B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del
ricorso con decisione del 30.04.2019
(2C_371/2019)
Corte I
A-3374/2018
Sen t en z a d e l 3 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Marianne Ryter, Annie Rochat Pauchard,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. …,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Assistenza amministrativa (CDI CH-ES).
A-3374/2018
Pagina 2
Fatti:
A.
Con scritto del 25 luglio 2017 l’Agencia Tributaria spagnola (di seguito: au-
torità richiedente) ha presentato una domanda di assistenza amministra-
tiva all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC o au-
torità richiesta), avente per oggetto il signor A._______, per il periodo 1°
gennaio 2012 – 31 dicembre 2014. Più precisamente l’autorità richiedente,
considerando l’interessato “fiscal resident” nel proprio territorio e pertanto
ivi assoggettato illimitatamente, ha posto diversi interrogativi al fine di otte-
nere informazioni, detenute a suo dire presso il “BANCO C._______”, atte
a determinare una corretta valutazione delle imposte dovute in Spagna (“in
order to ensure the proper assessment of taxes in Spain”). Ciò senza tut-
tavia allegare e circostanziare i motivi a sostegno della propria conclusione.
B.
Al fine di rispondere ai quesiti posti, l’AFC ha emanato 3 diversi decreti di
edizione il 16 agosto 2017. Conseguentemente, la banca B._______ SA (a
cui è stato trasferito il patrimonio, con atto del …, della banca già
C._______ SA) con scritto del 18 agosto 2017, la D._______ SA (di se-
guito: D._______) con scritto del 6 settembre 2017 e la Divisione delle con-
tribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito: DC) con scritto del
26 settembre 2017, hanno trasmesso all’autorità inferiore le informazioni
richieste. La DC ha tuttavia evidenziato che l’interessato figurava essere
“contribuente illimitatamente imponibile nel Cantone Ticino”, ciò che a suo
dire avrebbe comportato l’inadeguatezza della richiesta dell’autorità spa-
gnola.
C.
Contestualmente, con lettera raccomandata del 12 settembre 2017, l’inte-
ressato ha chiesto all’AFC l’accesso agli atti, in particolare alla domanda
inoltrata dallo Stato richiedente, e al contempo si è opposto alla trasmis-
sione dei dati alla Spagna.
D.
Con email del 30 ottobre 2017, intesa quale decreto di edizione supple-
mentare, e con decreto di edizione supplementare del 6 febbraio 2018,
l’AFC ha chiesto alla DC di precisare e completare le informazioni tra-
smesse segnatamente con copia delle dichiarazioni di imposta e relative
decisioni di tassazione, concernenti la D._______ e l’interessato, per il pe-
riodo 2012-2014. L’autorità inferiore ha parimenti chiesto di indicare se l’in-
teressato era proprietario, nel periodo in oggetto, di un’abitazione sita in
A-3374/2018
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…. Il 24 novembre 2017 e il 22 febbraio 2018, la DC ha trasmesso quanto
richiesto precisando che l’interessato è divenuto proprietario dell’immobile
a … solo il 18 maggio 2015.
E.
Il 23 marzo 2018 l’AFC ha indicato all’interessato quali informazioni inten-
deva trasmettere all’autorità richiedente, e meglio le risposte ai requisiti da
1 a 19 formulati da quest’ultima, chiedendo la sottoscrizione dell’usuale
formulario qualora egli avesse dato il proprio assenso. Con presa di posi-
zione del 20 aprile 2018, egli ha chiesto all’AFC, in via principale di dichia-
rare inammissibile la richiesta di assistenza amministrativa spagnola e in
via subordinata di trasmettere esclusivamente le comunicazioni prodotte
dalla DC il 26 settembre e 24 novembre 2017, stralciando le risposte fornite
ai quesiti da 1 a 19.
F.
Con decisione finale dell’8 maggio 2018 l’AFC ha determinato di accordare
all’autorità richiedente l’assistenza amministrativa invocata e di trasmettere
le informazioni ottenute dalla B._______ SA, dalla D._______, e dalla DC,
così come meglio indicato dal dispositivo 2 contemplante le 19 risposte alle
altrettante domande formulate dall’autorità richiedente.
G.
Con ricorso dell’8 giugno 2018 A._______ (di seguito: anche il ricorrente o
l’insorgente) ha impugnato la decisione dell’AFC dinnanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: anche il TAF o il Tribunale), chiedendo in
via principale il suo annullamento con la conseguente inammissibilità della
domanda di assistenza amministrativa spagnola, protestate tasse spese e
indennità di ripetibili; in via subordinata il ricorrente ha chiesto l’annulla-
mento della decisione impugnata chiedendo di limitare la trasmissione
delle informazioni richieste alle comunicazioni del 26 settembre e del 24
novembre 2017 della DC con stralcio delle risposte dell’AFC ai quesiti da
1 a 19, posti dall’autorità richiedente, protestate tasse, spese e indennità
di ripetibili. A sostegno delle proprie pretese egli ha censurato la violazione
della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Spagna del 26
aprile 1966, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle impo-
ste sul reddito e sulla sostanza (CDI CH-ES, RS.0.672.933.21) e, limitata-
mente alla formulazione della risposta al quesito 10, la violazione del diritto
di essere sentito.
H.
Con risposta dell’8 agosto 2018, l’autorità inferiore ha chiesto di respingere
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Pagina 4
il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle
ripetibili. In buona sostanza l’autorità inferiore ha evidenziato l’adempi-
mento delle condizioni poste dalla legge al fine di concedere l’assistenza
amministrativa richiesta.
I.
Ulteriori considerazioni in fatto e in diritto saranno ripresi in appresso qua-
lora siano determinati per l’esito della causa.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della Legge federale del 17 giu-
gno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), non
adempiute nel caso in esame, il Tribunale amministrativo federale giudica
i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 di-
cembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) (cfr. art. 31
LTAF), emanate dall’AFC (cfr. art. 33 lett. d LTAF in combinato con l’art. 10
cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza ammini-
strativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1]).
1.2 La LAAF disciplina, dal 1° febbraio 2013, l’esecuzione dell’assistenza
amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni
per evitare le doppie imposizioni (art. 1 cpv. 1 lett. a LAAF).
1.3 Conformemente ai dettami dei combinati disposti degli artt. 37 LTAF e
19 cpv. 5 LAAF, la presente procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale è regolata dalla PA, riservate disposizioni specifiche
contenute nella LAAF.
1.4 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione appellata e avendo un interesse a che la stessa
venga qui annullata (art. 48 cpv. 1 PA e 19 cpv. 2 LAAF). Il ricorso è poi
stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto
delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, che fruisce di pieno
potere cognitivo, possono essere invocati la violazione del diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
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PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
(art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
pag. 88 n. 2.149 segg.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 7a ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg.).
2.2 L’autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar-
gomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e seg.];
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 n. 2.2.6.5).
I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto
sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente
a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure invocate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 135 I 190
consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg]; KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a
ed. 2013, cifra 1135).
3.
3.1 L'assistenza amministrativa in materia fiscale tra la Svizzera e la Spa-
gna è regolata da convenzioni, complementari tra loro, tra cui la CDI
CH-ES e la Convenzione tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i
Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco-
nomico (OCSE) del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza ammini-
strativa in materia fiscale, emendata dal Protocollo del 27 maggio 2010 (RS
0.652.1, Convenzione MAAT, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017
e per la Spagna dal 1° febbraio 2013). Ora, lo Stato che presenta una ri-
chiesta di assistenza amministrativa alla Svizzera deve indicare su quale
specifica base legale intende fondare la propria richiesta, non potendosi
richiamare a più basi legali per la medesima domanda. Qualora l’AFC la
respinga, non essendo ottemperate le condizioni poste dalla base legale
indicata, lo Stato richiedente può presentare la medesima domanda preva-
lendosi però di un’altra base legale (cfr. Messaggio del Consiglio federale
concernente l’approvazione della Convenzione MAAT e la sua attuazione
del 5 giugno 2015, FF 2015 4613, 4624; sentenza del TAF A-1944/2017
dell’8 agosto 2018 consid. 3.1.1).
3.2 In casu, l’autorità richiedente ha motivato la domanda di assistenza
amministrativa sulla base dell'art. 25bis CDI-ES (“request for information
under the terms of the article 25bis of our Double Taxation Convention”), il
cui contenuto ricalca in buona sostanza l’art. 26 del Modello OCSE di Con-
venzione fiscale contro le doppie imposizioni (di seguito: MC OCSE, che è
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Pagina 6
qui completato dal Commentario edito dalla stessa organizzazione: OCSE,
Modello de Convenzione fiscale contro le doppie imposizioni, versione ab-
breviata [commentario per ogni articolo], Parigi 2014, differenti versioni di
tale documento sono disponibili sul sito internet : > thèmes
> fiscalité > conventions fiscales ; DTF 142 II 69 consid. 2), completato dal
paragrafo IV del Protocollo aggiuntivo alla CDI CH-ES (pubblicato
anch’esso in RS 0.672.933.21, di seguito: Protocollo CDI CH-ES).
4.
4.1 L’insorgente lamenta la duplice violazione del principio della verosimile
rilevanza prescritto all’art. 25bis CDI CH-ES. Da una parte lo stato richie-
dente non illustrerebbe, “nemmeno succintamente”, i motivi che lo riten-
gono residente in Spagna dal 2012 al 2014, ciò che renderebbe la do-
manda già di per sé inammissibile, poiché appunto priva di elementi fattuali
ed indizi necessari. Dall’altra la domanda di assistenza rispettivamente la
decisione impugnata che ne è seguita, contemplerebbero informazioni non
pertinenti e troppo estese per dirimere il solo “conflitto sul luogo di resi-
denza di un contribuente”.
In proposito l’AFC precisa che la domanda formulata dall’autorità richie-
dente era sufficientemente completa e ciò poiché essa aveva indicato, nel
rispetto del criterio di assoggettamento giusta l’art. 4 cifra 2 lett. a CDI CH-
ES, che il ricorrente “era, durante il periodo interessato, residente fiscale in
Spagna e quindi assoggettat[o] illimitatamente all’imposta” in quel Paese.
4.2
4.2.1 L’art. 25bis cpv. 1 CDI CH-ES stabilisce che le autorità degli Stati
contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’ese-
cuzione della Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del di-
ritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, nella
misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione (cfr.
DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4, sentenze
del TF 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 6.3, 2C_893/2015 del 16
febbraio 2017 consid. 12.3 non pubblicata, 2C_904/2015 dell’8 dicembre
2016 consid. 6); al contrario, le informazioni presumibilmente irrilevanti non
possono essere trasmesse dall’AFC (art. 17 al. 2 LAAF). Orbene il requisito
della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della for-
mulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le infor-
mazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si
rilevino pertinenti al fine dell’inchiesta o del controllo nello Stato richie-
dente. Ne consegue quindi che di principio lo Stato richiesto non può re-
spingere una domanda di assistenza amministrativa poiché sarebbe giunto
A-3374/2018
Pagina 7
ad una diversa conclusione. In altre parole, l’apprezzamento del requisito
della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo di
competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato ri-
chiesto si limita ad un controllo di plausibilità; nello specifico la giurispru-
denza ha evidenziato che quest’ultimo deve limitarsi a verificare l’esistenza
di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, tenendo
presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF
143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436
consid. 4.4.3).
4.2.2 Il requisito della rilevanza verosimile – chiave di volta del sistema
dello scambio di informazioni (cfr. sentenza del TF 2C_1162/2016 del 4
ottobre 2017 consid. 6.3 ; sentenza del TAF A-4819/2016 del 4 aprile 2018
consid. 2.3.1) – ha per scopo di assicurare uno scambio di informazioni il
più ampio possibile. In questo contesto, i limiti posti allo Stato richiedente
sono il divieto della fishing expedition o il divieto di domandare informazioni
manifestamente improprie a fare progredire l’inchiesta fiscale o senza al-
cun rapporto con la stessa (cfr. sentenze del TF 2C_28/2017 del 16 aprile
2018 [previsto in pubblicazione] consid. 4.2, 2C_387/2016 del 5 marzo
2018 consid. 5.1). Una domanda di informazioni non costituisce una fishing
expedition per il semplice fatto che essa non precisa il nome o l’indirizzo (o
entrambi) del contribuente oggetto di un controllo o di inchiesta fiscale.
L’identificazione del contribuente deve ciononostante essere possibile con
altre modalità, sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato richie-
dente (cfr. Commentario all’art. 26 ch. 4.4 et 5.1, anche DTF 143 II 136
consid. 6.1.2).
4.2.3 Il requisito della rilevanza verosimile è inoltre adempiuto allorquando
le informazioni richieste sono strettamente connesse con le circostanze
presentate e possono avere valenza nella procedura estera. Ciò implica
che la richiesta di assistenza amministrativa formulata deve illustrare la fat-
tispecie in cui si inserisce la stessa (cfr. DTF 129 II 484 consid. 4.1, 128 II
407 consid. 5.2.1, 127 II 142 consid. 5a ; DTAF 2010/26 consid. 5.1 ; sen-
tenze del TAF A-3320/2017 del 15 agosto 2018 consid. 4.2.2,
A-7049/2014 del 19 febbraio 2016 consid. 8.2, A-6473/2012 del 29 marzo
2013 consid. 3.2), limitandosi però ad evocare l’esistenza di sufficienti in-
dizi e sospetti in capo ad un individuo, senza che l’autorità richiedente ab-
bia l’obbligo di fornire la prova piena (cfr. sentenze del TAF A-5229/2016
del 15 marzo 2017 consid. 4.2.1, A-7188/2014 del 7 aprile 2015 consid.
2.2.6).
A-3374/2018
Pagina 8
4.3
4.3.1 Dagli atti di causa non emerge che l’autorità richiedente abbia espe-
rito delle indagini e degli approfondimenti sulla persona del ricorrente, né
in maniera generale né tanto meno in ordine al suo luogo di residenza per
i periodi indicati nella domanda di assistenza amministrativa, ovvero gli
anni dal 2012 al 2014. Nello specifico l’autorità spagnola ha trasmesso
all’AFC unicamente il nome del ricorrente, un “tax adress in Spain”, come
pure identificato l’istituto bancario svizzero presso il quale sono in essere
relazioni bancarie detenute dall’insorgente; informazioni queste, che sono
peraltro state notificate da quest’ultimo all’autorità spagnola (cfr.
“A._______ has provided our tax services with the following bank ac-
count”). Ciò le avrebbe permesso di concludere che l’insorgente sarebbe
un “fiscal resident” in Spagna: “[o]ur Tax Services pursuant to art. 4.2 a) of
the Double Taxation Convention with Switzerland, consider that during
these years he was a fiscal resident in Spain and therefore taxable in Spain
for its worldwide income”.
4.3.2 Ora, come sopra esposto, il requisito della rilevanza verosimile è
adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda,
esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un
nesso con le circostanze illustrate (consid. 4.2.1). Sennonché come preci-
sato, la domanda, a parte menzionare un “tax adress in Spain”, non illustra
alcuna circostanza, motivo e/o ragione in base alla quale l’insorgente
avrebbe avuto un domicilio fiscale in Spagna nel periodo indicato. In queste
circostanze non vi è chi non vede come l’autorità svizzera non ha dunque
potuto esercitare il diritto, e allo stesso tempo obbligo, in punto al controllo
di plausibilità sopra citato. Del resto, se è vero che la manovra dello Stato
richiesto in ordine all’interpretazione della nozione di rilevanza verosimile
delle informazioni richieste sia molto limitata, poiché il suo apprezzamento
è in primo luogo di competenza dello Stato richiedente, al quale occorre di
principio dare fiducia (consid. 4.2.1), è altrettanto vero che l’autorità richie-
sta deve esercitare il diritto di verificare l’esistenza di un rapporto tra la
fattispecie illustrata e i documenti richiesti. In assenza di tale fattispecie
viene meno, pure, il diritto al controllo di plausibilità della domanda e delle
informazioni postulate.
4.3.3 A sostegno della decisione avversata l’AFC ha richiamato la giuri-
sprudenza DTF 142 II 161, in base alla quale non spetta all’autorità richie-
sta controllare le asserzioni della domanda poiché ciò sarebbe contrario al
principio della buona fede; sennonché essa non si ravvede che nella sen-
tenza citata, contrariamente al caso di specie, lo Stato richiedente aveva
illustrato chiaramente i motivi che lo avevano determinato a considerare il
A-3374/2018
Pagina 9
presunto contribuente domiciliato in quel Paese e pertanto assoggettato
illimitatamente: ovvero il soggiorno principale, l’esistenza di un’abitazione
propria come pure l’esercizio della professione in quello Stato (cfr. DTF 142
II 161 consid. 2.4 “[e]n l’occurrence, les autorités fiscales françaises ont
indiqué, dans leur demande d’assistance du 18 décembre 2013, qu’elles
considéraient les époux X., comme domiciliés en France parce qu’ils y sé-
journaient principalement, qu’ils y possédaient leur foyer et qu’ils exer-
çaient leurs activités professionnelles”). Ora, come già sopra esposto,
salvo indicare un “tax adress in Spain”, nel caso in esame l’autorità richie-
dente non ha illustrato i motivi che l’hanno determinata nel ritenere che
l’insorgente era un “fiscal resident” in Spagna nel periodo 2012-2014. È
pure vero che in sede di risposta al ricorso, l’AFC ha indicato che l’autorità
richiedente avrebbe indicato “diversi elementi secondo cui il ricorrente
fosse da considerare assoggettato all’imposta spagnola”, ma ciò non
emerge dagli atti di causa. Ne discende quindi, in siffatte circostanze, che
invocare il principio della buona fede dello Stato richiedente non soccorre
l’autorità inferiore nelle proprie conclusioni.
4.3.4 In buona sostanza, la domanda di assistenza non illustra e/o evoca
l’esistenza di sufficienti indizi e sospetti in punto alle conclusioni a cui è
giunto lo Stato richiedente. Non si trattava di fornire la prova piena della
residenza fiscale del ricorrente in Spagna, durante il periodo in esame, ma
per lo meno, in ossequio al requisito della rilevanza verosimile, di circo-
stanziare quegli elementi a sostegno di tale conclusione, segnatamente
l’esistenza di un’abitazione propria, la stipulazione di un contratto di loca-
zione, una distinta di spese effettuate dall’insorgente o il ritiro di denaro in
maniera importante e regolare in Spagna e non solo di indicare generica-
mente un “tax adress in Spain”. Nulla di tutto ciò si trova nella domanda
dell’autorità richiedente.
4.4 Ferme queste premesse la richiesta di assistenza dello Stato richie-
dente non permette un controllo di plausibilità e conseguentemente il re-
quisito della rilevanza verosimile non può essere considerato adempiuto.
L’asserzione del ricorrente in punto alla violazione dell’art. 25bis CDI CH-
ES è pertanto fondata.
5.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto ac-
colto e la decisione impugnata annullata. Conseguentemente le questioni
in ordine alla legittimazione ricorsuale del ricorrente per i punti da 13 a 19
di cui al dispositivo 2 della decisione impugnata e concernente la
A-3374/2018
Pagina 10
D._______, come pure le altre censure invocate dall’insorgente, possono
rimanere indecise.
6.
Nessuna spesa processuale è messa a carico di un’autorità federale, qui
soccombente (art. 63 cpv. 1 PA).
Il ricorrente, che ha agito nel presente procedimento attraverso un patroci-
natore, sopportando spese o disborsi, ha diritto alla rifusione di 3'750 fran-
chi svizzeri a titolo di ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA e artt. 7 cpv. 1 e 8 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale ammnistrativo federale [TS-TAF; RS 173.20.2]).
7.
Contro la presente decisione, relativa ad un’assistenza amministrativa in-
ternazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. h della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF. RS 173.110]). Il termine ricorsuale è di
10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta
per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84
cpv. 2 LTF (art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a de-
terminare il rispetto di tali condizioni.
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
A-3374/2018
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione dell’8 maggio 2018
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L’anticipo versato il 5 luglio 2018 dal ricorrente, a titolo di presunte spese
processuali, pari a 5'000 franchi svizzeri, gli sarà restituito alla crescita in
giudicato della presente sentenza.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente l'importo di 3'750 franchi svizzeri a
titolo di ripetibili, alla crescita in giudicato della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Michael Beusch Manuel Borla
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Pagina 12
Rimedi giuridici:
Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale
in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla
sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso
particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83
lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Negli atti scritti
occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: