B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3716/2010
S e n t e n z a d e l 2 6 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Marianne Ryter, Jérôme Candrian,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
AlpTransit San Gottardo SA,
Zentralstrasse 5, 6003 Lucerna,
ricorrente,
contro
A._______,
patrocinato da...,
controparte,
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(Ticino-Grigioni),
casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Decisione della Commissione federale di stima.
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Fatti:
A.
Nel dicembre 1999, l'AlpTransit San Gottardo SA, in Lucerna, ha iniziato i
lavori di costruzione della discenderia relativa alla galleria di base del San
Gottardo, e meglio di un cunicolo lungo 2.7 km scavato con il metodo
convenzionale dell'avanzamento con esplosivo. Il primo brillamento per lo
scavo della discenderia è avvenuto il 24 gennaio 2000.
B.
Con scritto 3 febbraio 2000, A._______, proprietario della particella n. ***1
del Registro fondiario definitivo (RFD) del Comune di X._______, ubicato
nella frazione di Y._______, ha comunicato all'AlpTransit San Gottardo
SA, d'avvertire in maniera drastica ed evidente nella propria abitazione
sita su detta particella gli effetti dell'avanzamento dei lavori di costruzione
della discenderia, di cui al cantiere di Y._______. Egli ha dunque invitato
l'AlpTransit San Gottardo SA a prendere i dovuti provvedimenti con una
prova a futura memoria.
C.
Siffatta prova a futura memoria è poi stata allestita nel marzo 2000
dall'arch. B._______, congiuntamente al sopralluogo esperito il 31 marzo
2000 nell'abitazione di A._______, ovvero allorquando i lavori al cantiere
AlpTransit di Y._______ erano già iniziati. In detta perizia sono
documentate le fessure riscontrate nella citata abitazione.
D.
All'inizio del mese di aprile 2000, l'AlpTransit San Gottardo SA ha altresì
provveduto alla posa di un sismografo nell'abitazione di A._______ per
valutare l'impatto delle vibrazioni causate dai brillamenti. Un altro
sismografo era già stato posato sin dall'inizio dei lavori (da fine gennaio
2000) sulle particelle n. ***2 e n. ***3 RFD del Comune di X._______.
Dette misurazioni hanno poi fatto l'oggetto della perizia geofisica allestita
dalla C._______ nel febbraio 2002.
E.
In data 16 giugno 2000, A._______ ha comunicato all'AlpTransit San
Gottardo SA che nella sua abitazione si sarebbero prodotte fessurazioni,
a suo avviso, riconducibili ai lavori di scavo e di costruzione dell'attacco
intermedio di Z._______, cantiere di Y._______, della Nuova linea
ferroviaria transalpina (NFTA).
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Pagina 3
F.
Con scritto 20 giugno 2000, l'AlpTransit San Gottardo SA ha declinato
ogni responsabilità, indicando a A._______ che le fessurazioni constatate
nella sua abitazione non potrebbero essere ricondotte ai lavori di scavo
AlpTransit a Y._______, dal momento che secondo uno studio di geofisica
risulterebbe che le velocità di oscillazione misurate nell'ambito dei lavori
di brillamento sarebbero state di 0.12 e 1.75 mm/s, al di sotto dunque dei
valori di rischio superiori ai 30 mm/s.
G.
A seguito dell'insuccesso dell'incontro tenutosi tra le parti il 4 dicembre
2000, A._______ – per il tramite del suo patrocinatore – si è rivolto alla
Commissione federale di stima del 13° Circondario [di seguito: CFS], la
quale ha indetto un'udienza di conciliazione e di incombenti nelle
procedure espropriative in data 26 giugno 2001. In detta sede, la CFS ha
in particolare ordinato all'AlpTransit San Gottardo SA l'apposizione di spie
(massimo cinque) da parte dell'arch. B._______ sulle crepe ritenute più
significative dell'edificio di A._______, con l'indicazione che le stesse
avrebbero dovuto poi "essere controllate subito dopo l'interruzione dei
lavori di scavo della galleria (verso il 15 luglio) e subito prima della
cessazione di tale interruzione (ca. ottobre 2001)".
H.
Con scritto 12 dicembre 2001, l'AlpTransit San Gottardo SA ha dunque
trasmesso alla CFS il risultato dei controlli delle spie allestito il
20 novembre 2001 dall'arch. B._______ dal quale risulta che "le spie
posate in data 11 luglio 2001 si presentano esattamente come al rapporto
di posa, nessun movimento rilevato".
I.
Con istanza 18 gennaio 2002, A._______ – per il tramite del suo
patrocinatore e dando seguito alla richiesta del 20 dicembre 2001
formulata dalla CFS – ha notificato a quest'ultima le proprie pretese di
risarcimento cifrate in complessivi 29'000 franchi. A siffatta richiesta,
l'AlpTransit San Gottardo SA si è integralmente opposta con risposta
25 febbraio 2002.
J.
In sede d'udienza di conciliazione, svoltasi a Z._______ il 14 novembre
2003, la CFS ha proposto di liquidare la vertenza mediante il versamento
dell'importo di 10'000 franchi, proposta accettata da A._______, ma
respinta dall'AlpTransit San Gottardo SA.
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Pagina 4
K.
Con scritto 28 ottobre 2009, la CFS ha riproposto alle parti detto accordo,
il quale è stato nuovamente respinto dall'AlpTransit San Gottardo SA e
accettato da A._______.
L.
Con decisione 19 aprile 2010, la CFS ha poi accolto la richiesta formulata
da A._______, ordinando all'AlpTransit San Gottardo SA il versamento a
suo favore dell'importo di 15'000 franchi a titolo d'indennità per i danni
provocati dal cantiere dell'attacco intermedio di Z._______ – Y._______,
oltre accessori. La CFS ha in sostanza ritenuto che vi sarebbe
manifestamente un nesso causale tra i brillamenti e le susseguenti
vibrazioni derivanti dai lavori intrapresi dall'AlpTransit San Gottardo SA e
le fessurazioni riscontrate nell'abitazione del signor A._______, che
giustificherebbe il suddetto risarcimento.
M.
Con ricorso 25 maggio 2010, l'AlpTransit San Gottardo SA, in Lucerna (di
seguito: ricorrente), ha impugnato il punto 1 del dispositivo della predetta
decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse,
spese e ripetibili, la ricorrente postula l'annullamento della decisione
impugnata con conseguente accertamento dell'inesistenza del nesso
causale tra il danno annunciato dall'espropriato e l'attività del cantiere
dell'attacco intermedio di Z._______ – Y._______. In sostanza, la
ricorrente sostiene che la CFS, oltre ad aver accertato in maniera inesatta
e incompleta i fatti rilevanti, avrebbe ecceduto nel suo potere d'apprezza-
mento, segnatamente nel ritenere come dato il nesso di causalità tra le
vibrazioni provocate dallo scavo dell'attacco intermedio di Z._______ –
Y._______ e le fessure riscontrate nell'abitazione di A._______,
semplicemente perché non esiste una prova a futura memoria. A suo dire,
siffatto nesso di causalità in realtà difetterebbe.
N.
Con risposta 22 luglio 2010, A._______ – per il tramite del suo
patrocinatore – ha postulato il rigetto del ricorso, con messa a carico della
ricorrente delle tasse e spese, nonché il versamento di un congruo
importo a titolo di ripetibili. Con risposta 25 giugno 2010, la CFS si è
invece riconfermata nella propria decisione.
O.
Nelle proprie osservazioni finali 12 marzo 2013 la ricorrente si è
essenzialmente riconfermata nelle proprie conclusioni.
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Pagina 5
P.
Ulteriori fatti ed argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione (LEspr, RS 711).
1.2 Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute
nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui
all'art. 37 LTAF, la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021).
1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e
dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui alla
ricorrente, destinataria della decisione 19 aprile 2010 dell'autorità inferiore
qui impugnata, è stato imposto il versamento a A._______ dell'importo di
15'000 franchi, oltre accessori, a titolo di indennizzo, essa risulta
direttamente toccata e ha pertanto un interesse a che la predetta
decisione venga annullata.
1.4 La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata
con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza
(cfr. art. 49 PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008,
n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
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2.1.1 Allorquando l'autorità eccede o abusa del proprio potere d'apprez-
zamento, si considera che la stessa abbia agito in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 49 lett. a PA (cfr. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 512 e 516; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER; op. cit., n. m. 2.166 e 2.184 seg.; PIERMARCO ZEN-
RUFFINEN, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure,
Neuchâtel, 2011, n. 1247). Vi è abuso nel potere d'apprezzamento
quando l'autorità, pur rimanendo nei limiti del suo potere
d'apprezzamento, si fonda su delle considerazioni prive di pertinenza ed
estranee allo scopo perseguito dalle disposizioni legali applicabili, o viola i
principi generali del diritto, quali il divieto dell'arbitrio e della disparità di
trattamento, il principio della buona fede e il principio della
proporzionalità. Commette invece un eccesso positivo del proprio potere
d'apprezzamento, l'autorità che esercita il suo apprezzamento
allorquando la legge lo esclude, o che, invece di decidere tra due
soluzioni possibili, ne adotta una terza. Vi è altresì eccesso del potere
d'apprezzamento nel caso in cui l'eccesso è negativo, ovvero quando
l'autorità considera a torto di essere legata, mentre invece la legge
l'autorizza a statuire secondo il suo apprezzamento, o che rinuncia di
colpo in tutto o in parte all'esercizio del proprio potere d'apprezzamento
(cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER;
op. cit., n. m. 2.184 seg. con rinvii; TANQUEREL, op. cit., n. 513-515;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 394).
2.1.2 Ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, l'accertamento dei fatti è incompleto
allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per
la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore.
L'accertamento è invece inesatto allorquando l'autorità ha omesso
d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera
erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha
fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli
atti dell'incarto, ecc. (cfr. BOVAY, op. cit., pag. 395; OLIVIER ZIBUNG/ELIAS
HOFSTETTER in: Berhard Waldmann/Philippe Weissenberger (ed.), VwVG
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [di
seguito: Praxiskommentar VwVG], Zurigo/Ginevra/Berna 2009, n. 37 e 38
ad art. 49 PA).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applica-
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zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente
procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina
altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino
indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204
consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed.,
Zurigo 1998, cifra 677).
2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità
giudiziaria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione
completo – eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si
tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a
questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Nel caso in cui le
questioni tecniche toccano la sicurezza, il riserbo dell'autorità di ricorso
sarà ancora più grande (cfr. DTAF 2008/18 consid. 4). Quando si devono
giudicare questioni tecniche speciali per le quali l'autorità di prima istanza
dispone di conoscenze specifiche, l'autorità di ricorso non si discosterà
senza validi motivi dall'apprezzamento di chi l'ha preceduta (cfr. DTF 133
II 5 consid. 3, DTF 131 II 680 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-7836/2008 del 21 dicembre 2011 consid. 3;
cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit, n. m. 2.154 e segg.).
3.
3.1 Giusta l'art. 5 LEspr, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà
fondiaria in materia di rapporti di vicinato possono formare l'oggetto
dell'espropriazione ed essere estinti o limitati in modo permanente o
temporaneo. Tra questi diritti di difesa rientrano quelli che si fondano sugli
artt. 679, 684 a 686 del Codice Civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC,
RS 210), sugli artt. 706 e 707 CC e in casi particolari persino su disposi-
zioni del diritto pubblico cantonale riservato dall'art. 702 CC nella misura
in cui hanno per scopo la protezione del vicino (cfr. FILIPPO GIANONI, Le
immissioni eccessive e i pregiudizi provocati dai cantieri di costruzione di
opere pubbliche nell'ottica del giudice espropriativo, in: Commissione
ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Temi scegli di
diritto espropriativo, Vol. 44, 2010 Lugano/Basilea, pag. 40 seg. con rinvii;
PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 1076 con rinvii).
3.2 Secondo l'art. 7 cpv. 3 LEspr, l'espropriante deve eseguire gli impianti
e adottare i provvedimenti atti a mettere il pubblico e i fondi vicini al riparo
dai pericoli e dagli inconvenienti che siano necessariamente connessi con
l'esecuzione e l'esercizio della sua impresa e che non debbano essere
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Pagina 8
tollerati secondo le regole sui rapporti di vicinato (cfr. GIANONI, op. cit.,
pag. 41; HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des
Bundes, vol. I, Berna 1986, n. 38 ad art. 7 LEspr; DTF 119 Ib 334
consid. 3a).
In ambito ferroviario, detto principio, che deriva direttamente da quello
della proporzionalità (art. 1 cpv. 2 LEspr), è esplicitato dall'art. 19 cpv. 1
della Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (LFerr, RS
742.101) che obbliga l'impresa ferroviaria ad adottare tutte le misure per
evitare che persone o cose siano esposte a pericolo, come pure
dall'art. 20 LFerr che prevede l'obbligo di indennità per i danni cagionati
da detta impresa con una violazione dei diritti di terzi, che non deve
essere tollerata conformemente al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni
legali e che è una conseguenza inevitabile o difficilmente evitabile della
costruzione o dell'esercizio della ferrovia (cfr. GIANONI, op. cit., pag. 41
seg.).
L'ente espropriante è pertanto tenuto in principio a rispettare gli obblighi
che incombono al proprietario in virtù degli artt. 684 e segg. CC
(cfr. GIANONI, op. cit., pag. 42; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 38 ad art. 7
LEspr; DTF 119 Ib 334 consid. 3a).
3.3 Nella misura in cui, non si sia in presenza di una manifesta violazione
delle regole dell'arte o di altri comportamenti colposi che comportano o
generano una responsabilità aquiliana del costruttore e se le immissioni o
gli altri effetti, che si pretendono eccessivi, provengono dalla costruzione
o dall'utilizzazione – conforme alla sua destinazione – di un fondo del
patrimonio amministrativo di un ente pubblico munito del diritto d'espro-
priazione o che può farselo conferire, e se esse sono inevitabili o non
possono essere eliminate o ridotte che a prezzo di spese sproporzionate,
le azioni che l'art. 679 CC accorda al proprietario in cessazione della
molestia, prevenzione del danno temuto e risarcimento di quello patito
sono paralizzate. Ad esse si sostituisce la pretesa al versamento di
un'indennità espropriativa, che deve essere sottoposta non più al giudice
civile incompetente, ma al giudice dell'espropriazione, chiamato a statuire
sia sulla lesione del diritto, sia sull'ammontare dell'indennità (cfr. GIANONI,
op. cit., pag. 43 con rinvii; cfr. parimenti DTF 134 III 248 consid. 5.1, DTF
131 II 458 consid. 3.1, DTF 129 II 72 consid. 2.4, DTF 128 II 368
consid. 2.2, DTF 121 II 317 consid. 4d, DTF 119 Ib 334 consid. 3a;
sentenza del Tribunale federale del 31 dicembre 1996 consid. 4a, pubbli-
cata in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht
[ZBl] 99/1998 pag. 233 e segg.; sentenza del Tribunale amministrativo
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federale A-1205/2012 del 28 giugno 2012 consid. 4.1 con i numerosi
rinvii; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 14 ad art. 5 LEspr con rinvii; ZEN-
RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1076 seg. con rinvii; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 722).
3.4 Secondo la giurisprudenza, nei confronti dell'espropriato, proprietario
di un fondo vicino al cantiere, l'espropriante risponde come un proprie-
tario e la sua responsabilità è retta dall'art. 685 CC (cfr. GIANONI, op. cit.,
pag. 52; DTF 119 Ib 334 consid. 3b). Giusta l'art. 685 cpv. 1 CC, il
proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non
danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro
terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che
vi si trovano.
A differenza dell'art. 684 CC, l'art. 685 cpv. 1 CC tutela in primo luogo le
costruzioni preesistenti site sui fondi vicini, che sono state edificate nel
rispetto delle regole dell'arte vigenti all'epoca della loro erezione (cfr. DTF
119 Ib 334 consid. 5d; GIANONI, op. cit., pag. 53). Alla stregua di quanto
dispone l'art. 684 CC, anche l'art. 685 cpv. 1 CC vieta poi solo gli eccessi
pregiudizievoli (cfr. DTF 119 Ib 334 consid. 3b; GIANONI, op. cit., pag. 53).
Ciò precisato, si tratta di una responsabilità oggettiva e causale, non
subordinata alla colpa del proprietario che è all'origine della lesione, che
presuppone l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata tra
l'eccesso nell'utilizzazione del fondo e l'ingerenza nei diritti del vicino,
ovvero il pregiudizio da risarcire (cfr. DTF 119 Ib 334 consid. 3c; sentenza
del Tribunale federale del 31 dicembre 1996 consid. 4a, pubblicata in: ZBl
99/1998 pag. 233 e segg.; GIANONI, op. cit., pag. 53; HESS/WEIBEL, op.
cit., n. 17 ad art. 19 LEspr con rinvii; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit.,
n. 1137 seg. con rinvii).
3.5 Per quanto concerne l'onere probatorio, vanno applicati i principi
generali validi in materia di risarcimento. Pertanto, spetta all'espropriato
dimostrare l'esistenza del danno, producendo ad esempio foto, rapporti
della polizia, interventi presso la Direzione lavori, ecc. (cfr. GIANONI, op.
cit., pag. 59 seg. con rinvii giurisprudenziali). Per contro, il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare che non si può esigere da chi
notifica le pretese – e meglio, l'espropriato sprovvisto delle necessarie
conoscenze tecniche – che lo stesso provi l'esistenza del nesso causale
tra i lavori di costruzione dell'espropriante e i danni subiti dal proprio
edificio (cfr. DTF 131 II 65 consid. 3; GIANONI, op. cit., pag. 59 seg.). In tali
circostanze, spetta dunque all'ente espropriante sincerarsi dello stato
A-3716/2010
Pagina 10
degli edifici situati nelle vicinanze di un cantiere prima, durante e dopo i
lavori di costruzione, prendendo i necessari provvedimenti, segnatamente
mediante l'esperimento di prove a futura memoria permettenti di verificare
immediatamente eventuali modifiche e/o danni subiti dai predetti edifici. Al
riguardo, va nondimeno segnalato che la stessa CFS dispone della
possibilità d'ordinare una prova a futura memoria in virtù dell'art. 51 del
Regolamento del 24 aprile 1972 concernente le commissioni federali di
stima (RS 711.1, regolamento appena sostituito da una nuova ordinanza
concernente la procedura davanti alle commissioni federali di stima che
entrerà in vigore il 1° aprile 2013, RU 2013 719), allorquando la stessa si
rileva necessaria in un procedimento già iniziato o da iniziare.
3.6 In via generica, è noto allo scrivente Tribunale che il fenomeno delle
vibrazioni – che siano prodotte durante i lavori di costruzione o nella fase
d'esercizio di un impianto – è particolarmente imprevedibile. In effetti la
propagazione dell'onda dal punto d'origine all'oggetto considerato può
variare in funzione di molteplici elementi, tra i quali la distanza, la natura
del terreno, eventuali ostacoli, presenza d'acqua, ecc. Essendo poi
precisato che detti elementi neanche abbiano sempre un effetto
linearmente identico. Inoltre, neppure prevedibile con precisione o
certezza è la risposta dell'oggetto toccato dalla vibrazione (sul fenomeno
delle vibrazioni, cfr. per qualche spiegazione, sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 19 segg,
spec. 19.3 e 19.4; sebbene questa sentenza concerni in primo luogo il
fenomeno delle vibrazioni in fase d'esercizio di un impianto ferroviario, la
propagazione stessa delle vibrazioni, in modo evidente, non cambia
secondo la causa di essa).
Di regola, per gli effetti delle vibrazioni sulle costruzioni, sono applicabili i
valori indicativi previsti dalla norma svizzera (SN) dell'Unione dei
professionisti svizzeri della strada (VSS), denominata SN/VSS 640 312a,
("Erschütterungen. Erschütterungseinwirkungen auf Bauwerke / Les
ébranlements. Effets des ébranlements sur les constructions"), il cui
rispetto permette, secondo dati di esperienza, di evitare danni agli edifici
circonvicini ai cantieri (cfr. GIANONI, op. cit., pag. 51). Ciò nondimeno, il
Tribunale federale ha già avuto modo di sancire che il rispetto dei valori
fissati in detta norma non consente tuttavia al giudice espropriativo di
escludere il nesso di causalità fra i lavori e eventuali fessure o danni
(cfr. DTF 131 II 65 consid. 3; GIANONI, op. cit., pag. 51). Allorquando non
può essere provato né escluso il nesso di causalità fra i lavori di
costruzione e i danni subiti dallo stabile, l'Alta Corte ha infatti sancito che
per il giudice espropriativo sussiste la possibilità di concedere al
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Pagina 11
proprietario espropriato un contributo per la riparazione del danno fondato
su considerazioni ispirate all'equità (cfr. DTF 131 II 65 consid. 3; GIANONI,
op. cit., pag. 53).
4.
Nel caso in disamina, la ricorrente censura principalmente l'accertamento
inesatto e incompleto delle circostanze di fatto, come pure un eccesso nel
potere d'apprezzamento da parte dell'autorità inferiore nel considerare
come adempiuti i presupposti alla base dell'indennizzo dell'espropriato,
segnatamente perché difetta una prova a futura a memoria. La stessa
ritiene infatti che il nesso causale naturale e adeguato per riconoscere
l'indennizzo di 15'000 franchi all'espropriato a causa delle vibrazioni
provocate dallo scavo dell'attacco intermedio di Z._______ – Y._______
alla sua abitazione – contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità
inferiore – non sarebbe assolutamente dato.
In tale evenienza, si tratta dunque d'accertare se – tenuto conto delle
circostanze concrete del caso, nonché della giurisprudenza citata in
precedenza (cfr. consid. 3 del presente giudizio) – è ha giusta ragione
che l'autorità inferiore ha concesso un'indennità all'espropriato, ritenendo
come dato il predetto nesso di causalità.
4.1
4.1.1 In concreto, a sostegno dell'inesistenza del nesso di causalità, la
ricorrente sottolinea innanzitutto che dalla perizia elaborata dallo Studio
C._______, denominata "Discenderia di Z._______, lotto ***4, vibrazioni
Comune di X._______, Mappale no. ***1 – Sigg. A._______ " (cfr. doc. H
allegato al doc. 9 dell'incarto prodotto dalla CFS con risposta 25 giugno
2010 [di seguito: inc. CFS]; doc. F allegato al ricorso 25 maggio 2010),
risulterebbe che le velocità d'oscillazione misurate tra il 24 gennaio 2000
e il 16 giugno 2000 varierebbero tra i 0.12 e i 1.75 mm/s. Le vibrazioni
provocate dai brillamenti sarebbero dunque state ampiamente al disotto
del valore limite di 8 mm/s previsto dalla norma SN/VSS 640 312a per gli
edifici di classe di sensibilità "particolarmente sensibili". In merito alle
misurazioni, la ricorrente spiega che le stesse risulterebbero dalla posa di
un sismografo dal 24 gennaio 2000 sui mapp. n. ***2 e n. ***3 RFD del
Comune di X._______ e dal 4 aprile 2000 anche sul mapp. n. ***1 RFD
del Comune di X._______ del signor A._______. A suo dire, per
l'abitazione del signor A._______ si sarebbero poi potuti prendere i valori
limite, molto più elevati, per edifici alla classe di sensibilità "normalmente
sensibili". Dal momento che per poter provocare dei danni o fessurazioni
alle costruzioni come quella dell'espropriato secondo la norma SN/VSS
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640 312a le vibrazioni avrebbero dovuto raggiungere una velocità di
oscillazione superiore ai 30 mm/s, i valori registrati escluderebbe pertanto
in maniera inconfutabile che le vibrazioni abbiano potuto provocare un
qualsivoglia danno all'edificio dell'espropriato (cfr. ricorso 25 maggio 2010
pag. 4).
Ciò indicato, essa ritiene che la causa delle fessurazioni riscontrate
nell'abitazione del signor A._______ sia invero riconducibile "al fenomeno
di scivolamento profondo di W._______". In effetti, secondo il suo
geologo "[…] la zona dove è sita la casa A._______ è teoricamente fuori
dalla massa in movimento, ma al piede di un costone roccioso in situ.
Questo costone è ritenuto non coinvolto nel movimento del materiale
sciolto di superficie, che si estende su ca. 5 kmq. Eppure le misure
geodetiche […] misurate sin dal 1921, indicano pure un movimento
dell'ordine del cm/anno. Pur rimanendo nell'ambito degli errori di misura,
non si può escludere che le spinte esercitate dalla massa in movimento
del scivolamento di W._______, prema sul costone di roccia e ne
provochi dei minimi movimenti suscettibili di attivare delle tensioni nelle
costruzioni adiacenti. La casa A._______ è costruita proprio al piede di
questo costone, e le lesioni osservabili nei suoi muri possono essere con
ogni probabilità dovuti al movimento di fondo del noto scivolamento di
W._______, un fenomeno naturale […]" (cfr. ricorso 25 maggio 2010
pag. 5 seg.).
4.1.2 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva innanzitutto che dalla
perizia esperita da quest'ultima risulta effettivamente che le velocità di
oscillazione delle vibrazioni misurate tra il 24 gennaio 2000 al 16 giugno
2000 sono ben inferiori ai limiti previsti dalla norma SN/VSS 640 312a
(cfr. doc. H allegato al doc. 9 dell'inc. CFS; doc. F allegato al ricorso
25 maggio 2010). Sennonché – alla luce della citata giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. consid. 3.6 del presente giudizio) e come
correttamente indicato dall'autorità inferiore (cfr. decisione 19 dicembre
2010 pag. 3) – il rispetto dei limiti fissati dalla predetta norma di per sé
non è sufficiente per esclude ogni qualsiasi voglia nesso di causalità tra i
brillamenti di cui al cantiere dell'attacco intermedio di Z._______ e il
danno riscontrato nell'abitazione di A._______. Va peraltro constatato che
le misurazioni concernenti il fondo dell'espropriato – come giustamente
rilevato da quest'ultimo (cfr. risposta 22 luglio 2010 pag. 3) ed anche
indicato dalla ricorrente (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio) – sono
state esperite solo a far tempo dal 4 aprile 2000, ovvero successivamente
ai primi brillamenti. I dati mancanti relativi al periodo anteriore a detta
data sono stati estrapolati dai periti mediante paragone con quelli raccolti
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per il mapp. n. ***3 RFD del Comune di X._______ di proprietà del signor
D._______, come da loro stessi indicato (cfr. doc. H allegato al doc. 9
dell'inc. CFS pag. 3; doc. F allegato al ricorso 25 maggio 2010 pag. 3). Se
poi si tiene conto della singolare situazione geologica e geofisica della
zona in cui si eleva l'abitazione dell'espropriato – così, come del resto
segnalato dalla stessa ricorrente (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio),
quindi cosciente della particolarità della zona già prima dell'inizio dei
lavori – non si può escludere a priori che le vibrazioni derivanti dal
cantiere, a un dato momento, abbiano potuto danneggiare detta
abitazione. La stessa norma SN/VSS 640 312a, in merito all'applicazione
dei valori indicativi, sottolinea all'art. 12 che in condizioni molto particolari,
conviene consultare un esperto, il quale può fissare dei valori indicativi
più elevati o più bassi rispetto a quelli indicati nella Tabella 3.
Non vi è poi alcuna certezza che le fessurazioni riscontrare in detta
abitazione siano effettivamente riconducibili al cosiddetto "fenomeno di
scivolamento profondo di W._______", dal momento che lo stesso
geologo della ricorrente afferma che non si può escludere una sua
influenza, senza tuttavia indicarlo come una causa certa, bensì
unicamente come una causa probabile (cfr. consid. 4.1.1 del presente
giudizio). Ciò ancor meno, se si osservano i risultati della perizia allestita
il 20 novembre 2001 dall'arch. B._______ mediante la posa di spie sulle
principali fessure dell'abitazione dell'espropriato, misuranti le vibrazioni
prima e dopo i lavori, secondo cui risulta che "le spie posate in data
11 luglio 2001 si presentano esattamente come al rapporto di posa,
nessun movimento rilevato" (cfr. doc. 6 dell'inc. CFS), così come
correttamente rilevato anche dall'espropriato (cfr. risposta 22 luglio 2010
pag. 3 seg.). In definitiva, la tesi della ricorrente rimane una semplice
ipotesi, di cui difetta la prova.
4.2
4.2.1 In merito all'assenza di una prova a futura memoria indicante lo
stato dell'abitazione dell'espropriato prima dell'inizio dei lavori, la
ricorrente sottolinea di non averla eseguita in quanto non era richiesta
dalle circostanze concrete. Essa spiega infatti d'aver fatto eseguire a suo
tempo delle prove a futura memoria stabilendo, tramite i propri esperti, un
perimetro preciso, dove le abitazioni avrebbero potuto essere oggetto di
immissioni da parte del cantiere e da parte dello scavo, considerando
pertanto le abitazioni situate tra la strada cantonale e la ferrovia, vale a
dire nella zona di Y._______. Essa precisa che poiché l'abitazione del
signor A._______ non si sarebbe trovata in zona suscettibile alle
influenze del cantiere – così come ritenuto dai suoi esperti secondo una
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valutazione oggettiva della situazione – non è dunque stata eseguita
alcuna prova a futura memoria, questo come esplicitamente indicato dalla
norma VSS. A suo dire, neppure l'espropriato l'avrebbe poi richiesta nel
corso delle procedure di pubblicazione dei piani (cfr. ricorso 25 maggio
2010 pagg. 3 e 6).
4.2.2 Secondo lo scrivente Tribunale, detta argomentazione non
convince. In effetti, la ricorrente sostiene di non aver eseguito una tale
prova in quanto i suoi esperti lo avrebbero ritenuto come non necessario,
ciò anche sulla base della norma VSS non ben specificata
(cfr. consid. 4.2.1 del presente giudizio). Sennonché, presumendo che la
ricorrente parli della norma SN/VSS 640 312a, da un'analisi della stessa
non traspare tuttavia in alcun modo che una siffatta prova non era
necessaria in concreto o addirittura esclusa. È vero che l'art. 21 della
norma SN/VSS 640 312a indica che nelle zone fortemente urbanizzate,
può essere giudizioso rinunciare a dei rilievi delle fessure se le vibrazioni
sono oggetto di misure continue e se i valori autorizzati sono sensibilmen-
te inferiori ai valori indicativi della presente norma per la classe d'opera
corrispondente (tavola 3), ma non è tuttavia qui il caso. A mente dello
scrivente Tribunale, proprio perché l'abitazione dell'espropriato si eleva su
di una zona geologica sensibile ben nota alla ricorrente, per precauzione,
una tale prova a futura a memoria era necessaria, se non addirittura
indispensabile.
Orbene, dal momento che difetta agli atti una qualsiasi prova in merito
allo stato iniziale dell'abitazione dell'espropriato prima dell'inizio dei lavori,
risulta difficile, se non addirittura impossibile, escludere che le fessure
riscontrate da quest'ultima siano riconducibili ai lavori di cantiere effettuati
dalla ricorrente. Ciò ancor più se si pensa che è noto persino ad un
profano che i brillamenti e le susseguenti vibrazioni possono creare
fessurazioni e crepe negli edifici circonvicini (sulla necessità di fare
provvedere a l'allestimento di prove a futura memoria circa lo stato degli
immobili circostanti in caso di lavori suscettibili di provocare vibrazioni o
brillamenti, cfr. sentenza A-3713/2008 sopracitata, consid. 23 segg.
specialmente 23.6).
4.3 Da ultimo, a sostegno della propria posizione, la ricorrente postula
l'esperimento di una perizia, nonché l'audizione testimoniale dei geologi
E._______ e F._______ (cfr. ricorso 25 maggio 2010 pag. 6). A detta
assunzione delle prove, A._______ si oppone, poiché si tratterebbe di
testi di parte (cfr. risposta 22 luglio 2010 pag. 4).
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Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che siffatte prove – per la cui
assunzione non viene peraltro precisato in ché potrebbero apportare
nuovi elementi probatori – non sono verosimilmente in grado di dimo-
strare con chiarezza lo stato dell'abitazione dell'espropriato anteriormente
all'inizio dei lavori e quindi neppure se le fessure erano o meno già allora
presenti nella stessa. Di fatto, la loro assunzione è dunque ininfluente ai
fini del giudizio. I tali circostanze, nonché per motivi di celerità, in
concreto si può prescindere dall'assunzione di detti mezzi probatori.
4.4 In definitiva, tenuto conto di tutti gli elementi del caso, ci si trova in
una situazione in cui non si può né escludere, né affermare con certezza
la sussistenza di siffatto nesso di causalità (cfr. consid. 3.6 del presente
giudizio). Orbene, dal momento che – come giustamente rilevato
dall'autorità inferiore (cfr. decisione 19 aprile 2010 pag. 4) – per prassi
non si può esigere dall'espropriato, privo di conoscenze tecniche
specifiche, che lo stesso apporti la prova difficile del nesso di causalità tra
il danno asserito e l'utilizzo del fondo da parte dell'ente espropriante, in
assenza di prove contrarie la cui mancanza è qui imputabile alla
ricorrente (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio), non si può che
concludere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha statuito a
favore dell'espropriato, attribuendogli un'indennità.
Per questi motivi, l'accertamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore
appare dunque corretto e completo (cfr. consid. 2.1.2 del presente
giudizio). Il suo esame non eccede in alcun modo il potere d'apprezza-
mento di cui la stessa dispone, dal momento che l'autorità inferiore ha
agito conformemente a quanto disposto dalla legge nonché dalla
giurisprudenza dell'Alta Corte (cfr. consid. 2.1.1 del presente giudizio). La
stessa era dunque legittimata a considerare come dati i presupposti per
l'indennizzo in difetto della prova del contrario, e meglio in assenza di una
prova a futura memoria dimostrante lo stato iniziale dell'abitazione
dell'espropriato. In tali circostanze, il ricorso non può qui che essere
respinto, con conseguente conferma della decisione qui impugnata.
5.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009
consid. 10, A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007
del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le
spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le
conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può proce-
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Pagina 16
dere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate
inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale A-7836/2008 del 21 dicembre 2011
consid. 9).
In considerazione dell'esito della lite, le spese processuali vanno poste a
carico della ricorrente soccombente. Nella fattispecie esso sono stabilite
in 1'500 franchi, importo che verrà compensato, ad avvenuta crescita in
giudicato del presente giudizio, con l'anticipo spese di 1'500 franchi
versato dalla ricorrente il 15 giugno 2010. Nelle circostanze concrete, si
giustifica altresì il versamento alla controparte dell'importo di 2'500 franchi
a titolo d'indennità di ripetibili per le spese da lei sostenute per il presente
procedimento, importo che conformemente all'art. 116 cpv. 1 LEspr va
posto a carico della ricorrente, ovvero la parte espropriante.
(dispositivo a pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 1'500 franchi sono poste a carico della
ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente
giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da
lei versato a suo tempo.
3.
La ricorrente corrisponderà alla controparte l'importo di 2'500 franchi a
titolo d'indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: