B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3580/2018
Sen t en z a d e l 3 magg i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot,
(presidente del collegio), Jürg Steiger, Maurizio Greppi;
cancelliere Manuel Borla
Parti
A._________,
…,
patrocinato dall'avv. …,
ricorrente,
contro
Comando Operazioni (Cdo Op),
Papiermühlestrasse 20, 3003 Berna,
c/o Stato maggiore dell'esercito, Diritto del personale
dell'Aggruppamento Difesa, Bolligenstrasse 56, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Scioglimento del rapporto di lavoro.
A-3580/2018
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Fatti:
A.
Nel 2004, durante l’assolvimento della scuola reclute quale granatiere,
A._________, classe … fu vittima di un infortunio che lo costrinse
anzitempo ad essere licenziato dal corso il 20 maggio 2004. Nel 2006 e nel
2007 l’Esercito Svizzero (in seguito: Esercito) convocò l’interessato
attraverso i consueti ordini di marcia per l’espletamento dei relativi servizi
militari i quali, su richiesta dello stesso, furono però differiti in ragione del
suo stato di salute. Il 21 luglio 2006 A._________ venne trasferito dalla
“funzione” di granatiere a quella di fuciliere, mentre il 25 gennaio 2008 egli
venne dichiarato abile al servizio di protezione civile, così come riportato
dal suo libretto di servizio militare.
B.
Più recentemente, con scritto del 16 ottobre 2017, A._________ ha
concorso per l’ammissione alla Scuola di Polizia Militare di sicurezza 2018
con distaccamento a Locarno/Magadino o Monte Ceneri.
Conseguentemente, all’interessato è stata trasmessa una circolare che lo
informava in ordine segnatamente ai “requisiti di base”, alla “procedura di
reclutamento”, come pure al “dossier personale” da trasmettere. L’Esercito
poneva quali “requisiti base” l’abilità al servizio militare come pure la
conclusione della scuola reclute (se possibile nell’ambito della sicurezza).
L’interessato ha completato il regolare “formulario di annuncio” indicando
di essere incorporato quale granatiere, ma di non avere nessuna funzione
attuale poiché dispensato in ragione dell’attività lavorativa quale Guardia
caccia e pesca presso il Cantone Ticino.
C.
L’Esercito ha quindi provveduto alla selezione delle candidature
comunicando all’interessato, il 3 novembre 2017, di avere superato “la
prima fase di reclutamento”, e il 7 dicembre 2017, di avere superato pure
la seconda fase e di essere convocato per il colloquio personale il 12
gennaio 2018. In questo contesto A._________ veniva reso attento che:
“la decisione se lei soddisfa i requisiti richiesti e se è stato ammesso alla
formazione le verrà comunicata oralmente per la via di servizio dopo la
conclusione di tutti i colloqui il 29 gennaio 2018”.
D.
Con scritto del 30 gennaio 2018 l’Esercito ha quindi comunicato
all’interessato di “confermare la sua assunzione quale agente della polizia
militare suff servizio di sicurezza con assolvimento dell’istruzione quale
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specialista della sicurezza 2018 a partire dal 1° maggio 2018”,
condizionando la conclusione del contratto alla dichiarazione di sicurezza
e alla valutazione dell’idoneità medica. Conseguentemente il 5 febbraio
2018 l’interessato ha trasmesso la disdetta dal rapporto di lavoro presso
l’Ufficio caccia e pesca del Cantone Ticino con termine al 30 aprile 2018.
E.
Con lettera del 20 marzo 2018 l’Esercito ha trasmesso all’interessato
segnatamente il contratto di lavoro in duplice copia, già sottoscritto da un
suo rappresentante il 1° marzo 2018, che prevedeva un periodo di prova
di 6 mesi con inizio il 1° maggio 2018, come pure un Accordo in materia di
formazione quale “Specialista della sicurezza” dal 1° maggio al 26 ottobre
2018.
F.
Con lettera del 10 aprile 2018 il Servizio medico militare ha comunicato alle
Risorse umane dell’Esercito che in base alla documentazione presentata,
l’interessato non aveva concluso la scuola reclute, era stato dichiarato
inabile al servizio militare e contestualmente incorporato nel servizio di
protezione civile.
G.
Il 30 aprile 2018 presso il comando della Polizia militare a Bellinzona i
rappresentanti dell’Esercito hanno comunicato all’interessato oralmente e
con copia scritta che il rapporto di lavoro doveva essere disdetto in ragione
del “mancato adempimento delle condizioni di assunzione” come pure la
propria sospensione con effetto immediato. All’interessato veniva pure
sottoposta una risoluzione consensuale del rapporto di impiego con la
richiesta di un ritorno della stessa entro il 2 maggio 2018 e in alternativa,
una presa di posizione entro tale termine, in ossequio del diritto di essere
sentito.
H.
Con scritto del 7 maggio 2018, in lingua tedesca e dopo proroga del
termine sopra indicato, l’interessato ha chiesto, per il tramite del proprio
patrocinatore, l’emanazione di una decisone formale impugnabile.
I.
Con decisione del 14 maggio 2018, in lingua tedesca, l’autorità inferiore ha
disdetto il contratto di lavoro, durante il periodo di prova, per il 22 maggio
2018, nel rispetto del termine di disdetta di 7 giorni, in ragione dell’inabilità
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al servizio militare dell’interessato, requisito che sarebbe stato comunicato
in maniera chiara nel corso delle selezioni da parte dell’autorità federale.
J.
Con atto ricorsuale del 20 giugno 2018, A._________ (in seguito ricorrente
o insorgente) ha chiesto in via principale l’accoglimento del ricorso con
contestuale annullamento della decisione impugnata, protestate spese e
ripetibili. In via subordinata egli ha postulato l’accoglimento
dell’impugnativa con riconoscimento di un’indennità e ingiunzione
all’autorità di prime cure di offrirgli un’attività lavorativa sostitutiva e
consona. In via cautelare egli ha pure postulato la sospensione della
misura con il contestuale inizio delle formazione presso la polizia militare
2018. A sostegno delle proprie pretese l’insorgente ha lamentato la
violazione del diritto di essere sentito segnatamente poiché il firmatario
della decisone impugnata, di lingua madre tedesca, non avrebbe compreso
a sufficienza la fattispecie, la violazione della legge federale sulle lingue,
come pure la violazione della legge federale sul personale, poiché il
provvedimento di sospensione e la disdetta sono state adottate “senza
presentare prove, coinvolgere le parti o quant’altro”. Inoltre egli ha
censurato la violazione del principio della buona fede e del divieto
dell’arbitrio. Quali mezzi di prova il ricorrente ha chiesto il richiamo della
decisione di inabilità al servizio del 2008 e l’assunzione in qualità di teste
di determinate persone.
K.
Con decisione incidentale del 19 luglio 2018 il Tribunale amministrativo
federale (in seguito anche il Tribunale o il TAF) ha respinto il conferimento
dell’effetto sospensivo.
L.
Con risposta del 19 novembre 2018, l’Esercito ha chiesto di respingere le
censure proposte e conseguentemente il ricorso, come pure di impartire il
pagamento spese e indennità a carico del ricorrente. In buona sostanza
l’autorità inferiore ha indicato che durante la procedura di reclutamento il
ricorrente ha fornito indicazioni false, in particolare in ordine all’inabilità al
servizio militare.
M.
Con replica del 21 gennaio 2019 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni di causa, che per quanto più di interesse verranno
riprese in appresso. Egli ha però ritirato le censure in ordine alla violazione
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del diritto di essere sentito in punto alla decisione resa in lingua tedesca e
la contestuale asserita violazione della legge federale sulle lingue.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribu-
nale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di
cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta
dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.2 Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell'art. 5 PA, emessa dall’Esercito svizzero in materia di rapporto di
lavoro, che conformemente all’art. 36 cpv. 1 della legge sul personale
federale (LPers, RS 172.220.1), nonché all’art. 33 lett. d LTAF, è
impugnabile con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale.
1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione appellata e avendo un interesse a che la stessa
venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto
tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
1.4 Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, pag. 88 n. 2.149
segg; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed.
2016, pag. 247 n. 1146 segg.).
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2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e
seg.]; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 n.
2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del
diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(DTF 135 I 190 consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg.]).
2.3 I fatti decisivi ai fini del giudizio emergono con sufficiente chiarezza
dalla documentazione prodotta dalle parti. Ne discende quindi che in
ragione di un apprezzamento anticipato delle prove si rinuncia
all’assunzione delle prove proposte dall’insorgente (tra le tante DTF 136 I
229 consid. 5.3 pag. 236; 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 131 I 153 consid.
3 pag. 157 con riferimenti).
2.4 Nell'ambito dell'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone lo
scrivente Tribunale, si deve comunque considerare ch'egli lo eserciterà con
prudenza qualora si debba giudicare di questioni per le quali l'autorità di
prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere
d'apprezzamento. Tale è il caso per quanto concerne il rapporto di fiducia
tra datore di lavoro e lavoratore. In caso di dubbio, esso non si scosta dalla
posizione assunta dall'autorità inferiore rispettivamente non sostituisce il
proprio apprezzamento a quello di quest'ultima ([tra le tante] sentenze del
TAF A-1055/2017 del 28 giugno 2017 consid. 2.3 con rinvii e A-2878/2013
del 21 novembre 2013 consid. 2.1 con rinvii]).
3.
3.1 Con l’impugnativa in oggetto il ricorrente ha lamentato dapprima una
violazione del diritto di essere sentito, in ragione della lingua tedesca con
cui la decisione è stata resa, in ragione delle difficoltà nel comprendere la
documentazione in italiano a fondamento della stessa da parte del
firmatario e in ragione della presunta assenza di imparzialità di
quest’ultimo. Sennonché come esposto in narrativa, l’insorgente, con atto
di replica, ha considerato evase le proprie censure in ordine alla
problematica di comprensione linguistica.
3.2 Rimarrebbero per contro le asserzioni in punto ai sospetti di mancata
oggettiva imparzialità del firmatario della decisione impugnata; e ciò poiché
in occasione dell’incontro del 30 aprile 2018, la decisione di disdetta
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Pagina 7
sarebbe già stata adottata così come confermato dalla proposta di
risoluzione a lui sottoposta seduta stante e dal breve termine concesso per
il diritto di essere sentito di soli 2 giorni.
Quando intende disdire i rapporti di lavoro, l’autorità competente non può
giungere alla propria decisione senza avere avuto conoscenza della
pertinente situazione di fatto nel suo insieme e dopo avere sentito la
persona in questione. Il diritto di essere sentiti (cfr. art. 29 e 30 cpv. 1 PA)
è violato quando il licenziamento è nei fatti già certo prima anche di avere
sentito l’impiegato (cfr. sentenza del TF 8C_340/2014, del 15 ottobre 2015,
consid. 5.2). Affinché possa esercitare il suo diritto di essere sentito in
maniera completa, l’impiegato non deve soltanto conoscere i fatti che gli
vengono rimproverati, ma anche le conseguenze alle quali si può aspettare
(cfr. sentenze del TF 8C_258/2014, del 15 dicembre 2014, consid. 7.2.4).
Per questo motivo è usuale che l’amministrazione rimetta all’impiegato una
bozza della decisione. A questo punto è conforme all’ordine delle cose che
l’autorità abbia già intenzione di disdire il rapporto di lavoro (e precisamente
per quel motivo si deve sentire l’impiegato). Può anche succedere che il
datore di lavoro mantenga il proprio parere dopo avere sentito l’impiegato.
È invece essenziale – per quanto riguarda il rispetto del diritto di essere
sentiti – che la decisione non sia ancora definitiva e quindi, che non possa
essere escluso sin d’all’inizio che il datore di lavoro rinunci a cambiare la
decisone come esposta nella bozza trasmessa all’impiegato per
permettergli di esercitare il suo diritto di essere sentito (sentenza del TAF
A-6277/2014 del 16 giugno 2015, consid. 7.2.1).
Sennonché le allegazioni del ricorrente, oltre che pretestuose e prive di
fondamento, sono votate all’insuccesso. In particolare risulta pacifica, e agli
atti, la sua presa di posizione del 7 maggio 2018. Il ricorrente in nessun
modo rende almeno verosimile che l’autorità di prima istanza gli abbia
concesso il diritto di essere sentito soltanto pro forma e che predetta
autorità non avrebbe mai cambiato la sua decisione.
L’insorgente ha altresì precisato che indice di imparzialità sarebbero pure
le presunte violazioni dell’art. 25 LPers. Anche tali affermazioni confuse e
non pertinenti, per le quali il Tribunale ha difficoltà nel seguire i
ragionamenti giuridici, seppur patrocinato debitamente da un legale,
devono essere respinte già solo perché si tratta di asserzioni di merito non
ravvisabili, così come proposto, a fondamento della violazione del principio
di essere sentito.
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Pagina 8
3.3 L’insorgente ha altresì lamentato che l’autorità di prima istanza non sia
stata imparziale nei suoi confronti, precisando che indice di parzialità
sarebbero pure le presunte violazioni dell’art. 25 LPers. Anche tali
affermazioni devono essere respinte già solo perché si tratta di asserzioni
di merito non ravvisabili, così come proposto, a fondamento della
violazione del principio di essere sentito. Inoltre, per quanto concerne
eventuali asserzioni di parzialità, li scrivente Tribunale farà notare come la
ricusa di deve fare valere davanti all’autorità che decide e non
posteriormente davanti all’autorità di ricorso (art. 10 PA).
3.4 Ferme queste premesse, la censura in ordine alla violazione diritto di
essere sentito deve essere respinta, considerando che essa non è stata
debitamente suffragata da alcun riferimento pertinente, oltre che
presentata in modo generico.
4.
4.1 Nel merito, seppur in modo poco lineare, il ricorrente ha lamentato la
violazione della LPers, in particolare l’assenza di motivi oggettivi sufficienti
quale presupposto per la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro. Inoltre
egli ha contestato che l’Esercito non "avrebbe messo in atto quanto
ragionevolmente esigibile per continuare ad impiegarlo" in altre funzioni. A
suo dire, l'autorità di prima istanza non si è prodigata nemmeno per
sostenere la propria transizione professionale verso un altro impiego
conformemente alle proprie condizioni di salute.
4.2 Giusta l'art. 10 LPers, il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il
rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi sufficienti,
segnatamente a seguito di incapacità, inattitudine o mancanza di
disponibilità nell'effettuare il lavoro convenuto nel contratto di lavoro (art.
10 cpv. 3 lett. c LPers). Conformemente all’art 30a cpv. 1 dell’Ordinanza
sul personale (OPers, RS 172.220.111.3) il contratto di lavoro può essere
disdetto durante il periodo di prova per iscritto in via ordinaria con preavviso
di 7 giorni. Va inoltre rammentato che il periodo di prova serve per verificare
la capacità e l’idoneità di un collaboratore, ciò che richiede un’esigenza
meno severa nei motivi di disdetta durante tale periodo. La disdetta in
questo lasso di tempo è ammissibile se sulla base di quanto accertato dai
superiori dovesse apparire sufficientemente motivato presupporre che la
capacità e l’idoneità del lavoratore non è comprovata e prevedibilmente
non potrà esserlo in seguito (DTF 108 Ib 209 consid. 3). La risoluzione non
deve essere dovuta a una colpa del lavoratore e può anche fondarsi su
motivi oggettivi. Quale ad esempio la costatazione motivata che il
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Pagina 9
lavoratore candidato per l’assunzione definitiva, non soddisfa il profilo del
posto affidatogli (DTF 120 Ib 134). In particolare la giurisprudenza ha già
rilevato che se la disdetta viene data durante il periodo di prova, il datore
di lavoro non deve addurre uno dei motivi elencati all'art. 10 cpv. 3 LPers
(cfr. riferito all’art. 12 cpv. 6 vLPers, disposto ripreso sostanzialmente in
modo identico nella nuova LPers); tuttavia deve agire senza arbitrio. In altre
parole esso è autorizzato a disdire il rapporto di lavoro, se motivi obbiettivi
lo giustificano (DTF 120 Ib 134 consid. 2a pag. 134; 108 Ib 209; NÖTZLI,
Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, 2005,
pag. 136 n. 222).
4.3 In concreto la controversia verte sull’adempimento o meno del requisito
di abilità al servizio militare: da una parte il ricorrente che afferma
l’inesistenza di una decisione formale ad egli notificata attestante la propria
inabilità e dall’altra l’autorità inferiore che sostiene invece il contrario senza
tuttavia produrre il documento, ma rilevando che ciò sarebbe dimostrato in
ragione della sua incorporazione nella protezione civile, evenienza
possibile unicamente quale conseguenza dell’inabilità al servizio militare.
Sennonché la questione può essere lasciata aperta, nella misura in cui il
ricorrente difetta in modo pacifico di un altro requisito base. Infatti, nella
circolare del 26 settembre 2017 l’autorità inferiore poneva quale requisito
di base per adempiere al profilo richiesto “la scuola reclute conclusa”. In
proposito, come esposto in narrativa, il ricorrente non ha mai terminato la
scuola reclute, a causa di un infortunio, e nemmeno l’ha in seguito ripresa
ma anzi è stato trasferito dapprima di incorporazione, quale fuciliere, e in
seguito al servizio civile.
Anche il richiamo all’art. 9 dell’Ordinanza del DDPS concernente il
personale militare (OPers mil, RS 172.220.111.310.2) non è di soccorso
alla tesi ricorsuale. Infatti già solo dalla lettura del disposto legale appare
pacifico che egli non avrebbe potuto ricoprire la funzione di soldato di
professione non beneficiando del grado di truppa (lett. c) e non potendo
godere di “buone qualificazioni” nei servizi militari precedenti (lett. d).
Inconferente quindi rilevare che tali requisiti prescritti dall’OPers mil fossero
diversi da quelli delle circolare del 26 settembre 2017”. Forse non sono
identici ma sono simili e sono complementari basti far rilevare che il
requisiti poc’anzi descritti presuppongono perlomeno la conclusione della
scuola reclute. Criterio quest’ultimo non adempiuto dall’insorgente.
A mente del ricorrente lesiva della LPers e dei suoi diritti, sarebbe stata
pure l’assenza di una proposta di altro impiego in seno all’Esercito. In altre
parole egli sostiene la violazione del principio di proporzionalità della
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Pagina 10
misura impugnata. Sennonché, in questo contesto, egli non si ravvede
della candidatura trasmessa in assenza dei requisiti necessari, requisiti
posti i maniera chiara sin dall’inizio. Inoltre egli non può pretendere
segnatamente di essere alle dipendenze del datore di lavoro da lungo
tempo o di avere un’età anagrafica tale da rendere particolarmente
difficoltoso il reintegro in un nuovo impiego.
4.4 In siffatte condizioni ed in ragione della mancanza dei requisisti richiesti
per la funzione postulata, la disdetta trasmessa è esente da critiche in
punto alla violazione della LPers.
5.
5.1 Il ricorrente ha censurato infine la lesione del principio della buona fede,
poiché il “motivo del licenziamento” sarebbe stato noto all’autorità inferiore
sin dall’inizio.
5.2 Il principio della buona fede è ancorato all'art. 2 del Codice civile
svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) nonché all'art. 9 Cost. Valido
per l'insieme dell'attività dello Stato, esso conferisce all'amministrato, a
certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle
promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta
in esse ( DTF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 26
consid. 8.1; [tra le tante] sentenze TAF A-4158/2017 del 4 aprile 2017
consid. 4.1.1; A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 5.3 con rinvii).
Tale principio si suddivide in tre corollari: il divieto di comportamento
contraddittorio, il divieto dell'abuso di diritto e la protezione della fiducia (tra
le tante sentenza del TAF A-3677/2016 del 6 agosto 2018 consid. 5.1).
Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione
dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un
amministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a
condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei
confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue
competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto
rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d)
che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso disposizioni
concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un
pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata
posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (DTF
141 V 530 consid. 6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1 con
rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-4158/2017 del 4 aprile 2017
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consid. 4.1.1 con rinvii; A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 5.3
con rinvii).
5.3 A mente dell’insorgente l’autorità inferiore ha adottato un
comportamento contradditorio nel corso del processo di selezione delle
candidature. In particolare egli ha contestato all’Esercito di averlo
sottoposto a 3 esami consecutivi (fasi di selezione), con altrettanti esisti
positivi, durante i quali mai sarebbe emerso l’obbligo di essere abile al
servizio militare. Ora, a ben vedere una negligenza in capo all’Esercito vi è
senza dubbio stata, nella misura in cui i “requisiti di base” per adempiere
al profilo richiesto potevano e dovevano essere analizzati immediatamente
al fine di non procedere con candidati senza il profilo ab initio. Ma tant’è.
Da questa negligenza grave, il ricorrente non può comunque pretendere
l’annullamento della decisione appellata. Infatti egli poteva rendersi conto
immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, ovvero del
passaggio alle fasi successive, sebbene i requisiti base, segnatamente la
conclusione della scuola reclute, non fossero riuniti così come indicato
dalla Circolare del 26 settembre 2017 trasmessagli. Ora, mancando tale
presupposto non occorre analizzare l’adempimento delle altre condizioni
cumulative per ammettere la violazione del principio della buona fede così
come invocato dall’insorgente.
5.4 Ferme queste premesse nemmeno la censura in punto alla violazione
del principio della buona fede risulta fondata.
6.
6.1 Infine il ricorrente rimprovera all’autorità inferiore la violazione del
divieto di arbitrio, poiché il requisito mancante in ordine all’abilità al servizio
militare sarebbe un elemento “fatto valere arbitrariamente all’ultimo
momento”, benché “perfettamente noto al datore di lavoro sin dall’inizio”.
6.2 Il divieto dell'arbitrio è ancorato all'art. 9 Cost. Secondo la
giurisprudenza, una decisione è arbitraria quando contraddice in modo
palese la situazione di fatto, quando vìola gravemente una norma o un
principio giuridico chiaro e incontestato, non sia sorretta da ragioni serie e
obiettive, non abbia né senso né scopo o contrasti in modo intollerabile il
sentimento di giustizia e di equità. Non vi è arbitrio per il solo fatto che
un'altra soluzione potrebbe pure essere immaginabile, e sembrare persino
migliore. L'annullamento di un giudizio si giustifica tuttavia solo quando
esso è arbitrario nel suo risultato e non unicamente nella motivazione (DTF
143 I 321 consid. 6.1 pag. 324; 140 I 201 consid. 6.1, 134 I 140 consid.
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Pagina 12
5.4; DTF 132 I 17 consid. 5.1; DTF 131 I 217 consid. 2.1 e DTF 131 I 467
consid. 3.1); ciò che spetta al ricorrenti dimostrare (DTF 144 III 145 consid.
2 pag. 146).
6.3 In casu, l’abilità al servizio militare e la conclusione della scuola reclute
sono dei requisiti base condivisi con il ricorrente con circolare del 26
settembre 2017. Ne consegue che egli ha concorso sapendo di non avere,
perlomeno il secondo requisito. Ora, in queste condizioni, pretendere che
la decisione impugnata sia arbitraria poiché non sia sorretta da ragioni
serie e obbiettive o contrasti in modo intollerabile il sentimento di giustizia
e di equità, non merita tutela. D’altro canto, dalla documentazione agli atti
emerge chiaramente che la prima e sola comunicazione ai servizi preposti
in ordine ai requisiti mancati, sia avvenuta il 10 aprile 2018 (“[w]ir haben
aufgrund der Unterlagen der vertragärztlichen Untersuchung festgestellt,
dass Herr A._______ die Rekrutenschule nicht beendet hat. Er wurde am
25.01.2018 für Militärdienstuntauglich erklärt und in den Schutzdienst
eingeteilt”).
6.4 Ne discende pertanto che la decisione impugnata non vìola nemmeno
il principio di divieto dell’arbitrio.
7.
Visto quanto precede, la decisione impugnata non è lesiva del diritto e il
ricorso va pertanto respinto sia in punto alle richieste in via principale che
in via subordinata.
8.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, rispettivamente dell'art. 7 cpv. 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), non
vengono prelevate spese, né assegnate ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese, né vengono assegnate ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
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Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale a condizione che concernano controversie di carattere
patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 15'000.–
rispettivamente – se ciò non è il caso – nelle quali si ponga una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF). Se
non si tratta di una contestazione a carattere pecuniario, il ricorso è
ricevibile soltanto nella misura in cui concerna la parità dei sessi (art. 83
lett. g LTF). Se il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, esso
deve essere inter-posto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione contestata, presso il Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono
essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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