A-3534/2016
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B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3534/2016
Sen tenza de l 5 ma r zo 2018
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio),
Jérôme Candrian, Christoph Bandli,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. …,
…,
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle strade USTRA,
3003 Berna,
controparte,
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC,
Palazzo federale nord, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione dei piani; risanamento fonico e facilitazione.
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Fatti:
A.
Con atto 10 marzo 2015, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha inoltrato
al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC) una domanda di approvazione dei piani per il
risanamento fonico della Strada nazionale 02, in corrispondenza della
tratta 64/68 nei comuni di Biasca e Pollegio. Dall’8 maggio all’8 giugno
2015 il progetto è stato sottoposto ad inchiesta pubblica mediante
pubblicazione presso i comuni di Biasca e Pollegio e nel Foglio Ufficiale del
Cantone Ticino. In particolare il progetto contemplava una facilitazione in
ordine all’inquinamento fonico prodotto e alla relativa posa di pareti
antirumore.
B.
Con scritto del 2 giugno 2015, A._______, proprietario del mappale RFD
… di …, sito in …, su cui sorge un’abitazione composta da 3 piani abitativi,
ha inoltrato opposizione contro il progetto, postulando una misurazione
puntuale delle immissioni foniche (da eseguire in periodi di forte traffico
quali quelli estivi e quelli dei diversi ponti festivi) e la posa di “ripari fonici”.
Egli ha altresì postulato l’esperimento del sopralluogo in contradditorio.
C.
Con decisione del 3 maggio 2016, il DATEC ha approvato i piani inoltrati e
respinto l'opposizione di A._______ precisando che, sebbene l’insorgente
lamenta a ragione il superamento dei valori limiti di immissione (in seguito:
VLI) presso il mappale di sua proprietà, è sufficiente intervenire, in base al
principio di prevenzione e di proporzionalità, con la posa di un manto
stradale fonoassorbente.
D.
Con scritto 3 giugno 2016, A._______ (in seguito: il ricorrente o
l’insorgente) – per il tramite del suo patrocinatore – ha impugnato predetta
decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il
Tribunale o il TAF), chiedendo l’annullamento della stessa e l’ingiunzione
alla posa di ripari fonici in corrispondenza del mappale … . Protestate
tasse, spese e ripetibili. In sostanza l’insorgente ha censurato una
violazione dei “principi sanciti dalla costituzione”, segnatamente del
principio di proporzionalità. Infatti l’autorità inferiore non avrebbe
considerato “tutti gli aspetti relativi alla situazione e cioè la qualità di vita
degli utenti dell’immobile, il grave danno economico da anni patito […], il
danno concreto alla proprietà [...], e non da ultimo l’effetto che tale
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situazione di grave inquinamento […] ha a corto/medio termine sui costi
indiretti legati alla salute non solo degli utenti dell’edifico posto sul fondo
part. … , ma di tutti i terreni circostanti”.
E.
Con risposta del 25 agosto 2016, il DATEC (in seguito: anche autorità
inferiore o autorità di prima istanza) ha chiesto di respingere il ricorso,
protestando tasse, spese e ripetibili. Essa ha contestato la violazione del
principio di proporzionalità poiché in base all’indice di sostenibilità
economica (in seguito: ISE), risultato essere pari allo 0,3, l’intervento di
posa dei manufatti richiesti sarebbe sproporzionato. Inoltre, il DATEC ha
precisato che il gravame relativo all’inquinamento atmosferico non
configura una censura ricevibile, nella misura in cui il progetto contestato
verte unicamente sul risanamento fonico. Per di più, anche nella denegata
ipotesi di ammissione del ricorso, la posa dei ripari fonici non può
prescindere da una nuova esposizione pubblica. Quanto al postulato
sopralluogo, il DATEC lo ritiene superfluo considerato che già la decisione
impugnata ha ammesso il superamento dei VLI di 5 dB(A) durante il giorno
e 8 dB(A) durante la notte.
F.
Con osservazioni del 9 settembre 2016, l’USTRA (in seguito: anche
controparte) ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, protestando tasse e
spese. Essa, allineandosi alle allegazioni dell’autorità inferiore, ha
sottolineato il rispetto del principio di proporzionalità, poiché i costi per la
posa delle pareti antirumore, rapportati ai benefici per un unico edificio,
sono risultati troppo elevati; in particolare il valore di riferimento ISE
sarebbe risultato estremante basso, pari a 0,3. Per quanto attiene inoltre
alla richiesta dell’insorgente di considerare altri parametri oltre a quelli
meramente economici, controparte ha precisato che ciò sarebbe contrario
alla “pratica amministrativa” in essere come pure lesivo del principio di
uguaglianza di trattamento, che impone all’autorità inferiore di non
scostarsi da una metodologia adottata sino ad allora.
G.
Con scritto del 19 dicembre 2016 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni di causa.
Diritto:
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1.
1.1 Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della Legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA,
in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell'art. 5 PA, emessa dal DATEC giusta l'art. 26 cpv. 1 della Legge
federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN, RS 725.11), per il
tramite della sua Segreteria generale in virtù dell'art. 5 lett. e dell'Ordinanza
del 6 dicembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (Org-
DATEC, RS 172.217.1). Trattandosi di una decisione emanata da
un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF, lo scrivente Tribunale
è dunque competente per statuire nella presente vertenza.
1.2 Conformemente all'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha
partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato
della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione
impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modificazione della stessa (lett. c).
In concreto, il ricorrente è proprietario del mappale part. ..., fondo esposto
alle immissioni foniche del tratto di autostrada oggetto del risanamento
fonico conformemente alla decisione impugnata, la quale, tra l'altro, ha
respinto la propria opposizione. Pacifico quindi il diritto ad inoltrare
l’impugnativa in esame.
1.3 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (art. 52 PA). Esso è dunque ricevibile in ordine.
2.
2.1 Secondo l'art. 49 PA, il TAF dispone del pieno potere d'esame: si
pronuncia sulla violazione del diritto federale, ivi compreso l'eccesso o
l'abuso del potere d'apprezzamento (lett. a), sulla costatazione inesatta o
incompleta di fatti pertinenti (lett. b), nonché sull'inadeguatezza, a
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condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da
un'autorità cantonale (lett. c).
2.2 Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere
d'apprezzamento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per
quanto riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie
conoscenze (cfr. DTF 135 II 296 consid. 4.4.3; tra le tante sentenza del
TAF A-709/2016 del 23 novembre 2017 consid. 2.2; BENJAMIN SCHINDLER
in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2008 [di seguito: Kommentar VwVG], n. 9 ad
art. 49 PA). In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non sostituisce senza
necessità il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore
per quanto attiene alle questioni tecniche (cfr. tra le tante, sentenza del TAF
A-3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 4).
Analogo discorso vale altresì per quanto attiene al potere d'apprezzamento
delle autorità specializzate intervenute nell'ambito della procedura d'appro-
vazione dei piani in oggetto. Il pieno potere d'esame non implica, quindi,
che lo scrivente Tribunale sostituisca il proprio apprezzamento a quello
delle autorità specializzate di prima istanza allorquando – come in casu –
si tratta d'apprezzare questioni che richiedono specifiche conoscenze
(cfr. tra le tante sentenza del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011
consid. 3 con rinvii). Va inoltre considerato che, quale autorità giudiziaria,
il Tribunale non è un'autorità di pianificazione (cfr. DTF 129 II 331 con-
sid. 3.2) né tantomeno un’autorità di vigilanza in materia ambientale. Ne
discende che complementi di prova, quali perizie e sopralluoghi, devono
essere ordinati o valutati solo eccezionalmente, quando tali mezzi di prova
sono veramente necessari ad una corretta applicazione della legge (cfr.
sentenza del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii).
2.3 Ferme queste premesse e conformemente all'art. 62 PA, il Tribunale
non è legato né alle conclusioni né alle argomentazioni delle parti o
dell'autorità di prima istanza, secondo il principio iura novit curia. L'atto
impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei gravami adotti
e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in cui le motivazioni
allegate o l'incarto non contengano indizi atti a convincere il Tribunale a
procedere in questo senso (DTF 122 V 15 consid. 1a; DTAF 2007/27
consid. 3.3; tra le tante, sentenza del TAF A-1851/2006 del 18 ottobre 2010
consid. 1.3; MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, Berna 2011, pag. 300 e segg.).
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3.
La decisione impugnata approva i piani di risanamento fonico della Strada
nazionale 02 nei tratti dal km 73.500 al km 74, siti nel Comune di Pollegio,
e dal km 2.00 al km 72.400, siti nel Comune di Biasca. Nello specifico,
l’approvazione dei piani contempla una facilitazione, secondo l’Ordinanza
contro l’inquinamento fonico (OIF; 814.41), in ordine all’inquinamento
fonico cagionato all’immobile composto da 3 piani abitativi, che insiste sul
fondo ..., sito in ... e avente un grado di sensibilità III.
In particolare, il Progetto esecutivo (cfr. Facilitazioni secondo OIF, doc. 5)
ha evidenziato il superamento attuale dei VLI ed il raggiungimento futuro,
con l’applicazione dell’orizzonte di pianificazione 2030 e senza prevedere
alcuna misura di protezione fonica, dei valori pari:
- 69 dB(A) di giorno e 62 dB(A) di notte per il piano terreno;
- 70 dB(A) di giorno e 63 dB(A) di notte per il primo piano;
- 71 dB(A) di giorno e 64 dB(A) di notte per il secondo piano;
ciò che equivale al pure al raggiungimento al superamento del valore
d’allarme diurno di 70 dB(A). Conseguentemente, il progetto in esame
contempla la sostituzione della pavimentazione, resa necessaria a causa
dell’usura di quella esistente, con una pavimentazione SDA8 Classe A in
grado di ridurre le immissioni foniche di circa 5 dB(A) quando il manto
stradale è nuovo, rispettivamente di 1 dB(A) al raggiungimento del suo
consumo massimo.
Per contro, il DATEC ha confermato le valutazioni dell’USTRA in ordine alla
rinuncia della costruzione di una parete antirumore avente le seguenti
caratteristiche: lunghezza 260 m, altezza 3 m, costo franchi 1'326’000;
infatti l’ISE, che considera il costo del risanamento e il risultato in termini di
protezione dalle immissioni foniche, risulta essere pari a 0,3, sensibilmente
inferiore al valore di 1 necessario affinché il risanamento sia rispettoso del
principio di proporzionalità.
4.
4.1 Con la presente impugnativa, l’insorgente lamenta la violazione dei
“principi sanciti dalla costituzione”, in particolare del principio di
proporzionalità, poiché il DATEC non avrebbe considerato, a sostegno di
un risanamento con la posa di pareti antirumore, il danno complessivo a lui
cagionato, non solo in ordine al rumore, ma pure riferito al danno alla salute
cagionato dalle polveri fini e al danno conseguente alla perdita di valore
dell’immobile; inoltre la posa delle pareti antirumore sarebbe di beneficio a
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“tutta la zona circostante che vale quale zona agricola e di svago del
territorio di …”.
4.2
4.2.1 Secondo l'art. 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla
protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01), applicabile nella presente
fattispecie, l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi
devono essere protetti dagli effetti dannosi e molesti, e si deve conservare
in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità
biologica e la fertilità del suolo (cpv. 1); a scopo di prevenzione, gli effetti
che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati
tempestivamente (cpv. 2). Secondo la strategia a due tempi posta alla base
dell'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni
sono anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni
applicate alla fonte (primo grado; limitazione delle emissione, cpv. 1).
Elencati nell'art. 12 cpv. 1 LPAmb, tali provvedimenti devono essere previsti
da ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate
direttamente sulla legge (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito della
prevenzione, questa limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite
massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e
dalle possibilità economiche, e ciò indipendentemente dal carico
inquinante già esistente (art. 11 cpv. 2 LPAmb; principio di prevenzione).
Se, considerate queste misure, sia certo o probabile che gli effetti, tenuto
conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti, le
limitazioni alla fonte devono essere inasprite (secondo grado;
SCHRADER/WIESTNER, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 3 seg., 16
segg. e 19 segg. all'art. 11 cpv. 3 LPAmb; DTF 115 Ib 456 segg., in
particolare 462, consid. 3a e b). Per questa valutazione prognostica di tali
effetti dannosi o molesti, suscettibili di esigere un inasprimento delle misure
alla fonte, sono determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni
(VLI), fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb),
sulla scorta dei criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello
stesso disposto e di quelli particolari stabiliti negli artt. 14 LPAmb (per gli
inquinamenti atmosferici) e 15 LPAmb (per il rumore e le vibrazioni).
4.2.2 Conformemente al principio enunciato negli art. 13 e 15 LPAmb, negli
allegati da 3 a 7 all'OIF il Consiglio federale ha fissato valori limite di
esposizione al rumore (art. da 2 a 5 OIF), distinguendo tra valori di
pianificazione (VP) (art. 23 LPAmb), valori limite d'immissione (VLI) e valori
d'allarme (VA) (art. 19 LPAmb). Questi valori si differenziano a seconda del
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tipo di rumore, del periodo della giornata, dell'utilizzazione dell'edificio e
della zona da proteggere.
In concreto, in materia di strade nazionali, l'OIF prescrive i seguenti valori
nell'allegato 3 (VP, VLI e VA):
Grado di sensibilità
(art. 43)
VP Lr
in dB(A)
VLI Lr
in dB(A)
VA Lr
in dB(A)
Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte
I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70
4.2.3 Ciò detto, per stabilire quali valori di esposizione al rumore debbano
essere rispettati, occorre determinare preliminarmente in quale categoria
rientri l'opera progettata e il grado di sensibilità del fondo su cui essa
insiste.
Infatti, per la costruzione di un impianto fisso l'art. 25 cpv. 1 LPAmb esige
il rispetto dei valori di pianificazione (VP); invece, nel caso di un impianto
fisso esistente, come nel caso di specie la strada nazionale 02, sono
determinanti i valori limite di immissione (VLI).
In proposito qualora i VLI siano superati, l’autorità esecutiva ordina, dopo
aver sentito il detentore dell’impianto, i risanamenti necessari (art. 13 cpv.
1 OIF; 16 cpv. 2 LPAmb); in particolare tali impianti devono essere risanati
nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio
nonché sopportabile sotto il profilo economico, e in modo che i VLI non
siano superati (cpv. 2). Se, nel singolo caso, un risanamento a norma di
legge (art. 16 cpv. 2 LPAmb) fosse sproporzionato, vanno accordate
facilitazioni (art. 17 cpv. 2 LPAmb): in tale evenienza, mentre per gli
inquinamenti atmosferici e le vibrazioni non devono essere superati i VLI,
per le immissioni foniche il limite superiore che non può essere superato è
quello dei VA (art. 17 cpv. 2 LPAmb).
Il progetto oggetto della decisione impugnata è precisamente un progetto
di risanamento del rumore.
Nello specifico, giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a OIF l’autorità esecutiva accorda
facilitazioni qualora il risanamento provoca limitazioni dell’esercizio
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sproporzionate o costi sproporzionati. In proposito, dottrina e
giurisprudenza hanno evidenziato che la concessione di una facilitazione
è assimilabile ad un’autorizzazione eccezionale e deve essere ammessa
in maniera restrittiva (vgl. SCHRADER/WIESTNER, op. cit., N. 14 ad Art. 17
LPAmb; tra le tante sentenze del TF 1C_496/2009 del 16 luglio 2010
consid. 3.1; 1C_45/2010 del 9 settembre 2010 consid. 2.1; sentenza del
TAF-2575/2013 del 17 settembre 2014 consid. 5 segg.).
4.3 Alla luce dei principi testé menzionati occorre quindi determinare se la
facilitazione accordata sia rispettosa del quadro legale.
Dalla documentazione agli atti (cfr. Relazione acustica e Facilitazioni
secondo OIF: doc. 2 e 7) è incontestato che l’edificio sito sulla part. ...
subisce, proiettandosi all’orizzonte 2030, delle immissioni foniche tra i 69 e
i 71 dB(A) di giorno e i 62 e i 64 dB(A) di notte, a fronte di VLI, per la zona
su cui insiste il fondo del ricorrente (grado di sensibilità III: cfr. Piano 1/1 e
Facilitazioni secondo OIF: doc. 5 e 7), di 65 dB(A) di giorno e 55 dB(A) di
notte. Conseguentemente è a giusta ragione che la decisione impugnata
contempli delle misure di risanamento. Tuttavia, come precisato
dall’autorità di prima istanza, il risanamento mediante la posa di una parete
antirumore con le caratteristiche sopra descritte di 260 m di lunghezza, 3m
di altezza, per un costo di 1'326'000 franchi, corrisponde ad un ISE dello
0,3. Parametro sensibilmente inferiore al valore 1 che permetterebbe di
ammettere la posa del manufatto litigioso. L’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM) chiamato a pronunciarsi come autorità specializzata sul progetto
di risanamento ha confermato la valutazione dell’USTRA (cfr. pareri
dell’UFAM dei 15 luglio e 28 settembre 2015); lo scrivente Tribunale non
vede ragioni per scostarsi da questa valutazione. Del resto è da rilevare
che nemmeno l’insorgente contesta la procedura di calcolo e il risultato
ottenuto.
Il progetto in esame prevede però la sostituzione della pavimentazione con
un manto stradale fonoassorbente che, a nuovo, riduce di circa 5 dB(A) i
valori di immissione, mentre a massima usura li riduce di 1 dB(A). Con tale
intervento i valori di immissioni generati dalla strada nazionale, proiettati
all’orizzonte 2030, vengono così ridotti come segue:
- 68 dB(A) di giorno e 61 dB(A) di notte per il piano terreno;
- 69 dB(A) di giorno e 62 dB(A) di notte per il primo piano;
- 70 dB(A) di giorno e 63 dB(A) di notte per il secondo piano.
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4.4 A fronte di quanto sopra, sebbene i valori di immissione restano
superiori ai VLI, essi sono rispettosi del quadro legale poiché pari o inferiori
ai VA (cfr. consid. 4.2.3 in fine). Le facilitazioni accordate sono quindi
conformi al quadro legale.
5.
L’insorgente, sebbene non abbia contestato il valore ISE e la procedura di
calcolo, ha lamentato la mancata considerazione, nella ponderazione degli
interessi in gioco al fine della posa di pareti antirumore, il danno alla salute
cagionato dalle polveri fini. Siffatta argomentazione non è pertinente; in
primo luogo va precisato che la procedura di risanamento in parola ha
quale oggetto la limitazione delle immissioni foniche e non di inquinamenti
atmosferici (in proposito si veda l’art. 7 LPAmb relativo alle definizioni
generali). In secondo luogo, lo scrivente Tribunale non vede in che misura
le postulate pareti antirumore possano limitare tale immissione: in effetti,
l’inquinamento atmosferico non potrebbe in nessun maniera ostacolare
l’arrivo di polveri fini sul fondo del ricorrente, specialmente quando si
considera le dimensioni di una parete quale quella che sarebbe potuta
essere presa in considerazione se non fosse stata sproporzionata.
6.
L’insorgente ha censurato altresì una perdita di valore dell’immobile e un
ripetuto danno economico in ordine ai canoni di locazione inferiori rispetto
a quelli vigenti nelle immediate vicinanze; in altre parole egli ha postulato
indirettamente il riconoscimento di un'indennità conseguente
all'espropriazione di propri diritti di difesa derivanti da rapporti di vicinato.
Infatti se un'opera di interesse pubblico provoca sui fondi adiacenti
immissioni eccessive ma inevitabili, rispettivamente evitabili ma solo con
una spesa sproporzionata, l'autorità può effettivamente espropriare
formalmente i loro diritti di difesa riconoscendo un'indennità (cfr. art. 5 della
legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione [LEspr; RS 711];
decisione del Tribunale federale 1E. 21/1999 del 27 agosto 2001, consid.
4; decisione della CRINAM A-2005-259 del 7 novembre 2006, consid. 4;
sentenza del TAF A-1841/2006 del 3 novembre 2008 consid. 11 segg.).
Nella fattispecie, trattandosi di una procedura a carattere coordinato (cfr. in
proposito il messaggio concernente la legge federale sul coordinamento e
la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani pubblicato in
FF 1998 2021 segg., 2038 segg.; THOMAS WIPF, Das Koordinationsgesetz
des Bundes, Zurigo 2001, pag. 91 segg.), la richiesta del riconoscimento
di un'indennità a causa di emissioni foniche eccessive, deve però essere
presentata già nell'ambito della procedura di approvazione del relativo
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progetto di risanamento e, più precisamente, entro il termine di deposito
dei piani.
Ne discende quindi che nella fattispecie il ricorrente è venuto meno ai
propri obblighi non presentando nei termini indicati alcuna pretesa
espropriativa, la quale non può dunque essere assegnata in questa sede.
7.
Infine, a sostegno del proprio gravame, l’insorgente non può nemmeno
prevalersi del presunto beneficio che la posa delle pareti antirumore
produrrebbe a “tutta la zona circostante che vale quale zona agricola e di
svago del territorio di …”: fermo restando che il fondo dell’insorgente è
l’unico mappale su cui sorge un edificio abitativo, i rimanenti mappali
indicati dal ricorrente non sembrano accogliere nemmeno attività che
implicano un soggiorno prolungato di persone; ciò che implicherebbe
eventualmente una protezione contro immissioni foniche. In altre parole,
quand’anche il ricorrente fosse legittimato a difendere i diritti di taluni altri
proprietari, occorre constatare che l’uso dei fondi in questione non
giustificherebbe l’esigenza di una parete anti-rumore.
8.
Considerato quanto precede, la richiesta del ricorrente circa misurazioni in
ordine alle immissioni rumorose ed alla perizia atta a stabilire il danno
cagionato per la mancata posa delle pareti antirumore, il Tribunale
evidenzia come tali mezzi di prova risultino ininfluenti e superflui,
considerato le risultanze specialistiche dell’autorità inferiore, la mancata
contestazione da parte del ricorrente del valore ISE e il rispetto del principio
di proporzionalità (cfr. consid. 4). Infine l’esperimento di un sopralluogo non
sarebbe atto a accertare fatti relativi al carico di rumore che del resto
nessuno contesta.
Conseguentemente, non essendo necessari ulteriori accertamenti dei fatti
(cfr. art. 12 PA e art. 33 PA), le richieste del ricorrente vanno respinte.
9.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella misura in cui sia
ricevibile. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le
spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, qui parte
soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in
1'500 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con
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l'anticipo spese di 1'500 franchi versato dal ricorrente il 24 giugno 2016. Al
ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2.
Le spese processuali di 1'500 franchi sono poste a carico del ricorrente e
interamente compensate con l'anticipo spese da lui versato.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 622.2-00126; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
(i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)
A-3534/2016
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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