B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3698/2015
Sen t en z a d e l 1 2 l u g l i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot, (presidente del colle-
gio), Christoph Bandli, Jérôme Candrian;
cancelliere Manuel Borla
Parti
A._______,
…,
ricorrente,
contro
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorità inferiore.
Oggetto
Mancante rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici a
bassa tensione.
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Fatti:
A.
Con scritto del 16 gennaio 2015 le Aziende industriali di Lugano (in seguito
AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte (in seguito ESTI) che, malgrado un invito (3
febbraio 2014) e due richiami (11 agosto 2014 e 23 settembre 2014), non
è stato presentato alcun rapporto di sicurezza per gli impianti a bassa
tensione (in seguito RaSi), concernente gli impianti dell'immobile
"A._______ di …" (contatore 215074), sito in ….
B.
Con scritto raccomandato del 21 gennaio 2015 l'ESTI ha invitato la
A._______ (proprietaria dell'immobile) a voler presentare al gestore di rete
il RaSi inerente lo stabile omonimo, sito in …, concedendo un ulteriore ed
ultimo termine, scadente il 21 aprile 2015, con comminatoria che in caso di
inosservanza, l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa.
C.
Costata l'inattività della proprietaria, l'ESTI, con decisione dell'11 maggio
2015, le ha intimato di inoltrare entro l'11 luglio 2015, il RaSi concernente
l'immobile sopramenzionato, comminandole inoltre una tassa di 600
franchi per l'emanazione della decisione.
D.
Con email del 26 maggio 2015 il B._______ ha trasmesso all'ESTI copia
del rapporto RaSi, riferito però al contatore 20____. Con comunicazione
email del giorno seguente, l'autorità federale ha prontamente informato
l'interessato evidenziando l'incongruenza riscontrata e sollecitando
nuovamente il rapporto RaSi relativo contatore 21____.
E.
Con scritto del 3 giugno 2015 il gestore di rete ha comunicato all'ESTI la
disdetta del contatore numero 21____ oggetto della richiesta di rapporto
RaSi.
F.
Con ricorso del 10 giugno 2015, la A._______ di … (in seguito: ricorrente)
ha adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale)
chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI. A sostegno della
propria domanda evidenzia che l'edificio servito dal contatore si trova
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disabitato dal gennaio 2015 poiché il parroco ivi ospitato è deceduto dopo
un periodo di ricovero in ospedale. Inoltre, il Consiglio parrocchiale
starebbe valutando l'opportunità di una riattazione dell'edificio, prova ne è
che il gestore di rete, dietro richiesta, ha "scollegato" il contatore oggetto di
richiesta rapporto RaSi l'8 giugno 2015.
G.
Con presa di posizione del 13 agosto 2015 l'autorità di prima istanza ha
chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione dell'11 maggio 2015.
Nel merito l'autorità federale rileva che, poiché la richiesta del controllo da
parte del gestore di rete risale al 3 febbraio 2014, la A._______ avrebbe
avuto tutto il tempo necessario per conformarvisi. Inoltre non vi è motivo di
dubitare che tale richiesta come pure i successivi due richiami non siano
giunti "a conoscenza di chi di dovere".
H.
Il Tribunale, con scritto del 18 agosto 2015, ha dato la possibilità
all'insorgente di inoltrare le proprie osservazioni finali entro il 18 settembre
2015. Egli ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine.
Diritto:
1.
Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli
impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti
elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ri-
corsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art.
21 LIE.
L'autorità inferiore (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi
della cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre
1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS
734.24]). La sua decisione del 29 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste
dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione
dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente
per dirimere il presente litigio.
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Depositato in tempo utile dalla destinataria della decisione impugnata
(art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di
contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scri-
vente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria
e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità com-
petente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o
esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risul-
tino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid.
6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).
3.
Con atto ricorsuale, l'insorgente ha chiesto di annullare la tassa ammini-
strativa comminata dall'ESTI contestualmente all'emanazione della deci-
sione dell'11 maggio 2015 qui impugnata.
A sostegno della propria conclusione la ricorrente ha rilevato di aver agito
in "buona fede", persuasa di avere evaso la richiesta dell'autorità federale
con il rapporto RaSi del 16 gennaio 2015, relativo però al secondo
contatore dell'immobile. Inoltre l'insorgente ha evidenziato che l'immobile
è attualmente disabitato e che il contatore in oggetto è pure stato
disattivato. Ciò detto, non è più un punto litigioso determinare se sia ancora
obbligo del ricorrente presentare il RaSi al gestore di rete.
4.
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE, la vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di
verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori
(proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso
designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1
dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a
bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i
servizi d’ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici
su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art.
32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima
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della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda
del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti
alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della
fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può
essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di
controllo stabilito (art. 36 cpv. 2 OIBT). Se, dopo due diffide, il rapporto di
sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della
rete affida all’ESTI l’esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT).
In proposito la giurisprudenza ha rilevato che il presupposto per un rinvio
della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere – la richiesta
più due solleciti – da parte del gestore di rete (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2; e A-
5256/2010, dell'11 febbraio 2011, consid. 5). Essi devono forzatamente
essere stati ricevuti dal proprietario prima che si possa avviare una
procedura quale quella qui in oggetto.
Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la responsabilità di
assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti
legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo,
l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del
rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini
comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. Sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2,
A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21
gennaio 2010 consid. 6.3).
5.
Il principio della buona fede è ancorato all'art. 9 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101). Valido per l'insieme dell'at-
tività dello Stato, esso conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il di-
ritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicu-
razioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (cfr. DTF 131
II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid. 4; [tra
le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-7148/2010 del
19 dicembre 2012 consid. 7.1 con rinvii e A-1661/2011 del 26 marzo 2012
consid. 6.1 con rinvii). Tale principio si suddivide in tre corollari: il divieto di
comportamento contraddittorio, il divieto dell'abuso di diritto e la protezione
della fiducia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
5453/2009 del 6 aprile 2010 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, un'in-
dicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare que-
st'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche
esse risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in
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una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che
abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'ammi-
nistrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità
dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo ab-
bia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare
senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia
non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato
il suo avviso (cfr. [tra le tante] DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; [tra le
tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale
A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 7.1 con rinvii e A-1661/2011 del
26 marzo 2012 consid. 6.1 con rinvii; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere
Entwicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori
rinvii a dottrina e giurisprudenza; SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte ge-
nerale, n. 639 con rinvii).
6.
Dagli atti di causa, non emerge alcun elemento concreto che lasci
presupporre la violazione del principio di buona fede da parte dell'autorità
inferiore. Anzi, l'ESTI ha prontamente informato la ricorrente circa l'errata
comunicazione del 26 maggio 2015 in cui ha prodotto il rapporto RaSi di
un contatore diverso da quello in oggetto. Inoltre, non vi è traccia e
nemmeno la ricorrente lo pretende, di una mancata o errata notifica
dell'avviso e dei richiami da parte del gestore di rete. Non giova nemmeno
all'insorgente invocare che l'immobile si trovi ad oggi disabitato e che il
contatore sia stato disattivato; in effetti, è soltanto dopo la decisione
impugnata che l'insorgente ha informato l'autorità di prima istanza.
Stante quanto precede, il ricorso – nella misura in cui sia ricevibile –
dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. In tale decisione,
l'autorità inferiore ha impartito alla ricorrente un termine scadente l'11 luglio
2015 per trasmettere al gestore di rete il rapporto di sicurezza relativo agli
impianti elettrici dell'immobile in oggetto. Siccome nel frattempo il contatore
numero 215074 è stato disattivato, non occorre fissare un nuovo termine.
La decisione impugnata era quindi conforme alla legge al momento della
sua emanazione e quindi anche le spese procedurali messe a carico della
ricorrente.
7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg.
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del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS
173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 600 franchi (art. 4 TS-
TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lei ver-
sato il 23 giugno 2015. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità
inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, viene respinto.
2.
Le spese processuali, pari a franchi 600, sono poste a carico della ricor-
rente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio
esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lei a suo
tempo versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
(I rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: