Corte I
A-344/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Michael Beusch, André Moser,
cancelliere Manuel Borla.
X._______ SA, ...
patrocinata …,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Sdoganamento preferenziale, certificati d'origine delle
merci, esazione posticipata dei contributi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-344/2008
Fatti:
A.
Nel corso dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2005 le ditte Y._______
SA e Z._______ SA, per conto della X._______ SA, hanno dichiarato
presso l'Ufficio doganale di Chiasso Ferrovia, nella procedura modello
90 con aliquota preferenziale, merce in provenienza dalla Cina,
segnatamente registratori DVD e un televisore, ottenendo
un'esenzione da dazi.
B.
In data 25 ottobre 2006 la Direzione generale delle dogane (in seguito
DGD) ha chiesto alla competente autorità doganale cinese di verificare
posticipatamente l'autenticità e l'esattezza dei certificati di origine
Form. A.
C.
Con scritto del 12 marzo 2007 l'autorità cinese ha comunicato alla
DGD che, avendo la ditta fornitrice terminato la propria attività, non
era più possibile comprovare l'origine della merci in questione.
D.
Con due scritti del 16 aprile 2007 la Direzione di circondario delle
dogane di Lugano (DCD) ha comunicato alla X._______ SA che i
certificati di origine non potevano essere considerati validi in quanto
l'autorità cinese non aveva potuto decidere sull'origine effettiva dei
prodotti. Col medesimo scritto la DCD ha informato di dover annullare
detti certificati, con il conseguente rifiuto della concessione del
trattamento preferenziale nell'ambito del sistema generalizzato delle
preferenze, nonché di procedere con l'esazione posticipata
dell'importo di fr. 23'126.15 rispettivamente di fr. 10'543.05.
E.
Con scritto del 16 maggio 2007 la X._______ SA prendendo posizione
sugli scritti del 16 aprile 2007, ha chiesto l'abbandono con effetto
immediato della procedura di esazione posticipata in ossequio del
principio di legalità, di proporzionalità e della buona fede.
F.
Il 10 agosto 2007 la DCD ha emanato due decisioni di riscossione a
posteriori nei confronti della X._______ SA a motivo dell'impossibilità
Pagina 2
A-344/2008
di controllare l'esatta origine delle merci e il conseguente
annullamento dei certificati di origine.
G.
Con scritto del 12 settembre 2007 la X._______ SA ha interposto
ricorso contro la decisione della DCD relativa all'importo di fr.
10'543,05 contestando la legittimità della riscossione posticipata e
ribadendo che al momento dell'esportazione l'autorità cinese ha
formalmente attestato di avere svolto dei controlli sulla correttezza
della dichiarazione dell'esportatore circa l'origine dei beni.
H.
Con decisione del 3 dicembre 2007, la DGD ha statuito sul ricorso
respingendolo.
I.
Con atto del 17 gennaio 2008, la X._______ SA (in seguito ricorrente)
ha impugnato detta decisione davanti al Tribunale amministrativo
federale chiedendone l'annullamento e protestando indennità di spese
ripetibili.
J.
Con scritto del 19 febbraio 2008 la DGD ha indicato che, mancando
nel ricorso della ricorrente nuove argomentazioni, ha rinunciato ad una
presa di posizione rinviando alle considerazioni già espresse con la
decisione del 3 dicembre 2007.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul
presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.32).
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come
pure da normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (art. 52 PA).
Pagina 3
A-344/2008
1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la
ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali. Dato è quindi
anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere
esaminato nel merito.
1.4 Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già
pendente al momento dell'entrata in vigore il 1. maggio 2007 della
Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), giusta
l'art. 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie è
ancora sottoposto alla vecchia Legge federale del 1. ottobre 1925 sulle
dogane (vLD; decisioni del Tribunale federale 2C_366-367-368/2007
del 3 aprile 2008 consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo
federale A-4923/2007 del 28 luglio 2008 consid. 1.4).
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato
né dai motivi adotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
Nella fattispecie in esame la ricorrente postula l'annullamento della
decisione della DGD, sostenendo che la stessa sia incostituzionale
perché resa in violazione del diritto di essere sentita (art. 29 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 [Cost.; RS 101]), del principio della buona fede (art. 9 Cost.) e
del principio di presunzione di innocenza (art. 32 Cost.).
3.
3.1 Giusta l'art. 1 vLD chiunque varca la linea doganale svizzera o
trasporta merci attraverso la stessa deve osservare le prescrizioni
della legislazione doganale.
3.2 La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali concer-
nenti regole d'origine da cui può essere dedotto un trattamento pre fe-
renziale di determinate merci al momento del loro passaggio alla do-
gana (cfr. al riguardo le decisioni del Tribunale amministrativo federale
Pagina 4
A-344/2008
A-4923/2007 del 28 luglio 2008, consid. 3.1; A-1482/2007 del 2 aprile
2008, consid. 4.5; A-1715/2006 del 9 novembre 2007, consid. 2.2; A-
1883/2007 del 4 settembre 2007, consid. 3.2; REMO ARPAGAUS, Das
schweizerische Zollrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry
Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweizerisches Bundes-
verwaltungsrecht [SBVR] XII, Basilea 2007, no. 561; MARCO VILLA, La
réglementation de l'origine des marchandises, Étude de droit suisse et
de droit communautaire, Losanna 1998, pag. 117 segg.).
Giusta la Legge federale del 9 ottobre 1981 sulla concessione di
preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo (Legge sulle
preferenze tariffali; RS 632.91), nonché l'Ordinanza del 17 aprile 1996
concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in
sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali; RS 632.911), i prodotti
originari di detti Paesi, tra cui la Cina, beneficiano di un trattamento
preferenziale all'importazione in base alle disposizioni dell'Ordinanza
del 16 marzo 2007 concernente le regole d'origine per la concessione
di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (OROPT; RS 946.39). Ciò
avviene dietro presentazione di un certificato di origine modulo A
rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese
beneficiario (artt. 20 e 23 OROPT).
L'art. 1 cpv. 1 let. d OROPT indica che i Paesi interessati forniscono
assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le
condizioni della collaborazione amministrativa.
Il controllo a posteriori di prove dell’origine avviene per campionatura;
è effettuato inoltre ogni qual volta le autorità doganali svizzere nutrono
dubbi fondati circa l’autenticità del documento o l’esattezza dei dati
concernenti l’origine dei prodotti in questione (art. 38 cpv. 1 OROPT).
Le autorità doganali svizzere comunicano all’organo governativo
competente del Paese beneficiario oppure alle autorità doganali del
Paese di transito tutte le circostanze che inducono a supporre
l’inesattezza dei dati figuranti nella prova dell’origine in questione
(art. 38 cpv. 4 OROPT).
4.
Nel suo gravame, la ricorrente ha fatto valere eccezioni di natura
formale, segnatamente la violazione del diritto di essere sentito. Essa
ritiene infatti che alla base della decisione di esazione posticipata vi
sia un'argomentazione di fatto sulla quale non é stata svolta nessuna
Pagina 5
A-344/2008
istruttoria, rispettivamente di non conoscere gli elementi sui quali la
DCD ha fondato la propria decisione.
4.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 Cost. e, per quanto concerne la procedura amministrativa
federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse garanzie
costituzionali di procedura (MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, Berna 2000, pag. 202 segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse Vol. II. Les
droits fondamentaux, 2a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berna 2000, pag. 207 segg.; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 360 segg.; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.;
MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005, pag. 285
segg.), in particolare il diritto per la persona interessata di prendere
conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, DTF 126 I 7 consid.
2b; DTAF 2008/14 consid. 6.2.1; DTAF 2009/36 consid. 7.1), di
esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione
sia presa nei suoi confronti, di produrre delle prove rilevanti, d'ottenere
che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'ammi -
nistrazione dei mezzi di prova essenziali o almeno di poter esprimersi
sul loro risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la
decisione da emanare (DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi
citata).
A questo proposito in procedura amministrativa si precisa che la parte
o il suo rappresentante hanno il diritto di esaminare alla sede
dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da
questa, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova
(art. 26 cpv. 1 let. b PA). Giusta l'art. 27 PA l'autorità può negare
l'esame degli atti a determinate condizioni.
4.2 Tale diritto rappresenta una garanzia costituzionale di natura for -
male, la cui violazione deve essere esaminata d'ufficio ed implica in
principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle probabilità d'esito positivo del ricorso nel merito (DTF 132 V 387
consid. 5.1; DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b;
DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata; DTAF 2008/47
consid. 3.3.4; DTAF 2009/36 consid. 7.3).
Pagina 6
A-344/2008
4.3 Con scritto del 16 aprile 2007 la DCD ha fissato alla qui ricorrente
un termine per esprimersi, prima dell'emissione della decisione di
esazione posticipata; termine che poi su richiesta della stessa é stato
prorogato al 21 maggio 2007. L'agire della DCD ha rispettato dunque il
diritto della ricorrente ad esprimersi in merito agli elementi pertinenti
prima di una decisione nei suoi confronti, rispettivamente il suo diritto
a produrre delle prove rilevanti.
Per quanto attiene la censura inerente la mancanza di istruttoria da
parte della DCD, si rileva che la giurisprudenza ha già avuto modo di
esprimersi indicando che per la salvaguardia del diritto di essere
sentito, giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost., le autorità svizzere devono far
capo una seconda volta all'assistenza dello stato d'esportazione se le
circostanze lo esigono. Tale domanda é giustifcata unicamente se
esistano delle ragioni per pensare che le autorità doganali dello Stato
di esportazione potrebbero riconsiderare la loro decisione (decisioni
del Tribunale amministrativo federale A-4923/2007 del 28 luglio 2008
consid. 3.5; A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.4).
Nella fattispecie non sussistono i presupposti per una riconsiderazione
di tale decisione nella misura in cui la società esportatrice ha
terminato la propria attività. Anche in merito a questa censura non può
dunque essere seguita la tesi della ricorrente.
Per quanto attiene infine la censura circa la mancanza di conoscenza
degli elementi di fatto sui quali l'autorità fonda la propria decisione va
ricordato come dagli atti in possesso dello scrivente Tribunale non
risulta una richiesta della ricorrente in questo senso.
Abbondanzialmente si osserva inoltre, come indica anche la ricorrente
nel suo ricorso (paragrafi 4.1 e 4.2), che la violazione del diritto di
essere sentita viene sollevata per la prima volta dinnanzi allo scrivente
tribunale.
Alla luce di quanto sopra menzionato non si può ammettere
l'argomentazione della ricorrente relativa alla violazione del diritto di
essere sentito.
5.
Tenuto conto delle censure sollevate occorre ora soffermarsi
sull'asserita violazione del principio della buona fede da parte della
DCD.
Pagina 7
A-344/2008
5.1 Ancorato all'art. 9 Cost. e valido per l'insieme dell'attività dello
Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe
condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle
promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia
posta in esse (DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1,
DTF 129 I 161 consid. 4).
Il principio della buona fede contraddistingue pure i rapporti tra le
autorità fiscali e il contribuente; il diritto fiscale è tuttavia dominato dal
principio della legalità, di modo che il principio della buona fede risulta
avere in questo ambito un'influenza più limitata, soprattutto nei casi vi
entri in collisione (art. 5 Cost.; cfr. inoltre sempre DTF 131 II 627
consid. 6.1, DTF 118 Ib 312 consid. 3b; JEAN-MARC RIVIER, Droit fiscal
suisse, 2. ed., Losanna 1998, pag. 132; ERNST BLUMENSTEIN/PETER
LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo
2002, pag. 28).
Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'ammi-
nistrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un am-
ministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a con-
dizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei
confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti del-
le sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia
potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione
ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso
disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza
subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia
non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formu-
lato il suo avviso (fra le tante DTF 131 II 627 consid. 6.1 e le referenze
ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1391/2006
del 16 gennaio 2008 consid. 2.3; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Ent-
wicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con
ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza).
5.2 Nel caso in esame, la ricorrente adduce la propria buona fede
sostenendo di essersi fidata sulla documentazione ufficiale rilasciata
dall'autorità cinese e di non aver avuto alcun motivo di sospettare del
proprio partner commerciale.
Sennonché, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, le
allegazioni della qui ricorrente non possono trovare conferma.
Pagina 8
A-344/2008
Infatti dagli atti di causa non si evince alcuna promessa o
rassicurazione operata da parte dell'autorità svizzera sulla quale la
ricorrente potesse fare affidamento. A questo proposito si ricorda
inoltre come i documenti relativi alle merci importate, segnatamente i
certificati di origine, cui essa fa riferimento, siano stati redatti
dall'autorità cinese. A maggior ragione la censura inerente la fiducia
nei confronti del partner commerciale non può essere seguita nella
misura in cui mal si vede come la DCD avrebbe potuto intervenire in
questo senso.
6.
A mente della ricorrente la DCD avrebbe inoltre violato il principio di
presunzione di innocenza menzionato all'art. 32 cpv. 1 Cost. In
particolare essa rileva come sia insostenibile un'esazione posticipata
di dazi doganali non essendoci alcuna prova circa la provenienza delle
merci e non essendoci alcun indizio per una loro provenienza al di
fuori della Cina.
6.1 La giurisprudenza ha riconosciuto che il principio di innocenza
garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost., nonché dall'art. 6 cifra 2 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), trova
applicazione unicamente in diritto penale (decisioni del Tribunale
amministrativo federale A-1337/2007 del 21 settembre 2009 consid.
3.1, C-777/2007 del 9 gennaio 2009 consid. 7). A questo proposito
occorre dunque, in primo luogo, analizzare se la decisione della DCD
inerente l'esazione posticipata secondo aliquota di dazio normale,
rientri sotto questo campo del diritto o meno.
6.1.1 Conformemente all'art. 13 vLD, il pagamento del dazio incombe
alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e a quelle
indicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le
merci sono state importate o esportate. Tutte rispondono solidarmente
delle somme dovute. Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono soggette all'ob-
bligo della denuncia doganale le persone che trasportano merci oltre il
confine nonché i loro mandanti (decisione del Tribunale amministrativo
federale A-1482/2007 del 2 aprile 2008 consid. 4.4).
6.1.2 Giusta i combinati disposti degli artt. 74 cifra 9 e 80 vLD,
chiunque ottiene l'ammissione in franchigia o una riduzione del dazio
per merci che non rispondono alle condizioni prescritte, commette una
contravvenzione doganale, cui è applicabile il titolo secondo della
Pagina 9
A-344/2008
Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo
(DPA; RS 313.0).
6.1.3 Giusta l'art. 12 cpv. 1 DPA, quando, a seguito di un'infrazione
alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto
riscossa, la contribuzione non reclamata, così come gli interessi,
vanno pagati successivamente, indipendentemente dalla punibilità di
una determinata persona. L'art. 12 al. 2 DPA precisa che obbligato al
pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito
profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa.
6.1.4 L'illecito di cui all'art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale
generato dal mancato pagamento dei contributi dovuti. Esso può con-
sistere non solo in un aumento degli attivi ma anche in una diminu-
zione dei passivi. Ciò è normalmente il caso quando un contributo do-
vuto non è stato versato (DTF 110 Ib 310 consid. 2c; decisione del Tri-
bunale federale A.490/1984 del 20 dicembre 1985 consid. 3c). Affinché
l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente
stata compiuta un'infrazione penale (decisione del Tribunale federale
2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1; DTF 115 Ib 360 consid. 3a;
DTF 106 Ib 221 consid. 2c; decisione della Commissione federale in
materia di contribuzioni del 12 gennaio 2001, pubblicata in Giurispru-
denza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC]
65.61 consid. 3d/bb; KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Motive
- Doktrin - Rechtsprechung, Berna 1998, pag. 36). L'applicazione di
questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale
specifica, né da una colpa, né ancora dal promuovimento di una
procedura penale (decisione del Tribunale federale 2C_366-367-
368/2007 del 3 aprile 2008, consid. 5; DTF 106 Ib 221, consid. 2c).
6.1.5 In particolare giurisprudenza e dottrina hanno avuto modo di
indicare che sulla base dei primi due capoversi dell'art. 12 DPA,
l'autorità amministrativa ha la facoltà di adottare decisioni di
assoggettamento con misure di esecuzione, mentre una responsabilità
solidale ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 DPA deve essere resa dall'autorità
penale (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1739/2006
del 27 settembre 2007 consid. 4.1; HAURI, op. cit., pag. 39). In altre
parole le decisioni inerenti misure esecutive giusta i primi due
capoversi non costituiscono una sanzione penale; infatti per
pronunciare questo tipo di assoggettamento, un'infrazione oggettiva
alla legislazione amministrativa federale è sufficiente e una colpa, o a
Pagina 10
A-344/2008
maggior ragione una condanna penale, non è necessaria (decisione
del Tribunale amministrativo federale A-1739/2006 del 27 settembre
2007 consid. 4.1; A-4542/2007del 6 novembre 2007 consid. 3.2 la cui
pubblicazione è prevista in DTAF 2009/59).
6.2 Alla luce di quanto sopra menzionato la decisione di riscossione
posticipata di tributi della DCD del 10 agosto 2007, confermata dalla
DGD con decisione del 3 dicembre 2007 qui impugnata, è di natura
amministrativa e non penale. Ne consegue che la censura sollevata
dalla ricorrente e relativa alla violazione del principio di presunzione di
innocenza, applicabile unicamente in diritto penale, non può essere
ammessa.
7.
Riassumendo, in base alla dottrina e alla giurisprudenza citate, preso
atto del controllo svolto dalla DGD, la decisione di esazione posticipata
in merito alla merce fornita alla ricorrente dalla ditta cinese risulta
corretta. In mancanza della possibilità per l'autorità cinese di decidere
sull'origine effettiva dei prodotti, come accertato dalla DGD in
ossequio all'art. 29 PA (DTF 111 Ib 323 consid. 4), le merci in oggetto
hanno infatti a torto beneficiato di uno sdoganamento preferenziale. Di
qui l'infrazione alla legislazione amministrativa federale di cui all'art. 74
cifra 9 vLD. Facendo la ricorrente chiaramente parte della cerchia delle
persone assoggettate giusta gli artt. 9 e 13 vLD, dev'essere neces-
sariamente concluso che essa ha fruito di un vantaggio illecito ed è
pertanto tenuta, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, quand'anche non le
si possa rimproverare nessuna colpa, al pagamento dei dazi che ne
deriva. lnoltre le censure sollevate dalla ricorrente si sono tutte rilevate
inconsistenti. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1
segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale aministrativo federale [TS-
TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in
fr. 1'500.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente
compensato con l'anticipo da lei versato pari a fr. 3'000.-; il rimanente
importo pari a fr. 1'500.- viene a lei rimborsato.
9.
Al ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
Pagina 11
A-344/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 1'500.-, sono poste a carico della
ricorrente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale
importo verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato
pari a fr. 3'000.-.
3.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, il restante
importo, versato quale anticipo spese, pari a fr. 1'500.-, verrà
rimborsato. A tal fine, la ricorrente comunicherà allo scrivente
Tribunale le sue coordinate bancarie o postali.
4.
Non vengono assegnate ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Markus Metz Manuel Borla
Pagina 12
A-344/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 13