B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3678/2016
Sen t en z a d e l 6 ago s t o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Michael Beusch, Marianne Ryter,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
rappresentata da (…),
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
IVA (1.1.2010 - 31.12.2012, prestazioni di chiropratica,
autorizzazione).
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Fatti:
A.
La società anonima A._______, con sede a X._______ (di seguito: società
contribuente), è iscritta dal 15 novembre 2005 quale contribuente IVA
presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
B.
Il 27/28 febbraio 2014, l’AFC ha eseguito un controllo fiscale presso la
società contribuente, in occasione del quale ha riscontrato alcune
irregolarità nella sua contabilità per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2010 al
31 dicembre 2012 (1° trimestre 2010 – 4° trimestre 2012), nella misura in
cui quest’ultima in detti periodi fiscali avrebbe registrato a torto nei propri
rendiconti trimestrali le prestazioni di chiropratica, da lei fornite senza
essere in possesso della relativa autorizzazione cantonale per l’esercizio
della professione, come prestazioni di servizi all’estero esenti dall’IVA.
Con avviso di tassazione n. (…) del 22 luglio 2014, considerando dette
prestazioni come imponibili all’IVA, l’AFC ha dunque provveduto nei suoi
confronti ad una rettifica d’IVA di 134'573 franchi, oltre accessori.
C.
Con scritto 12 marzo 2015, la società contribuente – per il tramite della sua
rappresentante – ha postulato dinanzi all’AFC l’annullamento di detto avvi-
so di tassazione, chiedendo in via principale che le prestazioni di chiropra-
tica da lei fornite all’estero vengano considerate come escluse dall’assog-
gettamento all’IVA e in via subordinata che le venga riconosciuta la prote-
zione della buona fede in rapporto allo scritto 16 gennaio 2003 dell’AFC.
D.
Con decisione 29 aprile 2016, l’AFC ha respinto la contestazione 12 marzo
2015 e confermato la ripresa d’IVA di 134'573 franchi, oltre accessori. Da
detto importo, l’AFC ha dedotto l’importo di 80'000 franchi versato dalla
società contribuente il 30 marzo 2015.
E.
Avverso la predetta decisione, la società contribuente – per il tramite della
sua rappresentante – (di seguito: società ricorrente o ricorrente) ha pre-
sentato reclamo 31 maggio 2016 dinanzi all’AFC postulando che lo stesso
venga trasmesso al Tribunale amministrativo federale quale ricorso omisso
medio ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LIVA. Protestando tasse, spese e ripetibili,
essa ha in sostanza postulato l’annullamento della decisione impugnata.
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F.
Con scritto 9 giugno 2016, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) ha dunque
trasmesso il ricorso omisso medio del 31 maggio 2016 al Tribunale per
competenza.
G.
Con risposta 28 luglio 2016, l’autorità inferiore ha poi postulato il rigetto
integrale del predetto ricorso omisso medio, riconfermandosi nella propria
decisione e prendendo puntualmente posizione sulle censure sollevate
dalla ricorrente nel proprio gravame.
H.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particola-
re, le decisioni finali rese dall’AFC in materia IVA possono essere contesta-
te dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all’art. 33
lett. d LTAF. La procedura dinanzi Tribunale è retta dalla PA, in quanto la
LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dun-
que materialmente competente per giudicare la presente vertenza.
1.2 In concreto, la società ricorrente ha postulato che il suo reclamo
31 maggio 2016 da lei presentato avverso la decisione 29 aprile 2016
dell’autorità inferiore venga direttamente esaminato dal Tribunale quale
ricorso omisso medio ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LIVA. In tali circostanze,
occorre dunque verificare se vi sono i presupposti per ritenere il Tribunale
come funzionalmente competente al riguardo.
1.2.1 La LIVA è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l’art. 113
LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d’esecuzione
rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante
la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in
esame concerne il periodo fiscale dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012
(dal 1° trimestre 2010 al 4° trimestre 2012), alla stessa risulta dunque
applicabile la LIVA.
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1.2.2 Le decisioni dell’AFC devono indicare i rimedi giuridici e contenere
una motivazione adeguata (cfr. art. 82 cpv. 2 LIVA). Giusta l’art. 83 cpv. 1
LIVA, le decisioni dell’AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni
dalla notificazione. Ne discende che il contribuente – nella misura in cui
inoltra un reclamo – dispone di norma del diritto a che l’AFC esamini due
volte il suo caso e emani due decisioni successive al riguardo (la seconda
con esigenze di forma più elevate; cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-
8155/2015 del 22 febbraio 2017 consid. 1.3.1; A-1335/2014 del 14 dicem-
bre 2015 consid. 1.2.1 con rinvii). Secondo l’art. 83 cpv. 4 LIVA, se il
reclamo è presentato contro una decisione già esaustivamente motivata
dell’AFC, quest’ultima, su richiesta o con il consenso del reclamante, lo
trasmette come ricorso al Tribunale amministrativo federale (il cosiddetto
ricorso omisso medio, ricorso diretto o « Sprungbeschwerde »). Giusta
l’art. 4 PA, le regole sul ricorso omisso medio ai sensi dell’art. 83 cpv. 4
LIVA prevalgono quale lex specialis su quelle di cui all’art. 47 cpv. 2 PA
(cfr. sentenze del TAF A-362/2017 del 3 maggio 2017 consid. 2.2 con rinvii;
A-2650/2012 del 10 agosto 2012 consid. 1.2.2). Il ricorso omisso medio è
ammesso in maniera restrittiva, unicamente nella misura in cui le due
seguenti condizioni cumulative risultano adempiute: (i) il reclamo è
presentato contro una decisione dell’AFC e (ii) detta decisione è già
esaustivamente motivata (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-362/2017
del 3 maggio 2017 consid. 2.2 con rinvii; A-5429/2016 del 14 febbraio 2017
consid. 2.2; A-2650/2012 del 10 agosto 2012 consid. 2.1).
1.2.3 Nella presente vertenza, l’autorità inferiore ha notificato alla società
ricorrente l’avviso di tassazione n. (…) del 22 luglio 2014 (cfr. allegato di
cui all’atto n. 2 prodotto dall’autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]). A
seguito della contestazione dettagliata del 12 marzo 2015 del predetto
avviso di tassazione da parte della ricorrente (cfr. atto n. 5 dell’inc. AFC),
l’autorità inferiore ha poi emanato una prima decisione 29 aprile 2016 ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 lett. c LIVA. Detta decisione è successivamente
stata impugnata dalla ricorrente con reclamo 31 maggio 2016 dinanzi
all’autorità inferiore, con richiesta di deferire la causa al Tribunale quale
ricorso omisso medio ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LIVA. Con scritto 9 giugno
2016, l’autorità inferiore ha dunque trasmesso per competenza la causa al
Tribunale, in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 PA.
Ciò indicato, nella misura in cui la decisione 29 aprile 2016 dell’autorità
inferiore fondata sull’art. 82 cpv. 1 lett. c LIVA costituisce indubbiamente
una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e risulta esaustivamente e adeguata-
mente motivata – la società ricorrente avendo sollevato in maniera
dettagliata le proprie censure circa la ripresa fiscale in oggetto e l’autorità
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inferiore avendo preso posizione in dettaglio su dette censure nell’ambito
della predetta decisione di merito, tale da permettere allo scrivente
Tribunale di statuire con piena latitudine di giudizio (cfr. per i dettagli, [tra le
tante] sentenze del TAF A-362/2017 del 3 maggio 2017 consid. 23 con
rinvii; A-2650/2012 del 10 agosto 2012 consid. 2.1.2) – in concreto,
sussistono chiaramente i presupposti per un ricorso omisso medio, sicché
lo scrivente Tribunale risulta funzionalmente competente per statuire nel
merito della presente vertenza ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LIVA.
1.3 Pacifica è poi la legittimazione a ricorrere della società ricorrente,
essendo la stessa destinataria della decisione qui impugnata (art. 48 PA).
Il ricorso omisso medio è altresì stato interposto tempestivamente (art. 20
segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto
previste dalla legge (art. 52 PA).
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché
l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41
consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). In virtù dei principi della massima inquisitoria
(cfr. art. 12 PA) – secondo cui il Tribunale accerta d’ufficio la fattispecie
determinante – e dell’applicazione d’ufficio del diritto (cfr. art. 62 cpv. 4 PA),
il Tribunale può infatti accogliere il ricorso anche per motivi diversi da quelli
invocati dal ricorrente, rispettivamente respingerlo e confermare la decisio-
ne impugnata con una motivazione diversa da quella adotta dall’autorità
inferiore (cosiddetta « sostituzione di motivi »; cfr. DTAF 2007/41 consid. 2
con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-703/2017 del 15 maggio 2018
consid. 1.2; A-83/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 1.2.2 con rinvii).
Detti due principi sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
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consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge-
prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è
quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il
dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorren-
te che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende,
in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER,
op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 segg.).
3.
Nel caso in disamina, prima di entrare nel merito del ricorso, lo scrivente
Tribunale deve innanzitutto esaminare in maniera prioritaria se i crediti
fiscali in oggetto sono prescritti o meno, nella misura in cui la prescrizione
– se constatata – comporta la perenzione della pretesa dell’autorità infe-
riore. La prescrizione è infatti una questione di diritto che va esaminata
d’ufficio dall’autorità e non necessita d’essere sollevata dall’assoggettato
(cfr. DTF 142 II 182 consid. 3.2.1; sentenza del TF 2C_243/2014 del
4 dicembre 2014 consid. 5 con rinvio; [tra le tante] sentenze del TAF A-
5508/2015 e A-5512/2015 del 10 maggio 2017 consid. 5.2; A-6544/2012
del 12 settembre 2013 consid. 2.7; MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der
Steuerforderung, 2012, pag. 278; MARLISE RÜEGSEGGER, in: Martin Zweifel
et al., Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über
die Mehrwertsteuer, 2015 [di seguito: MWSTG-Kommentar], n. 7 ad art. 42
LIVA con rinvii).
3.1 La prescrizione, nella misura in cui concerne l’esistenza del credito
fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenze del TF 2C_243/2014 del 4 di-
cembre 2014 consid. 5 con rinvio; 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 con-
sid. 2.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5508/2015 e A-5512/2015 del
10 maggio 2017 consid. 5.2; BEUSCH, op. cit., pag. 282 seg.; RÜEGSEG-
GER, MWSTG-Kommentar, n. 5 ad art. 42 LIVA). Per questo motivo, alla
stessa risulta applicabile il diritto vigente al momento in cui le circostanze
di fatto alla base del gravame hanno avuto luogo. Nella fattispecie, la
prescrizione dei crediti fiscali in materia IVA è retta dall’art. 42 LIVA. Giusta
l’art. 42 cpv. 1 LIVA, il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla
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fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale (termine di prescri-
zione relativo). La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione
scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante
una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L’annuncio di un
controllo secondo l’art. 78 cpv. 3 LIVA o l’inizio di un controllo non
annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione
(cfr. art. 42 cpv. 2 LIVA). Se la prescrizione è interrotta dall’AFC o da
un’autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il
nuovo termine di prescrizione è di due anni (cfr. art. 42 cpv. 3 LIVA). In virtù
dell’art. 42 cpv. 6 LIVA, il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in
dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale
(termine di prescrizione assoluto; sentenza del TAF A-6544/2012 del
12 settembre 2013 consid. 2.7 con rinvii; RÜEGSEGGER, MWSTG-Kom-
mentar, n. 6 segg. ad art. 42 LIVA).
3.2 In concreto, la ripresa fiscale operata nei confronti della società ricor-
rente concerne l’IVA relativa ai periodi fiscali dal 1° gennaio 2010 al 31 di-
cembre 2012. Da un esame degli atti dell’incarto, risulta che il termine di
prescrizione di 5 anni ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 LIVA è già stato interrotto
dall’AFC con avviso di tassazione n. (…) del 22 luglio 2014 (cfr. allegato di
cui all’atto 2 dell’inc. AFC), con conseguente decorrenza di un nuovo
termine di prescrizione di due anni ai sensi dell’art. 42 cpv. 3 LIVA. Detto
termine è poi stato nuovamente interrotto dall’AFC con decisione 29 aprile
2016, con conseguenze ulteriore decorrenza di un nuovo termine di
prescrizione di due anni, con scadenza al 29 aprile 2018. Ne consegue che
i crediti fiscali in oggetto risultano attualmente chiaramente qui integral-
mente prescritti (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio).
In tali circostanze, già per questo motivo (cfr. considd. 2.2 e 3 del presente
giudizio), il ricorso omisso medio del 31 maggio 2016 della società ricor-
rente deve essere integralmente accolto, con conseguente annullamento
a causa dell’intervenuta prescrizione dei crediti fiscali in oggetto della
decisione 26 maggio 2016 dell’autorità inferiore qui impugnata. In tale
contesto, le questioni di merito sollevate dalla società ricorrente possono
pertanto rimanere aperte.
4.
Visto l’esito della presente vertenza, nessuna spesa processuale è messa
a carico alla società ricorrente e all’autorità inferiore (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2
PA). Di conseguenza, alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’anti-
cipo equivalente alle presunte spese processuali di 6'500 franchi versato a
suo tempo dalla ricorrente verrà restituito integralmente a quest’ultima.
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Nel contempo, si giustifica altresì l’assegnazione alla società ricorrente di
un’indennità di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l’art. 7
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). In considerazione degli atti di causa, l’indennità di spese di
ripetibili è fissata a 10'000 franchi e posta a carico dell’autorità inferiore e
da versare alla crescita in giudicato del presente giudizio.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso omisso medio è accolto. Di conseguenza, la decisione 29 aprile
2016 dell’autorità inferiore è annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali. Di conseguenza, alla crescita in
giudicato del presente giudizio, l’anticipo spese di 6'500 franchi versato a
suo tempo dalla ricorrente, verrà restituito integralmente a quest’ultima.
3.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l’autorità inferiore
corrisponderà alla ricorrente l’importo di 10'000 franchi a titolo di spese
ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Pifferi
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: