B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3659/2012
S e n t e n z a d e l 3 f e b b r a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Markus Metz,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente 1,
B._______,
ricorrente 2,
entrambi patrocinati da …,
contro
Amministrazione federale delle dogane AFD,
Direzione generale delle dogane,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Riscossione posticipata (dazio e IVA).
A-3659/2012
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Fatti:
A.
La A._______, in X._______, è una società anonima avente per scopo il
commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi e
lavorati. Il signor B._______ – in precedenza presidente con firma
individuale della predetta società sino al 2007 – ne è attualmente
l'amministratore unico (cfr. relativo estratto del Registro di commercio).
B.
Il 10 aprile 2008 presso l'Ufficio doganale di Y._______ (di seguito: UD) è
stato fermato un autocarro della ditta di trasporti C._______, in
Z._______. La verifica del veicolo ha permesso di accertare che una
parte del carico destinato alla A.________ era stata dichiarata in modo
inesatto dalla casa di spedizioni D._______ di Y._______, con
un'importante elusione dei dazi doganali.
A seguito di detto episodio, nonché delle numerose irregolarità constate
nelle importazioni destinate alla A._______, la Sezione antifrode doga-
nale della Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito:
SA Lugano) ha aperto nei confronti di quest'ultima un'inchiesta penale.
Da detta inchiesta è poi emerso che dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio
2008 la A._______ avrebbe acquistato, presso il fornitore E._______, in
U._______ (di seguito: E._______), e importato in Svizzera 88 invii
contenenti vari prodotti ortofrutticoli freschi, che sarebbero stati in parte
dichiarati in modo inesatto e in parte del tutto non dichiarati.
C.
Con decisioni sull'obbligo di pagamento del 18 marzo 2010, la SA Lugano
ha dunque dichiarato la A._______ e B._______ solidalmente respon-
sabili del pagamento di fr. 50'232.90.-- (= fr. 45'217.35 di tributi doganali +
fr. 1251.85 di IVA + fr. 3763.70 di interessi di mora).
D.
Contro le predette decisioni, la A._______ e B._______ – per il tramite
del loro patrocinatore – hanno interposto ricorso dinanzi alla Direzione
generale delle dogane (di seguito: DGD), postulandone l'annullamento.
E.
Con decisione 11 giugno 2012, la DGD ha ammesso parzialmente i ricorsi
da lei congiunti, nel senso che i tributi d'entrata complessivi dovuti
solidalmente dai ricorrenti ascendono ora a fr. 49'523.85 e a fr. 3710.55 di
interessi di mora. Per il resto, i ricorsi sono stati respinti.
A-3659/2012
Pagina 3
F.
Contro la predetta decisione, la A._______, in X._______ (di seguito:
ricorrente 1) e il suo amministratore unico B._______ (di seguito:
ricorrente 2) – sempre per il tramite del loro patrocinatore – hanno pre-
sentato ricorso il 9 luglio 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo federa-
le. In sunto, essi postulano l'annullamento della decisione impugnata, la
messa a carico dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sia
delle spese processuali di prima istanza di fr. 2'700.--, che di quelle della
presente procedura di ricorso, come pure che l'AFD versi loro un importo
complessivo di fr. 8000.-- (ovvero fr. 4000.-- per la precedente procedura,
fr. 4000.-- per la presente procedura di ricorso), in ragione di un mezzo
ciascuno, a titolo di ripetibili. Censurando la violazione del loro diritto di
essere sentiti sotto vari aspetti, la prescrizione dei tributi richiesti, nonché
l'accertamento inesatto dei fatti, essi contestano la sussistenza delle
condizioni alla base della richiesta posticipata di pagamento in oggetto.
G.
Con risposta 28 settembre 2012, la DGD ha postulato il rigetto integrale
del gravame nella misura in cui è ricevibile, prendendo puntualmente
posizione sulle censure sollevate dai ricorrenti. Constatando che è stato
commesso un errore di scrittura al punto 1 del dispositivo della decisione
impugnata, essa indica inoltre che i tributi ancora dovuti ascenderebbero
invero a fr. 49'523.85, interessi compresi (= fr. 44'587.35 di dazi doganali
+ fr. 1'225.95 di IVA + fr. 3'710.55 di interessi di mora). Chiede dunque
che la decisione impugnata venga corretta in tal senso.
H.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul
presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32).
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure
da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribu-
nale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione doga-
nale (cfr. art. 3 lett. e della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), è retta dalla PA.
A-3659/2012
Pagina 4
1.2 L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pub-
blico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna in solido i ricorrenti al
pagamento posticipato di tributi doganali e dell'IVA. Poiché la decisione
impugnata comporta un onere pecuniario per entrambi i ricorrenti, essi
risultano legittimati a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è
poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispet-
to delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA).
1.3 I ricorrenti postulano che venga accordato l'effetto sospensivo al loro
ricorso. Poiché quest'ultimo beneficia già dell'effetto sospensivo giusta
l'art. 55 cpv. 1 PA, detta richiesta risulta priva d'oggetto ed è pertanto qui
irricevibile.
1.4 Fatta eccezione per quanto precede (cfr. consid. 1.3), il ricorso è
ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'ina-
deguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2aed., Basilea 2013, n. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo/San Gallo 2010,
n. 1758 segg.).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci-
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41
consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3a ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisi-
toria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità
competente procede difatti spontaneamente a constatazioni comple-
mentari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o
dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF
121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di
articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è
tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono
dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non
essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la
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sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di
collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un
ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare,
l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla
fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario
arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit.,
no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3 Allorquando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che
le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convin-
zione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in
modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove propo-
ste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua
opinione, essa può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384
consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del
21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; [tra le tante] sentenza del Tribunale am-
ministrativo federale A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.1 con
rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144).
Se al contrario, l'autorità di ricorso rimane nell'incertezza dopo aver prov-
veduto alle investigazioni richieste dalle circostanze, essa applicherà le
regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. In tale contesto, e a difetto
di disposizioni speciali in materia, il giudice s'ispirerà all'art. 8 CC, in virtù
del quale chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita, deve fornirne la prova. Detto in altre parole, incombe all'ammini-
strato il compito di stabilire i fatti che sono di natura a procurargli un van-
taggio e all'amministrazione di dimostrare l'esistenza di quelli che assog-
gettano ad un obbligo in suo favore. L'assenza di prove va a scapito della
parte che intendeva trarre un diritto da una circostanza di fatto non prova-
ta. Inoltre la sola allegazione non basta. Il principio inquisitorio non ha
alcuna influenza sulla ripartizione dell'onere probatorio, poiché interviene
ad un stadio anteriore (cfr. [tra le tante] sentenze del Tribunale ammini-
strativo federale A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.2 con rinvii).
2.4
2.4.1 Il 1° maggio 2007 sono entrate in vigore la Legge del 18 marzo
2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e l'Ordinanza del 1° novembre 2006
sulle dogane (OD, RS 631.01). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD, le procedure
d'imposizione doganale pendenti all'atto d'entrata della suddetta legge
vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine asse-
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gnato dallo stesso. La presente fattispecie concerne delle importazioni
avvenute tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008. Ne discende, che
quelle effettuate tra il 13 febbraio 2006 e il 30 aprile 2007 rimangono
sottoposte alla Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU
42 4009 e CS 6 475) e alla relativa Ordinanza del 10 luglio 1926 della
legge sulle dogane (vOLD; RU 42 461 e CS 6 523), mentre quelle effet-
tuate tra il 1° maggio 2007 e il 28 luglio 2008 sono sottoposte all'attuale
LD e alla relativa OD (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii).
Per quel che riguarda invece la procedura, alla presente fattispecie risulta
per contro di principio applicabile il nuovo diritto procedurale di cui alla
LD, anche se in concreto sul piano materiale parte della fattispecie rima-
ne sottoposta alla vLD (cfr. art. 132 LD; sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii).
2.4.2 La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul
valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.
Fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro
prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rap-
porti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella mi-
sura in cui la fattispecie in esame ha per oggetto l'imposizione di tributi
per il periodo tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008 e che la proble-
matica in oggetto verte in particolare sulla riscossione posticipata di tributi
doganali e che nessuna norma procedurale in ambito IVA entra in linea di
conto, alla stessa risulta applicabile l'allora vigente Legge federale del
2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU
2000 1300), entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA;
Decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344).
3.
I ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere sentiti sarebbe stato
leso a più riprese, così come verrà discusso qui di seguito.
3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui vio-
lazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'auto-
rità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito
(cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii, DTAF 2009/36 consid. 7). Tale
doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di
ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49 consid. 1).
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Pagina 7
Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione fe-
derale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione
dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire
sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e
di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse
possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii;
sentenze del Tribunale federale 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e
8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del Tribunale amministrati-
vo federale A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii). Tale
garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un
diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata
sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato
il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di
partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situa-
zione giuridica. Garantisce l'equità del procedimento (cfr. ADELIO SCOLARI,
Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 483 seg. con
rinvii; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 7a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 835).
3.2 I ricorrenti censurano innanzitutto che l'inchiesta sarebbe stata assai
lacunosa e sbrigativa, non avendo nemmeno l'AFD contestato loro ogni
singola posizione e motivazione (o almeno un congruo e sufficiente
numero di situazioni), ma anzi menzionando, analizzando e sottoponen-
dogli solo alcune (poche) operazioni, e ritenendo per acquisti certi fatti
che in verità non lo sono. Essi in sostanza reputano dunque che la
decisione non sarebbe stata sufficientemente motivata. Per detti motivi
postulano l'audizione del ricorrente 2 al riguardo.
3.2.1 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la
sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale ga-
ranzia è ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata
è che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se
del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di
ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1,
DTF 129 I 232 consid. 3.2 con rinvii e DTF 126 I 97 consid. 2b). È quindi
sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad
influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è
tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di
prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole
circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3, la
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già citata DTF 129 II 232 consid. 3.2, DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza
del Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011
consid. 5.2.2 con rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; RENE RHINOW/HEIN-
RICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER,
Öffentliches Prozessrecht, 2a ed., Basilea 2010, n. 437; LORENZ KNEU-
BÜHLER, Die Begründungspflicht. Eine Untersuchung über die Pflicht der
Behörden zur Begründung ihrer Entscheide, Berna/Stoccarda/Vienna
1998, pag. 29 segg.). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente
trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento
separato che sia stato portato a conoscenza dell'interessato o può
discendere dal rinvio a una presa di posizione di un'altra autorità sempre
portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c e DTF
113 II 204 consid. 2; LORENZ KNEUBÜHLER, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 8 ad art. 35 PA; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea 1991, pagg. 150 seg.),
basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la
decisione rimanda (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 535 con rinvii). L'ampiezza
della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme.
Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della
fattispecie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i
principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motiva-
zione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre
gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio
giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 con i numerosi rinvii).
A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di motivazione può essere
sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati ad-
dotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un
successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdi-
zione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore
(cfr. DTF 126 I 72 consid. 2 con rinvii e DTF 116 V 28 consid. 3; [tra le
molte] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del
27 febbraio 2012 consid. 4.2.1; KNAPP, op. cit., pag. 150 seg.).
3.2.2 In concreto, lo scrivente Tribunale rileva che nella decisione impu-
gnata la DGD – facendo riferimento a quanto già constatato dalla SA
Lugano – ha esposto chiaramente la fattispecie da lei ritenuta alla base
della stessa. Rilevando che il periodo in esame concerne le importazioni
avvenute tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008, la DGD ha indicato
come le omesse ed errate dichiarazioni di prodotti ortofrutticoli constatate
in detto periodo sarebbero sopportate dalle dichiarazioni rilasciate dagli
A-3659/2012
Pagina 9
impiegati della E._______, segnatamente dal signor F._______ e
dall'analisi della documentazione acquisita durante l'intervento presso il
fornitore E._______ facendo chiaro riferimento agli atti n. 32.1.1-32.7.7
(contenuti in 7 classificatori denominati "[…]"). Essa ha peraltro
specificato i motivi ritenuti da lei, e meglio che alcuni invii di merci non
sarebbero stati dichiarati (cfr. consid. 4.2 della decisione impugnata) e
che alcune merci sarebbero state invece dichiarate come altre merci
(cfr. consid. 4.3 della decisione impugnata) o con altre quantità
(consid. 4.4 della decisione impugnata). Detti motivi sono poi stati chiariti
dall'autorità inferiore mediante l'ausilio di alcuni esempi facenti chiaro
riferimento ai documenti su cui essa si è fondata.
Ciò posto, da un esame degli atti dell'incarto risulta che alle decisioni
sull'obbligo di pagamento del 18 marzo 2010 della SA Lugano è stata
allegata un'apposita tabella riassuntiva indicante per ogni dato ritenuto
incorretto, il documento esatto sul quale essa si è basata per desumere
l'imposta ancora dovuta (cfr. atto n. 43 dell'incarto AIMP […] n. […] [di
seguito inc. AIMP]).
Dagli atti risulta altresì che durante gli interrogatori esperiti nell'ambito
dell'inchiesta penale, le autorità doganali hanno mostrato al ricorrente 2 –
si ricorda, amministratore unico della società ricorrente 1 – l'integralità
della documentazione alla base delle loro constatazioni (7 classificatori
"[…]" numerati da 1 a 7 inerenti ai 88 invii in oggetto), spiegando e
discutendo le irregolarità da esse constatate mediante l'ausilio di alcuni
esempi, nonché delle tabelle da esse allestite (cfr. processo verbale d'in-
terrogatorio del 26 agosto 2008 di cui all'atto n. 16 dell'inc. AIMP). Dagli
atti emerge inoltre che lo stesso patrocinatore dei ricorrenti ha avuto mo-
do di visionare l'intera documentazione e di chiederne delle copie (cfr. atti
n. 53 e 73 dell'inc. AIMP).
In tali circostanze, il fatto che la SA Lugano e la DGD abbiano esposto il
metodo da esse utilizzato per calcolare i tributi ancora dovuti mediante
l'ausilio di alcuni esempi, rinviando per i rimanenti invii alla documenta-
zione da esse allestita non preclude ai ricorrenti la possibilità di compren-
dere appieno gli addebiti mossi nei loro confronti. In effetti, potendo la
fonte e la correttezza dell'importo riscosso posticipatamente essere deter-
minata tramite il controllo negli atti, essa non resta incerta. La motivazio-
ne così come addotta permette quindi ai ricorrenti di rendersi conto della
portata e della correttezza della medesima. Il rinvio ai singoli atti formula-
to nelle succitate tabelle riassuntive, per permettere di stabilire precisa-
mente di quale dei motivi di conformità – e meglio di quale delle categorie
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(considd. 4.2, 4.3 e 4.4 della decisione impugnata) – si tratti, non ostacola
e non preclude la comprensione della decisione impugnata, proprio
perché i dati riportati nelle tabelle sono indicati chiaramente e permettono
di identificare e verificare facilmente gli importi ritenuti dall'autorità
inferiore. In effetti, con l'ausilio di quattro colori, le autorità doganali hanno
indicato chiaramente i vari elementi a cui le stesse si sono riferite: in blu
gli atti concernenti i singoli invii (fattura, quietanza e data dell'invio), in
verde la merce dichiarata (qualitativamente e quantitativamente), in rosso
la merce che avrebbe dovuto essere dichiarata (qualitativamente e/o
quantitativamente), in giallo gli interessi di mora. Ciò precisato, il fatto che
dette tabelle siano parecchie e che i ricorrenti debbano vagliare una per
una le medesime per individuare in ciascuna di esse il preciso motivo di
non conformità, non preclude loro affatto di esercitare efficacemente la
loro difesa, potendo comunque procedere ad un ragionevole controllo
sulle singole cifre contenute nella decisione, nelle tabelle e nei documenti
componenti il dossier, anche se tale procedimento necessita del tempo
(cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3798/2012 del
27 marzo 2012 consid. 4.3 e A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 con-
sid. 4.2.2). Per gli stessi motivi, l'audizione del ricorrente 2 non risulta qui
necessaria, lo stesso avendo peraltro potuto esprimersi per iscritto in
merito agli addebiti mossi nei suoi confronti sia dinanzi alle autorità
doganali, che dinanzi allo scrivente Tribunale. Visto quanto precede, la
censura sollevata dai ricorrenti risulta dunque priva di fondamento.
3.3 I ricorrenti lamentano un'ulteriore violazione del loro diritto d'essere
sentiti poiché sia la SA Lugano, che la DGD non avrebbero mai dato
seguito alla richiesta di confronto tra il signor F._______ (testimone
principale a carico in questa fattispecie) e il ricorrente 2. Essi postulano
dunque che la succitata persona venga sentita in sede ricorsuale.
3.3.1 Per quanto attiene alla richiesta di confronto formulata dinanzi alla
SA Lugano, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.
La decisione qui impugnata si basa sull'art. 12 Legge federale del 22 mar-
zo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Sebbene
l'art. 12 DPA sia contenuto in una legge penale a causa del suo legame
con il diritto penale, la stessa è una norma di diritto fiscale, applicabile in
materia di diritto doganale e in materia di IVA all'importazione (cfr. PASCAL
MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Basilea
2009, n. 468, pag. 555). La procedura giusta l'art. 12 cpv. 1 e 2 DPA
concernente l'obbligo pagamento dei tributi non pagati a causa di una
infrazione alla legislazione amministrativa è una procedura amministrativa
A-3659/2012
Pagina 11
che si distingue chiaramente dalla procedura penale (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2). Il credi-
to fondato sull'art. 12 DPA è un credito fiscale (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò detto, esso
può fondarsi su dei fatti stabiliti durante la procedura penale avviata
dall'autorità doganale sulla base della DPA. I processi verbali e i docu-
menti della procedura penale possono essere ripresi dal giudice ammini-
strativo che deve apprezzarli alla luce delle regole del diritto amministrati-
vo, in particolare della PA (MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op.
cit., n. 491-492 con rinvii, pag. 559). Ciononostante, gli eventuali vizi di
procedura penale amministrativa non fanno parte dell'oggetto del litigio in
materia di diritto doganale, rispettivamente in materia di IVA, ragion per
cui lo scrivente Tribunale non è competente per statuire al riguardo
(cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.602/2003 del 10 maggio 2004
considd. 3.2 e 3.3 nonché 2A.471/1998 del 4 febbraio 1999 [non pubbli-
cata] consid. 3a; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.4.1 con rinvii; MOLLARD/OBER-
SON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 493, pag. 559).
In concreto, la predetta richiesta di confronto è stata formulata a più ripre-
se dal patrocinatore dei ricorrenti nell'ambito dell'inchiesta penale (cfr. atti
n. 52, 58, 60 dell'inc. AIMP). Orbene, non potendo statuire sugli eventuali
vizi della procedura penale amministrativa, la validità dei motivi della
mancata assunzione di detta prova da parte della SA Lugano non rileva
pertanto dell'apprezzamento dello scrivente Tribunale. Oltretutto, come
giustamente indicato dalla SA Lugano agli stessi ricorrenti resi edotti al
riguardo (cfr. atto n. 66 dell'inc. AIMP), il predetto rigetto di complemento
d'inchiesta formulato successivamente al processo verbale finale può es-
sere impugnato soltanto insieme con il decreto penale in base all'art. 61
cpv. 4 DPA e non già mediante ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale. In
tali circostanze, la predetta censura risulta chiaramente qui irricevibile.
3.3.2 Riguardo alla richiesta di confronto riformulata dinanzi alla DGD, si
rileva come la stessa abbia rinunciato a tale misura d'istruzione sulla
base della valutazione anticipata delle prove e dei documenti dell'incarto.
Orbene, se da un lato per i ricorrenti sussiste il diritto di far amministrare
le prove, quando i presupposti sono dati (il fatto da provare è pertinente, il
mezzo di prova proposto è necessario per constatare questo fatto e la
domanda è stata formulata nelle forme e nei termini prescritti), d'altra par-
te quand'anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia costi-
tuzionale non impedisce all'autorità di porre un termine all'istruttoria, me-
diante l'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. sentenza del Tribunale
A-3659/2012
Pagina 12
federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2; cfr. consid. 2.3
del presente giudizio). In tal senso, la rinuncia al confronto postulato non
è frutto di un'omissione, bensì di un preciso apprezzamento, segnalato
come tale dalla DGD. La censura dei ricorrenti va pertanto respinta.
3.3.3 In merito alla richiesta di confronto formulata dinanzi allo scrivente
Tribunale, lo stesso rileva a sua volta come da un esame attento degli atti
dell'incarto il confronto con il signor F._______ – peraltro già sentito
nell'ambito dell'inchiesta penale (cfr. atto n. 33 dell'inc. AIMP) – non
muterebbe nulla, dal momento che ai fini del giudizio non è qui
necessario accertare se di fatto i ricorrenti erano o meno a conoscenza
delle irregolarità constatate dalle autorità doganali, se e vero o meno che
tra il signor F._______ e ricorrenti vi erano degli accordi, se si tratta
effettivamente di quantitativi veramente minimi, ecc., non essendo
richiesta alcuna colpa o negligenza per poter procedere alla riscossione
posticipata dei tributi non pagati nei loro confronti sulla base dell'art. 12
DPA (al riguardo cfr. consid. 5.2 che segue). In tali circostanze, lo
scrivente Tribunale rinuncia all'assunzione del suddetto complemento
istruttorio (cfr. art. 33 PA a contrario). Ad ogni modo, va poi rilevato come
entrambi i ricorrenti abbiano già avuto ampiamente modo di esprimersi su
tutte le circostanze di fatto e gli atti dell'incarto sia dinanzi alle autorità
inferiori che dinanzi allo scrivente Tribunale. In tale evenienza, il loro
diritto di essere sentiti non risulta violato.
4.
I ricorrenti, richiamandosi al termine di prescrizione di un anno dell'art. 64
vLD, ritengono poi che le pretese avanzate dell'autorità inferiore per il
periodo fiscale dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio 2008 sarebbero in parte
prescritte (e meglio sarebbero prescritte le pretese doganali fino al
30 aprile 2007 compreso, ritenuto che la nuova legislazione doganale è
entrata in vigore il 1° maggio 2007).
4.1 La prescrizione è una questione di diritto che va esaminata d'ufficio
dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. sen-
tenza del Tribunale federale 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.3;
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7148/2010 del 19 di-
cembre 2012 consid. 4.1; MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerfor-
derung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 278).
La prescrizione, nella misura in cui concerne l'esistenza del credito
fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.2 con rinvii). Per
A-3659/2012
Pagina 13
questo motivo, alla stessa risulta applicabile il diritto vigente al momento
in cui le circostanze di fatto alla base del gravame hanno avuto luogo.
La vLD rispettivamente la vLIVA regolano la prescrizione allorquando il
credito non sia stato riscosso a norma degli artt. 64 e 126 vLD,
rispettivamente dell'art. 79 cpv. 1 vLIVA. Per quanto riguarda fattispecie di
carattere penale, determinante è invece la DPA. Giusta l'art. 12 cpv. 4
DPA, l'obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive finché non
siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena (cfr. MICHAEL
BEUSCH/JASMIN MALLA, Steuerstrafrecht – ein Entwirrungsversuch, in:
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR], vol. 130, Berna 2012,
pag. 263). Riguardo alle contravvenzioni consistenti nella sottrazione o
nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una
restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse ai sensi dell'art. 11
cpv. 2 DPA, come nel caso in esame, la giurisprudenza ha avuto modo di
precisare che – in base al diritto in vigore a partire dal 1° ottobre 2002 – il
termine di prescrizione è di 7 anni (cfr. art. 11 cpv. 2 DPA in relazione con
l'art. 333 cpv. 6 lett. b del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
[CP, RS 311.0] e con DTF 134 IV 328 consid. 2.1 che rinvia all'art. 97
cpv. 1 lett. c CP; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-
7148/2010 del 19 dicembre 2012 considd. 4.2.1 – 4.2.3 con rinvii). Detto
termine di prescrizione è sospeso durante i procedimenti d'opposizione,
di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione
(cfr. art. 11 cpv. 3 DPA).
4.2 In casu, le importazioni litigiose sono avvenute tra il 13 febbraio 2006
e il 28 luglio 2008. La presente fattispecie rientra sotto l'art. 11 cpv. 2
DPA, motivo per cui alla stessa risulta applicabile il termine di
prescrizione di 7 anni. Detto termine ha iniziato a decorrere al più presto il
13 febbraio 2006 ed è stato sospeso con il deposito dei ricorsi 20 aprile
2010 avverso le decisioni sull'obbligo di pagamento del 18 marzo 2010
della SA Lugano, conformemente all'art. 11 cpv. 3 DPA. Orbene, a quel
momento il termine di prescrizione di 7 anni non era ancora perente. In
tali circostanze, si deve dunque concludere che nessuno dei crediti in
oggetto risulta prescritto. La censura dei ricorrenti va pertanto respinta.
5.
Ciò stabilito, rimane ora da esaminare se l'imposizione delle importazioni
in oggetto da parte della DGD è corretta o meno (cfr. consid. 5.3 che
segue). Detto esame implica dapprima che vengano rammentate le basi
dell'imposizione doganale (cfr. consid. 5.1 che segue) e le conseguenze
in caso di violazione della legislazione doganale, quale ad esempio la
A-3659/2012
Pagina 14
riscossione posticipata dei tributi doganali non versati a torto, e conse-
guentemente dell'IVA, in virtù dell'art. 12 DPA (cfr. consid. 5.2 che segue).
5.1
5.1.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD, artt. 1 cpv. 1 e 21
cpv. 1 vLD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso
sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la
LD, rispettivamente la vLD, nonché la Legge federale del 9 ottobre 1986
sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). L'art. 1 cpv. 1 LTD precisa
che tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale sviz-
zera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli
allegati 1 e 2, i quali informano circa i dazi all'importazione come pure cir-
ca l'eventuale contingente doganale ([tra le tante] sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.1).
5.1.2 Il regime doganale è fondato sull'autodichiarazione. In virtù di detto
principio, tutte le merci che sono importate od esportate devono essere
presentate all'ufficio doganale competente, poste sotto controllo doganale
e dichiarate per lo sdoganamento dalla persona soggetta all'obbligo di
denunzia (cfr. art. 6 vLD, analogamente art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri
termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della
denunzia doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo
la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e
stabilire l'obbligo di pagare il dazio (cfr. art. 29 cpv. 1 vLD, parimenti
art. 25 cpv. 1 LD; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.2 con rinvii).
5.1.3 Giusta l'art. 13 cpv. 1 vLD, il pagamento del dazio incombe alle per-
sone soggette all'obbligo della denunzia doganale e a quelle indicate
nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono
state importate o esportate. Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono in particola-
re soggette all'obbligo di denunzia doganale le persone che trasportano
merci oltre il confine nonché i loro mandanti. Quanto disposto dagli artt. 9
e 13 vLD è ripreso analogamente dagli artt. 26 e 70 cpv. 2 LD. Giusta gli
artt. 13 cpv. 1 vLD e 70 cpv. 3 LD, i debitori doganali rispondono solidal-
mente delle somme dovute. Il diritto di regresso fra di loro è retto dalle
norme del diritto civile, e meglio dal Codice delle obbligazioni del 30 mar-
zo 1911 (CO, RS 220; cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3 con rinvii).
5.1.3.1 Secondo la giurisprudenza sviluppata sotto l'egida della vLD, la
nozione di mandante deve essere intesa in un senso più ampio di quella
A-3659/2012
Pagina 15
del diritto civile, ovvero come chiunque induca effettivamente un trasporto
di merci attraverso la frontiera (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6b, DTF 89 I
542 consid. 4). È quindi tale non solo colui che conclude, ai sensi civili, un
contratto di trasporto con il trasportatore, ma anche chiunque, di fatto
("tatsächlich veranlasst"), predispone l'importazione delle merci (cfr. sen-
tenza del Tribunale federale 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 con-
sid. 5.3.3; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-606/2012 del
24 gennaio 2013 consid. 4.1.2 e A-1741/2006 del 4 marzo 2008 con-
sidd. 2.1.1 seg.). La giurisprudenza ha quindi dedotto che la definizione di
mandante debba essere intesa in senso lato affinché tutte le persone
economicamente interessate all'importazione della merce siano tenute al
pagamento dei dazi (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_456/2010
del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; DTF 110 Ib 306 consid. 2b, DTF 107 Ib
198 consid. 6a-b e DTF 89 I 542 consid. 4; [tra le tante] sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-606/2012 del 24 gennaio 2013
consid. 4.1.2 e A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii).
La volontà di garantire la ricuperabilità del credito doganale è quindi stato
uno degli elementi ritenuti dalla giurisprudenza per distanziarsi dal con-
cetto di "mandante" ai sensi del diritto civile (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010
consid. 5.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii).
Il Tribunale federale ha altresì precisato che va considerato come man-
dante ogni persona che nutre dei dubbi sul fatto che l'importazione sia
illegale e che doveva presumere la provenienza estera della merce im-
portata. Lo stesso vale altresì nel caso in cui la merce viene importata in
Svizzera senza che una ordinazione sia stata fatta a priori, qualora una
persona abbia manifestato d'essere pronta ("Bereitschaft") ad accettare
tale merce, causando di fatto ("tatsächlich veranlasst") – proprio per il tra-
mite della sua disponibilità generale ad accettarla – l'importazione: detta
persona va considerata come mandante. È dunque sufficiente essere
pronto ad accettare la merce importata per rientrare nell'applicazione del-
la nozione di "mandante" ai sensi dell'art. 9 vLD, il carattere lecito o meno
dell'importazione non essendo necessariamente determinante (cfr. sen-
tenze del Tribunale federale 2A.458/2004 del 3 dicembre 2004 con-
sid. 3.1 in fine, 2A.242/2004 del 15 novembre 2004 consid. 3.1.2; [tra le
tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). Per il Tribunale federale le per-
sone morali possono parimenti essere ritenute come mandanti (cfr. sen-
tenza del Tribunale federale 2C_747/2009 dell'8 aprile 2010 consid. 5.3;
A-3659/2012
Pagina 16
[tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009
del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii).
5.1.3.2 L'interpretazione di mandante in un senso più ampio di quella del
diritto civile instaurata dall'Alta Corte è peraltro stata illustrata nel Mes-
saggio del 15 dicembre 2003 relativo alla nuova Legge sulle dogane (FF
2004 485, pag. 525 segg.). Anche se l'attuale LD non impiega più formal-
mente questa nozione, la nuova locuzione – chiunque fa introdurre merci
nel territorio doganale – corrisponde materialmente alla definizione in
senso lato di cui si è detto in precedenza (cfr. sentenza del Tribunale fe-
derale 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010
consid. 5.1 in fine; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.2 con rinvii).
5.1.4 Dal momento che tutte le persone assoggettate ai diritti doganali ri-
spondono solidalmente dei dazi d'entrata, le autorità doganali possono ri-
volgersi ad ognuna di loro. Spetta semmai alla persona assoggettata al
pagamento dalle autorità doganali, il compito di far valere il proprio diritto
di regresso contro gli altri assoggettati, secondo quando prescritto dal di-
ritto civile (cfr. art. 13 cpv. 1 in fine vLD e art. 70 cpv. 3 in fine LD; cfr. [tra
le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.1.4 con rinvii).
5.1.5 Conformemente all'art. 72 vLIVA, la legislazione doganale è appli-
cabile all'importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non vi
deroghino. A tenore dell'art. 75 cpv. 1 vLIVA, sono contribuenti tutte le
persone o società soggette all'obbligo di pagare il dazio. Le condizioni
che reggono l'assoggettamento a tale obbligo ex artt. 9 e 13 vLD, nonché
ex artt. 26 e 70 LD, sono parimenti pertinenti in tale occorrenza (cfr. [tra le
tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.1.5 con rinvii).
5.2
5.2.1 L'importazione di merci soggetta a dazio e all'IVA, omettendo di
dichiararle totalmente o parzialmente, costituisce un'infrazione alla legi-
slazione fiscale applicabile (cfr. art. 74 vLD, art. 118 LD, art. 85 vLIVA).
Giusta i rinvii dell'art. 80 vLD, dell'art. 128 cpv. 1 LD nonché dell'art. 88
vLIVA, l'art. 12 DPA è applicabile alle infrazioni doganali (cfr. [tra le tante]
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo
2012 consid. 5.2.1 con rinvii).
A-3659/2012
Pagina 17
5.2.2 L'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un'infrazione
alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto
riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi,
e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona.
L'art. 12 cpv. 2 DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che
ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamen-
to della tassa (cfr. artt. 9 e 13 vLD, artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) o colui che ha
beneficiato dell'indennità o del contributo (cfr. sentenza del Tribunale fe-
derale 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; [tra le tante] sentenza
del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012
consid. 5.2.2 con rinvii).
5.2.3 Affinché l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia og-
gettivamente stata compiuta un'infrazione penale (cfr. sentenze del Tribu-
nale federale 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6, 2C_456/2010
del 7 marzo 2010 consid. 5.2 e 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1;
DTF 129 II 160 consid. 3.2, DTF 115 Ib 358 consid. 3a, DTF 106 Ib 218
consid. 2c; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii). L'applicazione di
questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale
specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di una procedura
penale (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_32/2011 del 7 aprile 2011
consid. 3.3, 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2 e 2C_366-367-
368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 5; DTF 129 II 160 consid. 3.2, DTF
106 Ib 218 consid. 2c; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii;
cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 477, pag. 556;
ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstraf-
recht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 92 e segg.;
MICHAEL BEUSCH, in: Kocher/Clavadetscher, Zollgesetz [ZG], Berna 2009,
n. 13 ad art. 70 LD e n. 37 seg. ad art. 85 LD). L'art. 12 cpv. 1 DPA
permette dunque di procedere al recupero di una tassa (o un tributo) che
non è stata percepita a seguito di un'infrazione alla legislazione ammini-
strativa federale, anche qualora nessuno sia punibile (cfr. [tra le tante]
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo
2012 consid. 5.2.3 con rinvii).
5.2.4 L'art. 12 cpv. 2 DPA permette innanzitutto d'assoggettare al paga-
mento colui che era tenuto al pagamento della tassa elusa, in virtù degli
artt. 9 e 13 vLD, attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD (cfr. [tra le tante] sentenza
del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012
consid. 5.2.4 con rinvii). Secondo la costante giurisprudenza, la persona
A-3659/2012
Pagina 18
obbligata al pagamento della tassa è infatti ipso facto considerato come
aver fruito dell'illecito profitto di cui all'art. 12 cpv. 2 DPA (cfr. DTF 107 Ib
198 consid. 6c; sentenza del Tribunale federale 2A.82/2005 del 23 agosto
2005 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvii). Detto in
altre parole, le persone assoggettate al pagamento dei tributi giusta gli
artt. 9 e 13 vLD (attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) sono tenute al pagamento
ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 DPA. Le condizioni d'assoggettamento sono
dunque logicamente quelle delle disposizioni della vLD appena citate
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvio).
5.2.5 L'art. 12 cpv. 2 DPA può estendersi inoltre ad altre persone che
quelle di cui agli artt. 9 e 13 vLD (attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD), di modo
che il cerchio delle persone assoggettate all'obbligo di pagamento risulta
ampliato rispetto a quanto indicato dalle summenzionate disposizioni.
Ogni persona è assoggettata al pagamento qualora abbia beneficiato di
un vantaggio illecito in ragione dell'infrazione (cfr. DTF 110 Ib 306
consid. 2; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvio). L'illecito di cui
all'art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale generato dal mancato
pagamento dei tributi dovuti. Esso può consistere non solo in un aumento
degli attivi ma anche in una diminuzione dei passivi. Ciò è normalmente il
caso quando un tributo dovuto non è stato versato. Inoltre, l'illecito profitto
non deriva dalla semplice acquisizione di un bene importato illegalmente,
bensì dal suo acquisto ad un prezzo inferiore a quello richiesto
abitualmente sul mercato per delle merci ad esso comparabili (cfr. DTF
110 Ib 306 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 2A.458/2004 del
3 dicembre 2004 consid. 4.1 e 2A.220/2004 del 15 novembre 2004
consid. 2.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvii).
5.3 Ciò precisato, in merito agli addebiti mossi nei confronti dei ricorrenti,
lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.
5.3.1 Dagli atti dell'incarto risulta che tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio
2008 i ricorrenti hanno effettivamente acquistato dalla E._______ varie
derrate alimentari provenienti da V._______, per un totale di 88 invii, così
come constatato dalle autorità doganali. Da un attento esame e confronto
tra le tabelle riassuntive accluse alle decisioni sull'obbligo di pagamento
del 18 marzo 2010 della SA Lugano (cfr. atto n. 43 dell'inc. AIMP) e gli atti
n. 31.1.1-32.7.7 a cui esse rinviano (cfr. classificatori denominati "[…]"
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Pagina 19
n. 1-7), come pure dall'analisi dei vari verbali di interrogatorio (in
particolare del ricorrente 2 e il signor F._______), lo scrivente Tribunale
ha potuto constatare la correttezza dei dati riportati nelle predette tabelle
per ogni invio, rilevando in particolare come la merce non sia stata
parzialmente dichiarata, oppure lo sia stata ma in maniera incorretta
(quantitativamente e/o qualitativamente). Gli esempi illustrati dalle auto-
rità doganali – in particolar modo dalla DGD nella decisione impugnata –
debitamente documentati, mostrano la presenza delle predette irregola-
rità. Tale fattispecie costituisce un'infrazione alla legislazione fiscale
applicabile (cfr. art. 74 vLD, art. 118 LD, art. 85 vLIVA; cfr. consid. 5.2.1
del presente giudizio), così come giustamente rilevato dalla DGD.
Nulla mutano a detta conclusione le censure sollevate dai ricorrenti in
merito agli esempi indicati nel consid. 4 della decisione impugnata. Al
riguardo, essi sostengono di non aver ricevuto la merce reputata dalle
autorità doganali come non dichiarata o dichiarata in maniera incorretta.
Essi indicano di aver ricevuto esattamente quanto da loro ordinato
(quantitativamente e qualitativamente) e che difetterebbe la prova ch'essi
abbiano ricevuto le merci reputate come non dichiarate (cfr. atti n. 32.5.2,
e 32.7.7), di più (ad esempio 560kg di cipolle rosse anziché 500 kg
[cfr. atto n. 32.4.1; parimenti atti n. 32.4.3 e 32.4.7]) o qualche cosa di
diverso rispetto a quanto ordinato (ad esempio coste anziché catalogna
[cfr. atto n. 32.6.5]). Degli eventuali errori di trascrizione, come pure le
indicazioni riportate a mano, sarebbero tutte imputabili alla E._______.
Orbene, lo scrivente Tribunale non può che rilevare come tali allegazioni
– qui non corroborate – siano insufficienti per inficiare le constatazioni
della DGD. Difetta infatti la prova che si tratti di semplici errori di
trascrizioni, che quanto indicato nelle varie fatture sia scorretto, come
pure la prova contabile che di fatto i ricorrenti non avrebbero ricevuto le
predette merci. Se è vero che l'autorità inferiore non può appellarsi a dei
fatti estranei alla presente procedura, così come giustamente rilevato dai
ricorrenti, d'altro canto gli atti dell'incarto, nonché le indagini esperite dalle
autorità doganali, mostrano la sussistenza delle predette irregolarità e
dunque delle infrazioni alla predetta legislazione fiscale applicabile.
5.3.2 Vista la sussistenza di un'infrazione, in virtù dell'art. 12 cpv. 1 DPA,
le autorità doganali possono provvedere al recupero dei tributi elusi per i
predetti invii, indipendentemente dalla punibilità di una data persona.
Orbene, i ricorrenti – quali acquirenti della merce importata in oggetto –
vanno chiaramente qualificati di mandanti ai sensi della legislazione do-
ganale applicabile. Come tali, essi rientrano nella cerchia delle persone
tenute al pagamento dei tributi doganali ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 vLD e
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dell'art. 70 cpv. 2 lett. c LD, nonché dell'IVA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1
vLIVA (cfr. considd. 5.1.3 e 5.1.5 del presente giudizio). In detta qualità,
essi sono ipso facto considerati aver fruito di un indebito profitto, consi-
stente nel mancato pagamento dei tributi ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 DPA;
essi sono pertanto tenuti al pagamento posticipato dei tributi in oggetto
(cfr. consid. 5.2.4 del presente giudizio). Il predetto obbligo – si ricorda –
non dipende né da una colpa, né da una negligenza dei ricorrenti. Il
comportamento da loro adottato è dunque qui irrilevante. Ch'essi siano
stati in buona fede e che abbiano ignorato le irregolarità delle importazio-
ni, ch'essi abbiano o meno controllato quanto da loro ricevuto, ecc., non
influisce pertanto sul loro obbligo di pagamento giusta l'art. 12 cpv. 2 DPA
(cfr. consid. 5.2.3 del presente giudizio). Spetterà semmai a loro, qualora
lo dovessero ritenere opportuno, far valere in sede civile il loro diritto di
regresso nei confronti della E._______ giusta l'art. 13 cpv. 1 vLD e art. 70
cpv. 3 LD (cfr. consid. 5.1.4 del presente giudizio). È dunque a giusta ra-
gione, che la DGD ha confermato l'obbligo di pagamento nei loro confron-
ti. Su questo punto, la decisione impugnata va dunque qui confermata.
5.3.3 In merito all'ammontare dei tributi, si rileva che – come già antici-
pato sub lett. G – l'autorità inferiore nella propria risposta 28 settembre
2012, ha constatato un errore di scrittura al punto 1 del dispositivo della
decisione impugnata, nel senso che i tributi d'entrata complessiva dovuti
solidalmente dai ricorrenti ascendono invero a fr. 45'813.30 ai quali si
aggiungono gli interessi di mora pari a fr. 3'710.55, per un totale di
fr. 49'523.85, così come indicato ai considd. 4.2.2 e 5.1 della suddetta
decisione. Da un esame degli atti, detti importi appaiono corretti, di modo
che vanno qui confermati.
Considerato che i ricorrenti, a parte le generiche contestazioni in merito
all'assoggettamento all'obbligo di pagamento dei tributi in oggetto, non
portano alcun preciso e circostanziato elemento che possa lasciar sup-
porre che i tributi calcolati dalla DGD siano errati, gli stessi devono essere
qui confermati. In effetti, in virtù del principio di articolazione delle censure
(cfr. consid. 2.2 del presente giudizio), lo scrivente Tribunale non entra nel
merito dell'analisi di ulteriori censure che non sono sostanziate.
6.
Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile (cfr. considd. 1.3 e
3.3.1 del presente giudizio), il ricorso deve essere parzialmente accolto
nel senso che i tributi ascendono a fr. 45'813.30, oltre interessi di mora
pari a fr. 3'710.55. Per il resto il ricorso va respinto. In considerazione
dell'esito della lite, ritenuto come il parziale accoglimento del gravame sia
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legato ad un semplice errore di scrittura dell'autorità inferiore qui corretta
dallo scrivente Tribunale, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura
sono poste integralmente a carico dei ricorrenti in solido (cfr. art. 1 segg.
del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 4'250.-- (cfr. art. 4
TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo spese di fr. 4'250.--
versato dai ricorrenti il 24 luglio 2012. Ai ricorrenti non vengono assegna-
te indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente
art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi
del considerando 5.3.3, secondo il quale l'importo dovuto solidalmente dai
ricorrenti ascende a fr. 45'813.30, oltre interessi di mora pari a
fr. 3'710.55. Per il resto il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 4'250.-- sono poste in solido a carico dei
ricorrenti e interamente compensate con l'anticipo spese da loro versato a
suo tempo.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: