Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-3717/2010
Sentenza del 3 marzo 2011
Composizione Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Markus Metz,
cancelliera Frida Andreotti.
Parti A._______, …,
patrocinato da …
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni
Assistenza amministrativa USA
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Assistenza amministrativa (CDI-USA).
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Fatti:
A.
La Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e gli Stati Uniti
d'America (di seguito: USA) hanno concluso il 19 agosto 2009 un
Accordo concernente la domanda di assistenza amministrativa
presentata dall'Internal Revenue Service degli USA relativa a UBS SA,
una società anonima di diritto svizzero (di seguito: Accordo 09; RU 2009
5669). La Svizzera si è impegnata a esaminare la domanda di assistenza
amministrativa presentata dagli USA sulla base dei criteri stabiliti
nell'Allegato all'Accordo 09 e conformemente alla Convenzione del
2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito (di
seguito: CDI-USA 96; RS 0.672.933.61). Tramite il suddetto Accordo, la
Svizzera si è altresì impegnata a dar seguito alla domanda di assistenza
amministrativa formulata dagli USA riguardante circa 4'450 conti aperti o
chiusi presso UBS SA e a istituire un'unità operativa speciale mediante la
quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC)
fosse in grado di emanare le prime 500 decisioni finali riguardanti la
trasmissione delle informazioni richieste entro 90 giorni dalla ricezione
della domanda di assistenza amministrativa e le decisioni rimanenti,
progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione della domanda.
B.
Il 31 agosto 2009 l'autorità fiscale americana (Internal Revenue Service in
Washington, di seguito: IRS) ha presentato all'AFC una domanda di
assistenza amministrativa sulla base dell'Accordo 09. Tale domanda
fondata sull'art. 26 CDI-USA 96, sul relativo Protocollo d'Accordo e sul
Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l'interpretazione dell'art.
26 CDI-USA 96 (di seguito: Accordo 03; pubblicato in:
Pestalozzi/Lachenal/Patry [curato da SILVIA ZIMMERMANN con la
collaborazione di MARION VOLLENWEIDER], Rechtsbuch der
schweizerischen Bundessteuern, Therwil, gennaio 2010, vol. 4, cifra I B h
69, allegato 1 per la versione in inglese e allegato 4 per la versione in
tedesco). L'IRS ha richiesto informazioni concernenti i contribuenti
americani che nel periodo 1°gennaio 2001 – 31 dicembre 2008
disponevano del diritto di firma o di un altro diritto di disposizione dei conti
bancari detenuti, sorvegliati o gestiti da una divisione di UBS SA oppure
da una delle sue succursali o filiali in Svizzera (di seguito: UBS SA).
Trattavasi dei conti per i quali UBS SA non era in possesso del modulo
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"W-9" sottoscritto dal contribuente e non aveva annunciato al fisco
statunitense tramite il modulo "1099" a nome del relativi contribuenti, nei
tempi e nella forma richiesti, i prelevamenti effettuati da questi ultimi.
C.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha emanato una decisione nei confronti di
UBS SA concernente l'edizione di documenti ai sensi dell'art. 20d cpv. 2
dell'Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero-
americana di doppia imposizione (OCDI-USA, RS 672.933.61).
Tramite detta decisione, l'autorità federale ha deciso di avviare la
procedura di assistenza amministrativa e ha richiesto all'istituto bancario,
nei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo 09, di trasmettere l'intera
documentazione relativa ai clienti la cui situazione poteva rientrare nel
campo di applicazione dei criteri previsti nell'Allegato all'Accordo 09.
D.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella sentenza A-7789/2009
del 21 gennaio 2010 (pubblicata parzialmente in DTAF 2010/7) ha accolto
un ricorso contro una decisione finale dell'AFC concernente una
contestazione di cui alla categoria cifra 2 lett. A/b (in seguito: categoria
2/A/b) dell'Allegato all'Accordo 09, sancendo che tale Accordo
rappresenta una cosiddetta composizione amichevole ai sensi dell'art. 25
CDI-USA che non può né modificare né completare la vigente CDI-USA
96. Dovendo quindi far riferimento a tale Convenzione, l'assistenza
amministrativa dev'essere accordata unicamente in caso di frode fiscale
ma non di sottrazione d'imposta. Sulla base della succitata sentenza,
dopo ulteriori negoziazioni, Svizzera e USA hanno quindi sottoscritto il
31 marzo 2010 un Protocollo d'emendamento dell'Accordo tra la
Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la
domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di
diritto svizzero, presentata dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti
d'America, firmato a Washington il 19 agosto 2009 (Protocollo
d'emendamento dell'Accordo di assistenza amministrativa; pubblicato in
via straordinaria il 7 aprile 2010, RU 2010 1459; di seguito: Protocollo
10). Giusta l'art. 3 cpv. 2 Protocollo 10, esso è stato applicato a titolo
provvisorio fin dalla sua sottoscrizione, ovverosia dal 31 marzo 2010.
E.
L'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono quindi stati approvati dall'Assemblea
federale tramite il Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva
l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA
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e il Protocollo d'emendamento (RU 2010 2907) e il Consiglio federale è
stato autorizzato a ratificare l'Accordo 09 e il Protocollo 10. La versione
consolidata dell'Accordo 09 e del Protocollo 10, il cui testo originale è in
lingua inglese, è denominata qui di seguito Trattato 10 (RS
0.672.933.612). Il succitato Decreto non è stato sottoposto a referendum
in materia di trattati internazionali giusta l'art. 141 cpv. 1 lett. d cifra 3
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101).
F.
Il 15 luglio 2010, tramite la sentenza A-4013/2010 (pubblicata
parzialmente in DTAF 2010/40) il TAF ha statuito in merito alla validità del
Trattato 10 giudicandolo vincolante nell'ordinamento giuridico svizzero ai
sensi dell'art. 190 Cost. Considerato che il diritto internazionale non
conosce una gerarchia materiale fra le diverse norme ad eccezione del
diritto internazionale imperativo, il cosiddetto ius cogens, il TAF ha
sancito che il Trattato 10 ha il medesimo rango della CDI-USA 96.
Essendo tuttavia quest'ultima Convenzione anteriore al Trattato 10, essa
trova applicazione per quanto le sue norme non siano in contraddizione
con quelle del Trattato 10.
G.
Il dossier relativo a A._______ è stato trasmesso da UBS SA all'AFC il
1° dicembre 2009. Nella sua decisione finale del 20 aprile 2010, l'autorità
inferiore ha considerato che essendo adempiute tutte le condizioni poste,
poteva essere concessa l'assistenza amministrativa all'IRS e di
conseguenza potevano essere trasmesse le informazioni detenute da
UBS SA all'autorità americana. Tale decisione è stata notificata il
26 aprile 2010 allo Studio legale Bill Isenegger Ackermann SA, Zurigo.
H.
Per il tramite del suo patrocinatore, A._______ (di seguito: ricorrente) è
insorto contro tale decisione con ricorso 25 maggio 2010 davanti al
Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili,
con tale atto il ricorrente postula l'accoglimento del ricorso, previa una
serie di domande processuali. In via principale chiede quindi che
l'Accordo 09 venga dichiarato incostituzionale, contrario all'ordine
pubblico svizzero, rispettivamente privo di base legale con conseguente
constatazione della nullità delle decisioni 1° settembre 2009 e 20 aprile
2010 rese dall'AFC. In via subordinata sollecita l'annullamento della
decisione 20 aprile 2010 pronunciata dall'AFC in quanto il caso oggetto
del procedimento è riferito alla semplice sottrazione di imposta per la
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quale non è accordata l'assistenza amministrativa. Il ricorrente lamenta
altresì una violazione del suo diritto di essere sentito poiché la decisione
20 aprile 2010 è stata notificata tardivamente al suo patrocinatore.
Parimenti si duole per la carente motivazione della decisione impugnata.
Sostiene quindi che solo per siffatti motivi, la decisione impugnata
dev'essere annullata.
I.
In data 7 giugno 2010 il TAF ha confermato al ricorrente di aver ricevuto il
suo ricorso e ha parimenti comunicato che ulteriori misure istruttorie
sarebbero state prese dopo l'emanazione della sentenza pilota. Come
esposto sub F., la medesima è stata resa il 15 luglio 2010. Con decisione
incidentale 24 agosto 2010, lo scrivente Tribunale ha proceduto a
comunicare la composizione della Corte e a richiedere un anticipo relativo
alle presunte spese processuali di fr. 20'000.--. Entro il termine impartito,
il ricorrente ha effettuato il versamento richiesto.
J.
Con risposta 12 ottobre 2010, l'AFC ha postulato il rigetto del ricorso
25 maggio 2010, riconfermandosi nelle sue argomentazioni e ribadendo
la fondatezza della sua decisione, contestando la postulata violazione del
diritto di essere sentito dell'interessato a causa della notificazione tardiva
da parte della medesima autorità.
K.
La replica del ricorrente data 10 novembre 2010. Opponendosi agli
argomenti esposti dall'autorità inferiore in sede di risposta, ha ribadito
quanto illustrato nel suo gravame e ha postulato in limine litis di ordinare
all'AFC di fornire sia le cifre esatte riguardanti i conti che sono stati trattati
fino a quel momento secondo i termini di cui all'art. 1 cpv. 1 dell'Accordo
09 e la relativa nota n. 7, sia il numero di conti che ai sensi dell'art. 3 cpv.
4 dell'Accordo 09 l'IRS ha ricevuto da qualsiasi fonte a partire dal
18 febbraio 2009. Facendo riferimento alla sentenza A-4936/2010 resa
dallo scrivente Tribunale, ha dipoi lamentato una violazione del suo diritto
di essere sentito siccome non ha avuto modo di determinarsi prima
dell'emanazione della decisione finale resa dall'autorità inferiore.
L.
Il 6 dicembre 2010 l'autorità inferiore ha trasmesso la sua duplica.
Confermando la sua decisione 20 aprile 2010 nonché quanto espresso in
risposta, contesta ogni argomentazione invocata dal ricorrente in replica.
Con particolare riferimento alla censura riguardante la violazione del
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diritto di essere sentito, fa notare come il ricorrente l'abbia già invocata
nel suo ricorso ma per tutt'altro motivo. Ritiene quindi paradossale che
egli si dolga di tale violazione solo dopo sei mesi dall'inoltro del gravame
e per di più, successivamente a una decisione resa dalla scrivente
autorità giudiziaria.
M.
In data 27 dicembre 2010, il ricorrente ha inoltrato un complemento al
ricorso. Comunicando di aver aderito all'IRS Voluntary Disclosure
Program e di avere pertanto proceduto alla notifica alle autorità fiscali
statunitensi della relazione bancaria oggetto della decisione 20 aprile
2010, egli postula l'accoglimento del ricorso con conseguente
annullamento della decisione impugnata in quanto priva di oggetto.
N.
L'autorità inferiore si è determinata in merito al suddetto complemento il
31 gennaio 2011. Dopo aver illustrato la prassi instaurata in caso di
annuncio spontaneo dei dati bancari all'IRS, sottolinea, in sunto, come
nella fattispecie non ritenga opportuna una riconsiderazione della sua
decisione, visto che la documentazione trasmessa dal ricorrente non
costituisce una prova formale di annuncio del conto all'autorità fiscale
americana.
O.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali prese
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di assistenza
amministrativa sulla base dell'art. 26 CDI-USA 96 possono essere
contestate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 32 a contrario LTAF in relazione con l'art. 20k cpv. 1 OCDI-USA.
La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
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PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Il Tribunale
amministrativo federale è dunque competente per giudicare la presente
vertenza.
1.2. La decisione 20 aprile 2010 resa dall'AFC nei confronti del ricorrente
è una decisione finale concernente la trasmissione di informazioni che
può essere contestata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr.
art. 32 a contrario LTAF e art. 20k cpv. 1 OCDI-USA). Al contrario, ogni
decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a
misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata
solo congiuntamente alla decisione finale (art. 20k cpv. 4 OCDI-USA).
Di conseguenza, la conclusione del ricorrente tendente a che la decisione
1°settembre 2009 dell'AFC che impone a UBS SA il trasferimento delle
informazioni sia dichiarata nulla, è irricevibile. In effetti, in virtù dell'effetto
devolutivo, la decisione anteriore, che è parte della decisione finale, non
può essere contestata separatamente (DTF 126 II 300 consid. 2a pag.
302 e segg., cfr. parimenti decisione del Tribunale amministrativo
federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 1.4 con riferimenti ivi
citati).
1.3. L'art. 33a cpv. 1 PA sancisce che il procedimento si svolge in una
delle quattro lingue ufficiali (enunciate all'art. 70 cpv. 1 Cost.) e che
trattasi, di regola, della lingua in cui le parti hanno presentato o
presenterebbero le loro conclusioni. Nei procedimenti su ricorso, l'idioma
determinante è quello della decisione impugnata. Se le parti utilizzano
un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art.
33a cpv. 2 PA). Nella fattispecie la decisione resa dall'AFC è in lingua
tedesca mentre il ricorrente ha redatto il suo gravame in italiano.
L'autorità inferiore ha quindi presentato la sua risposta 12 ottobre 2010 in
italiano, consentendo esplicitamente a condurre il procedimento in tale
idioma. Ne consegue che quale lingua della presente procedura, in
particolare del presente giudizio, viene designato l'italiano (cfr. decisione
del Tribunale amministrativo federale A-6624/2010 del 25 febbraio 2011
consid. 1.3).
1.4. L'interessato ha la qualità per ricorrere (cfr. 48 cpv. 1 PA). Il suo
ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel
rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art.
52 PA).
1.5. Fatta eccezione per le considerazioni che precedono (cfr. consid.
1.2), il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.
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2.
2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 1758 segg.). Il diritto federale ai
sensi dell'art. 49 lett. a PA comprende parimenti i diritti costituzionali dei
cittadini (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2. ed., Zurigo 1998, cifra 621). Il diritto convenzionale ne fa ugualmente
parte (cfr. ATF 132 II 81 consid. 1.3 e le referenze ivi citate; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-4935/2010 dell'11 ottobre 2010
consid. 3.1 e A-4936/2010 del 21 settembre 2010 consid. 3.1).
Unicamente la violazione di disposizioni direttamente applicabili in una
fattispecie concreta ("self-executing") contenute nei trattati internazionali
può essere invocata dai privati davanti ai tribunali. Visto che essi possono
contenere delle norme direttamente applicabili ed altre che non lo sono,
la loro qualificazione deve avvenire per via interpretativa (cfr. DTF 121 V
246 consid. 2b; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-
6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 2.1 e A-4013/2010 del 15 luglio
2010 consid. 1.2. con riferimenti).
2.2. Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41
consid. 2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no.
2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione
d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri
punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in
tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3; KÖLZ/HÄNER, op. cit., cifra 677).
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2.3. L'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210)
disciplina l'onere della prova e permette alla parte gravata da tale onere
di offrire le prove necessarie a dimostrare le sue allegazioni, pena la
soccombenza in causa. Nel caso di una decisione che grava il ricorrente
– come nella fattispecie – l'onere della prova è posto a carico
dell'amministrazione (cfr. DTF 130 II 482 consid. 3.2; decisione del
Tribunale federale 5A.27/2004 del 27 gennaio 2005 consid. 5.1; decisioni
del Tribunale amministrativo federale A-6664/2009 del 29 giugno 2010
consid. 5.7.1 con riferimenti e A-962/2009 del 23 luglio 2009 consid. 6.3;
MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 3.150).
3.
In replica il ricorrente invoca la violazione del suo diritto di essere sentito,
poiché non è stato informato tempestivamente in merito alla procedura
avviata dall'AFC nei suoi confronti e quindi non ha potuto prendere
posizione al riguardo, prima dell'emanazione della decisione finale
20 aprile 2010.
3.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso
nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii, DTAF 2009/36 consid.
7). Tale censura deve quindi essere esaminata prioritariamente
dall'autorità di ricorso (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49
consid. 1).
3.2. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce
all'interessato il diritto di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la
facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di
esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi
esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano
influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, pag. 293 con rinvii;
decisioni del Tribunale federale 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e
8C_321/2009 del 9 settembre 2009).
Negli affari amministrativi, l'estensione del diritto di essere sentito è
definita dagli artt. 26 segg. PA, la quale lo garantisce espressamente
(DTF 117 Ib 481 consid. 5a/aa).
L'art. 20e OCDI-USA garantisce parimenti dei diritti procedurali alla
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persona interessata da una richiesta per lo scambio di informazioni da
parte delle competenti autorità americane. Sancisce che l'AFC notifica
alla persona interessata, che ha designato un mandatario svizzero
autorizzato a ricevere le notificazioni, la decisione indirizzata al detentore
delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità
americana, a meno che nella richiesta non venga espressamente chiesta
la segretezza (art. 20e cpv. 1 OCDI-USA). Se la persona interessata non
ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la
notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità americana
secondo il diritto americano. Contemporaneamente, l'Amministrazione
federale delle contribuzioni fissa alla persona un termine per acconsentire
allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a
ricevere le notificazioni (art. 20e cpv. 2 OCDI-USA). La persona
interessata può, salvo eccezioni, partecipare alla procedura e consultare
gli atti (art. 20e cpv. 3 OCDI-USA).
3.3. La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito
di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello
stesso potere di esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3
con rinvii). La sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente
in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii).
Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona
interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del
diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129
consid. 2.2.3 con rinvii). In nessun caso, comunque, può essere
ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione del diritto di
essere sentito, a un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in
modo corretto (decisione del Tribunale federale 8C_321/2009 del
9 settembre 2009, consid. 2.6.1).
4.
4.1. Già in sede di ricorso 25 maggio 2010 il ricorrente si duole tra le
righe di una violazione del suo diritto di essere sentito poiché prima
dell'emanazione della decisione finale non gli è stato possibile
pronunciarsi (cfr. ricorso pag. 9, punto 10). Parimenti, lamenta la
medesima violazione poiché la decisione 20 aprile 2010 è stata notificata
tardivamente al patrocinatore del ricorrente (cfr. ricorso pagg. 3 e 4, punto
4). A suo dire la medesima disattende altresì l'esigenza relativa alla
motivazione delle decisioni (cfr. ricorso, pag. 33, punto 5). In sede di
replica 10 novembre 2010 il ricorrente ha dipoi esposto esplicitamente la
doglianza relativa alla mancata possibilità di determinarsi prima
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dell'emanazione della decisione finale. Sicché ha postulato
l'annullamento della decisione 20 aprile 2010 siccome resa in violazione
del suo diritto di essere sentito, con conseguente rinvio della causa
all'AFC per statuire nuovamente in merito. Egli argomenta nuovamente di
non aver avuto nessuna informazione circa la procedura che l'AFC aveva
avviato nei suoi confronti. Lamenta di essere venuto a conoscenza solo
per caso della decisione impugnata. Conclude quindi che in siffatte
circostanze, non ha avuto la possibilità di chiarire la sua posizione prima
dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. replica pag. 7, punto 3).
4.2. Nella sua risposta 12 ottobre 2010, l'autorità inferiore sostiene che
tale violazione appare poco credibile. Fa notare come il ricorrente abbia
invocato tale censura in sede di ricorso, ma per tutt'altro motivo. Ritiene
paradossale che egli – peraltro patrocinato da un mandatario
professionista avente grande esperienza e conoscenza del procedimento
d'assistenza amministrativa – si dolga di tale violazione solo dopo sei
mesi dall'inoltro del gravame e per di più, successivamente a una
decisione resa dallo scrivente Tribunale. Fa quindi notare come, secondo
sue informazioni, il ricorrente ha ricevuto una comunicazione da parte di
UBS SA in data 11 settembre 2009.
4.3. Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore ha addotto che il ricorrente
avrebbe ricevuto da parte di UBS SA una comunicazione scritta
l'11 settembre 2009, prima quindi che la decisione finale fosse emessa.
L'autorità inferiore non fornisce tuttavia prova alcuna atta a comprovare
tale asserzione (cfr. consid. 2.3). Essa non è quindi riuscita a dimostrare
che il ricorrente è stato informato dell'apertura della procedura di
assistenza amministrativa nei suoi confronti e che ha potuto prendere
parte alla procedura, come peraltro previsto dall'art. 20e cpv. 3 OCDI-
USA. In siffatte circostanze, e già solo per questo motivo, la decisione 20
aprile 2010 qui impugnata è stata resa in violazione del diritto di essere
sentito dell'interessato e quindi dev'essere annullata. Per ragioni di
equità, nonché del rispetto del principio della parità delle armi, si giustifica
quindi che l'AFC prenda una nuova decisione dopo aver dato l'occasione
al ricorrente di esercitare tale diritto.
Simile violazione non è peraltro suscettibile di essere sanata nell'ambito
della presente procedura di ricorso, e ciò poiché nei procedimenti di
assistenza amministrativa internazionale il TAF giudica in merito alla
concessione dell'assistenza amministrativa quale prima e ultima autorità
giudiziaria. Inoltre, la procedura davanti allo scrivente Tribunale non è
preceduta dalla possibilità di inoltrare reclamo o ricorso e le sentenze
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rese sono definitive (cfr. consid. 7 del presente giudizio nonché decisioni
del Tribunale amministrativo federale A-6624/2010 del 25 febbraio 2011
consid. 5.3).
A titolo abbondanziale, si osserva che, sapere se l'autorità abbia violato il
diritto di essere sentito dell'interessato per gli altri motivi esposti in sede di
ricorso, è una questione che può qui rimanere aperta, siccome, già per
quanto sopra illustrato, è stata ammessa la violazione di tale diritto.
5.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame – nella
misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 1.2) – deve essere accolto ai sensi
dei considerandi con conseguente annullamento della decisione
impugnata poiché resa in violazione del diritto di essere sentito
dell'interessato. L'incarto è pertanto rinviato all'autorità inferiore affinché si
pronunci nuovamente in merito, dopo aver dato l'occasione al ricorrente
di prendere compiutamente posizione. In siffatte circostanze non è
dunque necessario pronunciarsi sulle restanti allegazioni formulate dal
ricorrente.
6.
6.1. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso
di un rinvio all'istanza inferiore per la presa di una nuova decisione il
ricorrente è considerato quale parte vincente (DTF 132 V 215 consid. 6.1;
MARCEL MAILLARD in Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger
[ed.], Zurigo 2009, n. 14 ad art. 63 PA). Di conseguenza, alcuna spesa
processuale può essere posta a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 a
contrario PA). L'anticipo spese di fr. 20'000.-- versato dal ricorrente gli
sarà quindi restituito integralmente.
6.2. Nessuna spesa processuale è peraltro posta a carico dell'autorità
inferiore (art. 63 cpv. 2 PA).
6.3. Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS
173.320.2), se ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al
ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato. Lo scrivente
Tribunale può statuire d'ufficio in merito alle ripetibili in base alla nota
d'onorario del patrocinatore, ove esistente, nonché sugli atti e di regola
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senza dover procedere con una motivazione circostanziata (artt. 10 e
segg. TS-TAF).
Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un
legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. In
considerazione degli atti di causa, l'autorità inferiore verserà al ricorrente
l'importo di fr. 7'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso
davanti al Tribunale amministrativo federale.
7.
Il presente giudizio non può essere ulteriormente impugnato davanti al
Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo (art. 83 lett. h della
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza la
decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni resa il
20 aprile 2010 è annullata e l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
affinché si pronunci nuovamente in merito, dopo aver dato l'occasione al
ricorrente di prendere compiutamente posizione.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 20'000.-- versato dal
ricorrente a titolo di anticipo per i presunti costi processuali gli verrà
integralmente restituito. Il ricorrente è invitato a comunicare al Tribunale
amministrativo federale il numero di conto sul quale effettuare il
versamento.
3.
L'istanza inferiore corrisponderà al ricorrente l'importo di fr. 7'500.-- a
titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata),
– autorità inferiore (n. di rif. …, raccomandata).
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Il presidente del collegio:
Michael Beusch
La cancelliera:
Frida Andreotti
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