Corte I
A-35/2007
{T 0/2}
Sentenza del 13 giugno 2007
Composizione: Florence Aubry Girardin, Giudice presidente,
Michael Beusch e Markus Metz, Giudici.
Marco Savoldelli, Cancelliere.
X._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
istanza inferiore,
concernente
richiesta di condono dell'imposta sull'importazione di beni,
periodo 6 maggio 2003 12 marzo 2004,
ricorso contro la decisione del 13 novembre 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. La ditta X._______ (ricorrente), ha per scopo l'esecuzione di spedizioni di
merci di ogni genere per conto terzi ed ogni operazione ad essa correlata.
Nel periodo tra il 6 maggio 2003 e il 12 marzo 2004 la ricorrente ha prov-
veduto allo sdoganamento definitivo all'importazione di diversi invii di ali-
mentari e bevande per conto della ditta Y._______, società che è stata
dichiarata fallita con decreto della Pretura di Locarno del 14 luglio
successivo.
B. Il 4 novembre 2006 la ricorrente ha inoltrato alla direzione generale delle
dogane (DGD) uno scritto col quale, preso atto del fallimento della sua cli-
ente, chiedeva il condono delle imposte anticipate per le suddette importa-
zioni, per un importo complessivo di fr. 12'181.95.
Il 13 novembre 2006 ha fatto seguito una decisione formale, con cui la
DGD non è entrata nel merito della domanda di condono ritenendola tardi-
va.
C. Con atto del 7 dicembre 2006 indirizzato alla Commissione federale di ri-
corso in materia doganale (CRD), la ricorrente ha impugnato detta decisio-
ne ribadendo la fondatezza della propria richiesta.
Al momento dello scioglimento della CRD, in data 31 dicembre 2006, l'in-
carto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Dopo aver comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante,
quest'ultimo ha assegnato alla DGD un termine per formulare le proprie
osservazioni in merito al ricorso. Tale termine è stato da lei ossequiato con
l'inoltro della risposta del 13 aprile 2007, con la quale chiede che lo stesso
venga respinto.
Altri fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in dirit-
to.
Considerando in diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente
gravame in virtù degli artt. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in
relazione con l'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1. ottobre
1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475), norma applicabile alla presente fattis-
pecie giusta l'art. 72 della legge federale del 2 settembre 1999 concernen-
te l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e l'art. 132 cpv. 1 della
nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD; RS 631), in vigore dal
1. maggio 2007. Quest'ultimo disposto prevede infatti che le procedure
d'imposizione doganale pendenti al momento della sua entrata in vigore
vengano concluse secondo il diritto previgente.
Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, il TAF giudica i ricorsi pendenti presso
le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRD, applicando il
3nuovo diritto processuale.
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come
da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 4 della legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS
172.021]), la presente procedura soggiace alla PA.
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA),
nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge
(art. 52 PA).
Ritenuto che esso è stato depositato ancora nel 2006 e non già nel nuovo
anno, pacifica era anche la competenza della CRD, istanza da cui il TAF
ha ricevuto il gravame al momento del suo scioglimento.
1.3 L'atto impugnato, di cui la ricorrente è destinataria, è una decisione della
DGD emessa contestualmente ad una richiesta di condono ex art. 84
LIVA.
Visto l'onere pecuniario ad essa legato, dato è anche l'interesse a ricorre-
re. Di qui la legittimazione della ricorrente giusta l'art. 48 cpv. 1 PA.
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato
nel merito.
2. Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto fede-
rale, l accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e
l inadeguatezza (art. 49 PA).
Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta-
zioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002,
no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell applicazione d uf-
ficio del diritto sono tuttavia limitati. L autorità competente procede infatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di di-
ritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2. ed., Zurigo 1998, no. 674 segg.).
In concreto, la ricorrente contesta il mancato riconoscimento degli estremi
per l'accoglimento della richiesta di condono formulata con lettera del 4 no-
vembre 2006.
La censura sollevata rientra pertanto nel potere d'esame del TAF (FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag. 265 seg.).
3.
3.1 Per l'art. 84 cpv.1 lett. d LIVA, nella versione in vigore fino a 30 aprile 2007
applicabile alla fattispecie, l'imposta sull'importazione di beni può essere
condonata in tutto o in parte se l'incaricato dello sdoganamento (ad es. lo
spedizioniere) non può trasferirla a causa dell'insolvibilità dell'importatore
e se, al momento dello sdoganamento, questi era iscritto nel registro dei
contribuenti presso l'amministrazione federale delle contribuzioni.
L'insolvibilità dell'importatore è data quando la riscossione da parte dell'in-
caricato appare seriamente messa in pericolo (al riguardo cfr. PETER A.
MÜLLER, in: , Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwert-
4steuer, Basilea 2000, ad art. 84, no. 8; NICOLAS SCHALLER/YVES SUDAN/PIERRE
SCHEUNER/PASCAL HUGUENOT (ED.), TVA annotée, Ginevra 2005, pag. 331 seg.;
PHILIPPE BÉGUIN/KALOYAN STOYANOV, La créance d'impôt, in: Les procédures en
droit fiscal, 2. ed., Berna 2005, pag. 793 segg., 889 seg.).
Giusta l'art. 84 cpv. 2 LIVA, la domanda di condono, motivata per iscritto e
corredata dei necessari documenti giustificativi, va inoltrata alla DGD entro
un anno dalla determinazione dei tributi, al momento del passaggio della
merce alla dogana (XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 3. ed., Ginevra
2007, pag. 383). Tale termine ha carattere perentorio (art. 22 cpv. 1 PA),
non può quindi essere prorogato (cfr. decisione della CRD 2001-016 del
29 agosto 2001, consid. 3d-4).
3.2 Nella fattispecie, i tributi per cui è richiesto il condono per altro non og-
getto di contestazione sono elencati uno ad uno nella decisione impu-
gnata. Da essa risulta il momento esatto in cui sono avvenuti gli sdogana-
menti e sono stati emessi i singoli documenti sostitutivi dei certificati IVA,
sulla base dei quali è avvenuta la riscossione (cfr. sempre la decisione del-
la CRD 2001-016 del 29 agosto 2001, consid. 5a). Il primo certificato, rila-
sciato a seguito dello sdoganamento del giorno precedente, risale al
7 maggio 2003; l'ultimo data invece del 15 marzo 2004 e fa riferimento allo
sdoganamento di tre giorni prima.
La domanda di condono indirizzata alla DGD porta per contro la data del
4 novembre 2006. È quindi stata formulata ben dopo il termine di un anno
dalla determinazione dei tributi prescritto dall'art. 84 cpv. 2 LIVA. Per que-
sto motivo, è a giusta ragione che la DGD ha ritenuto di non entrare nel
merito della stessa.
3.3 Davanti ad una domanda di condono manifestamente tardiva resta unica-
mente da verificare se vi siano gli estremi per una resituzione ex art. 24
cpv. 1 PA, norma che si applica anche ai termini legali (ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, op. cit., no. 345; cfr. DTF 117 Ia 297, consid. 3c pag. 301) e secon-
do cui se una persona è stata impedita senza sua colpa di agire nel termi-
ne stabilito, quest'ultimo è restituito se entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento rispettivamente 10 giorni, nella versione in vigore fino
al 31 dicembre 2006 ne sia fatta domanda motivata e venga compiuto
l'atto che era stato omesso (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., ibid.; PIERRE
MOOR, op. cit., no. 2.2.6.7., con riferimento alla prassi restrittiva in materia).
Così non è nel caso in esame. La ricorrente non ha infatti presentato nes-
suna domanda di restituzione e quand'anche si volesse recepire il suo ri-
corso in tal senso (cfr. ancora decisione della CRD 2001-016 del 29 ago-
sto 2001, consid. 5b), occorre rilevare che la stessa non ha addotto nes-
sun motivo valido ai fini di una restituzione del termine. Al contrario, ha
ammesso di aver peccato d'ingenuità, continuando a fare affidamento sulle
rassicurazioni del socio e gerente della sua cliente allorquando questa era
già stata da tempo dichiarata fallita.
3.4 Riassumendo, la richiesta di condono avanzata dalla ricorrente in data
4 novembre 2006 è manifestamente tardiva.
Di qui indipendentemente dall'esistenza o meno degli estremi per la sua
concessione ex art. 84 cpv. 1 lett. d LIVA (cfr. consid. 3.1.) la necessità
5di respingere il ricorso del 7 dicembre 2006 e di confermare la querelata
decisione di non entrata in materia della DGD.
4. In considerazione dell'esito della lite, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 PA,
le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
Nel caso in esame, con riferimento agli art. 2 segg. del regolamento
dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinan-
zi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), tenuto
conto delle circostanze, esse vengono stabilite in fr. 1'500.--, importo che
viene integralmente compensato con l'anticipo di fr. 1'500.-- versato dalla
ricorrente il 23 febbraio 2007.
5. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla Direzione generale delle do-
gane non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente. Essa
viene integralmente compensata con l'importo di fr. 1'500.-- da lei versato
a titolo di anticipo.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4. Comunicazione:
- alla ricorrente (atto giudiziario)
- all'istanza inferiore (atto giudiziario; rif. no. 413.1/06.0712)
La Giudice presidente: Il Cancelliere:
Florence Aubry Girardin Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribuna-
le federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concer-
nano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle
merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una
lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le con-
clusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure,
all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica
o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. l e m
e art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS
173.110]).
Data di spedizione: