B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3424/2019
Sen t en z a d ’ i n amm i s s i b i l i t à
de l 3 0 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Michael Beusch, giudice unico,
Sara Pifferi, cancelliera.
Parti
A._______,
patrocinata dall’avv. Andrea Daldini,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
assistenza amministrativa (CDI CH-IT).
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Visto in fatto:
che, con decreto di edizione 24 gennaio 2019, nell’ambito di una procedura
di assistenza amministrativa ai sensi della Convenzione del 25 gennaio
1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (MAC,
RS 0.652.1) emendata dal Protocollo del 27 maggio 2010, la società
A._______, con sede a X._______, è stata invitata dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC) a produrre tutte le informazioni rilevanti
in suo possesso o sotto il suo controllo inerenti alle persone interessate ivi
citate, in qualità di detentrice delle informazioni ai sensi dell’art. 8 della
legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa
internazionale in materia fiscale (LAAF, RS 651.1) in combinato disposto
con l’art. 10 LAAF;
che, con scritto 4 febbraio 2019, la società A._______ – per il tramite dei
suoi patrocinatori – ha dato seguito a detta richiesta, producendo però i
documenti in questione in buste chiuse, da lei poste sotto sigillo ai sensi
dell’art. 50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale
amministrativo (DPA, RS 313.0), a suo avviso applicabile in virtù dell’art. 13
cpv. 7 LAAF;
che, con scritti 22 febbraio 2019 e 2 aprile 2019, la società A._______ –
per il tramite del suo patrocinatore e constatato che le suddette buste erano
state aperte – ha chiesto all’AFC di riporre nuovamente la documentazione
in questione in una busta chiusa nonché l’emanazione di una decisione
formale circa la levata dei sigilli ex art. 50 DPA;
che, con decisione incidentale 25 giugno 2019, l’AFC ha indicato alla
società A._______ che le normative svizzere applicabili al caso non
prevedono che le informazioni richieste siano consegnate dal detentore
delle informazioni in una busta chiusa sigillata, gli artt. 8 e 10 LAAF
prevedendo per quest’ultimo unicamente l’obbligo di produrre tutte le
informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo;
che, nel contempo, l’AFC le ha concesso l’accesso agli atti dell’incarto,
invitandola a prendere posizione circa le informazioni ch’essa intende
trasmettere allo Stato richiedente;
che, avverso la predetta decisione incidentale, la società A._______ (di
seguito: ricorrente) – sempre per il tramite del suo patrocinatore – ha
inoltrato ricorso 4 luglio 2019 dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
chiedendo (a) preliminarmente che venga riconosciuto l’effetto sospensivo
al suddetto ricorso, (b) in via provvisionale che venga fatto ordine all’AFC
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di rimettere nelle buste chiuse tutta la documentazione così come era stata
consegnata mediante scritto 4 febbraio 2019 e di avviare la procedura di
levata dei sigilli nei termini di legge, (c) in via principale l’annullamento della
suddetta decisione incidentale e che venga fatto ordine all’AFC di riporre
la documentazione nella busta chiusa e di emanare una decisione sulla
richiesta di apposizione dei sigilli;
e considerato in diritto:
1.
che, giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, riservate le eccezioni
previste dall’art. 32 LTAF;
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all’art. 33 LTAF;
che, in particolare, le decisioni finali ex art. 17 LAAF emanate dall’AFC
nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale ex MAC sono
impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 19 cpv. 1
LAAF; art. 19 cpv. 5 LAAF in combinato disposto con gli artt. 31-33 LTAF);
che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF);
che il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF);
2.
che, giusta l’art. 7 cpv. 1 PA, il Tribunale amministrativo federale esamina
d’ufficio la sua competenza;
che, in concreto, la ricorrente ha impugnato la decisione incidentale del
25 giugno 2019 dell’AFC, con la quale quest’ultima – oltre a concederle
l’accesso agli atti dell’incarto e ad invitarla a prendere posizione in merito
alle informazioni ch’essa intende trasmettere all’autorità richiedente – si è
espressa sulla richiesta di emanazione di una decisione formale circa la
levata dei sigilli da lei postulata ex art. 50 DPA, in combinato disposto con
l’art. 13 cpv. 7 LAAF, in rapporto alle informazioni da essa consegnate in
una busta chiusa quale detentrice delle informazioni;
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2.1.
che, giusta l’art. 19 cpv. 1 LAAF, ogni decisione anteriore alla decisione
finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediata-
mente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla deci-
sione finale;
che, nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, un ricorso
diretto contro una decisione incidentale è ammissibile solo nel caso in cui
porti sulla qualità di parte (cfr. sentenze del TAF A-630/2019 del 12 aprile
2019 consid. 2.1.3; A-360-2017 del 5 aprile 2017 consid. 1.2.1);
che, peraltro, l’art. 19 cpv. 1 LAAF ha carattere di lex specialis rispetto
all’art. 46 cpv. 1 PA, secondo cui il ricorso contro una decisione incidentale
è ammissibile se tale decisione può causare un pregiudizio irreparabile o
se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisio-
ne finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e
dispendiosa (cfr. sentenza del TAF A-4307/2016 del 14 luglio 2016
consid. 2);
che l’art. 46 cpv. 1 PA è dunque qui inapplicabile;
che neppure l’art. 29a Cost. apre la via ad un ricorso generale contro le
decisioni incidentali (cfr. sentenza del TAF A-4307/2016 del 14 luglio 2016
consid. 2);
che l’art. 19 cpv. 1 LAAF va applicato indipendentemente da ogni sua
eventuale anticostituzionalità, il Tribunale essendo tenuto ad applicare le
leggi federali ex art. 190 Cost. (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.2 [tra le tante]
sentenza del TAF A-4307/2016 del 14 luglio 2016 consid. 2 con rinvii);
che, in tale contesto, in assenza di una decisione finale, il ricorso 4 luglio
2019 qui in oggetto interposto contro la decisione incidentale 25 giugno
2019 dell’AFC risulta chiaramente prematuro, sicché già per questo motivo
è manifestamente inammissibile;
che conseguentemente pure le richieste formulate in via provvisionale e in
via principale dalla ricorrente in rapporto al suggellamento dei documenti
da essa prodotti in qualità di detentrice delle informazioni – a prescindere
dal loro ben fondato o dalla loro applicabilità alla presente procedura di
assistenza amministrativa – sono anch’esse inammissibili, sicché non vi è
luogo per il Tribunale di entrare in materia al riguardo;
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2.2.
che, qualora vi fossero ancora dubbi in proposito, il Tribunale ritiene
opportuno precisare quanto segue circa la richiesta di decisione formale
da parte dell’AFC in merito alla levata dei sigilli posti dalla ricorrente sulla
base dell’art. 50 DPA in combinato disposto con l’art. 13 cpv. 7 LAAF;
che la pronuncia di provvedimenti coercitivi da parte dell’AFC nell’ambito
dell’assistenza amministrativa in materia fiscale è prevista dall’art. 13
cpv. 1 lett. b LAAF, segnatamente per ottenere delle informazioni dal
detentore delle informazioni ex art. 8 cpv. 2 LAAF;
che, in tale contesto, l’AFC può ricorrere solo ai tre seguenti tipi di
provvedimenti coercitivi: la perquisizione di locali o di oggetti e documenti
in forma scritta o su supporti di immagini o di dati; il sequestro di oggetti e
documentazione in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;
l’accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati (cfr. art. 13
cpv. 2 LAAF; Messaggio del 6 luglio 2012 a sostegno di una legge
sull’assistenza amministrativa fiscale [di seguito: Messaggio LAAF], FF
2011 5587, 5609);
ch’essi sono ordinati dal direttore dell’AFC o dalla persona autorizzata a
rappresentarlo (cfr. art. 13 cpv. 3 LAAF);
che, per il rimanente, giusta l’art. 13 cpv. 7 LAAF, nell’ambito dell’assisten-
za amministrativa in materia fiscale trovano applicazione solo gli artt. 42
e 45-50 cpv. 1 e 2 DPA;
che, per quanto qui di rilievo, la perquisizione di carte è disciplinata
dall’art. 50 DPA;
che la procedura di suggellamento dei documenti a cui fa appello la
ricorrente è disciplinata dall’art. 50 cpv. 3 DPA secondo cui, se possibile, il
detentore di carte dev’essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima
della perquisizione; che se egli si oppone alla perquisizione, le carte
devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; che la decisione
sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1 DPA);
che, in virtù dell’art. 13 cpv. 7 LAAF, nell’ambito della procedura di assi-
stenza amministrativa in materia fiscale la procedura di suggellamento di
cui all’art. 50 cpv. 3 DPA non trova però chiaramente applicazione, così
come espressamente sancito dal legislatore (cfr. Messaggio LAAF, FF
2011 5587, 5609);
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che, secondo il legislatore, va tenuto conto di detta limitazione, mirata ad
accelerare la procedura di assistenza amministrativa, poiché la procedura
di assistenza amministrativa non ha natura penale (cfr. Messaggio LAAF,
FF 2011 5587, 5609);
che, già per questo motivo, le richieste in via provvisionale e in via
principale della ricorrente risultano chiaramente inammissibili;
che, anche ammettendo un’applicazione per analogia dell’art. 50 cpv. 3
DPA – che, come detto, è però qui recisamente esclusa – competente circa
la richiesta di decisione formale sulla levata dei sigilli avanzata dalla
ricorrente nei confronti dell’AFC sarebbe stato semmai il Tribunale penale
federale e non lo scrivente Tribunale;
che, come già indicato, lo scrivente Tribunale, così come l’autorità inferiore,
devono attenersi a quanto prescritto dalle leggi federali (cfr. consid. 2.1 del
presente giudizio);
che, in definitiva, le richieste avanzate in via provvisionale e in via
principale dalla ricorrente sono manifestamente inammissibili;
2.3.
che, visto tutto quanto suesposto (cfr. considd. 2.1 – 2.2 del presente
giudizio), il ricorso 4 luglio 2019 deve essere dichiarato inammissibile, così
come la richiesta di misure provvisionali del 4 luglio 2019;
che, giusta l’art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili;
3.
che, tenuto conto dell’esito della procedura provocata dalla stessa ricor-
rente che ha adito questo Tribunale prematuramente, le spese processuali
vanno poste a suo carico (cfr. art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 segg. del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]);
che, in concreto, le spese processuali sono fissate a 1'000 franchi, importo
che – alla crescita in giudicato del presente giudizio – verrà interamente
detratto dall’anticipo spese di 1'000 franchi versato dalla ricorrente a suo
tempo;
che, nel contempo, non si giustifica l’assegnazione di indennità a titolo di
spese ripetibili (cfr. art. 7 TS-TAF a contrario);
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La richiesta di misure provvisionali del 4 luglio 2019 è inammissibile.
2.
Il ricorso 4 luglio 2019 è inammissibile.
3.
Le spese processuali pari a 1'000 franchi sono poste a carico della
ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
interamente detratto dall’anticipo spese di 1'000 franchi da lei versato a suo
tempo.
4.
Non vengono concesse indennità a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Pifferi
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Rimedi giuridici:
Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale
in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla
sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importan-
za fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente
importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a,
art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se
gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di
questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli
atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.
Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere
le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: