembre 2007,
consid. 3).
4.4 Per quanto riguarda specificatamente il requisito dell'onorabilità,
alla luce dell'art. 10 cpv. 1 LTV, esso risulta soddisfatto se, negli ultimi
dieci anni, una persona (a) non è stata condannata per aver commes-
so un crimine rispettivamente (b) non ha commesso infrazioni gravi e
ripetute alle disposizioni (1) sulle condizioni di retribuzione e di lavoro,
in particolare sulle ore di attività e di riposo degli autisti, (2) sulla sicu-
rezza della circolazione stradale, (3) sulla costruzione e l'equipaggia-
mento dei veicoli, segnatamente circa il loro peso e dimensioni. Indi-
pendentemente da quanto prescritto dall'art. 10 cpv. 1 LTV, ovvero dal-
la condanna ad un crimine o dall'infrazione di norme specifiche, per
l'art. 10 cpv. 2 LTV il requisito dell'onorabilità non risulta adempiuto nel
caso sussistano motivi atti a metterla in qualche modo in dubbio.
5.
5.1 L'autorità inferiore ha basato la decisione di revoca dell'autoriz-
zazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada, qui
impugnata, sul mancato rispetto da parte della ricorrente delle norma-
tive in materia di trasporti su strada. Con riferimento alla decisione
emessa il 19 luglio 2007, con cui ha respinto rispettivamente stralciato
5 istanze di rilascio di altrettante autorizzazioni per il trasporto regola-
re di passeggeri presentate dalla ricorrente, l'UFT sottolinea il man-
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cato rispetto da parte sua delle condizioni e dei requisiti relativi alle
autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori e le infrazioni alla
normativa in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto
riguarda le norme applicabili ai veicoli e alle ore di guida e di riposo.
Siccome l'UFT considera gravi le infrazioni imputate alla ricorrente, la
condizione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. b LTV non risulta più adempiuta.
A mente dell'autorità inferiore, in base alle medesime gravi e ripetute
violazioni commesse dalla ricorrente rispettivamente dai suoi dirigenti
e collaboratori e visto il fatto che la stessa pare non voler osservare le
disposizioni determinanti in materia, come per altro emerso in occasio-
ne di svariati controlli di polizia e di interrogatori, non più adempiuta
risulta pure la condizione di cui all'art. 10 cpv. 2 LTV.
5.2 A parere della ricorrente non si può invece affatto rimproverarle di
aver commesso delle infrazioni gravi e ripetute nel senso sopra indica-
to. Essa contesta la posizione dell'UFT, sostenendo che l'autorità am-
ministrativa avrebbe dovuto scostarsi dall'insufficiente accertamento
dei fatti compiuto nel quadro delle procedure penali. Denuncia una vio-
lazione del principio della proporzionalità tra le infrazioni effettivamen-
te riscontrate e il provvedimento di revoca e di quello della parità di
trattamento in rapporto alle ditte sue concorrenti.
6.
6.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità ammi-
nistrativa non può distanziarsi, salvo eccezioni, dagli accertamenti
contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa deve
attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale, qualora quest'ultimo sia
stato pronunciato secondo la procedura ordinaria, salvo se sussistano
indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, nel cui caso
essa può assumere le prove ritenute necessarie.
Tale principio vale pure ove il giudizio penale sia stato emanato in un
procedimento sommario, se l'interessato sapeva o, vista la gravità
dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti
si sarebbe fatto luogo (anche) ad un procedimento amministrativo. Lo
stesso vale infine se egli ne era stato informato e, ciò nonostante, non
ha fatto valere, facendo se del caso capo ai rimedi giuridici disponibili,
i suoi diritti nell'ambito del procedimento penale (decisioni del Tribuna-
le federale 2A.332/2004 del 22 novembre 2004, consid. 5; 6A.29/2005
del 31 ottobre 2005, consid. 4; DTF 123 II 63, consid. 2).
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6.2 Nel caso in esame, le decisioni di multa ammesse dalla ricorrente
dalla data del rilascio dell'autorizzazione n. [...] il 4 gennaio 2005 –
emesse nei confronti del suo amministratore unico, signor Z._______,
rispettivamente di alcuni suoi autisti – si basano tutte su rapporti di
contravvenzione della polizia cantonale o della polizia comunale di
Lugano (cfr. ricorso del 26 ottobre 2007, pag. 10 seg. come pure
decisione dell'UFT del 19 luglio 2007, pag. 18). Non impugnate davanti
alla Pretura penale ed in mancanza di indizi tali da far ritenere inesatto
l'accertamento compiuto, esse danno conto di fatti che devono essere
qui ritenuti pacifici. La ricorrente era, rispettivamente doveva essere,
infatti consapevole che infrazioni di quel tipo potevano avere conse-
guenze sulla sua attività – anche perché vi erano direttamente connes-
se – e non può oggi sollevare generiche censure riguardo ai fatti che
hanno portato alla loro emanazione (cfr. supra consid. 6.1):
6.2.1
Decreto n. [...] a carico di I._______ 16.09.2005
Multa di fr. 150.-- in virtù degli art. 25 cpv. 2 lett. I e 103 della legge federale
del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) in
combinato con gli art. 3 cpv. 4 e 96 dell'ordinanza federale del 13 dicembre
1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11).
Scorretta manipolazione del cronotachigrafo (fatti accertati il 27.07.2005).
6.2.2
Decreto n. [...] a carico di Z._______ 07.04.2006
Multa di fr. 200.-- in virtù degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cpv. 2 e 100 cpv. 2 LCStr
in combinato con gli art. 34 e 219 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza federale del 19
giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS
741.41).
Messa in circolazione di veicolo cui erano state apportate modifiche senza
sottoporlo a nuovo esame (fatti accertati il 22.11.2005).
6.2.3
Decreto n. [...] a carico di J.______ 07.04.2006
Multa di fr. 100.-- in virtù degli art. 13 cpv. 3, 29 e 93 cpv. 2 LCStr in com-
binato con gli art. 34 e 219 cpv. 1 e 2 OETV.
Pagina 9
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Circolazione con veicolo modificato omettendo di sottoporlo ad esame (fatti
accertati il 22.11.2005).
6.2.4
Decreto n. [...] a carico di Z._______ 07.04.2006
Multa di fr. 500.-- in virtù degli art. 29, 93 cpv. 2 e 100 cpv. 2 LCStr in com-
binato con gli art. 100 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV.
Autorizzazione a trasporto professionale di persone con veicolo sprovvisto di
cronotachigrafo (fatti accertati il 26.10.2005).
6.2.5
Decreto n. [...] a carico di K._______ 07.04.2006
Multa di fr. 300.-- in virtù degli art. 29 e 93 cpv. 2 LCStr in combinato con gli
art. 100 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV.
Trasporto professionale di persone con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo
(fatti accertati il 26.10.2005).
6.2.6
Decreto n. [...] a carico di Z._______ 07.04.2006
Multa di fr. 500.-- in virtù degli art. 29, 93 cpv. 2 e 100 cpv. 2 LCStr in com-
binato con gli art. 100 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV.
Autorizzazione a ripetuto trasporto professionale di persone con veicolo
sprovvisto di cronotachigrafo (fatti accertati il 15.11.2005).
6.2.7
Decreto n. [...] a carico di L._______ 07.04.2006
Multa di fr. 360.-- in virtù degli art. 10 cpv. 4, 29, 56, 64, 93 cpv. 2, 96 cpv. 2,
99 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr in combinato con gli art. 100 cpv. 1 e
219 cpv. 1 OETV e gli art. 15 cpv. 1 e 21 cpv. 2 dell'ordinanza federale del 19
giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali
di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti, OLR 1; RS 822.221).
Trasporto professionale di persone con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo.
Omissione della compilazione del libretto di lavoro. Guida senza la licenza di
condurre sul veicolo (fatti accertati il 15.11.2005).
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6.2.8
Decreto n. [...] a carico di M._______ 07.04.2006
Multa di fr. 190.-- in virtù degli art. 25 cpv. 2 lett. I, 56, 103 e 106 cpv. 1 LCStr
in combinato con gli art. 3 cpv. 4 e 96 ONC e gli art. 17 cpv. 1 e 28 cpv. 2
dell'ordinanza federale del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo
dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di
automobili pesanti (ORL2; RS 822.222).
Scorretta manipolazione del cronotachigrafo. Omissione della compilazione
del libretto di lavoro (fatti accertati il 09.11.2005).
Ai decreti appena citati vanno inoltre ad aggiungersi due ulteriori deci-
sioni di multa emanate l'8 settembre e il 1. dicembre 2006 dal Diparti-
mento delle istituzioni del Canton Ticino, sezione della circolazione.
Esse erano state a suo tempo impugnate davanti alla Pretura penale,
che le aveva sostanzialmente confermate riducendo però la pena pe-
cuniaria, e sono recentemente divenute definitive dopo il rigetto del ri-
corso interposto contro la decisione della Pretura penale da parte del
Tribunale federale (decisione 6B_510/2007 del 13 maggio 2008). Ben-
ché intervenuta pendente causa, anche quest'ultima sentenza del Tri-
bunale federale – sulla quale per altro lo scrivente Tribunale ha dato
alle parti modo di esprimersi – costituisce un elemento di fatto di cui
occorre tenere conto in questa sede (PIERRE MOOR, op. cit., no. 2.2.6.6,
pag. 265, con rinvii alla giurisprudenza).
6.2.9
Decreto n. [...] a carico di Z._______ 08.09.2006
Multa di fr. 4'000.-- (ridotta in sede di ricorso a fr 3'000.--) in virtù degli art. 56,
103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr in combinato con gli art. 23 e 28 cpv. 2 lett. d
ORL2.
Rifiuto di permettere all'autorità competente di effettuare il controllo aziendale
atto a stabilire l'attività conformemente all'ORL2 (fatti accertati il 07.06.2006).
6.2.10
Decreto n. [...] a carico di Z._______ 01.12.2006
Multa di fr. 5'000.-- (ridotta in sede di ricorso a fr 2'000.--) in virtù degli art. 56,
103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr in combinato con gli art. 23 e 28 cpv. 2 lett. d
ORL2.
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Rifiuto di permettere all'autorità competente di effettuare il controllo aziendale
atto a stabilire l'attività conformemente all'ORL2 (fatti accertati il 21.09.2006).
6.3 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le infrazioni
imputate all'amministratore unico della ricorrente rispettivamente ad
alcuni suoi autisti risultano gravi in special modo se si osserva che ri-
guardano specificatamente l'attività di trasporto e in particolare il con-
trollo delle ore di guida e di riposo dei conducenti e quindi che sanzio-
nano la mancata osservanza di regole atte a garantire la sicurezza sia
dei passeggeri che degli altri utenti della strada. Esse sono state com-
messe a più riprese in un lasso di tempo ristretto (luglio 2005-set-
tembre 2006) e, per giunta, in un periodo in cui la ricorrente disponeva
di un'unica autorizzazione di tratta provvisoria: la n. [...], rilasciatale
dall'UFT il 25 gennaio 2005, che infine fu annullata dal Tribunale fede-
rale con sentenza del 5 luglio 2006.
Queste infrazioni dimostrano che la ricorrente, e per lei la direzione e
gli autisti della stessa, non adempie più ai requisiti di cui all'art. 10 cpv.
1 lett. b LTV, norma che permette espressamente di tenere conto di
fatti su una lunga durata e risalire addirittura fino a 10 anni prima del
provvedimento di revoca (cfr. già citata decisione del Tribunale federale
2A.332/2004 del 22 novembre 2004, consid. 6; decisioni del Tribunale
federale 2A.177/2002 del 10 maggio 2002, consid. 2; 2A.495/2000,
consid. 2). È quindi a giusto titolo che l'UFT ha riscontrato una viola-
zione del citato art. 10 cpv. 1 lett. b LTV.
6.4 In aggiunta alle contravvenzioni citate, tutte a carattere definitivo,
va osservato che in data 1. aprile 2008 l'UFT ha emesso nei confronti
del signor Z._______, amministratore unico della ricorrente, una deci-
sione penale ex art. 70 della legge federale del 22 marzo 1974 sul di-
ritto penale amministrativo (DPA; RS 313) con la quale lo stesso è sta-
to condannato al pagamento di una multa di fr. 10'000.-- in applicazio-
ne dell'art. 16 cpv. 1 LTV (infrazioni alla privativa del trasporto di viag-
giatori). Seppur nel frattempo impugnato, tale provvedimento permette
di fare il punto della situazione riguardo a una serie di constatazioni di
fatti scaturiti da svariati controlli ed interrogatori da parte della polizia
comunale di Lugano e della polizia cantonale ticinese, le cui risultanze
sono state prodotte dall'UFT anche nel corso della procedura che ci
occupa. Anche questi fatti riguardano il lasso di tempo tra il rilascio
dell'autorizzazione alla professione il 4 gennaio 2005 e la sua revoca
decisa con atto del 26 settembre 2007, qui querelata.
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Da essi, indipendentemente da una loro sanzione di natura penale, ri-
sulta che il comportamento della ricorrente, e in sua vece del suo am-
ministratore unico, è atto a sollevare seri dubbi in rapporto alla gestio-
ne dell'attività di trasporto professionale effettuata, in particolare per
quanto attiene al rispetto delle decisioni amministrative che la riguar-
dano:
6.4.1
Fatti concernenti l'inosservanza dell'autorizzazione n. [...] (e del
decreto penale dell'UFT del 26 febbraio 2006) con cui alla ricor-
rente veniva espressamente vietato di far salire e scendere pas-
seggeri presso la stazione FFS di Lugano
Nonostante la ricorrente disponesse a quel tempo solo di un'autorizzazione
con validità limitata fino al 31 gennaio 2007, per un servizio regolare
internazionale sulla tratta Pambio-Noranco (CH) – Mendrisio (CH) – Chiasso
Autostrada (CH)/Brogeda Autostrada (I) – Aeroporto Malpensa (I), e quindi
non fosse autorizzata a far tappa rispettivamente a partire dalla stazione FFS
di Lugano (fatto che le è stato pure espressamente vietato con decreto penale
del 26 febbraio 2006 l'UFT), da documentazione fotografica fornita dalla poli-
zia cantonale ticinese all'UFT risulta che i giorni 7, 9 e 15 marzo 2006 la ricor-
rente ha caricato regolarmente passeggeri presso il parcheggio della stazione
FFS di Lugano e che essa ha continuato ad utilizzare indebitamente tale fer-
mata anche nei giorni successivi.
L'uso regolare di quella fermata sulla tratta citata è stato in seguito confer-
mato anche in sede di interrogatorio davanti alla polizia – avvenuto il 12 mag-
gio e il 31 maggio 2006 – da diversi (ex)autisti della ricorrente. In base ai rap-
porti del 1. e del 13 giugno come pure del 5 e del 12 luglio 2006 della polizia
cantonale ticinese risulta che il trasporto regolare di passeggeri verso l'aero-
porto della Malpensa (I) si è sempre svolto con partenza dalla stazione FFS di
Lugano.
6.4.2
Fatti concernenti il trasporto regolare e professionale di passeg-
geri tra Lugano e l'aeroporto di Malpensa (I)
Dall'elenco inviato il 27 settembre 2006 dall'Amministrazione federale delle
dogane (AFD) all'UFT risulta che, nel periodo tra il 23 agosto e il 6 settembre
2006 la ricorrente ha compiuto coi suoi veicoli 160 viaggi in direzione di
Malpensa (I) e 163 viaggi in direzione di Lugano. Questo, nonostante in segui-
to ad impugnazione da parte del Comune di Lugano e della ditta Y._______, l'
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autorizzazione rilasciatale con validità fino al 31 gennaio 2007, per un servizio
regolare internazionale sulla tratta Pambio-Noranco (CH) – Mendrisio (CH) –
Chiasso Autostrada (CH)/Brogeda autostrada (I) – Aeroporto Malpensa (I)
fosse stata annullata con sentenza del Tribunale federale del 5 luglio 2006. La
constatazione del mancato ossequio della decisione del Tribunale federale
risulta anche dal rapporto del 12 luglio 2006 della polizia cantonale ticinese,
da cui emerge che, dopo l'emanazione della sentenza del Tribunale federale,
la ricorrente non ha mai interrotto il servizio di trasporto regolare sulla linea
Lugano-Malpensa (I).
6.4.3
Fatti concernenti il trasporto regolare e professionale di passeg-
geri tra Lugano e l'aeroporto di Linate (I)
Nonostante la ricorrente non disponesse di nessuna autorizzazione in tal sen-
so, dal rapporto di constatazione del 5 luglio 2006 della polizia cantonale tici-
nese risulta che a partire dal 1. maggio 2006 la ricorrente ha introdotto un
servizio regolare in direzione dell'aeroporto di Linate (I). Dal rapporto infor-
mativo della polizia cantonale ticinese del 12 luglio successivo risulta che la
ricorrente ha svolto un servizio regolare sulla linea Lugano-Linate (I) e che i
veicoli impiegati per tale servizio non erano equipaggiati per il trasporto pro-
fessionale di viaggiatori.
Parallellamente agli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b
LTV, sulla scorta delle infrazioni accertate (cfr. precedente consid. 5.3)
e dei fatti appena elencati – come detto, indipendentemente dalla san-
zione presa in base agli stessi – non più adempiuti risultano pure gli
estremi dell'art. 10 cpv. 2 LTV. La situazione che emerge dagli atti – in
particolare, dai vari rapporti di polizia citati e prodotti, redatti sia dalla
polizia comunale di Lugano che dalla polizia cantonale ticinese facen-
do capo all'impiego di più agenti, e per altro già presi quale riferimento
da svariate autorità giudiziarie – permette infatti di far nutrire seri dubbi
in merito all'onorabilità della ricorrente. Di qui l'irrilevanza dell'assun-
zione di ulteriori prove in merito da parte dello scrivente Tribunale.
Per quanto osservato, conformemente a quanto concluso dall'UFT,
oltre che sulla base dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LTV, dati sono effettiva-
mente pure sufficienti motivi per revocare alla ricorrente l'autorizzazio-
ne all'esercizio della professione sulla base dell'art. 10 cpv. 2 LTV.
7.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la revoca decisa è
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proporzionale. Alla luce dell'atteggiamento registrato, il provvedimento
preso sulla base dell'art. 10 cpv. 1 lett b e dell'art. 10 cpv. 2 LTV è
idoneo rispettivamente necessario al ristabilimento della legalità non-
ché dell'ordine e della sicurezza pubblici e commisurato all'interesse
pubblico perseguito (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 5. edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006,
no. 1142 segg.; DTF 132 II 21, consid. 6.4; DTF 127 II 297, consid. 3;
DTF 123 II 248, consid. 4). La salvaguardia dell'ordine e della sicurez-
za pubblici, è infatti preponderante anche rispetto all'eventuale pregiu-
dizio estremo della chiusura prospettato dalla ricorrente, che – con-
formemente allo scopo sociale iscritto a registro di commercio e come
questo Tribunale ha già avuto modo di osservare nella decisione inci-
dentale del 6 dicembre 2007 – risulta in ogni caso perseguire un'atti-
vità diversificata, comprendente – oltre al trasporto regolare di viaggia-
tori su strada – il noleggio di bus, [...], ecc.
8.
Tra le censure sollevate dalla ricorrente vi è infine quella della lesione
della parità di trattamento rispetto ad altre aziende del ramo. Essa as-
serisce che altre imprese – ed in particolare la ditta N._______ – non
rispettano le norme in materia e rileva che – anche sulla scorta del
comportamento illecito tollerato dall'UFT nei confronti delle altre ditte –
la revoca dell'autorizzazione all'accesso alla professione di trasporta-
tore su strada sulla base di 5 contravvenzioni non gravi non si giustifi-
ca.
Pure questa censura risulta infondata. La ricorrente basa le proprie af-
fermazioni solo sul riconoscimento di 5 infrazioni imputate al suo am-
ministratore unico rispettivamente ad autisti alle sue dipendenze. In
realtà tali infrazioni risultano essere comunque di più e – come visto –
forniscono nel loro insieme sufficienti motivi per giustificare la revoca
decisa (cfr. supra consid. 6 segg.). Stessa conclusione occorre inoltre
trarre anche nel caso la censura della ricorrente sia volta a denunciare
un'eccessiva indulgenza dell'UFT nei confronti di altre imprese attive
sul mercato. Secondo giurisprudenza e dottrina, quand'anche così fos-
se, nessuno può infatti prevalersi del fatto che la legge sia stata altre
volte violata per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio. Non vi
è infatti nessun diritto che permetta di evocare una parità di trattamen-
to nell'illegalità, a meno che l'autorità non si scosti dalla legge in base
a una prassi costante dimostrando di voler agire così anche in futuro e
non sussistano motivi preponderanti al rispetto della norma di legge in
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A-7275/2007
questione (DTF 127 I 1, consid. 3a; DTF 122 II 446, consid. 4a; PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. edizione,
Berna 2005, pag. 164 segg. con ulteriori riferimenti). Così non è però
nella fattispecie. Dagli atti non emergono elementi in tal senso e per
altro neppure risulta che la ricorrente intenda sostenere questa tesi.
9.
Per quanto precede, in quanto non diventati privi di oggetto, i ricorsi si
rivelano infondati e devono essere respinti.
10.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spe-
se processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, tenuto conto dell'ampiezza
della causa e degli atti istruttori compiuti come pure della necessità di
esprimersi sulla richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricor-
so del 26 ottobre 2007, esse vengono stabilite in fr. 4'500.--, importo
che verrà dedotto dall'anticipo spese di complessivi fr. 7'500.-- da lei
versato.
11.
Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'UFT non viene riconosciuta
nessuna indennità per ripetibili.
Pagina 16
A-7275/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
In quanto non diventati privi di oggetto, i ricorsi sono respinti.
2.
Le spese processuali, di complessivi fr. 4'500.-- , sono poste a carico
della ricorrente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudi-
zio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese di complessivi fr.
7'500.-- da lei versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (raccomandata)
- Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e del-
le comunicazioni (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere alle-
gati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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