B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3440/2012
S e n t e n z a d e l 2 1 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), André Moser, Jérôme Candrian,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente 1,
B._______,
ricorrente 2,
entrambi patrocinati da …,
contro
AlpTransit San Gottardo SA,
Zentralstrasse 5, 6003 Lucerna,
controparte,
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(Ticino-Grigioni),
Casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
espropriazione.
A-3440/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
Il progetto di galleria di base del Monte Ceneri per una linea delle
Ferrovie federali svizzere (FFS) tra le aree di S. Antonino/Cadenazzo e
Lugano/Vezia, compresi i raccordi alle linee esistenti, fa parte di quello
della nuova linea ferroviaria transalpina del San Gottardo ed è disciplinato
dalla Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una
ferrovia transalpina (LTAlp, RS 742.104; cfr. art. 5bis lett. a LTAlp). La
società AlpTransit San Gottardo SA (di seguito: AlpTransit), in Lucerna,
cui spetta l'attuazione dell'opera, ha presentato nel marzo del 2003
all'Autorità federale la domanda di approvazione dei piani, pubblicata dal
2 aprile al 16 maggio 2003 nei Comuni interessati.
B.
Il signor A._______ è proprietario della particella numero 1 del Registro
fondiario definitivo (RFD) del Comune di X._______ avente una superficie
complessiva di 5483 m2. La società B._______., in Y._______ – di cui il
signor A._______ è membro con firma individuale – è invece proprietaria
della particella numero 2 RFD del Comune di X._______ avente una
superficie complessiva di 9153 m2. Il predetto fondo numero 2 è locato al
signor A._______, il quale esercita sullo stesso un'attività di carrozzeria,
di officina meccanica e di recupero di vetture accidentate per incarico
delle compagnie di assicurazione.
Le predette particelle numero 1 e 2, confinanti tra di loro, sono situate
nella zona artigianale/industriale del Comune di X._______, a valle della
stazione e dell'esistente linea ferroviaria, la quale è interessata dalle
opere di geometria dei binari tra la stazione di X._______ e il portale della
Galleria di base del Monte Ceneri in zona "(…)" a Z._______ previste dal
progetto di costruzione della nuova linea ferroviaria transalpina.
C.
Con avviso personale di espropriazione 24 marzo 2003, i predetti proprie-
tari sono stati informati in merito alla prevista espropriazione parziale
definitiva di 800 m2 della particella numero 2 e di 400 m2 della particella
numero 1, nonché dell'occupazione temporanea per una durata di due
anni di 200 m2 della particella numero 2 e di 120 m2 della particella
numero 2.
D.
Il 16 maggio 2003 gli espropriati – per il tramite del loro patrocinatore –
hanno presentato opposizione al citato progetto, in particolare all'espro-
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Pagina 3
priazione, chiedendo l'allontanamento della progettata nuova strada (…)
e delle linee ferroviarie dall'esistenze carrozzeria situata sulla particella
numero 2 e che fossero garantiti gli accessi all'esistente capannone,
anche per gli autotreni di grosse dimensioni che regolarmente prendono
in consegna i veicoli accidentati o riparati. Tale richiesta di spostamento è
poi stata successivamente ritirata.
E.
Con decisione 28 ottobre 2005, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha approvato i piani
relativi alla galleria di base del Monte Ceneri, imponendo ad AlpTransit
una serie di oneri e di riserve. In tale contesto, il DATEC ha respinto la
richiesta degli espropriati di garantire gli accessi anche agli autotreni di
grosse dimensioni alla particella numero 2. Prendendo atto della
funzionalità ridotta degli accessi, essa ha rilevato che gli stessi si erano
tutelati giuridicamente formulando richieste di indennità espropriative.
F.
A seguito dell'insuccesso delle trattative avviate fra le parti, con istanza
14 dicembre 2009, l'AlpTransit – in qualità di espropriante – ha postulato
dinanzi alla Commissione federale di stima del 13° Circondario (di
seguito: CFS) l'apertura della procedura di stima nonché l'anticipata
immissione in possesso delle particelle numero 1 e 2 RFD del Comune di
X._______.
G.
Con decisione 21 gennaio 2010, la CFS ha accordato la postulata
anticipata immissione in possesso all'espropriante.
H.
Con decisione parziale 10 giugno 2010, la CFS ha accolto la domanda di
versamento di un acconto di 300'000 franchi sull'indennità d'espropriazio-
ne da parte dell'espropriante formulata dagli espropriati il 1° aprile 2010.
I.
Acquisiti agli atti i dati circa i prezzi pagati in zona, il 4 febbraio 2011 la
CFS ha esperito un'ispezione locale volta ad accertare la situazione alla
fine dei lavori. Alle parti è poi stato assegnato un termine per presentare
le proprie memorie conclusive.
J.
In proposito, gli espropriati – per il tramite del loro patrocinatore – hanno
A-3440/2012
Pagina 4
precisato le proprie richieste d'indennizzo postulando quanto segue: (i)
un'indennità di 5 franchi/m2 per l'occupazione temporanea e di
450 franchi/m2 per l'espropriazione definitiva parziale delle loro particelle;
(ii) un'indennità di svalutazione residua di 50'000 franchi per la particella
numero 1 e di 100'000 franchi per la particella numero 2; (iii) un'indennità
di 1'900'000 franchi per i lavori di trasformazione del capannone situato
sulla particella numero 2; (iv) l'assegnazione di congrue ripetibili e il
rimborso dei costi di 5'000 franchi inerenti alle perizie allestite dallo studio
U._______.
K.
Con decisione 24 maggio 2012, la CFS ha accolto parzialmente le
richieste d'indennizzo per espropriazione presentate dagli espropriati,
oltre ai relativi accessori, nella misura seguente:
A. B.______.:
CHF 320'000.-- (trecentoventimila) a titolo di indennità per
l'espropriazione definitiva parziale di 800 m
2
della particella numero 2
RFD del Comune di X.________;
CHF 500'000.-- (cinquecentomila) a titolo di indennità per inconvenienti
derivanti dalla riorganizzazione aziendale;
CHF 100'000.-- (centomila) a titolo di indennità per la sistemazione;
CHF 0.50 (cinquanta centesimi) il m
2
all'anno a titolo di indennità per
l'occupazione temporanea di 200 m
2
della particella numero 2 RFD del
Comune di X._______.
B. A A._______:
CHF 160'000.-- (centosessantamila) a titolo di indennità per l'espropria-
zione definitiva parziale di 400 m
2
della particella numero 2 RFD del
Comune di X._______;
CHF 0.50 (cinquanta centesimi) il m
2
all'anno a titolo di indennità per
l'occupazione temporanea di 120 m
2
della particella numero 2 RFD del
Comune di X._______.
C. B._______. e a A._______ (creditori solidali):
CHF 18'240.-- (diciottomila) per spese e ripetibili (IVA inclusa).
Essa ha respinto le altre richieste di indennizzo, segnatamente la ri-
chiesta di rimborso dei costi di 5'000 franchi sostenuti dagli espropriati per
l'allestimento delle perizie sul traffico da parte dell'ing. U._______.
L.
Con ricorso 27 giugno 2012, il signor A._______ (di seguito: ricorrente 1)
e la B._______ in Y._______, (di seguito: ricorrente 2) – sempre per il
tramite del loro patrocinatore – hanno impugnato i punti 1A e 1C del
dispositivo della predetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo
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federale. Chiedendo che le spese della procedura di ricorso vengano
poste a carico dell'espropriante, con la rifusione da parte di quest'ultima
di un'indennità adeguata per ripetibili, essi postulano l'accoglimento del
loro gravame e che i punti 1A e 1C (di conseguenza, anche il punto 2) del
dispositivo della decisione impugnata vengano riformati come segue: (1A)
AlpTransit deve versare alla B._______ 1'160'000 franchi per inconve-
nienti, ristrutturazione, sistemazione aziendale e svalutazione del terreno
residuo (oltre alle indennità per espropriazione formale definitiva e per
occupazione temporanea non oggetto del presente ricorso); (1C)
AlpTransit deve versare alla B._______ e al signor A._______
5'000 franchi a rifusione delle fatture dell'ing. U._______ (oltre ai 18'240
franchi di ripetibili che non sono oggetto di ricorso); (2) sull'importo
complessivo ancora dovuto, dedotto l'anticipo di 300'000 franchi già
soluto, è pagato l'interesse al saggio usuale dal 31 gennaio 2010
(immissione in possesso anticipata).
M.
Nelle proprie osservazioni 17 settembre 2012, l'AlpTransit ha in sunto
postulato il rigetto del ricorso nonché delle misure istruttorie ivi richieste,
con conseguente conferma della decisione impugnata. Con scritto 6 luglio
2012, la CFS ha rinunciato presentare le proprie osservazioni, riconfer-
mandosi nella propria decisione.
N.
Con scritto 9 gennaio 2014, i ricorrenti hanno rinunciato a una nuova
presa di posizione, riconfermandosi nel proprio ricorso e contestando le
osservazioni 17 settembre 2012 dell'AlpTransit. Essi hanno altresì ribadito
la richiesta d'ispezione locale e di allestimento di una perizia tecnica sui
preventivi.
O.
Ulteriori fatti ed argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 e segg. della Legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
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Pagina 6
in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione (LEspr, RS 711).
1.2 Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute
nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui
all'art. 37 LTAF, la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021).
1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e
dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui ai
ricorrenti, destinatari della decisione 24 maggio 2012 dell'autorità inferiore
qui impugnata, è stato concesso un indennizzo inferiore a quanto da loro
postulato, essi risultano direttamente toccati e hanno pertanto un
interesse a che la predetta decisione venga qui annullata.
1.4 La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata
con atto tempestivo (cfr. art. 22 e segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza
(cfr. art. 49 PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., Basilea 2013,
n. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 e segg.).
2.1.1 Allorquando l'autorità eccede o abusa del proprio potere d'apprez-
zamento, si considera che la stessa abbia agito in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 49 lett. a PA (cfr. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 512 e 516; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER; op. cit., n. 2.166 e 2.184 seg.; PIERMARCO ZEN-
RUFFINEN, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure,
2a ed., Basilea/Neuchâtel 2013, n. 1365). Vi è abuso nel potere d'apprez-
zamento quando l'autorità, pur rimanendo nei limiti del suo potere
d'apprezzamento, si fonda su delle considerazioni prive di pertinenza ed
estranee allo scopo perseguito dalle disposizioni legali applicabili, o viola i
principi generali del diritto, quali il divieto dell'arbitrio e della disparità di
trattamento, il principio della buona fede e il principio della proporzionalità
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Pagina 7
(cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER;
op. cit., n. 2.184 seg. con rinvii; TANQUEREL, op. cit., n. 513 – 515; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 394).
L'autorità supera il proprio potere di apprezzamento commettendo arbitrio
ai sensi dell'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) quando la sua decisione è
fondata su valutazioni insostenibili delle circostanze, è manifestamente
inconciliabile con le regole di diritto e con l'equità e si basa su elementi
sprovvisti di pertinenza o neglige fattori decisivi (cfr. DTF 112 II 318
consid. 2a; ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cade-
nazzo 2002, n. 417). L'annullamento di un giudizio si giustifica tuttavia
solo quando esso è arbitrario nel suo risultato e non unicamente nella sua
motivazione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.4, DTF 132 I 17 consid. 5.1,
DTF 131 I 217 consid. 2.1 e DTF 131 I 467 consid. 3.1; SCOLARI, op. cit.,
n. 455 e 457 con rinvii; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 302 con rinvii).
Per quanto attiene in particolare all'apprezzamento delle prove, lo stesso
è arbitrario allorquando è manifestamente insostenibile, in contraddizione
con gli atti dell'incarto o contrario al sentimento di giustizia e di equità,
oppure allorquando il giudice ha interpretato gli atti dell'incarto in maniera
insostenibile, ha disconosciuto delle prove pertinenti o si è fondato
soltanto su una parte dei mezzi di prova (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3,
DTF 120 Ia 31 consid. 4b e DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Onde dimostrarne
l'arbitrarietà, non è sufficiente argomentare che le prove in questione
avrebbero potuto essere valutate differentemente o, finanche, in modo
più convincente, ma occorre dimostrare che le conclusioni tratte dall'auto-
rità sono oggettivamente assolutamente insostenibili, in contrasto manife-
sto con la situazione effettiva o adottate senza motivi oggettivi (cfr. DTF
122 I 61 consid. 3a con rinvii; sentenza della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo del 6 aprile 1998, in: Giurisprudenza delle
autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.9 consid. 6).
2.1.2 Ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, l'accertamento dei fatti è incompleto
allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per
la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore.
L'accertamento è invece inesatto allorquando l'autorità ha omesso
d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera
erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha
fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli
atti dell'incarto, ecc. (cfr. BOVAY, op. cit., pag. 395; OLIVIER ZIBUNG/ELIAS
HOFSTETTER in: Waldmann/Weissenberger (ed.), VwVG Praxiskommentar
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Pagina 8
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Ginevra/Ber-
na 2009, n. 37 seg. ad art. 49 PA).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applica-
zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente
procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina
altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino
indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, DTF 121 V 204
consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità
giudiziaria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione
completo – eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si
tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a
questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Nel caso in cui le
questioni tecniche toccano la sicurezza, il riserbo dell'autorità di ricorso
sarà ancora più grande (cfr. DTAF 2008/18 consid. 4). Quando si devono
giudicare questioni tecniche speciali per le quali l'autorità di prima istanza
dispone di conoscenze specifiche, l'autorità di ricorso non si discosterà
senza validi motivi dall'apprezzamento di chi l'ha preceduta (cfr. DTF 133
II 5 consid. 3, DTF 131 II 680 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-7836/2008 del 21 dicembre 2011 consid. 3;
cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.154 e segg.).
3.
I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere
sentiti, in quanto la CFS avrebbe ignorato la perizia 11 dicembre 2009
allestita dall'ing. U._______ proposta quale prova per accertare i fatti
determinanti, senza neppure pronunciarsi al riguardo.
3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'auto-
rità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito
(cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale
doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di
ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49 consid. 1).
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Pagina 9
Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'interessato il
diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi
confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi
di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione,
di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative
risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr.
DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale
4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e 8C_321/2009 del 9 settembre 2009;
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7094/2010 del 21
gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii). Tale garanzia non serve solo a
chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di
partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto
tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione
della causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare all'emanazione
della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce
l'equità del procedimento (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 483 seg. con rinvii;
ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 8a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 835).
3.2 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua
decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è
ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il
destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso,
impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, DTF 129 I 232
consid. 3.2 con rinvii e DTF 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che
l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un
modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a
prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal
ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la
decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3, la già citata DTF 129 II 232
consid. 3.2 e DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale ammi-
nistrativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.2.2 con
rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRI-
STINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Pro-
zessrecht, 2a ed., Basilea 2010, n. 437; LORENZ KNEUBÜHLER, Die Be-
gründungspflicht. Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur
Begründung ihrer Entscheide, Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29 e
segg.). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella
decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che
sia stato portato a conoscenza dell'interessato o può discendere dal rinvio
a una presa di posizione di un'altra autorità sempre portata a conoscenza
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Pagina 10
dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c e DTF 113 II 204 consid. 2;
LORENZ KNEUBÜHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 8
ad art. 35 PA; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea
1991, pagg. 150 seg.), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i
documenti ai quali la decisione rimanda (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 535 con
riferimenti). L'ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita
in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle
circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata
nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale
federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono
perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata
per rendere il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 con i numerosi
riferimenti giurisprudenziali).
A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di motivazione può essere
sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati ad-
dotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un
successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdi-
zione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore
(cfr. DTF 126 I 72 consid. 2 con numerosi rinvii e DTF 116 V 28 consid. 3;
[tra le molte] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009
del 27 febbraio 2012 consid. 4.2.1; KNAPP, op. cit., pag. 150 seg.).
3.3 In concreto, lo scrivente Tribunale rileva che i ricorrenti hanno
prodotto ben due perizie riguardanti l'accesso alla particella numero 2
RFD del Comune di X._______, entrambe allestite dall'ing. U._______: la
prima l'11 dicembre 2009 (cfr. allegato n. 2 all'atto n. 8 dell'incarto ATG
[…] della CFS [di seguito: inc. CFS]), la seconda il 5 febbraio 2010
(cfr. allegato n. 15 all'atto n. 8 dell'inc. CFS). Orbene, se di fatto da un lato
la CFS nella decisione impugnata non si è pronunciata espressamente in
merito alla rilevanza delle predette perizie – ciò che potrebbe ravvisare
una violazione del diritto di essere sentito, ma non è il caso – d'altro lato
la stessa ha nondimeno fatto chiaramente riferimento al loro contenuto.
Essa ha infatti tenuto conto che, dopo l'effettuazione dei lavori previsti dal
progetto, le manovre di accesso al capannone sito sulla predetta
particella numero 2 sarebbero state possibili soltanto invadendo una
parte del prato della particella numero 1 RFD del Comune di X._______,
proprio così come indicato dall'ing. U._______ nella perizia 5 febbraio
2010 (cfr. allegato n. 15 sopracitato) prodotta dai ricorrenti. Che poi nella
prima perizia 11 dicembre 2009 tale circostanza non sia stata indicata
non è qui determinante, dal momento che la seconda perizia – si ricorda
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Pagina 11
entrambe allestite dal medesimo ingegnere – precisa quanto indicato
nella prima (ovvero in che misura l'accesso è compromesso). Non
riferendosi alla stessa, la CFS non ha fatto che esercitare il proprio potere
di apprezzamento sulle prove offerte, ciò che non appare né arbitrario, né
lesivo del diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Orbene, quand'anche si
ravvisasse una tale violazione, la stessa andrebbe comunque considerata
come sanata, dal momento che lo scrivente Tribunale si pronuncerà al
riguardo, per quanto necessario, nell'ambito del presente gravame.
4.
I ricorrenti, indicando come dinanzi alla CFS sia già stato esperito un
sopralluogo di cui difetta tuttavia la messa a verbale delle constatazioni di
fatto, postulano che venga effettuata un'ispezione locale anche in questa
sede. Parimenti chiedono che venga esperita una perizia tecnica che
verifichi, se necessario, i preventivi ch'essi hanno prodotto. Di avviso
contrario, la controparte si oppone alle predette richieste di prove, poiché
la documentazione prodotta dalle parti dinanzi alla CFS sarebbe sufficien-
temente chiara e permetterebbe di ben comprendere la fattispecie.
4.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di far amministrare delle prove
presuppone che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova
sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia
formulata nelle forme e nei termini prescritti. Dall'altra parte quand'anche
la prova offerta risulti di per sé lecita, la garanzia costituzionale dell'art. 29
cpv. 2 Cost. non impedisce all'autorità di porre un termine all'istruzione,
allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria
convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento
anticipato delle ulteriori prove richieste, è convinta che le stesse non
potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. DTF 134 I 140
consid. 5.3 e DTF 130 II 425 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale
2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2).
4.2 Nel caso concreto, lo scrivente Tribunale ritiene che la documen-
tazione agli atti, tra cui anche le varie perizie fatte allestire dai ricorrenti e
dalla controparte, sia già completa e che la fattispecie in oggetto sia stata
sufficientemente già discussa e chiarificata dinanzi all'autorità inferiore,
tant'è che la stessa – composta di membri qualificati provvisti delle
necessarie competenze tecniche – ha peraltro avuto modo di esperire un
sopralluogo e di valutare l'entità del danno cagionato dall'espropriazione
di una parte della particella numero 2 RFD del Comune di X._______
(cfr. atti n. 22 e n. 23 dell'inc. CFS). In tali circostanze, il solo fatto che le
constatazioni non siano state riportate nel processo verbale non giustifica
A-3440/2012
Pagina 12
l'esperimento di una nuova ispezione locale in sede ricorsuale. Nulla agli
atti indica poi che di fatto essi ne abbiano chiesto la verbalizzazione al
momento del sopralluogo, avendo gli stessi sollevato tale doglianza
soltanto dinanzi allo scrivente Tribunale. Peraltro, pure il Tribunale può
rinunciare a procedere a degli atti d'istruzione allorquando giudica – come
nel caso concreto – che un tale atto non è necessario per sincerarsi dei
fatti. Analogo discorso vale per la richiesta di esperimento di una perizia
tecnica per valutare i preventivi prodotti dai ricorrenti in merito ai lavori
necessari per creare un nuovo accesso, dal momento che di fatto – come
si vedrà nel proseguo (cfr. consid. 5.2 del presente giudizio) – nulla agli
atti indica che lo stesso debba per forza essere spostato così come
auspicato nei preventivi. Tali richieste di misure istruttorie vanno pertanto
qui respinte (cfr. art. 12 PA a contrario e art. 32 PA).
5.
Nel caso in disamina, i ricorrenti contestano unicamente i punti 1A, 1C
e 2 del dispositivo della decisione impugnata, e meglio, l'ammontare
dell'indennità concessa al ricorrente 1 per inconvenienti derivanti alla
riorganizzazione aziendale e per la sistemazione (cfr. punto 1A), nonché il
mancato rimborso dei costi delle perizie allestite dall'ing. U._______
(cfr. punto 1C) e, pertanto, anche il calcolo degli interessi (cfr. punto 2).
In casu, si tratta dunque di accertare se – tenuto conto delle circostanze
concrete, nonché dei principi qui applicabili (cfr. consid. 5.1 che segue) –
gli importi concessi dall'autorità inferiore per le predette posizioni
dell'indennità espropriativa appaiono adeguati e proporzionati rispetto ai
diritti espropriati e ai danni subiti dai ricorrenti, ciò che implica altresì di
verificare se quest'ultima ha accertato correttamente la fattispecie alla
base della propria decisione (cfr. considd. 5.2 e 5.3 che seguono).
5.1
5.1.1 Giusta l'art. 16 LEspr, l'espropriazione non può aver luogo che
verso piena indennità. Ciò indicato, nell'esame del patrimonio dell'espro-
priato, l'indennità non deve condurre né ad un impoverimento né ad un
arricchimento. Essa deve collocare l'espropriato in una situazione
economicamente equivalente a quella di cui avrebbe beneficiato senza
l'espropriazione (cfr. DTF 95 I 453 consid. 2 e DTF 93 I 554 consid. 3;
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8536/2010 del
10 novembre 2013 consid. 7; HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das
Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berna 1986, n. 4 ad art. 16 LEspr;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, Berna 1992, pag. 413).
A-3440/2012
Pagina 13
5.1.2 Giusta l'art. 19 LEspr, nel fissare l'indennità devono essere tenuti in
conto tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o
della limitazione dei suoi diritti. L'indennità comprende quindi (lett. a)
l'intero valore venale del diritto espropriato; (lett. b) inoltre, nel caso di
espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente
connessi, l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad
essere diminuito; (lett. c) l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti
dall'espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso
ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione.
5.1.3 In particolare, in caso di espropriazione parziale non è dovuta
alcuna indennità per il deprezzamento della frazione residua, in quanto il
deprezzamento sia compensato da speciali vantaggi che derivano alla
frazione stessa dall'impresa dell'espropriante (art. 22 cpv. 1 LEspr).
Devesi invece tener conto del danno derivante dalla perdita o dalla
diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che senza
l'espropriazione la frazione residua avrebbe conservati secondo ogni
probabilità (art. 22 cpv. 2 LEspr).
Allorquando un fondo parzialmente espropriato non ha più, in seguito alla
soppressione o allo spostamento di una strada pubblica, uno sbocco
sufficiente, e partendo subisce una svalutazione, l'ente espropriante è
tenuto in linea di massima a risarcire il predetto pregiudizio giusta l'art. 22
cpv. 2 LEspr (cfr. DTF 98 Ib 203 consid. 2a e DTF 95 I 302 consid. 5b;
PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 1131).
5.1.4 Per "altri pregiudizi" ai sensi dell'art. 19 lett. c LEspr si intendono
tutti i rimanenti pregiudizi causati al patrimonio dell'espropriato a comple-
mento di quelli subiti in rapporto al diritto espropriato già indennizzati sulla
base dell'art. 19 lett. a e lett. b LEspr (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT,
op. cit., n. 1184 con rinvii; RAPHAËL EGGS, Les « autres préjudices » de
l'expropriation. L'indemnisation au-delà du modèle fondé sur la valeur
vénale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2013, n. 643 e segg.). Più precisamente, il
termine "altri pregiudizi" sottolinea il carattere complementare e il limite
quantitativo dell'indennizzo concesso sulla scorta dell'art. 19 lett. c LEspr:
è infatti soltanto se i restanti pregiudizi non risultano già coperti dall'inden-
nità concessa sulla base dell'art. 19 lett. a e lett. b LEspr, ch'essi vanno
indennizzati nel rispetto del diritto al pieno indennizzo di cui all'art. 16
LEspr (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 196 ad art. 19 LEspr).
A-3440/2012
Pagina 14
Sotto la nozione di "altri pregiudizi" rientrano segnatamente le spese rese
necessarie dall'espropriazione e quelle rese inutili, quest'ultime nella
misura in cui non erano prevedibili al momento in cui sono giunte per
l'espropriato; la perdita temporanea di reddito o di beneficio dell'impresa,
a meno che quest'ultima sia a tal punto legata al fondo espropriato da
non poter più perseguire la propria attività in un altro luogo; la perdita di
reddito futuro, se tale perdita è la conseguenza adeguata dell'espropria-
zione e appare come altamente verosimile; ecc. (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-
ECABERT, op. cit., n. 1185 con rinvii).
5.1.5 Il diritto all'indennizzo presuppone tuttavia che in corrispondenza del
pregiudizio avanzato dall'espropriato – indipendentemente dalla sua
natura – sussista un nesso di causalità naturale e adeguata con la sop-
pressione, la modifica, il trasferimento del diritto espropriato (cfr. MOOR,
op. cit., pag. 415; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137; EGGS,
op. cit., n. 649 e segg.). Secondo il corso ordinario delle cose e
dell'esperienza generale della vita, l'espropriazione deve essere propria a
produrre un effetto del genere di quello che si è realizzato. Il mancato
reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui, senza l'espropriazione,
lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o almeno con alta
verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa, fondata su delle
considerazioni congiunturali o economiche, o su delle previsioni future
senza fondamenti precisi, non basta (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op.
cit., n. 1138). In assenza di detto nesso di causalità, per l'espropriato non
sussiste pertanto alcun diritto all'indennizzo (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.4).
L'esigenza di un nesso di causalità si applica altresì allorquando
un'espropriazione parziale genera la perdita o la diminuzione dei vantaggi
di fatto di cui beneficiava la frazione residua del fondo ai sensi dell'art. 22
cpv. 2 LEspr. In questo caso, secondo il Tribunale federale, l'espropriazio-
ne deve apparire come la condizione senza la quale la perdita o la
diminuzione del vantaggio non si sarebbe verificata (cfr. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 731; ZEN-RUFFI-
NEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1139; parimenti sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.4).
5.2 Per quanto riguarda l'indennità di 1'160'000 franchi richiesta per
inconvenienti, ristrutturazione, sistemazione aziendale e svalutazione del
terreno residuo (oltre alle indennità per espropriazione formale definitiva e
per occupazione temporanea), lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.
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Pagina 15
5.2.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha accertato che
l'intervento espropriativo comporta la soppressione dell'area destinata a
piazzale della particella numero 2 RFD del Comune di X._______ e la
riduzione della funzionalità degli accessi. Tenuto conto dell'attività dei
ricorrenti, essa ha sancito che l'area deve essere riorganizzata, limitando
praticamente della metà l'attività d'officina, adibendola a sosta dei veicoli
con la creazione di un nuovo piazzale. Per stabilire il relativo indennizzo,
la CFS ha ritenuto come adeguata e conforme ai principi di estimo la
valutazione eseguita dallo specialista dell'espropriante che, basandosi sul
sistema a reddito, ha stabilito l'indennità sulla base della differenza
risultante dal valore dell'edificio prima e dopo l'espropriazione, come pure
su un tasso di capitalizzazione del 7%, anch'esso adeguato, tenuto conto
della vetustà degli edifici. Essa ha dunque stabilito un'indennità
dell'importo di 497'000 franchi arrotondati a 500'000 franchi per gli
inconvenienti derivanti alla riorganizzazione aziendale. La CFS ha inoltre
stabilito che, dopo l'intervento espropriativo, un accesso conforme alle
norme tecniche (con un raggio di curvatura di sei metri) può essere
facilmente creato utilizzando l'area esistente sul lato sud della particella
numero 2 RFD del Comune di X._______ – appartenente al ricorrente 1 –
attualmente occupata da un orto, di modo che non sussistono le
condizioni per un risarcimento. Nondimeno, essa ha riconosciuto ai
ricorrenti un importo di 100'000 franchi per le necessarie sistemazioni e
riorganizzazioni esterne ed interne (pavimentazioni, riorganizzazione
capannone, sistemazione area orto ecc.). Essa non ha per contro
concesso un'indennità per il deprezzamento della parte residua del fondo,
in quanto la parte espropriata non influisce sull'assetto restante dei fondi
che rimangono di forma rettangolare e regolare, di modo che le possibilità
edificatorie rimangono intatte.
5.2.2 Al contrario, i ricorrenti ritengono invece che sarebbe necessario
ripristinare altrove il piazzale e l'accesso a capannone. Se è giusto che
all'esterno vi è un orto, la creazione di un accesso al capannone da quel
lato comporterebbe evidentemente, oltre alla costruzione di un nuovo
portone d'entrata, la demolizione e la ricostruzione altrove dei locali, dei
servizi e delle installazioni che oggi si trovano all'interno, a ridosso del
lato del manufatto che va aperto (tank olio, ufficio, servizi, locale
verniciatura, ecc.), così come illustrato per la soluzione 2 nel preventivo
25 aprile 2005 dell'arch. T._______ (cfr. allegato n. 4 all'atto n. 8
dell'inc. CFS). Per tale intervento essi postulano l'indennizzo dell'importo
di 960'000 franchi come da preventivo. Affinché la circolazione e la
manovra degli automezzi pesanti rimangano possibili, essi ritengono
come necessario ripristinare anche il piazzale esterno. Secondo la perizia
A-3440/2012
Pagina 16
dell'ing. V._______ si tratterebbe di 500 m2 che per questa occupazione
perderebbero la vocazione artigianale industriale. Per questi motivi, essi
ritengono inoltre che andrebbe aggiunto un importo di 200'000 franchi
(500 m2 x 400 franchi/m2) quale risarcimento della superficie di terreno
che dovrebbe essere adibita a piazzale sul lato sud-ovest. Essi reputano
inoltre che il calcolo escogitato dal perito dell'AlpTransit, recepito senza
spiegazioni dalla CFS, sarebbe arbitrario, in quanto sarebbe un esercizio
teorico-astratto, senza connessione con la situazione reale, che
poggerebbe sulla premessa errata che gli autoveicoli pesanti possono
continuare a entrare ed uscire senza problemi dal capannone.
5.2.3 Al riguardo, lo scrivente Tribunale deve innanzitutto constatare
come dagli atti dell'incarto risulti che l'espropriazione parziale definitiva
nella misura di 800 m2 del piazzale dinanzi al capannone sito sulla
particella numero 2 RFD del Comune di X._______, comporta di fatto una
riduzione della funzionalità dell'accesso allo stesso, ma non la sua
soppressione. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, in effetti né
la perizia 22 luglio 2009 dell'ing. V._______ (cfr. doc. O allegato all'atto
n. 1 dell'inc. CFS), né tantomeno le due perizie 11 dicembre 2009 e
5 febbraio 2010 dell'ing. U._______ ch'essi invocano per asserire il
contrario (cfr. allegati n. 2 e n. 15 all'atto n. 8 dell'inc. CFS), indicano una
soppressione dell'accesso. Se la perizia dell'ing. V._______ indica che è
ancora possibile accedere al capannone, le perizie dell'ing. U._______ (in
particolare quella del 5 febbraio 2010) precisano che l'accesso è ancora
possibile con una parziale invasione del prato sito a lato dell'accesso
stesso. Da qui la necessità di riadattare gli spazi esterni utilizzando una
parte del prato (orto) adiacente all'attuale accesso. Orbene, se da un lato
risulta che è possibile accedere al capannone con un raggio di curvatura
di 6 metri, effettuando alcuni interventi per garantire detto accesso anche
dopo l'espropriazione, d'altro canto non sono richieste modifiche
sostanziali della struttura. In tali circostanze, le constatazioni alla base
dell'indennizzo da parte della CFS appaiono corrette. In tal senso, non vi
è alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti.
Nel proprio calcolo, l'autorità inferiore ha poi debitamente tenuto conto
della riduzione dell'attività derivante per i ricorrenti concedendo un
indennizzo di 500'000 franchi. Che tale calcolo faccia riferimento alla
perizia dell'ing. V._______ è qui ininfluente, dal momento che la CFS –
quale autorità composta di esperti – non è legata alle conclusioni delle
parti e nel contempo è libera di ispirarsi alle proposte da loro inoltrate,
qualora risultino appropriate e conformi alla sua prassi. Orbene non va
dimenticato che le strutture presenti sulla particella numero 2 RFD del
A-3440/2012
Pagina 17
Comune di X._______ non sono recenti, bensì datate, se non addirittura
vetuste, così come giustamente constatato dalla CFS, nonché come
risultante dalla documentazione fotografica prodotta dagli stessi ricorrenti
(cfr. allegati all'atto n. 24 dell'inc. CFS). Il calcolo dell'indennizzo basato
sul metodo del valore di reddito di un fondo, tenendo conto della
differenza di valore dell'edificio prima e dopo l'espropriazione, prendendo
in conto un tasso di capitalizzazione del 7%, visto lo stato attuale delle
strutture ivi presenti (cfr. UNION SUISSE DES EXPERTS CANTONAUX EN
MATIÈRE D'ÉVALUATION DES IMMEUBLES/CHAMBRE D'EXPERTS EN
ESTIMATIONS IMMOBILIÈRES/ASSOCIA-TION SUISSE D'ÉCONOMIE IMMOBILIÈRE,
Le manuel suisse de l'estimateur, évaluation des immeubles, Coira 2005,
pag. 61 e segg.), appare qui appropriato e per nulla arbitrario,
contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, ma per nulla comprovato.
L'importo di 500'000 franchi per gli inconvenienti derivanti alla
riorganizzazione aziendale risulta pertanto non solo proporzionato, ma
anche adeguato. Sebbene di fatto l'accesso non venga soppresso, la
CFS ha anche tenuto conto degli accorgimenti necessari per la sua
sistemazione, concedendo un indennizzo di 100'000 franchi, ciò che
appare qui adeguato. Il mancato indennizzo della parte residua del fondo,
tenuto conto che le restanti possibilità edificatorie non vengono
compromesse, appare anch'esso corretto.
Ciò precisato, a mente dello scrivente Tribunale, i ricorrenti sembrano
dimenticare che il pieno indennizzo di cui all'art. 116 LEspr implica che lo
stesso sia proporzionale al danno subito. È vero che gli stessi non devo-
no risultare impoveriti dall'espropriazione, ma neppure arricchiti. La
creazione di un nuovo accesso in un altro punto della particella, così
come auspicato dai ricorrenti e indicato nel preventivo 26 aprile 2005
allestito dall'arch. T._______ (cfr. soluzione 2 nell'allegato n. 4 all'atto n. 8
dell'inc. CFS), con stravolgimento della struttura attuale, non risulta qui
necessario (cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio), motivo per cui non vi
è spazio per l'indennizzo da essi postulato. Se i ricorrenti reputano di
dover modificare l'attuale accesso, creando un nuovo piazzale e ristruttu-
rando nel contempo parte del capannone, sono liberi di farlo. Tuttavia, in
tale evenienza non spetta all'espropriante pagare i conseguenti costi di
un intervento più ampio rispetto a quanto ragionevolmente richiesto per
mantenere l'attuale accesso. In assenza della prova del nesso di
causalità tra il danno asserito – e dunque l'ammontare dell'importo fatto
valere a titolo d'indennità – e l'espropriazione, non vi è alcun diritto ad
essere indennizzati (cfr. consid. 5.1.5 del presente giudizio). Ne discende
che la censura dei ricorrenti non può che essere respinta.
A-3440/2012
Pagina 18
5.3 Per quanto concerne invece la richiesta di rimborso della fattura
dell'importo di 5'000 franchi inerente alle perizie allestite dallo studio
U._______ (cfr. fattura allegata all'atto n. 39 dell'inc. CFS), lo scrivente
Tribunale rileva quanto segue.
5.3.1 In concreto, la CFS non ha riconosciuto la fattura dello studio
U._______, in quanto qualora fossero state riconosciute pretese per
accesso insufficiente – ciò che non è qui il caso – su questa questione
essa avrebbe avuto al suo interno le conoscenze specialistiche per
pronunciarsi sulla stessa o avrebbe potuto ricorrere alla consulenza di
specialisti esterni.
Al contrario, i ricorrenti obiettano in sunto che le conoscenze tecniche dei
membri della CFS sarebbero bastate "qualora fossero state riconosciute
pretese per accesso insufficiente". Essi indicano che è proprio per
provare che gli accessi sono divenuti insufficienti, circostanza che
l'espropriante si ostinerebbe a negare, ch'essi si sarebbero rivolti ad uno
specialista prima che fosse addita la CFS, quando le parti stavano ancora
trattando per cercare di trovare un compromesso. A loro avviso, l'indagine
privata avrebbe sovvertito il parere del perito dell'AlpTransit, fatto che
dimostrerebbe che la prova era ed è necessaria, non solo utile. Il man-
cato indennizzo di dette perizie lederebbe pertanto l'art. 119 cpv. 1 LEspr.
5.3.2 A tal proposito, lo scrivente Tribunale ritiene che, dal momento che
la CFS si può avvalere di persone altamente qualificate per tutte le
questioni tecniche concernenti il calcolo dell'indennizzo e dell'impatto
dell'espropriazione su un dato fondo e procedere spontaneamente a tutti
gli accertamenti necessari, gli atti intrapresi privatamente da una parte,
senza l'avallo di quest'ultima, rimangono a suo carico se risultano non
necessari (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
5029/2011 del 3 luglio 2013 consid. 5.2.3). Nel caso in disamina, la CFS
ha potuto constatare personalmente in che misura l'accesso al capan-
none presente sulla particella numero 2 RFD del Comune di X._______
sarebbe stato ridotto, recandosi sul posto nell'ambito di una ispezione
locale (cfr. atti n. 22 e n. 23 dell'inc. CFS). Essa non ha per contro
ordinato alcuna perizia per accertare l'entità del danno, né tantomeno
risultano indizi che i ricorrenti abbiano proposto alla stessa di far effettua-
re le perizie dall'ing. U._______, tant'è che come da loro stessi dichiarato,
esse sono state eseguite privatamente, prima di addire la CFS e senza il
suo avvallo. Peraltro, le perizie dell'ing. U._______ non fanno altro che
andare in sostanza nel medesimo senso della perizia dell'ing. V._______
fatta allestire dalla controparte (secondo cui l'accesso è ancora possibile).
A-3440/2012
Pagina 19
Le stesse non erano dunque necessarie, di modo che è a giusta ragione
che la CFS non ha concesso il rimborso. Non si vede in ogni caso in ché
il mancato rimborso dei costi delle perizie lederebbe l'art. 119 cpv. 1
LEspr. Ne discende, che la censura dei ricorrenti non può che essere
respinta.
6.
In definitiva, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei
confronti dei ricorrenti – segnatamente il metodo di calcolo delle indennità
concesse – non è contraria al diritto applicabile, non si basa su delle
constatazioni arbitrarie o inesatte delle circostanze di fatto e delle prove.
Essa non può inoltre essere considerata né frutto di un abuso del potere
di apprezzamento dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche
in quest'ottica – inadeguata. La stessa va dunque qui integralmente
confermata. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
7.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009
consid. 10, A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007
del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le
spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le
conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può proce-
dere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutil-
mente sono addossate a chi le ha cagionate (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-7836/2008 del 21 dicembre 2011 consid. 9).
Nella fattispecie, le spese processuali fissate a 2'000 franchi sono poste a
carico della controparte.
Non ci sono tuttavia motivi di accordare un'indennità a titolo di ripetibili ai
ricorrenti, totalmente soccombenti (cfr. sentenze del Tribunale federale
1E.20/2005 del 16 maggio 2006 consid. 4, 1E.1/2006 del 12 aprile 2006
consid. 11, 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 6; sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009
consid. 10, A-6004/2008 del 22 aprile 2009 consid. 10 e A-5968/2007 del
14 aprile 2009 consid. 8).
(dispositivo a pagina seguente)
A-3440/2012
Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, fissate a 2'000 franchi, sono poste a carico della
controparte. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale,
entro un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente
decisione. Il bollettino di versamento sarà inviato per corrispondenza
separata.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: