B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3671/2013
S e n t e n z a d e l 2 2 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Markus Metz, Michael Beusch,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Direzione del circondario delle dogane di Lugano,
Via Pioda 10, casella postale 5525, 6901 Lugano,
rappresentata dalla Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Immissione in libera pratica di un autoveicolo (...)
(decisione di non entrata in materia; ricorso tardivo).
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Pagina 2
Fatti:
A.
La A._______, in X._______, è una ditta individuale avente quale scopo
l'esercizio di una casa di spedizioni, l'esecuzione di tutte le operazioni
connesse con il trasporto, sdoganamento, transito, l'importazione, l'espor-
tazione, il deposito merci di ogni genere, ecc. (cfr. il relativo estratto del
Registro di commercio).
B.
Il 27 settembre 2012, un incaricato della filiale della A._______ ha
presentato presso l'Ufficio doganale di Y._______ (di seguito: UD) una
dichiarazione doganale nella procedura e-dec n. (...), corredata dai docu-
menti di scorta e dal bollettino di consegna, per l'immissione in libera pra-
tica di un autoveicolo (...) usato. Nella predetta dichiarazione doganale
figura quanto segue: un autoveicolo (...) usato, telaio nr. (...), km registrati
(...), allestito formulario 13.20, massa netta e lorda kg 590, valore
statistico fr. 1'833.--, valore IVA fr. 1'993.--, voce di tariffa 8703.2100,
numero convenzionale 011, aliquota di dazio di fr. 12.-- per 100 kg peso
lordo, altre tasse 150 (genere), 150 (quantità) e fr. 7.-- (aliquota).
C.
Sulla base della predetta dichiarazione doganale, il 28 settembre 2012
l'UD ha poi allestito la decisione d'imposizione al dazio e all'IVA n. (...).
D.
Con scritto 25 marzo 2013, consegnato brevi manu il giorno seguente al
predetto UD, la A._______ ha impugnato la citata decisione d'impo-
sizione, postulando la rettifica della quantità di "150" indicata erronea-
mente nella dichiarazione doganale sotto "altre tasse" con l'importo
corretto di "1".
E.
Con decisione su ricorso 29 maggio 2013, la Direzione del circondario
delle dogane di Lugano (di seguito: D IV) non è entrata nel merito del
predetto ricorso, in quanto quest'ultimo sarebbe stato presentato dopo la
scadenza del termine di 60 giorni previsto dalla legge.
F.
Contro la predetta decisione, la A._______, in X._______ (di seguito:
ricorrente), ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale con scritto 25 giugno 2013. Non contestando la tardività del
ricorso presentato dinanzi all'autorità inferiore, essa postula l'accogli-
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mento del suo ricorso, chiedendo che il suo caso non venga valutato solo
secondo il senso delle regole e delle leggi, ma anche secondo quello
della logica e delle responsabilità. Essa indica che qualora il gravame
venisse respinto, la tassa di fr. 1'043.-- sarebbe interamente a suo carico.
Spiegando che la ditta destinataria e importatrice, la B._______ di
Z._______, le avrebbe trasmesso la documentazione oltre il termine
stabilito e che può capitare di rimanere indietro con i controlli, afferma di
non potersi permettere di rendere quest'ultima responsabile per un errore
di distrazione commesso da ambo le parti e soprattutto per un servizio del
quale sia lei che la predetta ditta non avrebbero goduto.
G.
Con risposta 30 luglio 2013, la Direzione generale delle dogane (di
seguito: DGD), ribadendo la tardività del ricorso presentato contro la
decisione d'imposizione 28 settembre 2012 dell'UD, postula che il ricorso
venga respinto con onere di spese.
H.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 31 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo fe-
derale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021). I ricorsi presentati avverso le decisioni pronunciate su ricorso
dalle direzioni di circondario sono di competenza del Tribunale ammini-
strativo federale giusta l'art. 31 LTAF in relazione all'art. 33 lett. d LTAF
(cfr. art. 116 della Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD,
RS 631.0]; per quanto concerne la competenza funzionale del Tribunale
amministrativo federale, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-5069/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.2). Fatta eccezione per
quanto prescritto direttamente dalla LTAF (art. 37 LTAF, art. 2 cpv. 4 PA)
come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al
Tribunale amministrativo federale, nella misura in cui non concerne la
procedura d'imposizione doganale (art. 3 lett. e PA), è retta dalla PA.
Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale l'Amministra-
zione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle doga-
A-3671/2013
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ne (art. 116 cpv. 2 LD). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per
giudicare la presente vertenza.
1.2 Pacifica è legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa
destinataria della decisione qui impugnata e avente un interesse pecunia-
rio a ché la stessa venga annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato
interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o in-
completo di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2008, n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci-
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41
consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisi-
toria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità
competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complemen-
tari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli
atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V
204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di
articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenu-
ta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono de-
dursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essen-
do a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).
2.3
2.3.1 Allorquando viene impugnata una decisione di non entrata in mate-
ria, rispettivamente d'inammissibilità, l'oggetto del gravame è strettamen-
te circoscritto alla questione di sapere se è a giusto titolo che l'autorità
inferiore si è pronunciata in tal senso, non entrando nel merito dell'impu-
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Pagina 5
gnativa (cfr. [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale
A-5027/2011 del 23 novembre 2012 consid. 2.1 e A-3115/2010 del 2 lu-
glio 2012 consid. 2.3.1). Per questi motivi, la parte ricorrente che impugna
una tale decisione, nel proprio ricorso può solo censurare che è a torto
che l'autorità inferiore non è entrata in materia, facendo valere che un tale
modo di agire costituisce una violazione del diritto federale (cfr. art. 49
lett. a PA; DTF 132 V 74 consid. 1.1 e DTF 125 V 503 consid. 1; [tra le
tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5027/2011 del
23 novembre 2012 consid. 2.1 e A-3115/2010 del 2 luglio 2012 con-
sid. 2.3.1). Essa può dunque postulare la trattazione della causa da parte
dell'autorità inferiore, ma non la modifica o l'annullamento della decisione
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 2.164 con rinvii). Il Tribu-
nale amministrativo federale non entra pertanto nel merito delle eventuali
censure di merito sollevate dalla parte ricorrente nel proprio ricorso
(cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146
consid. 3c; [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-
1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 1.2 e A-3115/2010 del 2 luglio 2012
consid. 2.3.1 con rinvii).
2.3.2 In casu, nella decisione su ricorso del 29 maggio 2013 l'autorità
inferiore non è entrata nel merito del ricorso 25 marzo 2013 interposto
dalla ricorrente nei confronti della decisione d'imposizione del 28 settem-
bre 2012 dell'UD, poiché da lei considerato come tardivo. In tali circo-
stanze, tenuto conto di quanto precede (cfr. consid. 2.3.1 del presente
giudizio), l'esame dello scrivente Tribunale deve dunque mirare unica-
mente ad accertare se è a torto che l'autorità inferiore non è entrata nel
merito del predetto ricorso. Per tali motivi, esso non entrerà invece nel
merito delle censure materiali sollevate dalla ricorrente.
3.
3.1 L'esame del presente gravame, concernendo una procedura
d'imposizione iniziata con dichiarazione doganale 27 settembre 2012, è
sottoposto alla LD e alla relativa Ordinanza del 1° novembre 2009 sulle
dogane (OD, RS 631.01), nonché alla Legge federale del 12 giugno 2009
concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20). Conforme-
mente all'art. 50 LIVA, la legislazione doganale è applicabile all'imposta
sull'importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non dispon-
gano altrimenti.
3.2 Come già indicato in ingresso (cfr. consid. 1.1 del presente giudizio),
la PA non è applicabile alla procedura d'imposizione doganale (art. 3
lett. e PA). Secondo la costante giurisprudenza la procedura d'imposizio-
A-3671/2013
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ne di principio – su riserva delle garanzie procedurali della Costituzione
federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS
101) e dei principi generali del diritto procedurale – è retta dalle prescri-
zioni particolari del diritto doganale, le quali si fondano sul principio
dell'autodichiarazione (cfr. art. 21 e segg. LD; [tra le tante] sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 con-
sid. 1.3.1 e A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 1.3.1).
La procedura doganale contenziosa è regolata dalla LD soltanto per
quanto concerne i principi di base, vale a dire l'oggetto dell'impugnativa,
la competenza e i termini di ricorso (cfr. art. 116 cpv. 1 a 3 LD). Per il
rimanente, l'art. 116 cpv. 4 LD rinvia alle disposizioni generali della proce-
dura federale. La procedura di ricorso, a differenza della procedura d'im-
posizione doganale, è dunque fondamentalmente retta dalle predette di-
sposizioni generali, ovvero dalla PA (cfr. [tra le tante] sentenze del Tribu-
nale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 1.3.2
e A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 1.3.2; REMO ARPAGAUS, Zollrecht
unter Einschluss der völkerrechtlichen Grund-lagen im Rahmen der WTO,
der WCO, der UNECE, der EFTA und der Abkommen mit EU, in: Heinrich
Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweizeri-
sches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XII, 2. ed., Basilea 2007, n. 447).
4.
4.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD), le merci introdotte nel
territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo dogana-
le e devono essere tassate secondo la LD, nonché la Legge federale del
9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Sono salve le
deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze
emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 2 cpv. 1
LD; art. 1 cpv. 2 LTD).
4.2 Il regime doganale, come visto (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio),
è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la
persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 26 LD) deve presen-
tare le merci alla dogana e dichiararla sommariamente, presentando
altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri termini, la
legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della dichiarazio-
ne doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la leg-
ge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabi-
lire l'obbligo di pagare il dazio (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo
federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.2 e A-393/2009 del
14 aprile 2011 consid. 3.1). In virtù del principio dell'autodichiarazione, le
A-3671/2013
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persone soggette all'obbligo di dichiarazione hanno la piena responsa-
bilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempestiva di-
chiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze
severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.3 con
rinvii, A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 2.3.1 con rinvii e A-2934/2011
del 28 novembre 2012 consid. 3.2.2 con rinvii).
4.2.1 Una volta accettata dall'ufficio doganale, la dichiarazione doganale
è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione
(cfr. art. 33 cpv. 1 LD) ed è di principio ne varietur ("unabänderlich";
cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del
28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii, PATRICK RAEDERSDORF, in:
Martin Kocher/Diego Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar
Zollgesetz [ZG], Berna 2009, n. 1 ad art. 34 LD). Il carattere vincolante e
irrevocabile della dichiarazione doganale costituisce uno dei pilastri su cui
poggia il sistema doganale svizzero (cfr. sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con
rinvii e A-6660/2011 del 29 maggio 2012 consid. 2.4 con rinvii). Giusta
l'art. 33 cpv. 2 LD, l'Amministrazione delle dogane stabilisce la forma e il
momento dell'accettazione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.3).
4.3 Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la
custodia dell'Amministrazione delle dogane, la persona soggetta all'obbli-
go di dichiarazione può presentare all'ufficio doganale una domanda di
modifica dell'imposizione; essa deve presentare in pari tempo una dichia-
razione doganale rettificata (art. 34 cpv. 3 LD). Le richieste di rettifica con-
cernenti le merci che non si trovano più sotto la custodia doganale da più
di 30 giorni, vanno eventualmente trattate quale ricorso secondo la PA
(cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del
2 agosto 2013 consid. 2.4, A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 2.4 e A-
6660/2010 del 29 maggio 2012 consid. 3.1; cfr. RAEDERSDORF, op. cit.,
n. 4 ad art. 34 LD). Una volta trascorso il predetto termine di 30 giorni, le
censure che avrebbero potuto essere oggetto di una domanda di rettifica
della dichiarazione doganale ai sensi dell'art. 34 LD, non possono più
essere sollevate nell'ambito della procedura di ricorso giusta l'art. 116 LD
(cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del
2 agosto 2013 consid. 2.4, A-4739/2012 del 9 luglio 2013 consid. 2.4, A-
992/2012 del 6 agosto 2012 consid. 2.5 e A-6660/2011 del 29 maggio
2012 consid. 3.1).
A-3671/2013
Pagina 8
4.4 Giusta l'art. 116 cpv. 1 e 3 LD, contro le decisione d'imposizione degli
uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario nel
termine di 60 giorni a contare dalla notifica della predetta decisione. La
procedura di ricorso è retta dalla PA (cfr. art. 116 cpv. 4 LD; al riguardo
anche consid. 3.2 del presente giudizio). Ne discende che di principio va
osservata anche la sospensione dei termini di cui all'art. 22a PA (cfr. sen-
tenza del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto
2013 consid. 2.5).
4.5 I termini stabiliti dalla legge – quali i termini d'impugnazione – di
principio sono perentori. La perenzione implica la perdita di un diritto,
allorquando il suo detentore, rispettivamente l'assoggettato omette di
compiere un atto nel termine impartito (cfr. [tra le tante] sentenza del
Tribunale amministrativo federale A-53/2013 del 3 maggio 2013 con-
sid. 2.6.1). Sia il termine di 30 giorni di cui all'art. 34 cpv. 3 LD, che il
termine di ricorso di 60 giorni di cui art. 116 cpv. 3 LD sono dei termini di
perenzione (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-
1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.6, A-3213/2009 del 7 luglio 2010
consid. 4.2.3 e A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 2.4).
4.6 La LD non contiene alcuna disposizione in merito alla restituzione dei
termini in caso d'inosservanza. La possibilità di ricorrere alla restituzione
di un termine stabilito dalla legge o dall'autorità costituisce tuttavia un
principio giuridico generale (cfr. BERNARD MAITRE/VANESSA THALMANN/FA-
BIA BOCHSLER/KASPAR PLÜSS, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissen-
berger [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 1 ad art. 24 PA con
rinvii). Di conseguenza, l'art. 24 cpv. 1 PA può essere (analogamente)
applicato – indipendentemente dal rinvio generale di cui all'art. 116 cpv. 4
LD – in quanto è conforme al principio generale del diritto ad un equo
processo (art. 29 cpv. 1 Cost.; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7, STEFAN VOGEL, in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/San Gallo
2008, n. 2 ad art. 24 PA).
La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richie-
dente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
nel termine stabilito. Quest'ultimo deve tuttavia presentare una domanda
di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento,
effettuando nel contempo l'atto omesso (cfr. art. 24 cpv. 1 PA). L'inosser-
vanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna ne-
A-3671/2013
Pagina 9
gligenza alla persona interessata e nel contempo sussiste un motivo og-
gettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza. L'ignoran-
za della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le
carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giu-
stificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante] sentenze del Tribuna-
le amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7, A-
3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2 e A-1634/2011 del 31 ottobre
2011 consid. 2.3 con rinvii; cfr. parimenti MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. m. 2.136 e segg., in particolare n. m. 2.139).
5.
5.1 In concreto, dagli atti dell'incarto risulta che la ricorrente il 27 settem-
bre 2012 ha presentato una dichiarazione doganale per l'immissione in
libera pratica di un autoveicolo (...) usato, mediante procedura e-dec,
presso l'UD di Y._______ (cfr. docc. 2 – 4). Tale dichiarazione è poi stata
accettata dall'UD che il 28 settembre 2012 ha emanato la decisione
d'imposizione al dazio e all'IVA (docc. 5 e 6).
Come visto (cfr. consid. 4.4 del presente giudizio), in virtù dell'art. 34
cpv. 3 LD la ricorrente disponeva di un termine di 30 giorni per eventual-
mente chiedere la rettifica della propria dichiarazione doganale nel senso
da lei auspicato (cfr. sub lett. D), diritto di cui non ha però qui manifesta-
mente fatto uso. In tale evenienza, ci si dovrebbe quanto meno doman-
dare se la rettifica postulata solo in sede ricorsuale sia ricevibile o meno,
sennonché tale questione può rimanere qui aperta, lo scrivente Tribunale
dovendosi unicamente pronunciare sulla decisione di non entrata in mate-
ria dell'autorità inferiore (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio).
Ciò indicato, a norma dell'art. 116 cpv. 1 e 3 LD, la decisione d'imposi-
zione 28 settembre 2012 era impugnabile dinanzi alla D IV nel termine di
60 giorni dalla sua notifica (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Orbene,
tale atto è stato impugnano unicamente il 25 marzo 2013 (cfr. doc. 7) –
ossia a quasi 6 mesi di distanza dall'emanazione della predetta decisione
d'imposizione – e risulta pertanto manifestamente tardivo, circostanza
peraltro ammessa dalla stessa ricorrente.
5.2 La ricorrente, limitandosi a spiegare che è con ritardo che la destina-
taria e importatrice dell'autoveicolo (...), ovvero la B._______ di
Z._______, le avrebbe mandato la documentazione e indicato l'errore
nella dichiarazione doganale (cfr. ricorso 25 giugno 2013 pag. 2), non
solleva di fatto alcun valido motivo d'impedimento che avrebbe potuto
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eventualmente giustificare una restituzione del termine di ricorso
(cfr. consid. 4.7 del presente giudizio).
5.3 Vana è poi la richiesta formulata nel ricorso 25 giugno 2013 tendente
a che lo scrivente Tribunale giudichi la presente vertenza non solo
secondo il senso delle regole e delle leggi, ma anche secondo il senso
della logica e delle responsabilità. Pur comprendendo l'onere che può
rappresentare un importo di fr. 1'043.-- per una ditta individuale come la
ricorrente, in virtù dell'art. 190 Cost., il Tribunale statuente è tenuto ad
attenersi a quanto prescritto dalla LD nonché dalle altre leggi federali. Egli
non può pertanto prescindere da una loro applicazione, questo anche nel
rispetto del principio della parità di trattamento (cfr. art. 8 Cost.) che impo-
ne di trattare i contribuenti allo stesso modo, senza eccezione alcuna.
5.4 In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non può che concludere che
è a giusta ragione che l'autorità inferiore non è entrata nel merito del
ricorso 25 marzo 2013 interposto contro la decisione d'imposizione
28 settembre 2012 dell'UD, considerandolo come tardivo. La decisione
impugnata va pertanto qui integralmente confermata.
6.
Visto quanto precede, il ricorso – nella misura in cui si è entrati nel merito
(cfr. consid. 2.3.2 del presente giudizio) – deve essere respinto, con
conseguente conferma della decisione qui impugnata. In considerazione
dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno
poste a carico della ricorrente, qui parte soccombente (art. 1 segg. del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Nella fattispecie, tenuto conto del valore di causa e degli atti
dell'incarto, esse sono stabilite in fr. 500.-- (art. 4 TS-TAF), importo che
verrà compensato, nella misura corrispondente, con l'anticipo spese di
fr. 300.-- versato il 10 luglio 2013 dalla ricorrente. Il saldo rimanente di
fr. 200.-- dovrà essere versato dalla ricorrente alla cassa dello scrivente
Tribunale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente gravame.
A tal fine, le verrà trasmesso con invio postale separato un bollettino di
versamento mediante il quale effettuare il predetto pagamento.
A-3671/2013
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto, nella misura in cui si è entrati nel merito.
2.
Le spese processuali di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente e
compensate, nella misura corrispondente, con l'anticipo spese di fr. 300.--
da lei versato a suo tempo. Il saldo rimanente di fr. 200.-- dovrà essere da
lei versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni
dalla crescita in giudicato del presente gravame. Il relativo bollettino di
versamento seguirà con invio postale separato.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le con-
clusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: